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1 START-UP Aspetti legali

2 2 Principali argomenti trattati Avviare un impresa Scelta della forma giuridica Forme societarie Che cos è lo start-up? Adempimenti procedurali e fiscali (iscrizioni e comunicazioni obbligatorie) Allegato: Tipologie societarie

3 3 Avviare un impresa Come si fa ad avviare un'impresa? Quale forma di impresa è meglio scegliere? Occorrono particolari requisiti? Quali sono gli adempimenti burocratici (amministrativi e fiscali)?

4 4 Scelta della forma giuridica 1/2 Uno dei primi passi per chi desidera avviare un attività economica di tipo imprenditoriale è decidere quale tipo di forma legale debba assumere la futura impresa. Dalla natura della forma scelta derivano infatti una serie di conseguenze di tipo giuridico, fiscale e organizzativo, che è bene conoscere nel dettaglio per adottare la soluzione più adeguata alle esigenze del o degli imprenditori e ai caratteri dell impresa stessa.

5 5 Scelta della forma giuridica 2/2 Elementi di cui bisogna tenere conto per scegliere la forma giuridica di un impresa sono: la responsabilità giuridica e patrimoniale (limitata al capitale sociale o estesa all intero patrimonio personale dell imprenditore); l indipendenza decisionale dell imprenditore (variabile tra le diverse tipologie di impresa, con i due grandi raggruppamenti della forma individuale e della forma collettiva); la convenienza fiscale (in relazione al tipo di tassazione del reddito d impresa e alla scelta del regime contabile); il capitale da investire (il capitale minimo di cui si deve obbligatoriamente disporre per costituire alcune tipologie di impresa; le spese di costituzione); il volume di affari previsto; gli obiettivi e i rischi d impresa.

6 6 Forme societarie Le differenti forme giuridiche previste dal Codice Civile sono: ditta individuale impresa familiare società di persone: società semplice società in nome collettivo società in accomandita semplice società di capitali: società a responsabilità limitata società a responsabilità limitata semplificata società per azioni società in accomandita per azioni società cooperativa impresa artigiana impresa agricola associazione in partecipazione.

7 7 Che cos è lo start-up? Un momento fondamentale per la creazione di una nuova impresa è la fase di Start up, cioè l avvio dell attività. Una fase in cui ci si misura con una serie di passaggi che è bene conoscere nel dettaglio per capire come muoversi in modo efficace e senza perdere tempo utile. Una volta scelta la forma giuridica e il regime contabile dell'impresa, è necessario effettuare una serie di adempimenti procedurali e fiscali che riguardano in primo luogo le iscrizioni e le comunicazioni obbligatorie. Alcuni di questi adempimenti sono comuni a tutte le imprese, altri invece sono specifici per determinate tipologie.

8 8 Dichiarazione d inizio attività all Agenzia delle Entrate Va effettuata entro 30 giorni dall inizio dell attività e consente l attribuzione del numero di partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), un codice che identifica l impresa, obbligatorio ai fini fiscali. Tutte le informazioni e il modello di presentazione della dichiarazione, con le istruzioni per la compilazione, sono disponibili sul sito dell Agenzia delle Entrate. Qui è anche possibile ricercare il codice ATECO, con il quale l ISTAT classifica le attività, per identificare esattamente l attività della propria impresa.

9 9 Iscrizione all INAIL L iscrizione presso l INAIL (Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) serve ai lavoratori per essere assicurati contro il rischio di possibili infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali. Il pagamento del premio dell assicurazione è in parte a carico del datore di lavoro, in parte del dipendente. Con l iscrizione all INAIL il datore di lavoro, in regola con la prevenzione infortuni e con le norme sull igiene del lavoro, è esonerato da qualunque responsabilità, in caso di incidente sul lavoro. L assicurazione INAIL è obbligatoria per i datori di lavoro, per i lavoratori dipendenti e parasubordinati che svolgono attività rischiose, oltre che per il coniuge, i figli, i parenti e affini, e anche per gli associati in partecipazione e gli apprendisti. Il titolare unico di un impresa commerciale non ha invece obbligo di iscrizione. Per ogni ulteriore informazione è possibile fare riferimento al sito dell INAIL.

10 10 Iscrizione al Registro delle Imprese Il Registro delle Imprese contiene informazioni dettagliate su tutte le imprese. L iscrizione è un atto pubblico e obbligatorio che documenta l esistenza dell impresa, l attività esercitata e tutto ciò che nella vita dell impresa può avere rilievo giuridico. Va effettuata entro 30 giorni dall inizio dell attività, a cura dell imprenditore, che deve chiedere l iscrizione all Ufficio del Registro delle Imprese, presso la Camera di Commercio (CCIAA) territorialmente competente. Consente l assegnazione del numero di iscrizione al Registro delle Imprese (che coincide con il Codice fiscale/partita IVA). Le imprese artigiane sono tenute a seguire una particolare procedura. Entro 30 giorni dall inizio dell attività o dall acquisizione dei requisiti di legge per assumere la qualifica di artigiano, l imprenditore deve chiedere l iscrizione all Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (A.I.A.), presso la Camera di Commercio competente. Per attività tenute alla dichiarazione di inizio attività, come ad esempio quelle impiantistiche, di autoriparazione, di pulizia e facchinaggio, la domanda di iscrizione deve essere presentata il primo giorno di attività. Anche gli imprenditori agricoli sono tenuti a iscriversi in una sezione speciale del Registro delle Imprese. Per ulteriori informazioni relative all iscrizione al Registro delle Imprese è possibile fare riferimento al portale delle Camere di Commercio d Italia e, nello specifico, al sito della Camera di Commercio di Roma, oppure al Registro Imprese, l archivio ufficiale delle Camere di Commercio italiane.

11 11 Licenze, autorizzazioni, albi e attività regolamentate Da tenere presente che per l avvio di un attività economica occorrono a volte specifiche licenze o autorizzazioni da richiedere al momento dell iscrizione al Registro delle Imprese. Per l esercizio di determinate attività è infatti necessaria l iscrizione in appositi albi, ruoli o registri di categoria, possibile solo se si è in possesso di requisiti morali, culturali e professionali stabiliti per legge. Oppure sono richiesti particolari requisiti professionali abilitanti, come avviene per le cosiddette attività regolamentate. In altri casi ancora è necessario ottenere specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti. Per le attività commerciali, ad esempio, occorrono autorizzazioni rilasciate da enti quali il Comune o la Regione. Sul sito della Camera di Commercio di Roma è possibile consultare la Guida alle attività economiche, che indica i principali requisiti per l esercizio di un attività imprenditoriale, le autorizzazioni richieste, l ente che le rilascia e la normativa di riferimento. Anche sul portale per l imprenditoria giovanile del Dipartimento della Gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri Giovane Impresa è possibile consultare la Banca Dati delle attività economiche, imprenditoriali e professionali, con tutti gli adempimenti da osservare per lo Start up.

12 12 Iscrizione all INPS Accanto all attività prevalente, che è il pagamento delle pensioni, l INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) si occupa anche dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito come la maternità, la malattia, la disoccupazione. All INPS sono tenuti a iscriversi tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, a meno che non usufruiscano di iscrizioni previdenziali specifiche, come l ENASARCO per i rappresentanti o le Casse di previdenza per i liberi professionisti. Lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti hanno differenti modalità di contribuzione. Per i commercianti, cioè i titolari di imprese che esercitano attività commerciali, turistiche o ausiliarie del commercio, l iscrizione al Registro delle Imprese comporta l automatica iscrizione del titolare all INPS. Analogamente gli artigiani con l iscrizione all Albo delle Imprese Artigiane ottengono anch essi l iscrizione automatica del titolare dell impresa artigiana e dei suoi collaboratori familiari all INPS. I dipendenti devono invece essere iscritti al momento dell assunzione.

13 13 Comunicazione Unica Per l avvio dell impresa è necessario ricorrere alla Comunicazione Unica, divenuta obbligatoria a partire dal 1 aprile Attraverso una procedura telematica, ComUnica, a disposizione delle imprese, è possibile eseguire i principali adempimenti necessari: per la pubblicità legale nel Registro delle Imprese; per l'iscrizione all Albo delle imprese artigiane; ai fini fiscali (IVA), previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL). Nel dettaglio, attraverso ComUnica si può effettuare la presentazione per via telematica delle domande di iscrizione, variazione e cessazione al Registro delle Imprese, Inps, Inail e Agenzia delle Entrate. Le pratiche da presentare al Registro delle Imprese, relative sia alle società che alle ditte individuali, devono essere inoltrate esclusivamente per via telematica. Per sapere come presentare le pratiche ComUnica è possibile consultare il sito internet Registro Imprese, l'archivio ufficiale delle Camere di Commercio Italiane, oppure le pagine del sito della Camera di Commercio di Roma dedicate alla Comunicazione Unica.

14 14 Allegato: Tipologie societarie

15 15 Quando scegliere una società semplice? Non si intende svolgere attività c.d. commerciale. Si intende svolgere attività agricola o professionale. Si è disposti a rischiare anche di rispondere con i propri beni per le obbligazioni sociali. Ciascun socio può essere chiamato a partecipare alle attività della società, all'amministrazione e alla gestione: necessarie competenza e fiducia reciproca.

16 16 Società semplice Costituisce la forma più elementare di società. Esercizio di attività non commerciali (es. attività agricole, artigiane, professionali, gestione di patrimoni immobiliari, etc.). Non può esercitare le attività di impresa commerciale: - produzione di beni e servizi; - intermediazione nella circolazione di beni; - trasporto per terra, acqua, aria; - attività bancaria e assicurativa; - altre attività ausiliarie delle precedenti.

17 17 Società semplice - responsabilità I creditori possono far valere i propri diritti sul patrimonio sociale; se non è sufficiente, per le obbligazioni sociali risponderanno personalmente tutti i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci. Responsabilità illimitata = socio risponde con tutti i beni presenti e futuri. Responsabilità sussidiaria: solo se il patrimonio della società è incapiente i creditori potranno rivalersi sui beni personali dei soci. Responsabilità solidale = socio non risponde in proporzione alla sua quota di partecipazione ma anche oltre (es. se gli altri soci non sono in grado di pagare).

18 18 Società semplice - costituzione Il contratto sociale non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (es. beni immobili). Il contratto sociale può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci. Ciascun socio è obbligato ai conferimenti indicati nel contratto sociale. Se non sono specificati, i soci in parti uguali devono conferire quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale. La società semplice è iscritta nella sezione speciale del Registro imprese. L'iscrizione ha solo la funzione di certificazione anagrafica.

19 19 Società semplice i soci Hanno diritto di partecipare alla gestione della società. Hanno diritto di partecipare alla divisione degli utili proporzionalmente al conferimento, dopo l'approvazione del rendiconto. Hanno potere di amministrazione esercitabile disgiuntamente senza il consenso degli altri soci, a meno che non sia stabilito diversamente nel contratto sociale. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i documenti della società. La rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore, salvo diversa disposizione del contratto.

20 20 Società semplice - adempimenti La società semplice non è obbligata alla tenuta delle scritture contabili. Non è obbligata alla predisposizione del bilancio di esercizio annuale ma di un rendiconto. Non è soggetta al fallimento.

21 21 Società semplice - scioglimento La società semplice si scioglie per: decorso del termine; conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo; volontà di tutti i soci; mancanza della pluralità dei soci se non ricostituita entro 6 mesi; altre cause previste dal contratto sociale.

22 22 Società in nome collettivo Esercizio di attività commerciale. Responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali. Eventuali patti in senso contrario (es. limitazione della responsabilità di alcuni soci) rilevano esclusivamente tra le parti e non hanno effetto nei confronti dei terzi.

23 23 Società in nome collettivo: costituzione Va predisposto un atto costitutivo. L'atto costitutivo deve essere stipulato nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata (occorre l'intervento di un notaio). Entro 30 giorni l'atto costitutivo deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione si trova la sede sociale. (in mancanza la società è considerata irregolare). Successivamente, le modifiche dell'atto costitutivo dovranno essere iscritte nel registro imprese. Attenzione!!! La mancata iscrizione nel Registro imprese non comporta l'inesistenza della società (pubblicità dichiarativa). Diverso è per le società di capitali.

24 24 Contenuto atto costitutivo Generalità dei soci (individui o società) Ragione sociale (nome della società, nome di uno o più soci, tipo di società, es. Fantasy di Rossi Mario e C. S.n.c. ) Soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza Sede legale della società ed eventuali sedi secondarie Oggetto sociale Conferimenti di ciascun socio, valore attribuito e metodo di valutazione Prestazioni cui sono obbligati i soci d'opera Regole di ripartizione degli utili e delle perdite e quote Durata della società

25 25 I conferimenti Per la Snc non è previsto un capitale sociale minimo. Occorre comunque che siano conferite le risorse necessarie per l'esercizio dell'attività. Può essere conferito qualsiasi bene giuridico suscettibile di valutazione economica (es. denaro o beni in natura, mobili e immobili). I beni in natura possono essere conferiti a titolo di proprietà o di godimento o di uso. Socio d'opera = apporta alla società l'impegno a fornire una prestazione di lavoro.

26 26 s.n.c. divieto di concorrenza Il socio di s.n.c. non può esercitare per conto proprio o altrui attività in concorrenza con l'attività svolta dalla società, né essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti senza il consenso degli altri soci. In caso di attività preesistente alla costituzione della s.n.c. e gli altri soci ne erano a conoscenza si presume che il consenso sia stato tacitamente accordato. In caso di violazione, la società ha diritto al risarcimento del danno e il socio può essere escluso dalla società.

27 27 Amministrazione della s.n.c. L'amministrazione e la rappresentanza legale spettano ai soci. I soci possono stabilire delle limitazioni, es.: amministrazione e rappresentanza solo a uno o più soci; amministrazione ordinaria disgiuntamente a ciascun socio; amministrazione straordinaria congiuntamente a tutti i soci (= necessario consenso di tutti i soci) amministrazione disgiunta per operazioni fino a un certo importo; amministrazione congiunta oltre. Attenzione!! Limitazioni devono essere inserite nell'atto costitutivo per essere opponibili a terzi.

28 28 s.n.c. trasferimento delle quote I soci possono stabilire regole per la cessione delle quote. Generalmente è richiesto il consenso di tutti i soci. L'atto costitutivo può stabilire diversamente, es.: consenso a maggioranza, o libera trasferibilità delle quote, o diritto di prelazione a favore degli altri soci, o clausola di gradimento

29 29 s.n.c. adempimenti contabili Gli amministratori della s.n.c. devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dal codice civile: - libro giornale - libro degli inventari Vanno conservati ordinatamente gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

30 30 Scioglimento della s.n.c. La S.n.c. può essere sciolta per le stesse cause della società semplice e inoltre: per provvedimento dell'autorità governativa; per la dichiarazione di fallimento.

31 31 s.n.c. liquidazione Durante la fase di liquidazione della s.n.c. la rappresentanza della società spetta ai liquidatori. Liquidatori devono pagare tutti i creditori e redigere un bilancio finale di liquidazione. Eventuali creditori non interamente pagati, una volta conclusa la liquidazione, possono agire nei confronti dei singoli soci. Al termine della liquidazione, la società dovrà essere cancellata dal registro delle imprese.

32 32 Società in accomandita semplice Due categorie di soci: Soci accomandatari = hanno la qualifica di imprenditori; partecipano alla gestione, all'amministrazione e alla direzione della società e ne hanno la rappresentanza; sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Soci accomandanti = hanno solo l'obbligo del conferimento; sono responsabili per le obbligazioni sociali nel limite della quota conferita; è vietato loro compiere atti di gestione e trattare o concludere affari in nome della società; se contravvengono a questo divieto perdono il beneficio della responsabilità limitata e possono essere esclusi dalla società. Hanno diritto di controllare l'amministrazione e la gestione e di controllare libri, registri e documenti sociali.

33 33 S.a.s. costituzione Valgono le regole della S.n.c. con alcune norme specifiche. Va predisposto un atto costitutivo. Nell'atto costitutivo devono essere indicati i soci accomandatari e accomandanti. Nella ragione sociale figurano solo i soci accomandatari; se sono indicati soci accomandanti, questi perdono il beneficio della responsabilità limitata.

34 34 S.a.s. gli amministratori Solo i soci accomandatari possono essere amministratori. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, gli amministratori sono nominati (e revocati) col consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto. I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non con procura speciale per singoli affari.

35 35 S.a.s. scioglimento Stesse cause della s.n.c. e inoltre quando rimangono solo soci accomandatari o accomandanti, a meno che entro 6 mesi non si provveda a sostituire il socio mancante. Se mancano tutti i soci accomandatari, gli accomandanti (che non possono gestire la società) devono nominare un amministratore provvisorio che dovrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione pur senza assumere la responsabilità dei soci accomandatari. I creditori non interamente pagati nella liquidazione possono rivalersi sui soci accomandanti solo se questi hanno ricevuto una quota di liquidazione, nei limiti della quota stessa.

36 36 Società di capitali Hanno personalità giuridica: sono soggetti di diritto formalmente distinti dai soci; hanno piena e perfetta autonomia patrimoniale (= il patrimonio della società è distinto da quello dei soci). Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio. I creditori sociali non possono aggredire il patrimonio dei singoli soci (eccezioni: se rimane unico socio; accomandatari di SpA). Amministratori possono essere anche non soci. Qualità di socio trasferibile liberamente. Delibere sociali prese da organi collegiali (CdA, assemblea).

37 37 Società a responsabilità limitata Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio, tranne in casi particolari (es. rimanenza di un unico socio e mancanza dei presupposti di legge per la Srl unipersonale). L'iscrizione al registro imprese ha efficacia costitutiva. Capitale minimo euro Le quote sono in linea di principio liberamente trasferibili con atto fra vivi e mortis causa. L'atto costitutivo può vietare il trasferimento delle quote o subordinarlo al mero gradimento degli organi sociali, dei soci o di terzi, oppure alla presenza di determinate condizioni.

38 38 S.r.l. costituzione 1/2 La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico (ossia con l'intervento di un notaio) e deve indicare: 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;

39 39 S.r.l. costituzione 2/2 4) l'ammontare del capitale, non inferiore a euro, sottoscritto e di quello versato; 5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura; 6) la quota di partecipazione di ciascun socio; 7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza; 8) le persone cui è affidata l'amministrazione e l eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 9) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

40 40 S.r.l. - deposito atto costitutivo e iscrizione Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società. L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.

41 41 S.r.l. - effetti dell'iscrizione Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica. Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione. Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato una tale operazione, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.

42 42 S.r.l. - conferimenti 1/3 Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore al capitale sociale. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica (es. beni mobili o immobili, prestazione d'opera o di servizi.) Attenzione!! Se l'atto costitutivo non stabilisce diversamente, i conferimenti devono essere fatti in denaro. L'obbligazione d'opera o di servizi deve essere garantita per l'intero valore da una fideiussione bancaria o da una polizza di assicurazione. Occorre una relazione di stima giurata sul valore dei conferimenti in natura effettuata da un esperto scelto liberamente tra i revisori legali (o società di revisione).

43 43 S.r.l. - conferimenti 2/3 Se l'atto costitutivo lo prevede per i conferimenti d'opera o di servizi - la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società. I conferimenti in Srl sono da imputare necessariamente a capitale sociale.

44 44 S.r.l. - conferimenti 3/3 Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in denaro. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 giorni.

45 45 Oggetto sociale 1/2 Deve rispecchiare l'attività che la S.r.l. svolgerà concretamente. Non inserire elenchi generici, non coerenti, con attività incompatibili o non esercitabili contemporaneamente. Attenzione!!! Non bisogna rischiare che l'oggetto sociale risulti indeterminato. Occorre individuare il settore economico in cui opererà la S.r.l. (Codice ATECO 2007) Possibile prevedere le c.d. "estensioni" dell'oggetto principale senza che questo possa costituire causa di indeterminatezza.

46 46 Oggetto sociale 2/2 Importante: l'oggetto Sociale definisce il limite di operatività degli amministratori nell'esercizio dei poteri di gestione e di rappresentanza; l'oggetto Sociale stabilisce limiti per l'assemblea dei soci, che non può autorizzare o ratificare atti degli amministratori che eccedano l'oggetto Sociale.

47 47 Codice ATECO Tutte le attività economiche sono classificate secondo la Classificazione ATECO 2007 e possiedono un codice identificativo. Il codice è utilizzato in determinati atti e dichiarazioni della società. Adottata dall'istat per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico. Es. J.62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse. Nota: alcuni bandi per contributi pubblici sono riservati alle imprese con determinati codici ATECO.

48 48 Quote di partecipazione e diritto dei soci Le quote di partecipazione e i diritti dei soci sono proporzionali al conferimento, a meno che non sia stabilito diversamente nell'atto costitutivo. L'atto costitutivo può: stabilire quote di partecipazione non proporzionali ai conferimenti, attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Occorre valutare se introdurre clausole di non trasferibilità della quota o che limitino la trasferibilità o eventuali clausole di gradimento.

49 49 S.r.l. amministrazione 1/3 I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo. Successivamente, sono nominati dall'assemblea dei soci. Possono restare in carica al massimo 3 esercizi e sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto. Sono revocabili dall'assemblea dei soci in qualunque momento. Se la revoca avviene senza giusta causa, gli amministratori revocati hanno diritto al risarcimento dei danni. L'amministrazione può essere affidata a una persona (amministratore unico) o più persone (consiglio di amministrazione). Ai membri del CdA l'amministrazione può essere affidata disgiuntamente o congiuntamente.

50 50 S.r.l. amministrazione 2/3 A. congiuntiva = occorre il consenso di tutti gli amministratori per il compimento delle operazioni sociali; è possibile tuttavia stabilire che l'amministrazione o il compimento di singoli atti siano decisi a maggioranza. I singoli amministratori non possono compiere alcun atto salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società. A. disgiuntiva = ogni amministratore ha il potere di decidere autonomamente gli atti di gestione sociale. Nel caso di CdA l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o in base al consenso espresso per iscritto. Agli amministratori spettano la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di operazioni straordinarie (fusione, scissione) e le decisioni di aumento del capitale.

51 51 S.r.l. amministrazione 3/3 Nell'atto costitutivo possono essere effettuate diverse scelte, es.: attribuire l'amministrazione a uno o più soci ed escludere la possibilità di nominare amministratori non soci; consentire la nomina di amministratori anche non soci; nel caso di più amministratori occorre stabilire se l'amministrazione sarà congiunta o disgiunta; occorre stabilire in che modo dovranno essere adottate le decisioni degli amministratori (es. forma collegiale o consultazione scritta).

52 52 S.r.l. rappresentanza La rappresentanza generale della società spetta agli amministratori. Eventuali limitazioni dei poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

53 53 S.r.l. - responsabilità amministratori e controllo dei soci Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni che derivano dall'inosservanza dei doveri a loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. La responsabilità non si estende agli amministratori esenti da colpa che, sapendo in anticipo dell'atto che si stava per compiere, hanno manifestato il proprio dissenso. I soci non amministratori hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di fiducia i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

54 54 S.r.l. decisioni dei soci 1/2 I soci decidono sulle materie indicate nell'atto costitutivo e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da parte di uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci: approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; nomina degli amministratori; modificazioni dell'atto costitutivo; decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

55 55 S.r.l. decisioni dei soci 2/2 L'atto costitutivo può stabilire che le decisioni siano prese mediante consultazione scritta o in base al consenso espresso per iscritto. Necessaria la deliberazione assembleare se: non è prevista la consultazione scritta nell'a.c.; per decisioni particolari (es. modifiche dell'a.c., decisioni che modificano sostanzialmente l'oggetto sociale o i diritti dei soci; riduzione del capitale per perdite); se lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. I voti dei soci valgono in misura proporzionale alla partecipazione. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni sono prese col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

56 56 Recesso del socio L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità, oltre ai casi previsti dalla legge. Il diritto di recesso spetta in ogni caso ai soci che non hanno acconsentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla fusione, scissione, trasferimento della sede all'estero, eliminazione di cause di recesso previste dall'atto costitutivo, rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci. Il socio che recede ha diritto al rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Si tiene conto del valore di mercato al momento del recesso.

57 57 S.r.l. ESCLUSIONE PER GIUSTA CAUSA: Occorre stabilire nell'atto costitutivo in quali casi è possibile l'esclusione del socio dalla Srl per giusta causa. TRASFERIMENTO QUOTE: Le quote sono in linea di principio liberamente trasferibili con atto fra vivi e mortis causa. L'atto costitutivo può vietare il trasferimento delle quote o subordinarlo al mero gradimento degli organi sociali, dei soci o di terzi, oppure alla presenza di determinate condizioni.

58 58 S.r.l. risoluzione delle controversie Possibile prevedere clausola compromissoria con cui si deferiscono ad arbitri eventuali controversie che dovessero insorgere tra soci o tra soci e società e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale. Arbitrato = procedura alternativa al giudizio ordinario con cui la risoluzione di una controversia è affidata a uno o più arbitri, che decidono in base alle regole del codice di procedura civile.

59 59 S.r.l. adempimenti La S.r.l. deve tenere le scritture contabili e i libri sociali previsti dalla legge, es.: libro giornale libro degli inventari registri IVA eventuali scritture di magazzino registro beni ammortizzabili È tenuta alla predisposizione del bilancio di esercizio annuale.

60 60 60 S.r.l. scioglimento La S.r.l. si scioglie per: decorso del termine; conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, a meno che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie; impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea; riduzione del capitale sotto il minimo legale; deliberazione dell'assemblea; altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto; altre cause previste dalla legge. Liquidazione bilancio finale di liquidazione cancellazione della società.

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