REPUBBLICA ITALIANA P R O V I N C I A D I M I LA N O. Atto in forma pubblica amministrativa redatto in modalità elettronica ai

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1 REPERTORIO N. ALLEGATO B Protocollo n. Fascicolo n. 6.2\2013\12 REPUBBLICA ITALIANA P R O V I N C I A D I M I LA N O Atto in forma pubblica amministrativa redatto in modalità elettronica ai sensi dell art 11 comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006, come sostituito dall art. 6 del D.L. n. 179/2012, convertito in legge 221/2012. Assunzione di mutuo di Euro ,00=, finalizzato alla realizzazione di investimenti nell ambito del programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale Legge n.443/2001, art. 1, comma 1 Delibera CIPE n. 121/2001 Legge n. 166/2002, art. 13, comma 1; Importo stimato dell appalto: Euro ,00= L'anno, il giorno del mese di in Milano, nel Palazzo della Provincia, Via Vivaio n.1, avanti a me, Dott. Alfonso De Stefano, Segretario Generale della Provincia di Milano, Ufficiale Rogante ai sensi dell'art comma 4 - lett. c - T.U. del , n sono presenti: a) il Sig., nato a il giorno, nella sua qualità di Direttore del Settore/dell Area, in rappresentanza della PROVINCIA DI MILANO, con sede in Milano, Via Vivaio n.1 - Cod. Fisc , ai sensi dell'art comma 3 - lett. c. - T.U. del , n.267; b) il Sig., nato a il.., nella sua qualità di, in ragione della carica ed agli effetti del presente

2 atto domiciliato in., a quanto infra autorizzato in forza.., in rappresentanza di ".", società iscritta all'albo delle Banche al n...ed appartenente al Gruppo Bancario, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari al n.. con sede legale in, via, capitale sociale Euro...= interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di..al numero.., codice fiscale.., partita IVA...(qui di seguito denominata per brevità anche Istituto o Ente Finanziatore), b) (IN CASO DI RTI) il Sig., nato a il.., nella sua qualità di, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto domiciliato in., a quanto infra autorizzato in forza.., in rappresentanza di ".", società iscritta all'albo delle Banche al n...ed appartenente al Gruppo Bancario, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari al n.. con sede legale in, via, capitale sociale Euro...= interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di..al numero.., codice fiscale.., partita IVA...Impresa mandataria del Raggruppamento Temporaneo d Imprese, di seguito, per brevità, denominato Raggruppamento, costituito con atto Rep. n e Racc. n del Dott., Notaio in, Registrato a il, fra: -, mandataria, società iscritta all'albo delle Banche al n...ed appartenente al Gruppo Bancario, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari al n.. con sede legale in, via, capitale sociale Euro...= interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di..al 2

3 numero.., codice fiscale.., partita IVA..., -, mandante, società iscritta all'albo delle Banche al n...ed appartenente al Gruppo Bancario, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari al n.. con sede legale in, via, capitale sociale Euro...= interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di..al numero.., codice fiscale.., partita IVA... Della personale identità di detti comparenti sono certo, tramite conoscenza diretta per il Dott. e tramite Carta d Identità n rilasciata dal Comune di ( ) il relativamente al Sig., d'ora innanzi chiamato Istituto Finanziatore. Non sono presenti testimoni non sussistendone la necessità ai sensi dell art. 48 della legge 16 febbraio 1913, n.89, testo vigente. P R E M E S S O - la legge n. 443 del 21 dicembre 2001 reca la "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive"; - con la delibera n. 121 del 21 dicembre 2001 (G.U. n. 51 del 2002), il CIPE ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale; - con legge n. 166 del 1 agosto recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" sono state emanate disposizioni volte all'attivazione degli interventi previsti nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 sopra richiamata; - il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, ha emesso, ai sensi dell articolo 13 della 3

4 Legge n. 166/02 sopra citata, il decreto 20 marzo 2003 n. 5279, come modificato ed integrato dal successivo decreto interministeriale 30 agosto 2010 n. 622, nel quale i soggetti titolari della realizzazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al programma approvato con la delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 e successive modifiche e integrazioni, sono autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli Istituti finanziatori ai mutuatari, nonché termini e condizioni economiche afferenti i suddetti finanziamenti; - ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004) sono stati autorizzati nel triennio ulteriori limiti di impegno rifinanziando l articolo 13 della richiamata legge n. 166/2002; - ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 177, della predetta legge n. 350/03, come modificato e integrato dall'articolo 1, comma 13, del Decretolegge 12 luglio 2004 n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito nella legge 30 luglio 2004 n. 191, e relativa circolare n. 13 del 5 aprile 2004 del Ministero dell Economia e delle Finanze, nonché dall'articolo 16 della legge 21 marzo 2005 n. 39, ed infine dall articolo 1, comma 85 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere come contributo pluriennale per la realizzazione degli investimenti, includendo nel costo degli stessi gli oneri derivanti dai finanziamenti necessari; detto contributo, compresi gli eventuali atti di delega all'incasso 4

5 accettati dall'amministrazione, non può essere compreso nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali anche straordinarie; - l articolo 4, comma 177 bis, della Legge n. 350/2003, come integrato dall articolo 1, comma 512, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e relativa circolare n. 15 del 28 febbraio 2007 del Ministero dell Economia e delle Finanze, prevede che l utilizzo di contributi pluriennali sia disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, previa verifica dell assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente; - la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ( legge finanziaria 2005 ), all articolo 1, comma 75, prevede che le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato; ed inoltre, al comma 76, prevede che il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell amministrazione pubblica che assume l obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un amministrazione pubblica diversa. L amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti; - la circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze del 28 giugno 2005 (pubblicata in G.U. n. 154 del 5 luglio 2005), recante Disposizioni per la 5

6 formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), ha natura di circolare esplicativa dei commi richiamati alla lettera precedente, nonché dei commi dal 71 al 73 che regolano le operazioni di conversione / rinegoziazione dei mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato; - il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii. prevede in particolare: - la parte II, titolo III, capo IV, concernente lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi; - l articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e s.m.i., concernente l attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale ; - la legge 24 dicembre 2007 n. 244 prevede, tra l altro, all articolo 2, comma 257, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443/2001 e ss.mm.ii., l autorizzazione alla concessione di contributi quindicinali di euro ,00 a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010; - l Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Lombardia, sottoscritta l 11 aprile 2003, all art. 13 individua la Metrotranvia Milano Parco Nord Desio - Seregno tra le opere che concorrono a far fronte allo stato di emergenza infrastrutturale in Lombardia e che implicano la necessaria assunzione dei relativi impegni finanziari in tempi brevi, sia nel 2 programma delle infrastrutture strategiche, sia negli altri programmi di 6

7 investimento ordinari ; - il CIPE con la deliberazione n. 52 del 27 marzo 2008 ha approvato - e successivamente confermato con la delibera n. 67 del 2 aprile il progetto definitivo dell intervento Metrotranvia Milano (parco nord) Seregno CUP J62I ed ha assegnato alla Provincia, quale soggetto aggiudicatore, un contributo quindicennale di euro ,00, a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall articolo 2, comma 257, della legge n. 244/2007 e decorrente dal 2008 e un contributo quattordicennale di euro ,00, a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall articolo 2, comma 257, della legge n. 244/2007 e decorrente dal 2009; - il decreto-legge n. 154 del 7 ottobre 2008, convertito con modificazione dalla legge n. 189 del 4 dicembre 2008 e ss.mm.ii., all articolo 6, comma 2, prevede l istituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell Economia e delle Finanze, di un fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all attualizzazione di contributi pluriennali ai sensi del comma 177 bis dell articolo 4 della citata legge n. 350/2003; - con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2009 n , registrato dall Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 gennaio 2010, è stato autorizzato l impegno contabile di euro ,00 in conto residui dell esercizio 2008 e di euro ,00 in conto competenza dell esercizio 2009 e per gli esercizi futuri fino all anno 2022; - con nota n del 16 febbraio 2010 il Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 7

8 Ispettorato Generale del Bilancio - ha rilevato che per la realizzazione dell intervento di cui al comma m) delle Premesse non derivano effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente; - con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze del 27 aprile 2011 prot. n , registrato presso la Corte dei Conti al n. 12 Foglio 382 (di seguito, il Decreto Interministeriale) è stato autorizzato l utilizzo da parte della Provincia, quale soggetto aggiudicatore, del contributo quindicennale dell importo annuo di euro ,00 decorrente dall esercizio 2008 fino all esercizio 2022 e dell importo annuo di euro ,00 decorrente dall esercizio 2009 fino al 2022 (decorrenza originaria dal 2008 fino al 2022) per un totale di euro ,00, di cui euro ,00 mediante erogazione diretta, ed euro ,00 mediante attualizzazione con decorrenza dal 2012 e fino al 2022, concernente l intervento descritto al punto m) delle Premesse; - il Decreto Ministeriale di cui alla precedente lettera ha altresì autorizzato il piano delle erogazioni, previsto tra il relativamente alla quota finanziata tramite erogazione diretta, e tra il relativamente alla quota finanziata tramite attualizzazione. - con nota prot. n. 869 del 28/01/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisito il previo assenso del Ministero dell Economia e delle Finanze (con nota n. 750 dell 11/01/2013), è stata autorizzata la variazione dell originario piano delle erogazioni di cui alla precedente lettera r) come segue: anni relativamente alla quota finanziata tramite erogazione diretta, anni (primo semestre) relativamente alla quota finanziata 8

9 tramite attualizzazione; - l'ammontare atteso del netto ricavo dell'operazione di attualizzazione, tenuto conto dei flussi dei contributi pluriennali di cui alla precedente lettera q), della ipotizzata tempistica di realizzazione dell intervento, che comporterà l erogazione graduale del finanziamento, e della curva dei tassi applicabili (tasso variabile nel periodo di utilizzo e tasso fisso nel periodo di ammortamento) è di euro ,00. Il finanziamento di cui al presente contratto è concedibile fino ad un importo pari a tale somma, secondo l ultimo piano delle erogazioni di cui alla lettera s) autorizzato dai Ministeri competenti; - gli oneri di ammortamento del finanziamento di cui al presente contratto sono a totale carico dello Stato; - l articolo 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) come modificato dall art. 7, comma 1, lettera n) 1) della legge n. 39 del 7 aprile 2011, stabilisce l inserimento, nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un amministrazione pubblica, di apposita clausola che prevede l obbligo, a carico degli istituti finanziatori, di comunicare entro trenta giorni dalla stipula del contratto al Dipartimento del Tesoro e a quello della Ragioneria Generale dello Stato (MEF), nonché all ISTAT ed alla Banca d Italia, l avvenuto perfezionamento dell operazione di indebitamento, unitamente alle ulteriori informazioni riguardanti l operazione stessa, di cui al prospetto allegato alla Circolare 24 maggio 2010 n Adempimenti di cui all articolo 48 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, tramite posta elettronica certificata alle seguenti caselle: 9

10 - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d intesa con il Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione VI, con nota prot. n del 10/06/2013, che si allega al presente contratto sotto la lettera [ ], ha espresso il proprio nulla osta sullo schema contrattuale di cui al presente atto ed ha comunicato altresì, nel rispetto dell articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, i limiti massimi dei tassi fisso e variabile da applicare alla presente operazione finanziaria; - con determinazione dirigenziale del Direttore del Settore, Raccolta Generale n. del, è stata indetta una procedura aperta per l assunzione di un mutuo di Euro ,00=, finalizzato alla realizzazione di investimenti nell ambito del programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale Legge n.443/2001, art. 1, comma 1 Delibera CIPE n. 121/2001 Legge n. 166/2002, art. 13, comma 1, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 20 comma 2, 55 e 82, del D.Lgs. n. 163/2006 testo vigente; - che con determinazione dirigenziale del Direttore del, Raccolta Generale n. del, sono state approvate le risultanze di gara ed è stato aggiudicato l affidamento all Istituto finanziario, risultato miglior offerente con lo spread (dicasi virgola ) rispetto al tasso variabile e con 10

11 lo spread (dicasi virgola ) rispetto al tasso fisso; - che con disposizione dirigenziale del Direttore del Settore, Raccolta Generale n. del, si è preso atto dell esito positivo dei controlli di cui all art. 38, comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., in merito alla sussistenza, in capo al soggetto aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione ed è stata attribuita efficacia all aggiudicazione definitiva, ai sensi dell art. 11, comma 8, dal citato D.Lgs.; - ai sensi della delibera C.I.C.R. - Comitato Interministeriale per il Credito - del 4 marzo 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2003, n. 72, in materia di Disciplina della Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e con particolare riferimento all articolo 9 della delibera stessa, l Istituto Finanziatore è tenuto a predisporre il Documento di Sintesi delle principali condizioni contrattuali da sottoscrivere e conseguentemente approvare, previa lettura, da entrambe parti; - il mutuo viene contratto dalla Provincia nel rispetto degli artt. 203 e 204 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e alla contrazione del presente mutuo non ostano le disposizioni relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio ed al risanamento finanziario degli Enti locali dissestati. - che in data con prot. n. si è proceduto alla comunicazione di cui all art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs 163/2006 ed è stato rispettato il termine, di cui all art.11, del D.Lgs. n. 163/2006; - che con nota del (Prot. ) il Direttore del Settore ha dichiarato che sono stati assolti gli obblighi di 11

12 pubblicazione, di cui all art. 23, comma 1, ed all art. 37 del D.Lgs. 33/2013; - che in data è stata trasmessa alla Prefettura di Milano la nota (Protocollo n. del ) di richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, di cui all art. 84, comma 2, del D.Lgs. 159/11, a carico dell Impresa e dei soggetti, di cui all art. 85 del medesimo decreto legislativo e dei relativi familiari conviventi; - (IN CASO DI INFORMAZIONI ANTIMAFIA) che con nota in data (Prot. ) il Direttore del Settore/Area ha dichiarato urgente il presente contratto e si procede, quindi, alla stipulazione, sotto riserva di legge, del medesimo, essendo trascorso il termine di 15 giorni dalla ricezione, da parte della competente Prefettura, delle richieste di rilascio delle informazioni antimafia, ai sensi dell art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011; OPPURE (CANCELLARE O SBARRARE L OPZIONE CHE NON INTERESSA) - che in data (nostro Prot. del ) la Prefettura di Milano ha rilasciato informazione antimafia ai sensi dell art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 attestante che a carico dell Impresa e dei soggetti, di cui all art. 85 del medesimo decreto legislativo e dei relativi familiari conviventi non sussistono cause di decedanza, sospensione o di divieto di cui all art. 67 dal D. Lgs. 159/11, nonché le situazioni di cui all art. 84 comma 4 e all art. 91 comma 6 del medesimo decreto; - che si procede alla stipulazione, sotto riserva di legge, del presente contratto, ai sensi dell art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, in considerazione del decorso del termine di settantacinque giorni, dalla 12

13 ricezione, avvenuta in data, delle sopradette richieste di rilascio, da parte della Prefettura di, delle informazioni antimafia, di cui all art. 91 del D. Lgs. 159/11, a carico della Impresa e dei soggetti, di cui all art. 85 del medesimo decreto legislativo e dei relativi familiari conviventi; - che tutte le spese, le imposte e le tasse conseguenza di quest atto, sono liquidate a carico dell Istituto Finanziatore per Euro.= ed il relativo pagamento è stato effettuato, come risulta dalle reversali d incasso nn. del, restando a carico della stazione appaltante la certificazione delle spese sostenute Ai sensi dell art. 21 del D.P.R. 465/1997 al presente contratto si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962, n.604, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolati sul valore di Euro ; - che a garanzia della completa e regolare esecuzione del presente contratto, la Società ha costituito garanzia mediante polizza fidejussoria/fideiussione bancaria n. della, emessa in data per la somma garantita di Euro.= (diconsi Euro e centesimi ), ridotta del 50 per cento, ai sensi 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, testo vigente. - che, in riferimento al divieto previsto dall'art. 53, comma 16 - ter del D. Lgs. 165/01, introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190 del 2012, l'appaltatore ha dichiarato con nota del (Prot. n. /2013) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Provincia di 13

14 Milano per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; TUTTO CIO PREMESSO le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: Articolo 1 Le premesse di cui sopra, come pure gli allegati, debbono ritenersi come parte integrante e sostanziale del presente contratto. Articolo 2 L Istituto Finanziatore concede alla Provincia, che accetta, un mutuo di importo fino ad euro ,00 (novantaquattromilioninovecentosessantatremilaottocentoquaranta/00), il cui ammontare definitivo risulterà nell atto di ricognizione del debito di cui al successivo articolo 6, da destinare all esecuzione degli interventi di cui alla lettera m) delle premesse del presente contratto. L erogazione della somma finanziata avrà luogo in conformità a quanto previsto nel successivo articolo 4, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Interministeriale. Articolo 3 Ai sensi della circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - del 28 giugno 2005, entro 3 giorni dalla data odierna l Istituto Finanziatore darà notizia dell avvenuta stipulazione del presente contratto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali istituita presso il Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, sito in Roma alla Via Nomentana n. 2; entro 15 giorni dalla data odierna provvederà 14

15 inoltre a notificare al medesimo indirizzo copia conforme del contratto (ancorché in fase di registrazione); successivamente l Amministrazione Pubblica Pagatrice entro 15 giorni dall avvenuta notifica del contratto, comunicherà all Istituto Finanziatore, all Ente Finanziato e al Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione II, l assunzione a proprio carico del pagamento delle rate d ammortamento. Articolo 4 L erogazione della somma finanziata sarà effettuata dall Istituto Finanziatore alla Provincia, sempre che risulti pervenuta all Istituto Finanziatore una copia in forma esecutiva del presente contratto nonché la comunicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al precedente articolo 3, gradualmente sulla base delle certificazioni rilasciate dal responsabile unico del procedimento per stati di avanzamento lavori (in ossequio all art. 204, comma 3, del D.Lgs. 267/2000) autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Acquisita la documentazione anzidetta, l Istituto Finanziatore entro 10 giorni lavorativi bancari successivi accrediterà gli importi erogabili all Ente Finanziato, come da questo richiesto, mediante versamento sul conto corrente infruttifero n intestato alla Provincia di Milano presso la Sezione provinciale della Tesoreria dello Stato. Al fine di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all articolo 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, ove applicabili, resta inteso che ogni bonifico, da effettuarsi sul predetto conto corrente, dovrà riportare il codice identificativo gara (CIG ) e il codice unico di progetto (CUP J62I ). 15

16 Di ogni erogazione come sopra effettuata sarà data comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a cura dell Istituto Finanziatore. Al fine di una programmazione della tempistica e quantificazione delle erogazioni, le Parti fanno riferimento al prospetto predisposto dall Ente Finanziato nel rispetto del Decreto Interministeriale, che trovasi allegato al presente atto sotto la lettera [ ] per farne parte integrante e sostanziale. Le Parti si danno reciprocamente atto che il periodo di utilizzo del mutuo è quello in cui vengono effettuate tutte le erogazioni del finanziamento stesso. Il periodo di utilizzo, previsto nell Allegato 1 al Decreto Interministeriale, come successivamente variato dalla Provincia di Milano (variazione autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze con nota n. 869 del 28/01/2013), decorre dall anno 2014 e termina non oltre il 30 giugno L Istituto Finanziatore resta esonerato da ogni responsabilità riguardo all effettivo utilizzo della somma per gli scopi del mutuo. Articolo 5 Il finanziamento sarà rimborsato direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, istituita presso il Dipartimento per le Infrastrutture, gli affari generali e il personale sito in Roma, alla Via Nomentana n. 2, all Istituto Finanziatore mediante il pagamento di n. 18 rate semestrali posticipate comprensive di capitale ed interessi, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, a cominciare da giugno 2014 fino a dicembre Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Interministeriale n del 16

17 20/03/2003, come successivamente modificato con Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 622 del 30/08/2010, l ammortamento avverrà in due distinte fasi: (i) la prima fase, denominata fase di utilizzo, sarà regolata a tasso variabile e ricomprenderà tutto il periodo nel corso del quale avranno luogo le erogazioni; le somme erogate cominceranno a produrre interessi dal giorno successivo a quello in cui avrà luogo l erogazione; (ii) la seconda fase sarà regolata a tasso fisso ed avrà decorrenza dal primo giorno del semestre successivo a quello in cui avrà luogo l ultima erogazione degli importi finanziati ed avrà a riferimento l ammontare definito tramite la stipula dell atto finale di ricognizione del debito di cui al successivo Articolo 6. Gli interessi che matureranno nel corso della prima fase, ovvero nel periodo di utilizzo del finanziamento, saranno calcolati sugli importi erogati e con decorrenza dal giorno successivo alla data della loro erogazione; il loro ammontare sarà determinato come da offerta resa in sede di gara qui allegata sotto la lettera [ )] - al tasso nominale annuo, pari al tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters e rilevato alle ore 11:00 (ora dell Europa centrale) dal Comitato di gestione dell Euribor il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di ogni singola erogazione e, per i semestri successivi, la data di inizio dei semestri stessi, maggiorato / diminuito di uno spread di. ( ) punti percentuali annui, nel rispetto del limite massimo comunicato dal Ministero dell Economia e delle Finanze con la nota di cui alla lettera x) delle premesse del presente contratto, ai sensi dell articolo 45, comma 32, della legge n. 448/98. Tale tasso sarà 17

18 applicato sulla base dei giorni effettivi divisore 360 (ACT/360). Durante il periodo di utilizzo, il versamento da effettuarsi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all Istituto Finanziatore - comprensivo di eventuali residui maturati negli anni precedenti all avvio di tale fase - sarà imputato, per quota parte, a saldo degli interessi maturati nel corso di ogni singolo semestre e, per il residuo, a rimborso del capitale erogato. La seconda fase sarà regolata a tasso fisso, da applicarsi sul residuo debito in essere come risultante dall atto di ricognizione stipulato tra le parti; decorrerà dal semestre immediatamente successivo a quello in cui avrà luogo l ultima erogazione delle somme mutuate e si concluderà il 31/12/2022. Tale tasso come da offerta resa in sede di gara - sarà pari al tasso finanziariamente equivalente al tasso Euribor a sei mesi calcolato con riferimento alla curva dei tassi Swap in euro riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters per le operazioni di Interest Rate Swap ("Euribor sei mesi" versus tasso fisso), per una durata pari a quella delle seconda fase come sopra definita, rilevato alle ore del giorno lavorativo bancario antecedente l ultima erogazione del presente finanziamento, maggiorato / diminuito di uno spread di. ( ) punti percentuali annui, nel rispetto del limite massimo comunicato dal Ministero dell Economia e delle Finanze con la nota di cui alla lettera x) delle premesse del presente contratto, ai sensi dell articolo 45, comma 32, della legge n. 448/98. Tale tasso fisso nominale annuo sarà applicato sulla base di un anno di 360 giorni e di un mese di 30 (trenta) giorni divisore 360 (30/360). Il summenzionato residuo debito sarà, pertanto, rimborsato alle restanti 18

19 scadenze, al tasso fisso nominale annuo come sopra determinato, secondo un piano di ammortamento a rate costanti, in cui ciascuna rata semestrale non potrà essere superiore al versamento periodico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti predeterminato per legge in metà dell importo dei contributi annui. All atto di ciascuna erogazione richiesta dall Ente Finanziato, l Istituto Finanziatore verificherà, sulla base delle condizioni di mercato al momento della richiesta di erogazione e della data attesa per l inizio della fase di ammortamento a tasso fisso, la condizione che il residuo debito in essere dopo l erogazione sia ammortizzabile in semestralità costanti di capitale e di interessi di importo non superiore allo stanziamento di legge. L importo richiesto potrà essere erogato qualora la condizione precedente sia soddisfatta, e, in caso contrario l Istituto Finanziatore erogherà a saldo l importo che, sommato al residuo debito capitale derivante dalle precedenti erogazioni, risulti compatibile con la condizione su esposta. Articolo 6 La Provincia di Milano si obbliga a pervenire con l Istituto Finanziatore, una volta completato l utilizzo del finanziamento, al perfezionamento di un atto di ricognizione del debito, di cui sarà fatta notifica per tramite della Provincia, a tutti gli effetti di legge, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che evidenzi l ammontare complessivo erogato, gli interessi maturati e le rate semestrali corrisposte nonché le quote dei contributi annuali destinate al rimborso del risultante debito residuo, che sarà regolato al tasso fisso come definito nel precedente articolo. Articolo 7 19

20 Le Parti provvederanno a perfezionare, anche nel corso del periodo di utilizzo, ogni atto idoneo ad evidenziare e definire, ferme le condizioni pattuite, gli effetti sull ammontare del finanziamento che dovessero determinarsi a seguito di eventuali scostamenti nella tempistica e nell ammontare delle erogazioni, come specificati nel menzionato documento già allegato al presente atto sotto la lettera [ ] da autorizzarsi sulla base di quanto previsto dal Decreto Interministeriale. Le parti in particolare si impegnano a stipulare un atto aggiuntivo entro il / /, che evidenzi gli ammontari erogati, gli interessi maturati e le rate semestrali corrisposte, nonché le quote dei contributi annuali destinate al rimborso del risultante debito residuo che sarà regolato al tasso fisso come determinato dal presente articolo, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. L eventuale proroga del periodo di utilizzo previsto, in ragione di motivazioni tecniche derivanti dalla realizzazione degli investimenti, e sempre che risultino quote di contributi disponibili, dovrà essere autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d intesa con il Ministero dell Economia e delle Finanze. Ove l Ente Finanziato a causa di slittamenti nella tempistica di realizzazione dei programmi ritenga di non poter utilizzare integralmente l importo mutuato entro il previsto periodo di utilizzo, ne darà comunicazione all Istituto Finanziatore in sede di richiesta dell ultima erogazione possibile in tale periodo entro il termine massimo di 60 giorni antecedenti la data di scadenza del periodo di utilizzo, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto ai precedenti capoversi del presente articolo. 20

21 Della suddetta circostanza l Ente Finanziato darà quindi pronta comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con lettera raccomandata indirizzata, per conoscenza, all Istituto Finanziatore - fornendo giustificate e valide motivazioni tecniche dei ritardi nella realizzazione delle opere, unitamente alla documentazione relativa al completamento del progetto interessato dagli slittamenti. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti valuterà, d intesa con il Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - la possibilità di consentire, con la condivisione dell Istituto Finanziatore, un eventuale ulteriore periodo di utilizzo delle somme mutuate, da regolarsi alle condizioni già previste al precedente articolo 5. L eventuale proroga del periodo di utilizzo, sempre con la condivisione dell Istituto Finanziatore, potrà altresì essere determinata da modifiche ed integrazioni apportate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al programma degli interventi finanziati con il presente contratto, su proposta della Provincia di Milano e a seguito di approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Articolo 8 Su ogni somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata alle scadenze prestabilite, dovranno essere corrisposti all Istituto Finanziatore gli interessi di mora, che decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione dalla data di scadenza (inclusa) fino alla data dell effettivo pagamento (esclusa). Il tasso nominale annuo al quale saranno conteggiati gli interessi di mora sarà pari al tasso contrattuale via via dovuto, maggiorato di 1 (uno) punto percentuale per anno. 21

22 I suddetti interessi di mora saranno calcolati, sulla base dell anno commerciale di 360 (trecentosessanta) giorni, per il numero effettivo dei giorni trascorsi. Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della Legge 24 gennaio 1962, n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardi dei pagamenti, oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito. Articolo 9 In relazione a quanto previsto alla lettera u) delle premesse del presente contratto, tutti i pagamenti dovuti ai termini del precedente articolo 5 dovranno essere effettuati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali, istituita presso il Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale sito in Roma alla Via Nomentana n. 2 - a favore dell Istituto Finanziatore. A tal fine l Istituto Finanziatore provvederà a trasmettere a detto Ministero, almeno 45 giorni prima di ciascuna scadenza, gli avvisi di pagamento con la specifica delle componenti della somma da corrispondere e con l indicazione delle modalità dell accredito. Articolo 10 Le rate di interessi e capitale e ogni altra somma comunque dovuta all Istituto Finanziatore devono essere corrisposte al netto di ogni eventuale onere. L Istituto Finanziatore dovrà, pertanto, essere tenuto indenne da qualunque onere di carattere fiscale di qualsiasi natura, diretto o indiretto, personale o reale, presente o futuro, che venisse a colpire l Istituto Finanziatore medesimo 22

23 in diretta dipendenza della presente operazione. Articolo 11 Il presente mutuo potrà essere estinto anticipatamente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in corrispondenza della scadenza di una rata. L esercizio di tale facoltà comporterà, oltre a quanto dovuto all Istituto Finanziatore fino alla data dell estinzione: - per la prima fase, il pagamento di una penale in misura dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) calcolata sul capitale rimborsato anticipatamente; - per la seconda fase, un importo pari al differenziale (se positivo) tra le rate residue calcolate al tasso fisso di cui al precedente articolo 5 e quelle calcolate al tasso di reimpiego (pari all IRS - Interest Rate Swap di durata corrispondente alla durata finanziaria equivalente residua del mutuo); tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla data di estinzione anticipata sulla base del tasso di reimpiego. Per durata finanziaria residua equivalente del mutuo si intende quella corrispondente al tasso IRS calcolato sulla base della curva dei tassi Swap lettera vigente sul mercato al momento dell estinzione anticipata - relativo ad una operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche in termini di rimborso del capitale, di periodicità di pagamento degli interessi nonché di durata residua del mutuo. Articolo 12 Il mancato versamento a favore dell Istituto Finanziatore di qualsiasi somma ad esso dovuta in dipendenza del presente contratto e il mancato adempimento a qualsiasi altro degli obblighi in esso previsti darà facoltà all Istituto Finanziatore di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto di 23

24 finanziamento. A tale risoluzione conseguirà, oltre all obbligo del pagamento del residuo credito vantato dall Istituto Finanziatore, con le spese e gli interessi maturati fino al giorno del pagamento medesimo, anche l obbligo di corrispondere un indennizzo a titolo degli oneri sostenuti dall Istituto Finanziatore medesimo in relazione al mancato utilizzo della provvista dallo stesso effettuata per la concessione del presente finanziamento - fin da ora convenzionalmente determinato nella misura forfettaria dell 1% (uno per cento) del residuo debito alla data di detta risoluzione nonché l eventuale ulteriore indennizzo previsto nel precedente articolo 11. Articolo 13 Nell ipotesi in cui nel corso della durata del presente contratto dovessero verificarsi impedimenti alla prosecuzione del programma dell intervento di cui al punto m) delle Premesse, saranno comunque corrisposte all Istituto Finanziatore a fronte delle tranches erogate le somme dovute per il rimborso degli oneri per capitale ed interessi relativi a tali tranches, con le modalità di cui all articolo 5 del presente contratto. Articolo 14 Con il presente contratto e secondo quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. ii., da intendersi qui integralmente richiamata, le Parti si assumono i relativi obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ove previsti. Articolo 15 L Istituto Finanziatore si impegna a comunicare entro trenta giorni dalla stipula del presente contratto, al Dipartimento del Tesoro e a quello della Ragioneria Generale dello Stato (MEF), nonché all ISTAT ed alla Banca 24

25 d Italia, l avvenuto perfezionamento dell operazione di indebitamento, unitamente alle ulteriori informazioni riguardanti l operazione stessa, di cui al prospetto allegato alla Circolare n del 24 maggio 2010 (pubblicata in G.U. n. 124 del 29 maggio 2010), tramite posta elettronica certificata alle seguenti caselle: dt.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it rgs.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it res@pec.bancaditalia.it comunicazioniart48@postacert.istat.it. L Istituto Finanziatore si impegna altresì ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze di cui al punto d) delle Premesse - a comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al CIPE e al Ministero dell Economia e delle Finanze ogni intervenuta erogazione delle somme e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ogni altra informazione relativa al presente contratto ritenuta utile ai fini delle attività di monitoraggio di cui all articolo 163 del decreto legislativo n. 163/2006. Articolo 16 Agli effetti del presente contratto, le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate in comparizione. Per qualunque controversia inerente e conseguente al presente contratto, le Parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro di Milano. Articolo 17 Secondo quanto previsto dall art. 3 del Protocollo d intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel Settore delle Costruzioni siglato in data 22 25

26 febbraio 2012 e ratificato con deliberazione n. 168/2012 della Giunta Provinciale del 23 maggio 2012, l Istituto Fiananziatore si impegna ad effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo bonifico e con altre forme, che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso, pena la risoluzione di diritto del presente contratto. Articolo 18 L Istituto Finanziatore si impegna alla scrupolosa ed integrale osservanza delle norme concernenti l assunzione del personale nonché del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla Società e del contratto individuale di lavoro stipulato con i lavoratori impiegati per l esecuzione dell appalto in oggetto. Articolo 19 L Istituto Finanziatore si impegna, secondo quanto previsto dall art. 3 del Protocollo d intesa per la tutela della legalità nei rapporti di lavoro ed il contrasto a fenomeni di intermediazione abusiva di manodopera, sottoscritto presso la Prefettura di Milano il 5 ottobre 2004, a denunciare alle Forze di Polizia i reati, dei quali abbia circostanziata notizia, commessi nei confronti di coloro, che operano nell esecuzione dell appalto. La mancata osservanza dell obbligo di denunciare ogni interferenza o illecita situazione in relazione ai reati sopraindicati costituisce inadempimento contrattuale, che consentirà alla stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto di appalto, secondo le norme del codice civile e delle relative interpretazioni in materia. Articolo 20 La Provincia di Milano secondo quanto previsto dall art. 2 del Protocollo 26

27 d intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel Settore delle Costruzioni siglato in data 22 febbraio 2012 e ratificato con deliberazione n. 168/2012 della Giunta Provinciale del 23 maggio 2012, provvederà a risolvere il presente contratto qualora il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati; Articolo 21 In merito alle norme in materia di contrasto alla criminalità organizzata, alla mafia ed alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la pubblica sicurezza, le parti concordano che la Provincia di Milano provvederà a recedere dal presente contratto nei casi previsti dal comma 2 dell art. 67, dal comma 3 dell art. 88, dai commi 3 e 4 dell art. 92, commi 2 e 4 dell art. 94 del D. Lgs. n. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell art. 94 del medesimo D. Lgs, in caso di in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Le parti convengono inoltre che, in caso di recesso dal presente contratto per le motivazioni previste nel comma precedente, la Provincia di Milano a suo insindacabile giudizio - potrà provvedere alla restituzione del capitale erogato dall Istituto finanziario fino alla data del recesso e della quota di interessi, secondo le condizioni pattuite, alle scadenze previste dal piano di ammortamento fino al termine dello stesso (2022) senza altri oneri a proprio carico; alternativamente potrà procedere all estinzione anticipata totale o parziale dell importo erogato dall Istituto finanziatore ai sensi di quanto 27

28 previsto dell art. 11, senza il pagamento delle penali o dei differenziali di interessi indicati nell articolo stesso. Articolo 22 L Istituto Finanziatore si obbliga a mantenere per tutto il periodo di validità contrattuale e sue estensioni di legge il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l aggiudicazione. Il venir meno in capo all Istituto Finanziatore anche di uno solo dei requisiti sopra richiamati, comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento, impregiudicato il diritto della Provincia di Milano al risarcimento del danno. Articolo 23 Nell eventualità di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione, scissione o nei casi di trasferimento od affitto d azienda, il subentro all Impresa che è parte del presente contratto sarà subordinato all adozione da parte dell Amministrazione di apposito provvedimento di presa d atto. (IN CASO DI RTI) Nell eventualità di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione, scissione o nei casi di trasferimento od affitto d azienda, il subentro del soggetto risultante dall avvenuta cessione, trasformazione, fusione o scissione od avente causa nel trasferimento od affitto d azienda in luogo di una delle Impresa, che sono parti del presente contratto, sarà subordinato all adozione da parte dell Amministrazione di apposito provvedimento di presa d atto della piena osservanza da parte del soggetto subentrante delle disposizioni contenute negli artt. 116, commi 1 e 4, e 37 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. Articolo 24 In caso di contestazione la regolarizzazione fiscale della documentazione di 28

29 gara da esibire in giudizio è a carico dell Istituto Finanziatore. Richiesto, ho ricevuto quest'atto in forma pubblica amministrativa in formato elettronico, ai sensi dell art. 11 del D.lgs 163/2006, secondo il disposto dell art. 6, comma 3 del D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012; il medesimo viene letto ai comparenti, che lo confermano, lo approvano, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, previo accertamento della validità del certificato digitale di sottoscrizione riferito alle parti. Consta il presente contratto di numero fogli, scritti da persona di mia fiducia, con modalità e strumenti informatici ai sensi di legge per intere facciate e fin qui della presente. IL DIRETTORE (Dott. ) Firmato digitalmente L ISTITUTO FINANZIATORE (Sig. ) Firmato digitalmente Io Segretario Generale appongo la mia firma digitale dopo le parti ed in loro presenza. IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Alfonso De Stefano) Firmato digitalmente Il presente contratto, soggetto al regime fiscale stabilito dall art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni, è esente dall imposta di bollo e dall imposta di registro. 29

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