ELENCO DEI PROCEDIMENTI DEL SETTORE DEMOGRAFICO UFFICI DI STATO CIVILE ANAGRAFE ELETTORALE UFFICIO STATO CIVILE

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1 ELENCO DEI PROCEDIMENTI DEL SETTORE DEMOGRAFICO UFFICI DI STATO CIVILE ANAGRAFE ELETTORALE UFFICIO STATO CIVILE DICHIARAZIONE DI NASCITA OGGETTO DEL DESCRIZIONE SOMMARIA DEL La dichiarazione di nascita consiste nella stesura, in duplice copia, di un atto, a cura dell'ufficiale dello Stato Civile, da inserirsi nel registro delle nascite, che assume rilevanza giuridica. Possono presentarsi tre casi distinti: Figlio nato nel matrimonio: la dichiarazione deve essere resa indistintamente da uno solo dei genitori. Figlio nato fuori dal matrimonio riconosciuto da entrambi i genitori non coniugati tra di loro: la dichiarazione deve essere resa da entrambi i genitori; Figlio nato fuori dal matrimonio riconosciuto da un solo genitore non coniugato con l'altro: la dichiarazione viene resa dal solo genitore che riconosce il figlio. Nell atto di nascita sono indicati il luogo, l anno, il mese il giorno e l ora della nascita,le generalità,la cittadinanza, la residenza dei genitori nonché di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento, di filiazione fuori dal matrimonio e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato ai sensi dell art.35 NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.P.R. N.396/2000 Ordinamento dello Stato Civile Italiano e circolari ministeriali D.LGS.VO N. 154/2013 MODALITA DI AVVIO UNITA ORGANIZZATIVA COMPETENTE RESPONSABILE DEL FASI DEL E un procedimento su istanza di parte Settore 1 Organizzazione Affari Istituzionali e Generali del Comune di Campi Salentina, Ufficio di Stato Civile, sito al piano terra del palazzo comunale, Le denunce di nascita possono essere fatte dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - il martedì anche nel pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 18,00. Telefono : Fax : Indirizzo e mail: stato civile.campisalentina@pec.rupar.puglia.it Sig.ra Maria Rosaria PERRONE Ufficiale di Stato Civile La normativa prevede che la denuncia di nascita possa essere resa:

2 TERMINI DEL La stesura dell atto è immediata DOCUMENTI NECESSARI attestazione di nascita documento d identità valido PROCEDIMENTI COLLEGATI Da uno o entrambi i genitori; 2. Da un procuratore speciale; 3. Dal medico o dall ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, nel rispetto delle seguenti modalità: entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione sanitaria dell ospedale o casa di cura ove è nato il bambino; entro 10 giorni all Ufficiale di stato civile del Comune di nascita; entro 10 giorni all Ufficiale di stato civile del Comune di residenza dei genitori. Se la residenza dei genitori è diversa, la denuncia deve essere resa nel Comune di residenza della madre, salvo diverso accordo tra i genitori. Se i genitori sono legalmente sposati, la dichiarazione di nascita del figlio può essere resa da uno solo dei due, generalmente dal padre (filiazione nel matrimonio); Se i genitori non sono tra loro sposati, la dichiarazione di nascita del figlio (filiazione fuori dal matrimonio) deve essere resa: da entrambi i genitori, con riconoscimento congiunto della prole, all atto della denuncia di nascita, nei tempi e modi sopra descritti; dalla sola madre naturale che effettua il riconoscimento della prole senza il riconoscimento del padre, nei tempi e modi sopra descritti; dal solo padre naturale che effettua il riconoscimento della prole senza il riconoscimento della madre, nei tempi e modi sopra descritti Chi effettua la dichiarazione deve presentare un documento di riconoscimento in corso di validità e l'attestazione di nascita rilasciata dal personale sanitario che ha assistito al parto. Nel caso in cui la puerpera non sia stata assistita deve produrre una dichiarazione sostitutiva di avvenuta nascita. OGGETTO DEL DESCRIZIONE SOMMARIA DEL CONTRAZIONE DI MATRIMONIO Per contrarre matrimonio con rito civile bisogna recarsi presso l'ufficio Matrimoni del Comune di

3 residenza di uno dei nubendi (futuri sposi), per avviare la richiesta di pubblicazione di matrimonio. Nel caso di matrimonio religioso/concordatario la coppia deve anche contattare il Parroco della Parrocchia di residenza per avviare anche le pratiche religiose. NORMATIVA DI RIFERIMENTO MODALITA DI AVVIO UNITA ORGANIZZATIVA COMPETENTE RESPONSABILE DEL O FASI DEL Codice Civile art. 79 e seguenti D.P.R. 396/2000 (Ordinamento di stato civile) D.P.R. 445/2000 art. 43, 44 e46 Legge n. 847/1929 (Concordato) Legge 1159/1929 (Test. Geova) e altri Culti. E un procedimento ad istanza di parte Settore 1 Organizzazione Affari Istituzionali e Generali del Comune di Campi Salentina, Ufficio di Stato Civile, sito al piano terra del palazzo comunale, orario al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - il martedì anche nel pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 18,00. Telefono : Fax : Indirizzo e mail: stato civile.campisalentina@pec.rupar.puglia.it Sig.ra Maria Rosaria PERRONE Ufficiale di Stato Civile I futuri coniugi devono presentarsi, entrambi, presso l Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno degli sposi, almeno tre mesi prima della data scelta per la celebrazione del matrimonio, per richiedere la pubblicazione di matrimonio. L'Ufficiale di Stato Civile effettua i controlli sulle dichiarazioni rilasciate dai nubendi, richiedendo d'ufficio copia integrale dell'atto di nascita in caso di cittadini italiani, copia integrale dell'eventuale precedente matrimonio contratto (se divorziati), copia integrale atto di morte (se vedovi), certificato contestuale per i non residenti nel Comune. I cittadini stranieri devono presentare il Nulla osta al matrimonio rilasciato dall'ambasciata /Consolato di competenza. Nel caso in cui un richiedente non comprenda la lingua italiana, è necessaria la presenza di un traduttore sia alla richiesta di pubblicazione che alla celebrazione del matrimonio civile. Il traduttore deve prestare apposito giuramento, predisposto dall'ufficiale dello Stato Civile. Una formula particolare viene inserita nel processo verbale di pubblicazione e nel successivo atto di matrimonio.

4 Conclusa la fase istruttoria con l'acquisizione della documentazione necessaria, si fissa un appuntamento con i nubendi per la pubblicazione di matrimonio, durante il quale viene letto il processo verbale di pubblicazione e si forniscono tutte le informazioni necessarie. Se, in sede di pubblicazione, i nubendi manifestino la volontà di contrarre matrimonio in altro Comune o, addirittura, che il loro matrimonio civile sia celebrato da persona diversa da quella preposta dovranno inoltrare richiesta formale su appositi moduli predisposti dall'ufficio, il quale si farà anche carico di stendere atto di delega per l'altro Comune o per l'ufficiale celebrante (richiesta documenti, inoltro al Sindaco per firma e successivo invio in Prefettura). Per il matrimonio civile, si concorda la data della celebrazione del matrimonio, si indicano i testimoni (n.2) e si prende nota del regime patrimoniale scelto dai nubendi, che sarà inserito nell'atto di matrimonio. Se il matrimonio è di rito concordatario, effettuate le pubblicazioni,, viene rilasciato un certificato di eseguita pubblicazione agli interessati, da consegnare al Parroco richiedente la pubblicazione. Le pubblicazioni rimangono esposte per 8 giorni consecutivi. Il matrimonio deve essere celebrato non prima di 4 e non dopo 180 giorni dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione. TERMINI DEL DOCUMENTI NECESSARI 30 giorni lavorativi complessivi Documentazione - Documento di Identità di entrambi - modulo di richiesta pubblicazioni di entrambi - Richiesta di pubblicazione del Parroco/Ministro di Culto - Nulla Osta al matrimonio per i cittadini stranieri - Copia sentenza di divorzio per la donna divorziata da meno di 300 gg. - Marca da bollo per pubblicazioni (una per ogni Comune di residenza) Marca da bollo per richiesta di matrimonio in altro Comune (delega) PROCEDIMENTI COLLEGATI OGGETTO DEL DESCRIZIONE SOMMARIA DEL DENUNCIA DI MORTE Procedimento diretto al ricevimento della dichiarazione di morte avvenuta nel territorio comunale, alla

5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO MODALITA DI AVVIO UNITA ORGANIZZATIVA COMPETENTE RESPONSABILE DEL FASI DEL TERMINI DEL DOCUMENTI NECESSARI registrazione nei registri di morte del decesso di una persona ed alla autorizzazione alla sepoltura o alla cremazione. La denuncia di morte DEVE essere effettuata entro le 24 ore dal decesso da: - persona incaricata dell'ospedale o Istituto - in caso di decesso presso una di queste strutture; - da un familiare del defunto, o suo incaricato (es. agenzia di pompe funebri) se il decesso e' avvenuto presso l'abitazione. D.P.R. N.396/2000 Ordinamento dello Stato Civile Italiano D.P.R. 285/90 L.R. n. 18/2010 E un procedimento su istanza di parte Settore 1 Organizzazione Affari Istituzionali e Generali del Comune di Campi Salentina, Ufficio di Stato Civile, sito al piano terra del palazzo comunale, Le denunce di nascita possono essere fatte dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - il martedì anche nel pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 18,00. Telefono : Fax : Indirizzo e mail: stato civile.campisalentina@pec.rupar.puglia.it Sig.ra Maria Rosaria PERRONE Ufficiale di Stato Civile La denuncia di morte deve essere effettuata entro le 24 ore dal decesso da: - persona incaricata dell'ospedale o Istituto - in caso di decesso presso una di queste strutture; - da un familiare del defunto, o suo incaricato (es. agenzia di pompe funebri) se il decesso e' avvenuto presso l'abitazione. La stesura dell atto è immediata - Conclusione del procedimento: Contestuale al ricevimento della denuncia di morte - Modulo ISTAT compilato dal medico curante; - Certificato di Accertamento di Morte compilato dal medico necroscopo, non prima delle 15 e non oltre 30 ore dal decesso, oppure dopo 20 minuti di ECG In caso di morte accidentale o sospetta, deve essere avvertita l'autorita' Giudiziaria, per il rilascio del Nulla osta al seppellimento. Il Seppellimento puo' avvenire trascorse 24 ore dal decesso, salva diversa disposizione dell'autorità Giudiziaria.

6 Documenti occorrenti per la richiesta di cremazione - Iscrizione ad una Società che abbia tra i propri fini, quello della cremazione del cadavere degli iscritti; oppure: - Testamento anche olografo (scritto a mano, datato e firmato dal defunto) dal quale risulta la volontà del defunto, di essere cremato. In questo caso deve essere depositato, anche dopo la morte, presso un notaio che provvedera' alla pubblicazione ed al rilascio di un estratto" delle disposizioni testamentarie; oppure: - Dichiarazione da rendere dopo il decesso dal coniuge o, in mancanza, dai parenti più prossimi con il defunto (in questo caso occorre la dichiarazione di tutti i parenti dello stesso grado). La dichiarazione deve essere resa presso un funzionario a ciò incaricato, che provvederà all'autentica della firma del dichiarante. Può essere resa sia congiuntamente che separatamente, presso il Comune ove è avvenuto il decesso o presso il Comune di residenza dei dichiaranti. Occorrono inoltre: - certificato medico attestante l'esclusione di causa di morte dovuta a reato; - in caso di morte accidentale o sospetta: nulla osta alla cremazione dell'autorità Giudiziaria Per trasportare una salma in altro Comune o all'estero : Il trasporto della salma in altro Comune è autorizzato dal Sindaco, previo parere favorevole dell'autorità Sanitaria; Il trasporto di una salma all'estero è autorizzato dal Sindaco, previo parere favorevole dell'autorità Sanitaria a mezzo: 1. PASSAPORTO FUNERARIO se la salma è diretta in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino: (Austria, Belgio, Cile, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo-Ex Zaire, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia); 2. AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO ALL'ESTERO se la salma è diretta in uno dei Paesi non aderenti alla Convenzione. In questo caso occorre anche il nulla osta all'introduzione della salma nel paese estero, rilasciato dall'autorità diplomatica o consolare del Paese straniero in Italia, con firma legalizzata presso la Prefettura. PROCEDIMENTI COLLEGATI OGGETTO DEL DESCRIZIONE SOMMARIA DEL RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO E possibile procedere al riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio (ossia figlio di genitori non

7 coniugati) anche successivamente alla dichiarazione di nascita Requisiti del richiedente Per riconoscere il figlio naturale non ancora nato da coppia non coniugata: Chi effettua la dichiarazione: la madre od entrambi i genitori. Il riconoscimento successivo del padre è ammesso purché con l'assenso della madre che ha già effettuato la dichiarazione. Non è ammesso il riconoscimento del solo padre in quanto l'identificazione del nascituro comporta necessariamente l'indicazione della madre che è possibile solo se questa lo consente. L Ufficiale di stato civile rilascia una copia della dichiarazione di riconoscimento al dichiarante. Per riconoscere il figlio nato fuori del matrimonio al momento della nascita Il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio al momento della nascita da parte di uno o di entrambi i genitori è contestuale alla dichiarazione di nascita. Per l'attribuzione del cognome: Il figlio nato fuori del matrimonio riconosciuto acquisisce il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo o, del padre se il riconoscimento è avvenuto congiuntamente. Quali sono i requisiti: I genitori non coniugati non devono essere tra loro parenti od affini nei gradi che ostano al riconoscimento oppure devono presentare autorizzazione del Giudice al riconoscimento (art. 251 del Codice Civile). Per poter riconoscere un figlio è necessario aver compiuto 16 anni. Chi effettuata la dichiarazione: Uno od entrambi i genitori contestualmente Quali sono gli adempimenti richiesti ai genitori: devono rendere la dichiarazione e sottoscriverla i genitori stranieri che non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore. Per riconoscere il figlio nato fuori del matrimonio dopo la nascita Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio può essere effettuato in un qualunque momento successivo alla nascita, davanti a qualsiasi Ufficiale di Stato Civile, per Testamento o per atto pubblico. Per l'attribuzione del cognome:

8 Il figlio nato fuori del matrimonio riconosciuto acquisisce il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo o, del padre se il riconoscimento è avvenuto congiuntamente. Quanto il riconoscimento del padre è successivo a quello della madre il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, o può anche mantenere il cognome materno. Sull'attribuzione del cognome ai minorenni decide il Tribunale dei Minorenni, per i maggiorenni decide il figlio riconosciuto. Quali sono i requisiti per il riconoscimento davanti all'ufficiale di Stato Civile: La persona da riconoscere come figlio nato fuori del matrimonio non deve essere già stata registrata come figlio nato nel matrimonio. E' necessario il consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Qualora fosse rifiutato, il genitore che vuole riconoscere il figlio ricorre al giudice competente. Nel caso in cui il figlio da riconoscere sia maggiore di 14 anni è necessario il suo assenso e nel caso in cui sia maggiorenne è necessario il consenso all'attribuzione del cognome paterno. NORMATIVA DI RIFERIMENTO MODALITA DI AVVIO UNITA ORGANIZZATIVA COMPETENTE RESPONSABILE DEL FASI DEL D.P.R. N.396/2000 Ordinamento dello Stato Civile Italiano L. N.219 del 10 dicembre 2012 Richiesta verbale presso l'ufficio di Stato Civile. Settore 1 Organizzazione Affari Istituzionali e Generali del Comune di Campi Salentina, Ufficio di Stato Civile, sito al piano terra del palazzo comunale, Orario al Pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - il martedì anche nel pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 18,00. Telefono : Fax : Indirizzo e mail: stato civile.campisalentina@pec.rupar.puglia.it Sig.ra Maria Rosaria PERRONE Ufficiale di Stato Civile Presentazione della richiesta Accertamenti e acquisizione di ufficio della documentazione necessaria Redazione dell'atto

9 TERMINI DEL DOCUMENTI NECESSARI 10 giorni lavorativi Requisiti del richiedente Per riconoscere il figlio naturale non ancora nato da coppia non coniugata: I requisiti sono: certificato medico attestante la gravidanza aver compiuto 14 anni Chi effettua la dichiarazione: la madre od entrambi i genitori. Il riconoscimento successivo del padre è ammesso purché con l'assenso della madre che ha già effettuato la dichiarazione. Non è ammesso il riconoscimento del solo padre in quanto l'identificazione del nascituro comporta necessariamente l'indicazione della madre che è possibile solo se questa lo consente. Documenti da presentare certificato medico attestante la gravidanza documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i L Ufficiale di stato civile rilascia una copia della dichiarazione di riconoscimento al dichiarante. Per riconoscere il figlio nato fuori del matrimonio al momento della nascita Il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio al momento della nascita da parte di uno o di entrambi i genitori è contestuale alla dichiarazione di nascita. Per l'attribuzione del cognome: Il figlio nato fuori del matrimonio riconosciuto acquisisce il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo o, del padre se il riconoscimento è avvenuto congiuntamente. Quali sono i requisiti: I genitori non coniugati non devono essere tra loro parenti od affini nei gradi che ostano al riconoscimento oppure devono presentare autorizzazione del Giudice al riconoscimento (art. 251 del Codice Civile). Per poter riconoscere un figlio è necessario aver compiuto 16 anni. Chi effettuata la dichiarazione: Uno od entrambi i genitori contestualmente

10 PROCEDIMENTI COLLEGATI Documenti da presentare: attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i Quali sono gli adempimenti richiesti ai genitori: devono rendere la dichiarazione e sottoscriverla i genitori stranieri che non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore. Per riconoscere il figlio nato fuori del matrimonio dopo la nascita Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio può essere effettuato in un qualunque momento successivo alla nascita, davanti a qualsiasi Ufficiale di Stato Civile, per Testamento o per atto pubblico. Per l'attribuzione del cognome: Il figlio nato fuori del matrimonio riconosciuto acquisisce il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo o, del padre se il riconoscimento è avvenuto congiuntamente. Quanto il riconoscimento del padre è successivo a quello della madre il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, o può anche mantenere il cognome materno. Sull'attribuzione del cognome ai minorenni decide il Tribunale dei Minorenni, per i maggiorenni decide il figlio riconosciuto. Quali sono i requisiti per il riconoscimento davanti all'ufficiale di Stato Civile: La persona da riconoscere come figlio nato fuori del matrimonio non deve essere già stata registrata come figlio nato nel matrimonio. E' necessario il consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Qualora fosse rifiutato, il genitore che vuole riconoscere il figlio ricorre al giudice competente. Nel caso in cui il figlio da riconoscere sia maggiore di 14 anni è necessario il suo assenso e nel caso in cui sia maggiorenne è necessario il consenso all'attribuzione del cognome paterno. OGGETTO DEL DESCRIZIONE SOMMARIA DEL RETTIFICA ATTI DI STATO CIVILE Se il cittadino riscontra errori nei propri dati di stato Civile dovrà segnalarlo all Ufficio dello Stato Civile

11 NORMATIVA DI RIFERIMENTO MODALITA DI AVVIO UNITA ORGANIZZATIVA COMPETENTE RESPONSABILE DEL FASI DEL TERMINI DEL DOCUMENTI NECESSARI ove trovasi l atto da rettificare. Egli può sempre ottenere la rettifica di un errore contenuto in un atto di Stato Civile (nascita cittadinanza matrimonio morte) che lo riguarda personalmente o che riguarda un suo familiare. L interessato deve proporre anche tramite l Ufficio dello Stato Civile del Comune ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l Ufficio presso il quale è registrato l atto da rettificare e questo provvederà all emissione del decreto ed alla trasmissione dello stesso all Ufficio di Stato Civile per la trascrizione. Nel caso invece di errore materiale commesso dall Ufficiale dello Stato Civile questi d ufficio provvederà alla rettifica tramite annotazione dandone contestualmente avviso all interessato al Procuratore o al Prefetto. Legge n Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato D.P.R. n. 396 del 3/11/ "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile a norma dell'art. 2 c. 12 legge 127 del 15/5/1997" Richiesta di parte Settore 1 Organizzazione Affari Istituzionali e Generali del Comune di Campi Salentina, Ufficio di Stato Civile, sito al piano terra del palazzo comunale, Orario al Pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - il martedì anche nel pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 18,00. Telefono : Fax : Indirizzo e mail: stato civile.campisalentina@pec.rupar.puglia.it Sig.ra Maria Rosaria PERRONE Ufficiale di Stato Civile ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l Ufficio presso il quale è registrato l atto da rettificare 10 giorni lavorativi Richiesta di rettifica con documentazione comprovante l errore o con l indicazione dell amministrazione presso cui si trovano gli atti comprovanti l errore. PROCEDIMENTI COLLEGATI OGGETTO DEL DESCRIZIONE SOMMARIA DEL CONCESSIONE CITTADINANZA La cittadinanza è l appartenenza del singolo a una società organizzata a Stato.L acquisto della cittadinanza italiana può essere automatico verificandosi determinate condizioni previste dalla legge o subordinato a domanda dell interessato o a dichiarazione con la quale manifesta la propria volontà

12 qualora sussistano determinati requisiti. NORMATIVA DI RIFERIMENTO L n. 91 L n.379 L n.124 D.P.R n. 572 D.P.R. n. 396 del 3/11/ "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile a norma dell'art. 2 c. 12 legge 127 del 15/5/ MODALITA DI AVVIO UNITA ORGANIZZATIVA COMPETENTE RESPONSABILE DEL FASI DEL Richiesta di parte Settore 1 Organizzazione Affari Istituzionali e Generali del Comune di Campi Salentina, Ufficio di Stato Civile, sito al piano terra del palazzo comunale, Orario al Pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - il martedì anche nel pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 18,00. Telefono : Fax : Indirizzo e mail: stato civile.campisalentina@pec.rupar.puglia.it Sig.ra Maria Rosaria PERRONE Ufficiale di Stato Civile La cittadinanza si acquista: automaticamente: 1. per filiazione è cittadino italiano infatti il figlio di padre o madre italiani 2. per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età 3. per nascita sul territorio italiano se i genitori sono ignoti apolidi o se i genitori stranieri appartengono ad uno Stato la cui legge non prevede la trasmissione della loro cittadinanza o se il minore viene rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano 4. per adozione durante la minore età 5. nel caso di minori il cui genitore acquista o riacquista la cittadinanza italiana se al momento del verificarsi dell'evento sono con lui conviventi. in seguito a domanda o a manifestazione di volontà per naturalizzazione a seguito di decreto di concessione del Presidente della Repubblica previa domanda al Prefetto competente dopo dieci anni di residenza ed in possesso di determinati

13 requisiti per i quali si consiglia gli interessati di rivolgersi agli uffici della prefettura. In casi particolari sono previste abbreviazioni alla residenza decennale e precisamente: 1. tre anni per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano 2. quattro anni per i cittadini comunitari dell Unione Europea 3. cinque anni per gli apolidi ed i rifugiati e per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani per matrimonio con cittadino/a italiano/a a seguito di decreto di concessione del Ministero dell'interno previa domanda al Prefetto competente dopo un periodo successivo al matrimonio di almeno sei mesi di residenza legale in Italia o al Consolato Italiano all estero dopo tre anni se residenti all estero sempre in possesso di determinati requisiti tra cui: l iscrizione o trascrizione del matrimonio sui registri dello Stato Civile in Italia. per beneficio di legge: In seguito a manifestazione di volontà espressa al momento opportuno dall interessato che si trova in determinate condizioni stabilite dalla legge e con accertamento effettuato dalla competente autorità quale il Sindaco o il Console italiano all estero o al Ministero dell Interno a seconda dei casi. Tale possibilità sussiste: 1. per i discendenti in linea retta (fino al 2 grado) di cittadini italiani se: prestano effettivo servizio militare per lo Stato italiano assumono un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all estero al momento del raggiungimento della maggiore età risiedono legalmente almeno da due anni in Italia 2. per lo straniero nato in Italia e che vi abbia sempre risieduto sino al raggiungimento della maggiore età 3. Per dichiarazioni da prestare all Ufficio dello Stato Civile il requisito richiesto inoltre è la residenza nel Comune di Campi Salentina.si possono inoltre rendere le dichiarazioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana: TERMINI DEL ai sensi della L n.379 alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'impero austro-ungarico e ai loro discendenti ai sensi della L n.124 ai connazionali dell'istria, di Fiume e della Dalmazia ed ai loro Discendenti l acquisto della cittadinanza decorre dal giorno successivo al giuramento. La stesura del verbale di

14 giuramento avviene entro 7 giorni dalla consegna del decreto di conferimento di cittadinanza italiana all Ufficiale di Stato Civile. Il decreto di conferimento della cittadinanza viene trascritto entro 5 giorni dalla consegna dello stesso all Ufficio di Stato Civile Vista la complessità della materia per ulteriori informazioni sulla documentazione da presentare DOCUMENTI NECESSARI bisogna rivolgersi alla Prefettura competente a ricevere le dichiarazioni. PROCEDIMENTI COLLEGATI OGGETTO DEL DESCRIZIONE SOMMARIA DEL GIURAMENTO PER ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA La pubblica amministrazione competente a ricevere la richiesta di acquisto della cittadinanza italiana è la Prefettura quale organo periferico del Ministero dell Interno, che provvede ad istruire la pratica per poi trasmettere la documentazione al Ministero stesso il quale, accertati i requisiti previsti dalla legge, propone al Presidente della Repubblica l emissione del relativo decreto di concessione della cittadinanza italiana o provvede direttamente nel caso di richiesta da parte di coniuge di cittadino italiano. Il decreto, da ritirarsi presso la Prefettura o presso l'ufficio Messi notificatori di questo Comune, dovrà essere consegnato dall interessato all Ufficio cittadinanza del Comune che fisserà l appuntamento per la prestazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica. Nel giorno fissato l interessato si deve presentare per rendere il giuramento dinanzi all Ufficiale dello Stato Civile che provvederà all iscrizione del relativo processo verbale e alla trascrizione del Decreto di concessione. L acquisto della cittadinanza decorre dal giorno successivo alla prestazione del giuramento. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Requisiti Essere residenti nel comune. LEGGE n. 91; D.P.R. n. 396 del 3/11/ "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2 c. 12 legge 127 del 15/5/1997" MODALITA DI AVVIO richiesta di parte

15 UNITA ORGANIZZATIVA COMPETENTE RESPONSABILE DEL FASI DEL TERMINI DEL Settore 1 Organizzazione Affari Istituzionali e Generali del Comune di Campi Salentina, Ufficio di Stato Civile, sito al piano terra del palazzo comunale, Orario al Pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - il martedì anche nel pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 18,00. Telefono : Fax : Indirizzo e mail: stato civile.campisalentina@pec.rupar.puglia.it Sig.ra Maria Rosaria PERRONE Ufficiale di Stato Civile 180 giorni dalla notifica del decreto DOCUMENTI NECESSARI Decreto di concessione della cittadinanza italiana. (Nel caso in cui il Decreto fosse stato consegnato all'interessato dalla Prefettura, all'ufficio dello Stato Civile dovrà pervenire l'attestazione di avvenuta notifica) PROCEDIMENTI COLLEGATI OGGETTO DEL DESCRIZIONE SOMMARIA DEL TRASCRIZIONE DI ATTI DI STATO CIVILE FORMATI ALL ESTERO Gli atti di stato Civile (nascita, morte, matrimonio, cittadinanza) formati all estero riguardanti i cittadini italiani o le relative dichiarazioni che li riguardano rese secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali straniere competenti devono essere inviate senza indugio a cura della parte interessata all autorità diplomatica o consolare italiana che si trova su quel territorio che le trasmetterà per la loro trascrizione al Comune italiano competente. La trascrizione di tali atti può essere richiesta anche dai diretti interessati al comune competente presentando copia degli stessi debitamente legalizzata e tradotta in italiano a meno che non siano stati rilasciati da Stati con cui vigono accordi internazionali che prevedono l'esenzione da tale formalità. La funzione della legalizzazione consiste nel certificare la provenienza degli atti e la qualifica dei loro firmatari. Esiste ora la possibilità anche per il cittadino straniero residente in Italia di richiedere al proprio

16 NORMATIVA DI RIFERIMENTO MODALITA DI AVVIO UNITA ORGANIZZATIVA COMPETENTE RESPONSABILE DEL FASI DEL comune di residenza la trascrizione degli atti di stato Civile che lo riguardano; da tale atto non sarà comunque possibile rilasciare alcuna certificazione se non la copia integrale dello stesso. LEGGE n.218- Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato art. 64 e segg. D.P.R N "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127". Se la richiesta viene rivolta direttamente dall interessato dopo la verifica della regolarità della documentazione prodotta l appuntamento per la trascrizione verrà fissato entro un massimo di sette giorni. Settore 1 Organizzazione Affari Istituzionali e Generali del Comune di Campi Salentina, Ufficio di Stato Civile, sito al piano terra del palazzo comunale, Orario al Pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - il martedì anche nel pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 18,00. Telefono : Fax : Indirizzo e mail: stato civile.campisalentina@pec.rupar.puglia.it Sig.ra Maria Rosaria PERRONE Ufficiale di Stato Civile Gli atti formati all estero non possono essere trascritti se contrari all ordine pubblico. In generale la trascrizione dell atto può essere richiesta al comune ove l interessato ha la residenza o a quello in cui risulta iscritto all A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all estero) o in mancanza a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell atto di nascita o se egli è nato e residente all estero a quello del Comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui ovvero dell avo materno o paterno. Per le persone nate e residenti all estero nell impossibilità di individuare il comune competente in base a tali criteri il consolato italiano all estero può anche invitare l interessato a indicare un Comune a sua scelta TERMINI DEL entro un massimo di sette giorni Documento valido di identità di chi richiede la trascrizione che deve essere l interessato o l esercente DOCUMENTI NECESSARI la potestà in caso di minore. Originale o copia conforme dell atto di cui si richiede la trascrizione debitamente legalizzata e tradotta in lingua italiana PROCEDIMENTI COLLEGATI

17 OGGETTO DEL TRASCRIZIONE SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI DESCRIZIONE SOMMARIA DEL NORMATIVA DI RIFERIMENTO MODALITA DI AVVIO UNITA ORGANIZZATIVA COMPETENTE RESPONSABILE DEL FASI DEL TERMINI DEL DOCUMENTI NECESSARI Le sentenze emesse dall'autorità Giudiziaria straniera relative allo stato Civile possono essere rese efficaci in Italia mediante trascrizione nei Registri di Stato Civile. L Ufficiale dello Stato Civile dall esame dei contenuti delle sentenze o di provvedimenti stranieri procede alla verifica della sussistenza delle condizioni poste dalla legge e in caso di esito positivo provvede alla loro trascrizione nei registri. LEGGE n.218- Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato art. 64 e segg. Regolamento (CE) n 2201/2003 del Consiglio del D.P.R N "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato Civile a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127" La domanda corredata dalla documentazione potrà essere presentata personalmente dall'interessato o inoltrata a mezzo posta unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento. Settore 1 Organizzazione Affari Istituzionali e Generali del Comune di Campi Salentina, Ufficio di Stato Civile, sito al piano terra del palazzo comunale, Orario al Pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - il martedì anche nel pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 18,00. Telefono : Fax : Indirizzo e mail: stato civile.campisalentina@pec.rupar.puglia.it Sig.ra Maria Rosaria PERRONE Ufficiale di Stato Civile La sentenza o il provvedimento emesso da un organo giurisdizionale straniero deve riguardare un atto di nascita matrimonio o morte iscritto o trascritto dall estero nei registri dello stato Civile del Comune di Campi Salentina L'istruttoria è complessa e spesso per l'esame della documentazione sono necessari diversi contatti con l'interessato e con le Autorità Consolari. Documento valido di identità di chi richiede la trascrizione che deve essere l interessato o l esercente la potestà in caso di minore. Copia conforme autenticata della sentenza straniera con attestazione dell avvenuto passaggio in giudicato legalizzata e tradotta ufficialmente;

18 Se la sentenza è emessa in Paesi appartenenti alla Comunità Europea bisogna presentare il modello di cui all'art. 37 del Regol.(CE) n. 2201/2003 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa personalmente dall'interessato anche contestualmente alla richiesta di trascrizione attestante che "fra le parti e per lo stesso oggetto non e stata pronunciata sentenza del giudice italiano nè che pende procedimento promosso anteriormente a quello straniero". La predetta dichiarazione non va autenticata ed è esente da diritti. NB E necessario che la sentenza sia presentata in forma integrale. Non possono essere accettati estratti o certificati. L'Ufficio di Stato Civile non è competente a trascrivere provvedimenti stranieri di adozione legittimante per i quali è necessario rivolgersi al Tribunale per i Minorenni. PROCEDIMENTI COLLEGATI OGGETTO DEL DESCRIZIONE SOMMARIA DEL COPIE INTEGRALI DEGLI ATTI DI NASCITA MATRIMONIO E MORTE La copia integrale di un atto di stato Civile è una fotocopia dell atto stesso contenente quindi tutte le annotazioni riportate sul relativo registro. Può essere rilasciata soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da che vi ha interesse ed il rilascio non è vietato dalla legge. Questa può essere richiesta se l atto è registrato quindi iscritto o trascritto presso il comune di Campi Salentina e in linea di massima: per gli atti di nascita o se la nascita è stata dichiarata all'ufficiale di Stato Civile di Campi Salentina; o o se al momento della nascita la madre era residente a Campi Salentina; se la nascita è avvenuta all'estero e l'atto è stato trascritto nei Registri di stato Civile del Comune di Campi Salentina (di norma l'atto viene trascritto se almeno uno dei genitori è residente o iscritto all'aire di Campi Salentina al momento della nascita del figlio) per gli atti di matrimonio o se il matrimonio è avvenuto a Campi Salentina;

19 o se il matrimonio è avvenuto altrove anche all'estero ma trascritto a Campi Salentina (l'atto viene trascritto di norma se almeno uno degli sposi era residente a Campi Salentina al momento del matrimonio) per gli atti di morte o o se la morte è avvenuta a Campi Salentina se la morte è avvenuta altrove anche all'estero ma trascritta nei registri di Stato Civile di Campi Salentina (l'atto viene trascritto se al momento dell'evento la persona risiedeva a Campi Salentina). I citati documenti tranne quelli di morte hanno validità di 6 mesi ma se dopo la scadenza le informazioni contenute non hanno subito variazioni gli interessati possono dichiararlo in calce senza l obbligo di autenticare la firma e senza l obbligo di apporla in presenza di un dipendente addetto. NORMATIVA DI RIFERIMENTO MODALITA DI AVVIO UNITA ORGANIZZATIVA COMPETENTE RESPONSABILE DEL N.B. Le Pubbliche Amministrazioni hanno l obbligo di acquisire d ufficio le copie integrali degli atti di nascita matrimonio o morte occorrenti per procedimenti di cambiamenti di stato Civile (ad esempio per il matrimonio) e per motivi inerenti le proprie finalità istituzionali. Quindi in linea di massima il documento potrà essere richiesto dal cittadino soltanto nei rapporti tra privati o nell ambito dell attività giudiziaria motivando specificatamente l interesse al rilascio e sempre che non sussistano dei divieti di legge. D.P.R n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell ordinamento dello stato Civile norma dell art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127." D.P.R n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". art. 41 e segg. La copia integrale deve riguardare atti iscritti o trascritti nei registri dello Stato Civile di Campi Salentina. Settore 1 Organizzazione Affari Istituzionali e Generali del Comune di Campi Salentina, Ufficio di Stato Civile, sito al piano terra del palazzo comunale, Orario al Pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - il martedì anche nel pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 18,00. Telefono : Fax : Indirizzo e mail: stato civile.campisalentina@pec.rupar.puglia.it Sig.ra Maria Rosaria PERRONE Ufficiale di Stato Civile

20 FASI DEL TERMINI DEL DOCUMENTI NECESSARI Il documento potrà essere richiesto dal cittadino soltanto nei rapporti tra privati o nell ambito dell attività giudiziaria motivando specificatamente l interesse al rilascio e sempre che non sussistano dei divieti di legge. Il rilascio avviene all'atto della richiesta. E' necessario presentarsi con un documento di identità valido e compilare l'apposito modulo sul quale vanno indicati gli elementi necessari per l'individuazione dell'atto (cognome nome data di nascita) oltre alla motivazione della richiesta. Se il richiedente non è il diretto interessato (intestatario dell'atto) o esercente la potestà/tutela sullo stesso è necessario presentare un'apposita delega allegando la fotocopia di un documento di identità personale del delegante. Per le copie integrali da produrre all'estero si veda la scheda "Legalizzazione di firme di Pubblico Ufficiale su atti rilasciati dai servizi demografici e da valere all'estero". PROCEDIMENTI COLLEGATI OGGETTO DEL DESCRIZIONE SOMMARIA DEL ESTRATTO PLURILINGUE DI NASCITA, MATRIMONIO E MORTE Estratto plurilingue di nascita, matrimonio e morte L estratto plurilingue di un atto di stato civile è un documento redatto per l utilizzazione all estero in quanto non necessita di traduzione. Esso viene riconosciuto soltanto nei Paesi che hanno aderito a specifiche convenzioni internazionali ed è esente da legalizzazione; l unica formalità che può essere richiesta all estero è l apposizione dell Apostille (apposita timbratura attestante l autenticita del documento e la qualita legale dell autorita rilasciante) in base alla Convenzione dell Aja per la quale bisogna rivolgersi alla Prefettura di Lecce. Questo, come ogni altro certificato di stato civile, può essere richiesto solo se l atto è registrato, quindi

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