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1 Studio Associato Cerato & Popolizio Dottori commercialisti Largo Parolini n Bassano del Grappa Tel Fax Dott. Sandro Cerato Dott.ssa Greta Popolizio Dott.Riccardo Scalco Dott. Roberto Zanchin Consulenza Societaria e Tributaria BASSANO DEL GRAPPA (VI), 13 CIRCOLARE INFORMATIVA DELLO STUDIO MESE DI IMPOSTE INDIRETTE...3 Imposte di successione e donazione e conferimento d azienda: condizioni per l esenzione... 3 IVA...3 Affitto dell unica azienda agricola da parte di società semplice esclusa da IVA e IRAP... 3 Disciplina IVA sui servizi finanziari: in vista alcune modifiche comunitarie... 3 Società immobiliari: esenti da IVA i rimborsi a garanzia di canoni di locazione minimi... 4 Cessioni intracomunitarie: i documenti che provano l avvenuta operazione... 4 Trasporti aerei: il biglietto on-line può valere come scontrino fiscale... 4 Acquisti intracomunitari e importazioni di auto: i chiarimenti dell Agenzia delle Entrate... 4 Servizi elettronici e telecomunicazioni: l Ecofin aggiorna la disciplina IVA comunitaria... 5 TRIBUTI LOCALI...5 Niente sanzioni ICI nel caso di norma incerta... 5 IMPOSTE DIRETTE :REGIME DI TRASPARENZA...6 Termine per la comunicazione telematica Agenzia delle Entrate - Opzione per la tassazione per trasparenza per il triennio Trasparenza fiscale per le società partecipate da altre società (art. 115 del TUIR)... 7 Trasparenza fiscale per le S.r.l. a ristretta base proprietaria (art. 116 del TUIR)... 7 Condizioni necessarie per l esercizio dell opzione ex art. 116 TUIR... 7 Possesso di partecipazioni pex... 8

2 L esercizio dell opzione per la trasparenza... 8 L opzione... 8 TARDIVA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770 SEMPLIFICATO: Modalità e termini... 9 IVA...10 LETTERE D INTENTO: La comunicazione delle lettere ricevute a dicembre Soggetti interessati Modalità di compilazione della Comunicazione delle lettere di intento Numerazione e registrazione delle lettere d intento riferite al Reperibilità del modello Modalità di presentazione Sanzioni

3 Le principali novità IMPOSTE INDIRETTE Imposte di successione e donazione e conferimento d azienda: condizioni per l esenzione (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 341/E del 23 novembre 2007 Il Sole 24 Ore del 24 novembre 2007) Con la Circolare in rassegna, l Agenzia delle Entrate chiarisce le condizioni affinché un conferimento di azienda avvenuto prima del decorso dei cinque anni dalla donazione o dalla successione non comporti il venire meno dell esonero dalle imposte di successione o donazione stabilito dall art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. 346/1990. In base a tale ultima norma, i trasferimenti per successione o donazione a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, ma anche di quote sociali e di azioni non sono soggetti alle imposte, compreso il caso in cui detti trasferimenti siano effettuati tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile. Tuttavia, in caso di quote sociali e azioni di S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative e società di mutua assicurazione, residenti in Italia, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile (maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria). IVA Affitto dell unica azienda agricola da parte di società semplice esclusa da IVA e IRAP (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 340/E del 23 novembre 2007 Italia Oggi del 24 novembre 2007) Nel caso in cui una società semplice che svolge attività agricola affitti la sua unica azienda, i relativi canoni sono esclusi da IVA in quanto, in questo caso, viene meno il presupposto per l applicazione dell imposta che, per una società semplice, a norma dell art. 4 del d.p.r. 633/1972, è costituito dall esercizio di un attività commerciale o agricola. Parimenti, non è dovuta l IRAP perché viene a mancare l esercizio abituale di un attività autonomamente organizzata. Sono invece dovute le imposte sui redditi, ai sensi dell art. 67, comma 1, lettera h), del d.p.r. 917/1986 (redditi diversi). Disciplina IVA sui servizi finanziari: in vista alcune modifiche comunitarie (Commissario UE, Proposta di revisione della Direttiva 2006/112/Ce Italia Oggi del 28 novembre 2007) 3

4 Il Commissario UE per la fiscalità presenterà oggi alla Commissione una proposta di modifica alla disciplina IVA riguardante i servizi finanziari contenuta all interno della Direttiva 2006/112/Ce (la quale ha sostituito la sesta direttiva CEE in materia di IVA comunitaria). Parimenti, verrà proposta l adozione di un apposito regolamento attuativo sempre con riferimento agli anzidetti servizi. Società immobiliari: esenti da IVA i rimborsi a garanzia di canoni di locazione minimi (Corte di Cassazione, Sentenza n del 26 novembre 2007 Italia Oggi del 29 novembre 2007) Sui rimborsi che le società immobiliari ricevono da società finanziarie che hanno garantito i canoni di locazione minimi sugli appartamenti venduti dalle prime ad altri enti non è dovuta l IVA a norma dell art. 10 del d.p.r. 633/1972. Tali importi, infatti, che sono dovuti alle società immobiliari dopo il verificarsi dell evento danno che obbliga dette società a pagare gli enti acquirenti (per il minore introito conseguito a titolo di canone di locazione rispetto a quello contrattualmente previsto), costituiscono la controprestazione contrattuale di un contratto di assicurazione a seguito della cessione del rischio sul pagamento di una somma forfettariamente determinata (premio assicurativo) e non una prestazione di servizi. Cessioni intracomunitarie: i documenti che provano l avvenuta operazione (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 345/E del 28 novembre 2007 Il Sole 24 Ore del 30 novembre 2007) La prova di una cessione intracomunitaria di beni, operazione che ai fini dell IVA è non imponibile ai sensi dell art. 41 del d.l. 331/1993, in caso di contestazione del fisco, deve essere fornita dal contribuente sia con la documentazione bancaria, sia con il documento di trasporto (CMR) che attesti la consegna dei beni in altro Stato membro della UE, sia, naturalmente, con la fattura di vendita. Trasporti aerei: il biglietto on-line può valere come scontrino fiscale (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 349/E del 28 novembre 2007 Il Sole 24 Ore del 30 novembre 2007) I biglietti aerei emessi via internet, se conformi alle disposizioni contenute nel d.m. 30 giugno 1992 e contraddistinti da una numerazione progressiva, possono assolvere la funzione di scontrino fiscale per certificare i corrispettivi riscossi, in quanto rispettano gli adempimenti formali e sostanziali previsti dalla normativa IVA. Acquisti intracomunitari e importazioni di auto: i chiarimenti dell Agenzia delle Entrate (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 64/E del 30 novembre 2007 Il Sole 24 Ore del 1 dicembre 2007) 4

5 La Circolare in rassegna illustra le disposizioni contenute nei Provvedimenti emanati lo scorso 25 ottobre dall Agenzia delle Entrate, riguardanti l introduzione di un nuovo modello F24 Auto UE per le cessioni di auto provenienti dal mercato parallelo, e l individuazione dei relativi criteri di esclusione dal nuovo adempimento. I provvedimenti danno attuazione alle misure di contrasto alle frodi IVA previste dall art. 1, commi 9, 10 e 11 del d.l. del 3 ottobre 2006, n. 262, che hanno introdotto una particolare modalità di versamento dell IVA posta a carico degli operatori commerciali del settore auto, in relazione alle vendite di autoveicoli nuovi ed usati oggetto di acquisti intracomunitari di cui all art. 38 del d.l. n. 331/1993. In base a tali disposizioni, che saranno operative a partire dal 3 dicembre 2007, ai fini dell immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta al Pra deve essere corredata di copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma dell art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l ammontare dell IVA assolta in occasione della prima cessione interna. Servizi elettronici e telecomunicazioni: l Ecofin aggiorna la disciplina IVA comunitaria (Consiglio Ecofin del 4 dicembre 2007 Il Sole 24 Ore del 5 dicembre 2007) I ministri europei dell Ecofin hanno trovato una intesa sulla disciplina IVA comunitaria riguardante i servizi elettronici e di telecomunicazione nei rapporti cosiddetti business to consumer (B2C), ovverosia nei servizi rivolti a soggetti privati. La riforma entrerà però in vigore solo nel 2015, con un periodo transitorio che si protrarrà fino al Punto fondamentale delle nuove regole che disciplineranno gli anzidetti servizi sarà il cambiamento del luogo di imposizione che si determinerà nello Stato di residenza del cliente. Oltre alla normativa sui servizi elettronici e di telecomunicazione, è in preparazione anche una direttiva sulle procedure di rimborso a favore delle imprese non residenti in un dato paese UE ed un regolamento per migliorare la cooperazione tra gli Stati per lo scambio di informazioni tra le amministrazioni dei rispettivi Paesi. TRIBUTI LOCALI Niente sanzioni ICI nel caso di norma incerta (Corte di Cassazione, Sentenza n del 28 novembre 2007 Italia Oggi del 6 dicembre 2007) Cadono le sanzioni ICI quando le norme che le prevedono sono oggettivamente incerte, anche per il giudice. Tutte le sanzioni amministrative, in generale, sono bloccate dall incertezza normativa 5

6 tributaria. Disposizioni poco chiare, infatti, si scontrano con lo statuto del contribuente e con le regole sul processo fiscale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso incidentale di un piccolo comune nel milanese che chiedeva al Collegio di legittimità di rivedere la doppia decisione dei colleghi di merito che avevano negato le sanzioni ICI dovute da un fallimento perché la norma contenuta nell art. 10 del d.lgs. 504/92, sarebbe poco chiara. In particolare la sezione tributaria ha chiarito, una volta per tutte, che le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da incertezza normativa oggettiva tributaria, cioè il risultato equivoco dell interpretazione delle norme tributaria accertato dal giudice, anche di legittimità. Questo approdo giurisprudenziale è stato frutto di un attenta valutazione del significato di incertezza della norma e di obiettività. Un primo punto fermo è quello per cui la disposizione è poco chiara solo se il giudice, che ha gli strumenti professionali per applicarla o interpretarla, alla lettura della disposizione non riesce ad arrivare a una soluzione univoca. L incertezza normativa oggettiva deve essere intesa come l incertezza normativa oggettivamente esistente solo per alcuni soggetti o per alcune categorie di soggetti. Inoltre l incertezza normativa è rilevante giuridicamente in quanto sia riferita soggettivamente ai soli giudici. GLI SPECIALI DEL MESE IMPOSTE DIRETTE :REGIME DI TRASPARENZA Termine per la comunicazione telematica Agenzia delle Entrate - Opzione per la tassazione per trasparenza per il triennio Con il 31 dicembre 2007 scade il termine ultimo per esercitare l opzione per la trasparenza fiscale da parte delle società con periodo d imposta coincidente con l anno solare, la cui chiusura è prevista alla data in esame. Infatti l opzione per l applicazione dell istituto della trasparenza fiscale si perfeziona se la società partecipata trasmette l apposita comunicazione all Agenzia delle Entrate entro il primo dei tre esercizi in cui si vuole adottare detto regime. Inoltre, tale termine coincide anche con quello entro cui inviare la comunicazione riguardante la prosecuzione per il triennio del regime in questione, per i soggetti che hanno nel corso del 2004 optato per la prima volta. L effetto di tale istituto è quello di tassare le società di capitali con le stesse modalità delle società di persone: il reddito prodotto viene determinato in testa alla società e imputato ai soci, 6

7 indipendentemente dalla effettiva percezione e in proporzione alla percentuale di partecipazione agli utili. Il regime della tassazione per trasparenza per le società di capitali può realizzarsi in due distinte ipotesi, rispettivamente previste dagli articoli. Trasparenza fiscale per le società partecipate da altre società (art. 115 del TUIR) L art. 115 del TUIR introduce e disciplina il regime di tassazione per trasparenza delle società di capitali nel caso in cui tutti i soci siano, a loro volta, società di capitali. Trasparenza fiscale per le S.r.l. a ristretta base proprietaria (art. 116 del TUIR) L art. 116 del TUIR, richiamando espressamente le regole contenute nell art. 115, disciplina il regime della trasparenza per le società a responsabilità limitata o cooperative a ristretta base proprietaria. Esercita opzione Ex artt. 115 o 116 TUIR Quadro TN non liquida l imposta Società di capitali ex art. 73 TUIR Non esercita l opzione Quadro RN liquida l imposta Condizioni necessarie per l esercizio dell opzione ex art. 116 TUIR Questa particolare forma di trasparenza trova applicazione per le società a responsabilità limitata che: - abbiano come soci esclusivamente persone fisiche in numero non superiore a 10 (20 per le cooperative a responsabilità limitata); - abbiano conseguito, nel periodo precedente, un fatturato non superiore alle soglie previste per l applicazione degli studi di settore. Ricordiamo che la verifica deve essere effettuata sui ricavi dichiarati per l esercizio 2006, quindi il limite è ancora di ,99 euro. 7

8 Possesso di partecipazioni pex Antecedentemente al d.l. 223/2006, l opzione era impedita nel caso di possesso di partecipazioni rientranti nel regime di esenzione da tassazione (cd. participation exemption). Attualmente, il possesso di partecipazioni con i requisiti della pex non è più causa di preclusione per l accesso al regime della trasparenza fiscale per le società a responsabilità limitata, partecipate esclusivamente da soci persone fisiche, ma le relative plusvalenze vengono tassate sul 40%, anziché con le minori percentuali previste per i soggetti IRES (attualmente il 16% ed il 5% dal 1 gennaio 2008). L esercizio dell opzione per la trasparenza Il decreto applicativo stabilisce la seguente procedura per manifestare l esercizio dell opzione per la trasparenza fiscale oppure per la sua prosecuzione: - tutti i soci devono esprimere l intenzione di avvalersi della tassazione per trasparenza alla società partecipata mediante invio di una apposita raccomandata con ricevuta di ritorno; - la società partecipata deve effettuare una apposita comunicazione all Amministrazione Finanziaria. L opzione Sul sito dell Agenzia delle Entrate è disponibile il modello per la comunicazione ai fini della trasparenza. Detta comunicazione deve avvenire entro il termine del primo esercizio, a partire dal quale si intende far decorrere il regime della tassazione per trasparenza e dura per 3 periodi di imposta della società partecipata e deve essere presentata esclusivamente in via telematica. La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti. La comunicazione si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa dalla stessa Agenzia in via telematica. 8

9 TARDIVA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770 SEMPLIFICATO: Modalità e termini Il 31 dicembre 2007 scade il termine per la presentazione tardiva del modello 770 semplificato. I sostituti d imposta, che non hanno presentato il modello 770/2007 semplificato entro il 1 ottobre 2007, possono rimediare alla dichiarazione omessa solo entro 90 giorni dal termine, inviando online la dichiarazione e pagando la sanzione ridotta ad un ottavo del minimo. La sanzione minima di 258 si riduce perciò a 32 (un ottavo di 258 euro). La presentazione della dichiarazione in ritardo, ma nei termini di 90 giorni, può essere utilizzata anche per correggere errori commessi nella compilazione del modello semplificato già presentato. La nuova dichiarazione è sostitutiva della precedente. Anche in questo caso il sostituto dovrà pagare la sanzione ridotta pari ad un ottavo di 258 euro. Il versamento della sanzione va eseguito utilizzando il modello F24 con il codice tributo MODELLO 770 TARDIVO Scadenza 31 dicembre Sanzione F24 codice tributo euro 9

10 IVA LETTERE D INTENTO: La comunicazione delle lettere ricevute a dicembre 2007 I fornitori degli esportatori abituali devono comunicare entro il 16 di ogni mese all Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle lettere di intento da questi ricevute nel mese precedente. Pertanto, la comunicazione relativa alle lettere di intento ricevute nel mese di dicembre 2007 dovrà essere effettuata (con obbligo di invio telematico) entro il 16 gennaio Soggetti interessati I soggetti tenuti alla Comunicazione delle lettere di intento sono i soggetti IVA fornitori di beni e servizi agli esportatori abituali, ovverosia a coloro che nell anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti hanno registrato esportazioni ed altre operazioni ad esse assimilate (non imponibili) per un ammontare superiore al 10% del volume d affari conseguito nello stesso periodo e che si sono avvalsi della possibilità di acquistare beni e servizi senza applicazione dell IVA. Modalità di compilazione della Comunicazione delle lettere di intento Il modello relativo alla comunicazione lettere di intento è costituito da: - un frontespizio composto da due facciate, la prima contenente l informativa relativa al trattamento dei dati personali, la seconda in cui indicare i dati anagrafici del soggetto obbligato alla comunicazione e del rappresentante, la firma e l impegno alla presentazione telematica da parte dell intermediario abilitato alla trasmissione (qualora non avvenga la trasmissione diretta); - il quadro DI per l indicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute. Riguardo al quadro DI, si possono avere le seguenti situazioni: La lettera di intento si riferisce ad una singola operazione La lettera di intento si riferisce ad un importo fisso Si deve barrare la casella 11 ed annotare nella casella 12 l importo indicato nella lettera di intento per cui l esportatore abituale ha chiesto la non imponibilità Si deve barrare la casella 13 e in quella successiva (14) deve essere annotato l importo fino a concorrenza del quale l esportatore ha chiesto la non imponibilità 10

11 La lettera di intento si riferisce ad un periodo temporale Si deve barrare la casella 15 e in quelle successive (16 e 17) deve essere annotato l arco temporale di riferimento entro il quale il fornitore dell esportatore abituale deve emettere fatture non imponibili Numerazione e registrazione delle lettere d intento riferite al 2008 Con riferimento alle lettere di intento emesse nel mese di dicembre 2007 ma riferite all anno 2008, ai fini della loro validità deve essere data, sia dal dichiarante che le rilascia sia dai fornitori che le ricevono, una numerazione distinta (rispetto a quella delle lettere di intento riferite al 2007), con conseguente separata annotazione rispetto a quella dell anno precedente (cfr. RM n del 26 luglio 1985). Reperibilità del modello Esso può essere reperito gratuitamente dal sito internet dell Agenzia delle Entrate o dal sito del Ministero dell Economia e delle Finanze e in tal caso può essere stampato anche in bianco e nero. In alternativa, il modello può essere prelevato da altri siti internet purché lo stesso abbia le caratteristiche di cui all allegato A del provvedimento del 14 marzo Modalità di presentazione Il modello in esame deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati. In questo secondo caso, gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente la comunicazione redatta su apposito modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 14 marzo Sanzioni Il soggetto obbligato che omette di inviare nei termini previsti la comunicazione lettere di intento ovvero la invia con dati incompleti o inesatti, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell imposta. Inoltre, in tale ipotesi, il fornitore dell esportatore abituale è responsabile in solido con l acquirente dell imposta evasa correlata alla infedeltà della lettera di intento ricevuta, dove per imposta evasa deve intendersi l ammontare dell IVA relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati in sospensione d imposta oltre il plafond disponibile. Di conseguenza, se non sussiste un imposta evasa, perché nonostante l omessa comunicazione dei 11

12 dati, non vi sono state irregolarità nell utilizzo del plafond da parte dell esportatore abituale, non si procederà ad alcun recupero di imposta, salvo l applicazione delle sanzioni di cui sopra. 12

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