Ritenuto in fatto. Considerato in diritto
|
|
- Tommasa Pala
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Sentenza n. 246 del 9 gennaio 2014 (ud 27 novembre 2013) - della Cassazione Civile, Sez. V - Pres. CAPPABIANCA Aurelio - Est. IOFRIDA Giulia - Pm. SORRENTINO Federico Ritenuto in fatto M.L. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell'economia e delle Finanze e dell'agenzia delle Entrate (la quale si è costituita ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica di discussione), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'umbria n. 5/01/2009, depositata in data 20/03/2009, con la quale - in una controversia concernente l'impugnazione del silenziorifiuto opposto dall'ufficio sull'istanza di rimborso dell'irap versata dal contribuente, esercente l'attività professionale di dottore commercialista, negli anni d'imposta è stata riformata la decisione n. 116/05/2006 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, che aveva accolto il ricorso del contribuente. In particolare, i giudici d'appello, dopo avere ribadito, alla luce della sentenza della Consulta n. 156 del 2001, la necessità, per i professionisti persone fisiche, ai fini del loro assoggettamento o meno all'irap, di verificare "se l'attività autonomamente organizzata... crei quel valore aggiunto, costituente l'essenza della "realità", indicata dalla Corte Costituzionale,destinato a remunerare 1'organizzatore ed i vari fattori della produzione", hanno sostenuto che, nel caso concreto, dall'esame "dei conti economici prodotti dallo stesso M.", emergevano, per gli anni 2003 e 2004, la corresponsione di "stipendi per personale dipendente (nell'accezione più ampia prima delineata)", nonchè l'utilizzo di beni strumentali di entità di rilievo ai fini IRAP, concludendo per la sussistenza di un'organizzazione autonoma suscettibile di essere sottoposta ad IRAP. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Considerato in diritto Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione all'art. 111 Cost., art c.c., art. 324 c.p.c., e art. 112 c.p.c., nonchè un vizio di omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, non essendosi i giudici tributari pronunciati sulla eccezione, sollevata dal M. sin dal primo grado, di efficacia esterna del giudicato, intervenuto con la sentenza n. 15/5/2006 della Commissione Tributaria Regionale dell'umbria, tra le stesse parti, con la quale era stato affermato il diritto del contribuente al rimborso dell'irap in ordine all'istanza del medesimo relativa ai periodi d'imposta, pregressi, , stante l'insussistenza del
2 presupposto dell'autonoma organizzazione nell'attività espletata dal professionista, con modalità del tutto analoghe ed in presenza di analoghi presupposti fattuali rispetto agli anni 2003 e Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., il M. ha invocato il giudicato esterno anche in relazione ad altra sentenza (prodotta in giudizio unitamente all'attestazione del passaggio in giudicato) della C.T.R. dell'umbria, depositata il 12/03/2012 (nel corso del presente giudizio di legittimità), con la quale è stato accertato il diritto del contribuente al rimborso dell'irap per il periodo 2004 (in parte), 2005 e 2006, in difetto dell'elemento dell'autonoma organizzazione. Preliminarmente, si pone la questione se questa Corte sia tenuta a cassare con rinvio la sentenza impugnata, per omessa pronuncia, affinchè il giudice di merito si pronunci sulla eccezione non esaminata, oppure se, nel presupposto del difetto della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, possa, trattandosi di questione di puro diritto, statuire sulla medesima, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2. Il Collegio ritiene di dare risposta favorevole alla seconda alternativa. Ciò posto, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato tributario può operare solo rispetto a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi d'imposta (es. le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (in riferimento a tali elementi, cfr. Sez. U, Sentenza n del 16/06/2006). Orbene, il primo giudicato invocato dal ricorrente (portato dalla sentenza n. 15/05/2006 della C.T.R. Umbria del 21/06/2006), avente per oggetto il riconoscimento del diritto al rimborso dell'irap versata dal professionista negli anni d'imposta 1998/2001, non può comportare la sua automatica estensione alle annualità 2003 e 2004, in quanto il rapporto tributario postula l'accertamento di presupposti di fatto potenzialmente mutevoli (Cass.20029/2011). Nella specie, è lo stesso contribuente ad evidenziare, ad es., di non essersi avvalso del lavoro altrui, peraltro meramente occasionale, negli esercizi precedenti al 2004, e lo stesso valore dei beni strumentali può mutare nel corso degli anni. Dunque, per quanto riguarda l'istanza di rimborso relativa all'anno d'imposta 2003, il motivo è infondato. 11 motivo è invece fondato per quanto concerne l'anno 2004 ed il secondo giudicato esterno invocato dal ricorrente (quello formatosi con la sentenza n. 35/04/2012, pronunciata dalla C.T.R. dell'umbria in data 12/03/2012), essendovi coincidenza dei presupposti fattuali, in quanto il diritto al rimborso dell'irap versata (in acconto ed a saldo) nell'anno 2004 dal M. ha riguardato sia il presente giudizio che quello definito con sentenza di merito, passata in giudicato, del 12/03/2012.
3 Stante la coincidenza dei presupposti fattuali (tipologia ed anno d'imposta), l'accertamento definitivo operato per quell'anno in ordine all'insussistenza dell'elemento dell'autonoma organizzazione (per difetto dell'ausilio di lavoratori - dipendenti, per modestia di beni strumentali, etc.), requisito indispensabile ai fini dell'assoggettamento dell'attività professionale ad IRAP, non può che spiegare effetti, per l'anno 2004, anche nel presente giudizio, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, determinata dall'intervenuta formazione di giudicato esterno (cfr. Cass. 9743/08, 1829/07, 3802/2013). Il vizio di omessa motivazione (sempre in ordine alla questione del giudicato esterno) è assorbito. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta poi la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, art c.c., e art. 53 Cost., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l'omessa, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, avendo i giudici tributari trascurato di valutare se, nel caso concreto, il M. si fosse o meno avvalso del lavoro altrui in forma non occasionale, essendosi invece limitati a constatare, "travisando completamente la documentazione in atti", che il contribuente aveva "corrisposto stipendi per personale dipendente", laddove, solo per l'anno 2004, erano stati indicati nel quadro RE solo "compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale...di Euro ,000". La censura - sotto il residuo profilo concernente il diritto al rimborso dell'irap versata nel è fondata. Invero, deve qui ribadirsi che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, è escluso dall'applicazione dell' IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata ed il requisito della autonoma organizzazione - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità solo se congruamente motivato - ricorre quando il contribuente, per quanto qui interessa, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (cfr., sull'ausilio di una segretaria a part-time, Cass. n del 2009; S. U. n del 2009, in generale, e Cass. n del 2009, sull'ausilio di un dipendente parttime all'attività d'avvocato; sul rilievo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, v. Cass. n del 2007; cfr., da ultimo, Cass. nn del 2010 e del 2011).
4 Ora, i giudici d'appello, relativamente all'istanza del contribuente di rimborso dell'irap dovuta per l'anno 2003, laddove hanno dato rilievo alla corresponsione di "stipendi per personale dipendente (nellf accezione più ampia prima delineata)", nonchè all'utilizzo di beni strumentali di entità, senza ulteriori specificazioni, non hanno fatto corretta applicazione di detti principi, non avendo tenuto presente la necessaria distinzione tra compensi a dipendenti e compensi erogati a terzi collaboratori occasionali ed occorrendo sempre rapportare il valore dei beni strumentali impiegati agli strumenti minimi necessari per l'esercizio dell'attività personale professionale. Il terzo motivo, con il quale si censura la violazione dell'art. 111 Cost., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, è inammissibile per genericità ed astrattezza del quesito di diritto (così formulato: "Dica Codesta Corte se, ai fini dell'art. 111 Cost., comma 2, nella parte in cui sancisce a garanzia del giusto processo il principio del contraddittorio, la motivazione della sentenza possa limitarsi alìaccoglimento della tesi di una parte, senza dare conto delle ragioni logiche e giuridiche che sorreggono il rigetto di tutte o di alcune delle tesi prospettate dalle altre parti"), richiesto dall'art. 366 bis c.p.c. (sentenza impugnata è del marzo 2009). Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto, quanto al secondo motivo, e la sentenza impugnata deve essere cassata e, decidendo nel merito, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, va accolto il ricorso introduttivo del contribuente, con riguardo al diritto dello stesso al rimborso dell'irap versata nell'anno 2003, stante il difetto dell'indispensabile requisito dell'autonoma organizzazione, in considerazione soprattutto dell'assenza di apporto all'attività del professionista da parte di lavoratoridipendenti (essendo stati erogati solo compensi a terzi, conseguenti all'esercizio dell'attività in una struttura polifunzionale), ed essendo il valore dei beni strumentali impiegati, di per sè, non decisivo. Le spese processuali del giudizio di merito vanno integralmente compensate tra le parti, attese tutte le peculiarità della vicenda processuale (definizione, in parte, per effetto di un sopravvenuto giudicato esterno). Nulla sulle spese del presente giudizio di legittimità, in difetto di costituzione a mezzo di controricorso dell'agenzia delle Entrate, neppure comparsa all'udienza pubblica di discussione. P.Q.M.
5 La Corte dichiara inammissibile il ricorso, per sopravvenuta carenza d'interesse determinata dall'intervenuta formazione di giudicato esterno, quanto al diritto del contribuente al rimborso dell'irap versata nell'anno 2004; accoglie, in relazione al diritto al rimborso dell'irap versata nell'anno 2003, il ricorso, limitatamente al secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di merito.
/.41W2h. -,ter e REPUBBLICA ITALIA1A228 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
/.41W2h -,ter e REPUBBLICA ITALIA1A228 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg ri Magistrati : Dott. Camilla Di Iasi Dott. Biagio Virgilio
DettagliCorte di Cassazione, Sezione Tributaria civile Ordinanza 28 dicembre 2011, n
www.lex24.ilsole24ore.com Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile Ordinanza 28 dicembre 2011, n. 29128 Integrale - TRIBUTI LOCALI - IRAP (IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITà PRODUTTIVE) REPUBBLICA
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 11965 Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 10/06/2016 SENTENZA sul ricorso 8067-2014 proposto da: COMUNE DI CEFALU' in persona del
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7883 Anno 2016 Presidente: DI AMATO SERGIO Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 20/04/2016 SENTENZA sul ricorso 12779-2010 proposto da: LA GONA ALESSANDRO domiciliato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1160 Anno 2016 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: CAPPABIANCA AURELIO Data pubblicazione: 22/01/2016 SENTENZA sul ricorso 6401-2010 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA. Sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T 11441116 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente - Oggetto REGOLAMENTO improprio di competenza Dott. GIUSEPPE
DettagliNulla la cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell esito del controllo formale ex art. 36-ter d.p.r. 600/1973:
Nulla la cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell esito del controllo formale ex art. 36-ter d.p.r. 600/1973: La Suprema Corte, dopo gli ultimi arresti in materia, prosegue sul filone
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20055 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 07/10/2015 SENTENZA sul ricorso 28590-2010 proposto da: SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE
DettagliSportello di assistenza IRAP per gli psicologi del Lazio
Sportello di assistenza IRAP per gli psicologi del Lazio Lo sportello di assistenza tributaria IRAP per gli psicologi iscritti all Ordine Lazio è ufficialmente attivo. Ringraziamo l Ordine per aver accolto
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 22884 Anno 2016 Presidente: VIVALDI ROBERTA Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO Data pubblicazione: 10/11/2016 SENTENZA sul ricorso 3273-2013 proposto da: GALLUZZI CORRADO GLLCRD70D221726M,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 22093 Anno 2016 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: FEDERICO GUIDO Data pubblicazione: 31/10/2016 ORDINANZA sul ricorso 20852-2015 proposto da: RICUCCI STEFANO, elettivamente domiciliato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 21318 Anno 2015 Presidente: FINOCCHIARO MARIO Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA Data pubblicazione: 21/10/2015 SENTENZA sul ricorso 1130-2014 proposto da: CALVINO MAURIZIO CLVMRZ72L23F839V,
DettagliGiustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze
Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 69 20.10.2016 Irap e professionisti: compensi a terzi I compensi a terzi, anche se elevati, non sono decisivi per l assoggettabilità del professionista
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 19394 Anno 2014 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: BERRINO UMBERTO Data pubblicazione: 15/09/2014 SENTENZA sul ricorso 13162-2008 proposto da: GEYMONAT S.P.A. C.F. 00192260602,
DettagliRISOLUZIONE N. 28/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 28/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 marzo 2014 OGGETTO: Interpello ordinario Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione dell imposta di registro alle ordinanze di inammissibilità
DettagliE nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente
E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente versamento dell imposta Nota a Corte di Cassazione n. 20211 del 3 settembre 2013. Avv. Leonardo Leo SOMMARIO: 1. La decisione;
DettagliGiustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze
Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 13 27.02.2014 Irap. Sì al rimborso per il medico con due studi Avere più di uno studio è uno strumento per migliorare l esercizio della professione
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 14676 Anno 2016 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 18/07/2016 ORDINANZA sul ricorso 14681-2015 proposto da: COSTRUZIONI CARIMELE SRL, in persona
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16798 Anno 2016 Presidente: DI IASI CAMILLA Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 09/08/2016 SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28742/2013 R.G. proposto da TELECOM ITALIA
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 13004 Anno 2015 Presidente: CICALA MARIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 23/06/2015 SENTENZA sul ricorso 28381-2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002,
DettagliSEZIONE PRIMA CIVILE. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Cassazione civile sez. I 30/06/2014 n. 14790 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato - Presidente - Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
DettagliSvolgimento del processo
Cass. civ. Sez. V, Sent., 19-11-2014, n. 24600 Svolgimento del processo 1. L'Agenzia delle entrate, a seguito di verifica, aveva accertato gravi incongruenze negli indici di bilancio della società Effe
Dettagliha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliSVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Data 07/11/2012 Ente giudicante CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE SESTA Numero 19264 ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 8318-2011 proposto da: DEBITORE OPPONENTE contro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME
DettagliSESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T 13483 / 16 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ETTORE CIRILLO - Presidente - Oggetto IRPEF ILOR ACCERTAMENTO Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 9595 Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: CHINDEMI DOMENICO Data pubblicazione: 11/05/2016 SENTENZA sul ricorso 2604-2012 proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
DettagliCass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16730 Anno 2016 Presidente: BIELLI STEFANO Relatore: LUCIOTTI LUCIO Data pubblicazione: 09/08/2016 SENTENZA sul ricorso 14072-2010 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
Dettagli- Malattie Professionali REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 novembre 2011, n. 24600 - Rendita di inabilità per malattia professionale ( Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 novembre 2011, n. 24600 - Rendita di inabilità per malattia
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 10594 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 23/05/2016 SENTENZA sul ricorso 444-2015 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587,
DettagliCORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 05 02 2014 N 2597
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 05 02 2014 N 2597 Condono fiscale ex art. 9 legge 289/2002 condono tombale elisione dei debiti fiscali inoperatività sui crediti ha pronunciato la seguente: SENTENZA REPUBBLICA
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20213 Anno 2015 Presidente: IACOBELLIS MARCELLO Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE Data pubblicazione: 08/10/2015 ORDINANZA sul ricorso 9962-2013 proposto da: EQUITALIA SUD SPA, società
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 21980 Anno 2015 Presidente: PICCININNI CARLO Relatore: MARULLI MARCO Data pubblicazione: 28/10/2015 SENTENZA sul ricorso 3182-2010 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
DettagliCorte di Cassazione Sez. Tributaria - Sent. del , n. 3513
Corte di Cassazione Sez. Tributaria - Sent. del 07.03.2012, n. 3513 Presidente Adamo - Relatore Virgilio Ritenuto in fatto 1. Il Ministero dell economia e delle finanze e l Agenzia delle entrate propongono
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti
Con la sentenza di seguito riportata, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti ed, in particolare, l'effetto
DettagliFatto. Diritto. 1. Con il primo motivo di ricorso, dal contribuente enumerato col due, la sentenza veniva censurata, in rubrica, nel modo che segue:
Sentenza n. 10082 del 9 maggio 2014 (ud 19 marzo 2014) - della Cassazione Civile, Sez. V - Pres. MERONE Antonio - Est. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Pm. SORRENTINO Federico Fatto Con l impugnata sentenza
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliContenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste.
Omnibus Italia Servizi Assicurativi www.omnibusitalia.com Diritto Civile - Tributi Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste. I contribuenti
DettagliCORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 MARZO 2013, N : lavori edilizi in zona sismica.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 MARZO 2013, N. 11523: lavori edilizi in zona sismica. «Deve, infatti, ribadirsi che il reato di omessa denuncia di lavori edilizi da eseguirsi in
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
512 Js Civile Ord. Sez. 6 Num. 227 Anno 2016 Presidente: CICALA MARIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 11/01/2016 ORDINANZA sul ricorso n.r.g. 16305-2014 proposto da: SCARFO' PIETRO GIOVANNI,
DettagliMartedì 14 Giugno :46 - Ultimo aggiornamento Martedì 14 Giugno :55
Cassazione Civile Sez. Lav. 13 giugno 2016 n. 12088 - Omessa denuncia degli infortuni all'inail: nessuna Cassazione Civile Sez. Lav. 13 giugno 2016 n. 12088 - Omessa denuncia degli infortuni all'inail:
DettagliCORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2017, n. 969
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2017, n. 969 Stranieri - Matrimonio - Cittadinanza italiana - Separazione di fatto Irrilevante Fatti di causa La Corte d'appello di Firenze, confermando la sentenza
DettagliCOSA GIUDICATA IN MATERIA PENALE - EFFICACIA DELLE SENTENZE DI ASSOLUZIONE NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO E NEL GIUDIZIO CIVILE.
COSA GIUDICATA IN MATERIA PENALE - EFFICACIA DELLE SENTENZE DI ASSOLUZIONE NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO E NEL GIUDIZIO CIVILE. CASS. CIV., SEZ. TRIB., 23 MAGGIO 2012, N. 8129. Ai sensi dell'art. 654 c.p.p.,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 2 Num. 5898 Anno 2015 Presidente: BUCCIANTE ETTORE Relatore: NUZZO LAURENZA Data pubblicazione: 24/03/2015 SENTENZA sul ricorso 19056-2009 proposto da: EQUITALIA SARDEGNA S.p.A. (nuova
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA SENTENZA. elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n. 28,
4 111-4 02 63 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO BSENTEDAREGMR,kM0Mt Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/19% N. 131 TAB. ALI,. B. - N.5 MATERIA TRIBUTARIA, LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Dettagliavverso la sentenza n. 64/2012 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/02/2012 R.G.N. 1280/2011;
Largo F. Richini, 2-20122 Milano Tel. +39.02.87212139 - Fax. +39.02.58437596 Info@dnlex.com - www.dnlex.com LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 23334 Anno 2016 Presidente: IACOBELLIS MARCELLO Relatore: IOFRIDA GIULIA Data pubblicazione: 16/11/2016 ORDINANZA sul ricorso 5794-2015 proposto da: FRIZZI _\VV. GIANFRANCO, elettivamente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente -
foriginale1 REPUBBLICA ITALIANA 3, 7 6 8 / 2 0 1 7 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI
DettagliCass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24097 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI BLASI
DettagliSvolgimento del processo
Cass. civ. Sez. VI - 5, Sent., 23-11-2015, n. 23871 Svolgimento del processo Fiera di Roma s.p.a. propose ricorso avverso l'avviso di accertamento con cui l'agenzia del Territorio determinava la rendita
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1178 Anno 2016 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 22/01/2016 SENTENZA. sul ricorso 28826-2010 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
DettagliCassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2011, n. 5604 - Impastatrice non idonea ai fini della sicurezza
Cassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2011, n. 5604 - Impastatrice non idonea ai fini della sicurezza - Datore di Lavoro - Macchina ed Attrezzatura di Lavoro - Lavoratore Responsabilità della amministratrice
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 19114 Anno 2014 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE Data pubblicazione: 10/09/2014 SENTENZA sul ricorso 11812-2013 proposto da: C.I.A. CONFEDERAZIONE ITALIANA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
11 6 2 5 4 115 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio Di Amato Presidente IRPEF
DettagliCass. Civ. 7/2014 Il convivente è un detentore della casa familiare
Cassazione civile, sez. II, 2 gennaio 2014, n. 7 MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 c.p.c., perché sono stati proposti avverso
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2869 Anno 2017 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: TADDEI MARGHERITA Data pubblicazione: 03/02/2017 SENTENZA sul ricorso 21517-2012 proposto da: INCARNATO FABIO, elettivamente
DettagliSvolgimento del processo
Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 26-05-2016, n. 10903 Svolgimento del processo C.F. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell'agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso),
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***
SENT. 517/2012 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 71199/PM del registro di Segreteria; Udìto
DettagliSgravio provvisorio: il giudizio prosegue
Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 14 19.02.2015 Sgravio provvisorio: il giudizio prosegue La provvisoria ottemperanza alla sentenza della CTP non giustifica la declaratoria di
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 25909 Anno 2015 Presidente: PICCININNI CARLO Relatore: TRICOMI LAURA Data pubblicazione: 23/12/2015 SENTENZA sul ricorso 18017-2010 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
DettagliCivile Sent. Sez. 5 Num Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: CHINDEMI DOMENICO Data pubblicazione: 03/11/2016
Civile Sent. Sez. 5 Num. 22224 Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: CHINDEMI DOMENICO Data pubblicazione: 03/11/2016 SENTENZA sul ricorso 28113-2012 proposto da: COMUNE DI PESCARA in persona
DettagliRISOLUZIONE N. 2/E. Roma, 5 gennaio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 2/E Roma, 5 gennaio 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212- ALFA S.p.A.- Compensi ai componenti
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
Dettagli(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)
Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica
DettagliL IRAP PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL ALBO. Tecnici&Professione
2016 L IRAP PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL ALBO All interno tutte le copie delle Sentenze, con l Ordinanza della Cassazione del 2016 Tecnici&Professione L'Irap per i professionisti iscritti all'albo
DettagliI datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione
I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione Con la Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha affermato che i datori di lavoro
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R.. 2614/198.6 N. 131 TA3.ALL. B. - N.5 MATERIA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 9593 14 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE V CIVILE-TRIBUTARIA
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 18174 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: PICARONI ELISA Data pubblicazione: 16/09/2016 SENTENZA sul ricorso 1734-2015 proposto da: ZAMBANO TULLIO DOMENICO, elettivamente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 26550 Anno 2016 Presidente: TIRELLI FRANCESCO Relatore: CARBONE ENRICO Data pubblicazione: 21/12/2016 SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29813/2011 R.G. proposto da Agenzia delle
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Cass. 25345/2015. Scontro tra veicolo e motorino. Corresponsabilità dei conducenti. Trasportata illegittim
Cass. 25345/2015. Scontro tra veicolo e motorino. Corresponsabilità dei conducenti. Trasportata illegittim Se la presenza illegittima di due persone sul ciclomotore non ha avuto alcuna effi cienza causale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Cass /2015. Nota spese: la riduzione deve essere motivata.
In presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limi tarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore
DettagliSent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA
1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere
DettagliSentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
IMPOSTE E TASSE IN GENERE Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-08-2015, n. 16597 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
DettagliSENTENZA DEL 27 SETTEMBRE 2010
SENTENZA 20273 DEL 27 SETTEMBRE 2010 REPUBBLICA ITALIANA Ud. 23/06/10 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 30195/2006 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliCorte di Cassazione Sezione Tributaria Sentenza n del 14 novembre 2012
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Sentenza n. 19867 del 14 novembre 2012 Accertamento - Controllo formale ex art.36 bis DPR 600/73 - Contradditorio preventivo - Fattispecie In tema di riscossione
DettagliBOZZA DI RICORSO/RECLAMO CON PROPOSTA DI MEDIAZIONE
BOZZA DI RICORSO/RECLAMO CON PROPOSTA DI MEDIAZIONE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO Istanza di reclamo ai sensi dell art. 17 bis D. Lgs. 546/92 * * * * * * * * CONTRIBUENTE: sig., nato a
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONI UNITE CIVILI SENTENZA. AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore protempore,
i 7291/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Irap - Medicina di gruppo R.G.N. 22538/2013
Dettagli- Malattie Professionali
Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 maggio 2014, n. 12201 - Sussistenza della malattia professionale e sussistenza del nesso di causalità tra l'infermità riscontrata ed il servizio espletato - Malattie Professionali
DettagliCOLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Prot. 1244
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 14243 Anno 2015 Presidente: DI BLASI ANTONINO Relatore: CHINDEMI DOMENICO Data pubblicazione: 08/07/2015 SENTENZA sul ricorso 26365-2010 proposto da: TOBIA'S GIOCHI SRL in persona
DettagliIN NK)ME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. LOREDANA NAllICONE - Consigliere - SENTENZA. elettivamente domiciliati in ROMA,
154 14/16 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto IN NK)ME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Nullità della citazione. Rimessione al primo
Dettagliex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da:
Tribunale amministrativo regionale della Puglia Sentenza n. 1884 del 25 settembre 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Sezione
DettagliA 7,J. Corte di Cassazione - copia non ufficiale. s a rei' EN ZA
Civile Sent. Sez. 1 Num. 10710 Anno 2016 Presidente: FORTE FABRIZIO Relatore: BISOGNI GIACINTO Data pubblicazione: 24/05/2016 s a rei' EN ZA sul ricorso proposto da: Sebastiano Barbera, elettivamente domiciliato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE SENTENZA. SOCIETA' COOPERATIVA LATTERIE VICENTINE in persona
1 3 740 ih REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto *TRIBUTI R.G.N. 10645/2013 cron.,,(3.4
DettagliTributi - Accertamento - Notificazioni - Residenza all'estero - Notifica a mano del coniuge - Validità del procedimento notificatorio - Sussiste
Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 settembre 2015, n. 18934 Tributi - Accertamento - Notificazioni - Residenza all'estero - Notifica a mano del coniuge - Validità del procedimento notificatorio
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 2 Num. 23708 Anno 2014 Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE Relatore: TRIOLA ROBERTO MICHELE Data pubblicazione: 06/11/2014 a 2014 2063 SENTENZA sul ricorso 14696-2009 proposto da: Soc.
DettagliCivile Sent. Sez. L Num Anno 2017 Presidente: AMOROSO GIOVANNI Relatore: LEO GIUSEPPINA Data pubblicazione: 04/07/2017
Civile Sent. Sez. L Num. 16375 Anno 2017 Presidente: AMOROSO GIOVANNI Relatore: LEO GIUSEPPINA Data pubblicazione: 04/07/2017 SENTENZA sul ricorso 13255-2011 proposto da: CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.P.A.
DettagliIn particolare, l art. 395, n. 4, c.p.c. prevede che la sentenza possa essere revocata quando la stessa sia l effetto di un errore di fatto
1) LA REVOCAZIONE Ai sensi dell art. 64, co.1, del D.Lgs 546/92, contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o
DettagliLe parti nel processo tributario
IL PROCESSO TRIBUTARIO Le parti nel processo tributario Dott. Antonio Giovanni Tangorra 21 ottobre 2014 Le parti: art. 10 d.lgs. 546 2 Hanno la capacità di essere parte nel processo tributario: - il ricorrente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 6054 Anno 2016 Presidente: VENUTI PIETRO Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 29/03/2016 DIRITTO Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 33 Anno 2015 Presidente: CICALA MARIO Relatore: BOGNANNI SALVATORE Data pubblicazione: 07/01/2015 SENTENZA sul ricorso 1761-2014 proposto da: COMUNE di CATANIA 00137020871, in
DettagliFiscal Approfondimento Il Focus di qualità
Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità N. 2 20.01.2015 IRAP & professionisti Quando si può non pagare l IRAP secondo la Cassazione Categoria: IRAP Sottocategoria: IRAP e professionisti I presupposti
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1470 Anno 2016 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 27/01/2016 2P SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3400/2010 R.G. proposto da CESTELLI
Dettagli(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis)
CREDITOFINANZANEWS e la necessità della presenza della clausola di esclusiva per l'operatività della tutela ex art. 42 clt. verso il finanziatore. Il motivo va accolto con le precisazioni che seguono.
DettagliCorte di Cassazione. Sez. Seconda Civ. Sent. del 23.03.2011, n. 6712. Svolgimento del processo
L affermazione che la ricerca del proprio veicolo rimosso provochi stress non può affatto dirsi, del tutto ingiustificata (Cass. II sez. 23.03.2011, n. 6712). Corte di Cassazione Sez. Seconda Civ. Sent.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA. sentenza. contro. Svolgimento del processo
1 Cass.Civ., sezione quinta, sentenza n.12514 del 22.05.2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA ha pronunciato la seguente: sul ricorso n.
Dettagli