Dispositivi di Protezione Individuale

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1 Dispositivi di Protezione Individuale Rev. 1 del 02/11/2011 Ravenna/Lugo/Faenza Aprile/Maggio DECRETO LEGISLATIVO 81/08 Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CAPO II Uso dei dispositivi di protezione individuale Artt SANZIONI Art DECRETO LEGISLATIVO 475/92 attuazione della direttiva n. 89/686/CEE Uso dei dispositivi di protezione individuale - art 74 comma 1 Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato atalescopo(d.lgs. 81/08,art.74,comma1). Si considerano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza i muniti dalla marcatura CE, nonché, relativamente ai di seconda e terza categoria, dell attestato di certificazione CE (Art. 3, D.Lgs. 475/92). 3 4

2 Art. 74 comma 2 -Non costituiscono Art. 74 comma 2 -Non costituiscono a. gli indumenti da lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b. le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c. le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell ordine pubblico; a. i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; b. i materiali per l autodifesa o per la dissuasione; c. gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. d. le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto; 5 6 Art. 75 Obbligo di Utilizzo I devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Art. 76 Requisiti Art. 76 D.Lgs. 81/08: I devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n Inoltre devono: a. essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; b. essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c. tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d. poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. 7 8

3 Art. 76 Requisiti In caso di rischi multipli che richiedono l uso simultaneo di diversi, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti dei rischi corrispondenti. D.Lgs. 475/92 Art. 3 Requisiti essenziali di sicurezza 1. I non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all allegato II. 2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i muniti della marcatura CE (dichiarazione di conformità CE) [omissis] nonché relativamente ai di seconda e terza categoria l attestato di certificazione La marcatura CE deve essere apposta su ogni in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del. Se ciò risulta impossibile date le caratteristiche del prodotto, la marcatura CE può essere apposta sull'imballaggio D.Lgs. 475/92 All. II Requisiti essenziali di sicurezza 1.Requisiti di carattere generale Ergonomia:svolgere il lavoro con protezione adeguata; fornire un livello di protezione ottimale, al di la del quale le limitazioni cagionate ostacolerebbero l effettiva utilizzazione; leggero, adattabile alle caratteristiche di ogni lavoratore, poco ingombrante, traspirante, comfort termico. D.Lgs. 475/92 All. II Requisiti essenziali di sicurezza Nota informativa del fabbricante: nome ed indirizzo, istruzioni di deposito, impiego, pulizia (e prodotti), manutenzione, revisione, disinfezione, prestazioni ottenute dagli esami tecnici, gli accessori utilizzabili, la data di fabbricazione e/o il termine di scadenza, l imballaggio appropriato per il trasporto. Innocuità: assenza di rischi autogeni, ridotto disagio per l utilizzatore, trascurabili effetti d impedimento, utilizzabili simultaneamente ad altri

4 Art. 77 Obbligo del Datore di Lavoro 1.Ildatoredilavoroaifinidellasceltadei: a) effettua l analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi ; c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d uso fornite dal fabbricante a corredo dei, le caratteristiche dei disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); 13 Art. 77 Obbligo del Datore di Lavoro d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell uso, in funzione di: a) entità del rischio; b) frequenza dell esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del. 14 Art. 77 Obbligo del Datore di Lavoro 3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del Decreto di cui all articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori conformi ai requisiti previsti dall articolo Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i e ne assicura le condizioni d igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessariee secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; b) provvede a che i siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; 15 Art. 77 Obbligo del Datore di Lavoro c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; d) destina ogni ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l uso di uno stesso da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il lo protegge; f) rende disponibile nell azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni ; 16

5 Art. 77 Obbligo del Datore di Lavoro g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei ; h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l uso corretto e l utilizzo pratico dei. 5. In ogni caso l addestramento risulta indispensabile: a)perogniche,aisensideldecretolegislativo4dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell udito. Art. 78 Obblighi dei lavoratori 1. In ottemperanza a quanto previsto dall articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell articolo 77 commi 4, letterah), e In ottemperanza a quanto previsto dall articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i messi a loro disposizione conformemente all informazione e alla formazione ricevute e all addestramento eventualmente organizzato ed espletato Art. 78 Obblighi dei lavoratori 3. I lavoratori: a) provvedono alla cura dei messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 4. Al termine dell utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei. 5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei messi a loro disposizione. Art. 79 Criteri per l individuazione e l uso Il contenuto dell ALLEGATO VIII, costituisce elemento di riferimento per l applicazione di quanto previsto all articolo 77,commi1e4. La scelta tra differenti scaturisce da un raffronto fra; requisiti richiesti a seguito del DVR; modalità di impiego ed esposizione degli addetti. Il succitato allegato ci viene in aiuto per individuare il maggiormente idoneo in funzione dei rischi individuati. Si noti che le informazioni risultano generiche e di massima

6 Art. 79 Criteri per l individuazione e l uso Analisi rischi mansione / lavoro. Individuazione delle parti del corpo esposte. Identificazione delle tipologie di necessari. Identificazione delle caratteristiche dei singoli. Ricerca dei disponibili in commercio. Scelta dei. 21 D.Lgs. 475/92 Art. 4 Categorie di I sono suddivisi in tre categorie. Appartengono alla prima categoria, i di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i che hanno funzione di salvaguardare da: a)azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici; 22 b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia; c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 C; d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali; e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente; f) azione lesiva dei raggi solari. Appartengono alla terza categoriai di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente. Rientrano esclusivamente nella terza categoria: a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici; b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all immersione subacquea; c) i che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti; 23 24

7 d) i per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d aria non inferiore a 100 C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione; e) i per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d aria non superiore a 50 C; f) i destinati a salvaguardare dalle cadute dall alto; g) i destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongono a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per altre tensioni elettriche Appartengono alla seconda categoria i che non rientrano nelle altre due categorie

8 ALLEGATO VIII Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari Protezione dei capelli I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo completo. Protezione del capo I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata dei raggi del sole. 31 Protezione degli occhi I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi,, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi. 32

9 Protezione delle mani Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di guanti o altri mezzi di protezione

10 Protezione dei piedi Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente Protezione delle altre parti del corpo Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali, ecc

11 Imbracature I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta imbracatura di sicurezza Maschere respiratorie I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto ai lavoratori

12 Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale Dispositivi di protezione della testa Caschi di protezione per l industria. Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto. Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.). Dispositivi di protezione dell udito Tappi per le orecchie. Caschi (comprendenti l apparato auricolare). Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza. Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione. Dispositivi di protezione degli occhi e del viso Occhiali a stanghette. Occhiali a maschera. Occhiali di protezione, contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili. Schermi facciali Maschera e caschi per la saldatura ad arco. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive Apparecchi isolanti a presa d aria. Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile. Apparecchi e attrezzature per sommozzatori. Scafandri per sommozzatori. Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); contro le aggressioni chimiche, per elettricisti e antitermici. Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza. Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido. 47 Scarpe con protezione supplementare della punta del piede. Scarpe e soprascarpe con suola anticalore. Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore. Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo. Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni. Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici. Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti. Ginocchiere. Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede. Ghette. Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione). 48

13 Dispositivi di protezione della pelle Creme protettive/pomate. Dispositivi di protezione del tronco e dell addome. Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.). Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche. Giubbotti termici. Giubbotti di salvataggio. Grembiuli di protezione contro i raggi x. Cintura di sicurezza del tronco. 49 Dispositivi dell intero corpo Attrezzature di protezione contro le cadute. Attrezzature con freno ad assorbimento di energia cinetica. Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza). Indumenti di protezione Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.). Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche. Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi. Indumenti di protezione contro il calore. 50 Indumenti di protezione contro il freddo. Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva. Indumenti antipolvere. Indumenti antigas. Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti. Ausilia s.n.c. Piazza Baracca, Ravenna Tel.: Fax: info@ausilia.pro C.F./P.IVA:

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