Novità sulla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga. Prime riflessioni sul decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22

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1 Novità sulla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga Gli effetti del decreto interministeriale n del 1 agosto 2014 Prime riflessioni sul decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 La nuova disoccupazione (NASpI); L assegno di disoccupazione (ASDI); L indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS- COLL) Brescia, 13 marzo 2015 Edoardo Varano

2 Ammortizzatori in deroga quadriennio

3 Uscita dal Sistema Ammortizzatori in deroga (articolo 2, comma 65) La riforma Fornero ha previsto una transizione graduale dagli Strumenti in deroga alla nuova indennità legata all ASPI e ai Fondi di solidarietà. L art.2, commi 64, 65, 66 e 67, della legge 28 giugno 2012, n.92, ha previsto, anche per gli anni , la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti in deroga alla normativa vigente, ancorché in un quadro finanziario di progressiva riduzione delle risorse a tale scopo destinate: Anno 2013: milioni di euro Anno 2014: milioni di euro Anno 2015: 700 milioni di euro Anno 2016: 400 milioni di euro

4 Perdurando le conseguenze occupazionali della crisi il legislatore è successivamente intervenuto con D.L. 21 maggio 2013 n.54, convertito, con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n.85 ad incrementare le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, prevedendo, nel contempo, all art.4, comma 2 la necessità di fissare i criteri per la concessione di tali prestazioni Sono stati in aggiunta previsti i seguenti finanziamenti: Anno milioni Art. 1, comma 254, L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) 250 milioni - Art. 4, comma 1, D.L. 54/2013 conv. L. 85/ milioni Art. 10, comma 1, D.L. 102/2013 conv. L. 124/2013 Anno milioni Art. 1, comma 183, L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) 728 milioni Art. 40, comma 1, D.L. 133/2014 conv. L. 164/2014

5 La legge n.190 del 29 dicembre 2014 (Legge stabilità 2015) Comma 107. Per fare fronte agli oneri derivanti dall attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti all'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione di milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017

6 Decreto interministeriale n del 1 agosto 2014 Perdurando le conseguenze occupazionali della crisi il legislatore è successivamente intervenuto con D.L. 21 maggio 2013 n.54, convertito, con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n.85 ad incrementare le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, prevedendo, nel contempo, all art.4, comma 2 la necessità di fissare i criteri per la concessione di tali prestazioni In attuazione della citata disposizione normativa il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze, ha emanato, in data 1 agosto 2014, il decreto n (di cui in data 29 ottobre 2014 ne è stata pubblicata un errata corrige), in data 11 settembre 2014, la relativa circolare esplicativa n.19 ed infine, in data 24 novembre 2014, la nota n.5425, recante definizione di aspetti applicativi del D.I sui criteri di concessione dei criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga

7 Decreto interministeriale n del 1 agosto 2014 Il decreto interministeriale disciplina i criteri di concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri individuati dalla norma di cui all art.4, comma 2 del decreto legge 21 maggio 2013, n.54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n.85: termine di presentazione delle istanze, a pena di decadenza; causali di concessione; limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno al reddito; tipologie di datori di lavoro; lavoratori beneficiari.

8 Cassa Integrazione Guadagni in deroga L art.2 del decreto fissa i criteri per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga. La circolare esplicativa n. 19 ha specificato alcuni aspetti. Requisiti soggettivi Nel far riferimento ai lavoratori destinatari del trattamento il decreto stabilisce che l integrazione salariale può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di un anzianità lavorativa presso l impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di riferimento. Nelle disposizioni finali e transitorie, l art.6, comma 1 del decreto, facendo riferimento alle prestazioni di cassa integrazione in deroga per l anno 2014 stabilisce, altresì, che, in deroga all art.2, comma 1, le prestazioni possano essere concesse ai lavoratori subordinati, che siano in possesso di un anzianità lavorativa presso l impresa di almeno 8 mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni.

9 Cassa Integrazione Guadagni in deroga Per i lavoratori in somministrazione, ai fini dell accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga, secondo quanto stabilito dalla citata nota ministeriale n.5425/2014, l anzianità di servizio del lavoratore viene verificata presso l agenzia di somministrazione in quanto suo datore di lavoro. Il rapporto di lavoro è infatti instaurato tra agenzia di somministrazione e lavoratore somministrato presso un utilizzatore.

10 Cassa Integrazione Guadagni in deroga Aziende destinatarie della cassa integrazione guadagni in deroga Il comma 3 dell articolo 2 prevede che il trattamento può essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, ex articolo 2082 del codice civile. «E' imprenditore chi esercita professionalmente un attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi». Con la sopracitata circolare n.19, il Ministero vigilante ha precisato che rientrano nell ambito di applicazione del comma 3 anche i piccoli imprenditori di cui all articolo 2083 del codice civile (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti), in quanto il piccolo imprenditore è di fatto sottoposto allo statuto generale dell imprenditore, sia pure con alcune peculiarità definite dalla legge. La nota ministeriale n.5425/2014 ha precisato, inoltre, che anche le cooperative sociali, di cui alla legge 381/1991 evidentemente con riferimento ai lavoratori che hanno instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato possono richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga, in quanto rientranti nella nozione di impresa di cui all art.2082 c.c.. Sono invece escluse dalla possibilità di richiedere il trattamento, ad esempio, tra le altre, le associazioni sindacali o datoriali e gli studi professionali.

11 Cassa Integrazione Guadagni in deroga Il comma 8 dell articolo 2 ha sottolineato che, allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, l impresa deve comunque aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie residue e maturate, permessi, banca ore, ecc.). Tra gli strumenti ordinari di flessibilità sono compresi anche gli istituti di fonte contrattuale. In particolare per permessi si intendono i permessi a qualsiasi titolo retribuiti, mentre per ferie residue e maturate s intendono, come da nota ministeriale prot. n.5425/2014, quelle residue dell anno precedente e quelle maturate fino alla data d inizio delle sospensioni. Sono escluse le ferie programmate che coincidono, ad esempio, con le chiusure programmate.

12 Cassa Integrazione Guadagni in deroga Causali di concessione del trattamento Il comma 1, dell art.2 elenca altresì le causali di concessione del trattamento che può essere erogato ai lavoratori che siano sospesi dal lavoro o effettuino orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva. Tali causali sono: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all imprenditore o ai lavoratori; situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; crisi aziendali; ristrutturazione o riorganizzazione. Si evidenzia che, secondo quanto stabilito dall art.2, comma 2, il trattamento non può essere in nessun caso concesso per la causale di cessazione dell attività dell impresa o di parte della stessa. La circolare ministeriale n. 19 ha chiarito inoltre che, con riferimento alla sussistenza delle causali si applicano, ove compatibili, le norme anche secondarie relative alle prestazioni di Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria.

13 Cassa Integrazione Guadagni in deroga Limiti temporali massimi di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente: A) IMPRESE NON SOGGETTE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CIG E ALLA DISCIPLINA DEI FONDI DI SOLIDARIETA Annualità di riferimento Durata massima consentita 1 gennaio dicembre mesi nell arco di un anno 1 gennaio dicembre mesi nell arco di un anno B) IMPRESE SOGGETTE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CIG E ALLA DISCIPLINA DEI FONDI DI SOLIDARIETA Annualità di riferimento Durata massima consentita 1 gennaio dicembre mesi nell arco di un anno 1 gennaio dicembre mesi nell arco di un anno

14 Mobilità in deroga La concessione dei trattamenti di mobilità in deroga da parte delle Regione o Province autonome è subordinata al presupposto che per i lavoratori interessati non sussistano le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente Il comma 1, dell articolo 3 prevede, in particolare, che il trattamento di mobilità in deroga possa essere concesso soltanto ai lavoratori provenienti da soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall articolo 2082 del codice civile. Al riguardo, valgono le medesime considerazioni svolte con riferimento ai piccoli imprenditori, come previsto dalla circolare n. 19 del Ministero vigilante ed alle cooperative sociali come previsto nella nota ministeriale n.5425/2014

15 Mobilità in deroga Il comma 1 dell art. 3 stabilisce che la mobilità in deroga può essere concessa ai lavoratori disoccupati che sono in possesso dei requisiti di cui all art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n Pertanto, in continuità con quanto finora previsto, si intende che la mobilità in deroga può essere concessa ai lavoratori subordinati, con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, sia a termine che non a termine, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione, con qualifica di operai, impiegati o quadri, ivi compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di un anzianità aziendale di almeno dodici mesi,di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato.

16 Mobilità in deroga Limiti massimi di durata del trattamento La circolare ministeriale n.19 dell 11 settembre 2014 ha chiarito che i limiti di durata massima di concessione del trattamento di mobilità in deroga sono modulati in base alle durate delle prestazioni di mobilità in deroga di cui abbiano già beneficiato i lavoratori. La disposizione distingue, pertanto, tra i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento -abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi; -e lavoratori che abbiano complessivamente beneficiato della medesima prestazione per un periodo inferiore a tre anni.

17 Mobilità in deroga a) Lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi Periodo di riferimento Durata massima consentita 1 gennaio dicembre mesi nell arco del periodo (1) 5 + ulteriori 3 mesi nell arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978 (1) 1 gennaio dicembre 2016 Il trattamento NON può essere erogato Dal 1 gennaio 2017 Il trattamento NON può essere più erogato (1)La durata massima consentita è calcolata considerando anche tutti i periodi di mobilità già concessi nell annualità di riferimento (anno 2014) per effetto di accordi stipulati in data anteriore all entrata in vigore del decreto

18 Mobilità in deroga b) Lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento non abbiano mai beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga oppure abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni Periodo di riferimento Durata massima consentita 1 gennaio dicembre mesi nell arco del periodo (1) 7 + ulteriori 3 mesi nell arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978 (1) 1 gennaio dicembre mesi nell arco del periodo mesi nell arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978 Dal 1 gennaio 2017 Il trattamento NON può essere più erogato (1) La durata massima consentita è calcolata considerando anche tutti i periodi di mobilità già concessi nell annualità di riferimento per effetto di accordi stipulati in data anteriore all entrata in vigore del decreto Per questi lavoratori (sub b) la durata complessiva del trattamento comprensiva dei periodi autorizzati nel non può in ogni caso eccedere il periodo massimo di tre anni e cinque mesi (più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978) ovvero di tre anni e quattro mesi, includendo i periodi autorizzati nel biennio

19 Mobilità in deroga A far data dal 1 gennaio 2017, ai sensi dell articolo 2, commi 70 e seguenti, della legge n.92/2012 sono abrogate le disposizioni normative che regolano l istituto della mobilità, anche con riferimento a specifici settori. Nella nota n.5425 del 24 novembre 2015 il Ministero ha precisato che, con riferimento all annualità 2014, i sette mesi di trattamento più gli eventuali ulteriori tre mesi per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978 devono essere concessi e devono esplicitare i loro effetti nell arco temporale dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014, non essendo possibile la prosecuzione nel Per tale fattispecie, i limiti di durata per l anno 2015 sono 6 mesi ovvero 6 mesi più 2 mesi per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978.

20 Lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga L art.4 del decreto individua i lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga e precisa che i trattamenti di CIG e di mobilità in deroga in nessun caso possano essere concessi in favore di lavoratori per i quali ricorrono condizioni di accesso ad analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente. Con riferimento agli interventi di cassa in deroga i lavoratori dipendenti di imprese soggette alla disciplina in materia di CIG e alla disciplina dei fondi di solidarietà devono essere ammessi in via prioritaria ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, ove ne sussistano le condizioni di accesso, ovvero devono essere ammessi a beneficiare delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà di appartenenza o, in via sussidiaria, dal Fondo di Solidarietà Residuale nel caso di sospensione e/o riduzione dell orario di lavoro, come previste e disciplinate dai rispettivi regolamenti.

21 Lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga La circolare n. 19 del Ministero ha chiarito che quanto previsto dall art. 3, comma 1 del decreto in oggetto, cioè che la mobilità in deroga è rivolta a coloro che risultano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro, significa che la concessione della mobilità in deroga è subordinata al presupposto che per i lavoratori interessati non sussistano le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto prevista dalla normativa vigente. Pertanto, sulla base di quanto chiarito nella circolare n.19, la mobilità in deroga non può più essere concessa dopo il periodo di Aspi o miniaspi o mobilità ordinaria o disoccupazione agricola già fruito, né può essere concessa se il lavoratore aveva diritto ad un ammortizzatore ordinario ma non l ha richiesto

22 Disposizioni transitorie Art. 6, comma 2 Al fine di assicurare la graduale transizione al sistema introdotto dal decreto, è prevista l emissione di uno specifico decreto interministeriale per la proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità concessi precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto, in presenza di programmi di reindustrializzazione o riconversione di specifiche aree territoriali, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3, nel rispetto dei limiti, cosi come previsti dal suddetto comma, di 55 milioni di euro, nell ambito delle risorse destinate a legislazione vigente per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. In ogni caso gli effetti dei provvedimenti di concessione dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2014

23 Disposizioni transitorie Sempre al fine di assicurare la graduale transizione al sistema introdotto dal decreto, le Regioni e province autonome possano concedere trattamenti di cig in deroga e di mobilità in deroga anche in deroga ai criteri previsti all articolo 2 e 3 del decreto in argomento esclusivamente entro il limiti di spesa di 70 milioni di euro e comunque in misura non superiore al 5% delle risorse che il Ministero attribuirà alle singole Regioni e province autonome. Ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali. In ogni caso gli effetti dei provvedimenti di concessione dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2014

24 LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183 Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

25 La legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive modificazioni, recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita ha dettato nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali, introducendo un sistema di protezione sociale basato su una tutela universale contro gli eventi che determinano una disoccupazione involontaria, attraverso l introduzione delle indennità di disoccupazione (ASpI) e della mini AspI (cfr. circolare INPS n.42/2012).

26 La legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive modificazioni, recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita ha dettato nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali, introducendo un sistema di protezione sociale basato su una tutela universale contro gli eventi che determinano una disoccupazione involontaria, attraverso l introduzione delle indennità di disoccupazione (ASpI) e della mini AspI (cfr. circolare INPS n.42/2012). Principi generali della Riforma -Tutela legata esclusivamente al rapporto di lavoro; -Tutela assicurativa; -Allargamento dei settori e delle tipologie contrattuali tutelate. Politiche passive -Misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro -Misure di sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro

27 Riforma delle tutele in costanza di rapporto di lavoro: -Ampliamento dei settori di Cigs; -Fondi si solidarietà; -Tutela Aspi per lavoratori sospesi; -Limiti concessione CIGS: principio di continuazione o di ripresa dell attività nelle procedure concorsuali. Riforma delle tutele per cessazione del rapporto di lavoro: -Sistema unico di tutela dalla disoccupazione; -Indennità di disoccupazione legata ASPI anche per nuove tipologie di lavoratori; -MiniAspi legata allo stato di disoccupazione.

28 La riforma prevede una transizione graduale: -dagli Strumenti in deroga alla nuova indennità legata all ASPI e ai Fondi di solidarietà; -dalla Mobilità alla nuova indennità legata all ASPI. Altre misure: -riformulazione politiche attive dei livelli essenziali delle prestazioni; -implementazione Banca Dati politiche attive e passive; -tutele sperimentali sulla genitorialità.

29 Dal 1 gennaio 2013 (nuovi eventi di disoccupazione involontaria) Disoccupazione (Aspi) e MiniAspi Tutela Aspi sospesi Una tantum a regime per i Co.co.pro. Dal 1 gennaio 2014 Fondo di solidarietà residuale Dal 1 gennaio 2016 Non ammissibilità alla CIGS delle imprese sottoposte a procedure concorsuali Dal 1 gennaio 2017 Cessazione del finanziamento per ammortizzatori in deroga Cessazione tutela della mobilità Cessazione tutele relative alla Disoccupazione trattamenti edilizia

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31 LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183 Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro

32 LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183 Il consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014 ha approvato in prima lettura uno schema di decreto legislativo di attuazione all articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 relativo agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria. Lo schema di decreto legislativo non interviene, invece, sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Integrazioni salariali connesse alla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e a contratti di solidarietà saranno disciplinati in un diverso e ulteriore decreto, sulla base dei principi e criteri di esercizio della delega individuati dall articolo 1, comma 2, lettera a), della stessa legge 10 dicembre 2014, n. 183.

33 Riorganizzazione degli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183». Vengono rimodulate le prestazioni di disoccupazione nell ambito dell assicurazione sociale per l impiego, unificando i trattamenti ordinari e i trattamenti brevi e disciplinando una sola e unica prestazione di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti disoccupati. La nuova prestazione di disoccupazione, denominata NASPI, sostituisce le indennità ASpI e mini-aspi di cui all articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 Il decreto legislativo istituisce, inoltre, in sperimentale per il 2015, una indennità di disoccupazione specifica a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in sostituzione dell attuale. Ulteriore novità è l assegno di disoccupazione ASDI, cioè una prestazione assistenziale destinata ai beneficiari della nuova indennità di disoccupazione (NASPI), che al termine del periodo di relativa copertura siano ancora disoccupati e si trovino in condizione di indigenza.

34 Nuova prestazione dell assicurazione sociale per l impiego (NASPI) Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 Art. 1. A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-aspi introdotte dall articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015

35 Nuova prestazione dell assicurazione sociale per l impiego (NASPI) Destinatari Non si evidenziano modifiche rispetto alla normativa della prestazione di disoccupazione dell ASpI Sono infatti destinatari i lavoratori con un rapporto di lavoro in forma subordinata che abbiano perduto involontariamente tale occupazione E prevista anche per le seguenti categorie: -apprendisti -soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato -personale artistico con rapporto di lavoro subordinato Sono esclusi: -i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; -gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato

36 Nuova prestazione dell assicurazione sociale per l impiego (NASPI) Requisiti Il primo requisito da soddisfare per l accesso alla prestazione si conferma essere la condizione di disoccupazione involontaria ovvero la perdita del lavoro non dipendente dalla volontà del lavoratore (art. 3) Sono, al contrario, esclusi dal beneficio i lavoratori disoccupati a seguito di dimissioni ovvero di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Salvo tuttavia le eccezioni (art. 3, comma 2) previste anche dalla normativa in materia di ASpI. I beneficiari devono avere acquisito e devono conservare lo stato di disoccupazione ai sensi dell articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 Rimane confermato quanto previsto dalla legge Fornero, la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa può essere rilasciata direttamente all Inps in sede di richiesta della prestazione

37 Nuova prestazione dell assicurazione sociale per l impiego (NASPI) Requisiti è richiesto che il lavoratore abbia: -almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la disoccupazione; -e almeno 30 giornate di lavoro effettivo o equivalente, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti la disoccupazione. Non sono più richiesti i 2 anni di anzianità assicurativa e le 52 settimane di contribuzione nei 2 anni precedenti la disoccupazione (come per l ASpI), e la contribuzione richiesta per l accesso alla nuova prestazione di disoccupazione è inferiore anche alle 13 settimane di contribuzione nell ultimo anno che erano previsti per beneficiare della mini-aspi

38 Nuova prestazione dell assicurazione sociale per l impiego (NASPI) Retribuzione di riferimento e ammontare della prestazione La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 La misura della prestazione è fissata nel 75% della retribuzione di riferimento, quando essa sia pari o inferiore, per il 2015, a ,00 euro (art. 4, comma 2). In caso di una retribuzione mensile di riferimento superiore a tale importo, l ammontare dell indennità è calcolato sommando al 75% del 1195,00 euro (per il 2015) il 25% della differenza tra la retribuzione di riferimento e i 1195,00 euro L ammontare della prestazione così calcolato non rimane costante per l intero periodo del diritto alla prestazione, ma è soggetto a un meccanismo di riduzione progressiva, volto a incentivare, insieme ad altre misure e sanzioni, il percettore al ritorno al lavoro. Per il 2015, l importo dell indennità viene ridotto progressivamente del 3% ogni mese a decorrere dalla quarta mensilità di erogazione.

39 Nuova prestazione dell assicurazione sociale per l impiego (NASPI) Retribuzione di riferimento e ammontare della prestazione Per l indennità di disoccupazione è individuato un importo massimo mensile, fissato per il 2015 in 1.300,00 euro. Questo importo massimo, come l importo di riferimento di 1195,00 euro per il calcolo dell indennità sono da rivalutare annualmente sulla base della variazione annuale dell indice Istat dei prezzi al consumo. È evidente che il calcolo della retribuzione di riferimento è stato modificato soltanto per adeguarlo al nuovo riferimento temporale dei quattro anni precedenti la disoccupazione. Il calcolo dell importo iniziale della prestazione è rimasto uguale al calcolo previsto per l indennità ASpI. È invece stata modificata la riduzione progressiva dell indennità, ora stabilita nel 3% mensile a decorrere, a regime, dal quarto mese, mentre in precedenza la prima decurtazione del 15% decorreva dal settimo mese e una seconda decurtazione di un altro 15% dal tredicesimo mese di fruizione

40 Nuova prestazione dell assicurazione sociale per l impiego (NASPI) Durata La durata del diritto alla nuova prestazione di disoccupazione non è definita come in passato in una durata fissa per tutti i lavoratori, con un incremento per i lavoratori più anziani La nuova disciplina proporziona la durata del beneficio alla storia contributiva dei lavoratori, come previsto dalla legge delega È infatti previsto che la nuova prestazione di disoccupazione sia erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni (art. 5) I periodi già considerati per l erogazione di altre prestazioni di disoccupazione non vengono computati nel calcolo delle settimane di contribuzione

41 Nuova prestazione dell assicurazione sociale per l impiego (NASPI) Durata Il decreto legislativo fissa un tetto massimo alle settimane di fruizione, individuato in 78 settimane (1,5 anni circa), ma soltanto a decorrere dal Questa disposizione coordina la durata della nuova prestazione con quanto previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 con riferimento in particolare alla riduzione progressiva della durata dell indennità di mobilità e la sostituzione definitiva dell indennità di mobilità con le prestazioni di disoccupazione a decorrere dal 2017.

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43 Nuova prestazione dell assicurazione sociale per l impiego (NASPI) Incentivo all autoimprenditorialità Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo dell avvio di un attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio (art. 8) Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale

44 Nuova prestazione dell assicurazione sociale per l impiego (NASPI) Condizionalità L erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni Misure specifiche di attivazione consistenti nella incentivazione alla ricerca attiva di un occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo potranno essere definite dal decreto legislativo volto a riordinare la normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, come previsto dall art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Infine, un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà definire le condizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di condizionalità, nonché stabilire le specifiche sanzioni in caso di mancata partecipazione alle misure di politica attiva previste per il beneficiario

45 Nuova prestazione dell assicurazione sociale per l impiego (NASPI) Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato L instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, determina la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto non sia superiore a 6 mesi. In tal caso la prestazione è sospesa d ufficio per la durata del rapporto di lavoro Nel caso in cui il nuovo rapporto di lavoro subordinato determini un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, la prestazione di disoccupazione è comunque compatibile con il rapporto di lavoro, indipendente dalla sua durata. La prestazione è quindi compatibile con il nuovo rapporto di lavoro ed è parzialmente cumulabile con il relativo reddito. L indennità viene ridotta di un importo corrispondente all 80% del reddito previsto. Il beneficiario della prestazione è obbligato a comunicare all Inps il reddito annuo previsto, entro un mese dall inizio della nuova attività lavorativa La compatibilità della prestazione di disoccupazione con una nuova attività lavorativa si intreccia inevitabilmente con le norme relative alla conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione di cui all articolo 4, decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

46 Nuova prestazione dell assicurazione sociale per l impiego (NASPI) Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale Nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo, esso non sarà compatibile con la prestazione di disoccupazione nel caso in cui il reddito derivante sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione. In questo caso, il beneficiario decade dalla prestazione. C è invece compatibilità tra la prestazione e un nuovo rapporto di lavoro autonomo nel caso di un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (articolo 10, comma 1), che infatti è compatibile anche con la conservazione dello stato di disoccupazione. Anche in questo caso, il beneficiario della prestazione è obbligato a comunicare all Inps il reddito annuo previsto, entro un mese dall inizio della nuova attività lavorativa. L indennità viene ridotta di un importo corrispondente all 80% del reddito previsto.

47 Nuova prestazione dell assicurazione sociale per l impiego (NASPI) Decadenza Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a)perdita dello stato di disoccupazione; b)violazione delle regole di condizionalità di cui all articolo 7; c)inizio di un attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all articolo 9, commi 2 e 3; d)inizio di un attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all articolo 10, comma 1, primo periodo; e)raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; f)acquisizione del diritto all assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.

48 Nuova prestazione dell assicurazione sociale per l impiego (NASPI) Contribuzione figurativa Il calcolo dei contributi figurativi da accreditare per il periodo del godimento della prestazione viene effettuato sulla base del reddito di riferimento, come definito dall articolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l importo massimo mensile della NASpI per l anno in corso. Inoltre, viene specificato che le retribuzioni computate per il calcolo della contribuzione figurativa non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. I periodi relativi alle retribuzioni eventualmente non computate sono comunque conteggiati ai fini dell anzianità contributiva per la determinazione della retribuzione pensionabile sulla base del sistema contributivo (di cui all art. 24, comma 2 della legge 22 dicembre 2011, n. 214)

49 Assegno di disoccupazione (ASDI) Il decreto legislativo istituisce, a decorrere dal 1 maggio 2015 e in via sperimentale per il 2015, l assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l impiego (NASpI) di cui all articolo 1 che abbiano fruito di questa per l intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno. Benché sia un trattamento collegato allo stato di disoccupazione, non appartiene al sistema di assicurazione contro la disoccupazione, ma consiste invece in una prestazione assistenziale, finanziata da uno specifico fondo nell ambito delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (200 milioni di euro per il 2015), attuata e gestita dall Inps.

50 Assegno di disoccupazione (ASDI) È previsto (art. 16, comma 2) che nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento. L ASDI è erogata mensilmente per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell ultima indennità NASpI percepita e, comunque, in misura non superiore all ammontare dell assegno sociale, di cui all articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n Benché l assegno di disoccupazione sia una prestazione assistenziale e non assicurativa, è tuttavia legata allo stato di disoccupazione del beneficiario. La corresponsione dell ASDI è, infatti, condizionata all adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio. Per incentivare il ritorno, anche graduale, al lavoro del beneficiario di tale prestazione, si prevede la possibilità di un cumulo parziale tra l assegno di disoccupazione e il reddito derivante da una nuova occupazione. Per la definizione di alcuni aspetti si rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall entrata in vigore del decreto.

51 Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) Il decreto legislativo prevede una nuova e specifica prestazione di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, in via sperimentale per il 2015, in attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali, previsti all articolo 1, comma 7, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n Molti profili di questa tipologia di trattamento sono disciplinati in modo del tutto analogo alla NASpI.

52 Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) Destinatari I destinatari di questa nuova prestazione sono i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 15, comma 1) Requisiti: (art. 15, comma 2) a)siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni; b)possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell anno solare precedente l evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; c)possano far valere, nell anno solare in cui si verifica l evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell importo che da diritto all accredito di un mese di contribuzione.

53 Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) A differenza della precedente prestazione, disciplinata dalla legge Fornero, rientrano anche i collaboratori coordinati e continuativi, non è specificato tra i requisiti la condizione di monocommittenza, né limiti di reddito nell anno precedente. Reddito di riferimento Per definire l ammontare dell indennità è necessario determinare il reddito di riferimento, cioè il reddito medio mensile. La DIS-COLL è, infatti, rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all anno in cui si è verificato l evento di cessazione dal lavoro e all anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi (art. 15, comma 3). Ammontare dell indennità Definito il reddito di riferimento, le modalità di calcolo dell importo dell indennità rispecchiano quelle previste per la nuova prestazione di disoccupazione per i lavoratori subordinati. L importo dell indennità corrisponde al 75% del reddito medio mensile nei casi in cui tale reddito di riferimento sia pari o inferiore nel 2015 a 1195,00 euro. Se il reddito di riferimento è superiore a 1195,00 euro, il 75% di tale importo è incrementato del 25% della parte eccedente i 1195,00 euro. Come per la NASpI anche in questo caso l indennità mensile non può superare l importo massimo di 1300 euro nel 2015 (art. 15, comma 4).

54 Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) Anche per questo trattamento, come per la NASpI, è prevista una riduzione progressiva dell importo della prestazione. Si tratta di una riduzione del 3% dell indennità ogni mese, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (art. 15, comma 5). Durata La durata massima dell indennità è 6 mesi. Ma anche in relazione alla durata c è un parallelismo con quanto previsto per la NASpI. La DIS- COLL è, infatti, corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell anno solare precedente l evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione (art. 15, comma 6). Per i periodi di fruizione non sono riconosciuti i contributi figurativi (art. 15, comma 7).

55 Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) Condizionalità Anche in questo caso sono stabilite disposizioni simili a quelle relative alla NASpI. È infatti previsto che l erogazione della DIS- COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (art. 15, comma 10). Compatibilità In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 5 giorni la DIS-COLL è sospesa d ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Terminato il rapporto di lavoro l indennità riprende a decorrere (art. 15, comma 11).

56 Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) Compatibilità In caso di una nuova attività di lavoro autonomo con reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, come per la NASpI, il beneficiario deve comunicare all Inps il reddito annuo presunto, entro un mese dall inizio dell attività. In questo caso, l indennità è parzialmente cumulabile e viene ridotta dell 80% del reddito previsto. La riduzione è ricalcolata d ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all Inps un apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell attività lavorativa autonoma o di impresa individuale (art. 15, comma 12).

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