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1 Milano, 6 agosto 2014 Gentile Associato, ai sensi della normativa vigente, entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, l iscritto deve comunicare al Fondo Pensione l importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi, in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla vigente normativa. Il superamento del plafond previsto per la deducibilità fiscale comporta, da un lato, la non deducibilità dei contributi versati in eccesso, dall altro ne prevede l esclusione dalla tassazione al momento dell erogazione della prestazione da parte del Fondo Pensione. L Agenzia delle Entrate ha più volte precisato che la comunicazione predetta deve essere fornita esclusivamente dall Associato. Il Fondo Pensione, oltre a non disporre di tutte le informazioni necessarie, non è autorizzato a provvedere a tale determinazione in via autonoma o su indicazione di soggetti diversi (per esempio, su segnalazione dell azienda di appartenenza). In mancanza di tale comunicazione, Il Fondo Pensione Gruppo ICBPI, in sede di tassazione, non potrà in alcun modo escludere, così come previsto dalla normativa vigente, detto importo dalla base imponibile al momento dell erogazione della prestazione da parte del Fondo Pensione. Nella generalità dei casi la contribuzione versata al Fondo Pensione Gruppo ICBPI è originata direttamente dal rapporto di lavoro esistente con le società del gruppo tenute al rilascio della certificazione modello CUD e, conseguentemente, l importo dei contributi versato al Fondo Pensione è riportato nel predetto modulo alla voce 120 ( contributi di previdenza complementare esclusi dai redditi ) e, qualora il previsto plafond annuo sia stato superato, anche nel punto 121 ( contributi di previdenza complementare non esclusi dai redditi ). In tale ipotesi l Associato, in
2 assenza di ulteriori versamenti ad altra forma di previdenza complementare per se stesso o per familiari fiscalmente a carico da far valere in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 ovvero Unico Persone Fisiche), dovrà compilare l apposito modulo previsto e pubblicato dal nostro Fondo nel sito internet - in versione compilabile riportando, quale contributo non dedotto, l importo indicato nel citato punto 121 del modello CUD rilasciato dall azienda di appartenenza. In ogni estratto conto individuale, pubblicato annualmente nella sezione privata del nostro sito si riporta il totale dei contributi non dedotti. Si raccomanda a tutti gli Associati di verificare che gli importi indicati corrispondano effettivamente ai propri contributi non dedotti, provvedendo a comunicare prontamente al Fondo eventuali discordanze accertate. Fermo restando la richiamata scadenza ufficiale, 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, si consiglia di effettuare, se prevista, la comunicazione di cui trattasi, successivamente alle operazioni relative alla dichiarazione dei redditi. Qualora l Associato abbia versato contributi aggiuntivi per previdenza complementare (al Fondo Pensione ICBPI, ad altri Fondi Pensione e per famigliari fiscalmente a carico), al fine di effettuare la relativa comunicazione dei contributi non dedotti, può consultare le ulteriori precisazioni riportate nella comunicazione Ulteriori precisazioni contributi non dedotti pubblicata nel sito internet del nostro Fondo Pensione. Un saluto cordiale, Sergio Castoldi Direttore Responsabile Fondo Pensione Gruppo ICBPI
3 Ulteriori precisazioni per contributi non dedotti Si premette che l ammontare di quanto versato al Fondo Pensione Gruppo ICBPI, nel corso di ogni anno, è riportato nella comunicazione periodica agli iscritti che è resa disponibile nell area riservata e personale del sito internet del Fondo. Tale importo potrà essere utilizzato per la determinazione dei contributi non dedotti da comunicare nei casi di seguito indicati: VERSAMENTO DI CONTRIBUTI PER FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO Con riferimento ai contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico, fermo restando la responsabilità dell Associato e dei suoi Familiari di verificare le specifiche situazioni personali e familiari, assicurando così una corretta applicazione della normativa vigente, si prospettano qui di seguito tre situazioni che potrebbero in teoria verificarsi: 1. Familiari fiscalmente a carico senza disponibilità di reddito La deduzione, fermo restando il massimale di euro 5.164,57 complessivamente stabilito per legge, spetta al soggetto/i nel/i confronto/i del/i quale/i i familiari sono a carico. Nel caso in cui non sia possibile, in tutto o in parte, usufruire della deduzione, I'importo non dedotto deve essere comunicato al Fondo ICBPI, entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello di competenza,
4 da parte del soggetto fiscalmente a carico, utilizzando I'apposito modulo disponibile nel sito internet del nostro Fondo Pensione. Nel caso di maggiorenni fiscalmente a carico, il modulo deve essere firmato sia da loro che dal soggetto nei confronti del quale i familiari sono a carico, mentre, ovviamente firmerà solo quest ultimo in caso di familiari minorenni. 2. Familiari fiscalmente a carico con disponibilita di un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili La deduzione spetta, in primo luogo, al soggetto fiscalmente a carico e, solo dopo aver esaurito il reddito di tale soggetto, spetta per eccedenza al soggetto/i di cui lo stesso risulta a carico. Nel caso in cui non sia possibile, in tutto o in parte, usufruire della deduzione (sia da parte del soggetto fiscalmente a carico sia dei/i soggetto/i di cui si e a carico), I'importo non dedotto deve essere comunicato al Fondo ICBPI entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello di competenza, da parte del soggetto fiscalmente a carico, con le modalità descritte al punto precedente. 3. Familiari con disponibilita di un reddito complessivo superiore a 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili (e quindi da non considerare fiscalmente a carico) La deduzione spetta direttamente al familiare nel rispetto del citato massimale di euro 5.164,57 (salvo quanto già comunicato per i lavoratori di prima occupazione successive al 1 gennaio 2007). Nel caso in cui non sia possibile, in tutto o in parte, usufruire della deduzione, I'importo non dedotto deve essere comunicato al Fondo ICBPI entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello di competenza, utilizzando I'apposito modulo disponibile nel sito internet del nostro Fondo Pensione
5 ASSOCIATI IN SERVIZIO CON CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AGGIUNTIVA VERSATA TRAMITE BONIFICO BANCARIO Gli Associati in servizio che, in aggiunta ai contributi trattenuti in cedolino paga, hanno versato, tramite bonifico bancario, contributi volontari aggiuntivi al Fondo ICBPI (i cui importi non sono stati certificati nel modello CUD 2014), dovranno comunicare al Fondo ICBPI, entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello di competenza, I'ammontare dei contributi volontari che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico Persone fisiche), utilizzando I'apposito modulo disponibile nel sito internet del nostro Fondo Pensione. ASSOCIATI CON RAPPORTO DI LAVORO CESSATO E CON CONTRIBUZIONE VOLONTARIA VERSATA TRAMITE BONIFICO BANCARIO Gli Associati con rapporto di lavoro cessato che hanno versato solo contributi volontari al Fondo ICBPI tramite bonifico bancario dovranno comunicare al Fondo ICBPI, entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello di competenza, l ammontare dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi (mod. 730 o UNICO Persone fisiche), utilizzando I'apposito modulo disponibile nel sito internet del nostro Fondo Pensione.
6 ASSOCIATI CHE VERSANO CONTRIBUTI ANCHE AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Nel caso in cui l Associato, oltre ai contributi previdenziali versati al Fondo ICBPI, per effetto del rapporto di lavoro con una delle società tenute alla contribuzione, abbia versato ulteriori contributi ad altra forma di previdenza complementare (es.: Fondi Pensione aperti e contratti assicurativi riconosciuti da COVIP), gli importi esposti nelle caselle 120 e 121 del modello CUD, non possono considerarsi sufficienti a determinare l ammontare dei contributi non dedotti. Ciò in quanto fermo restando nella generalità dei casi il tetto massimo di deducibilità pari ad euro 5.164,57 annui occorre a tal fine considerare anche dette ulteriori contribuzioni verificando la propria posizione complessiva in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. 730 e Unico Persone fisiche). Si ricorda, in ogni caso fermo restando la responsabilità di ciascun associato che l importo non dedotto che dovesse essere comunicato al Fondo ICBPI (utilizzando I'apposito modulo disponibile nel sito internet del Fondo ICBPI) non potrà essere comunicato anche alle eventuali altre forme pensionistiche complementari cui l Associato avesse aderito.
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