Contratto collettivo nazionale di lavoro

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1 Contratto coettivo nazionae di avoro 1 febbraio 2013 per i personae dipendente da imprese esercenti servizi di teecomunicazione Via Beotti Bon, Roma Teefono Fax info@fondoteemaco.it

2 1 Contratto coettivo nazionae di avoro per i personae dipendente da imprese esercenti servizi di teecomunicazione 1 Febbraio 2013

3 2 La presente edizione 2013 è stata curata da: EDICOM Associazione unitaria SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL La riproduzione totae e parziae dei testi qui contenuti, tramite quasivogia formato cartaceo, eettronico o con atro strumento, è vietata senza espicito consenso dei egai rappresentanti di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL Edizioni e Stampa; SPADAMEDIA s.r.. Finito di stampare ne mese di marzo 2014 presso o stabiimento di Via Variante di Canceiera snc Ariccia (RM)

4 3 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE In Roma, addì 1 febbraio 2013 Tra ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL rappresentata da Presidente Cesare Avenia, che, assistito da Raffaee Nardacchione e da Marco Rendina, ha guidato a deegazione industriae composta da: Francesco Agieri, Paoa Badinei, Roberto Biazzi, Amaia Bigatti, Mario Bignone, Aessandro Brignone, Eisabetta Cadera, Giuseppe Camisa, Renata Castigioni, Onofrio Capogrosso, Emanuee Cappei, Davide Ciorra, Francesca De Gregorio, Laura Di Raimondo, Luciano Diotaevi, Rita Fontana, Massimo Forbicini, Giuseppina Guarino, Caro La Bea, Andrea Lucente, Paoa Machiodi, Massimo Marocchini, Ubado Marvardi, Luca Mattana, Giovanni Mei, Antonio Migiardi, Francesco Morbidei, Laura Nurra, Giuseppe Piacentini, Giovan Battista Piccirio, Giovanni Pipita, Renato Poichetti, Aessandro Possenti, Rita Raffa, Luciano Sae, Aessandro Saustri, Paoo Sottii, Caudio Tanii e, per Assocontact, Luca D Ambrosio, Aberto Zunino e Giampaoo Guaa; e SLC-CGIL (*) rappresentata da Segretario Generae Massimo Cestaro, da Segretario Nazionae Michee Azzoa, da Giuseppe Francesco, Riccardo Saccone e Gianfranco Vaente, dea Segreteria Nazionae e da Adagisa Barassi, Aessandro Randaccio, Aessandro Sarti, Andrea Lumino, Angeo Candioro, Anna Bisio, Anna Mannoni, Antonio Poa, Antonio Romano, Attiio Naddei, Barbara Cosimi, Caro Cerchiara, Carmeo Guì, Cristian Maavoti, Daniee Carchidi, Daniee Gadaeta, Davide Foti, Dino Oggiano, Domenico Petrucci, Doriano Locatei, Evira Russo, Enrica Riva, Enrico Badazzi, Fabio Bonfadei, Feiciano Raimondo, Fiippo Beandi, Giampietro Panichi, Giovanni Aieo, Giustino Trevisonno, Guido Cupido, Guido Pucci, Irene Marabos, Irene Saieri, Isabea Cassibba, Luca Damiani, Luca Sabbatucci, Maddaena Verde, Marco Cosi, Maria Carmen Covino, Maria Luigia Bucci, Marianna Cestaro, Mariena Scimia, Mario Rocco Rossini, Massimo Dea Giovanna, Matteo Beegoni, Maurizio Dotti, Maurizio Ramus, Natascia Treossi, Paoo Narducci, Paoo Pugisi, Paoo Visentin, Pasquae Grieco, Piero Camponeschi,

5 4 Piero Cannistrà, Raffaea Iesu, Renato Comei, Rosaba Vea, Rosi Tarsia, Samuee Faossi, Tonio Rossa, Vito Sacco; FISTEL-CISL (*) rappresentata da Segretario Generae Vito Antonio Vitae, da Segretario Nazionae Laura Ferrarese e da Giorgio Serao, Giancaro Mauro, Aessandro Faraoni, Savatore Capone, Vittorio Spigone, Tania Sarti e Matteo Lupi, de Dipartimento Teecomunicazioni, assistiti dae deegazioni territoriai; UILCOM-UIL (*) rappresentata da Segretario Generae Bruno Di Coa, da Segretario Nazionae Savatore Ugiaroo, da Pierpaoo Mischi, Fabio Giuseppe Gozzo, Angeo Ughetta, responsabii dei Dipartimento TLC nazionae, assistiti dae deegazioni territoriai, è stato sottoscritto Accordo di rinnovo de Contratto Coettivo Nazionae di Lavoro per e Imprese esercenti servizi di teecomunicazione. (*) I nominativi dei componenti dee deegazioni sono stati comunicati dae rispettive Organizzazioni

6 5 PREMESSA (1) 1. Assoteecomunicazioni- Asste e Sc-Cgi, Fiste-Cis e Uicom-Ui in quaità di Parti stipuanti e titoari de CCNL condividono esigenza di fornire risposte tempestive, fessibii e quaificate a evouzione de mercato e dea tecnoogia in reazione a eevato iveo di competitività ed aa crescente dinamicità dei contesti di riferimento, anche perseguendo modei di tipo partecipativo ne quaificare i rapporti tra e Parti - ai vari ivei e con i diversi strumenti e ne vaorizzare a risorsa avoro, fermi restando i distinti ruoi e e rispettive responsa biità dee Parti stesse. 2. A ta fine individuano quai vaori di riferimento per i presente Contratto: a centraità de autonomia coettiva nea gestione dee probematiche e dee inee evoutive de rapporto di avoro e a strategicità de sistema di reazioni industriai quae strumento di governo dei processi settoriai e aziendai, finaizzato aa creazione di un sistema di regoe certe e condivise in grado di assicurare i perseguimento degi obiettivi di competitività dee imprese garantendo, a contempo, a vaorizzazione e o sviuppo dee professionaità ed i coinvogimento dee risorse umane su obiettivi di quaità, con particoare riguardo aa soddisfazione de ciente; a natura di pubbica utiità dee attività dee imprese operanti ne settore, anche a fine di assicurare a continuità dei servizi prestati; individuazione di un assetto reazionae che sia fattivamente orientato aa prevenzione ed a superamento dei motivi di confitto; a funzionaità de assetto contrattuae ad una dinamica dee reazioni di avoro che sia improntata a riancio dea crescita economica, ao sviuppo occupazionae e a aumento dea produttività e a perseguimento di una gestione controata, corretta e programmabie de costo de avoro, nonché di modei e strumenti di fessibiità adeguati ae esigenze presenti e future de settore. Inotre e Parti si riconoscono e condividono quanto espresso dae premesse a Accordo Interconfederae de 28 giugno 2011, che si intendono recepite ne presente CCNL. (1) Testo dea premessa concordato tra Assoteecomunicazioni-Asste e Sc-Cgi, Fiste-Cis, Uicom-Ui

7 6 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE In Roma, addì 1 febbraio 2013 Tra ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL rappresentata da Presidente Cesare Avenia, che, assistito da Raffaee Nardacchione e da Marco Rendina, ha guidato a deegazione industriae composta da Francesco Agieri, Paoa Badinei, Roberto Biazzi, Amaia Bigatti, Mario Bignone, Aessandro Brignone, Eisabetta Cadera, Giuseppe Camisa, Renata Castigioni, Onofrio Capogrosso, Emanuee Cappei, Davide Ciorra, Francesca De Gregorio, Laura Di Raimondo, Luciano Diotaevi, Rita Fontana, Massimo Forbicini, Giuseppina Guarino, Caro La Bea, Andrea Lucente, Paoa Machiodi, Massimo Marocchini, Ubado Marvardi, Luca Mattana, Giovanni Mei, Antonio Migiardi, Francesco Morbidei, Laura Nurra, Giuseppe Piacentini, Giovan Battista Piccirio, Giovanni Pipita, Renato Poichetti, Aessandro Possenti, Rita Raffa, Luciano Sae, Aessandro Saustri, Paoo Sottii, Caudio Tanii e, per Assocontact, Luca D Ambrosio, Aberto Zunino e Giampaoo Guaa; e UGL TELECOMUNICAZIONI (*) rappresentata da Segretario Nazionae Stefano Conti e da Roberto Coccé, Fabrizio Menichei, Domenico Provenzano, Roberto Vacca, Antonio Vitti, Luigi Le Pera, Giovanni Barbucci, Viviana Muti, Andrea De Nigris, Paoo Caanchi, Michea Corsi Giacomo Panzarini, Davide Paotti, Marceo Fazio, Gennaro Cirio, Caudio Marchesini, Luca Saccaro, Marcorei Maurizio, Savatore De Stefano, è stato sottoscritto Accordo di rinnovo de Contratto Coettivo Nazionae di Lavoro per e imprese esercenti servizi di teecomunicazione (*) I nominativi dei componenti dea deegazione sono stati comunicati da Organizzazione.

8 7 PREMESSA (2) 1. Assoteecomunicazioni Asste e UGL - Teecomunicazioni, in quaità di Parti stipuanti de CCNL, condividono esigenza di fornire risposte tempestive, fessibii e quaificate a evouzione de mercato e dea tecnoogia in reazione a eevato iveo di competitività ed aa crescente dinamicità dei contesti di riferimento, anche perseguendo modei di tipo partecipativo ne quaificare i rapporti tra e Parti - ai vari ivei e con i diversi strumenti e ne vaorizzare a risorsa avoro, fermi restando i distinti ruoi e e rispettive responsabiità dee Parti stesse. 2. A ta fine individuano quai vaori di riferimento per i presente Contratto: a centraità de autonomia coettiva nea gestione dee probematiche e dee inee evoutive de rapporto di avoro e a strategicità de sistema di reazioni industriai quae strumento di governo dei processi settoriai e aziendai,finaizzato aa creazione di un sistema di regoe certe e condivise in grado di assicurare i perseguimento degi obiettivi di competitività dee Imprese garantendo, a contempo, a vaorizzazione e o sviuppo dee professionaità ed i coinvogimento dee risorse umane su obiettivi di quaità, con particoare riguardo aa soddisfazione de ciente; a natura di pubbica utiità dee attività dee Imprese operanti ne settore, anche a fine di assicurare a continuità dei servizi prestati; individuazione di un assetto reazionae che sia fattivamente orientato aa prevenzione ed a superamento dei motivi di confitto; a funzionaità de assetto contrattuae ad una dinamica dee reazioni di avoro che sia improntata a riancio dea crescita economica, ao sviuppo occupazionae e a aumento dea produttività e a perseguimento di una gestione controata, corretta e programmabie de costo de avoro, nonché di modei e strumenti di fessibiità adeguati ae esigenze presenti e future de settore. Inotre e Parti si riconoscono e condividono quanto espresso dae premesse a Accordo Interconfederae de 28 giugno 2011, che si intendono recepite ne presente CCNL. 3. Ne presente Contratto ove non diversamente specificato i riferimento ae Parti stipuanti deve intendersi comprensivo anche dea UGL- Teecomunicazioni. (2) Testo dea premessa concordato tra Assoteecomunicazioni-Asste e Ug-Teecomunicazioni

9 8 CAMPO DI APPLICAZIONE I presente Contratto coettivo si appica ae imprese dea tecnoogia de informazione e dea comunicazione, tra cui, a titoo esempificativo, si indicano: A) imprese esercenti, con icenze/autorizzazioni ove previste, servizi di teecomunicazione, intendendosi per tai i servizi di teefonia fissa e/o mobie e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitai e mutimediai anche attraverso esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta eettronica, ecc.); B) imprese che svogono attività di assistenza e gestione dea cientea, in particoare per e imprese di teecomunicazione; C) imprese che forniscono apparati e servizi di gestione, manutenzione e esercizio di impianti e reti di teecomunicazione; D) imprese di sviuppo e impementazione di servizi per souzioni tecnoogiche appicate anche ae teecomunicazioni e ae imprese che forniscono servizi per contenuti digitai e mutimediai.

10 9 PARTE PRIMA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI Art. 1 Sistema di reazioni sindacai 1. Assoteecomunicazioni Asste e Sc-Cgi, Fiste-Cis e Uicom-Ui, sua base dei principi individuati in Premessa, convengono sua necessità di promuovere un sistema di reazioni fondato su reciproco riconoscimento dei ruoi e su rispetto dee distinte prerogative, nonché caratterizzato daa sistematicità dei rapporti sui temi individuati di comune interesse e da esame dee oro evouzioni e ricadute specifiche nee diverse reatà aziendai. 2. In tae sistema gi strumenti reazionai di seguito determinati risutano orientati aa ricerca di obiettivi condivisi e aa costruzione di condizioni tai da prevenire e occasioni di insorgenza de confitto, attraverso sia a diffusione sempre più ampia e generaizzata degi obiettivi d impresa in funzione dei mutamenti e de evouzione dei nuovi contesti tecnoogici, organizzativi, regoamentari e di mercato, che i coinvogimento dee istanze di rappresentanza ai vari ivei. A) FORUM NAZIONALE È istituito i Forum Nazionae de ICT/Teecomunicazioni che costituisce a sede di anaisi, verifica, confronto e proposta tra e Parti. I Forum ha uogo, con cadenza di norma annuae, entro i mese di giugno. Entro i precedente mese di maggio a cura dee Parti viene predisposto un documento di sintesi suo stato de settore che costituisce a base dei avori de Forum. A Forum partecipano e Segreterie Nazionai di Sc-Cgi, Fiste-Cis e Uicom-Ui e gi Organi Direttivi de Associazione datoriae, stipuanti i CCNL. In reazione ai temi trattati potranno essere previste specifiche sessioni aperte a intervento di soggetti esterni interocutori de settore. Ove tra e Parti sia stata raggiunta una posizione comune, eventuamente espressa in un avviso comune, questa potrà essere sottoposta a attenzione di Enti ed Istituzioni pubbiche nazionai, ed eventuamente territoriai, con e modaità che saranno caso per caso individuate. Sono oggetto de Forum tutti i temi di interesse comune reativi o coegati a settore quai o sviuppo tecnoogico, e dinamiche economiche, evouzione de attività egisativa e regoamentare nazionae, europea ed internazionae, i rapporto con i consumatori e a responsabiità sociae de impresa, i mercato de avoro, e pari opportunità, a sicurezza su avoro. In reazione ai temi di cui sopra, su richiesta di una dee Parti, potranno essere costituiti specifici Gruppi di Lavoro/Commissioni paritetici di approfondimento, studio, ricerca e proposta, a iveo di settore, sue tematiche di competenza. Le Parti ne ambito de Forum stabiiscono i criteri per a ripartizione dee spese reative a suo funzionamento, mentre quee concernenti e iniziative di studio di cui a comma precedente verranno concordate preventivamente di vota in vota, con riferimento sia a ammontare che aa suddivisione, vautando anche a possibiità di utiizzare finanziamenti europei e nazionai eventuamente disponibii.

11 10 La segreteria de Forum e di eventuai Gruppi di Lavoro/Commissioni ha sede presso Organizzazione datoriae stipuante, che si fa carico dea reativa gestione ordinaria. NOTA A VERBALE. Le Parti si danno atto, che aa uce di quanto previsto a punto A) de presente articoo (FORUM), si intendono assoti gi obbighi già previsti da art. 1, ettera D) de CCNL 3 dicembre B) OSSERVATORIO NAZIONALE CONTROLLO A DISTANZA Premesso che rimane competenza dee RSU dee singoe aziende sottoscrivere o meno specifici accordi in materia di controo a distanza (art /1970) e che, con a presente, e Parti non intendono sostituirsi ae rispettive competenti rappresentanze, Assoteecomunicazioni Asste e Sc-Cgi, Fiste-Cis e Uicom-Ui costituiranno entro 60 giorni daa sottoscrizione de CCNL stesso un Osservatorio Nazionae di settore a fine di approfondire e costanti evouzioni normative e tecnoogiche connesse a tema de possibie controo a distanza (art. 4 egge 300/1970). L Osservatorio nazionae potrà: approfondire, anche con a consuenza di esperti di provata competenza sceti dae Parti, specifici atti normativi de egisatore, de Autorità Garante per e Comunicazioni (AGCOM), de Garante per a Privacy; produrre eventuai avvisi comuni a fine di integrare, modificare, proporre specifici atti ae Autorità competenti; individuare unanimemente eventuai inee guida a fine di sostenere con competenza ed uniformità e Parti a iveo aziendae; monitorare e evouzioni degi accordi aziendai in materia, individuando eventuai buone pratiche da segnaare a iveo di settore. L Osservatorio Nazionae di settore sarà composto da 12 componenti di cui 6 per a parte sindacae e 6 per a parte imprenditoriae. C) COMMISSIONI AZIENDALI PARI OPPORTUNITà E AMBIENTE E SICUREZZA Nei Gruppi/imprese che occupano più di 250 dipendenti, ove non operino comunque organismi equivaenti, possono essere istituite a Commissione paritetica pari opportunità e a Commissione paritetica ambiente e sicurezza. Le reative competenze e modaità operative sono definite da specifici accordi aziendai con e RSU e con e rispettive Organizzazioni Sindacai stipuanti i presente CCNL. D) INFORMAZIONI IN SEDE TERRITORIALE Per a vigenza de presente Contratto, ne corso di apposito incontro annuae, una deegazione dee Associazioni degi industriai territoriamente competenti fornirà anche aa uce di risutati e vautazioni svote ne ambito de Forum ae strutture territoriai Sc-Cgi, Fiste-Cis e Uicom-Ui, informazioni con specifico riferimento a territorio considerato. Le aree geografiche interessate da informativa territoriae sono individuate come segue:

12 Nord Ovest: Nord Est: Centro Ovest: Centro Est: Sud: Vae d Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria; Veneto, Friui Venezia Giuia, Trentino Ato Adige; Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna; Emiia Romagna, Marche, Abruzzo, Moise; Campania, Basiicata, Caabria, Pugia, Siciia. Le informazioni verranno fornite presso e sedi dee Associazioni degi industriai di Miano, Torino, Venezia, Trieste, Boogna, Firenze, Roma, Ancona, Paermo, Bari e Napoi. E) INFORMAZIONI A LIVELLO AZIENDALE Con cadenza annuae e di norma ne primo quadrimestre, e imprese che occupano compessivamente ameno 50 dipendenti provvederanno a fornire, con assistenza dee Associazioni degi industriai dove hanno sede e Direzioni generai aziendai, ae Organizzazioni Sindacai stipuanti e congiuntamente ae RSU, ove costituite, informazioni sue materie di seguito individuate: 1. gi andamenti e e prospettive produttive conseguenti ai programmi quaitativi e quantitativi di investimento, con particoare riferimento a quei che comportino diversificazioni di attività e nuove ocaizzazioni produttive; 2. evouzione degi assetti tecnoogici ed organizzativi e e reative ricadute su sistema produttivo e su organizzazione compessiva de avoro; 3. e inee degi interventi in materia di ambiente e sicurezza su avoro e di savaguardia degi impianti; 4. i programmi quaificanti afferenti a formazione e aggiornamento professionae, avuto particoare riguardo ae azioni promosse nei confronti de personae femminie e dei avoratori coinvoti in processi di mobiità; 5. andamento de occupazione, distinto per sesso, tipoogia di contratto e inquadramento professionae; 6. i sistema compessivo degi orari di avoro; 7. gi orientamenti e e azioni più significative rivoti a migioramento dea quaità dei servizi offerti aa cientea. Quaora dovessero successivamente intervenire modifiche significative dei programmi aziendai sue materie oggetto di informazione, saranno forniti uteriori aggiornamenti integrativi. DICHIARAZIONE A VERBALE Restano save e esigenze derivanti daa savaguardia de segreto industriae e dea riservatezza necessaria a non pregiudicare a reaizzazione dee iniziative aziendai. Art. 2 Formazione professionae A) AGENZIA BILATERALE PER LA FORMAZIONE DI SETTORE 1. Assoteecomunicazioni Asste e Sc-Cgi, Fiste-Cis e Uicom-Ui ne riconoscere i ruoo strategico che a formazione riveste nea vaorizzazione professionae dee risorse umane attraverso processi di sviuppo e riorientamento dee 11

13 12 competenze, convengono di istituire da 1 giugno 2010 Agenzia Biaterae per a Formazione di Settore (ABF). 2. I compiti, e modaità organizzative e di finanziamento de ABF sono definiti ne Protocoo aegato a presente CCNL. 3. Le Parti si danno atto che con operatività de ABF si estinguono i compiti dea Commissione Nazionae Paritetica per a Formazione professionae che viene conseguentemente sciota. 4. Tanto premesso, viene costituito un Gruppo di avoro paritetico di dodici esperti sei per a parte sindacae e sei per a parte datoriae che entro i 30 aprie 2010 definirà gi atti giuridici necessari (Atto costitutivo, Statuto, Regoamento Operativo) e tutti gi adempimenti propedeutici a operatività de ABF in conformità a quanto previsto da presente CCNL e da Protocoo aegato. B) COMMISSIONI FORMAZIONE A LIVELLO AZIENDALE 1. Le Parti convengono di istituire apposite Commissioni paritetiche aziendai nee imprese che occupano ameno 2000 dipendenti. 2. Ogni Commissione aziendae sarà costituita pariteticamente da sei componenti, di cui tre in rappresentanza de impresa e tre in rappresentanza congiunta dee Organizzazioni Sindacai stipuanti e dee R.S.U., ove costituite. 3. La Commissione aziendae potrà svogere e seguenti attività: monitorare i fabbisogni formativi connessi a esigenza di mantenere ivei di professionaità coerenti con evouzione tecnoogica ed organizzativa de impresa; formuare inee guida in materia di aggiornamento e riconversione professionae in connessione ai fabbisogni formativi rievati; effettuare un anaisi quai-quantitativa de attività di formazione e riquaificazione svota a iveo annuae ne impresa. 4. Gi incontri dea Commissione aziendae avverranno presso a sede de Associazione degi industriai competente o presso atra sede concordata dae Parti. 5. Le decisioni dee Commissioni paritetiche di cui sopra saranno adottate a unanimità dei oro componenti. Art. 3 Assetti contrattuai 1. I sistema contrattuae si articoa su iveo nazionae e -sua base dee specifiche causoe di rinvio de Contratto nazionae ed in conformità ai criteri ed ae procedure da tae Contratto indicate - su iveo aziendae. CONTRATTO NAZIONALE 2. I Contratto coettivo nazionae ha durata triennae tanto per a parte economica che per a parte normativa. 3. I presente CCNL garantisce a certezza e uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i avoratori ovunque impiegati ne territorio nazionae.

14 4. I Contratto individua, per i iveo aziendae, e materie, i soggetti abiitati e a tempistica, previe opportune garanzie procedurai, con ambiti e competenze non ripetitivi rispetto a quei propri de iveo nazionae. 5. Le proposte per i rinnovo de Contratto coettivo nazionae di avoro saranno presentate in tempo utie per consentire apertura dee trattative sei mesi prima dea scadenza de Contratto. 6. La Parte che ha ricevuto e proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti daa data di ricevimento dee stesse. 7. Durante i sei mesi antecedenti e ne mese successivo aa scadenza de Contratto e, comunque per un periodo compessivamente pari a sette mesi daa data di presentazione dea piattaforma di rinnovo, e Parti non assumeranno iniziative uniaterai, né procederanno ad azioni dirette. 8. A condizione che siano stati rispettati tempi e procedure di cui ai commi precedenti, in caso di ritardato rinnovo de CCNL rispetto aa scadenza, e Parti definiranno una copertura economica a favore dei avoratori in forza aa data de rinnovo contrattuae. CONTRATTAZIONE AZIENDALE 9. La contrattazione a iveo aziendae riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quei propri de CCNL e che non siano stati già negoziati a primo iveo. 10. Detta contrattazione, otre a discipinare e materie oggetto di specifico rinvio da parte de presente CCNL, ha a funzione di negoziare erogazioni economiche correate a risutati conseguiti nea reaizzazione di programmi concordati tra e Parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, migioramento dea competitività dee imprese, nonché maggiore innovazione, efficienza organizzativa, efficacia, quaità e redditività, nonché ai risutati egati a andamento economico de impresa. La reativa discipina è contenuta ne art. 44 (Premio di risutato). 11. Sono soggetti dea contrattazione a iveo aziendae congiuntamente e strutture territoriai dee Organizzazioni Sindacai stipuanti e e RSU costituite ai sensi de Accordo Interconfederae de 20 Dicembre 1993 ovvero, per e aziende più compesse e secondo a prassi esistente, e Organizzazioni Sindacai nazionai stipuanti e e RSU o i Coordinamento nazionae dee RSU eetto dae RSU ne ambito dee stesse per e materie ad esso demandate dagi specifici accordi aziendai. Le aziende sono assistite e rappresentate dae Associazioni industriai territoriai cui sono iscritte o conferiscono mandato. 12. Gi accordi aziendai stipuati successivamente aa data de presente rinnovo hanno durata triennae. 13. La contrattazione aziendae si svoge secondo i principio dea non sovrapponibiità ne anno dei cici negoziai, ivi comprese e erogazioni iniziai, dea contrattazione aziendae. 14. Fermo restando quanto sopra, e richieste di rinnovo degi accordi aziendai dovranno essere sottoscritte congiuntamente dai soggetti individuati a precedente comma 11 e presentate a azienda e contestuamente a Associazione industriae territoriae cui azienda è iscritta o ha conferito mandato, in tempo utie per consen- 13

15 14 tire apertura dee trattative due mesi prima dea scadenza degi accordi stessi. 15. La parte che ha ricevuto e proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti daa data di ricevimento dee stesse. 16. Durante i due mesi daa data di presentazione dee piattaforme e per i mese successivo aa scadenza de accordo e comunque per un periodo compessivamente pari a tre mesi daa data di presentazione dee richieste di rinnovo, e Parti non assumeranno iniziative uniaterai né procederanno ad azioni dirette. 17. In appicazione di quanto previsto da Accordo Interconfederae de 28 giugno 2011 ai punti 4 e 5, i contratti coettivi aziendai per e Parti economiche e normative sono efficaci per tutto i personae in forza e vincoano tutte e Associazioni Sindacai, espressione dee Confederazioni Sindacai firmatarie de suddetto Accordo Interconfederae, operanti a interno de azienda, se approvati daa maggioranza dei componenti dee RSU eette secondo e regoe interconfederai vigenti ovvero, per e aziende più compesse e secondo e prassi esistenti, da Coordinamento nazionae dee RSU eetto dae RSU ne ambito dee stesse. 18. A iveo aziendae e Parti potranno definire e pattuizioni a garanzia de esigibiità degi accordi aziendai così come previsto da Accordo Interconfederae de 28 giugno Dette pattuizioni hanno effetto vincoante escusivamente per tutte e Rappresentanze Sindacai dei avoratori ed Associazioni Sindacai espressione dee Confederazioni sindacai firmatarie de suddetto Accordo Interconfederae operanti a interno de azienda e non per i singoi avoratori. 19. In coerenza con quanto previsto a punto 7 de Accordo Interconfederae de 28 giugno 2011, e Parti concordano che, a iveo aziendae, a fine di sostenere e/o migiorare a competitività de impresa e a sua occupazione, possono essere reaizzate intese su uno o più istituti discipinati da presente CCNL sue seguenti materie: gestione dea prestazione avorativa e dee reative indennità; organizzazione de avoro (assetto inquadramentae in coerenza con nuovi modei produttivi); articoazione degi orari di avoro, fermo restando i imite de orario di avoro previsto da CCNL. Gi accordi di cui sopra potranno essere reaizzati tra azienda, assistita da Associazione industriae territoriae, con e rappresentanze sindacai unitarie e e Organizzazioni Sindacai territoriamente competenti stipuanti i presente Contratto. Per e aziende più compesse Accordo potrà essere reaizzato con i coordinamento nazionae dee RSU eetto dae RSU ne ambito dee stesse, e e Segreterie Nazionai dee Organizzazioni Sindacai stipuanti i presente CCNL. L informativa di avvio de negoziato e eventuae accordo raggiunto dovranno essere comunicati ad Asste e ae Segreterie Nazionai dee Parti stipuanti i presente CCNL. Le Parti stipuanti i presente CCNL si incontreranno entro i 31 dicembre 2013 per verificare gi andamenti appicativi dee previsioni di cui a presente comma.

16 15 INCONTRI IN SEDE AZIENDALE 20. Anche a iveo di singoa unità produttiva, in presenza di significative innovazioni e/o trasformazioni tecnoogiche e/o produttive, per vautare gi effetti inerenti a modifiche dei ivei occupazionai, orari, inquadramenti e formazione, si avvierà un momento di approfondimento ed esame propositivo sue suddette tematiche da svogersi in sede sindacae con a competente direzione aziendae. 21. Ne caso di accordi nazionai riferiti ad aziende puriocaizzate, e RSU dee singoe unità produttive, congiuntamente ae organizzazioni territoriai dei avoratori, potranno richiedere ae competenti direzioni aziendai un incontro, da effettuare anche in sede sindacae, in merito a appicazione de accordo stesso. CONTROVERSIE SUGLI ASSETTI CONTRATTUALI 22. I mancato rispetto dee causoe reative agi assetti contrattuai così come definiti ne presente capitoo, sarà segnaato daa Parte che ne ha interesse ae Segreterie nazionai dei sindacati stipuanti i CCNL entro quindici giorni da momento in cui sono stati rievati. 23. Entro i successivi sette giorni avorativi si farà uogo ad un tentativo di conciiazione in sede nazionae con eventuae partecipazione dee istanze dee Parti competenti per territorio ne caso in cui inadempimento riguardi una singoa azienda. PRODUTTIVITà Le Parti convengono su opportunità di favorire adozione a iveo aziendae di accordi finaizzati aa crescita dea produttività nee diverse accezioni individuabii nea fiiera. A ta fine e Parti, su richiesta di una di esse, si incontreranno entro a fine de mese di giugno 2013 per vautare gi impatti e e eventuai opportunità che potrebbero essere generati da misure incentivanti a produttività e a competitività. Art. 4 Decorrenza e durata 1. Ferma restando a discipina degi assetti contrattuai di cui a art. 3, i presente Contratto che ha vaenza per i triennio decorre daa data di stipua, savo quanto diversamente previsto per i singoi istituti, e scade i 31 dicembre I Contratto s intenderà rinnovato se non disdetto ameno sei mesi prima dea scadenza con raccomandata a.r.; in caso di disdetta i presente Contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito da successivo Contratto nazionae. 3. Le disposizioni de presente Contratto, ne ambito di ogni istituto, sono correate ed inscindibii. Art. 5 Garanzia per prestazioni indispensabii 1. In considerazione dee attività svote dae imprese operanti ne settore ed a fine di assicurarne a continuità in coerenza con e previsioni di egge, si intendono comunque ricomprese nee prestazioni indispensabii quee inerenti i servizi di rete, di assistenza tecnica, di customer care per ciò che attiene ae attività fina-

17 16 izzate a garantire a ibertà di comunicazione, nonché i correati sistemi informativi e ogistici. 2. Le reative modaità attuative verranno individuate a iveo aziendae, dopo a stipua de Protocoo di cui a comma successivo. 3. [Entro i 30 settembre 2000 e Parti stipuanti definiranno con apposito protocoo e procedure di raffreddamento e di conciiazione di cui a art. 2, comma 2, dea egge n. 146/90, così come modificato da art. 1, comma 4 dea egge 11 aprie 2000, n.83, nonché i termini di preavviso e di procamazione degi scioperi, a durata degi scioperi stessi, i reativi intervai minimi temporai tra effettuazione di uno sciopero e a procamazione de successivo e tra diverse procamazioni interessanti o stesso servizio finae o o stesso bacino di utenza, e modaità di revoca e di sospensione degi scioperi procamati, gi scioperi concomitanti, i periodi di franchigia.] 4. Eventuai intese già in essere formeranno oggetto di riesame sua base dee previsioni de presente articoo. NOTA A VERBALE Le Parti hanno comunicato con ettera congiunta datata 12 ugio 2005 aa Commissione di Garanzia per esercizio de diritto di sciopero nei servizi pubbici essenziai, di aver concordato un percorso negoziae finaizzato a pervenire entro tempi brevi ad un accordo per appicazione dea. n. 146/90. Art. 6 Comitati aziendai europei Le Parti fanno riferimento, ove ne ricorrano i presupposti, a Accordo Interconfederae 26 novembre 1996 di recepimento dea Direttiva de Unione Europea n.45/1994 e a Decreto Legisativo 2 aprie 2002 n.74 concernenti informazione e a consutazione dei avoratori dipendenti da imprese e gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Art. 7 Recami e controversie 1. Ferme restando e possibiità di accordo diretto tra e Parti interessate per eventuai recami ne appicazione de presente Contratto, e controversie individuai e coettive tra azienda e avoratori saranno risote possibimente in prima istanza tra a Direzione e a RSU e, in difetto di accordo, dae rispettive competenti Organizzazioni Sindacai. 2. Le controversie coettive su appicazione de presente Contratto saranno esaminate dae competenti strutture territoriai dee Parti stipuanti ed, in caso di mancato accordo, saranno riesaminate a iveo nazionae.

18 17 PARTE SECONDA DISCIPLINA DEI DIRITTI SINDACALI Art. 8 Rappresentanze sindacai unitarie 1. In appicazione de Accordo interconfederae de 20 dicembre 1993 e secondo quanto previsto da art. 3 (Assetti contrattuai) de presente CCNL, e Rappresentanze sindacai unitarie - congiuntamente ae strutture territoriai dee Organizzazioni Sindacai stipuanti ovvero, per e aziende più compesse e secondo a prassi esistente, congiuntamente ae Organizzazioni Sindacai nazionai - hanno a capacità di partecipare ae trattative e a facotà di sottoscrivere accordi coettivi in sede aziendae negi ambiti, per e materie, con e procedure e i criteri stabiiti da presente CCNL. 2. Le funzioni riconosciute per egge ae Rappresentanze Sindacai Aziendai vengono esercitate dae Rappresentanze Sindacai Unitarie, che risutano, pertanto, titoari di tutti i reativi diritti, poteri e tutee. 3. In ciascuna unità produttiva con più di quindici dipendenti vengono costituite e Rappresentanze Sindacai Unitarie (RSU) di cui a Protocoo 23 ugio 1993 e come regoate da Accordo Interconfederae 20 dicembre Le Organizzazioni Sindacai firmatarie de predetto Accordo Interconfederae, de presente Contratto o comunque aderenti aa discipina in esso contenuta, partecipando aa procedura di eezione dea RSU, rinunciano formamente ed espressamente a costituire a Rappresentanza Sindacae Aziendae. 5. L effettuazione dee operazioni eettorai dovrà garantire i regoare espetamento de servizio. I uogo ed i caendario dee votazioni saranno oggetto di intesa tra a commissione eettorae e a direzione aziendae in modo tae da permettere a più ampia affuenza dei avoratori, restando inteso che i concreto esercizio de diritto di voto sarà effettuato fuori da orario di avoro. 6. I componenti e RSU sono titoari in via escusiva dei diritti, dei permessi, dee ibertà sindacai e dee tutee stabiiti dae disposizioni di cui a titoo III dea egge n. 300/ Per quanto riguarda individuazione, i numero e e competenze dei Rappresentanti dei avoratori per a sicurezza nonché per ciò che attiene agi organismi di natura pattizia di cui a D.Lgs. 9 aprie 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di saute e sicurezza su avoro) e successive modifiche, e Parti fanno riferimento ae disposizioni de Accordo Interconfederae 22 giugno 1995 in materia, save e eventuai diverse intese esistenti a iveo aziendae. Art. 9 Permessi per motivi sindacai e per cariche eettive 1. I componenti e RSU hanno diritto, per espetamento de oro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagi artt. 23 e 24 dea egge n.300/ Ai avoratori che siano membri degi organi direttivi nazionai e regionai/territoriai dee Organizzazioni Sindacai stipuanti potranno essere concesse fino a

19 18 24 ore trimestrai di permessi retribuiti per i disimpegno dee oro funzioni, quando assenza da avoro venga espressamente richiesta per iscritto dae Organizzazioni Sindacai interessate e garantito comunque o svogimento de attività produttiva. 3. Le funzioni e cariche sopra menzionate e e reative variazioni dovranno essere comunicate per iscritto dae Organizzazioni Sindacai stipuanti ae Associazioni industriai territoriai, che provvederanno a comunicare ae aziende interessate. 4. Ai avoratori chiamati a funzioni pubbiche eettive o a ricoprire cariche sindacai provinciai e nazionai si appicano e disposizioni di cui agi artt. 31 e 32 dea egge n.300/1970 e successive modifiche. 5. I permessi di cui a presente articoo non sono cumuabii con quei eventuamente stabiiti ao stesso titoo da accordi a iveo aziendae, nonché con quei che dovessero derivare da disposizioni di egge. Art. 10 Assembea 1. Le Organizzazioni Sindacai stipuanti i presente Contratto e e RSU possono chiedere di indire per e unità produttive, in ocai di cui azienda abbia disponibiità, assembee de personae dipendente ai fini de esercizio de diritto di assembea di cui a art. 20 dea egge n.300/1970 ed agi accordi interconfederai. 2. Anaogo diritto di assembea viene riconosciuto anche nee unità produttive con ameno 10 dipendenti ne imite massimo di otto ore annue retribuite, savo che non ricorra ipotesi di cui a secondo comma de art. 35 dea egge n.300/1970. Tai assembee saranno tenute, di norma, fuori dae unità produttive medesime, con e modaità di seguito indicate, per quanto compatibii. 3. La convocazione sarà comunicata aa direzione aziendae con indicazione specifica de ordine de giorno e con un preavviso minimo di 48 ore, tenendo comunque conto dee correate esigenze organizzative e ogistiche. Contestua - mente dovranno essere comunicati a azienda i nominativi dei dirigenti esterni de Sindacato che si intenda eventuamente far partecipare a assembea. 4. Le assembee indette durante orario di avoro, nei imiti compessivi stabiiti daa egge e dagi accordi interconfederai, dovranno svogersi, di norma, a inizio o a termine di ciascun periodo avorativo giornaiero. Nei casi in cui attività de personae interessato si svoga a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio de servizio, assembea sarà scagionata in ameno due riunioni, di norma ne arco dea stessa giornata. Lo svogimento dee riunioni durante orario di avoro dovrà comunque avere uogo con modaità che tengano conto de esigenza di garantire a continuità de servizio, a sicurezza dee persone e a savaguardia degi impianti. 5. Sono fatte save uteriori e/o diverse modaità di svogimento dee assembee definite a iveo aziendae.

20 19 Art. 11 Diritto di affissione 1. I diritto di affissione è regoato da art. 25 dea egge n. 300/ Le aziende in ciascuna unità produttiva metteranno a disposizione dee Organizzazioni Sindacai stipuanti e dee RSU appositi spazi, accessibii a tutti i avoratori, per affissione di comunicazioni. Dette affissioni saranno effettuate anche attraverso apposita bacheca eettronica, intendendosi per tae una pagina web attivata da azienda, su richiesta dee RSU, ne ambito de sistema intranet de azienda medesima. 3. La predetta estensione e e specifiche modaità operative di accesso dee RSU aa bacheca eettronica, saranno definite a iveo aziendae, senza aggravio di costi e ne rispetto dee procedure aziendai di utiizzo degi strumenti informatici. 4. Le suddette comunicazioni riguarderanno materie di interesse sindacae e de avoro e saranno tempestivamente inotrate aa direzione aziendae. Art. 12 Locai 1. In adempimento a art. 27 dea egge n.300/1970 e aziende, nee unità produttive con ameno 200 dipendenti, metteranno a disposizione dee RSU un idoneo ocae comune a interno di ciascuna unità produttiva o nee immediate vicinanze di essa. 2. Nee unità produttive di cui a art. 35 dea citata egge n.300/1970 con un numero inferiore a 200 dipendenti, i diritto riguarderà uso di un ocae idoneo ae riunioni. Art. 13 Contributi sindacai 1. Nei confronti dei dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna diretta a azienda di deega debitamente sottoscritta, azienda stessa provvederà aa trattenuta dei contributi sindacai in favore dee Organizzazioni Sindacai stipuanti i presente Contratto. 2. La deega riasciata da avoratore dovrà contenere indicazione dea Organizzazione sindacae cui azienda verserà importo dea trattenuta mensie e de mese di decorrenza. Tae importo è stabiito nea misura de 1% da cacoare su minimo tabeare ed ex indennità di contingenza per tredici mensiità; a percentuae stessa non potrà essere modificata ne corso de anno soare. 3. In costanza di rapporto di avoro a deega avrà vaidità permanente, savo revoca da parte de dipendente, che potrà intervenire in quasiasi momento. 4. Ne caso in cui a retribuzione mensie non sia dovuta, non si farà uogo ad acuna trattenuta né a successivo recupero. 5. L importo dee trattenute sarà versato mensimente da azienda su conto cor-

21 20 rente bancario o postae secondo e indicazioni che verranno fornite per ciascun anno dae Organizzazioni Sindacai di cui a primo comma de presente articoo. Eventuai variazioni ne corso de anno dee modaità di versamento, dovranno essere comunicate a azienda per iscritto e con un preavviso di ameno tre mesi.

22 21 PARTE TERZA DISCIPLINA DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO Sezione I COSTITUZIONE E FORME DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 14 Assunzione 1. L assunzione è comunicata a avoratore con ettera nea quae devono essere specificati: a) a data di inizio de rapporto di avoro; b) a categoria, i iveo di inquadramento e i profio professionae di appartenenza ai sensi de art. 23 (Cassificazione professionae) de presente Contratto; c) i uogo in cui è situata a sede di avoro di riferimento de dipendente a atto de assunzione; d) i trattamento economico iniziae; e) a durata de eventuae periodo di prova. 2. Prima de assunzione i avoratore potrà essere sottoposto a visita medica di idoneità a avoro. 3. A atto de assunzione i avoratore deve presentare: a) a carta d identità o atro documento equivaente; b) i ibretto di avoro o atro documento equivaente; c) i certificato penae di data non anteriore a tre mesi; d) i certificato di cittadinanza e di residenza di data non anteriore a tre mesi ( interessato dovrà comunicare anche eventuae domiciio fiscae, ove questo sia diverso daa residenza); e) i certificato degi studi compiuti; f) eventuae documento attestante a posizione rispetto a servizio miitare; g) o stato di famigia; h) copia de certificato di attribuzione de numero di codice fiscae; i) ogni atro documento che azienda ritenesse opportuno richiedere per ragioni amministrative, fiscai e previdenziai. 4. I avoratore dovrà dare comunicazione formae degi eventuai successivi mutamenti di residenza e di domiciio. 5. In attuazione di quanto previsto da secondo comma de art. 25 dea egge n. 223/1991, a fine de cacoo dea percentuae di cui a primo comma de art. 25 dea egge citata, si tiene escusivamente conto dei avoratori inquadrati a atto de assunzione nei ivei di cassificazione professionae 1, 2 e 3, con escusione in quest utimo caso dei seguenti profii: addetto agi interventi tecnici, tecnico di supervisione e controo, addetto aa gestione amministrativa. Da computo dea suddetta riserva è inotre escuso i restante personae, tra cui i avoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza, nonché quei destinati a servizi essenziai ai fini de integrità e de affidabiità di strutture rievanti per a sicurezza deo Stato, determinati con Decreto de Presidente de Consigio.

23 22 DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti si danno reciprocamente atto che e procedure di assunzione dovranno avvenire ne rispetto dee finaità e dee disposizioni dea egge 31 dicembre 1996 n.675 sua tutea dea privacy. Art. 15 Periodo di prova 1. I avoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di prova non superiore a mesi sei per i avoratori dei ivei di cassificazione 7, 6 e 5 ed a mesi tre per i avoratori degi atri ivei. 2. Non sono ammesse né a protrazione né a rinnovazione de periodo di prova, savo giustificata assenza dovuta a maattia o infortunio, nei quai casi i avoratore sarà ammesso a competare i periodo di prova stesso, quaora sia in grado di riprendere i servizio entro tre mesi. 3. Ne corso de periodo di prova a risouzione de rapporto di avoro può aver uogo in quasiasi momento ad iniziativa di ciascuna dee due Parti e non fa ricorrere i reciproco obbigo de preavviso né dea reativa indennità sostitutiva. 4. In caso di risouzione de rapporto di avoro durante i periodo di prova, a retribuzione verrà corrisposta per i soo periodo di servizio prestato. Art. 16 Contratto di avoro a tempo determinato 1. Le Parti stipuanti si richiamano a Accordo europeo Unice-Ceep-Ces 18 marzo 1999 dove, ne riconoscere che i contratti di avoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere a forma comune dei rapporti di avoro, si afferma che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica de impiego in acuni settori, occupazioni e attività atta a soddisfare e esigenze sia dee aziende che dei avoratori. 2. L assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi di egge 3. Per fase di avvio di una nuova attività si intende un periodo di tempo fino a 12 mesi per avvio di una nuova unità produttiva/organizzativa. Tae periodo potrà essere incrementato previo accordo aziendae con particoare riferimento ae aziende e/o unità produttive operanti nei territori de Mezzogiorno individuati da T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n Sono soggetti a imiti quantitativi di utiizzo nea misura de 13% in media annua dei avoratori occupati a tempo indeterminato ne azienda aa data de 31 dicembre de anno precedente i contratti a tempo determinato concusi per e seguenti ipotesi specifiche: a) esecuzione di un opera o di un servizio che abbia carattere straordinario connesso a introduzione di innovazioni tecnoogiche; b) esecuzione di attività di instaazione o montaggio soggette a particoari condizioni cimatico-ambientai che non consentano a protrazione dee avorazioni in atro periodo de anno; c) esecuzione di particoari commesse che, per a specificità de prodotto ov-

24 vero dee avorazioni, richiedano impiego di professionaità e speciaizzazioni diverse da quee normamente impiegate; d) per coprire posizioni di avoro non ancora stabiizzate. Tae percentuae è aumentata a 15% per e aziende operanti nei territori de Mezzogiorno individuati da Testo Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n Nei casi in cui tae rapporto percentuae dia uogo a un numero inferiore a 5, resta ferma a possibiità de azienda di stipuare sino a 5 contratti di avoro a tempo determinato. 4. A iveo aziendae e Parti potranno definire maggiori percentuai in questo caso ne imite massimo aggiuntivo de 5% in media annua - di ricorso a contratto a tempo determinato per e fattispecie previste ne precedente comma Ai avoratori assunti con contratto a tempo determinato può essere richiesto un periodo di prova non superiore a venti giorni. 6. Ne caso di sostituzione di avoratori in congedo di maternità/paternità o parentae, i periodo previsto da art. 4, comma 2, d.gs. 26 marzo 2001 n. 151, per assunzione anticipata di avoratori a tempo determinato, può essere eevato sino a due mesi prima de inizio de congedo. 7. L impresa fornirà ai avoratori in forza con contratto a tempo determinato, direttamente o per tramite dea RSU, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, reativi ae mansioni svote da avoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibii ne ambito de unità organizzativa di appartenenza. 8. I avoratore che, ne esecuzione di uno o più contratti a termine presso a stessa azienda, abbia prestato attività avorativa per un periodo pari ameno a sei mesi ha diritto di precedenza nee assunzioni a tempo indeterminato effettuate da datore di avoro, entro i successivi dodici mesi daa cessazione de rapporto, con riferimento ae mansioni già espetate in esecuzione dei rapporti a termine. I diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che i avoratore manifesti in ta senso a propria voontà in forma scritta a datore di avoro entro tre mesi daa data di cessazione de rapporto stesso. Tae diritto non può essere esercitato quaora i rapporto di avoro sia cessato per giusta causa. 9. I avoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata ae caratteristiche dee mansioni oggetto de contratto, a fine di prevenire rischi specifici connessi a esecuzione de avoro. 10. In caso di maattia ed infortunio non su avoro a conservazione de posto per i avoratori assenti con contratto a termine è imitata ad un periodo massimo pari ad un quarto dea durata de contratto e comunque non si estende otre a scadenza de termine apposto a contratto. 11. Le aziende forniranno annuamente ae RSU informazioni sue dimensioni quantitative, sue tipoogie di attività e sui profii professionai dei contratti a tempo determinato stipuati. 12. Quaora, per effetto di una successione di contratti a termine intercorrenti fra a stessa azienda e o stesso avoratore per o svogimento di mansioni equivaenti, 23

25 24 sia stato raggiunto i termine di 36 mesi, può essere stipuato un uteriore contratto a termine per un periodo non superiore a 12 mesi. La stipua avviene presso a Direzione Provinciae de Lavoro competente per territorio e con assistenza di un rappresentante dee Organizzazioni Sindacai stipuanti. Sono fatti savi gi accordi aziendai in materia. 13. Per a stipua di successivi contratti a termine tra medesimo avoratore e datore di avoro, trovano appicazione i seguenti intervai temporai: 10 giorni, quaora i precedente contratto abbia avuto una durata fino a sei mesi; 20 giorni, quaora i precedente contratto a tempo determinato abbia avuto una durata superiore a sei mesi. Art. 17 Somministrazione a tempo determinato 1. Nee specifiche fattispecie sotto indicate i ricorso aa somministrazione a tempo determinato è soggetto a imiti quantitativi di utiizzo nea misura de 13% in media annua dei avoratori occupati a tempo indeterminato ne azienda aa data de 31 dicembre de anno precedente: a) esecuzione di un opera o di un servizio che abbia carattere straordinario connesso a introduzione di innovazioni tecnoogiche; b) esecuzione di attività di instaazione o montaggio soggette a particoari condizioni cimatico-ambientai che non consentano a protrazione dee avorazioni in atro periodo de anno; c) esecuzione di particoari commesse che, per a specificità de prodotto ovvero dee avorazioni, richiedano impiego di professionaità e speciaizzazioni diverse da quee normamente impiegate; d) per coprire posizioni di avoro non ancora stabiizzate. Tae percentuae è aumentata a 15% per e aziende operanti nei territori de Mezzogiorno individuati da Testo Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n Nei casi in cui tae rapporto percentuae dia uogo a un numero inferiore a 5, resta ferma a possibiità de azienda di stipuare sino a 5 contratti di somministrazione a tempo determinato. 2. A iveo aziendae e Parti potranno definire maggiori percentuai in questo caso ne imite massimo aggiuntivo de 5% in media annua - di ricorso a contratto di somministrazione a tempo determinato per e fattispecie previste ne precedente comma I avoratori somministrati dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata ae caratteristiche dee mansioni oggetto de contratto, a fine di prevenire rischi specifici connessi a esecuzione de avoro. 4. Le aziende forniranno annuamente ae RSU informazioni sue dimensioni quantitative, sue tipoogie di attività e sui profii professionai di contratti di somministrazione a tempo determinato stipuati. Art. 18 Contratto di avoro a tempo parziae 1. I rapporto di avoro a tempo parziae può determinarsi, in posizioni compatibii con istituto, o mediante assunzione o per effetto dea trasformazione de rapporto di avoro a tempo pieno.

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