RELAZIONE DELL AVV. PROF. ANTONIO ODDO PER FORUM UNI-CIG. IL SISTEMA GAS-ITALIA tra Sicurezza, Innovazione e Qualità

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1 RELAZIONE DELL AVV. PROF. ANTONIO ODDO PER FORUM UNI-CIG su IL SISTEMA GAS-ITALIA tra Sicurezza, Innovazione e Qualità NUOVE RESPONSABILITA DEGLI OPERATORI GAS NEL SETTORE GAS- DISTRIBUZIONE Le nuove responsabilità del distributore, inteso essenzialmente quale soggetto che esercita l attività di distribuzione del gas, devono essere distinte a seconda che ci si riferisca alle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas alle quali si applica- nel quadro legislativo qui in seguito richiamato - il regolamento adottato con la deliberazione n. 40/04, oppure ad altri aspetti che pure riguardano l impresa distributrice ossia quale impresa che esercita l attività di distribuzione e di misura del gas e che sono regolati dalla Deliberazione 22 ottobre 2008 ARG/gas 155/08 e dalla Deliberazione 120/08 ed alle successive integrazioni e modificazioni apportate con successive Deliberazioni (in seguito, per brevità, indicata come TUDG). Queste due ultime deliberazioni - che devono sempre essere valutate nel contesto legislativo e settoriale di riferimento (D.Lgs. n. 164/2000, L. 481/95 e DM 37/08, oltre, con particolare riferimento ai temi qui ora d interesse, il D.Lgs. 115/2008, il D.lgs. 22/2007 e le direttive comunitarie da cui derivano, la Direttiva 2006/32/CE e la direttiva 2004/22/CE) - nonché alla luce della giurisprudenza - hanno per oggetto, rispettivamente, la deliberazione per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale e la deliberazione per la regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione (TUDG): approvazione della Parte I Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione

2 La disciplina contenuta nell art. 8 del D.M 37/08 - e riguardante gli obblighi del proprietario degli impianti che sono oggetto di quest ultimo decreto (e tra i quali rientrano (v. art. 1, c. 1, lett. e): anche gli impianti per la distribuzione e l utilizzazione del gas di qualsiasi tipo ) - presenta aspetti di stretta connessione con il regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti a gas di cui alla Deliberazione n. 40/04. Conviene iniziare da quest ultima disciplina per rilevare una prima forma di nuova responsabilità del distributore che non provveda previo congruo avviso a sospendere la fornitura del gas. Fatti salvi, infatti, gli altri provvedimenti da parte delle autorità competenti, qualora il distributore (o il venditore ) non ponesse in essere tutti i necessari accertamenti e non pretendesse la consegna di copia della dichiarazione di conformità o della dichiarazione di rispondenza (pur priva dei relativi allegati obbligatori), in tutti i casi di richiesta da parte del committente - di nuova fornitura e di variazione della portata termica del gas, si renderebbe responsabile (o corresponsabile) dell eventuale infortunio conseguente ad una attivazione della fornitura che, per obbligo di legge, avrebbe dovuto, invece, essere sospesa. Più in generale, si può ritenere configurabile un rapporto di causalità tra il comportamento del distributore che non adempia al proprio obbligo di sospendere la fornitura in tutti i casi previsti da legge o regolamento, da un una parte, e, dall altra parte, l infortunio o il danno che dovesse conseguire a tale omissione riguardante uno stato di pericolo la cui eliminazione si impone obbligatoriamente al carico del distributore medesimo mediante il comportamento legislativamente previsto. Non occorre, a questo riguardo, che ci si affanni ad individuare profili soggettivi ex art del Codice Civile, od oggettivi, di responsabilità, in quanto, nel primo caso, la colpa è in re ipsa per aver consentito l uso di un impianto che il legislatore presume con propria ed incontrovertibile valutazione essere pericoloso, mentre, nel secondo caso, trattandosi appunto di responsabilità oggettiva (in particolare ex art del Codice Civile per attività pericolose ) non si richiede per l affermazione di responsabilità in questa materia la dimostrazione della colpa, risultando sufficiente la dimostrazione del nesso di causalità. Ne deriva che la responsabilità civile del soggetto distributore per eventuali infortuni e/o danni conseguenti alla omissione dell obbligo di sospendere la fornitura nei casi disciplinati a livello

3 regolamentare può essere individuata, tra l altro, nei casi previsti: dagli artt. 2.4 ( adempimento degli obblighi di accertamento ), 14.8 (verifiche da parte del Comune), ( Attivazione della fornitura per impianti di utenza nuovi ), 27.2 iii, 27.2 IV e 27.4 ( modalità di effettuazione degli accertamenti su impianti di utenza in servizio ) della deliberazione n. 40/04 1. Sul piano della responsabilità penale e personale, poi, in caso di reato (morte, lesioni personali, incendio o disastro colposo, ecc..) le responsabilità conseguenti all infortunio graveranno anche, eventualmente, in concorso tra loro - su tutti i soggetti che all interno dell impresa di distribuzione rivestono incarichi che comportano una funzione di accertamento riferibile alla sicurezza degli impianti di utenza a gas. Fatto salvo quanto sopra, occorre rilevare che con la Deliberazione del 22 ottobre 2008 ARG GAS 155/08 si è deciso di: approvare le direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas per punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale contenute nell Allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale; che le attività di normazione funzionali alla diffusione della telegestione e della telelettura dei gruppi di misura del gas siano svolte dal Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG). In tal modo, pertanto, sono stati introdotti, per la prima volta, elementi di telelettura e di tele gestione dei gruppi di misura del gas installati sui punti di riconsegna delle reti di alimentazione del gas naturale. A quanto sopra si aggiunge, nel contesto normativo di riferimento, la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 115 del 30/5/2008, attuativo della direttiva europea 2006/32/CE, che all art. 17 prescrive: a) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia al dettaglio provvedono, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, affinché i clienti finali di energia elettrica e gas naturale, ricevano, 1 Ai suddetti casi occorre aggiungere, come sarà evidenziato in seguito, anche quello previsto dall art. 16, c. 6 del D.Lgs. 164/2000.

4 a condizioni stabilite dalla stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas, contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso ; b) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia al dettaglio, al momento di sostituire un contatore esistente, forniscono contatori individuali, di cui alla lettera a), a condizioni stabilite dalla stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas e a meno che ciò sia tecnicamente impossibile e antieconomico in relazione al potenziale risparmio energetico preventivato a lungo termine o a meno che ciò sia antieconomico in assenza di piani di sostituzione dei contatori su larga scala. Quando si procede ad un nuovo allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni così come definite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si forniscono sempre contatori individuali, di cui alla lettera a), fatti salvi i casi in cui i soggetti di cui sopra abbiano già avviato o concluso piani di sostituzione dei contatori su larga scala. A questo specifico riguardo una nuova ed importante forma di nuova responsabilità, riguardante la diffusione e l obbligo di fornitura dei gruppi di misura innovativi, deriva da un orientamento finale contenuto nella Deliberazione 22/10/2008 ARG/gas 155/08 secondo la quale con riferimento ai punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale, l impresa di distribuzione sia il soggetto responsabile delle attività di installazione e manutenzione dei gruppi di misura nonché della raccolta e validazione delle misure. Acquista dunque rilevanza fondamentale acquisire le definizioni chiave del nuovo sistema che si possono individuare, ai fini che qui ora interessano, in gruppo di misura, cliente finale e messa in servizio, nonché elettrovalvola e tele gestione. Iniziando dal primo, si definisce gruppo di misura o misuratore, la parte dell impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento dell impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati. Particolarmente semplice agevole si rivela la definizione di cliente finale quale consumatore che acquista gas per uso proprio.

5 Il D.Lgs. 115/2008 ha dunque fissato precisi obblighi in capo alle imprese di distribuzione in tutti i casi di sostituzione di un contatore esistente o di nuovo allacciamento o di importanti ristrutturazioni, introducendo l obbligo di fornitura di gruppi di misura conformi al nuovo contesto normativo. Sotto questo particolare profilo, dunque, emerge un nuovo obbligo a carico delle imprese di distribuzione in merito alla fornitura di gruppi di misura che devono essere conformi ai requisiti di omologazione e certificazione in materia di metrologia legale, di immunità elettromagnetica e di sicurezza. Sotto il primo profilo, con riferimento alla omologazione, valgono le regole di armonizzazione tra gli Stati membri dell Unione europea che sono state introdotte con il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura. Pertanto, vale il principio secondo il quale la conformità alla pertinente normativa comunitaria, risultante dalle marcature europee che comprovano l esito positivo di una procedura di valutazione della conformità ai requisiti di legge, secondo parametri comunitari, è condizione necessaria e sufficiente ai fini della commercializzazione e messa in servizio degli strumenti di misura. Per quanto riguarda, sempre, lo specifico profilo ora in esame, l obbligo dell impresa distributrice risulta precisato dall art. 12 della Deliberazione del n. ARG/gas 120/08 ove si prescrive che l impresa distributrice ha l obbligo di: a) dotare ogni punto di consegna di idoneo gruppo di misura del gas immesso in rete in conformità delle norme tecniche vigenti in materia e garantirne il regolare funzionamento; b) predisporre la cartografia, con aggiornamento della stessa entro sei mesi da ogni modifica intervenuta o in termini di materiali di condotte o in termini di diametri delle stesse o di pressioni di esercizio o per l'aggiunta di parti di nuova realizzazione, con esclusione degli impianti di derivazione di utenza e dei gruppi di misura; c) predisporre una cartografia provvisoria per le parti di impianto di distribuzione di nuova realizzazione o per le modifiche degli impianti esistenti, in modo che sia disponibile all atto della loro messa in esercizio, con esclusione degli impianti di distribuzione di utenza e dei gruppi di misura, che non siano ancora stati riportati nella cartografia di cui alla precedente lettera b). Pertanto, al primo punto, il nuovo obbligo di servizio relativo alla sicurezza impone di datare ogni punto di consegna di idoneo gruppo di misura immesso in rete in conformità delle norme tecniche vigenti in materia e garantire il regolare funzionamento :

6 Per quanto attiene al gruppo di misura la definizione è già stata fornita con riferimento alla parte dell impianto di alimentazione del cliente finale che svolge funzioni di intercettazione, di misura del gas e di collegamento dell impianto interno del cliente finale. Per quanto riguarda l immissione in rete occorre considerare che per rete si intende il sistema di condotte in generale interrate o intubate, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dai punti di consegna e/o dai punti di interconnessione, consente la distribuzione del gas ai clienti finali senza comprendere gli impianti di derivazione d utenza. Pertanto, si tratta di un complesso di tubazioni e dispositivi ed accessori che costituiscono l allacciamento il quale ha inizio dall organo di presa e si estende fino al gruppo di misura (escluso). Fermo restando, dunque, l obbligo di dotazione di un gruppo di misura idoneo secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 22 del in attuazione della direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misura, occorre assicurare, oltre, alla specifica idoneità prescritta dal p. 7 dell All. I, anche l adempimento dell obbligo relativo alla protezione dall alterazione (p. 8 dell Allegato I) e relativo, anche alla indicazione del risultato (p. 10 dell All. I) nel quadro dei requisiti essenziali e dei requisiti specifici dei gruppi di misura destinati ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera. Ai suddetti requisiti, deve naturalmente aggiungersi, alla luce di quanto già esposto, la conformità ai requisiti di omologazione e, quindi, l omologazione dello strumento di misura che deve essere ottenuta sempre in attuazione della direttiva 2004/22/CE in modo da legittimarne la libera commercializzazione e la messa in servizio. Ma, fin qui, obblighi e responsabilità collegabili al prodotto che deve essere fornito dall impresa distributrice, in quanto il gruppo di misura fa parte, per definizione, dell impianto di distribuzione. Merita di essere rilevato, a questo riguardo, come, secondo un regime di responsabilità per l esercizio di attività pericolose ex art del Codice Civile (tra le quali si può fare rientrare secondo una certa giurisprudenza anche l attività di distribuzione del gas) il pericolo fonte di responsabilità può risiedere, oltre che nella stessa attività svolta, anche, eventualmente, negli oggetti e negli strumenti dell attività medesima i quali potrebbero determinare, a causa di un imperfetta costruzione o di una inidoneità rispetto a requisiti generali o particolari, un intrinseca potenzialità lesiva collegata all attività che si avvale di tali oggetti o strumenti.

7 Ecco, dunque, ancora, nuova forma di responsabilità dell impresa distributrice del gas: la particolare responsabilità (oggettiva) derivante dalla dotazione dell impianto di distribuzione con un gruppo di misura lato sensu idoneo rispetto ai parametri di legge e/o allo stato della tecnica, nonché alle esigenze specifiche dell impianto - o della parte di impianto in questione. L'esercente l'attività pericolosa in questo caso l azienda di distribuzione del gas - è assoggettato infatti ad una presunzione di responsabilità in relazione ai danni cagionati nello svolgimento della predetta attività, presunzione che lo stesso può vincere fornendo la dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nella scelta di tali misure, l esercente l attività dispone di un certo margine di discrezionalità, da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenendo conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui si svolge l'attività. Siffatta discrezionalità, peraltro, viene meno quando è la legge ad imporre l'obbligo di adottare talune misure. (Cass. 02/03/2001, n.3022.). L impresa di distribuzione dovrà pertanto dimostrare il rispetto degli standard di sicurezza obbligatori a norma di legge e/o di regolamento. A tal proposito l AEEG con la delibera 120/08 ha introdotto in sede regolamentare gli obblighi e controlli che si stanno qui via via esaminando. Proseguendo poi nell ordine delle nuove responsabilità si è già rilevato come l' impresa di distribuzione debba essere altresì considerata come il soggetto responsabile delle attività di installazione e di manutenzione dei gruppi di misura stessi, cosicché le nuove aree di responsabilità si estendono fino a comprendere complessivamente, con riguardo ai gruppi di misura : 1) conformità ai requisiti di legge ed idoneità del prodotto in se e per se, quindi responsabilità da prodotto in senso pieno, 2) responsabilità da installazione, 3) responsabilità da manutenzione. Inoltre, (v. p ) all atto dell attivazione della fornitura di gas ad un cliente finale, l impresa distributrice è obbligata a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a verificare l assenza di dispersione di gas.

8 Sempre con riferimento al pericolo di dispersione del gas, l azienda distributrice è tenuta (v. p. 12.9) con riferimento a tutto il proprio impianto di distribuzione, a predisporre un rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione di gas secondo una metodologia definita dal CIG. Altri obblighi di servizio relativi alla sicurezza, riguardano la predisposizione di cartografie, da intendersi come sistema di documentazione dell impianto di distribuzione, esclusi gli impianti di derivazione di utenza ed i principi di misura, mediante una rappresentazione, almeno grafica, che comprende indicazioni sul materiale delle condotte, il loro diametro e la pressione di esercizio ed in scala 1:2000. Dunque, l impresa distributrice non è tenuta soltanto a predisporre ed aggiornare un sistema di documentazione dell impianto di distribuzione secondo i criteri ed i contenuti risultanti dalla definizione adottata dal provvedimento regolamentare, ma deve anche, quantomeno con riferimento al rischio da dispersione gas, elaborare una valutazione dei rischi relativa all intero impianto di distribuzione, cosicché si profila per l impresa stessa anche un aspetto di responsabilità legata, quantomeno, ad una valutazione di tali rischi conformemente alla metodologia definita dal CIG. Altri obblighi di servizio sempre relativi alla sicurezza si ricavano dall art. 12 del TUDG in materia di: 1) ispezione, che deve (v. p. 12.6) essere svolta per ogni tratto della rete almeno con le frequenze precisate dalle disposizioni regolamentari con riferimento alle percentuali minime ed alla periodicità minima, 2) misure del grado di odorizzazione del gas per migliaio di clienti finali 2, 2 Relativamente all obbligo di odorizzazione occorre ricordare che una specifica responsabilità penale per reato di pericolo è prevista per gli esercenti l attività di distribuzione gas dalla L. 1083/1971. In particolare, l art. 2 dispone che I gas combustibili ad uso domestico ed uso similare, distribuiti mediante condotte o liquefatti e compressi in bombole, che non abbiano di per sé odore caratteristico e sufficiente perché possa esserne rilevata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, devono essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità.

9 3) percentuali minime di chiamata con tempo di pronto intervento sul luogo di chiamata entro il tempo massimo di 60 minuti 4) sostituzione reti con condotte in ghisa con giunti canapa e piombo non ancora risanate con condotte in materiali conformi alle norme tecniche vigenti o al loro completo risanamento o dismissione entro il Da qui, pertanto, nuove forme di responsabilità dell impresa distributrice in tutti i casi di inadempimento di uno o più dei suddetti obblighi, potendosi, a certe condizioni, individuarsi un rapporto di causalità tra l eventuale infortunistico o dannoso eventualmente accaduto e l omissione dell obbligo - considerando, ad esempio, ispezioni inferiori al minimo percentuale rispetto alle parti di rete da sottoporre ad ispezione o l omissione dei controlli per la eventuale sostituzione delle condotte ormai obsolete o, comunque, adempimenti con frequenza inferiore al minimo nell arco temporale considerato per ogni tratto di rete da sottoporre ad ispezione, o anche, numero annuo di misure del grado di odorizzazione in misura insufficiente rispetto al numero di utenti finali da tutelare. Trattandosi, infatti, di valori minimi da rispettare ed al di sotto dei quali si può configurare una situazione di pericolo si tratterà di valutare con quale grado di probabilità il rispetto dei livelli minimi e/o delle corrette modalità delle ispezioni da svolgere, o delle misure e/o delle modalità, del grado di odorizzazione, avrebbe potuto impedire in tutto o in parte l evento infortunistico che si fosse verificato relativamente all impianto di distribuzione da considerarsi. A tale riguardo, infatti, occorre tenere conto del fatto che, ad esempio, una ispezione in più o in meno, o, anche, la corretta modalità o meno, di una ispezione rispetto ai parametri regolamentari (norme tecniche, ecc..) potrebbero avere l effetto di evitare una dispersione di gas individuandola, localizzandola e provvedendo alla messa in sicurezza dell impianto di distribuzione considerato, così da impedire il danno e/o l infortunio. Si tratterà, in definitiva, a fronte di ipotesi di responsabilità connesse ad accadimenti infortunistici e/o dannosi, di valutare quale ruolo causale possa svolgere l adempimento o meno di uno o più degli obblighi di servizio relativi alla sicurezza tenendo conto anche di tutti i nuovi parametri regolamentari, a partire dai criteri contenuti negli indicatori di sicurezza del servizio di distribuzione per proseguire con i livelli generali, livelli base, livelli di riferimento e punteggi relativi agli indicatori di sicurezza. A quanto sopra occorre aggiungere la possibile incidenza dei parametri relativi alle

10 dotazioni minime di risorse umane, materiali, organizzative, tecnologiche e procedurali di cui deve disporre l impresa distributrice per fronteggiare con efficienza e tempestività le richieste di pronto intervento e per garantire tempestività ed efficacia nella gestione delle misure di emergenza. Ma, fermo restando quanto premesso e ritornando al primo degli obblighi di servizio relativi alla sicurezza occorre rilevare che: a) ex art. 12 del TUDG l obbligo relativo ai gruppi di misura non si limita alla conformità ed idoneità in quanto si estende anche alla garanzia del regolare funzionamento dei medesimi gruppi di misura ; b) ex art. 10 della Deliberazione ARG/gas 155/08 l obbligo riguarda la messa in servizio dei medesimi gruppi di misura secondo un preciso programma temporale che si articola tra il 31 dicembre 2010 ed il 31dicembre 2016 a seconda della classe del gruppo di misura stesso; c) la nozione di messa in servizio risulta essere molto ampia in quanto, riguarda l insieme delle attività necessarie all adeguamento di gruppi di misura del gas ai requisiti funzionali minimi, al pieno utilizzo degli stessi e alla messa a disposizione dei dati per le finalità perseguite dal presente provvedimento ove, per presente provvedimento si deve intendere la deliberazione ARG/gas n. 155/08. Ne deriva, complessivamente, che non risulta sufficiente ai fini della regolare messa in servizio, il semplice collegamento al centro di telegestione in quanto occorre anche la conformità ai requisiti funzionali previsti dagli artt. 4, 5, 6 e 7 dell All. A alla Deliberazione qui da ultimo citata, così da assicurare la effettiva operatività e consentire la messa a disposizione dei dati di prelievo. Ne deriva che il gruppo di misura da installare in funzione secondo definizione - della intercettazione, della misura del gas e del collegamento all impianto interno del cliente finale, deve essere collegato al centro di tele gestione in modo da consentire e garantire la tele gestione intesa, come da definizione, insieme dalla tele lettura e delle funzioni di telecomando dell elettrovalvola.

11 A quanto sopra è da aggiungere che, sempre secondo la definizione regolamentare, per tele lettura si intende l insieme delle rilevazioni, tramite sistemi di comunicazione, dei dati di prelievo dei gruppi di misura e delle altre funzioni regolamentate. La telegestione comprende dunque il complesso della telelettura e delle funzioni di telecomando della elettrovalvola la quale, a sua volta, si definisce come dispositivo di intercettazione del flusso del gas comandabile in locale e telecomandabile dal centro di gestione. L elettrovalvola riguarda soltanto i gruppi di misura di classe inferiore a G10 e, segnatamente, G4 e G6. A quanto sopra si deve però aggiungere che la suddetta elettrovalvola deve risultare non apribile da remoto, mentre da remoto deve risultare possibile chiuderla o abilitarla in apertura. L apertura può avvenire localmente tramite una apparecchiatura portatile. Per la sicurezza delle operazioni si richiede per l apertura la conformità alla norme vigenti in materia di sicurezza, mentre, per la chiusura si richiede che si accertato, dopo l operazione di chiusura, con altra e successiva operazione di verifica, l effettivo stato di chiusura dell elettrovalvola. Al cliente finale deve essere interdetta l azione diretta sulla elettrovalvola, cosicché tale cliente potrà agire, al fine di aprire e chiudere la propria fornitura sulla valvola di intercettazione che è posta a monte del gruppo di misura. Complessivamente, si può ritenere che attraverso il sistema di tele gestione, ossia del centro di tele gestione, dei concentratori dati (quali dispositivi periferici destinati alla raccolta dei dati di prelievo dei gruppi di misura per la trasmissione al centro di tele gestione ), dei gruppi di misura e dei relativi sistemi di comunicazione, si realizza in definitiva il governo centrale e centralizzabile delle funzioni di tele lettura e di telegestione dei gruppi di misura, nonché il governo delle funzioni di comunicazione tra gli stessi elementi del sistema (gruppi di misura e concentratori). Da qui, pertanto, il monitoraggio continuo di tutti i dati rilevanti non soltanto per il consumo, ma anche, eventualmente, per la tempestiva individuazione di errati funzionamenti del gruppo di misura, con tutto quanto un errato funzionamento può comportare sotto ogni profilo di controllo e di intervento per ripristinare quel regolare funzionamento dello stesso gruppo di misura la cui responsabilità per installazione, manutenzione e regolare funzionamento - ricade indubbiamente, per precisa norma regolamentare (v. art. 12 del TUDG) sull impresa distributrice la

12 quale deve garantire, a tutti gli effetti, la qualità dei servizi di distribuzione che comprende indubbiamente, ed in primo luogo, (v. sezione II del TUDG) la sicurezza e la continuità, ancor prima che la qualità commerciale (v. sezione III del medesimo TUDG). A quanto sopra si aggiunge un ulteriore possibilità di governo centralizzato a distanza e da remoto per l impresa di distribuzione, ossia, il fondamentale comando ai fini di sicurezza dell elettrovalvola quale, sempre per definizione, dispositivo di intercettazione del flusso del gas comandabile in locale e telecomandabile dal centro di gestione. Da qui, pertanto, la particolare forma di responsabilità (nuova) che si collega non solo alle modalità tecniche organizzative e procedurali nel governo di tutte le suddette (nuove) funzioni, ma anche specificamente alla telegestione ed al telecomando, con la conseguenza di restituire all impresa di distribuzione il potere ed il dovere di svolgere e controllare in modo sicuro tutte le operazioni che possono consentire anche attraverso i debiti interventi l abilitazione all apertura e, soprattutto, alla chiusura del dispositivo stesso che regola il flusso del gas. Da qui dunque, nuove forme di responsabilità collegabili ad omissioni nel rilievo e nella interpretazione a distanza dei segnali connessi al funzionamento eventualmente anomalo del gruppo di misura, nonché all attuazione delle conseguenti, debite, proporzionate e tempestive operazioni, comprendenti, anche, se necessario, la sospensione della erogazione della fornitura. Ne deriva, tra l altro, un ampliamento delle responsabilità precedentemente considerate nonché, in particolare, un ampliamento della responsabilità derivante nel quadro legislativo preesistente dall art. 16, comma 6 del D.Lgs 164/2000 secondo il quale Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del In questo ultimo caso, la suddetta attività di controllo sugli impianti viene esercitata mediante ispezioni direttamente dall Ente locale, mentre il distributore è tenuto esclusivamente dell obbligo di interrompere la fornitura alle utenze a seguito del ricevimento della richiesta. In considerazione dei nuovi strumenti di telelettura e telegestione, l impresa di distributrice potrebbe essere ritenuta responsabile in modo più esteso in quanto posta nella condizioni di svolgere un attività di controllo attraverso il gruppo di

13 misura - sulla regolarità dell impianto ormai permanentemente controllabile, sia pure a distanza, così da non potersi più invocare l esimente talora valorizzata dalla giurisprudenza, costituita dall assenza di un potere di gestione, in quanto la tele gestione comporta una nuova e potenziata forma di gestione sull impianto attraverso non solo la rete ma anche un nuovo sistema di comunicazioni, di flussi informativi, di trasmissione di dati ed, in definitiva, di possibili segnalazioni a distanza che si aggiungono alle segnalazioni o alle richieste provenienti da altri soggetti (ente pubblico locale, installatore, ecc..). Ne derivano, in definitiva, nuove forme di responsabilità che non si limitano alla conformità rispetto a norme legislative e tecniche, nonché alla specifica idoneità del gruppo di misura rispetto a tutte le norme di riferimento, in quanto si estendono all installazione e manutenzione del medesimo gruppo e al controllo permanente con il monitoraggio continuo della sua regolarità, così da ottenere efficacemente e tempestivamente che i segnali teleletti e teletrasmessi forniscano indicazioni idonee ai fini degli interventi per la sicurezza, continuità e qualità in genere del servizio gestito dall imprese di distribuzione. Nuove forme di responsabilità, peraltro, che non possono essere valutate secondo parametri puramente colposi legati alla prudenza, perizia e diligenza, o alla semplice e osservanza di leggi, regolamenti, ordini o disciplina, perché si estendono a tutte le misure idonee che sul piano tecnico, organizzativo e/o procedurale l impresa distributrice deve comunque effettuare in applicazione di parametri oggettivi della responsabilità che sono riferibili ex art del c.c. anche all esercizio dell attività pericolosa consistente nella distribuzione del gas. Avv. Prof. Antonio Oddo

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