DIVIDENDI e REDDITI di CAPITALE
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1 2 SistemaFRIZZERA REDDITO d IMPRESA DIVIDENDI e REDDITI di CAPITALE di GIACOMO MANZANA
2 1 Giacomo Manzana DIVIDENDI e REDDITI di CAPITALE INDICE GENERALE pag. Capitolo 1 UTILI e REDDITI di CAPITA- LE... 3 Capitolo 2 TASSAZIONE degli UTILI nell AMBITO del REGIME d IMPRESA Tassazione degli utili distribuiti da società di persone Società di persone nel Tuir Trasparenza fiscale Rilevazione contabile degli utili Soci della società di persone Quote di partecipazione agli utili da parte dei soci Distribuzione degli utili ai soci Tassazione degli utili distribuiti da società di capitali Società di capitali nel Tuir Rilevazione contabile degli utili Tassazione per cassa Costi di gestione delle partecipazioni Distribuzione degli utili in caso di consolidato fiscale Distribuzione degli utili in caso di tassazione per trasparenza ex art Utili distribuiti da soggetti non residenti Utili distribuiti a soggetti non pag. residenti Tassazione degli utili distribuiti a soggetti Irpef in regime d impresa Capitolo 3 TASSAZIONE degli UTILI DISTRIBUITI a PERSONE FISICHE NON in REGIME d IMPRESA Differente tassazione delle partecipazioni qualificate e non qualificate Presunzione assoluta nella distribuzione dei dividendi Distribuzione di utili in natura Utili distribuiti in caso di tassazione per trasparenza ex art Dividendi distribuiti da soggetti non residenti Capitolo 4 DEDUCIBILITÀ delle PERDI- TE Riporto delle perdite Riporto delle perdite nel caso di regimi agevolati Riporto delle perdite per le imprese di nuova costituzione Casi di impossibilità di riporto delle perdite ed eccezioni: norma di contrasto al commercio delle cd. «bare fiscali» Perdite di società di persone partecipate da società di capitali segue INDICE GENERALE DIVIDENDI e REDDITI di CAPITALE Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A. via Monte Rosa n MILANO Presidente: Giancarlo Cerutti Amministratore Delegato: Claudio Calabi Direttore Generale Professionisti: Eraldo Minella Redazione: TRENTO Galleria dei Legionari Trentini n. 5 - Tel Fax Stampa: L.E.G.O. S.p.A. Lavis (TN) Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, segreteria@aidro.org e sito web Il Sole 24 Ore S.p.A. Milano Copyright 2008 Chiusura di redazione: 20 ottobre 2008
3 2 segue pag. 4.2 Perdite per i soggetti Ipref Perdite in caso di trasparenza Perdite in caso di trasparenza ex art Perdite in caso di trasparenza ex art Perdite in caso di consolidato fiscale 81 Capitolo 5 TASSAZIONE dei REDDITI di CAPITALI nell AMBITO del REGIME d IMPRESA Tassazione in caso di recesso, riscatto e liquidazione Associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto Strumenti finanziari Interessi passivi Misura degli interessi Ritenute alla fonte Contratti «pronti contro termine» Contratti di conto corrente Interessi di mora Capitalizzazione sottile Capitolo 6 TASSAZIONE dei REDDITI di CAPITALI PERCEPITI da PERSONE INDICE GENERALE pag. FISICHE NON in REGIME d IMPRESA Contratti di associazione in partecipazione Strumenti finanziari Distribuzione delle riserve di capitali e riduzione del capitale Recesso, esclusione, liquidazione, riscatto e riduzione del capitale sociale esuberante Deduzione da parte della società della maggior somma riconosciuta in caso di recesso PRASSI di RIFERIMENTO C.M , n. 26/E C.M , n. 36/E C.M , n. 49/E C.M , n. 46/E C.M , n. 4/E R.M , n. 6/E p.ti 1 e R.M , n. 28/E p.ti 24, 27, 28, 30 e R.M , n. 1/E p.ti R.M , n. 64/E
4 Capitolo 1 Utili e redditi di capitale 3 CAPITOLO 1 UTILI e REDDITI di CAPITALE Gli utili da partecipazione conseguiti da società ed enti commerciali concorrono alla formazione del relativo imponibile, unitariamente considerato come reddito d impresa. Che lo prevede è: l art. 81 del Tuir [CFF ➋ 5181] per le società ed enti commerciali soggetti all Ires residenti nel territorio dello Stato secondo il quale «il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell art. 73, da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d impresa»; l art. 6, comma 5 del Tuir [CFF ➋ 5106] per le società di persone commerciali residenti nel territorio dello Stato secondo il quale «i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi». Per la persona fisica, il reddito d impresa costituisce una delle varie tipologie reddituali che possono essere oggetto di produzione. Fiscalmente questi soggetti vengono quindi ad assumere due «sfere» di attività: quella personale e quella imprenditoriale: per i redditi prodotti nella prima, si devono valutare le regole che trattano della specifica tipologia reddituale; per i redditi che rientrano nella seconda, solo le regole previste nel capo che tratta del reddito d impresa. Occorrerà quindi porre particolare attenzione a individuare in maniera corretta la «sfera» di provenienza del reddito. Per i soggetti Ires che regola è l art. 89 del Tuir [CFF ➋ 5189]. Per i soggetti Irpef non in regime d impresa l art. 47 [CFF ➋ 5147]; per i soggetti Irpef, regime d impresa, è l art. 59 del Tuir [CFF ➋ 5159], il quale, in termini di regole e non di reddito prodotto (cfr. art. 48), in parte rinvia al disposto dell art. 47 del Tuir. Stesso discorso vale per gli interessi. Nella trattazione che segue distingue quindi a seconda che si faccia riferimento alla tassazione dei dividendi e dei redditi di capitale nell ambito del reddito d impresa piuttosto che quali redditi di capitale veri e propri.
5 4 Capitolo 1 Utili e redditi di capitale
6 5 Capitolo 2 Tassazione degli utili nell'ambito del regime d'impresa CAPITOLO 2 TASSAZIONE degli UTILI nell AMBITO del REGIME d IMPRESA Tuir Art. 89 Dividendi ed interessi 1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell articolo Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all articolo 109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento. 2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell esercizio in cui sono percepiti. (8) 3. Qualora si verifichi la condizione di cui all articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell economia e delle finanze emanato ai sensi dell articolo 168-bis, o, se ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito dell esercizio dell interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell articolo 87. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. 4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, ove compatibili. 5. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale. 6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti «pronti contro termine» che prevedono l obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell esercizio. 7. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto. L articolo distingue a seconda che si faccia riferimento agli utili distribuiti da società persone piuttosto che da società di capitali. Per i primi il meccanismo di tassazione è quello della trasparenza; per i secondi quello dell esenzione (con l eventuale opzione per la tassazione per trasparenza ex art. 115, Tuir [CFF ➋ 5215] o per il consolidato fiscale ex artt del Tuir [CFF ➋ ]).
7 6 Capitolo 2 Tassazione degli utili nell'ambito del regime d'impresa Società di capitali Modelli di tassazione Fulcro di tutta la riforma fiscale almeno per quanto concerne le nuove regole per le componenti straordinarie è la nuova forma di tassazione del reddito prodotto e distribuito dalla società di capitali. Negli ordinamenti esistenti a livello internazionale sono previsti tre diversi modelli di tassazione sintetizzabili come segue: il modello della trasparenza; il modello dell imputazione; il modello dell esclusione. Il modello della trasparenza: prevede l imputazione a prescindere dalla loro effettiva distribuzione di tutti i redditi dell ente direttamente ai partecipanti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, considerando l ente medesimo come «trasparente» ai fini dell imposizione. Il modello presenta la caratteristica di evitare la doppia tassazione d imposta e ha carattere personale, ovverosia la pressione fiscale dipende dall aliquota marginale del socio persona fisica a capo del gruppo partecipativo. Nel nostro sistema è attualmente adottato in relazione alle società di persone, nonché alle società controllate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Il modello dell imputazione: consiste nel tassare i redditi dell ente tanto in testa allo stesso (al momento in cui sono conseguiti) quanto in testa ai partecipanti (al momento in cui vengono suddivisi), al contempo attribuendo a questi ultimi un credito d imposta di ammontare pari a quello dell imposta assolta dalla formazione sociale sull utile distribuito. Al pari del modello della trasparenza, anche quello dell imputazione presenta la caratteristica di evitare la doppia tassazione d imposta e ha carattere personale, ovverosia la pressione fiscale dipende dall aliquota marginale del socio persona fisica a capo del gruppo partecipativo. Nel nostro sistema è stato fino ad ora adottato in relazione alle società di capitali e agli enti commerciali residenti. Il modello dell esclusione: consiste nell escludere dall imposta che colpisce i redditi dei partecipanti gli utili distribuiti dalla società. Il modello, qualora preveda la piena esclusione del dividendo distribuito evita la doppia tassazione; diversamente ai precedenti realizza una tassazione di carattere reale, ovverosia la pressione fiscale non dipende dall aliquota marginale del socio, bensì da quella della società. Nel nostro sistema, tale modello era stato adottato in relazione agli utili transfrontalieri (cd. «direttiva madre-figlia» di cui ai precedenti artt. 96 e 96-bis del Tuir) [CFF ➋ 5196 e 5196a]. La delega alla riforma fiscale (L. 80/2003), per quanto concerne gli utili delle società di capitali e gli enti commerciali, ha previsto il passaggio da un modello basato sull imputazione a uno basato sull esclusione. La logica posta alla base è quella della tassazione del soggetto che ha prodotto il reddito e non del prelievo definitivo in relazione alla situazione soggettiva del socio: soggetti d imposta autonomi e reali a tutti gli effetti sono sia il socio che la società, in un contesto dove la tassazione prevista assume carattere reale anziché personale. In tale modello la doppia tassazione è evitata mediante la previsione dell esclusione; si passa quindi da un sistema dove la tassazione prevista ai vari «anelli» della catena altro non è che una tassazione in acconto di quanto dovuto a «saldo» in capo al socio persona fisica della top holding, a un sistema dove ogni singolo percettore di ricchezza viene tassato per il fatto di averla prodotta e dove la doppia imposizione viene evitata (in parte) mediante il sistema dell esclusione. L esclusione non costituisce quindi una agevolazione quanto un meccanismo «dovuto», per evitare la doppia tassazione dello stesso reddito. Il sistema d esclusione adottato dal nostro Legislatore non è però perfetto, essendo previsto che, oltre alla tassazione dell utile prodotto, anche la sua distribuzione seppur par- continua
8 Capitolo 2 Tassazione degli utili nell'ambito del regime d'impresa 7 segue Società di capitali Modelli di tassazione zialmente viene ad essere tassata. Brevemente, rimandando a quello che verrà detto dopo per un trattazione organica dei vari aspetti qui richiamati, si devono considerare le seguenti imposizioni: in capo alla società, tassazione ordinaria ad aliquota del 33 per cento; in capo alla persona fisica socia della società, sul netto percepito, tassazione sostitutiva del 12,5 per cento (ovvero, in caso di partecipazione qualificata, tassazione ordinaria su una base imponibile ridotta del 60 per cento); in capo alle eventuali società che si dovessero frapporre tra la società e il socio persona fisica, tassazione degli utili «di passaggio» su base imponibile ridotta del 95 per cento (con la possibilità di annullarla optando per la tassazione per trasparenza consortium relief) ovvero il consolidato fiscale). Il fenomeno di doppia tassazione economica è quindi perfettamente fisiologico. Per avere idea della pressione fiscale sull utile prodotto si deve quindi andare a sommare il valore del prelievo sul soggetto che ha prodotto il reddito con quello previsto sul percettore finale del reddito (socio persona fisica della top holding) come se la tassazione fosse sdoppiata in due differenti momenti: è questo il valore della tassazione che in ogni caso si verrà ad avere sui redditi prodotti dalle società di capitali e sugli enti commerciali. A questi poi si deve aggiungere la tassazione dovuta ai vari passaggi del reddito nell ambito della catena partecipativa, per la quale però è prevista una tassazione limitata (5 per cento). Come detto, l esclusione costituisce un sistema per evitare la doppia tassazione e non una norma agevolativa finalizzata a detassare la specifica fattispecie reddituale; ne consegue che la sua previsione non trova limitazioni di sorta, nel senso che opera sia qualora si faccia riferimento a partecipazioni che individuano un investimento durevole, sia qualora si tratti di investimenti potenzialmente speculativi così come anche qualora gli utili percepiti non siano stati assoggettati ad imposta dalla società distributrice. Le nuove disposizioni riservano un trattamento fiscale differenziato a seconda della tipologia del percettore degli utili. In particolare, è previsto un differenziato regime fiscale per gli utili percepiti: al di fuori dell esercizio di imprese commerciali, dai soggetti passivi dell Irpef; nell esercizio di imprese commerciali, dai soggetti passivi dell Irpef; da società ed enti soggetti all Ires.
9 8 Capitolo 2 Tassazione degli utili nell'ambito del regime d'impresa 2.1 Tassazione degli utili distribuiti da società di persone Società di persone nel Tuir Il Testo unico si limita a richiamare le forme societarie previste dal Codice civile. Si tratta delle società semplici, delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice. Di queste, solo le ultime due possono svolgere attività commerciale e industriale (fatta eccezione per l attività agricola) e in quanto tale solo queste possono essere produttive di reddito d impresa. Sono assimilate alle società di persone commerciali: le società di armamento; le società di fatto quando abbiano per oggetto l esercizio di attività commerciali. Stando a quanto previsto al comma 3 dell art. 6 del Tuir [CFF ➋ 5106] i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi. Vale quindi il principio di attrazione del reddito dove elemento definitorio della tipologia reddituale è il soggetto che l ha prodotto e non, come viceversa accade per le altre tipologie reddituali, l oggetto tassabile. Ne consegue che i redditi prodotti «perdono» la loro natura, per concorrere alla determinazione di un unica tipologia di reddito (quello d impresa per l appunto). Al pari degli imprenditori individuali le regole di determinazione del reddito d impresa sono quelle previste per i soggetti Ires; ciò è dovuto al rimando che il capo VI del titolo I fa al capo II del titolo II (nello specifico si tratta del comma 1 dell art. 56 del Tuir [CFF ➋ 5156]). Per quanto concerne la tassazione il comma 1 dell art. 5 del Tuir [CFF ➋ 5105] prevede che i redditi prodotti da tale società siano imputati, a prescindere dalla percezione, a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili (cd. tassazione per trasparenza); in tal modo si evita la doppia imposizione e la tassazione che ne deriva ha carattere personale: la pressione fiscale dipende dall aliquota marginale del socio persona fisica a capo del gruppo partecipativo. Il comma 2 dello stesso articolo prevede che le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all inizio del periodo d imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Si ha quindi che gli atti con i quali si modificano le percentuali di partecipazione agli utili, lasciando immutata l originaria compagine societaria, spiegano i loro effetti, ai fini dell imputazione del reddito, a partire dal periodo d imposta successivo. In tal modo si evita che la modifica delle quote in prossimità della chiusura del periodo di imposta venga posta in essere per canalizzare l imputazione del reddito imponibile. Secondo l Amministrazione finanziaria tale fattispecie si applica anche in caso di cessione di partecipazione tra vecchi soci. Tale interpretazione è stata confermata anche dalla giurisprudenza di Cassazione secondo cui il reddito deve essere imputato ai soci che risultano tali alla fine del periodo di imposta (cfr. Corte di Cassazione nn del 15 ottobre 1994 e
10 Capitolo 2 Tassazione degli utili nell'ambito del regime d'impresa del 16 dicembre 2003). Tuttavia, è possibile giungere a diverse conclusioni. Infatti, se il comma 2 dell art. 5 venisse letto come norma anti abuso, non va dimenticato che lo stesso introduce presunzioni applicabili solo ove si agisca in via diretta sulla quota percentuale di diritto agli utili, mentre nulla è previsto per i casi di mutamento della quota di partecipazione al capitale (che, solo indirettamente e per effetto di una proporzionalità non mutata rispetto ai conferimenti effettuati, comporta una variazione del diritto agli utili). Esempio Si ipotizzi la situazione della S.n.c. Alfa, partecipata da Rossi e Bianchi al 50%, con parallelo diritto di partecipazione agli utili o alle perdite. Se Bianchi volesse cedere una metà della sua quota, varierebbe l efficacia temporale tributaria a seconda che l acquirente fosse un socio già esistente (nell ipotesi Rossi) oppure un terzo soggetto (ad esempio Verdi); ciò, però, non pare essere la ratio seguita dal Legislatore. In caso invece di scioglimento del rapporto, i soci non più tali a fine anno non devono dichiarare alcun reddito di partecipazione, che compete invece interamente ai soci esistenti al 31 dicembre (cfr. R.M. 21 giugno 1978, n. 9/849, R.M. 9 giugno 1995, n. 5/228, Corte di Corte di Cass., sez. I, sentenza 15 ottobre 1994, n. 8423). In tal senso si è espressa l Agenzia delle Entrate anche nel caso di un socio accomandante di una S.a.s. che cede, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, i diritti di usufrutto sulle proprie partecipazioni, rimanendo titolare soltanto della nuda proprietà (Cfr. R.M. 16 maggio 2006, n. 61/E). Stessa previsione a detta dell Amministrazione finanziaria vale anche in caso di decesso del socio qualora, alla data del 31 dicembre non siano stati ancora individuati gli eredi (il caso esaminato dalla risoluzione fa riferimento a eredi minorenni per i quali occorre attendere l autorizzazione del Tribunale). Nella R.M. 17 aprile 2008 n. 157/E viene infatti previsto che ai fini degli adempimenti di cui all art. 5 del Tuir, il reddito di partecipazione deve essere imputato per intero e proporzionalmente ai soci che rivestono tale titolo al 31 dicembre, senza tener conto degli eventuali eredi che non hanno ancora accettato l eredità. R.M. 17 aprile 2008, n. 157/E Il caso Un socio di una S.n.c. muore e lascia in eredità la sua partecipazione a cinque nipoti. Mentre i primi tre nipoti, essendo maggiorenni, hanno già accettato l eredità, le famiglie degli ultimi due, alla data dell istanza, non hanno ancora avviato la procedura di accettazione dell eredità presso il Tribunale competente. La società interpellante chiede di sapere con quale criterio deve essere imputato ai soci il reddito prodotto dalla società nell anno 2007, in attesa che il Tribunale autorizzi l accettazione per i nipoti minorenni delle quote della S.n.c. lasciate in eredità dal nonno. Risposta L art. 320 del Codice civile stabilisce che i genitori non possono accettare o rifiutare eredità o legati senza la preventiva autorizzazione del Giudice tutelare, mentre l articolo 2284 del Codice civile dispone che, in mancanza di una diversa determinazione del contratto sociale, quando muore uno dei soci, «gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano». L accettazione dell eredità del de cuius comporta, quindi, solo il diritto alla liquidazione continua
11 10 Capitolo 2 Tassazione degli utili nell'ambito del regime d'impresa segue R.M. 17 aprile 2008, n. 157/E della proporzionale quota del capitale sociale spettante e non dà diritto a subentrare nella società al posto del defunto, in quanto il rapporto sociale non si trasmette mortis causa. (Cass. sez. I, 14 marzo 2001, n. 3671). Nel disciplinare le conseguenze derivanti dalla morte di un socio, il Legislatore ha rimesso, infatti, alla volontà dei soci superstiti la scelta che possa risultare più idonea a soddisfare il loro interesse. Questi ultimi, dunque, anziché procedere alla liquidazione della quota o allo scioglimento della società, possono ritenere più opportuna la continuazione della società con gli eredi del socio defunto. L immissione nella società degli eredi del socio premorto è condizionata, dunque, al loro stesso consenso, poiché l intuitus personae che caratterizza le società di persone non consente che entrino a far parte delle stesse gli eredi senza il consenso dei soci superstiti e, d altra parte, non permette che si prescinda dalla volontà degli eredi stessi (Cass. civile, sent. 9 novembre 1962, n. 3104; Cass., sent. 16 luglio 1976, n.2815; Cass. civile, sez. II, sent. 16 dicembre 1988, n. 6849). Pertanto, «... l erede del socio defunto diventa socio non iure successonis, ma ad opera di un accordo che è atto inter vivos: accordo che come noto non richiede forma scritta e può risultare anche da fatti concludenti» (Cass. sent. n del 16 dicembre 1986). Quando nell asse ereditario sono presenti soggetti minori, o comunque incapaci, l accordo finalizzato a continuare il rapporto societario è subordinato, inoltre, alla richiesta e all ottenimento dell autorizzazione da parte del Tribunale, come espressamente previsto dall articolo 2294 Codice civile. La disposizione contenuta nell art è finalizzata, come è ovvio, a tutelare gli incapaci contro eventuali rischi in cui essi potrebbero incorrere per l assunzione di una responsabilità illimitata nella gestione di un impresa commerciale. Gli effetti della normativa fiscale che disciplina l imputazione del reddito di partecipazione devono, pertanto, essere valutati con riferimento al verificarsi di ambedue le condizioni previste dalla norma civilistica affinché gli eredi possano assumere la qualità di soci al posto del socio defunto: gli altri eredi devono accettare l ingresso dei nuovi soci e il Tribunale deve rilasciare l autorizzazione alla continuazione del rapporto societario. Nel caso prospettato, atteso che alla data di presentazione dell istanza (13 dicembre 2007) ancora non era stata chiesta al giudice tutelare l autorizzazione per l accettazione dell eredità, né era stata avviata presso il tribunale competente la procedura per l autorizzazione alla continuazione del rapporto societario, si deve ritenere che gli eredi minori del socio defunto al 31 dicembre 2007 non siano subentrati ancora nella posizione sociale del dante causa e che, pertanto, a tale data la compagine sociale risulti composta esclusivamente dal socio superstite e dagli eredi maggiorenni. Ne consegue che ai fini degli adempimenti di cui all art. 5 del Tuir, il reddito di partecipazione dovrà essere imputato per intero e proporzionalmente ai soci che rivestono tale titolo al 31 dicembre 2007, senza tener conto degli eventuali altri eredi. In tal caso, la successiva autorizzazione del Tribunale che, con efficacia retroattiva consentirà ai minori la continuazione del rapporto societario, produrrà effetti civilistici, inerenti ai rapporti tra le parti, ma non produrrà effetti sugli obblighi di natura fiscale i cui termini siano ormai decorsi. Ne consegue che l eventuale distribuzione in periodi di imposta successivi di utili accantonati in apposita riserva, conseguente all intervenuta autorizzazione del Tribunale, non produrrà effetti di natura fiscale, essendo stato il reddito già imputato, ai sensi dell art. 5 del Tuir, ai soci che risultano tali al 31 dicembre Trasparenza fiscale Il comma 1 della norma dell art. 89 del Tuir [CFF ➋ 5189] ribadisce la regola secondo cui per gli utili, derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, si applicano le disposizioni dell art. 5 del Tuir [CFF ➋ 5105], in base alle quali i redditi di dette società sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezio-
12 Capitolo 2 Tassazione degli utili nell'ambito del regime d'impresa 11 ne, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione (cd. principio della trasparenza). Da detto principio consegue che non ha alcuna rilevanza la circostanza che questi non siano stati distribuiti o siano distribuiti soltanto in parte, atteso che il loro concorso alla formazione del reddito dei soci avviene per competenza e non per cassa e cioè nello stesso esercizio in cui sono stati prodotti da parte della società partecipata. Ulteriore e non meno importante conseguenza è che nella determinazione del reddito dei singoli soci deve essere tenuto in considerazione l importo dei redditi di rispettiva spettanza e non l importo degli utili distribuiti e contabilizzati, operando, laddove non vi sia coincidenza fra detti importi, apposite variazioni in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Si dovrà procedere ad analoghe variazioni qualora il risultato di esercizio della società partecipata si chiuda con una perdita, anche fiscale, quando non vi sia coincidenza tra la perdita di esercizio e quella fiscale (Cfr. Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenze dell 8 gennaio 1993, n. 127 e del 4 luglio 1994, n. 6295) Rilevazione contabile degli utili Occorre infatti considerare che in base al Principio contabile n. 25 in bilancio i dividendi devono essere iscritti in base al principio di competenza, vale a dire nel momento in cui sorge il relativo diritto di credito, momento che corrisponde alla delibera di distribuzione da parte della partecipata; i dividendi da società controllate possono essere iscritti anche in base al principio della «maturazione», ossia nell esercizio in cui gli utili sono prodotti da parte della società controllata. Tale previsione assume rilievo anche con riferimento agli utili distribuiti dalle società di persone. Per l utilizzo di tale alternativa contabile si ritiene comunque necessario che la distribuzione degli utili prodotti dalla società controllata benché non ancora deliberata dall assemblea dei soci della stessa risulti almeno dalla proposta di distribuzione deliberata dagli amministratori della controllata medesima (a sua volta antecedente al progetto di bilancio predisposto dagli amministratori della società controllante): un comportamento difforme, infatti, risulterebbe in contrasto con il principio della prudenza. Il ricorso alla cosiddetta «contabilizzazione anticipata dei dividendi» oltre che dalla dottrina contabile è stato ritenuto corretto sia dalla dottrina giuridica (cfr. G.E. Colombo, «Contabilizzazione del dividendo nell esercizio di maturazione dell utile», in Le società, n. 10/1996, pagg e segg.; G. Rossi, «Nuove prospettive nella contabilizzazione dei dividendi delle società», in Diritto e pratica tributaria, 1997, I, pagg. 955 e segg.) sia dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza n. C-234/94 del 27/6 del 1996) Soci della società di persone In passato la Corte di Cassazione (cfr. sentenza n del 17 ottobre 1988) ha stabilito che «l atto costitutivo della partecipazione di una società per azioni ad una società in accomandita semplice, in qualità di socio accomandante, è nullo per violazione di norme imperative, atteso che l investimento di porzioni del patrimonio della società di capitali in quella di partecipazione si pone in conflitto con inderogabili regole che presiedono per la tutela dei soci e dei creditori alla amministrazione od alla formazione del bilancio di società di capitali, con particolare riguardo alle regole attinenti alla responsabilità degli amministratori ed al controllo sul loro operato, nonché alle esigenze di chiarezza e precisione del
13 12 Capitolo 2 Tassazione degli utili nell'ambito del regime d'impresa bilancio». Questo in base al principio secondo cui le società in accomandita semplice devono essere costituite da persone fisiche, principio confermato dall art. 1 della legge sull editoria 5 agosto 1981, n Nonostante tale consolidato orientamento la Corte di Appello di Milano ha seguito la tesi contraria a quella adottata nella citata sentenza, nel senso che ha ritenuto ammissibile la partecipazione in qualità di socio accomandante di una società di capitali in una società in accomandita semplice (cfr. sentenze 3 giugno 1982 e 18 giugno 1969). Negli stessi termini si è espressa anche la giurisprudenza dei giudici di merito di Torino e di Udine, in base alla considerazione che nel nostro ordinamento giuridico non si rinviene una norma che vieta espressamente ad una società di capitali di partecipare ad una società in nome collettivo ed in genere ad una società di persone, mentre per converso, esistono diverse norme che prevedono le partecipazioni non azionarie delle società di capitali ad altre società (cfr. Trib. di Torino, decreto collegiale 12 novembre 1982; Trib. di Udine, sentenza 25 novembre 1996). Tali considerazioni, tuttavia, hanno una rilevanza maggiore dal punto di vista civilistico in quanto la lettera dell art Codice civile, che dispone la nullità degli atti per violazione di norme imperative, non può essere trasfusa in sede tributaria, stante l esistenza, in tale ambito, di apposite norme finalizzate ad evitare manovre elusive. Peraltro, il problema oggi non si pone, in quanto l art del Codice civile in vigore dal 1 gennaio 2004 (così come modificato dal D.Lgs. 6/2001) prevede espressamente che le società per azioni possano detenere partecipazioni in società di persone (nulla viene detto per le società a responsabilità limita, ma si ritiene che il disposto normativo assuma per analogia significato anche per esse) Quote di partecipazione agli utili da parte dei soci Il comma 2 dell art. 5 del Tuir [CFF ➋ 5105], prevede che le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all inizio del periodo d imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Si ha quindi che gli atti con i quali si modificano le percentuali di partecipazione agli utili, lasciando immutata l originaria compagine societaria, spiegano i loro effetti, ai fini dell imputazione del reddito, a partire dal periodo d imposta successivo. In tal modo si evita che la modifica delle quote in prossimità della chiusura del periodo di imposta venga posta in essere per canalizzare l imputazione del reddito imponibile. Secondo l Amministrazione finanziaria tale fattispecie si applica anche in caso di cessione di partecipazione tra vecchi soci. Tuttavia, è possibile giungere a diverse conclusioni. Infatti, se il comma 2 dell art. 5 venisse letto come norma anti-abuso, non va dimenticato che lo stesso introduce presunzioni applicabili solo ove si agisca in via diretta sulla quota percentuale di diritto agli utili, mentre nulla è previsto per i casi di mutamento della quota di partecipazione al capitale (che, solo indirettamente e per effetto di una proporzionalità non mutata rispetto ai conferimenti effettuati, comporta una variazione del diritto agli utili).
14 Capitolo 2 Tassazione degli utili nell'ambito del regime d'impresa 13 Esempi Si ipotizzi la situazione della S.n.c. Alfa, partecipata da Rossi e Bianchi al 50%, con medesimo diritto di partecipazione agli utili o alle perdite. Se Bianchi volesse cedere una metà della sua quota, varierebbe l efficacia temporale tributaria a seconda che l acquirente fosse un socio già esistente (nell ipotesi Rossi) oppure un terzo soggetto (ad esempio Verdi); ciò, però, non pare essere la ratio seguita dal Legislatore. In caso invece di scioglimento del rapporto, i soci non più tali a fine anno non devono dichiarare alcun reddito di partecipazione, che compete invece interamente ai soci esistenti al 31 dicembre (cfr. R.M. 21 giugno 1978, n. 9/849; R.M. 9 giugno 1995, n. 5/228; Corte di Cass., sez. I, sentenza 15 ottobre 1994, n. 8423). In tal senso si è spressa l Agenzia delle Entrate anche nel caso di un socio accomandante di una S.a.s. che cede, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, i diritti di usufrutto sulle proprie partecipazioni, rimanendo titolare soltanto della nuda proprietà (cfr. R.M. 16 maggio 2006, n. 61/E) Distribuzione degli utili ai soci Gli utili e le riserve di utili distribuiti dalla società partecipata, formatisi nei periodi in cui è efficace l opzione, non concorrono a formare il reddito dei soci. Modello di tassazione per trasparenza Il modello della trasparenza prevede l imputazione a prescindere dalla loro effettiva distribuzione di tutti i redditi dell ente direttamente ai partecipanti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, considerando l ente medesimo come «trasparente» ai fini dell imposizione. Il modello presenta la caratteristica di evitare la doppia tassazione d imposta e ha carattere personale, ovverosia la pressione fiscale dipende dall aliquota marginale del socio persona fisica a capo del gruppo partecipativo. Nel nostro sistema è attualmente adottato in relazione alle società di persone, nonché alle società controllate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Quindi, se gli utili si sono tassati per trasparenza, la tassazione della loro distribuzione in capo ai soci è esclusa, ma, stando quanto previsto dall art. 68, comma 6, quinto periodo del Tuir [CFF ➋ 5168] si manifesta una riduzione del costo della partecipazione, precedentemente aumentato degli utili imputati. Tale articolo infatti prevede che «per le partecipazioni nelle società indicate dall art. 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio». Si ha quindi che il costo della partecipazione: è aumentato dei redditi imputati per trasparenza; è diminuito delle perdite imputate per trasparenza; è diminuito degli utili distribuiti fino a concorrenza di quelli imputati per trasparenza tenendo quindi memoria di quanto è stato precedentemente tassato. In proposito occorre rammentare che la nozione di «reddito» si riferisce all imponibile fiscale e quella di «utile» al risultato civilistico. Se quindi il reddito è di e l utile di 1.000, il prelievo dell intero risultato
15 14 Capitolo 2 Tassazione degli utili nell'ambito del regime d'impresa civilistico consente comunque di aumentare il valore di carico della partecipazione, poiché viene prima incrementata di e poi ridotta di Ma se il reddito fosse stato di 600, sempre con utile civilistico di 1.000, il prelievo dell intero utile non ridurrebbe il valore di carico della partecipazione, in quanto, all amento di 600, seguirebbe una riduzione di pari importo, che ne costituisce il limite («fino a concorrenza dei redditi imputati»).
16 Capitolo 2 Tassazione degli utili nell'ambito del regime d'impresa Tassazione degli utili distribuiti da società di capitali Società di capitali nel Tuir Per ciò che riguarda gli utili distribuiti da società di capitali, il comma 2 dell art. 89 del Tuir [CFF ➋ 5189] prevede l esclusione dalla formazione del reddito della società o dell ente percipiente degli utili distribuiti da società ed enti commerciali residenti nel limite del 95 per cento del loro ammontare. Nello specifico trova applicazione con riferimento agli utili distribuiti da: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; enti pubblici e privati esercenti attività commerciale e residenti nel territorio dello Stato; società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. Questa elencazione, peraltro, costituisce anche l ambito soggettivo di applicazione della norma, ovverosia vale a individuare anche il soggetto che applica tale regime di tassazione Rilevazione contabile degli utili In bilancio, si applica il principio di competenza, vale a dire, i dividendi devono essere iscritti nel momento in cui sorge il relativo diritto di credito, momento che corrisponde alla delibera di distribuzione da parte della partecipata. Il momento della riscossione del dividendo deliberato può non coincidere con il momento in cui sorge il diritto al pagamento del dividendo; può, infatti, accadere che l assemblea dei soci, nel deliberare la distribuzione di dividendi, disponga al posto della distribuzione immediata la distribuzione differita (o dilazionata). Ne consegue che in sede di dichiarazione dei redditi si dovrà rilevare una variazione in diminuzione di importo pari al valore del dividendo deliberato e al momento della distribuzione una variazione in aumento. Dividendi delle società controllate Civilisticamente è prevista una deroga per i dividendi per le società controllate che possono essere iscritti anche in base al principio della «maturazione», ossia nell esercizio in cui gli utili sono prodotti da parte della società controllata. Per l utilizzo di tale alternativa contabile si ritiene comunque necessario che la distribuzione degli utili prodotti dalla società controllata benché non ancora deliberata dall assemblea dei soci della stessa risulti almeno dalla proposta di distribuzione deliberata dagli amministratori della controllata medesima (a sua volta antecedente al progetto di bilancio predisposto dagli amministratori della società controllante): un comportamento difforme, infatti, risulterebbe in contrasto con il principio della prudenza. Il ricorso alla cd. «contabilizzazione anticipata dei dividendi» oltre che dalla dottrina contabile è stato ritenuto corretto sia dalla dottrina giuridica (cfr. G.E. Colombo, «Contabilizzazione del dividendo nell esercizio di maturazione dell utile», in Le società, n. 10/1996, pagg e segg.; G. Rossi, «Nuove prospettive nella contabilizzazione dei dividendi delle società», in Diritto e pratica tributaria, 1997, I, pagg. 955 e segg.) sia dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza n. C-234/94 del 27 giugno 1996).
17 16 Capitolo 2 Tassazione degli utili nell'ambito del regime d'impresa Tassazione per cassa In deroga al principio generale, è prevista la tassazione per cassa e non per competenza e quindi i dividendi rilevano al momento della riscossione. Sui dividendi erogati non viene operata alcuna ritenuta, ed essi concorrono in ogni caso a formare il reddito del socio-persona giuridica nella misura del 5 per cento. Tale misura di imponibilità, a differenza di quanto previsto per le persone fisiche non imprenditori, si rende applicabile sia agli utili relativi a partecipazioni qualificate sia a quelli derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate. A fronte del rimando che il comma 4, dell art. 89 [CFF ➋ 5189], fa agli artt. 46 e 47 del Tuir [CFF ➋ 5146 e 5147], valgono anche per i soggetti Ires le norme in merito: alla prioritaria distribuzione, ai fini fiscali, degli utili d esercizio e delle riserve diverse rispetto a quelle di capitale; alla determinazione del valore imponibile in caso di distribuzione di utili in natura; in merito si veda quanto viene detto dopo; all assegnazione gratuita ai soci di nuove azioni e l aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse, in caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale. In merito si rimanda a quanto a tale proposito verrà detto trattando della tassazione dei dividendi in capo ai soggetti Irpef non in regime d impresa. L applicazione dell esclusione non è subordinata ad alcuna condizione. Le società ed enti commerciali residenti soggetti all imposta sul reddito delle società possono quindi beneficiarne anche se gli utili percepiti non sono stati assoggettati ad imposta dalla società distributrice. Doppia imposizione Data la previsione di parziale imponibilità degli utili distribuiti, il meccanismo dell esclusione è in grado unicamente di mitigare gli effetti di una doppia tassazione economica e non di annullarla completamente (come invece era possibile con il meccanismo del credito d imposta); la totale neutralità è ottenibile solo con le opzioni per il consolidato fiscale o per la tassazione per trasparenza. La motivazione che porta all esclusione quasi totale (o totale) dei proventi da partecipazione a livello societario si comprende agevolmente se si riflette sugli effetti di plurima imposizione che produrrebbe un prelievo sia pure attenuato, come quello previsto per le persone fisiche in capo alle varie società che compongono un gruppo societario a «cascata»: poiché le società che conseguono dividendi vengono a trovarsi in una posizione intermedia tra i due soggetti d imposta previsti nel caso della tassazione per esclusione vale a dire la società che ha generato gli utili e il loro beneficiario finale (persona fisica socio della top holding) se i dividendi concorressero a formare il reddito delle suddette società intermedie, pur se solo in parte, alla tassazione in capo alla società che ha generato gli utili e a quella sul beneficiario finale si aggiungerebbero tanti strati di tassazione quante sono le società che si trovano tra i due predetti estremi. In questo scenario, non solo l entità del tributo finirebbe per dipendere dal numero di anelli che compongono la catena societaria, ma indubbiamente si correrebbe il concreto rischio di assorbire con l imposta prelevata nei vari passaggi l intera ricchezza prodotta dalla prima società. La norma fa riferimento agli utili distribuiti «in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione» da società ed enti commerciali residenti; ne consegue che regime dell esclusione parziale dei dividendi trova applicazione oltre che per gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società di capitali ed enti commerciali anche in riferimento:
18 Capitolo 2 Tassazione degli utili nell'ambito del regime d'impresa 17 agli utili distribuiti nei casi di recesso, riduzione del capitale esuberante e liquidazione, nonché nei casi di esclusione del socio e di riscatto delle azioni, sulla differenza tra somme percepite e prezzo pagato per l acquisto delle azioni o quote (conseguentemente, l art. 3, comma 1 del D.Lgs. 344/2003 ha soppresso la lett. m), del comma 1 dell art. 16 del Tuir (ora art. 17) che prevedeva l applicazione della tassazione separata quando il periodo di possesso tra la costituzione della società e il recesso o la riduzione del capitale o la liquidazione era superiore a 5 anni); agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso da opere o servizi (ex art. 109, comma 9 del Tuir [CFF ➋ 5209]); alla remunerazione derivante da strumenti finanziari; alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti quelli di cui all art. 98 del Tuir [CFF ➋ 5198] direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate (thin capitalization). In merito si veda quanto viene detto di seguito Costi di gestione delle partecipazioni Secondo Assonime (cfr. Circ. 14 luglio 2004, n. 32) la tassazione parziale (nella misura del 5 per cento) degli utili societari non risponde all intenzione di riconoscere natura reddituale al dividendo, quanto piuttosto all esigenza di risolvere con criteri forfetari il problema dell individuazione dei costi di gestione delle partecipazioni che, in quanto afferenti a redditi non tassati, vanno anch essi esclusi dalla formazione del reddito imponibile. Come viene infatti chiarito dall Agenzia delle Entrate nella Circ. n. 36/E del 2004 i costi connessi alla gestione delle partecipazioni risultano deducibili in quanto afferenti a proventi «esclusi» dall imponibile a differenza dei costi di cessione della partecipazione i quali, invece non incidono nella determinazione del reddito essendo correlati a proventi esenti (tale considerazione trova fondamento nell art. 109, comma 5 del Tuir, che prevede la deducibilità dei soli costi che si riferiscono ad attività o beni la cui derivano ricavi o proventi imponibili, o che non concorrono a formare il reddito in quanto «esclusi»). Pertanto, come espressamente previsto dall Agenzia delle Entrate, nella Circ. n. 26/E del 2004, le spese sostenute in relazione alla gestione di partecipazioni qualificate per l esclusione si considerano inerenti alla determinazione del reddito d impresa anche se gli utili da esse derivanti sono esclusi dalla formazione del reddito imponibile nella misura del 95 per cento del loro ammontare. In sostanza, simmetricamente all imponibilità parziale degli utili, è riconosciuta la piena deducibilità dei costi connessi alla gestione della partecipazione. Tuttavia, il comma 8 dello stesso art. 109 del Tuir prevede che «in deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l acquisto del diritto di usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell art. 89». La norma, in sostanza, considera indeducibile il costo sostenuto per l acquisto del diritto di usufrutto o di altro diritto analogo su partecipazioni societarie a fronte dell esclusione dal reddito imponibile dei dividendi distribuiti. Tenuto conto della finalità della disposizione, l Agenzia delle Entrate, nella Circ. n. 26/E del 2004 ha ritenuto che la limitazione alla deducibilità del costo del diritto di usufrutto non si renda applicabile nell ipotesi in cui la cessione del diritto di usufrutto o di altro diritto analogo non comporti anche il trasferimento della titolarità dei dividendi agli effetti fiscali.
19 18 Capitolo 2 Tassazione degli utili nell'ambito del regime d'impresa Distribuzione degli utili in caso di consolidato fiscale Un eccezione alla tassazione parziale degli utili era prevista nella lett. a), comma 1, art. 122 del Tuir [CFF ➋ 5222], che consentiva di escludere integralmente da imposizione gli utili distribuiti da società che avessero optato per l applicazione della tassazione di gruppo, ossia del cd. consolidato nazionale disciplinato dagli artt. 117 e seguenti del Tuir [CFF ➋ 5217]. Tale disposizione accordava, infatti, alla società o all ente controllante il diritto a variare in diminuzione la «somma algebrica del reddito proprio e di quello delle società controllate (...) per un importo corrispondente alla quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate di cui all art. 117, comma 1, anche se provenienti da utili assoggettati a tassazione in esercizi precedenti a quello di inizio dell opzione». L esclusione da imposizione degli utili era altresì prevista dall art. 134 del Tuir [CFF ➋ 5234] con riferimento ai dividendi distribuiti dalle società incluse nella tassazione di gruppo con imprese non residenti (cd. consolidato mondiale). La rettifica in esame valeva ad escludere dalla tassazione il 5 per cento del dividendo evidenziato dalle singole consolidate nelle proprie dichiarazioni. Lo stesso trattamento era riservato alla remunerazione degli strumenti finanziari similari alle azioni e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti disciplinati dall art. 98 del Tuir [CFF ➋ 5198], percepita dal socio o da sue parti correlate che aderivano al medesimo consolidato del soggetto finanziato. La rettifica in esame doveva essere operata in base al criterio di cassa nel periodo di imposta in cui i dividendi e le remunerazioni eccedenti erano percepiti. I dividendi corrisposti ad una società appartenente al gruppo, il cui reddito non concorreva però alla determinazione dell imponibile nell ambito del consolidato fiscale, non potevano fruire del «beneficio» dell ulteriore esclusione dalla tassazione per il residuo 5 per cento (cfr. C.M. 21 dicembre 2004, n. 53/E). Con l art. 1, commi 33 e 34, L. n. 244/2007 si è abrogata la totale esclusione dei dividendi infragruppo alla formazione del reddito complesso globale tra le società che partecipano al consolidato; come conseguenza di tale provvedimento, ora (per le motivazioni di cui alla relazione di accompagnamento e sopra riportate) le distribuzioni di dividendi ricadono nella generale disciplina prevista per i soggetti Ires (art. 89 Tuir) e sostanzialmente sono esclusi da tassazione per il solo 95% dell ammontare. In proposito è interessante vedere la decorrenza della norma in questione; nella L. 244/2007 viene infatti previsto che la rettifica di consolidamento relativa alla totale esclusione dei dividendi dalla formazione del reddito globale del consolidato fiscale ha decorrenze indicate nella tabella seguente: Rettifiche di consolidamento Decorrenze Distribuzione Pagamento dividendi infragruppo Disciplina applicabile deliberati prima dell e pagati prima di tale data deliberati prima dell e pagati dopo tale data deliberati dall (con esclusione del caso sotto riportato) Sì rettifica di consolidamento Sì rettifica di consolidamento No rettifica di consolidamento continua
20 Capitolo 2 Tassazione degli utili nell'ambito del regime d'impresa 19 segue Rettifiche di consolidamento Decorrenze Distribuzione Pagamento dividendi infragruppo Disciplina applicabile utile dell esercizio precedente al periodo in corso al (indipendentemente da delibera e pagamento) Sì rettifica di consolidamento Quindi, per i dividendi deliberati prima del primo settembre 2007, così come per i dividendi direttamente derivanti dall utile dell esercizio precedente al periodo in corso al 31 dicembre 2007 continuerà a valere la totale esclusione prevista dalla previgente formulazione dell art. 122 Tuir [CFF ➋ 5222], mentre in tutti gli altri casi, i dividendi concorreranno alla formazione del reddito globale in misura pari al 5% Distribuzione degli utili in caso di tassazione per trasparenza ex art. 115 Altra ipotesi di deroga al regime ordinario è rinvenibile nell ambito del c.d. regime di tassazione per trasparenza previsto dall art. 115 del Tuir [CFF ➋ 5215]. In base a tale norma, l esercizio dell opzione per la trasparenza fiscale comporta l imputazione a ciascun socio del reddito imponibile delle società di cui all art. 73, comma 1, lett. a), del Tuir [CFF ➋ 5173], al cui capitale sociale partecipano esclusivamente società di capitale indicate nella stessa norma. A tal fine, ciascuna delle società di capitali socie deve detenere una partecipazione nella società partecipata che attribuisca una percentuale del diritto di voto esercitabile nell assemblea prevista dagli artt. 2364, 2364-bis e 2479-bis del Codice civile e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento. L imputazione a ciascun socio del reddito imponibile della società partecipata avviene indipendentemente dall effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Imputazione del reddito al socio L imputazione del reddito avviene in capo al socio nel periodo d imposta in corso alla data di chiusura di quello della società partecipata. Il problema non si pone nel caso in cui i due periodi coincidono con l anno solare, mentre se, ad esempio, la società partecipata avesse un periodo coincidente con l anno solare e quella partecipante avesse un periodo a cavallo (esempio 1 luglio 30 giugno) l utile, poniamo del 2004, verrebbe imputato al socio nel periodo 1 luglio giugno Nel regime di trasparenza non è stata infatti prevista una disposizione come quella per il regime del consolidato in base alla quale (comma 1, lett. a), dell art. 119 del Tuir) l efficacia dell opzione è subordinata al verificarsi della condizione riguardante l identità di chiusura dell esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante. Il reddito è «ripartito» tra i vari soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili in essere alla data di chiusura del periodo d imposta (comma 1, art. 7 del decreto attuativo). Il decreto attuativo conferma quindi quanto prassi e giurisprudenza da tempo sostenevano in merito alla tassazione per trasparenza delle società di persone, ovverosia che in caso di scioglimento del rapporto, i soci non più tali a fine anno non devono dichiarare alcun reddito di partecipazione, che compente invece interamente ai soci esistenti al 31 dicembre (cfr. RR.MM. 21 giugno 1978, n. 9/849 e 9 giugno 1995, n. 5/228; Corte di Cass., sez. I, 15 ottobre 1994, n. 8423). continua
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