«La Nuova PAC» «Le scelte Italiane»
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- Angelica Innocenti
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1 Coldiretti Piacenza «La Nuova PAC» «Le scelte Italiane»
2 I tre strumenti della Pac (risorse per l Italia) 1. Pagamenti diretti (52% risorse) 2. Misure di mercato (8% risorse) 3. Sviluppo rurale (40% risorse) 8% 40% Misure di mercato Pagamenti disaccoppiati 52% Sviluppo rurale
3 Lo spacchettamento: le scelte italiane Tipologia % del massimale nazionale Pagamenti obbligatori per gli Stati membri Pagamento di base 58% Pagamento ecologico (greening) 30% Pagamento giovani agricoltori 1% Pagamenti facoltativi per gli Stati membri Pagamento ridistributivo per i primi ettari 0% Pagamento per le zone con vincoli naturali 0% Pagamento accoppiato 11% Pagamento piccoli agricoltori -
4 Pagamento di base: prima assegnazione dei titoli Prima assegnazione: i nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori attivi sulla base della domanda unica al 15 maggio Il numero dei titoli è pari al numero di ettari ammissibili. Le superfici ammissibili sono: seminativi, colture permanenti legnose, prati e pascoli permanenti. Riduzione delle superfici: applicare un coefficiente di riduzione dell 80% agli ettari ammissibili a prato e pascoli permanente sopra i 600 metri di altitudine e tutti i pascoli magri, se l agricoltore che presenta la domanda non è proprietario di animali. la riduzione non si applica se: il pascolo permanente o il pascolo magro sono dichiarati da allevatori e pascolati con animali detenuti dal richiedente; la gestione del pascolo costituisce una pratica tradizionale esercitata prima dell anno 2005.
5 I requisiti per l assegnazione dei nuovi Requisiti titoli Precisazioni 1. Essere agricoltore attivo La definizione di agricoltore attivo sarà decisa dallo Stato membro entro il 1 agosto Presentare una domanda di assegnazione di titoli 3. Aver presentato una domanda di aiuto per il 2013 La domanda di assegnazione di titoli va presentata entro il 15 maggio Avere diritto a percepire pagamenti in relazione ad una domanda di aiuto per pagamenti diretti per il Non è sufficiente una domanda nell ambito del PSR. Deroghe agricoltore che non possiede il requisito ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali Precisazioni Agricoltori che, al 15 maggio 2013, producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali su una superficie minima. 2. vigneti Agricoltori che, al 15 maggio 2013, coltivavano vigneti. 3. riserva nazionale Agricoltori a cui vengono assegnati titoli dalla riserva nazionale nel prove verificabili Agricoltori: - che non hanno mai avuto titoli in proprietà o in affitto; - che forniscono prove verificabili che, al 15 maggio 2013, esercitavano attività di produzione e allevamento.
6 Pagamento di base: i possessori dei titoli Il pagamento di base è legato a titoli trasferibili, attivati su terreni ammissibili. Il pagamento di base è riservato agli agricoltori che: possiedono i titoli all aiuto; che sono agricoltori attivi. I titoli del nuovo pagamento di base sostituiscono i titoli storici, che scadono il 31 dicembre Un agricoltore può ottenere titoli all aiuto: per prima assegnazione il 15 maggio 2015; per assegnazione dalla riserva nazionale (in qualunque anno); per trasferimento (affitto o compravendita di titoli, in qualunque anno).
7 I titoli nel periodo transitorio (convergenza parziale al 2019 o modello irlandese ) Euro Caso di un agricoltore che nel 2014 possiede un titolo dal valore unitario più elevato del valore medio Perdita max - 30% valore unitario iniziale Valore medio
8 I titoli nel periodo transitorio (convergenza parziale al 2019 o modello irlandese ) Euro Caso di un agricoltore che nel 2014 non possiede titoli 60% del valore medio naz./reg. Valore medio
9 Guadagno Insperato In caso di vendita o affitto (parziale o totale), tra il 16 maggio 2014 e il 15 maggio 2015, uno Stato membro può stabilire che l aumento del valore di titoli sia riversato alla riserva nazionale (art. 28, Reg. Ue 1307/2013). L Italia ha utilizzato questa norma. In caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un contratto di affitto di superfici agricole tra il 16 maggio 2014 a il 15 maggio 2015, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto assegnati all'agricoltore interessato è riversato nella misura del 50% nella riserva nazionale. La riduzione di superficie ammissibile tra il 2014 e il 2015 costituisce un guadagno insperato perché genera un aumento del valore dei titoli. Es. la vendita di terreno o la cessione in affitto o la scadenza di affitto tra il 16 maggio 2014 a il 15 maggio Il valore dei titoli dopo la vendita o l affitto viene ricalcolato con il valore dei titoli che l agricoltore avrebbe ottenuto senza la vendita o l affitto (art. 27, Reg. 639/2014). Il guadagno insperato non si applica per affitti di durata uguale o inferiore ad un anno e qualora l importo da riversare nella riserva è inferiore a euro. 9
10 Pagamento ecologico Diversificazione colturale Mantenimento dei prati permanenti Aree di interesse ecologico
11 Diversificazione (1) Interessa solo le superfici a seminativo. Applicazione in funzione della superficie a seminativo: fino a 10 ettari a seminativo, nessun obbligo di diversificazione; da 10 a 30 ha di seminativo: obbligo di due colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75%; oltre i 30 ha di seminativo: obbligo di tre colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75% e le due principali al massimo il 95%. Superficie aziendale a seminativo Colture Dimensione minima fino a 10 ettari esenzione - da 10 a 30 ettari min. 2 maggiore di 30 ettari min. 3 nessuna delle colture deve coprire più del 75% della superficie a seminativo la coltura principale copre al massimo il 75% della superficie a seminativo; le due colture principali al massimo il 95%. 12
12 Diversificazione (2) Sono escluse dall obbligo di diversificazione, le aziende in cui: le superfici interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell anno (riso); i seminativi investiti per più del 75% a foraggio e/o a maggese, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; le superfici agricole investite per più del 75% a prato permanente, foraggio, a colture sommerse per una parte significativa dell anno (riso), a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; i seminativi interamente coltivati nell anno precedente con una coltura diversa, se tali seminativi non sono stati dichiarati per più del 50% nella stessa domanda di aiuti nell anno precedente; 13
13 Diversificazione (3) Le aziende con superfici a foraggio o maggese per oltre il 75% a seminativi non applicano i limiti massimi; in altre parole, un azienda con il 100% di superfici a foraggio o maggese rispetta il greening; se non è il 100%, sui seminativi rimanenti, la coltura principale non occupa più del 75% di tali seminativi. Per coltura si intende: una coltura è diversa se appartiene ad un genere diverso nella classificazione botanica delle colture; es. grano duro e grano tenero non sono diversi (genere Triticum); es. grano (genere Triticum) e orzo (genere Hordeum) sono diversi. una coltura appartenente alla specie brassicacee, solanacee e cucurbitacee; maggese; erba e piante da foraggio. La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartengono allo stesso genere. 14
14 Prati permanenti Gli agricoltori non possono convertire o arare i prati e pascoli permanenti. Gli Stati membri assicurano che la proporzione della superficie a prato permanente in relazione alla superficie agricola totale non diminuisce di oltre il 5%. Qualora un SM accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve prevedere obblighi per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato permanente. In Italia: l obbligo di mantenere la proporzione di prato permanente è a livello nazionale divieto di convertire o arare i prati permanenti in zone Natura 2000; per le altre zone, gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti senza essere preventivamente autorizzati da Agea, che rilascia l autorizzazione entro 30 giorni. 15
15 Aree di interesse ecologico (1) Aree di interesse ecologico o Ecological Focus Area (EFA). Si applicano solo alle superfici a seminativo; non si applica alle colture permanenti e ai prati e pascoli permanenti. Questa è una grande novità del negoziato perché esclude dall obbligo le colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc.). Le EFA sono obbligatorie per le aziende con più di 15 ettari di seminativi, per almeno il 5% della superficie a seminativo. La soglia del 5% può essere aumentata al 7% nel 2018, a seguito di una relazione della Commissione entro il 31 marzo 2017 e ad una proposta legislativa. 16
16 Aree di interesse ecologico (2) Gli Stati membri decidono quali delle seguenti aree sono considerate aree di interesse ecologico: terreni lasciati a riposo, terrazzamenti, elementi caratteristici del paesaggio, fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti; ettari agroforestali, realizzati con i PSR, fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste, superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, superfici oggetto di imboschimento con i PSR, superfici con colture intercalari o copertura vegetale (sovescio), con l applicazione di fattori di ponderazione, (non attivata dall ITALIA) superfici con colture azotofissatrici. Gli Stati membri possono avvalersi di fattori di conversione e/o di ponderazione per alcune aree di interesse ecologico dell azienda; ad esempio le superfici con colture intercalari o copertura vegetale (sovescio), potrebbero avere un fattore di ponderazione di 0,25 o di 0,5. In altre parole, un ettaro di colture intercalare vale come 0,25 o di 0,5 ettari di aree di interesse ecologico. 17
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20 1 metro lineare di questa fasca tampone corrisponde a 9 m 2 di Efa
21 Sostegno accoppiato: tre macrosettori Sostegno accoppiato (11% del plafond) = 429,22 milioni euro Macrosettori Plafond (milioni di euro) % Zootecnia 211,87 49,36% Seminativi 146,97 34,24% Olivo 70,39 16,4% Totale 429,32 100%
22 Sostegno accoppiato: zootecnia MISURE SOTTO-MISURE IMPORTO UNITARIO (euro/capo) PLAFOND (milioni di euro) % 1. Zootecnia bovina da latte 2. Zootecnia bovina da carne 3. Zootecnia ovicaprina 4. Settore bufalino 1.1. Vacche da latte 56 75,11 17, Vacche da latte in zona montagna 40 9,87 2, Vacche nutrici ,78 9,5 2.2 Capi bovini macellati mesi 46 66,96 15, Ovicaprini 12 9,49 2, Ovicaprini IGP 10 5,54 1,3 Bufalini 20 4,12 1,0 Totale 211,87 49,36
23 Zootecnia Vacche da latte: che partoriscono nell anno e i cui vitelli sono identificati e registrati. Vacche nutrici: razze da carne o a duplice attitudine, iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico, che partoriscono nell anno. Maggiorazione del 20% alle vacche nutrici di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica, di allevamenti che aderiscono a piani di risanamento dal virus IBR Bovini macellati: età compresa tra 12 e 24 mesi; allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione; maggiorazione del 30% per i capi allevati per almeno 12 mesi nelle aziende dei richiedenti o aderenti a sistema di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti; maggiorazione del 50% per i capi macellati IGP
24 Sostegno accoppiato: seminativi MISURE SOTTO-MISURE IMPORTO UNITARIO (euro/ha) PLAFOND (milioni di euro) % 1. Frumento duro Frumento duro (centro-sud Italia) 60 59,88 14,0 2. Piano proteico 1.1. Soia (nord Italia) 97 9,87 2, Proteoleaginose (centro Italia) 80 14,16 3, Proteaginose (sud Italia) 90 11,80 2,8 4. Riso Riso ,75 5,3 5. Barbabietola Barbabietola ,21 4,0 6. Pomodoro da industria Pomodoro da industria ,29 2,6 Totale 146,97 34,24
25 Soia seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, con i seguenti limiti: l intera superficie per i primi cinque ettari; per la superficie eccedente i 5 ettari, il 10% della superficie. Esempi: 10 ettari di soia, ne vengono pagati 5,5 ettari; 20 ettari di soia, ne vengono pagati 6,5 ettari; 30 ettari di soia, ne vengono pagati 7,5 ettari
26 Agricoltore attivo in Italia Un agricoltore è attivo in uno dei seguenti casi. Zone montane e/o svantaggiate Pagamenti diretti inferiori a euro nell anno precedente Altre zone Pagamenti diretti inferiori a euro nell anno precedente Iscrizione all INPS, come IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), CD (Coltivatore Diretto), coloni o mezzadri Possesso della partita IVA attiva in campo agricolo Iscrizione all INPS, come IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), CD (Coltivatore Diretto), coloni o mezzadri Possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA
27 Soglie minime La soglia minimima è già presente nel precedente regolamento sui pagamenti diretti (Reg. 73/2009, art. 28). in Italia esiste già il limite di 100 euro/beneficiario, quindi il nostro Paese è già in linea con il dettato dell accordo, ma potrebbe innalzare questo limite. Le scelte dell Italia: 250 euro per gli anni 2015 e 2016; 300 euro dal Superficie minima: 0,5 ettari
28 Alcune definizioni Attività agricola [Regolamento 1307/2013-art.4-lett.c] i) la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli ii) il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o iii) lo svolgimento di una attività minima definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.
29 art. 2 - definizioni - a) criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione: attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria fermo restando il rispetto della condizionalità. Con Decreto sono stabiliti i dettagli dei criteri di mantenimento. - b) attività agricola minima: attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria fermo restando il rispetto della condizionalità. Con Decreto sono stabiliti i dettagli dei criteri di mantenimento. - c) bosco ceduo a rotazione rapida: le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Tali superfici debbono essere utilizzate per attività agricola. - d) prato permanente: le superfici di cui all'articolo 4 paragrafo 1 lettera h del Regolamento (UE) 1307/2013 comprese le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'art.7 del Regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate dall'organismo di coordinamento di cui all'art 7 paragrafo 4 del Regolamento (UE) n.1306/2013, nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione, da parte della Regione dei relativi estremi catastali.
30 BOZZA DECRETO Articolo 16 Aree di interesse ecologico 1. Ai fini dell applicazione dell articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono considerate aree di interesse ecologico tutte quelle elencate nel paragrafo 2 del medesimo articolo, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile, ad eccezione delle superfici di cui alla lettera i) del medesimo paragrafo 2, con le modalità indicate nell articolo 45 del regolamento (UE) n. 639/2014 e alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle delibere regionali e provinciali di applicazione del regime di condizionalità. 2. Ai sensi dell articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 639/2014, sono considerati, in filari, anche gli alberi con chioma di diametro inferiore a quattro metri appartenenti alle specie di cui all allegato II, facente parte integrante del presente decreto, nonché gli alberi compresi negli elenchi di cui all articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (NORME per lo sviluppo degli spazi Urbani). 3. Ai sensi dell articolo 45, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 639/2014, sono utilizzabili le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida investite in pioppi, salici, eucalipto, ontani, olmi e platani, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. 4. Ai sensi dell articolo 45, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 639/2014, le specie di colture azotofissatrici sono quelle indicate nell allegato III, facente parte integrante del presente decreto. 5. Gli allegati II e III, richiamati rispettivamente nei commi 2 e 4, possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 6. Le modalità attuative per la misurazione delle aree d interesse ecologico sono stabilite dall organismo di coordinamento di cui all articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/
31 ALLEGATO II Elenco delle specie di alberi con chiome di diametro maggiore o uguale a 1 metro Cipresso piramidale Cupressus sempervirens, varietà pyramidalis o stricta. Pioppo cipressino Populus nigra, varietà italica
32 ALLEGATO III Elenco delle specie azotofissatrici arachide (Arachis hypogaea L.) cece (Cicer arietinum L.) cicerchia (Lathyrus sativus L.) erba medica e luppolina (Medicago sp) fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) fagiolo dall occhio (Vigna unguicolata L.) fagiolo d'egitto (Dolichos lablab L.) fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus L.) fava, favino e favetta (Vicia faba L.) fieno greco (Trigonella foenumgraecum L.) ginestrino (Lotus corniculatus L.) lenticchia (Lens culinaris Medik.) liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.,) lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.) lupino (Lupinus sp.) moco (Lathyrus cicera L.) pisello (Pisum sativum L.) sulla (Hedysarum coronarium L.) trifogli (Trifolium sp.) soia (Glycine max L.) veccia (Vicia sativa L.) veccia villosa (Vicia villosa Roth) 33
33 Elementi caratteristici Calcolo Ecological Focus Area U.M. Efa Superficie prima della conversione Fattore di conversione (m/albero/ m²) Fattore di ponderazio ne Efa (se si applicano entrambi i fattori) Superficie Efa convertita (m 2 ) Terreni lasciati a riposo (per m²). m 2 n.p. 1 1 m 2 0 Terrazze m m 2 0 Elementi caratteristici del paesaggio: a) Siepi/fasce alberate ml m 2 0 b) Alberi isolati v.a. 20 1,5 30 m 2 0 c) Alberi in filari ml m 2 0 d) Gruppi di alberi/ boschetti m 2 n.p. 1,5 1,5 m 2 0 e) Bordi dei campi ml 6 1,5 9 m 2 0 f) Stagni m 2 n.p. 1,5 1,5 m 2 0 g) Fossati ml m 2 0 h) Muretti di pietra tradizionali ml m 2 0 i) Altri elementi caratteristici adiacenti ai seminativi dell azienda m 2 n.p. 1 1 m 2 0 Fasce tampone ml 6 1,5 9 m 2 0 Ettari agroforestali m 2 n.p. 1 1 m 2 0 Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali: ml 0 ü Senza produzione ml 6 1,5 9 m 2 0 ü Con produzione ml 6 0,3 1,8 m 2 0 Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida m 2 n.p 0,3 0,3 m 2 0 Superfici oggetto di imboschimento m 2 n.p. 1 1 m 2 0 Superfici con colture azotofissatrici m 2 n.p. 0,7 0,7 m 2 0 m
34 Un esempio di calcolo delle EFA mediante i fattori di conversione e/o di ponderazione Elementi caratteristici Superfici con colture azotofissatrici (m 2 ) Siepi/fasce alberate (per metro lineare) Alberi isolati (per albero) Fossati (per metro lineare) TOTALE Aree di interesse ecologico rilevate in azienda Fattore di conversione (m/albero/m 2 ) Fattore di ponderazione EFA (se si applicano entrambi i fattori) Superficie EFA convertita (m 2 ) n.p. 0,7 0.7 m m ,5 30 m m ettari 35
35 ATTO DELEGATO 639/2014 SEZIONE 4 AREA DI INTERESSE ECOLOGICO Articolo 45 Criteri aggiuntivi per i tipi di aree di interesse ecologico 1. Per qualificare come aree di interesse ecologico i tipi di aree elencate all articolo 46, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, si applicano i paragrafi da 2 a 11 del presente articolo. 2. Sui terreni lasciati a riposo è assente qualsiasi produzione agricola. In deroga all articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, i terreni lasciati a riposo per oltre cinque anni per costituire un area di interesse ecologico rimangono terreni a seminativo. 3. Le terrazze sono le terrazze protette dalla BCAA 7 di cui all allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e altre terrazze. Gli Stati membri possono decidere di considerare aree di interesse ecologico solo le terrazze protette dalla BCAA 7. Gli Stati membri che decidono di considerare anche altre terrazze stabiliscono i criteri per queste altre terrazze, compresa l altezza minima, in funzione delle specificità nazionali o regionali. 4. Gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l agricoltore dispone, sono quelli protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 di cui all allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché i seguenti elementi: (a) siepi o fasce alberate di larghezza fino a 10 metri; (b) alberi isolati con chioma del diametro minimo di 4 metri; (c) alberi in filari con chioma del diametro minimo di 4 metri. Lo spazio tra le chiome non deve essere superiore a 5 metri; (d) gruppi di alberi, le cui chiome si toccano e si sovrappongono, e boschetti, su una superficie massima di 0,3 ha in entrambi i casi; (e) bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola; IT 42 IT (f) stagni della superficie massima di 0,1 ha. Non sono considerati aree di interesse ecologico i serbatoi di cemento o di plastica; (g) fossati di larghezza massima di 6 metri, compresi corsi d acqua aperti per irrigazione o drenaggio. Non sono considerati aree di interesse ecologico i canali con pareti di cemento; (h) muretti di pietra tradizionali.
36 Ai fini del primo comma, lettere b) e c), gli Stati membri possono includere alberi con chiome di diametro inferiore a 4 metri che riconoscano come elementi paesaggistici di pregio. Ai fini del primo comma, lettera f), gli Stati membri possono fissare una dimensione minima per gli stagni e possono decidere di includere nella dimensione degli stagni una fascia con vegetazione ripariale lungo le rive larga fino a 10 metri. Essi possono stabilire criteri per garantire che gli stagni abbiano un valore naturale tenendo conto del ruolo positivo degli stagni naturali per la conservazione degli habitat e delle specie. Ai fini del primo comma, lettera h), gli Stati membri stabiliscono criteri minimi in funzione delle specificità nazionali o regionali, compresi i limiti relativi all altezza e alla larghezza. 5. Le fasce tampone includono il tipo di fasce tampone lungo i corsi d acqua prescritto dalla BCAA 1 e dal CGO 1 o 10 di cui all allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, e altri tipi di fasce tampone. La larghezza minima di queste altre fasce tampone è fissata dagli Stati membri, ma non può essere inferiore a 1 metro. Le fasce sono ubicate su un terreno a seminativo o ad esso adiacenti, in modo tale che il loro bordo lungo corra parallelo alla riva di un corso d acqua o di un corpo idrico. Lungo i corsi d acqua esse possono includere fasce con vegetazione ripariale di larghezza fino a 10 metri. Sulle fasce tampone è assente qualsiasi produzione agricola. In deroga al divieto di produzione, gli Stati membri possono autorizzare il pascolo o lo sfalcio, purché la fascia resti distinguibile dal terreno agricolo contiguo. 6. Gli ettari agroforestali sono costituiti da superfici a seminativo ammissibili al regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che rispondono alle condizioni a cui è o è stato concesso il sostegno previsto dall articolo 44 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dall articolo 23 del regolamento (UE) n. 1305/ Per quanto riguarda le fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali, gli Stati membri possono decidere di consentire la produzione agricola, di imporre il divieto di produzione agricola o di offrire agli agricoltori le due opzioni. Se decidono di non autorizzare la produzione agricola, in deroga al divieto di produzione gli Stati membri possono autorizzare il pascolo o lo sfalcio, purché la fascia resti distinguibile dal terreno agricolo contiguo. La larghezza minima di queste fasce è fissata dagli Stati membri, ma non può essere inferiore a 1 metro. La larghezza massima è di 10 metri.
37 8. Per le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida con assenza di uso di concimi minerali e/o prodotti fitosanitari, gli Stati membri compilano l elenco delle specie che si possono utilizzare a questo scopo selezionando dall elenco di cui all articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013 le specie più idonee in una prospettiva ecologica, escludendo le specie chiaramente non indigene. Gli Stati membri stabiliscono anche i requisiti relativi ai concimi minerali e ai prodotti fitosanitari che possono essere impiegati, tenendo presente l obiettivo delle aree di interesse ecologico, in particolare salvaguardare e migliorare la biodiversità. 9. Le superfici con colture intercalari o manto vegetale comprendono le superfici stabilite a norma dei requisiti del CGO 1 di cui all allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e altre superfici con colture intercalari o manto vegetale purché esse siano state ottenute mediante la semina di specie vegetali miste o la sottosemina di erba nella coltura principale. Gli Stati membri definiscono l elenco delle specie vegetali miste da impiegare e il periodo di semina delle colture intercalari o del manto vegetale e possono stabilire condizioni aggiuntive, in particolare per quanto riguarda i metodi di produzione. Il periodo stabilito dagli Stati membri non si estende oltre il 1 ottobre. Le superfici con colture intercalari o manto vegetale non comprendono le superfici di norma investite a colture invernali seminate in autunno a fini di raccolta o di pascolo. Esse non comprendono nemmeno le superfici oggetto di pratiche equivalenti indicate nell allegato IX, sezione I, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e applicate attraverso gli impegni di cui all articolo 43, paragrafo 3, lettera a), dello stesso regolamento. 10. Sulle superfici con colture azotofissatrici gli agricoltori coltivano le colture che fissano l azoto incluse in un elenco stabilito dallo Stato membro. L elenco riporta le colture azotofissatrici che lo Stato membro ritiene contribuiscano all obiettivo di migliorare la biodiversità. Tali colture sono presenti durante il periodo vegetativo. Gli Stati membri stabiliscono norme sui luoghi in cui si possono coltivare colture azotofissatrici rispondenti ai requisiti di area di interesse ecologico. Tali norme tengono conto della necessità di soddisfare gli obiettivi della direttiva 91/676/CEE e della direttiva 2000/60/CE, dato che tali colture potrebbero aumentare il rischio di lisciviazione dell azoto in autunno. Gli Stati membri possono stabilire condizioni aggiuntive, in particolare per quanto riguarda i metodi di produzione. 11. L agricoltore può dichiarare la stessa superficie o lo stesso elemento caratteristico del paesaggio una sola volta in un anno di domanda ai fini del soddisfacimento del requisito relativo all area di interesse ecologico.
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