Prot. N.AS.-1112/ SE. Roma, 12 novembre Camera dei Deputati. IX Commissione. ca Presidenza. Illustri Signori Onorevoli,

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1 ITALIAN AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION MEMBER OF IFATCA INTERNATIONAL FEDERATION OF AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATIONS Prot. N.AS.-1112/ SE Roma, 12 novembre 2012 Camera dei Deputati IX Commissione ca Presidenza Illustri Signori Onorevoli, di seguito portiamo all'attenzione delle S.V. talune considerazioni in relazione ai documenti riguardati la Relazione illustrativa, la Relazione tecnica e la Relazione AIR (rif. d.p.c.m. Il settembre 2008, n. 170), documenti tutti di accompagnamento allo schema di d.lgs. in fieri presso la IX Commissione, nonché lo schema di decreto legislativo medesimo. Di questi documenti sono stati stralciati, e commentati, i soli punti di particolare interesse che a nostro giudizio sono in contrasto con la normativa in vigore, ovvero risultano non condivisibili nelle argomentazioni manifestate. La seconda parte del documento presenterà una proposta alternativa che l Associazione, che rimane comunque a disposizione per ogni nuova collaborazione, ritiene percorribile. Resta comunque e in ogni caso condivisa e pacifica l importanza del ruolo che ANSV riveste, e debba continuare ad avere, all interno del comparto aviatorio. RELAZIONE ILLUSTRATIVA In particolare, le novità introdotte dal regolamento in questione modificano sia il decreto legislativo n. 66/1999, sia il titolo VIII, libro I, parte II, del codice della navigazione. Tali modifiche riguardano principalmente l'organizzazione e lo svolgimento delle inchieste di sicurezza, mentre, per quanto concerne le autorità investigative nazionali permanenti per la Via Camilla Roma - Tel Fax info@anacna.it

2 sicurezza dell'aviazione civile, il citato regolamento si limita sostanzialmente a ribadire l'indipendenza e la posizione di terzietà rispetto al sistema aviazione civile, a garanzia dell obiettività delle inchieste di sicurezza. E pacifica, dunque, l evidenza che ANSV debba essere indipendente, super partes e obiettiva nella redazione delle inchieste e degli atti accessori. E dunque la relazione stessa che non evidenzia innovazioni istitutive dell Agenzia cosa che, a nostro parere e diversamente, accadrebbe con l approvazione dell atto di Governo nella formulazione in esame. ESAME DELL'ARTICOLATO Con l'articolo 3, comma l, s individua nell'agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) il soggetto responsabile dell'applicazione del provvedimento e della conseguente irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal successivo articolo 4. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è, infatti, il soggetto che più di ogni altro vedrebbe compromesso il regolare assolvimento dei propri compiti d istituto da eventuali comportamenti, posti in violazione di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 996/2010, tesi a recare un pregiudizio al regolare svolgimento dell'attività investigativa e di prevenzione. La scelta dell'agenzia nazionale per la sicurezza del volo quale soggetto preposto all'irrogazione delle sanzioni in questione deriva anche dalle motivazioni manifestate dal legislatore comunitario nel considerando n. 35 del regolamento (UE) n. 996/2010, dove si citano espressamente le autorità investigative per la sicurezza dell'aviazione civile. E naturale e indiscutibile l assioma espresso al secondo periodo poiché essendo ANSV il soggetto preposto allo svolgimento delle inchieste, tutti gli atti e/o comportamenti che possano recare intralcio alle stesse vedono la stessa Agenzia come soggetto principalmente danneggiato nell adempiere l assolvimento dei propri compiti di istituto; non è altresì evidente quanto sostenuto nel terzo periodo e, cioè, che il considerando numero 35 indica, o citi, l autorità investigativa come soggetto idoneo, ovvero prescelto, per dare attuazione alle sanzioni previste dal Regolamento 996/

3 cfr. Considerando n. (35) Le sanzioni dovrebbero in particolare permettere di sanzionare chiunque, in violazione del presente regolamento, diffonda informazioni protette dal medesimo, ostacoli l attività di un autorità investigativa per la sicurezza impedendo agli investigatori di adempiere i loro doveri o rifiutando di fornire registrazioni, informazioni e documenti importanti nascondendoli, alterandoli o distruggendoli; o che, avuta conoscenza del verificarsi di un incidente o di un inconveniente grave non ne informi le pertinenti autorità. RELAZIONE TECNICA SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI La rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, secondo i dati forniti dall'agenzia nazionale per la sicurezza del volo nei rapporti informativi annuali al Parlamento in taluni comparti del settore aviazione civile italiano esistono delle criticità nella segnalazione degli incidenti e degli inconvenienti gravi occorsi ad aeromobili civili; in sostanza, accade che soggetti tenuti a segnalare puntualmente e tempestivamente l'accadimento di incidenti e inconvenienti gravi occorsi ad aeromobili civili non lo facciano, penalizzando così il regolare svolgimento delle inchieste di sicurezza dell'ansv e conseguentemente la realizzazione di una efficace azione di prevenzione tesa al miglioramento della sicurezza del volo. Rileva evidenziare che, proprio al fine precipuo di non penalizzare le inchieste inerenti alla sicurezza al volo, per quanto attiene il settore della fornitura dei servizi al traffico aereo i due providers, ENAV e AM, hanno stipulato dei protocolli d intesa per la tempestiva comunicazione di eventi pertinenti all attività di istituto dell Agenzia stessa. Inoltre, in capo agli operatori del settore, sussiste un obbligo di segnalazione per quanto attiene gli eventi a maggiore criticità (eg inconveniente grave), mentre, sussiste la facoltà di segnalazione su base volontaria, per tutti gli altri eventi comunque occorsi (rif. Decreto Legislativo 2 maggio 2006, n. 213, "Attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile"). 3

4 SEZIONE 2. LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE omissis Non è parso invece opportuno né necessario consultare altri soggetti pubblici e privati del comparto aeronautico, in quanto in ordine ai profili sanzionatori, è lo stesso regolamento (UE) n. 996/2010 a fornire, nel considerando n. 35, esaurienti e puntuali indicazioni in materia nel caso cui comportamenti che possano penalizzare lo svolgimento delle inchieste di sicurezza. La valutazione esposta non ci può trovare d accordo né per quanto attiene l opportunità né per quanto riguarda l obbligatorietà. Infatti, non rinviene in nessuna parte del Regolamento l esclusività per materia, vi è un generico riferimento allo Stato. Nel settore specifico, pur condividendo l opinione che ANSV sia soggetto di fondamentale competenza, non si può non ritenere opportuno, vista la delicatezza dell argomento, una consultazione ad ampio spettro. SEZIONE 5. LA GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA. a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta Non si rilevano svantaggi. I vantaggi che si possono intravedere consistono nell'assicurare il regolare svolgimento delle inchieste di sicurezza dell'agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo e conseguentemente nel favorire il miglioramento dell'attività di prevenzione in campo aeronautico, a garanzia della sicurezza del volo e quindi della pubblica incolumità. Pur potendo, in linea di massima, condividere la valutazione positiva sugli effetti dissuasivi che l irrogazione di sanzioni possa ipoteticamente avere, non si condivide la valutazione attinente la sussistenza di eventuali svantaggi. Principalmente, infatti, è evidente la perdita da parte dell'agenzia stessa della sua posizione terza rispetto al comparto aviatorio. Questa nuova situazione potrebbe potenzialmente avere 4

5 riflessi indiretti non immediatamente evidenziati (perdita di fiducia da parte degli operatori) che potrebbero inficiare gli obiettivi stessi della normativa europea. Inoltre, il metodo d irrogazione, così come rappresentato nello schema, parrebbe in contrasto con i principi della just culture 1, dogmi che ricordiamo sono in maniera acclarata considerati fondamentali per un sistema di prevenzione veramente efficiente. b) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio Un eventuale fattore condizionante l'intervento regolatorio in questione potrebbe essere rappresentato dall'ambiente socio culturale; taluni comparti del settore aviazione civile sono, infatti, pi restii rispetto ad altri ad acquisire una corretta e diffusa cultura della sicurezza del volo. Anche la disponibilità di risorse da destinare all'accertamento dei fatti da sanzionare potrebbe costituire un fattore condizionante. Vedere le considerazioni esposte al punto precedente. REGOLATORIO a) Soggetti responsabili dell'intervento regolatorio L attuazione dell'intervento regolatorio in questione rimessa all genzia azionale per la Sicurezza del Volo, in quanto le sanzioni previste sono finalizzate proprio ad impedire comportamenti lesivi delle prerogative di quest ultima e ad assicurare il regolare svolgimento delle inchieste di sicurezza. oltanto l, peraltro, in grado di rilevare se si siano realizzati i presupposti per l'irrogazione delle sanzioni in questione. Nel ragionamento sopra esposto, condivisibile nell intento di voler salvaguardare direttamente le prerogative dell Agenzia, e indirettamente il bene comune, sembrerebbero non essere stati valutati i seguenti elementi: 1 Esempio francese, L , Ordonnance n , du 28 octobre 2010, relative à la partie législative du code des transports. 5

6 le capacità professionali di valutazione non risiedono esclusivamente in seno ad ANSV; il conflitto d'interessi insito nell atto di Governo che pone il medesimo soggetto, ANSV, nella posizione di: o titolare dell'interesse tutelato dalla norma; o inquirente; o giudicante. ANALISI TECNICO-NORMATIVA PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE a) Analisi del quadro normativo nazionale Il presente provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo l della legge 15 dicembre 2011, n. 217 legge comunitaria che conferisce la delega al Governo per l'adozione di discipline sanzionatorie per la violazione di disposizioni comunitarie che, nel caso di specie, sono rappresentate dalle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 996/2010, il quale detta principalmente disposizioni in materia di inchieste di sicurezza, finalizzate alla prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile. Compatibilità dell atto di Governo con la normativa vigente: sussiste un contrasto con l'articolo numero 3 della legge istitutiva l'agenzia stessa, articolo che si riferisce ai Compiti e finalità, esso così riporta: 1. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Ministero della Difesa in merito agli aeromobili di Stato, conduce le inchieste tecniche di cui all'articolo 826 del Codice della Navigazione, così come sostituito dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto, con il solo obiettivo di prevenire incidenti e inconvenienti, escludendo ogni valutazione di colpa e responsabilità. 2. L'Agenzia compie attività di studio e di indagine, formulando raccomandazioni e proposte dirette a garantire la sicurezza della navigazione aerea e a prevenire incidenti e inconvenienti aeronautici. 3. L'Agenzia provvede, in particolare, a: 6

7 a) proporre alle autorità aeronautiche competenti l'emanazione di provvedimenti diretti a salvaguardare e migliorare la sicurezza del volo; b) collaborare, ove richiesto, con l autorità giudiziaria nello svolgimento di inchieste correlate a fatti aeronautici; c) assicurare i rapporti con enti, istituzioni ed operatori aeronautici nazionali ed esteri; d) consentire, in regime di reciprocità, la partecipazione di rappresentanti dello Stato in cui è immatricolato un aeromobile interessato da incidente o inconveniente grave alla relativa indagine tecnica; e) monitorare, ai fini della prevenzione, gli indicatori significativi emersi nel corso delle investigazioni; f) monitorare gli incidenti occorsi ad apparecchi per il volo da diporto e sportivo. E di tutta evidenza che non sussiste alcun punto secondo il quale l Agenzia investigativa abbia compiti attinenti alla determinazione di colpe, violazioni, o in generale comportamenti lesivi all espletamento delle proprie funzioni. Contrariamente è evidenziato che l Agenzia debba espressamente escludere ogni valutazione di colpa e responsabilità! b) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario. l decreto legislativo che si propone risulta pienamente in linea con l ordinamento dell nione Europea, in quanto dà attuazione a quanto previsto dall art. del regolamento (UE) n. 996/2010. Esso tiene conto di quanto precisato nel considerando n. 35 del regolamento in questione. Se suddetta considerazione ci trova concordi, in via generale, è bene evidenziare che né il considerando (35) né altro considerando, o articolo del Regolamento, indica quale sia il soggetto preposto sia all'irrogazione delle sanzioni sia alla determinazione della procedura necessaria. Diversamente l atto di Governo pare in contrasto con i considerando: numero (4) (Le inchieste di sicurezza dovrebbero avere come unico obiettivo la prevenzione di futuri incidenti e inconvenienti e non attribuire colpe o responsabilità.); 7

8 numero (14) (Le inchieste in materia di sicurezza sugli incidenti e sugli inconvenienti dovrebbero essere condotte da un autorità investigativa per la sicurezza indipendente o almeno sotto il controllo di detta autorità, per evitare qualsiasi conflitto d interessi ed eventuali interferenze esterne nella determinazione delle cause dell evento oggetto dell inchiesta.); con l'articolo 4 del Regolamento Europeo ( omissis L autorità investigativa per la sicurezza, nello svolgimento delle inchieste di sicurezza, non sollecita né riceve istruzioni da alcun soggetto esterno e gode di autorità illimitata sulla condotta delle inchieste di sicurezza. I compiti affidati all autorità investigativa per la sicurezza possono essere estesi alla raccolta e all analisi d informazioni relative alla sicurezza aerea, in particolare a fini di prevenzione degli incidenti, nella misura in cui tali attività non compromettano la sua indipendenza e non comportino alcuna responsabilità di carattere regolamentare, amministrativo o normativo.) c) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'unione Europea. Esempi europei FRANCIA Bureau d enquêtes et d analyses pour la sécurité de l aviation civile» et pour sigle «BEA». JORF N 0255 DU 3 novembre 2010; Ordonnance n du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports (versione in vigore al 3 novembre 2012); TABLE DES MATIERES;SIXIEME PARTIE: AVIATION CIVILE; LIVRE II- LA CIRCULATION AERIENNE; Titre II- Police de la circulation des aéronefs; Chapitre II. - Enquêtes techniques relatives à un accident ou à un incident d aviation civile; RIFERIMENTI D TERE E L Tuote personne qui, dans l exercice d une activité régie par les dispositions de la présente partie, a connaissance d un accident ou d un incident d aviation civile est tenue d en rendre 8

9 compte sans d lai à l organisme permanent, au ministre chargé des transports ou, le cas échéant, à son employeur selon les modalités fixées par décret en Conseil d Etat. (Tutte le persone che, nell'esercizio di un'attività disciplinata dalle disposizioni di questa parte, a conoscenza di un accident o un incidente di aviazione civile sono tenute a segnalare senza indugio al corpo permanente, al Ministro dei trasporti o, se del caso, al suo datore di lavoro secondo i termini stabiliti dal decreto del Consiglio di stato. ndr) L Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut etre infligée à une personne qui a rendu compte d un accident ou d un incident d aviation civile, dans les conditions prévues par l article L. 6-8, qu elle ait été ou non impliquée dans cet accident ou incident, sauf si elle s est elle-meme rendue coupable d un manquement délibéré ou repété aux règles de sécurité. (Nessuna sanzione amministrativa, disciplinare o professionale può essere imposta a una persona che ha parte in un accident o un incidente dell'aviazione civile, alle condizioni previste all'articolo L , se coinvolta in questo incidente o inconveniente, a meno che non si sia resa colpevole di violazione delle norme di sicurezza deliberata o ripetuta. ndr) L Les conditions d application des dispositions du présente chapter sont fixées par décret en Conseil d Etat. GRAN BRETAGNA CAA (Civil Aviation Authority) agust 2012 CAP 393, Air Navigation: The Order and the Regulations Published for the use of those concerned with air navigation, but not to be treated as authoritative Status This work sets out the provisions of the Air Navigation Order as amended together with Regulations made under the Order. These Regulations are The Rules of the Air Regulations, The Air Navigation (General) Regulations, the Air Navigation (Cosmic Radiation) (Keeping of Records) Regulations, the Air Navigation (Dangerous Goods)Regulations and a number of permanent Air Navigation (Restriction of Flying)Regulations. It also contains the provisions of the Civil Aviation Authority Regulations. 9

10 As with the Air Navigation Order itself, the Regulations are in their currently amended form. It has been prepared for those concerned with day to day matters relating to Air Navigation who require an up to date version of the Orders and the Regulations mentioned above. It is edited by the Legal Adviser's Department of the Civil Aviation Authority. Courts of Law will however refer only to the Queen's Printer's Edition of Statutory Instruments. (Questo lavoro (CAP393) stabilisce le disposizioni del Codice della Navigazione aerea modificate insieme con i Regolamenti adottati nel rispetto del Codice stesso. Questi Regolamenti sono The Rules of the Air Regulations, The Air Navigation (General) Regulations, the Air Navigation (Cosmic Radiation) (Keeping of Records) Regulations, the Air Navigation (Dangerous Goods)Regulations and a number of permanent Air Navigation (Restriction of Flying)Regulations. Inoltre vi sono contenute anche le disposizioni relative allo statuto dell utorità dell viazione Civile. Cosi come per il Codice della Navigazione Aerea, anche i Regolamenti sono intesi nelle loro versioni attualmente emendate. Il CAP 393 è stato preparato per coloro che quotidianamente interessati alle questioni relative alla navigazione aerea, necessitano di una versione aggiornata degli Orders e dei Regolamenti di cui sopra. La versione finale è stata curata dal Dipartimento del Consigliere Legale dell utorità dell viazione Civile. Le Courts of Law (tribunali) tuttavia faranno riferimento solo alle Queen's Printer's Edition of Statutory Instruments. ndr) FINLANDIA In Finland the Safety Investigation Authority is located within the Ministry of Justice. PROPOSTA ANACNA IN MERITO ALLA PROCEDURA SANZIONATORIA L Associazione, con l intento di contribuire alla discussione in atto e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, intende proporre un eventuale procedimento che potrebbe andare ad attuare le modalità che regolano la disciplina sanzionatoria: I. ANSV evidenzia all'autorità aeronautica (ENAC) i comportamenti, riferibili a persone giuridiche/fisiche, ritenuti in violazione del Regolamento UE 996/2010; 10

11 II. l'autorità aeronautica (ENAC) valuta le segnalazioni e decide sulla procedibilità. La Procedura per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è definita, e deliberata, dall'autorità aeronautica (ENAC) con approvazione della Presidenza del Consiglio previo parere: A. obbligatorio e vincolante del Ministero di Grazia e Giustizia; B. obbligatorio - ma non vincolante - del Ministero dei Trasporti; III. I proventi finanziari delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versate alla Presidenza del Consiglio che provvede a ridistribuire le somme ad ANSV. CONCLUSIONI L analisi e lo studio effetttuato portano ANACNA a attestare la sua convinzione che ANSV pur essendo soggetto di primaria importanza all interno del comparto aviatorio non sia l Ente idoneo all attuazione di quanto previsto all Articolo 23, Sanzioni, Regolamento UE 996/2010. Distinti saluti. ANACNA 11

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