Oggetto: OBBLIGHI COMUNICAZIONE LAVORO ACCESSORIO

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1 A mezzo posta elettronica Como, 2 Novembre 2016 Egregi Sigg. Clienti Loro indirizzi Oggetto: OBBLIGHI COMUNICAZIONE LAVORO ACCESSORIO L 8 ottobre 2016 è entrato in vigore, a seguito di sua pubblicazione in G.U. 7 ottobre 2016, il D.Lgs. 185/2016 correttivo dei decreti c.d. Jobs Act. Il provvedimento introduce, non modificando però nella sostanza il lavoro accessorio, le nuove modalità di comunicazione dell utilizzo di prestazioni con voucher. L Ispettorato nazionale del Lavoro, con circolare n. 1/2016, ha fornito le indicazioni operative. Occorre precisare che la nuova comunicazione preventiva non sostituisce la dichiarazione di inizio attività già prevista nei confronti dell Inps: l attivazione dei voucher sul sito Inps dovrà comunque essere effettuata. Gli obblighi di comunicazione preventiva alla sede territoriale competente dell Ispettorato nazionale del lavoro introdotti dalla norma sono riferiti esclusivamente a imprese e professionisti. A tal proposito il committente imprenditore non agricolo e professionista deve, almeno 60 minuti prima dell inizio della prestazione, inoltrare apposita comunicazione alla Direzione dell Ispettorato nazionale del lavoro (ex Direzione del lavoro) a mezzo posta elettronica, con l indicazione puntuale dei tempi e luoghi in cui sarà svolta l attività. Nello specifico la comunicazione dovrà contenere, oltre al codice fiscale e alla ragione sociale del committente da indicare anche nell oggetto della mail, questi elementi: i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore; il luogo di esecuzione della prestazione; il giorno di inizio della prestazione; l ora di inizio e di fine della prestazione.

2 Per gli imprenditori agricoli che utilizzano prestazioni di lavoro accessorio, il decreto prevede contenuti parzialmente diversi: oltre ai dati anagrafici o al codice fiscale del lavoratore e al luogo della prestazione, infatti, si deve indicare la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni. La mail deve essere priva di allegati e deve essere inoltrata agli appositi indirizzi di posta elettronica elencati in allegato alla circolare. Devono essere comunicate anche eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse con le medesime tempistiche e modalità. È consigliabile conservare copia delle trasmesse. Si ricorda che la violazione dell obbligo di comunicazione preventiva comporta l applicazione della sanzione amministrativa da 400 a euro per ogni lavoratore per cui sia stata omessa, non diffidabile. Se, oltre alla mancata comunicazione preventiva, non sia nemmeno stata effettuata la dichiarazione di inizio attività all Inps è applicabile la maxisanzione per lavoro nero. Solo un futuro eventuale successivo decreto potrà definire l utilizzo della comunicazione via sms o tramite ulteriori modalità applicative. Esemplificando, la mail potrebbe così essere strutturata: destinatario: indirizzo mail della sede competente in relazione al luogo di esecuzione della prestazione, da ricercarsi nell elenco presente nella circolare n. 1/2016; oggetto: codice fiscale e ragione sociale del committente; testo: ai sensi dell articolo 49, comma 3, D.Lgs. 81/2015, si comunica il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio come segue. Codice fiscale e ragione sociale del committente, dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore, luogo della prestazione, giorno di inizio della prestazione, ora di inizio e fine della prestazione (per i committenti imprenditori agricoli anziché giorno di inizio e ora di inizio e fine della prestazione, inserire la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni).

3 Oggetto: NUOVE SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO Il tema del collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili, la cui disciplina si rinviene nella L. 68/1999, è stato recentemente oggetto di modifiche da parte del c.d. Decreto semplificazioni (D.Lgs. 151/2015). Tali modifiche hanno adesso subito un ulteriore revisione, per il tramite del c.d. decreto correttivo del Jobs Act (D.Lgs. 185/2016). Sul tema specifico si riscontra una rilevante modifica legata, essenzialmente, all apparato sanzionatorio amministrativo, previsto a fronte della violazione degli obblighi di assunzione obbligatoria. Si ricorda, schematicamente, che i datori di lavoro sono investiti di tale obbligazione, secondo la seguente partizione: 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti. In precedenza, ovvero fino all 8 ottobre 2016, era prevista, nel caso di mancata assunzione obbligatoria, una sanzione amministrativa pari a 62,77 euro al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. Tale sanzione, si ricorda, era suscettibile di riduzione a 20,92 euro nel caso di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione (L. 689/1981), ovvero a 15,69 euro nel caso si fosse ottemperato alla diffida emessa dagli organi di vigilanza. Viene adesso modificata, poiché evidentemente ritenuta non propriamente dissuasiva del comportamento illecito, la sanzione prevista in misura piena per la violazione cui sopra. Viene infatti previsto che, a fronte di tale inadempimento, la sanzione sia pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo previsto per i casi di lavorazioni ad alto rischio. Tale importo è previsto, ovviamente, per ogni giorno e per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. Considerando, pertanto, l ammontare del citato contributo di esonero (30,64 euro), ne deriva che la nuova sanzione piena, per il tema qui trattato, aumenta a 153,20 euro. Anche in questo caso sarà applicabile, ove vi sia il tempestivo pagamento nei 60 giorni dalla contestazione, la prevista riduzione a un terzo, ossia a 51,07 euro. La novità normativa, inoltre, specifica chiaramente l applicabilità alla fattispecie, da parte degli organi di vigilanza, della c.d. diffida, tanto che, in caso di ottemperanza, la sanzione subirà un ulteriore riduzione a 38,30 euro. Viene specificato che la diffida prevede, in relazione alla quota d obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.

4 Oggetto: GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NEL CORRETTIVO JOBS ACT Il D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, recante correttivi ai decreti Jobs Act, è stato pubblicato in G.U. n. 235 del 7 ottobre 2016 ed è in vigore dall 8 ottobre Nel predetto decreto vi sono le seguenti sostanziali modifiche al D.Lgs. 148/2015 in tema di ammortizzatori sociali: Cigo: i datori di lavoro che svolgono attività soggette ad eventi atmosferici potranno, in presenza di eventi non evitabili, presentare la domanda di Cigo entro il mese successivo a quello in cui si è verificato l evento; Cigs: la sospensione o la riduzione dell attività lavorativa per Cigs potrà iniziare entro 30 giorni (e non più decorsi 30 giorni) dalla presentazione dell istanza; cds: i contratti di solidarietà difensivi, in corso da almeno 12 mesi e stipulati prima del 1 gennaio 2016, potranno essere trasformati in contratti di solidarietà espansivi a condizione che la riduzione complessiva dell orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata usufruendo delle specifiche agevolazioni; Cigs e mobilità in deroga: elevati i limiti di spesa delle Regioni e delle Provincie autonome dal 5% al 50% ai fini dell utilizzo di Cigs e mobilità in deroga; Cigs in aree complesse: possibilità di estendere la Cigs per ulteriori 12 mesi per sospensioni relative a imprese operanti in aree di crisi industriale complessa che abbiano esaurito qualsiasi altra possibilità di ricorso agli ammortizzatori in costanza di rapporto. Le istruzioni sono state fornite con la circolare ministeriale n. 38 del 14 ottobre Con la circolare n. 31 del 21 ottobre 2016, inoltre, il Ministero del lavoro ha fornito nuove indicazioni operative sui contratti di solidarietà espansiva e sulla Cigs, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 185/2016. In particolare, il Ministero si sofferma: sull'articolo 2, comma 1, lettera c), del citato decreto, che prevede la trasformazione del contratto di solidarietà inteso come causale per l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, in contratto di solidarietà espansiva; sull'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto, che prevede che per le procedure di consultazione sindacale e per gli accordi conclusi a decorrere dall 8 ottobre 2016 la sospensione o la riduzione dell'orario concordata tra le parti ha inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di Cigs.

5 Oggetto: ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI DIMISSIONI Si informano i Signori Clienti che l Inps, con il messaggio 20 settembre 2016, n. 3755, ha fornito importanti precisazioni relative alla decorrenza da attribuire ai trattamenti pensionistici in caso di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro da effettuarsi telematicamente (D.M. 15 dicembre 2015, attuativo dell articolo 26, comma 3, D.Lgs. 151/2015). In particolare l Istituto previdenziale ricorda come, a seguito della risposta data dal Ministero del lavoro con la Faq n. 18 pubblicata sul sito cliclavoro.gov.it, la data di decorrenza delle dimissioni corrisponda al giorno successivo all ultimo giorno di lavoro. Pertanto, ai fini della determinazione della decorrenza dei trattamenti pensionistici, la data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente coincide con la data dell ultimo giorno di lavoro, ovvero con il giorno precedente a quello indicato nella sezione del modulo "Data di decorrenza delle dimissioni /risoluzione consensuale". Sempre in materia di recesso da parte del dipendente, l articolo 5, comma 3, D.Lgs. n. 185/2016 (G.U. 7 ottobre 2016, n. 235), in vigore a decorrere dal giorno 8 ottobre 2016, ha modificato l articolo 26, D.Lgs. 151/2015, prevedendo: l esclusione dall obbligo delle dimissioni telematiche per i dipendenti della P.A.; l inclusione tra i soggetti autorizzati alla trasmissione delle dimissioni telematiche dei consulenti del lavoro e delle sedi territoriali degli Ispettorati del lavoro. Sul punto si attendono ancora, per quanto riguarda i consulenti del lavoro, le istruzioni operative che rendano effettiva tale possibilità. Infine si ricorda che continuano ad essere emanate nuove Faq in materia di dimissioni sul sito cliclavoro.gov.it: in data 22 settembre 2016 è stato chiarito che il recesso dell'apprendista al termine del periodo di apprendistato di cui all'articolo 42, comma 4, D.Lgs. 81/2015 deve essere manifestato attraverso la procedura telematica, in quanto si tratta di un rapporto di lavoro subordinato, il quale, ove le parti non recedano dal medesimo, prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così come espressamente stabilito dall articolo 42, comma 4, D.Lgs. 81/2015.

6 Oggetto: NOVITÀ IN TEMA DI APPRENDISTATO DOPO IL CORRETTIVO DEL JOBS ACT Il D.Lgs. 185/2016, in vigore dall 8 ottobre 2016, contiene disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati nell ambito del Jobs Act. In particolare, in riferimento al D.Lgs. 81/2015 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro, l articolo 1, D.Lgs. 185/2016 ha modificato gli articoli: 45 sull apprendistato di alta formazione e ricerca; 49 sulla disciplina del lavoro accessorio; 55 sulle abrogazioni e norme transitorie. Al lavoro accessorio è dedicata apposita ulteriore informativa, mentre nella presente si evidenziano le novità in tema di apprendistato. Apprendistato di alta formazione e ricerca La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, sentite (e non più in accordo con) le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. L'attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca, in assenza delle regolamentazioni regionali, è disciplinata dalle disposizioni del decreto del Ministero del lavoro 12 ottobre 2015, che ha stabilito gli standard formativi dell apprendistato. Sono fatte salve, fino alla regolamentazione regionale, le convenzioni stipulate, sulla base della precedente disciplina, dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale I contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, stipulati ai sensi dell'articolo 3, D.Lgs. 167/2011, in corso alla data dell 8 ottobre 2016, possono essere prorogati fino a un anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.

7 Oggetto: CONVERSIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO INTERMITTENTE Chi utilizza, in assenza dei requisiti soggettivi, il lavoro intermittente in presenza di disposizioni del Ccnl applicato che escludono il ricorso a tali contratti, rischia la conversione del contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Questo sostiene il Ministero del Lavoro nella nota n del 4 ottobre 2016, ricordando che l articolo 13, D.Lgs. 81/2015, rimanda al contratto collettivo l individuazione delle esigenze organizzative e produttive in presenza delle quali è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro intermittente: il contratto collettivo può però stabilirne il divieto di utilizzo in assenza delle predette esigenze, fatto salvo che, in questi casi, il ricorso al lavoro intermittente è comunque possibile se ricorrono i requisiti soggettivi (soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25 anno, e soggetti con più di 55 anni di età). In assenza di previsioni contrattuali, vi è comunque la possibilità di utilizzo del lavoro a chiamata in riferimento alle ipotesi della tabella allegata al R.D. 2657/1923. Oggetto: NOVITÀ IN TEMA DI DURC Si segnalano alcune novità in materia di Durc oggetto del decreto del Ministero del lavoro 23 febbraio 2016 che è stato pubblicato sulla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2016 e che modifica il decreto 30 gennaio 2015 recante Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) : la regolarità contributiva potrà essere verificata anche per le imprese che, pur non essendo qualificate come edili, applicano il Ccnl di settore; la regolarità delle imprese in fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio si verifica per gli obblighi contributivi Inps/Inail/Casse edili scaduti prima dell autorizzazione all esercizio provvisorio o dell apertura della procedura in caso di amministrazione straordinaria.

8 Oggetto: L INPS SPIEGA I CONTROLLI PER L INCENTIVO ASSUNZIONE GIOVANI Si informano i Signori Clienti che l Inps, con circolare 22 settembre 2016, n. 180, a seguito dello stanziamento di un finanziamento aggiuntivo, pari a di euro, ha fornito importanti chiarimenti in ordine ai controlli relativi all incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori fino a 29 anni di età in possesso di determinati requisiti previsti dall articolo 1, D.L. 76/2013. Innanzitutto l Inps procede con l analisi degli elementi essenziali dell agevolazione. L incentivo spetta ai datori di lavoro che instaurano rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato - anche a tempo parziale - o che trasformano i rapporti a tempo determinato con giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (30 anni non compiuti alla data dell assunzione). Inoltre, l incentivo è legittimamente riconoscibile per l assunzione degli apprendisti, in considerazione della circostanza che l articolo 1, comma 1, D.Lgs. 167/2011 prima e, a seguito della sua abrogazione, l articolo 41, D.Lgs. 81/2015, poi, definiscono a tempo indeterminato il corrispondente contratto: ad ogni modo l incentivo non può mensilmente superare l importo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendista Al datore di lavoro che assume a tempo indeterminato spetta un beneficio economico, pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, entro il limite massimo mensile di 650 euro per ogni lavoratore. Riguardo alla durata: in caso di assunzione a tempo indeterminato l incentivo spetta per 18 mesi; in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, l incentivo spetta per 12 mesi. Le assunzioni devono riguardare lavoratori giovani che si trovino in una delle condizioni, tra loro alternative, di svantaggio previste dall articolo 1, comma 2, D.L. 76/2013: essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi oppure essere privi di diploma. La spettanza del beneficio è subordinata, inoltre, alle seguenti condizioni in capo al datore di lavoro: le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti l assunzione (articolo 1, comma 6, D.L. 76/2013); con riferimento all incremento occupazionale, si precisa che l incentivo spetta a condizione che l assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento netto dell occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell anno precedente l assunzione stessa (ovvero nell anno precedente la decorrenza della trasformazione a tempo indeterminato); è altresì necessario che tale incremento sia mantenuto (anche per un valore

9 differenziale diverso dall originario) per ogni mese di calendario di vigenza dell incentivo. Ai fini della valutazione dell incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di lavoro annuo (Ula); il datore di lavoro deve risultare in regola con obblighi contributivi e a tutela della sicurezza dei lavoratori; deve altresì applicare gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e rispettare gli altri obblighi di legge (articolo 1, commi 1175 e 1176, L. 296/2006; decreti ministeriali, circolari e messaggi attuativi della citata disposizione); il datore di lavoro deve rispettare i principi di cui all articolo 4, commi 12, 13 e 15, L. 92/ abrogati dall articolo 34, D.Lgs. 150/2015 e ora nuovamente disciplinati dall articolo 31, D.Lgs. 150/2015, ma vigenti, nella loro formulazione originaria, in riferimento al periodo delle assunzioni/trasformazioni agevolabili - di seguito elencati (cfr. circolare Inps n. 137/2012): - l assunzione non deve essere attuazione di un obbligo preesistente; - l assunzione non deve violare un diritto di precedenza alla riassunzione spettante ad altro lavoratore diverso da quello assunto; - presso l unità produttiva ove si intende fruire dell agevolazione non devono essere in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo che coinvolgano professionalità sostanzialmente diverse da quelle del lavoratore oggetto di incentivo; - il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato negli ultimi sei mesi da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulti con quest ultimo in rapporto di collegamento o controllo. Tipologie di controlli I controlli che saranno effettuati dall Inps, sulla base della check list allegata alla circolare n. 180/2016, consistono in: controlli on desk, mediante verifiche automatizzate e di natura amministrativa; controlli sul posto, con verifiche di natura ispettiva, limitatamente alle funzioni dell Istituto a seguito del riassetto dell attività ispettiva in materia di lavoro e previdenza sociale operato con il D.Lgs. 149/2015, in ordine alla legittimità e alla misura degli importi conguagliati nelle denunce contributive mensili. Concluse le attività di controllo amministrativo o ispettivo, l incaricato, sulla base delle risultanze emerse nel corso della verifica e della documentazione acquisita, compila la check-list, dando conto dell esito regolare o irregolare di ogni singolo controllo.

10 OGGETTO: NON È OBBLIGATORIO IL MODULO DI CONTROLLO DELLE ASSENZE DEI CONDUCENTI Il D.Lgs. 144/2008 aveva introdotto l obbligo del modulo di controllo delle assenze dei conducenti di veicoli muniti di apparecchi di controllo dei tempi di guida e di riposo (tachigrafi): le assenze per malattia, per ferie o la guida di un altro veicolo non soggetto nei 28 giorni precedenti dovevano essere documentate nel modulo da esibire in caso di controllo. Con la circolare n. 5933/2016, il Ministero dell interno ha però precisato che, secondo il Regolamento UE/165/2014, gli Stati membri non possono imporre ai conducenti dei veicoli adibiti al trasporto su strada l obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo. Pertanto, il modulo di controllo delle assenze non è più obbligatorio e, quindi, il conducente non può essere sanzionato per la sua mancanza. La circolare suggerisce però, ferma restando l inapplicabilità delle sanzioni, la compilazione del modulo in ottica di collaborazione in sede di controllo per chiarire le eventuali assenze nell arco dei 28 giorni. OGGETTO: DISATTIVAZIONE UTENZE CODICE DITTA E NUOVE MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI ON LINE INAIL Si informa che, come previsto dalla circolare n. 81/2015, che ha definito le nuove modalità di profilazione per l'accesso ai servizi on line Inail, le utenze Codice ditta sono state disattivate. Per fruire dei servizi on line, pertanto, le aziende devono utilizzare le credenziali personali dispositive del legale rappresentante e/o dei soggetti da lui individuati e delegati o in alternativa le credenziali Inps, Cns o Spid. Il sistema Inail include tre nuovi profili utenti, funzionali ad alcuni specifici servizi: legale rappresentante azienda ; amministratore delle utenze digitali ; datore di lavoro. Le nuove credenziali di accesso dispositive sostituiscono quelle finora utilizzate dagli utenti profilati come azienda e dai soggetti registrati come subdelegato azienda. Questi utenti possono ora accedere ai servizi on line da esclusivamente tramite: credenziali di accesso dispositive rilasciate dall Inail;

11 credenziali di accesso dispositive rilasciate dall Inps e riconosciute dal sistema dell Inail ( federazione Inps ); carta nazionale dei servizi (CNS); credenziali SPID (non appena attivato il nuovo sistema di login). Le credenziali dispositive Inail possono essere richieste attraverso il servizio on line o presso qualsiasi sede locale e sono rilasciate in seguito a verifica dell identità del soggetto richiedente. Tutti i servizi ai quali si accedeva tramite codice ditta e password (es. autoliquidazione, Durc on line, denunce di variazione, etc.) sono ora accessibili tramite le nuove credenziali, basate sul codice fiscale del legale rappresentante o di un soggetto da lui delegato. Gli utenti potranno ricevere tutte le informazioni di carattere generale dal Contact Center Multicanale attraverso il numero verde gratuito , da rete fissa, o il numero a pagamento 06/ , da rete mobile. È a disposizione degli utenti anche il servizio Inail risponde (accessibile dall area Contatti del portale per informazioni sui servizi on line e approfondimenti normativi e procedurali. OGGETTO: DISCIPLINA DEL SINP E DENUNCE DI INFORTUNIO È stato pubblicato nella G.U. n. 226/2016 il D.M. 25/05/2016 n. 183, in vigore dal 12 ottobre 2016, con il quale è stato disciplinato il funzionamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp), in attuazione delle disposizioni dell art. 8 del D. Lgs. 81/2008. Il decreto, in particolare, definisce: il funzionamento del Sinp; i fornitori e i fruitori di dati e di informazioni; i dati del Sinp e i relativi standard; le regole tecniche finalizzate alla trasmissione informatica dei dati tra gli enti al fine di realizzare il Sinp; le regole per il trattamento dei dati nell'ambito del Sinp; le misure di sicurezza e le responsabilità nell'ambito del Sinp. L Istituzione del Sinp comporterà, dal 12 aprile 2017, l obbligo per i datori di lavoro di comunicare all Inail, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportano un assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell evento. L obbligo relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell evento, infatti, decorre dalla scadenza del termine di 6 mesi dall adozione del decreto come previsto dall articolo 18, comma 1-bis, D.Lgs. 81/2008. Si attendono comunque le relative istruzioni operative.

12 Oggetto: ESODO A FAVORE DEI LAVORATORI PROSSIMI A PENSIONE Con il messaggio n. 4095/2016, l Inps ha fornito ulteriori precisazioni in ordine alla corretta predisposizione della garanzia fideiussoria che il datore di lavoro deve presentare all Istituto ai fini dell accesso alla prestazione. La legge prevede che, per accedere alla prestazione di esodo, il datore di lavoro presenti all Inps una fideiussione bancaria a garanzia dell adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell Istituto medesimo, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata, maggiorate di una parte variabile, pari almeno al 15% della predetta provvista, in funzione delle successive determinazioni adottate dall Istituto: nel corpo della fideiussione deve essere indicato espressamente (in cifre e numeri), oltre che l importo relativo alla parte fissa, anche l importo della parte variabile. che costituiscono l Importo massimo garantito, cioè la misura massima dell esborso della banca, entro la quale, nei limiti delle obbligazioni garantite, opererà la fideiussione presentata. Inoltre, come riportato nell articolo 3 dello schema di fideiussione, il decorrere della scadenza finale determina la cessazione automatica di ogni effetto della garanzia, anche in assenza di restituzione dell originale dell atto: in tali casistiche, così come nelle ipotesi di svincolo totale della fideiussione o di mancata realizzazione dei presupposti di accesso all esodo per tutti i lavoratori in relazione ai quali era stata rilasciata la garanzia, l Inps non procede alla restituzione della fideiussione, ma può fornire la dichiarazione che la banca non è tenuta a garantire ulteriormente gli obblighi del datore di lavoro esodante nei confronti dell Inps. Il prospetto di quantificazione dell onere è redatto sulla base della contribuzione correlata quantificata dal datore di lavoro in via presuntiva al momento della presentazione della domanda preliminare, sulla media delle retribuzioni sulla base degli ultimi 2 o 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Nell ipotesi in cui il lavoratore abbia prestato attività lavorativa presso il datore di lavoro esodante per un periodo inferiore, il datore di lavoro deve segnalarlo all Inps, dandone evidenza nel file contenente i dati dei lavoratori allegato al modello Sc77, che provvederà a determinare il valore della contribuzione correlata e della relativa retribuzione ai fini della predisposizione della fideiussione e della determinazione della contribuzione correlata da versare. Con riferimento alle domande di accesso alla procedura di esodo presentate a decorrere dal 1 maggio 2015 per la determinazione della misura della contribuzione correlata, che deve essere versata dal datore di lavoro per i periodi di erogazione della prestazione, le disposizioni vigenti prevedono che l imponibile previdenziale cui fare riferimento è quello dell ultimo quadriennio. Per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo si dovrà tenere conto del massimale previsto dall'articolo 2, comma 18, L. 335/1995, la cui misura per l'anno 2016 è pari a euro.

13 Il piano relativo ai lavoratori interessati dal programma di esodo presentato dai datori di lavoro deve essere annuale (con ultima decorrenza di accesso alla prestazione di accompagnamento alla pensione il 1 dicembre dello stesso anno): solo eccezionalmente, in ragione per esempio dell elevato numero di lavoratori interessati, è possibile prevedere più di un piano di esodo annuale, previa autorizzazione dell Inps. Oggetto: NON È REDDITO L USO DEL CAR SHARING PER TRASFERTE NEL COMUNE L articolo 51, comma 5, Tuir, in relazione alle trasferte effettuate nel Comune dove è ubicata la sede di lavoro, dispone che Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. Le trasferte fuori del territorio comunale, invece, non concorrono a formare il reddito del lavoratore entro una determinata soglia, così come i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto, sempreché tali spese siano rimborsate sulla base di idonea documentazione. Pertanto, se la trasferta o missione si svolga all interno del Comune ove è ubicata la sede di lavoro, sono esclusi da tassazione i soli rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, mentre sono da assoggettare a tassazione le indennità e i rimborsi di altre spese di viaggio. Con la risoluzione n. 83/E del 28 settembre 2016, l Agenzia delle entrate valuta l incidenza sul reddito dei lavoratori dell utilizzo del car sharing, ritenendo che tale servizio rappresenti, soprattutto nelle aree urbane, un evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità considerati dall articolo 51 Tuir, e che, quindi, i rimborsi delle relative spese in favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale, opportunamente documentate, possano essere ricondotti nella previsione del citato comma 5, articolo 51. Per attestare l effettivo spostamento dalla sede di lavoro e l utilizzo del servizio da parte del dipendente, la fattura emessa dalla società di car sharing nei confronti del dipendente deve individuare il destinatario della prestazione, il percorso effettuato, con indicazione del luogo di partenza e luogo di arrivo, la distanza percorsa nonché la durata e l importo dovuto. L esenzione vale anche nell ipotesi in cui sia la società/datrice di lavoro intestataria della fattura emessa dalla società di car sharing e al lavoratore sia rimborsata la spesa sostenuta per l utilizzo del veicolo (c.d. utilizzo incrociato).

14 Oggetto: FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI AGLI UTILI E AI RISULTATI D IMPRESA È stato registrato dalla Corte dei Conti il decreto 20 giugno 2016, che individua le condizioni e i criteri per accedere al Fondo finalizzato a incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e alla diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014). Il Fondo è destinato al sostegno delle iniziative delle imprese per l assegnazione ai lavoratori operai, impiegati e quadri a tempo indeterminato di azioni, a titolo gratuito o mediante sottoscrizione a condizioni vantaggiose rispetto alla quotazione di mercato. Possono accedere al beneficio le società per azioni italiane o di altri Paesi dell Unione Europea che stabiliscano una o più sedi secondarie in Italia che ne facciano richiesta e che siano in regola col Durc al momento dell erogazione del finanziamento. Il beneficio consiste nel riconoscimento di una somma pari al 30% del valore dell azione assegnata a titolo gratuito o, nel caso di assegnazione a titolo oneroso, del 30% della differenza tra il valore dell azione e l importo di sottoscrizione offerto al lavoratore. L importo non può essere comunque superiore ad euro 10 per ogni azione. Il beneficio è legato alla disponibilità delle risorse stanziate e non può eccedere, per ciascuna impresa, il 10% dell ammontare complessivo del fondo. Si applicano inoltre le regole sugli aiuti de minimis. Per proporre al Ministero le domande di accesso al fondo occorre attendere l apposito avviso che sarà pubblico sul sito del Ministero. Oggetto: PERMESSI L. 104/1992 ANCHE IN FAVORE DI PERSONE CONVIVENTI La Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 213/2016, ha dichiarato la parziale illegittimità di un articolo della L. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), norma dove vengono individuati i soggetti fruitori dei permessi retribuiti giornalieri per assistenza a soggetti handicappati in situazione di gravità; ciò in quanto tale disposizione, riguardando coniuge e parenti, non include i soggetti conviventi. La norma, infatti, elenca tra i soggetti in situazione di gravità, per la cui assistenza è possibile fruire di 3 giorni di permesso retribuito, i seguenti: coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il caso, all attenzione dei giudici, era quello di una lavoratrice la quale, assistendo il convivente (more uxorio) gravemente malato, non poteva per legge usufruire di detti permessi.

15 La Corte, rifacendosi agli articoli 2 e 32 della Carta costituzionale, diritto alla salute, e pur ravvisando la distinzione tra coniuge e convivente, specifica che la ben più elevata ragione di tutela prevista dalla norma, verso un soggetto con handicap in situazione di gravità, esula dalla sussistenza o meno di un grado di parentela, finalizzandosi soltanto alla tutela del soggetto debole da esplicarsi possibilmente in ambito familiare. Escludere, pertanto, un soggetto convivente, equivale a restringere indebitamente un diritto costituzionalmente tutelato, ossia quello all assistenza ed alle cure nel suo ambito familiare. Oggetto: TURISMO - INTESA PER LA DETASSAZIONE Federalberghi, Faita-Federcamping e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, in data 5 ottobre 2016, hanno sottoscritto un accordo per l applicazione della detassazione delle erogazioni salariali legate al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività e qualità, in ottemperanza a quanto previsto dal D.I. 25 marzo L accordo propone un modello di accordo quadro territoriale, di carattere cedevole rispetto a eventuali e specifiche intese aziendali, valido per le aziende aderenti alle organizzazioni territoriali imprenditoriali di categoria stipulanti l accordo, applicabile a tutti i lavoratori dell impresa. Per avvalersi dell accordo occorre anche applicare integralmente il Ccnl Turismo 18 gennaio 2014, incluse le disposizioni sugli enti bilaterali e l assistenza sanitaria integrativa. Le imprese che si avvarranno dell accordo dovranno comunicarlo a Federalberghi/Faita, mediante l apposito modello allegato all accordo.

16 Oggetto: RINVIATA A DICEMBRE LA SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO DI AVVIO METASALUTE Le fonti istitutive di mètasalute, in data 20 ottobre 2016, hanno sottoscritto un accordo in forza del quale, verificate le positive risultanze contabili del Fondo di categoria mètasalute, concordano di rinviare al mese di dicembre 2016 il versamento della seconda tranche di 24 euro per dipendente, quale contributo di avvio al Fondo medesimo derivante dal Ccnl 15 ottobre 2009, già previsto per il mese di ottobre Si invitano i Sigg. Clienti a contattare lo Studio per i necessari chiarimenti. Distinti saluti. Studio Frisoni e Bisceglie Professional Payroll Società tra Professionisti s.r.l.

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