BREVETTI E MARCHI BREVETTO
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- Ortensia Rizzo
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1 BREVETTI E MARCHI BREVETTO La politica tecnologica ed industriale stimola l innovazione tecnologica, senza la quale non si può avere crescita economica durevole, crescita di industrie altamente qualificate e dinamismo nell impiego dei fattori produttivi. L innovazione tecnologica è in particolare il frutto del lavoro in materia di ricerca e sviluppo, svolto dalle imprese tecnicamente più avanzate ed imprenditorialmente più attente. Nell ambito della politica tecnologica ed industriale i BREVETTI giocano un ruolo di importanza assoluta: 1) - perché premiano i risultati ottenuti, permettendo alle imprese di recuperare i costi sostenuti, di realizzare ulteriori guadagni e di reinvestirli, dando vita ad un processo di crescita tecnicoeconomica. Il BREVETTO, conferendo al suo titolare un diritto di sfruttamento esclusivo per un periodo e su un territorio determinato, permette di sfruttare finanziariamente al meglio la situazione di monopolio senza temere l attività concorrenziale. 2) - Inoltre l utilizzazione sistematica delle informazioni contenute nella documentazione brevettuale esistente nel mondo (acquisibili attraverso centri di informazioni nazionali ed internazionali anche con Internet), procurando una visione completa dello stato della tecnica in un determinato momento, migliora e potenzia le attività di ricerca e sviluppo riducendo sensibilmente costi e tempi. BREVETTO NAZIONALE ITALIANO La normativa italiana sui brevetti attualmente poggia sulla Legge base R.D.29 giugno 1939 n. 1127, più volte modificato allo scopo di adeguare la legislazione interna alle convenzioni internazionali, in particolare con il D.P.R. 22/6/1979 n I brevetto è un titolo che riconosce al titolare un insieme di diritti o facoltà esclusive per lo sfruttamento economico dell oggetto del brevetto stesso: - diritto di realizzazione e di trarne profitto facendone oggetto di commercio; - diritto di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo Oggetto: Possono essere oggetto del brevetto : - le invenzioni industriali; - i modelli di utilità; - i modelli ornamentali; - le nuove varietà vegetali; - i certificati di protezione complementare. Il monopolio decorre dalla data di presentazione della domanda e dura 20 anni per le invenzioni, 25 per i modelli ornamentali e 10 per i modelli di utilità. Per le varietà vegetali i diritti di esclusiva durano 20 anni, 30 nel caso di alberi e viti. L invenzione viene in genere definita come una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale e che può riguardare un prodotto o un procedimento.
2 Naturalmente il brevetto la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato senza il consenso dei titolari di quest ultimo (art. 5). Il modello di utilità è una scoperta che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di impiego. Il modello ornamentale, adesso disegno industriale, è una scoperta, invenzione, che conferisce ai prodotti industriali uno speciale ornamento grazie ad una particolare forma o combinazione di linee, colori o altri elementi. La nuova varietà vegetale è una varietà vegetale nuova, omogenea, stabile e diversa da altre varietà già esistenti. Requisiti per la brevettabilità (art. 12) I requisiti per ottenere un brevetto d invenzione o modello sono: - novità: la scoperta non deve essere già presente nello stato della tecnica, cioè quello che è stato già reso accessibile al pubblico, in Italia o all estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto; - attività inventiva: la scoperta non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo; - applicazione industriale: la scoperta deve essere oggetto di fabbricazione ed utilizzo in campo industriale; - liceità: la scoperta non deve essere contrario all ordine pubblico; Non sono in ogni caso considerate invenzioni: - le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi mediche; - i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori; - le presentazioni di informazioni; - le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l ottenimento delle stesse. Titolarità del brevetto Il diritto al brevetto spetta all autore dell invenzione o del modello o ai suoi aventi causa (art. 18). Nel caso di coautori si applica il regime della comunione disciplinato dal C.C.. Se la realizzazione dell idea è avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro dipendente, in cui l attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto, e a tale scopo retribuita, titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro, mentre all autore della scoperta è riservato il diritto di esserne riconosciuto autore; se peraltro pur essendoci rapporto di lavoro, l attività inventiva non è l oggetto di tale rapporto, il lavoratore ha diritto ad un equo premio, se il trovato realizzato sia ricompreso nel settore di attività dell azienda. Oltre le due ipotesi enunciate, il datore di lavoro ha solo un diritto di prelazione. La domanda di brevetto deve essere redatta su apposito modulo e depositata presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero inviata direttamente all Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma (via Molise, Roma). La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati: - per le invenzioni a) una descrizione comprendente un riassunto, la descrizione vera e propria, le rivendicazioni o finalità e i disegni;
3 b) l attestazione di pagamento delle tasse di concessione governativa; - per i modelli a) una descrizione comprendente le rivendicazioni ( facoltativa per i disegni industriali) b) i disegni, che possono essere sostituiti dalle riproduzioni fotografiche o dai campioni; c) l attestazione di pagamento delle tasse di concessione governativa. Ogni domanda può essere presentata per una sola invenzione o modello ed è sottoposta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi, di cui i primi 90 giorni inderogabili, riservati all autorità militare per verificare il proprio interesse sulla scoperta. Il titolare può decidere di rendere accessibile al pubblico la sua domanda una volta trascorsi i 90 giorni inderogabili. In questo caso l Ufficio Italiano Brevetti pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati. Nel caso di modelli ornamentali con una stessa domanda può essere richiesto il brevetto fino a 100 modelli o disegni, purché destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale. Il richiedente può presentare domanda personalmente ovvero nominare un rappresentante che, nel caso di invenzioni e modelli di utilità, deve essere scelto tra i consulenti in proprietà industriale, iscritti in apposito albo professionale tenuto dall Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o tra gli avvocati iscritti nei rispettivi albi. I residenti all estero, qualora non intendano avvalersi di un rappresentante, devono comunque eleggere un domicilio in Italia. Le domande vengono esaminate, in linea generale, secondo l ordine cronologico di presentazione, salvo casi di controversia giudiziaria in atto iscritti in ruolo. L Ufficio effettua un esame amministrativo ed un esame tecnico al quale segue il rilascio del brevetto o una richiesta interlocutoria di approfondimento cui l interessato deve rispondere entro 60 gg, prorogabili fino a 6 mesi. Dopo questa fase l Ufficio Brevetti provvede al rilascio o al rifiuto del brevetto. La notizia dei brevetti concessi viene pubblicata nel Bollettino. La descrizione e i disegni vengono stampati e posti a disposizione del pubblico con il nome dell inventore ad eccezione dei brevetti interessanti la difesa militare del paese per i quali la procedura si svolge in forma segreta. Avverso il provvedimento di rifiuto del brevetto è ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento. La Commissione dei Ricorsi è un organo di giurisdizione speciale che opera secondo le norme di Diritto processuale civile; è nominata dal Ministro delle Attività produttive e si articola in due sezioni. Avverso le sentenze della Commissione è proponibile ricorso alla Corte Suprema di Cassazione per motivi di legittimità. Rivendicazione di priorità Chiunque depositi domanda di brevetto presso uno degli Stati membri della Convenzione di Parigi può presentare analoga domanda presso un altro Stato membro ottenendo che la valutazione della novità sia fatta alla data di presentazione della prima domanda. Nullità e decadenza del brevetto Il brevetto è nullo se: - è privo dei requisiti richiesti; - rientra in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità; - la descrizione non è sufficientemente chiara e completa; - l oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale; - il titolare non aveva il diritto ad ottenerlo.
4 Il brevetto decade se: - non vengono corrisposte le tasse entro i termini; - la scoperta non viene attuata o viene attuata in misura insufficiente entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria. Prescrizioni particolari sono previste per le varietà vegetali e per i certificati di protezione complementare. Per le varietà vegetali la domanda deve contenere in particolare la denominazione che il richiedente intende dare alla varietà vegetale ed una dichiarazione di novità e di eventuali diritti da parte di terzi. La domanda è trasmessa in copia al Ministero delle Politiche Agricole per accertamenti tecnici. L esito di tali accertamenti viene sottoposto al parere di una commissione interministeriale che esprime parere vincolante in ordine al rilascio del brevetto, nel caso specifico denominato privativa. Il certificato di protezione complementare (art. 4 bis) è il titolo in forza del quale si prolunga la durata dell esclusiva brevettuale limitatamente al prodotto medicinale o fitosanitario ottenuto dal brevetto, al fine di far recuperare il tempo intercorso tra la data della domanda di brevetto e l autorizzazione all immissione in commercio del prodotto da parte dell Autorità sanitaria. Tasse di concessione governativa Il pagamento delle tasse, secondo gli importi previsti da apposite tabelle (ved. allegati), va effettuato sul c.c.p. n intestato all Agenzia delle Entrate Ufficio delle Entrate di Roma 2. Per le invenzioni, all atto della presentazione della domanda devono essere pagate le tasse relative alla domanda stessa ed alle prime tre annualità. Per i modelli invece si deve corrispondere una tassa quinquennale. BREVETTO EUROPEO Il brevetto europeo è un brevetto per invenzione industriale che si ottiene a seguito di una procedura unificata di deposito, esame e rilascio. La procedura prevede un unica domanda, redatta in una sola lingua (inglese, francese o tedesco) e permette di ottenere un brevetto negli stati membri dell Organizzazione Europea dei Brevetti designati dal richiedente. Attualmente questi paesi sono 20: Austria, Belgio, Cipro, Svizzera, Liechtstein, Germania, Danimarca, Spagna, Francia, Regno Unito, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Finlandia, Turchia. Il brevetto europeo (da non confondere con il brevetto comunitario ) conferiscono al titolare, negli stati membri designati, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati. E esclusa dal brevetto europeo, la tutela del disegno o modello industriale, quella del marchio e la tutela delle varietà vegetali che ricadono sotto altri trattati o Convenzioni. La domanda di brevetto europeo può essere depositata presso: Ufficio Europeo dei Brevetti, nelle sedi di Monaco di Baviera, L Aja o Berlino Oppure presso gli Uffici Brevetti nazionali degli Stati contraenti. In Italia le domande vanno presentate presso la Camera di Commercio di Roma oppure inviate per posta (raccomandata A.R.) all Ufficio Italiano Brevetti e Marchi via Molise, Roma.
5 La procedura per ottenere un brevetto europeo comprende diverse fasi: 1) -deposito del modulo di richiesta e dei relativi allegati (descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni) -pagamento delle tasse di domanda iniziali entro un mese dalla data di deposito (il pagamento può essere effettuato sul c.c. bancario intestato a Ufficio del Brevetto Europeo- Monaco presso la B.C.I.) -esame delle condizioni formali; - ricerca delle anteriorità; -pubblicazione, dopo 18 mesi dal deposito della domanda del rapporto di ricerca. Dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca, il richiedente ha sei mesi di tempo per decidere se continuare o meno la procedura 2) -Esame di merito della domanda; -concessione del brevetto o rigetto della domanda. Se il brevetto viene concesso, il richiedente può iniziare le procedura di convalida in tutti gli Stati da lui designati o solo in alcuni di essi. Se la lingua del brevetto non è una lingua ufficiale dello Stato designato, si dovrà provvedere al deposito della relativa traduzione, pena la non validità del brevetto in quello Stato. La validità del brevetto europeo è di venti anni a partire dalla data di deposito della domanda. 3) Entro nove mesi dalla data di concessione, qualsiasi terzo può depositare un opposizione contro un brevetto europeo. Tale opposizione è valutata da un apposita Divisione dell Ufficio Europeo dei Brevetti; la decisione dell Ufficio Europeo ha effetto in tutti gli Stati designati. Affinché i brevetti europei concessi abbiano effetto in Italia, è necessario che il titolare depositi, entro tre mesi dalla data di rilascio, una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto. Le traduzioni vanno depositate presso le Camere di Commercio. Le tasse annuali nazionali di mantenimento in vita del brevetto europeo sono esigibili anticipatamente a partire dall annualità successiva a quella in cui la concessione del brevetto europeo è stata menzionata nel Bollettino Europeo e devono essere pagate entro la fine del mese anniversario del deposito della domanda di brevetto europeo. Gli importi delle tasse annuali sono gli stessi di quelli dei brevetti per invenzioni. Il pagamento va effettuato sul c.c.p. n intestato all Agenzia delle Entrate- Ufficio delle Entrate di Roma 2. Le ricevute di versamento devono essere inviate alle Camere di Commercio o direttamente all Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. DOMANDA INTERNAZIONALE DI BREVETTO (P.C.T.) Il P.C.T. (Patent Cooperation Treaty) è un trattato multilaterale gestito dall OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) che ha sede a Ginevra. La procedura PCT facilita l ottenimento di una protezione per le proprie invenzioni negli Stati membri del Trattato. Un unica domanda internazionale ha gli stessi effetti di una domanda nazionale per gli Stati designati. Il PCT non elimina la necessità di continuare singolarmente la procedura per il rilascio in ogni Stato designato, però ne facilita il proseguimento.
6 L esame formale, la ricerca documentale internazionale e (facoltativamente) l esame internazionale preliminare, sono effettuati una volta sola per tutti i Paesi durante la fase internazionale della procedura. Il rilascio del brevetto resta però di esclusiva competenza dell Ufficio nazionale designato. L inizio della fase nazionale è di norma differito di 20 mesi dalla data del primo deposito; questo differimento è un apprezzabile vantaggio per valutare, con maggiori elementi di giudizio, la convenienza a continuare la procedura. Le domande PCT depositate in Italia devono essere redatte in una delle tre lingue ufficiali (inglese, francese, tedesco); è possibile effettuare il deposito in lingua italiana a condizione che una traduzione in una delle lingue ufficiali sia depositata entro un mese dal deposito stesso. Le domande possono essere presentate a: Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Ufficio G8 Oppure a Ufficio Europeo dei Brevetti. Ogni domanda internazionale è oggetto di una ricerca internazionale svolta da un amministrazione incaricata ( scelta tra gli Uffici Brevetti particolarmente competenti). Il risultato della ricerca è presentato in un rapporto di ricerca internazionale messo a disposizione del richiedente. In esso si cita lo stato della tecnica che più si avvicina al contenuto delle rivendicazioni della domanda; ciò permette di valutare attentamente la possibilità di vedersi rilasciare un brevetto nei Paesi designati. Si può successivamente decidere di proseguire con la procedura (anche modificando le rivendicazioni) oppure di ritirare la domanda prima che questa venga pubblicata. MARCHI D IMPRESA Il marchio d impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un impresa produce o mette in commercio. Possono costituire marchi d impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese. Titolarità del marchio Può ottenere una registrazione per marchio d impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. Possono essere richiesti anche marchi collettivi da parte di soggetti, individuali o collettivi, che svolgano la funzione di garantire la natura, la qualità o l origine di determinati prodotti o servizi; possono essere perciò usati da più persone che si assoggettano all osservanza di determinati standard di qualità e ai relativi controlli. I marchi d impresa sono concessi anche agli stranieri a condizioni di reciprocità.
7 Diritti derivanti dalla registrazione Il titolare del marchio registrato ha il diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l uso da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini. I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano dieci anni dalla data di presentazione della domanda; la registrazione può essere rinnovata per periodi decennali purché la domanda venga presentata entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso o nei sei mesi successivi con l applicazione di una soprattassa. Requisiti per la registrazione Affinché uno dei segni sopraindicati possa essere registrato come marchio è necessario che esso abbia i seguenti requisiti: - novità: l assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile. Vi è ugualmente novità qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni o sia decaduto per non uso ultraquinquennale; - capacità distintiva: è la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri; - liceità: è la conformità all ordine pubblico e al buon costume. Non possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente individuati dalla legge, quali ad esempio: - gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenente simboli, emblemi, e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione; - i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; - i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi; - i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell affinità di prodotti o servizi; - i segni identici o simili ad un marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, ma che godano di rinomanza nello Stato; - i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d autore di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo; - i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive; - i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura; - i segni divenuti d uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti nel commercio; - i nomi di persona se notori, i segni usati in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche nonché gli emblemi caratteristici di questi senza il consenso dell avente diritto; - i segni identici o simili al marchio registrato anteriormente nello Stato o, se comunitario, dotato di una valida rivendicazione di priorità, per prodotti o servizi non affini, se esso goda nello Stato di rinomanza e se l uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.
8 Registrazione di un marchio Per ottenere la registrazione di un marchio d impresa occorre presentare domanda redatta su apposito modulo e depositarla presso le Camere di Commercio, ovvero inviarla a mezzo raccomandata A.R. all Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Alla domanda vanno allegati: - la dichiarazione di protezione; - un cartoncino formato 8 x 23 cm contenente l elenco dei prodotti o servizi da proteggere e l esemplare del marchio; - n. 8 etichette a colori o in bianco e nero del marchio, se esso è rispettivamente a colori o in bianco e nero; - l attestazione del versamento delle tasse di concessione governativa. Nel caso di domanda di registrazione di un marchio collettivo deve essere allegata anche una copia del regolamento concernente l uso di tale marchio e i relativi controlli e sanzioni. Per la rinnovazione di un marchio senza alcuna variazione è sufficiente la domanda ed il pagamento delle tasse dovute. Il richiedente può presentare domanda personalmente ovvero eleggere un rappresentante che deve essere scelto tra i consulenti in proprietà industriale, iscritti in apposito albo professionale tenuto dall Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o tra gli avvocati iscritti nei rispettivi albi. Anche per i marchi è possibile rivendicare la priorità di un deposito effettuato nei sei mesi precedenti in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Parigi. Tasse di concessione governativa Le tasse di concessione governativa per la registrazione di un marchio sono corrisposte all atto della domanda in un unica soluzione per l intero decennio di validità sul c.c.p. n intestato all Agenzia delle Entrate- Ufficio delle Entrate di Roma 2. Ai fini della rinnovazione per successivi periodi decennali le relative tasse devono invece essere corrisposte entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso o entro i sei mesi successivi con l applicazione di una soprattassa. Gli importi sono i seguenti: Marchio: Primo deposito (10 anni) - Tassa di registrazione comprensiva di una classe Euro 77,47 - Per ogni classe aggiunta 25,82 Rinnovazione (10 anni - Tassa di rinnovazione comprensiva di una classe 51,65 - Per ogni classe aggiunta 25,82 Marchio collettivo Primo deposito (10 anni) - Tassa di registrazione per una o più classi 258,23 Rinnovazione (10 anni) - Tassa di rinnovazione per una o più classi 154,94
9 MARCHI COMUNITARIO Il marchio comunitario è un marchio unico valevole sull intero territorio dell Unione Europea. Esso conferisce al suo titolare un diritto valevole in tutti gli Stati membri dell Unione Europea e si acquisisce con la registrazione sull apposito registro tenuto dall Ufficio per l Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) che ha sede ad Alicante (Spagna). La domanda è redatta sul formulario predisposto dall UAMI, che può essere ottenuto presso le Camere di Commercio oppure presso l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Il deposito, unico, può essere effettuato presso la sede dell UAMI (Avenida de Aguilera, 20 E Alicante Spagna di persona o per posta, per corriere o può essere effettuato presso l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. L esame della domanda è di competenza dell UAMI. La durata del marchio comunitario è di dieci anni dalla data del deposito, rinnovabili indefinitivamente. MARCHIO INTERNAZIONALE Il marchio internazionale è un marchio che dà la possibilità, attraverso una domanda unica, di ottenere la protezione nei diversi Paesi designati aderenti all Unione di Madrid. Per poter depositare un marchio internazionale è necessario essere titolari o aver depositato domanda di registrazione per un marchio italiano identico. La registrazione internazionale si ottiene presentando una domanda presso le Camere di Commercio allegando: - formulario MM1 predisposto dall OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale), integralmente compilato in lingua francese o in lingua inglese; - l atto di procura o lettera d incarico; - una riproduzione del marchio identica al marchio nazionale di base; - una riproduzione a colori qualora il richiedente rivendichi uno o più colori come elemento distintivo; - la ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa; - il versamento delle tasse internazionali a favore dell OMPI di Ginevra. La registrazione ha una validità di dieci anni e, ai fini del rinnovo, l OMPI provvede ad avvisare il titolare, sei mesi prima della scadenza. Questi provvederà a pagare le tasse internazionali ed anche ad inviare apposita istanza in bollo corredata della ricevuta di versamento delle tasse nazionali all Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
10 Tasse per i marchi comunitari Tassa di base per il deposito della domanda per un marchio individuale Euro 975,00 Per ciascuna classe oltre la terza 200,00 Tassa di base per il deposito della domanda per un marchio collettivo 1.675,00 Per ciascuna classe oltre la terza 400,00 Tassa di base per la registrazione di un marchio individuale 1.100,00 Per ciascuna classe oltre la terza 200,00 Tassa di base per la registrazione di un marchio collettivo 2.200,00 Per ciascuna classe oltre la terza 400,00 Tassa di base per il rinnovo della registrazione di un marchio individuale 2.500,00 Tassa di base per il rinnovo della registrazione relativa ad un marchio collettivo 5.000,00 Tasse per i marchi internazionali Tasse internazionali (in franchi svizzeri) Tassa di base - marchio non a colori marchio a colori per ogni classe in più oltre la terza 73 Domande internazionali per i Paesi aderenti all Accordo di Madrid - per ciascun Paese designato 73 Tasse nazionali Registrazioni del marchio internazionale: a) per la domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione Euro 103,29 b) per la lettera di incarico 25, 82 c) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione 25,82 d) per la trascrizione di atto di trasferimento 61,97 Tratto dalla pubblicazione dell Ufficio Italiano Brevetti e Marchi La tutela della proprietà industriale Sesta edizione- aprile 2001
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