CONSORZIO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI

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1 REGIONE LOMBARDIA LAGHI ALSERIO, ANNONE, GARLATE, LARIO, MONTORFANO, MEZZOLA, OLGINATE, PUSIANO, SEGRINO. CONSORZIO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI Sede legale: c/o Villa Monastero Via Polvani, Varenna (LC) Cod. Fisc Sede Amministrativa di Varenna Sede Amministrativa di Menaggio menaggio@consorziolario.it - varenna@consorziolario.it Sito internet: Sede Amministrativa di Varenna (LC): Piazza Venini Varenna (LC) Sede Amministrativa di Menaggio: Piazzale V. Emanuele, Menaggio (CO) PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL DEMANIO LACUALE E DELLA NAVIGAZIONE INTERNA (comma 3 art. 8 della LEGGE REGIONALE N. 11 e s.m.i.)

2 Indice TITOLO I Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 DISPOSIZIONI GENERALI OGGETTO E FINALITÀ USO DEL DEMANIO TIPOLOGIE DI AREE DEMANIALI LACUALI - DEFINIZIONI TITOLO II Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 CRITERI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI CONCESSIONE DEMANIALE TIPOLOGIE DI CONCESSIONE CONCESSIONI MAGGIORI CONCESSIONI MINORI CAMPI BOA BOA SINGOLA CONCESSIONI TEMPORANEE CONCESSIONI DI ORMEGGIO CONCESSIONI ORDINARIE SENZA MODIFICAZIONI CONCESSIONI DI ORMEGGIO SU SPIAGGE TITOLO III Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PROCEDURA DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI CONFERENZA DI SERVIZI PROCEDURA GENERALE RILASCIO DELLA CONCESSIONE PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER I POSTI BARCA - DURATA POSTI BARCA - NORME GENERALI MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMAMDE DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI BARCA Pagina 1 di 46

3 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 22 NUCLEO DI VALUTAZIONE ONERI CONCESSORI TERMINE DI PAGAMENTO DEGLI ONERI CONCESSORI TITOLO IV Articolo 23 Articolo 24 Articolo 25 Articolo 26 MANIFESTAZIONI NAUTICHE AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NAUTICHE DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NAUTICHE PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NAUTICHE VIGILANZA E CONTROLLO DELLE MANIFESTAZIONI NAUTICHE TITOLO V Articolo 27 Articolo 28 Articolo 29 Articolo 30 SCUOLE NAUTICHE AUTORIZZAZIONE SCUOLE NAUTICHE PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE DELLE SCUOLE NAUTICHE RINNOVO DELLE SCUOLE NAUTICHE VIGILANZA E CONTROLLO DELLE SCUOLE NAUTICHE TITOLO VI Articolo 31 Articolo 32 Articolo 33 Articolo 34 Articolo 35 Articolo 36 Articolo 37 Articolo 38 Articolo 39 REGISTRI NAUTICI PUBBLICI REGISTRI NAUTICI TARGHE MODELLO DI TARGA REGISTRI PREVISTI DAL CODICE DELLA NAVIGAZIONE REGISTRO DEI CANTIERI REGISTRO NAVI E GALLEGGIANTI IN COSTRUZIONE REGISTRO DELLE NAVI A MOTORE E SENZA MOTORE E REGISTRO DEI GALLEGGIANTI LICENZA DI NAVIGAZIONE VISTO ANNUALE SULLA LICENZA Pagina 2 di 46

4 Articolo 40 Articolo 41 Articolo 42 Articolo 43 Articolo 44 Articolo 45 Articolo 46 Articolo 47 CERTIFICATO DI IDONEITÀ O DI NAVIGABILITÀ RINNOVO DEL CERTIFICATO LIBRI DI BORDO DELLE NAVI ALTRI REGISTRI - REGISTRO DEI MOTOSCAFI E DELLE IMBARCAZIONI ADIBITE AD USO PRIVATO REGISTRO DELLE UNITÀ DA DIPORTO PER LOCAZIONE E NOLEGGIO (RUDLN) REGISTRO DI NOLEGGIO RUOLO AUTOSCAFI VIGILANZA E CONTROLLO DEI REGISTRI NAUTICI TITOLO VII Articolo 48 Articolo 49 Articolo 50 Articolo 51 Articolo 52 Articolo 53 Articolo 54 Articolo 55 Articolo 56 Articolo 57 Articolo 58 Articolo 59 Articolo 60 Articolo 61 NORME FINALI SUBCONCESSIONE E TRASFERIBILITA DECADENZA RIMOZIONI DI NATANTI E/O STRUTTURE OCCUPAZIONI ABUSIVE VIGILANZA E CONTROLLO REGISTRAZIONE CONCESSIONE SPESE DI GESTIONE UFFICIO CONTENZIOSO RESIDENZE PERMANENTI E ATTIVITÀ COMMERCIALI REGOLE APPLICABILI ALLA CONFERENZA DI SERVIZI SANZIONI ISCRIZIONE A RUOLO NORMA FINALE ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO Pagina 3 di 46

5 TIITOLO II DIISPOSIIZIIONII GENERALII Arrtti icolo 1 OGGETTO E FINALITÀ 1. Il presente Regolamento ha per oggetto la concreta applicazione della delega della Regione Lombardia, a favore dei Comuni, per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree lacuali demaniali nonché l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi ai sensi della L. R. 14 luglio 2009, n. 11 e successive modifiche e integrazioni. 2. Le finalità che il Consorzio intende perseguire sono: promozione e valorizzazione del demanio lacuale; gestione diretta e manutenzione dei porti turistici, approdi e campi boe; la gestione associata delle funzioni conferite ai Comuni e alle Province in materia di demanio lacuale e navigazione interna dalla L.R. n. 11/2009 e successive modifiche e integrazioni, compresa; la realizzazione del programma di valorizzazione del demanio lacuale; l assunzione di iniziative opportune per la gestione nei bacini lacuali del demanio lacuale, idrico e della navigazione interna finalizzate allo sviluppo delle attività a queste collegate secondo gli indirizzi stabiliti dall Assemblea del Consorzio; la gestione di servizi di navigazione di linea e non di linea su richiesta degli Enti associati e della Regione; la promozione turistica finalizzata alla valorizzazione dei bacini lacuali, comprese le aree circostanti, con particolare riferimento allo sviluppo turistico ed economico nel rispetto della valorizzazione dell ambiente; la rappresentanza e la difesa degli interessi degli Enti consorziati nella definizione dei livelli idrici del bacino lariano e dei diritti demaniali sui bacini minori; la gestione e il coordinamento, su richiesta degli enti consorziati o di altri enti, delle attività necessarie al risanamento delle acque dei bacini lacuali; la gestione di qualsiasi altra attività, anche per affidamento degli Enti partecipanti o di altri Enti, che abbia relazione o attinenza con lo scopo sociale. 3. L Assemblea del Consorzio può approvare la costituzione e la partecipazione a società o Enti aventi scopi analoghi od affini a quelli del Consorzio stesso, per lo svolgimento di attività collaterali o complementari all'attività principale per le quali sia opportuna l'associazione con altri soggetti pubblici o privati. 4. Per tutto quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento si applica il codice della navigazione, e la normativa vigente. Pagina 4 di 46

6 Arrtti icolo 2 USO DEL DEMANIO 1. Il Demanio lacuale è primariamente adibito a soddisfare bisogni collettivi o di pubblico interesse legati all uso delle acque a fini di navigazione commerciale e turistica nonché alla balneazione, la pesca e ad altre attività lusorie collegate alle acque. In particolare sono da tutelare la libertà delle rotte per ogni tipo di navigazione, l approdo, l ormeggio anche solo temporaneo, il transito e l accesso all acqua, il deposito dei natanti, e la balneazione, la passeggiata, e ogni altra attività di generale interesse collegata alla fruizione delle acque e della loro superficie. 2. Gli usi del Demanio lacuale devono rispettare le primarie esigenze di regolazione dei bacini del Lario e dei Laghi Minori ai fini della sicurezza idraulica e idrogeologica e della costituzione di riserve idriche. 3. La realizzazione di opere sul Demanio lacuale è sottoposta ai vincoli discendenti dalla normativa urbanistica e ambientale vigente. Le aree del Demanio lacuale non entrano a far parte degli standard urbanistici comunali. Nel procedimento di definizione degli strumenti urbanistici le scelte programmatorie sulle aree demaniali devono essere conformi alla pianificazione di bacino. 4. Opere che modificano gli argini, che possano direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, non potranno eseguirsi senza la previa approvazione del Consorzio del Lario e dei Laghi Minori. 5. Il diritto dei proprietari confinanti con il demanio lacuale di usufruire le proprie aree è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni da posare non arrechino né alterino il corso ordinario delle acque, né creino impedimento alla sua libertà, né producano danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed in generale ai diritti dei terzi. 6. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa espresso rinvio al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie e successive modifiche e integrazioni e del R.D n. 726 Approvazione del regolamento per la vigilanza, e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze e successive modifiche e integrazioni i cui articoli si intendono qui letteralmente trascritti. Arrtti icolo 3 TIPOLOGIE DI AREE DEMANIALI LACUALI - DEFINIZIONI 1. Le zone demaniali lacuali sono suddivise: a. aree demaniali di terra (spiagge); b. aree lacuali di alveo; c. aree lacuali immediatamente prospicienti le zone di terra; d. aree lacuali destinate alla nautica da diporto: porto turistico; approdo turistico; punti d ormeggio. Pagina 5 di 46

7 2. Le aree di cui alla lett. a) del precedente comma, sono quei territori contigui lasciati scoperti dalle acque nel loro volume ordinario, necessari e strumentali al soddisfacimento delle esigenze della collettività per finalità turistiche e ricreative. 3. Le aree di cui alla lett. b) del primo comma sono quelle estensioni che vengono coperte dal bacino idrico con la piena ordinaria. 4. Le aree di cui alla lettera c) del primo comma sono tutte le aree dell alveo sulle quali prospettano le aree di cui ai punti precedenti. 5. Le aree di cui alla lett. d) del primo comma, sono: porto turistico: il complesso delle strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a lago allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico anche mediante l apprestamento di servizi complementari; approdo turistico: la porzione dei porti destinati a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico anche mediante l apprestamento di servizi complementari; punti d ormeggio: le aree demaniali lacuali e gli specchi d acqua dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto; pontile: 6. struttura ubicata all esterno dei porti turistici di facile rimozione destinata all ormeggio di una o più imbarcazione o natante. TIITOLO IIII CRIITERII PER IIL RIILASCIIO DELLE CONCESSIIONII Arrtti icolo 4 CONCESSIONE DEMANIALE 1. La limitazione dell uso pubblico di un area demaniale può essere determinata dal Consorzio del Lario e dei Laghi Minori, nel rispetto degli altri usi demaniali delle aree circostanti. L'occupazione e l'uso di aree e strutture del Demanio della navigazione interna in maniera esclusiva è subordinata al rilascio di apposito provvedimento concessorio da parte del Consorzio del Lario e dei Laghi Minori. 2. La concessione demaniale non può contrastare con l interesse pubblico generale alla fruizione e al libero accesso al Demanio della navigazione interna. Con la procedura di concessione demaniale il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori stabilisce le modalità particolari di utilizzazione dei beni demaniali che generano limitazioni all uso pubblico. La concessione demaniale deve tendere alla conservazione e alla tutela Pagina 6 di 46

8 del bene concesso ai fini del soddisfacimento presente e futuro dell interesse pubblico. Solo nel caso l area non si presti ad alcun tipo di uso pubblico può essere concesso l uso esclusivo ad un privato, sempre compatibilmente con gli usi demaniali delle aree circostanti. Compatibilmente con la situazione morfologica del terreno, tra due aree in concessione deve essere mantenuta un'area che consenta il totale libero accesso alle acque e alle pertinenze. Il concessionario non può mai impedire l'accesso pubblico alla battigia. 3. Nel caso di interesse di più soggetti alla concessione della stessa area o infrastruttura, prevale la richiesta che permette di garantire maggiormente l interesse pubblico o, in subordine, la valorizzazione dell'area con finalità di fruizione pubblica. Debbono pertanto essere accolte, in ordine preferenza, le istanze presentate: a. da enti pubblici per fini di sicurezza pubblica; b. da enti pubblici per fini di protezione ambientale in aree vincolate per tali esigenze; c. da enti pubblici per fini legati alla navigazione o ad altri fini di pubblica utilità; d. da Enti ed associazioni nautiche, sportive, ambientali, culturali, assistenziali e simili, purchè non aventi fini di lucro, rilevabili dai loro statuti, e per le quali il Comune attesti che l uso richiesto in concessione ha positiva rilevanza sociale, sportiva, culturale o ambientale per la collettività; di detta attestazione bisogna dare conto nell atto concessorio. 4. Nel caso di domande di concessione concorrenti di analogo contenuto demaniale, si avvia una procedura ad evidenza pubblica, il cui termine economico minimo di riferimento è quello di cui alle tabelle della L.R. 11/2009 e successive modifiche e integrazioni. Arrtti icolo 5 TIPOLOGIE DI CONCESSIONE 1. L'assegnazione delle aree lacuali demaniali avverrà tramite l'istituto della "Concessione". 2. La concessione ha carattere essenzialmente "fiduciario" e quindi, ha importanza fondamentale l'elemento dell'affidamento diretto dell'uso del bene ad una precisa persona fisica e/o giuridica. 3. La concessione potrà essere revocata dal Consorzio del Lario e dei Laghi Minori in qualsiasi momento per intervenute pubbliche necessità. 4. Le concessioni si distinguono in: a. concessioni maggiori, ovvero concessioni che comportano interventi che modificano i beni demaniali e/o l ambiente in modo incisivo o duraturo (art. 6); b. concessioni minori, ovvero concessioni che non comportano interventi che modificano i beni demaniali e/o l ambiente collegato in modo incisivo o duraturo (art. 7); c. campi boa delimitati e gestiti direttamente per l ormeggio di imbarcazioni (art._8); Pagina 7 di 46

9 d. boa singola posata fuori da campi boa delimitati o all interno da un piano boe (art. 9); e. concessioni temporanee, ovvero concessioni che non comportano alterazioni o modifiche ai beni concessi e durano sei mesi rinnovabili al massimo per altri sei mesi (art. 10); f. concessioni di ormeggio nei porti e approdi pubblici (art. 11); g. concessioni ordinarie senza modificazioni (art. 12); h. concessioni di ormeggio su spiagge (art. 13). Arrtti icolo 6 CONCESSIONI MAGGIORI 1. Sono considerate concessioni maggiori quelle che comportano interventi che modificano i beni demaniali e/o l ambiente in modo incisivo o duraturo. 2. Le concessioni maggiori sono rilasciate per una durata massima di 15 anni. La durata può essere estesa fino a 30 anni nel caso di project financing o di idoneo piano di ammortamento che dimostri la necessità di un periodo superiore ai 15 anni per permettere la realizzabilità dell opera. 3. Per il rilascio delle concessioni maggiori il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori procede di regola attraverso specifica Conferenza di Servizi ai sensi della Legge 241/90. Arrtti icolo 7 CONCESSIONI MINORI 1. Le concessioni minori riguardano interventi ed usi che non modificano in modo incisivo o duraturo sul bene concesso o sull ambiente e quindi sono facilmente eliminabili e interessano aree di modeste dimensioni. 2. Le procedure di concessione sono definite dal Consorzio del Lario e dei Laghi Minori sulla base delle norme vigenti e da direttive emesse appositamente dal Consorzio del Lario e dei Laghi Minori. 3. La durata non può essere superiore a 9 anni. Laddove necessario per consentire la proficua realizzabilità dell investimento, tale limite di durata può essere esteso fino a dodici anni. Pagina 8 di 46

10 Arrtti icolo 8 CAMPI BOA 1. Il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori con il Comune interessato, previa esplicita richiesta, delimita delle aree ove concentrare le boe d ormeggio da gestire nelle stesse modalità previste negli articoli 11, 17, 18 e 19 del presente regolamento. In seguito alla delimitazione di tali campi boa, le concessioni per boe d'ormeggio sono rilasciate dal Consorzio del Lario e dei Laghi Minori all'interno di tali aree per un massimo di 6 anni. 2. Le aree destinate a campi boa devono essere normalmente situate in prossimità di porti e approdi già esistenti. Il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori autorizza la posa di boe in dette aree agli ormeggiatori che ne fanno richiesta definendone il posizionamento. L Autorità demaniale può prevedere la posa preventiva di boe in dette aree rivalendosi sugli ormeggiatori per le spese conseguenti oltre al canone regionale. 3. La costruzione di nuovi porti e approdi o l'ampliamento di strutture esistenti nello stesso territorio comunale, o comunque a distanza inferiore a 1 km, deve comportare la riduzione proporzionale dei campi boa esistenti. 4. Per le concessioni di boe all interno di campi boa, il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori può utilizzare le procedure di assegnazione degli ormeggi all interno dei porti. Arrtti icolo 9 BOA SINGOLA 1. Per le concessioni di boe singole il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori segue la procedura indicata nell Articolo 14 comma 10 del presente regolamento, con il limite temporale di 3 anni. 2. La durata della concessione non potrà essere estesa a un periodo superiore a quello richiamato nel precedente comma in nessun caso nemmeno se fosse unita ad altre concessioni di durata superiore. 3. Le boe d'ormeggio non devono essere d ostacolo alla navigazione. 4. Le boe devono essere conformi alle caratteristiche tipologiche previste dalla vigente normativa per la sicurezza della navigazione e di colore bianco con l indicazione del numero di concessione visibile da terra. 5. Le boe devono essere posizionate nel rispetto delle seguenti distanze: distanza minima tra due boe pari a 13 metri, distanza dalla costa tra 20 metri e 100 metri; dovranno comunque essere posate in conformità al piano boe definito dal Comune con il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori. Pagina 9 di 46

11 Arrtti icolo 10 CONCESSIONI TEMPORANEE 1. Le concessioni temporanee non possono comportare alterazioni o modifiche ai beni concessi e durano 6 mesi rinnovabili al massimo per altri 6 mesi. 2. Si considerano appartenere alla presente tipologia anche le concessioni per ormeggio temporaneo effettuato dalle unità di navigazione su aree demaniali. 3. Al fine di rilasciare la Concessione Temporanea il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori richiederà solamente il parere al Comune interessato. 4. I canoni per il rilascio delle concessioni temporanee in conformità alle norme vigenti sono calcolati in base alla durata nel tempo e all estensione spaziale (applicazione della sola Tab B della L.R. 11/2009) e comunque non inferiore al canone minimo annuo di concessione stabilito in 200,00. Arrtti icolo 11 CONCESSIONI DI ORMEGGIO 1. Il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori, di concerto con i Comuni, nel rispetto delle direttive regionali e del presente regolamento, predispone e aggiorna periodicamente un piano di ripartizione degli ormeggi. Nel piano sono definite le aree dedicate ad ormeggi continuativi e le aree dedicate a campi boa. Il piano degli ormeggi è sottoposto ed approvato dal Comune territorialmente competente. 2. Le aree comprese in porti e approdi pubblici possono essere date in uso per l ormeggio di unità di navigazione a fronte del pagamento di oneri commisurati al valore dello spazio occupato dall unità medesima. 3. L uso di uno spazio da parte di soggetti diversi dall assegnatario, senza concessione, comporta l automatica decadenza dell assegnazione. L ormeggio abusivo comporta la rimozione, a cura del Consorzio del Lario e dei Laghi Minori, dell unità abusiva. 4. Il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori prevede : a. spazi nei porti pubblici e concessi senza esborso di onere alcuno per le unità di navigazione delle forze di vigilanza e soccorso, ove necessario, secondo verifiche da effettuarsi; b. spazi esenti da tariffa per l ormeggio per fronteggiare situazioni d emergenza meteomarina (un minimo dell'1% e sino al 5% degli spazi acquei idonei all'ormeggio, con il minimo di uno) ove necessario, secondo verifiche da effettuarsi; c. spazi per l ormeggio di natanti con disabili a bordo di cui alla Legge n. 104/92, Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (un minimo del 2% degli spazi o comunque almeno 1 posto barca), prevedendo l abbattimento delle barriere architettoniche per l accesso alle strutture portuali ove necessario, secondo verifiche da effettuarsi; d. spazi per l ormeggio dei residenti fino al 50% dei posti barca del porto e comunque una sola imbarcazione per famiglia; Pagina 10 di 46

12 e. spazi per l ormeggio dei proprietari di alloggio fino al 30% dei posti barca del porto e comunque una sola imbarcazione per famiglia; f. spazi per l ormeggio «a ore» (un minimo del 3% degli spazi o comunque almeno 1 posto barca) stabilendo la durata massima e la tariffa oraria per tale tipo di ormeggio. 5. Nei porti e approdi pubblici siti nella località di ISOLA COMACINA, su isole lacuali o in ambiti in ogni modo raggiungibili solo via acqua, i residenti, per il loro uso diretto, hanno precedenza nell assegnazione. 6. La procedura per il rilascio della concessione è definito nei successivi articoli 17, 18 e 19 del presente regolamento. 7. La durata delle concessioni d ormeggio non potranno essere superiori a 6 anni e inferiori a 1 anno. 8. Per l assegnazione dei posti barca si procederà mediante sorteggio secondo i criteri esposti in ordine decrescente di importanza individuati nel successivo articolo 17 comma 9. Arrtti icolo 12 CONCESSIONI ORDINARIE SENZA MODIFICAZIONI 1. Le concessioni ordinarie del presente articolo, sono quelle relative all utilizzo di aree e strutture nello stato di fatto in cui si trovano al momento della concessione stessa. 2. Il titolare di regolare concessione ha maturato il diritto al rinnovo della concessione alla sua scadenza tenendo in considerazione i punti dell articolo 4 comma 3. Ove il titolare di una concessione in scadenza richieda una nuova concessione sulle medesime aree e/o beni, la domanda va trattata nelle forme previste per le altre concessioni. 3. La domanda degli interessati in questo caso va presentata, di norma, almeno 180 giorni prima della scadenza della concessione in essere cui si fa riferimento. 4. Nel caso di assenza di variazioni, il titolare della concessione in scadenza non deve presentare alcuna documentazione, ma nella domanda deve dichiarare, sotto la sua responsabilità, l assenza di modificazione dello stato dei luoghi e descrivendo in modo dettagliato dell oggetto della richiesta. Il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori può richiedere integrazioni motivate della documentazione se ritenuto necessario ai fini del completamento della pratica. 5. L'assegnazione delle aree demaniali in acqua ed in terra per le concessioni Ordinarie senza modificazioni, qualora non sia stata manifestata l intenzione di procedere al rinnovo della stessa e pertanto risulterebbe priva di concessionario per il futuro, di norma sarà effettuata con gara ad evidenza pubblica. 6. Si prescinde dalla gara qualora l area o l immobile sia di stretta pertinenza di proprietà privata e quest ultima ne abbia richiesto la concessione. 7. È consentito apportare migliorie alla struttura. Quest ultime dovranno essere previamente autorizzate dal Consorzio del Lario e dei Laghi Minori. Pagina 11 di 46

13 8. Le concessioni ordinarie, avranno la durata di anni 9 (nove) dalla data di assegnazione. Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione. Al termine della concessione e nei casi di revoca, di decadenza o di rinuncia accettata dall amministrazione, trova applicazione l articolo 47 del R.D n. 726 che si intende qui letteralmente trascritto. Arrtti icolo 13 CONCESSIONI DI ORMEGGIO SU SPIAGGE 1. Il Comune interessato può richiedere al Consorzio del Lario e dei Laghi Minori una concessione demaniale per l occupazione di un area nuda senza alcuna struttura per destinarla ad ormeggio a terra di piccole imbarcazioni, al fine di eliminare sul proprio territorio un ormeggio abusivo e selvaggio. Tale concessione sarà rilasciata con le stesse modalità delle concessioni ordinarie senza modificazioni. Il canone concessorio di tale superficie nuda sarà calcolato sulla base delle tabelle A, B, C della L.R. 11/2009, applicando il coefficiente del concessionario Ente pubblico o gestione associata per le finalità istituzionali pari a 0,5 e il coefficiente di fruibilità Uso pubblico limitato da barriere, orari, tariffe simboliche o altro simile pari a 0,5. La tariffa da applicare per il singolo posto assegnato deve garantire un livello conforme alle finalità sociali implicite in tale tipo di concessioni. 2. Tali aree possono essere gestite anche dal Consorzio del Lario e dei Laghi Minori nelle stesse modalità previste negli articoli 11, 17, 18 e 19 del presente regolamento. TIITOLO IIIIII PROCEDURE PER IIL RIILASCIIO DELLE CONCESSIIONII Arrtti icolo 14 PROCEDURA DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI 1. La domanda per il rilascio delle concessioni deve essere presentata in bollo e deve contenere: a. le generalità del richiedente; b. la destinazione prevista per l area con specifica attenzione all uso demaniale; c. la durata della concessione richiesta; d. planimetria in scala adeguata con evidenziata la posizione della domanda di concessione; e. adeguata documentazione fotografica; f. relazione tecnico-descrittiva; g. eventuali documenti attestanti precedenti concessioni e/o autorizzazioni. Pagina 12 di 46

14 2. Nel caso sia prevista la realizzazione di opere deve essere allegato il progetto che definisca: a. le ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali altre soluzioni possibili anche con riferimento ai profili ambientali; b. la compatibilità del sito con l'opera prevista in funzione degli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici ed idraulici, c. il calcolo dei parametri e delle verifiche geotecniche dei siti per dimostrare la stabilità delle opere nel tempo, d. le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, e. il costo dell'opera, le previsioni temporali di copertura degli investimenti. 3. L istanza di concessione, ad eccezione delle concessioni temporanee (art. 10) e delle concessioni di ormeggio (art. 11), viene pubblicizzata mediante affissione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune dove è situata l'area richiesta in concessione. 4. Le eventuali opposizioni devono pervenire, tramite raccomandata RR, entro trenta giorni decorrenti dal giorno di inizio della pubblicazione all'albo pretorio del Comune. Il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori ha l'obbligo di valutare le opposizioni pervenute, dando conto delle valutazioni e scelte effettuate nella motivazione del provvedimento concessorio. 5. Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata devono essere presentate, a pena d inammissibilità, entro il termine previsto per la presentazione delle opposizioni e dovranno essere valutate congiuntamente. 6. Per la concessione minore il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori deve acquisire e comunque verificare: a. il rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione e delle rotte della navigazione pubblica (qualora l area richiesta sia in acqua); b. l autorizzazione ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.; c. il parere sull uso dell area demaniale da parte del Comune interessato; d. il rispetto del piano di bacino; e. il parere idraulico; f. il rispetto di altri eventuali vincoli esistenti sull area; g. il parere dell eventuale consorzio del parco e/o riserva naturale per quanto di competenza. 7. Per la concessione maggiore il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori deve acquisire e comunque verificare: a. il rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione e delle rotte della navigazione pubblica (qualora l area richiesta sia in acqua); Pagina 13 di 46

15 b. l autorizzazione ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"; c. il parere sull uso dell area demaniale da parte del Comune interessato; d. il rispetto del piano di bacino; e. il parere idraulico; f. il rispetto di altri eventuali vincoli esistenti sull area; g. il parere idrogeologico; h. il parere dell eventuale consorzio del parco e/o riserva naturale per quanto di competenza. Per ogni concessione maggiore devono essere valutati, quando necessario: a. il parere della Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici; b. il parere della Soprintendenza ai beni archeologici; c. il parere degli Enti gestori dei parchi e delle aree protette. 8. Al fine dell'esame dei progetti preliminari e/o del rilascio di concessioni demaniali maggiori, il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori convoca di regola una Conferenza di Servizi ai sensi della legge 241/1990. E facoltà del Consorzio del Lario e dei Laghi Minori utilizzare la Conferenza di servizi per le concessioni minori, ove la stessa possa garantire maggiore celerità al procedimento concessorio. 9. Per la concessione ordinarie senza modificazione il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori deve acquisire e comunque verificare: a. il parere sull uso dell area demaniale da parte del Comune interessato; b. il rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione e delle rotte della navigazione pubblica (qualora l area richiesta sia in acqua); 10. Per la concessione di boe il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori deve acquisire e comunque verificare: a. il parere sull uso dell area demaniale da parte del Comune interessato; b. il rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione e delle rotte della navigazione pubblica; 11. La domanda per il rilascio della concessione di boe deve essere presentata in bollo con le modalità richiamate al comma 1 del presente articolo e inoltre deve essere indicata la dimensione dell imbarcazione, allegate le foto e il certificato d uso del motore. 12. Nel caso di domande di concessione concorrenti di analogo contenuto demaniale, si procede con procedura ad evidenza pubblica, il cui termine economico minimo di riferimento è quello di cui alle tabelle della L.R. 11/2009 e s.m.i Nel caso di impossibilità di definire la pratica a causa di assenza o ritardi dovuti alla mancanza di atti richiesti per la definizione del procedimento, il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori informa tempestivamente l'interessato, contestualmente alle procedure di sollecito. Pagina 14 di 46

16 14. Nel rilascio di concessioni il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori deve verificare e tutelare il rispetto dei seguenti limiti: a. rispetto del piano di bacino; b. rispetto delle zone di particolare interesse paesistico, ambientale e culturale e delle norme e degli strumenti di regolazione e pianificazione ad esse relative; c. tutela delle rotte di navigazione pubblica, delle entrate ed uscite dei porti e delle vie navigabili in generale; d. tutela degli spazi dedicati alla pubblica balneazione; e. tutela delle zone riconosciute ufficialmente come di particolare interesse ittico; f. tutela del libero transito su aree ed accessi demaniali limitrofi alle aree oggetto di concessione; g. parità di trattamento per tutti i cittadini; h. rispetto di interessi pubblici riconosciuti e di altre concessioni in corso di validità; i. il parere dell eventuale consorzio del parco e/o riserva naturale per quanto di competenza. 15. Per la delimitazione dei Campi boa previsti dall art. 9 il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori convoca di regola una Conferenza di Servizi ai sensi della legge 241/1990 e deve acquisire e verificare: a. il rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione e delle rotte della navigazione pubblica; b. l autorizzazione ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.; c. il parere sull uso dell area demaniale da parte del Comune interessato; d. il rispetto del piano di bacino; e. il parere idraulico; f. il rispetto di altri eventuali vincoli esistenti sull area; g. il parere dell eventuale consorzio del parco e/o riserva naturale per quanto di competenza. Arrtti icolo 15 CONFERENZA DI SERVIZI PROCEDURA GENERALE Pagina 15 di 46

17 1. Per il rilascio delle concessioni maggiori il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori convoca di regola una Conferenza di Servizi ai sensi della Legge 241/1990 al fine di acquisire i pareri necessari. Il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori è responsabile del procedimento, assume un ruolo di coordinamento e cura la tenuta dei verbali e la predisposizione delle determinazioni finali. 2. Le determinazioni della Conferenza di Servizi sono assunte nei termini e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori predispone gli atti sulla base delle istanze e la Conferenza di Servizi li esamina al fine di definire la compatibilità della richiesta con gli usi demaniali pubblici e con il rispetto dei vincoli insistenti sull area oggetto concessione. 4. In caso di nuova opera o modificazione strutturale la Conferenza di Servizi esamina la proposta progettuale definitiva e in tale contesto si esprime anche in ordine alla valutazione di impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente. La Conferenza di Servizi, ove necessario, approva il progetto e definisce quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto esecutivo, il rilascio della concessione demaniale da parte del Consorzio del Lario e dei Laghi Minori. 5. Completata la fase di cui al punto precedente, il Responsabile del Procedimento, entro 10 giorni, comunica al richiedente l'obbligo di presentare il progetto esecutivo entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza dell'istanza. L'approvazione del progetto esecutivo è demandata al Consorzio del Lario e dei Laghi Minori che vi provvede entro 30 gg. dal ricevimento del progetto depositato dal richiedente. Il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori verifica la conformità dello stesso alla normativa vigente in materia di opere pubbliche, e la rispondenza ad eventuali prescrizioni poste in sede di Conferenza di Servizi. 6. Entro 30 giorni dall approvazione del progetto esecutivo, o dal temine della Conferenza di Servizi se si tratta di concessioni senza realizzazione di nuove opere, il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori invita il richiedente a sottoscrivere il provvedimento di concessione. 7. La Conferenza di Servizi è diretta alla verifica della compatibilità dell istanza concessoria con tutti gli interessi coinvolti e sostituisce tutte le autorizzazioni e i nulla osta necessari. 8. Sono obbligatori e vincolanti i pareri concernenti gli aspetti ambientali ed idrogeologici. La conformità al Piano di Bacino è obbligatoria e vincolante e deve essere attentamente valutata in sede di Conferenza dei Servizi. 9. I pareri espressi o inviati da altri enti, associazioni o comitati presenti sul territorio vanno presi in considerazione e il loro superamento deve essere motivato nella determinazione finale della Conferenza dei Servizi. 10. La Conferenza dei Servizi è diretta alla verifica della compatibilità dell'iniziativa del richiedente con gli interessi sottostanti ai seguenti provvedimenti: a. concessione di beni del demanio della navigazione interna; b. l autorizzazione ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi Pagina 16 di 46

18 dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.; c. conformità al Piano territoriale di Coordinamento provinciale ove esistente; d. dichiarazione di idoneità tecnica del progetto ai fini della sicurezza della navigazione; e. nulla osta ai fini dei vincoli idraulici ed idrogeologici; f. nulla osta ai fini di altri vincoli o interessi pubblici preminenti sull'area oggetto della concessione. 11. Il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori è responsabile della definizione dei soggetti da convocare. Sono normalmente da convocare: a. Regione Lombardia: Dir. Gen. Infrastrutture e Mobilità U.O. Vie Navigabili Dir. Gen. Industria, Piccola e Media Impresa e cooperazione e Turismo - U.O. Turismo Dir. Gen. Territorio e Urbanistica - U.O. Pianificazione e Programmazione Territoriale Dir. Gen. Territorio e Urbanistica - U.O. Piani e Programmi Urbanistici Dir. Gen. Territorio e Urbanistica - U.O. Difesa del Territorio - studio geologia per la Pianificazione b. Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici; c. Amministrazione Provinciale: per quanto concerne la conformità al Piano Territoriale di Coordinamento ove esistente; l autorizzazione ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", e della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. (art. 80 comma 3); d. Gestione Navigazione Laghi per quanto concerne il rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione e delle rotte della navigazione pubblica (qualora l area richiesta sia in acqua); e. Il Comune interessato per quanto di competenza per esprimere: il parere sull uso dell area demaniale; il parere idraulico; 12. Il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori convoca la Conferenza di Servizi almeno 10 giorni prima come previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.. Il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori mette le pratiche a disposizione degli enti interessati presso la propria sede. La determinazione conclusiva del procedimento della Conferenza dei servizi trova applicazione nell Articolo 14 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni i cui articoli si intendono qui letteralmente trascritti. Pagina 17 di 46

19 13. Il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori conserva tutta la documentazione relativa alla procedura attivata per il rilascio della concessione. 14. Le istanze avanzate da privati, enti, associazioni o comitati presenti sul territorio sono prese in esame e il loro superamento deve essere motivato nella determinazione finale della Conferenza di Servizi. Arrtti icolo 16 RILASCIO DELLA CONCESSIONE 1. La concessione viene rilasciata con decreto del Consorzio del Lario e dei Laghi Minori. 2. Nel disciplinare di concessione da sottoporre a sottoscrizione dell interessato devono essere specificati: a. individuazione del bene oggetto della concessione; b. tipo di uso-destinazione del bene concesso; c. durata della concessione; d. obblighi di manutenzione del bene e di eventuali aree demaniali circostanti; e. casi di decadenza o revoca della concessione; f. diritti di accesso pubblico alla battigia o di eventuali transiti diversi, ecc.; g. obblighi di diligenza e vigilanza ed eventuali responsabilità, anche verso terzi; h. oneri concessori con richiamo alle clausole di revisione automatica previste dalle norme vigenti; i. diritto di intervenire nell area in concessione, da parte del Consorzio del Lario e dei Laghi Minori, in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o comunque dannose per l'uso pubblico del Demanio con rivalsa sul concessionario; j. indicazione che alla fine della concessione il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori può chiedere la restituzione dell area sgombera da eventuali strutture, a spese del concessionario, o in alternativa il passaggio di proprietà delle strutture realizzate, a favore del demanio senza pagamento di indennizzi, corrispettivi o simili in favore del concessionario; k. clausola di potere, in capo al Consorzio del Lario e dei Laghi Minori, di risoluzione anticipata del rapporto e, in tale evenienza, eventuale indennizzo al concessionario per il mancato ammortamento dell investimento iniziale; l. eventuali altri adempimenti di tipo specifico legati alla singola concessione; m. termine iniziale ed annuale per il versamento degli oneri concessori; n. tempi di inizio e termine dei lavori per l eventuale opera da realizzarsi. Pagina 18 di 46

20 3. Il disciplinare di concessione deve essere sottoscritto dal richiedente per accettazione. Dal momento della sottoscrizione tale disciplinare assume anche valore contrattuale tra le parti. La sottoscrizione può avvenire anche tramite scambio di lettere raccomandate RR. 4. La concessione è rilasciata o negata con provvedimento motivato espresso entro i termini previsti dalla Legge 241/1990. Il termine sopraddetto viene interrotto dalla richiesta di documentazione e chiarimenti essenziali da parte della P.A. 5. Concluso l iter di concessione, il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori immette il concessionario nel possesso delle aree oggetto della concessione, ove necessario, tramite apposito verbale di consegna. Ove il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori non ritenga necessario apposito verbale di consegna, può aggiungere specifica clausola motivata al termine del decreto di concessione, con accettazione espressa del concessionario. 6. Ogni concessionario deve apporre sui confini dell area in concessione apposito cartello pubblicamente visibile da cui risultino l Autorità demaniale concedente con il relativo logo (Consorzio del Lario e dei Laghi Minori), i dati relativi al rilascio e alla scadenza della concessione, nonché la scritta Regione Lombardia con il relativo logo. La manutenzione del cartello è a cura del concessionario. Il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori controlla e può intervenire in via sostitutiva, in caso di inadempimento, con possibilità di rivalsa delle spese sostenute. Arrtti icolo 17 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER I POSTI BARCA - DURATA 1. Il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori assegna i posti d ormeggio previa pubblicazione d apposito bando, per almeno quindici giorni precedenti al periodo indicato per la presentazione delle domande. 2. Il bando deve contenere: a. la durata dell assegnazione dei posti d ormeggio, che non potrà essere inferiore ad un anno. Il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori potrà con apposito provvedimento rinnovare tale assegnazione di anno in anno sino ad una durata massima di sei anni; b. il contingente dei posti d ormeggio da assegnare con l indicazione dei porti (tenendo presenti i posti destinabili a ormeggio temporaneo); c. le procedure d assegnazione di posti d ormeggio e di formazione della graduatoria, con l indicazione delle precedenze e delle riserve dei posti; d. le modalità e i termini di presentazione delle domande; e. i termini di pubblicazione della graduatoria all Albo Pretorio dei singoli Comuni nonché della Provincia di Como o di Lecco o di Sondrio secondo la zona interessata, che non possono essere superiori a 90 giorni decorrenti dall ultimo giorno utile previsto dal bando per la presentazione delle domande; Pagina 19 di 46

21 f. gli adempimenti degli assegnatari, comprese le modalità e i termini di pagamento degli oneri connessi all assegnazione dei posti d ormeggio; g. le casistiche per le quali viene meno il diritto all assegnazione; h. le norme generali regolanti i divieti e i casi specifici; i. le responsabilità del Consorzio del Lario e dei Laghi Minori e degli assegnatari. 3. La domanda per la concessione dell ormeggio è presentata dal proprietario dell unità di navigazione, in bollo, su apposito modello fornito dal Consorzio del Lario e dei Laghi Minori entro i termini previsti dal relativo bando o da quanto previsto dal successivo articolo 19, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnata direttamente a mano al protocollo del sopraccitato Consorzio del Lario e dei Laghi Minori. 4. La domanda deve riguardare una singola unità di navigazione e pertanto non è ammesso presentare ulteriori domande da eventuali comproprietari. L inosservanza della disposizione che precede comporta l esclusione di tutte le domande presentate per una stessa unità di navigazione. 5. La domanda deve essere redatta in ogni sua parte, datata, controfirmata in modo leggibile e deve contenere: a. i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, recapito telefonico e n.fax); b. i dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani (via e numero civico, comune, provincia e c.a.p.); c. i dati relativi alla disponibilità di alloggio (affitto o proprietà) presso il Comune nel quale si trova il posto d ormeggio richiesto (via e numero civico, comune, provincia, c.a.p., copia del contratto di affitto); d. i dati per i residenti all estero (comune di residenza, nazionalità, località, indirizzo e recapito telefonico il domicilio eletto in Italia); e. i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni (denominazione e tipo d ente o società, partita IVA e codice fiscale, sede, responsabile o legale rappresentante, recapito telefonico e n. fax); f. il porto nel quale si richiede l assegnazione dell ormeggio (lago, comune e porto), fino al massimo di tre porti indicati in ordine di preferenza; g. La dichiarazione del richiedente: di essere proprietario dell unità di navigazione per la quale si richiede il posto barca; di essere disposto ad accettare il posto assegnato; di non aver presentato istanze di assegnazione per altre unità di navigazione da diporto negli stessi porti; di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia che regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda; di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l uso della concessione; di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il periodo stabilito dal bando e all invio agli uffici del Consorzio del Lario e dei Laghi Minori, entro i termini prescritti, dell attestazione dell avvenuto pagamento; Pagina 20 di 46

22 di possedere i requisiti richiesti per l eventuale diritto di precedenza e/o di riduzione del canone concessorio. h. Le informazioni relative all unità di navigazione: la specificazione dell impiego dell unità di navigazione (servizio pubblico di vigilanza e di soccorso; servizio professionale con unità iscritte nei pubblici registri nautici; servizio di appoggio e soccorso nell attività di scuola o di manifestazione nautica con esclusione delle società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione; esposizione e prova ad uso clienti di unità prodotte da cantieri nautici locali con esclusione di quelli che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione; esercitazioni delle scuole nautiche locali che rilasciano patenti nautiche; diporto; altro); la specificazione delle caratteristiche dell unità di navigazione (nome imbarcazione, cantiere costruttore e materiale di costruzione, colore, targa, larghezza e lunghezza fuori tutto in cm., il pescaggio (immersione in cm.); l indicazione del tipo di propulsione (remi, vela deriva fissa o mobile, motore, marca del motore, numero del certificato del motore, potenza massima di esercizio in CV o KW, entrobordo, fuoribordo, entrofuoribordo); allegare la fotografia in primo piano a colori, formato cm. 10 x 15 dell unità di navigazione e copia del certificato d uso del motore per unità di navigazione non immatricolate; i. Per i diritti di precedenza, di cui al successivo comma 9, deve essere allegata alla domanda la seguente documentazione: per le società, circoli, cantieri e scuole nautiche: copia del certificato d iscrizione alla Camera di Commercio, copia dello Statuto, iscrizione ad albi o registri ecc.; altre certificazioni ritenute utili per comprovare i diritti di graduatoria ed eventuali riduzioni dei canoni. 6. Ogni modifica ai dati contenuti nelle domande già presentate deve essere tempestivamente comunicata. 7. L utilizzo di stampati non conformi, la mancanza o la non leggibilità di dati obbligatori e/o della firma comporterà l inammissibilità della domanda stessa senza obbligo di richiesta d integrazioni da parte dell Ufficio responsabile della procedura (sportelli di Menaggio e Varenna del Consorzio del Lario e dei Laghi Minori). 8. La domanda deve recare l esplicita richiesta del rilascio della concessione di posto d ormeggio della propria unità di navigazione indicando il periodo di riferimento. 9. L'assegnazione delle aree demaniali in acqua ed in terra per i posti barca nei Porti sarà effettuata su proposta di un apposito "Nucleo di Valutazione" territorialmente competente di cui al successivo articolo 20, secondo i seguenti criteri esposti in ordine decrescente di importanza: 1 unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso appartenenti agli enti pubblici competenti o a privati autorizzati a detti servizi domiciliati nel Comune; 2 unità di navigazione iscritte nei pubblici registri nautici pescatori professionisti domiciliati nel Comune; 3 unità di navigazione delle società e dei circoli nautici, adibite ad appoggio e soccorso nell attività di scuola o manifestazioni nautiche limitatamente a un Pagina 21 di 46

23 posto d ormeggio, per porto od approdo lacuale, con esclusione delle società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture d ormeggio in concessione; 4 unità di navigazione di ogni cantiere nautico a livello comunale, che svolgono attività di produzione limitatamente ad un posto d ormeggio per porto o approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per esposizione o prova ad uso clienti, con esclusione dei cantieri che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione; 5 unità di navigazione delle scuole nautiche a livello locale che rilasciano patenti nautiche limitatamente ad un posto d ormeggio per porto o approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per attività di esercitazioni nautiche; 6 unità di navigazione di attuali concessionari di posto barca che sono in regola con il versamento del canone di occupazione per l anno corrente limitatamente a un posto d ormeggio per porto o approdo lacuale, con esclusione degli utenti che già possiedono proprie strutture d ormeggio in concessione; 7 unità di navigazione di residenti fino al 50% dando precedenza a quelle di attuali concessionari di posti barca; 8 unità di navigazione di proprietari di alloggio dando precedenza a quelle di attuali concessionari di posti barca; 9 unità di navigazione di attività e strutture ricettive e commerciali esistenti sul territorio. 10. I natanti o le imbarcazioni che intendono ottenere la concessione di ormeggio nei porti di cui al comma 1, dovranno avere le dimensioni congrue alla tipologia del porto. 11. Il "Nucleo di Valutazione" territorialmente competente di cui al successivo articolo 20 redige per ogni porto o approdo lacuale una graduatoria ufficiale pubblicizzato presso l albo pretorio e nel sito web dei Comuni interessati, delle Province di Como, di Lecco e di Sondrio per 30 giorni consecutivi, indicante per ciascun richiedente l eventuale numero d assegnazione del posto d ormeggio. 12. La graduatoria resta aperta fino ad esaurimento per l assegnazione dei posti che si renderanno disponibili. 13. Qualora un assegnatario rinunci al posto d ormeggio, quest ultimo è assegnato al primo richiedente fra gli esclusi. 14. Saranno escluse dalla graduatoria le domande relative a imbarcazioni che per le loro caratteristiche non possono essere ormeggiate nei posti disponibili. 15. Le domande pervenute fuori termine potranno essere accettate, in ordine cronologico, secondo il verificarsi delle disponibilità dei posti di ormeggio nei porti, dopo aver esaurito la graduatoria. 16. La durata delle concessioni in questione è stabilita in un massimo di anni sei. 17. Agli assegnatari dell ormeggio è rilasciato dal Consorzio del Lario e dei Laghi Minori un apposito contrassegno, predisposto secondo modelli stabiliti dallo stesso, da esporre sull imbarcazione. 18. Gli assegnatari dei posti d ormeggio sono tenuti al versamento dei relativi canoni d uso nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa regionale vigente. Pagina 22 di 46

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