Il trattamento dei sottoprodotti di origine animale negli impianti di compostaggio: le opportunità ed i problemi aperti

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1 Il trattamento dei sottoprodotti di origine animale negli impianti di compostaggio: le opportunità ed i problemi aperti Elisa Semeghini Consulta dei Tecnici C.I.C. Aimag S.p.A.

2 Riferimenti normativi Regolamento (CE) n.1774/2002 Regolamento (CE) n. 808/2003 Regolamento (CE) n. 668/2004 Regolamento (CE) n. 92/2005 (biogas) Regolamento (CE) n. 93/2005 (documento commerciale) Regolamento (CE) n.809/2003 (autorizzazioni in deroga) Regolamento (CE) n.12/2005 (proroga) Linee guida per l applicazione del Reg. (CE) 1774/2002, Rep.2040 del 1 luglio 2004 Linee guida regionali

3 Sottoprodotti di origine animale destinabili al compostaggio: - materiali di cat 2 trasformati presso impianti di trasformazione di categoria 2 riconosciuti ai sensi art. 13 (che hanno adottato il metodo di trasformazione 1) - stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest ultimo, latte e colostro (cat 2) se l autorità competente ritiene non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi - materiali di categoria 3

4 Materiali di Categoria 3 a) parti di animali macellati idonee al consumo umano ma non destinate a tale scopo per motivi commerciali; b) parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo uma no ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano; c) pelli, zoccoli e corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati idonei alla macellazione ai fini del consumo umano; d) sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati idonei alla macellazione ai fini del consumo umano; e) sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;

5 Materiali di Categoria 3 f) prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione che, anche se lo erano originariamente, non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o di difetti d'imballaggio o di qualsiasi altro difetto che non presentino alcun rischio per la salute umana o animale; g) latte crudo proveniente da animali sani; h) pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce; i) sottoprodotti freschi dei pesci provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano; j) gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali sani; k) sangue, pelli, zoccoli, piume, lana, corna, peli e pellicce ottenuti da animali sani; l) rifiuti di cucina e ristorazione esclusi quelli provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali.

6 Rifiuti e sottoprodotti di interesse per gli impianti di compostaggio: -Rifiuti lignocellulosici -Fanghi di depurazione delle acque reflue -Frazione organica da raccolta differenziata del rifiuto urbano -Stallatico, contenuto ruminale -Scarti alimentari di origine vegetale -Scarti alimentari di origine animale -Altri materiali di categoria 3 -Materiali di categoria 2 e 3 già trasformati (ad es: farine)

7 Come è cambiata la classificazione Frazione organica da raccolta differenziata del rifiuto urbano Art.6 c.1. lett l) Stallatico Art.7 c.1. lett a) Contenuto ruminale Art.6 c.1. lett a) Scarti alimentari di origine animale Art.6 c.1. lett f)

8 D.L.vo 22/97 e Reg. (CE) 1774/2002 Linee Guida della Conferenza per i rapporti tra Stato e Regioni del 22 maggio PARTE V: Reg. 1774/2002/CE e normativa ambientale. Nel Regolamento i sottoprodotti risultano essere normati non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista amministrativo ed autorizzativo per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto, con i relativi documenti commerciali ed eventuali certificati sanitari, gli impianti di transito e di magazzinaggio, gli impianti di trasformazione per le differenti categorie di materiali. Il Regolamento non considera mai la gestione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, come una gestione di rifiuti, li menziona come rifiuti solo relativamente all'eliminazione finale; non vi è infatti alcuna volontà da parte del legislatore europeo di creare inutili duplicazioni autorizzative né di moltiplicare artificiosamente i documenti di trasporto; è quindi opinione di questo Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'ambiente e Tutela del Territorio, applicare la disciplina dei rifiuti, così come si desume dal Regolamento stesso, solamente al momento dell'accesso agli impianti di incenerimento o coincenerimento o agli impianti di discarica

9 D.L.vo 22/97 e Reg. (CE) 1774/2002 Le Linee Guida della Conferenza per i rapporti tra Stato e Regioni del 1 luglio 2004 all art.11 indicano che: il Regolamento CE/1774/2002 si interfaccia con la discliplina dei rifiuti di cui al D.L.vo 22/97 al momento dell accesso dei sottoprodotti di origine animale e agli impianti di incenerimento, di coincenerimento o alle discariche. COME SPESSO ACCADE QUANDO ENTRA IN VIGORE UNA NUOVA NORMA (E IN PARTICOLARE MODO SE QUESTA INTERESSA PIU AMBITI SETTORIALI: in questo caso Ambiente e Sanità) SI E GENERATO UN MOMENTO DI CONFUSIONE che ha coinvolto, e continua in alcuni casi a coinvolgere Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, Enti di controllo, produttori, trasportatori, gestori di impianti.

10 Opportunità Con il Reg (CE) 1774/2002 viene esplicitamente indicata la possibilità di avviare al recupero attraverso compostaggio alcuni materiali. (Il D.L.vo 508/92 indicava genericamente la possibilità di trattare i materiali a basso rischio in impianti riconosciuti). La procedura di riconoscimento ai sensi dell art.15 del regolamento, seppure atipica per chi opera nel campo dei rifiuti, è percorribile, così come generalmente accettabili sono i requisiti richiesti dal regolamento stesso in termini di norme di trasformazione e requisiti di igiene. Un eccezione rappresenta la triturazione dei materiali a 12 mm: seppure tecnicamente possibile, gli inerti (ad esempio gli imballaggi) eventualmente presenti nei materiali sottoposti a trattamento sono sminuzzati così finemente che vi è un alto rischio di ritrovarli nel compost dopo l operazione di vagliatura a rischio il rispetto dei limiti fissati per i materiali inerti dalla L.748/84.

11 Ipotesi di modalità di trattamento sottoprodotto sottoprodotto triturazione 12 mm triturazione 12 mm reattore chiuso rifiuti miscelazione 1 ora a 70 C sottoprodotto trattato campionamento enterobatteri e salmonelle compostaggio in reattore chiuso 1 ora a 70 C compostaggio rifiuti miscelazione compostaggio campionamento enterobatteri e salmonelle

12 Frazione organica da raccolta differenziata del rifiuto urbano Si tratta dei sottoprodotti di cui all art.6 c.1 lett l) del Reg. (CE) 1774/2002. Si tratta anche dei rifiuti (rifiuti biodegradabili di cucine mense) di cui all allegato D al D.L.vo 22/97. Va trasportata ai sensi della normativa ambientale (all art.7 c.1, il reg 1774 esclude i rifiuti alimentari di categoria 3 dall applicazione delle norme per il trasporto indicate nell allegato II al reg. stesso). Va trattata in impianto di compostaggio riconosciuto ai sensi dell art.15 dello stesso regolamento oppure conformemente alla legislazione nazionale (3 gg a 55 C: Delibera del C.I. del 27/07/1984).

13 Frazione organica da raccolta differenziata del rifiuto urbano Però all interno dello stesso reg., all.vi, cap. II, lett C, punto 14 (modificato con il Reg. (CE) 808/2003) viene indicato che: se gli unici sottoprodotti che sono avviati a compostaggio sono i rifiuti di cucina e ristorazione (+ eventualmente stallatico, contenuto ruminale, latte e colostro) l autorità competente trattamento diversi può autorizzare l applicazione di requisiti di purchè garantiscano un effetto equivalente nella riduzione degli agenti patogeni.

14 Frazione organica da raccolta differenziata del rifiuto urbano Inoltre all art.13, p.to 1, lett. d) delle Linee Guida della Conferenza per i rapporti tra Stato e Regioni, Rep del 1 luglio 2004, viene indicato che: sono esclusi dal riconoscimento effettuato dall autorità sanitaria in quanto discliplinati dalla normativa ambientale ritenuta esaustiva, i seguenti impianti: impianti di biogas e compostaggio qualora i rifiuti di cucina e ristorazione siano gli unici sottoprodotti di origine animali utilizzati come materie prime.

15 Frazione organica da raccolta differenziata del rifiuto urbano Molto spesso però i rifiuti di cucina e ristorazione non sono gli unici sottoprodotti (nemmeno unitamente a stallatico, contenuto ruminale, latte e colostro) trattati in un impianto di compostaggio. In tal caso andrebbe chiarito che, se tratto attraverso compostaggio: rifiuti di cucina e ristorazione + stallatico, contenuto ruminale, latte, colostro + altri sottoprodotti di cat.3 si può continuare a trattare i rifiuti di cucina e ristorazione + stallatico, contenuto ruminale, latte, colostro ai sensi della normativa ambientale mentre gli altri sottoprodotti di cat.3 vanno gestiti ai sensi del Reg. (CE) 1774/2002 (documento commerciale, registro delle partite, triturazione, 1 h a 70 C, )

16 Frazione organica da raccolta differenziata del rifiuto urbano I rifiuti di cucina e ristorazione non possono talvolta essere considerati sottoprodotti e talvolta rifiuti perché si creerebbe grande confusione: Tipo di documento di trasporto (formulario documento commerciale) Tipo di registro (registro di carico e scarico registro delle partite) Compresi nel MUD? Tipo di trattamento (3 gg a 55 C 1 ora a 70 C)

17 Regolamento (CE) 809/2003 prorogato dal reg. (CE) 12/2005 consente agli Stati membri di continuare fino al 31 dicembre 2005 ad autorizzare l applicazione delle norme nazionali sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio. a condizione che:?garantiscano una riduzione globale degli agenti patogeni;?siano applicate solo in stabilimenti e impianti che applicavano tali norme il 1 novembre 2002;?siano conformi ai requisiti dell allegato VI, capitolo II, parte B del regolamento (CE) 1774/2002.

18 Scarti alimentari di origine animale Art.6 c.1 lett. a) e b) si tratta degli scarti delle macellerie e delle pescherie Vanno gestiti come sottoprodotti di origine animale Per questo tipo di sottoprodotti giusta è la precisazione delle Linee Guida della Conferenza per i rapporti tra Stato e Regioni del 1 luglio 2004 all art.12 c. 6: i sottoprodotti di origine animale provenienti da esercizi commerciali di vendita al dettaglio e dagli stabilimenti di produzione di prodotti alimentari di origine animale (omissis) non possono essere gestiti come rifiuti urbani. D altra parte si tratta di materiali che erano già soggetti al D.L.vo 508/92 e che quindi già prima del reg 1774 non petevano essere gestiti come rifiuti urbani.

19 Scarti alimentari di origine animale Art.6 c.1 lett. f) prodotti alimentari di origine animale che, anche se lo erano originariamente, non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o di difetti di imballaggio o di qualsiasi altro difetto che non presentino alcun rischio per la salute umana o animale Per questo tipo di sottoprodotti lascia perplessi la precisazione delle Linee Guida della Conferenza per i rapporti tra Stato e Regioni del 1 luglio 2004 all art.12 c. 6: i sottoprodotti di origine animale provenienti da esercizi commerciali di vendita al dettaglio e dagli stabilimenti di produzione di prodotti alimentari di origine animale (omissis) non possono essere gestiti come rifiuti urbani.

20 Scarti alimentari di origine animale Infatti si tratta di materiali del tutto paragonabili ai rifiuti di cucina e ristorazione per i quali in molte realtà esiste già un circuito di raccolta organizzato in modo simile ai circuiti di raccolta dei rifiuti anzidetti. C è infatti tutta una storia pregressa sull ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI: DPR 915/82 e Delibera C.I. 27/07/1984: possibilità di effettuare l assimilazione L.146/94, art.39: assimilazione ope legis L.128/1998, art.17: per mantenere l assimilazione effettuata ope legis è necessaria di nuovo una delibera di Giunta Comunale: molti Comuni si affrettano però a deliberare per mantenere l assimilazione di alcuni rifiuti speciali agli urbani garantendo così la continuità del servizio (e l introito della tassa sui rifiuti )

21 Scarti alimentari di origine animale Si tratta pertanto di realtà produttive già supportate da un servizio correttamente dimensionato. Si tratta inoltri di tipologie di sottoprodotto per i quali la filiera del compostaggio da tempo offre un servizio qualificato di avvio al recupero: eccedenze di produzione, partite avariate, partite mal confezionate, partite non correttamente pastorizzate Da negozi di vendita al dettaglio/ingrosso Dalle aziende produttrici

22 Scarti alimentari di origine animale Con l entrata in vigore del reg 1774 è stato necessario adeguare i requisiti del sistema di gestione (mezzi trasporto, documenti, impianti di trasformazione, metodi di trattamento, ) lasciando a carico del gestore dell impianto alcune problematiche: Revisione di tutte le posizioni a ruolo La scarsissima conoscenza del regolamento tra i produttori genera di solito diffidenza e una spiccata ritrosia ad abbandonare l applicazione della normativa sui rifiuti: spesso si è costretti ad acconsentire all applicazione congiunta delle due normative. La duplice, ma non omogenea, registrazione del sottoprodotto/rifiuto ha implicazioni pesanti sulla corretta tenuta della documentazione obbligatoria (documenti di trasporto, registri, mud) Necessità di triturazione a 12 mm: frantumazione dei materiali inerti.

23 Breve riassunto degli adempimenti. Riconoscimento dell impianto Requisiti per il trasporto Documenti per i trasporto Registro delle partite

24 Art.15 - Reg. (CE) Riconoscimento degli impianti degli impianti di compostaggio. 1.gli impianti di produzione di biogas e gli impianti di compostaggio devono essere riconosciuti dall autorità competente 2.ai fini del riconoscimento, gli impianti di produzione di biogas e gli impianti di compostaggio devono: -essere conformi ai requisiti di cui all allegato VI, capitolo II, parte A -provvedere alla manipolazione e alla trasformazione di sottoprodotti di origine animale conformemente all allegato VI, capitolo II, parte B e C -essere controllati dall autorità competente conformemente all art.26 -stabilire ed applicare metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici di controllo -fare in modo che i residui della digestione e il compost siano conformi alle norme microbiologiche di cui all allegato VI, capitolo II, parte D.

25 Requisiti di cui all allegato allegato VI, capitolo II, parte A?reattore di compostaggio chiuso LOCALI?installazioni per il controllo della temperatura in tempo reale?dispositivi di registrazione continua dei risultati delle misurazioni?adeguato sistema di sicurezza che impedisca l abbassamento della temperatura ad un livello insufficiente?adeguate attrezzature per pulizia e disinfezione di veicoli e contenitori adibiti al trasporto di sottoprodotti di origine animale non trattati -disporre di laboratorio interno e esterno riconosciuto dall autorità competente per l esecuzione delle analisi

26 Requisiti di cui all allegato allegato VI, capitolo II, parte A LOCALI (modifiche introdotte dal reg.808/2002) Possono essere consentiti altri tipi di sistemi di compostaggio che soddisfino i seguenti requisiti: -Sistema concepito in modo da escludere l accesso di parassiti -Sistema gestito in modo che tutto il materiale raggiunga i richiesti parametri di tempo e temperatura -Il sistema deve soddisfare tutte le altre condizioni poste dal reg1774/2002

27 Requisiti di cui all allegato allegato VI, capitolo II, parte B REQUISITI D IGIENE -i sottoprodotti di origine animale devono essere avviati alla lavorazione il più presto possibile. Fino alla messa in lavorazione devono essere adeguatamente immagazzinati -i mezzi usati per il trasporto devono essere puliti in zona apposita ubicata in modo da evitare il rischio di contaminazione del prodotto trasformato -misure preventive contro uccelli, roditori, insetti (programma documentato) -procedure di pulizia documentate per tutte le parti dell impianto -calendario (e conservazione registrazioni) di ispezioni dell ambiente e delle attrezzature per il controllo dell igiene -tenere in buono stato di manutenzione installazioni ed attrezzature, tarare dispositivi di misurazione -manipolazione dei prodotti trasformati atta ad impedire eventuali ricontaminazioni

28 Requisiti di cui all allegato allegato VI, capitolo II, parte C NORME DI TRASFORMAZIONE i materiali di cat 3 devono avere i seguenti requisiti: -dimensione massima particlle = 12 mm -temperatura minima nel reattore: 70 C -durata minima permanenza nel reattore (tutto il materiale): 60 minuti

29 Requisiti di cui all allegato allegato VI, capitolo II, parte C NORME DI TRASFORMAZIONE (modifiche introdotte dal reg.808/2002) In attesa dell adozione di modalità conformemente all art.6, par.2, lettera g), l autorità competente può autorizzare l applicazione di requisiti specifici diversi da quelli stabiliti, purchè garantiscano un effetto equivalente per quanto attiene la riduzione degli agenti patogeni, nei seguenti casi: -qualora i rifiuti di cucina e ristorazione siano gli unici sottoprodotti di origine animale impiegati, -qualora i rifiuti di cucina e ristorazione siano mescolati a stallatico, contenuto del tubo digerente, latte e colostro, a condizione che il materiale che ne risulta sia considerato proveniente da rifiuti del catering.

30 Requisiti di cui all allegato allegato VI, capitolo II, parte D COMPOST Salmonella: -numero di campioni da sottoporre a prova = 5 -assente in 25 g Enterobatteriacee: -numero di campioni da sottoporre a prova = 5 -valore di soglia = 10/g -valore massimo = 300/g il compost è conforme se in max 2 campioni i valori sono compresi tra 10/g e 300/g e negli altri campioni il valore è? 10/g.

31 Gestione amministrativa riconoscimento degli impianti il Titolare dell impianto presenta domanda di riconoscimento al sindaco del Comune in cui ha sede l impianto p.c. al Servizio Veterinario dell AUSL competente p.c. al Servizio Veterinario regionale il Servizio Veterinario dell AUSL competente: 1) effettua istruttoria tecnica (sopralluogo) ed amministrativa 2) esprime parere favorevole al riconoscimento (se l esito dell istruttoria è positivo) 3) invia il parere al servizio veterinario regionale

32 Gestione amministrativa riconoscimento degli impianti il Servizio Veterinario regionale attribuisce il numero di riconoscimento e lo comunica al Sindaco competente che 1) tiene l elenco degli stabilimenti riconosciuti in regione 2) comunica il riconoscimento al 1) adotta l atto di riconoscimento Ministero della Salute 2) lo notifica al che tiene un elenco nazionale degli impianti riconosciuti Titolare dell impianto che deve pagare le spese di istruttoria antro 30 gg dalla notifica

33 Gestione amministrativa - trasporto: veicoli e contenitori i veicoli ed i contenitori, adibiti al trasporto dei sottoprodotti, devono essere autorizzati e registrati dal Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale competente che detiene l elenco dei trasportatori autorizzati I veicoli e i contenitori autorizzati devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante l'indicazione della Regione, dell'azienda Sanitaria Locale di competenza ed il numero a ciascuno assegnato dalla stessa Azienda Sanitaria Locale sulla base dell'ordine di registrazione Le targhe di cui sopra devono essere di colore verde per i materiali di categoria 3, di colore giallo per i materiali di categoria 2.

34 Gestione amministrativa trasporto: documento commerciale Durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati devono essere accompagnati da un documento commerciale Il Reg. (CE) 93/2005 fissa il modello unico ma indica anche che gli Stati membri possono decidere di utilizzare un diverso documento commerciale per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti trasformati all interno delo stesso Stato membro Pertanto si ritiene che in ambito italiano possa essere considerato valido il modello di documento commerciale di cui agli allegati 3 e 4 delle Linee Guida della Conferenza per i rapporti tra Stato e Regioni del 1 luglio 2004

35 Gestione amministrativa: registro Le persone che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti di origine animale tengono un registro delle partite Il registro, numerato pagina per pagina, dovrà essere vidimato, sulla prima e sull'ultima pagina, da parte del Servizio Veterinario della A.S.L. di competenza. La tenuta del suddetto registro, se informatizzata, potrà avvenire su modulo continuo e, nel qual caso, la prima ed ultima pagina dovranno essere vidimate dal Servizio Veterinario della A.S.L. di competenza. Nel caso di stampa su fogli singoli, ogni pagina dovrà essere vidimata e numerata prima di essere stampata. La registrazione dovrà essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla fine del trasporto. La stampa del registro dovrà avvenire con frequenza non superiore a novanta giorni

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