TASSAZIONE DEI DIVIDENDI DAL 2004

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1 SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI DEFINIZIONE DI UTILI ASPETTI GENERALI TRATTAMENTO FISCALE TRATTAMENTO CONTABILE TASSAZIONE DEI DIVIDENDI DAL 2004 Art. 40 D.L , n. 269 conv. con L , n D. Lgs , n L , n Art. 47, 59, 89 D.P.R , n C.M , n. 26/E Le nuove disposizioni introdotte dalla riforma fiscale sono applicabili agli utili corrisposti dall , indipendentemente dalla data della delibera assembleare che ne dispone la distribuzione. Il regime dei dividendi è basato sull eliminazione del meccanismo del credito di imposta e sull adozione del sistema dell esenzione per evitare la doppia tassazione, tassando il reddito all atto della produzione in capo alla società. Dopo la prima fase di tassazione del reddito, in capo alla società, con la distribuzione del dividendo, si assiste ad un ulteriore tassazione sul percipiente, che varia in funzione delle caratteristiche del soggetto e della partecipazione. Con riferimento ai soci persone fisiche possessori di partecipazioni non qualificate, la riforma, pur mantenendo la medesima aliquota del prelievo a titolo di imposta, non consente la scelta per la tassazione ordinaria. I soci persone fisiche possessori di partecipazioni qualificate subiscono una tassazione su un ammontare pari al 40% dell utile percepito. Gli utili percepiti dai soci persone giuridiche concorrono alla formazione del reddito solo nella misura del 5% del loro ammontare e sono assoggettati all Ires. Poiché l esenzione del dividendo in capo al percipiente è solo parziale, è stata prevista la possibilità di sfruttare, in presenza di specifici requisiti, il meccanismo della trasparenza, in base al quale i redditi della partecipata sono direttamente imputati pro-quota in capo ai soci oppure quello della tassazione consolidata. Le stesse regole sono applicate alle somme ricevute in caso di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale esuberante e di liquidazione di società. UTILI Art. 44, c. 1 lett. e) Tuir SCHEMA DI SINTESI Derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all Ires. Remunerazione dei finanziamenti eccedenti (di cui all art. 98 Tuir) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate (thin capitalization). UTILI DA ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE Art. 44, c. 1, lett. f) Tuir REMUNERAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI Art. 44, c. 2, lett. a) Tuir Contratti cartolarizzati Contratti non cartolarizzati Producono sempre redditi di capitale. Con apporto Di lavoro Di capitale Misto Apporti, non conferimenti, che non danno diritto di partecipazione al capitale. Diritto di partecipazione agli utili e perdite o solo agli utili. Classificazione Strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi, escluso il voto nell assemblea ordinaria. Non rappresentano partecipazioni indirette ai risultati economici:.. titoli con rendimento prestabilito pagato solo con utili;.. obbligazioni;.. titoli irredimibili emessi da banche. Reddito da lavoro autonomo Reddito di capitale Apporto di capitale Apporto di opere e servizi Strumenti finanziari emessi a seguito di apporti a favore di patrimoni destinati ad uno specifico affare. Strumenti finanziari che condizionano i tempi e l entità del rimborso del capitale all andamento economico della società. 1

2 DEFINIZIONE DI UTILI UTILI E PROVENTI EQUIPARATI STRUMENTI FINANZIARI THIN CAPITALIZATION Partecipazione al capitale Strumenti finanziari partecipativi Regime fiscale dei proventi Art. 44 Tuir Indeducibilità della remunerazione Art. 109, c. 9 Tuir Emessi da soggetti non residenti Finanziamenti erogati dai soci Gli utili derivano dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all Ires in senso proprio. Il sottoscrittore vanta esclusivamente diritti patrimoniali, o anche diritti amministrativi. I nuovi strumenti finanziari non attribuiscono la qualità di socio, pur potendo essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati. Esempi Contratti Non vanta il diritto di partecipare al capitale sociale della società. É escluso in ogni caso il voto nell assemblea generale. Strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi, escluso il diritto di voto nell assemblea generale, emessi anche a seguito di apporto di opere e servizi. Strumenti finanziari emessi a seguito di apporti effettuati a favore di patrimoni destinati ad uno specifico affare. Strumenti finanziari che condizionano i tempi e l entità del rimborso del capitale all andamento economico della società. Sono esclusi i contratti, per i quali non opera l assimilazione alle azioni. Titoli e strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici:..della società emittente o altre società del gruppo;..di uno specifico affare in relazione al quale gli strumenti sono stati emessi. Strumenti finanziari che non rappresentano una partecipazione al patrimonio, la cui remunerazione è collegata solo a parametri di natura finanziaria. Nota 1 Si considerano similari alle azioni 1. Sono sempre assimilabili alle partecipazioni qualificate. Redditi di capitale per persone fisiche Partecipazioni qualificate o non qualificate in base alla quota di patrimonio da essi rappresentata, ossia se supera o meno il 25% (5% per gli strumenti emessi da società quotate). È indeducibile ogni tipo di remunerazione dovuta su titoli e strumenti finanziari per la quota che comporta la partecipazione ai risultati economici (produttiva di redditi di capitale). Per l applicazione dell esenzione parziale dei dividendi dalla tassazione (95% o 60%) è necessario che questi siano indeducibili. L indeducibilità non è estesa ai proventi per i quali la connessione con i risultati economici dell impresa non è definita nell ammontare. Sono similari alle azioni le partecipazioni al capitale o patrimonio delle società ed enti non residenti di cui alla lett. d), c. 1, art. 73 Tuir, rappresentate o non da titoli, nel caso in cui la relativa remunerazione se corrisposta da una società residente, sarebbe stata totalmente indeducibile. Nel caso di superamento del rapporto massimo tra debito (finanziamenti concessi o garantiti da soci qualificati) e patrimonio netto contabile, individuato in 4 a 1 (5 a 1 per il 2004), gli interessi passivi relativi ai finanziamenti eccedenti:..diventano indeducibili;..sono assimilabili agli utili in capo al socio (o alle sue parti correlate) che ha erogato il finanziamento. L assimilazione non opera per i finanziamenti solo garantiti dai soci. L applicazione delle ritenute alla fonte previste per i dividendi si effettua sui pagamenti di interessi effettuati dopo la chiusura del periodo di imposta. Redditi diversi per persone fisiche Le erogazioni precedenti subiscono le ritenute ordinarie previste per gli interessi. 2

3 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E CONTRATTO DI COINTERESSENZA C.M , n. 26, p. 2.3 Proventi Deducibilità Indeducibilità Strumenti finanziari Per i contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza non opera l assimilazione alle azioni, pur trattandosi di redditi di capitale. Apporto di opere e servizi. Nessun apporto. Apporto di capitale o misto. Remunerazione dovuta a contratti che comportino la partecipazione agli utili e alle perdite di un impresa o di un affare, senza il corrispettivo di un apporto o con apporto costituito da opere e servizi. Remunerazione relativa a contratti che prevedono un apporto non costituito esclusivamente da opere e servizi (sempre se il contatto è cartolarizzato). Qualora siano emessi strumenti finanziari che incorporano contratti di associazione in partecipazione, le remunerazioni sono sempre indeducibili anche se l apporto è costituito da opere o servizi ovvero non è previsto. ASPETTI GENERALI CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI Regime fino al Sulla distribuzione di utili e riserve di utili ai soci è riconosciuto un credito di imposta, pari al 56,25%. Per evitare la doppia tassazione degli utili. Regime dall al Regime dall Il credito d imposta sulle distribuzioni di utili deliberate dopo il spetta nella misura del 51,51%. É eliminato il meccanismo del credito di imposta (salvo che per i soggetti Ires con periodo d imposta a cavallo ). Il credito d imposta si intende sempre limitato. Il credito di imposta è utilizzabile fino a concorrenza della quota di imposta relativa agli utili cui afferisce. La doppia imposizione è evitata mediante la parziale esclusione dall imponibile degli utili stessi. RISERVE Riserve di capitale Presunzione assoluta Aumento gratuito di capitale Non costituiscono utili le somme e il valore dei beni ricevuti dai soci a titolo di ripartizione di riserve di capitale. Tali somme riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Si presumono, ai fini fiscali, prioritariamente distribuiti l utile di esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale (art. 47, c. 5), per la quota non accantonata in sospensione di imposta. Se la distribuzione di riserve supera il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, si genera un reddito di capitale imponibile fiscalmente. Per le delibere dal Indipendentemente dalla statuizione della delibera assembleare. É necessario che la società emittente comunichi agli azionisti (e, in ogni caso, agli intermediari tenuti agli obblighi di sostituzione di imposta) la diversa natura delle riserve oggetto della distribuzione e quale sia il regime fiscale applicabile. In altre parole, se la società pone in distribuzione riserve di capitale (ad esempio, riserve da sovrapprezzo azioni) deve specificare che, in mancanza di utili e di riserve di utili, la distribuzione non costituisce reddito tassabile. Oppure, deve specificare che, nonostante stia distribuendo civilisticamente riserve di capitale, posto che siano presenti anche riserve di utili disponibili, la distribuzione costituisce utile tassabile ai sensi dell art. 47 del Tuir. Non costituisce realizzo di utili l assegnazione gratuita ai soci di nuove azioni e l aumento gratuito del valore nominale delle azioni già emesse. La successiva riduzione del capitale esuberante è considerata distribuzione di utili, se l aumento di capitale è avvenuto con riserve o fondi diversi dalle riserve di capitale. 3

4 QUOTA ECCEDENTE IL COSTO FISCALE Recesso Liquidazione Riduzione del capitale Esclusione del socio Riscatto delle azioni Le somme o il valore normale dei Anche per la parte di eccedenze che derivano da riser- beni ricevuti dai soci costituiscono utile (e non capital gain) per la ve di capitale. parte che eccede il prezzo pagato Indipendentemente dalla natura delle riserve. per l acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Recesso con modalità diverse Recesso mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o di un terzo concordemente individuato dai soci. Atto produttivo di redditi diversi di natura finanziaria (tassazione con regole del capital gain). Non costituiscono utili le somme o il valore dei beni distribuiti a titolo di rimborso di riserve di capitale, ma gli stessi riducono il valore fiscale della partecipazione. REGIME DI TRASPARENZA Esenzione Gli utili e le riserve di utili distribuiti dalla società partecipata, formatisi nei periodi in cui è efficace l opzione, non concorrono a formare il reddito anche laddove eccedenti il reddito imputato per trasparenza e tassato in capo ai soci. La disposizione si applica anche se gli utili relativi ai periodi in cui vigeva il regime di trasparenza:.. sono distribuiti successivamente a tali periodi;.. i soci sono diversi da quelli cui sono stati imputati i redditi. Presunzione di distribuzione prioritaria Per gli utili distribuiti da società localizzate in Paesi black-list l esenzione si applica solo in caso di interpello positivo (o di utili imputati col regime Cfc). La parziale esclusione dei dividendi percepiti da soggetti Ires non comporta alcuna limitazione alla deducibilità dei costi connessi alla gestione della partecipazione mentre non è deducibile il costo di acquisto del diritto di usufrutto sulle partecipazioni. Distribuzione prioritaria dell utile di esercizio e delle riserve diverse da quelle di capitale. Salva diversa esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve realizzati nel periodo di efficacia dell opzione. La circostanza esimente in caso di interpello deve sussistere fin dal primo periodo di detenzione della partecipazione. La regola non riguarda l acquisto di diritti di usufrutto che non comporta anche il trasferimento della titolarità dei dividendi. È riferita alle riserve costituite con utili di periodi di imposta in cui non ha operato la tassazione per trasparenza. La presunzione si applica anche se gli utili e le riserve sono distribuiti in periodi diversi da quelli in cui è efficace l opzione. In caso di esplicita volontà assembleare di distribuzione di riserve di capitale, la disciplina della distribuzione prioritaria si applica solo alle riserve costituite con utili di periodi di imposta nei quali non ha operato la tassazione per trasparenza. 4

5 TRATTAMENTO FISCALE SOCI PERSONE FISICHE PRIVATI Art. 47 D.P.R. 917/1986 Art. 27 D.P.R. 600/1973 Partecipazioni qualificate Partecipazione non qualificata Gli utili distribuiti sotto qualunque forma, anche di fonte estera, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40% del loro ammontare. Gli utili di fonte estera sono tassati al netto delle ritenute già subite all estero. Paesi a fiscalità privilegiata Opzione Concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato, ad eccezione del caso in cui gli utili sono stati imputati al socio in base al regime Cfc (art. 167 e 168 Tuir). Rimane salvo il caso di dimostrazione, a seguito di interpello, che dalla partecipazione non sia conseguito l effetto di localizzare i redditi in Stati con regimi privilegiati. Il socio può beneficiare del regime della trasparenza fiscale, con opzione irrevocabile per 3 esercizi. La tassazione in capo ai soci è ordinaria. Condizioni Gli utili distribuiti, anche di fonte estera, sono assoggettati esclusivamente alla ritenuta a titolo di imposta del 12,50%. La ritenuta su partecipazioni estere è calcolata sulla base imponibile netto frontiera, ossia al netto delle ritenute già subite all estero. Partecipazione qualificata Art. 116 D.P.R. 917/1986 Vale solo per le Srl a ristretta base sociale (massimo 10 soci), composta esclusivamente da persone fisiche. La società deve avere ricavi annuali non superiori a ,99. Non è più ammessa la rinuncia all applicazione della ritenuta a titolo di imposta, al fine di assoggettare l utile ad Irpef, nel reddito complessivo. La ritenuta non è più a titolo di acconto, ma a titolo d imposta. Rappresenta una percentuale superiore a:.. 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria (2% per società quotate);.. 25% del capitale o patrimonio sociale (5% per società quotata). Il socio deve preventivamente attestare particolari requisiti:.. di essere residente;.. che la partecipazione non è relativa all impresa;.. che la partecipazione è non qualificata. SOCI PERSONE FISICHE IMPRENDITORI E SOCIETÀ DI PERSONE Art. 59 D.P.R. 917/1986 Imprese individuali e società di persone Gli utili percepiti da persone fisiche nell ambito dell attività di impresa concorrono alla formazione del reddito di impresa in misura pari al 40% del loro ammontare, anche nel caso di utili distribuiti da società estere. La tassazione è relativa sia alle partecipazioni qualificate, sia a quelle non qualificate. Gli utili concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile se distribuiti da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, ad eccezione dell ipotesi in cui gli utili siano stati imputati al reddito del socio per trasparenza, o risulti positiva la risposta all interpello. I dividendi sono inclusi nel reddito di impresa. Art. 48 Tuir 5

6 SOCI SOGGETTI IRES Società commerciali Gli utili distribuiti sotto qualunque forma dalle società con personalità giuridica non concorrono a formare il reddito dell esercizio in cui sono percepiti (criterio di cassa) per il 95% del loro ammontare (se la partecipazione è assimilata alle azioni). Anche se gli utili percepiti non siano stati assoggettati ad imposta dalla società distributrice. Il reddito della società, comprensivo dei dividendi percepiti, è assoggettato all Ires nella misura del 33%. Se distribuiti da società residenti o non residenti, anche in sede di liquidazione. Gli utili non costituiscono redditi di capitale, ma sono componenti del reddito d impresa. Art. 81 Tuir Rientrano nella definizione di utili:.. gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all Ires;.. le remunerazioni eccedenti (art. 98 Tuir - Thin capitalization) erogati direttamente dal socio o dalle sue parti correlate;.. le remunerazioni corrisposte sulla base di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza quando sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi;.. i proventi derivanti dagli strumenti finanziari di natura partecipativa;.. le somme o valore normale dei beni ricevuti dai soci, al netto del prezzo pagato per l acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate In caso di recesso, esclusione, riscatto e riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale delle società ed enti. Paesi a fiscalità privilegiata Per i soggetti Ires, è esente la differenza tra le somme o valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale ed il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni (participation exemption,art. 87 Tuir). É soggetta alla normale disciplina l importo corrisposto a titolo di utili. La tassazione è integrale se gli utili sono distribuiti da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, salva la possibilità di ricorrere al diritto di interpello. Participation exemption La norma rende esente da imposizione soltanto la quota parte della somma ricevuta in occasione della ripartizione del capitale e di riserve di capitale che eccede il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, mentre la quota parte corrispondente all utile da partecipazione rimane assoggettata a tassazione secondo le modalità previste per i dividendi. Esempio Prezzo pagato per la partecipazione Somma ricevuta in caso di recesso Somma ricevuta a titolo di ripartiz. capitale e riserve Somma ricevuta per ripartizione riserve... Valore fiscalmente riconosciuto... Plusvalenza esente Somma ricevuta... Valore fiscalmente riconosciuto... Utile da partecipazione... Plusvalenza esente... Utile imponibile per il 5% = - = - = 6

7 SOCI SOGGETTI IRES (Segue) Esclusione da imposizione degli utili distribuiti Trasparenza fiscale Possono optare per il regime della trasparenza fiscale, irrevocabile per 3 esercizi:.. le società di capitali residenti con partecipazione non inferiore al 10% e non superiore al 50%. Il reddito della partecipata è:.. imputato pro quota ai soci;.. tassato in capo alla società partecipante. Consolidato fiscale domestico Consolidato fiscale internazionale Regime di totale esenzione da imposta sui dividendi distribuiti infragruppo (opzione irrevocabile per 3 esercizi). Sono compensabili gli imponibili fiscali con le perdite fiscali. Utilizzabile dai gruppi composti da società di capitali residenti o da controllante residente in un Paese che ha una convenzione, o controllante con una stabile organizzazione in Italia. Consente la compensazione proporzionalmente alla quota di partecipazione indipendentemente dalla distribuzione dei dividendi. L opzione è irrevocabile per 5 esercizi. Utilizzabile da una controllante residente per consolidare le controllate non residenti. Il trasferimento di utili diventa irrilevante fiscalmente. Il controllo diretto o indiretto deve essere superiore al 50%. Enti non commerciali Norma a regime I dividendi percepiti concorreranno a formare il reddito imponibile nel limite del 40% del loro ammontare. Regime transitorio Art. 4, lett. q) D. Lgs. 344/2003 Partecipazioni qualificate. Partecipazioni non qualificate. Proventi su strumenti finanziari partecipativi. Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale o misto, indipendentemente dall entità dell apporto. Finché gli enti non commerciali non saranno attratti nell ambito dei soggetti Ire:.. si applica a tali soggetti l aliquota del 33%;.. i dividendi sono sempre tassati solo per il 5%;.. tassazione sul 100% dei dividendi provenienti da società residente in un Paese a fiscalità privilegiata, salva la possibilità di ricorrere al diritto di interpello;.. sui dividendi si applica una ritenuta a titolo di acconto del 12,50% sul 5% (anche su utili di fonte estera al netto delle imposte applicate dallo Stato estero). 7

8 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI CAPITALE O MISTO E CONTRATTI DI COINTERESSENZA Persone fisiche Soggetti associati Apporti qualificati Gli utili sono tassabili per il 40% del loro ammontare, anche se di fonte estera. Soggetto erogante residente in un Paese black-list : Redditi.. non si applica la parziale esclusione da tassazione del 60% di fonte estera (salvo interpello); (black-list).. non sono tassabili se attributi al socio per trasparenza con le regole Cfc. Soggetti Ires Soggetti associati Apporti non qualificati Partecipazioni qualificate e non qualificate. Redditi di fonte estera (black-list) Gli utili sono assoggettati alla ritenuta del 12,50% a titolo di imposta, anche se di fonte estera (al netto delle ritenute applicate nello Stato estero). Gli utili sono tassabili per il 5% del loro ammontare, anche se di fonte estera. Soggetto erogante residente in un Paese black-list :.. non si applica la parziale esclusione da tassazione del 95% (salvo interpello);.. non sono tassabili se attributi al socio per trasparenza con le regole Cfc. Il valore dell apporto di capitale si intende qualificato quando è superiore a:.. 5% del patrimonio netto contabile alla data della stipula del contratto, in caso di società con titoli quotati;.. 25% del patrimonio netto contabile, negli altri casi. Regime fiscale transitorio Il regime fiscale delle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, che prevede l imponibilità parziale o l applicazione della ritenuta a titolo d imposta, non si applica nel caso in cui l associante abbia dedotto le predette remunerazioni in sede di determinazione del proprio reddito imponibile, sulla base delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 344/2003. In questa ipotesi, ai suddetti proventi, percepiti dall associato a decorrere dall , continua ad applicarsi il regime fiscale previgente, ossia l imponibilità piena. UTILI PERCEPITI DA SOGGETTI NON RESIDENTI Privi di stabile organizzazione Con stabile organizzazione Si applica la ritenuta del 27% (12,50% per le azioni di risparmio) a titolo di imposta sull intero ammontare. Il soggetto non residente, diverso dagli azionisti di risparmio, può ottenere il rimborso dell imposta pagata all estero, fino a concorrenza di 4/9 della ritenuta. Se la partecipazione non è posseduta per il tramite della stabile organizzazione. Partecipazioni qualificate. Partecipazioni non qualificate. Utili degli strumenti finanziari assimilati alle azioni. Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza. Si applica la ritenuta del 27% a titolo di imposta sull intero ammontare (12,50% per le azioni di risparmio). Se sussistono le condizioni per l applicazione del regime madre-figlia può non essere applicata alcuna ritenuta. Se la partecipazione è posseduta per il tramite della stabile organizzazione. Nessuna ritenuta. 8

9 Tavola Tassazione dei dividendi distribuiti dall Ipotesi di distribuzione Soggetto erogante Soggetto percettore Aspetti fiscali Tipologia di partecipazione Trattamento Società residente Persona fisica residente Impresa individuale Società di persone Soggetto IRES Enti non commerciali Persona fisica non residente Società non residente Ritenuta d imposta 12,50%. Tassazione ordinaria sul 40%. No ritenuta. Tassazione ordinaria sul 40%. No ritenuta. Tassazione ordinaria sul 5%. Nessuna ritenuta per soggetto Ires. Ritenuta 12,50% d acconto (sul 5%) per enti non commerciali. Ritenuta d imposta 27%. Ritenuta d imposta del 12,50% su azioni di risparmio. Salvo convenzioni contro doppie imposizioni e rimborso per società nel regime madri-figlie. Non black list Persona fisica residente Impresa individuale Società di persone Ritenuta d imposta 12,50%, al netto delle ritenute estere. Ritenuta 12,50% in acconto sul 40% imponibile (al netto delle ritenute estere). Tassazione ordinaria sul 40%. Società non residente Black List Soggetto Ires Enti non commerciali Persona fisica residente Impresa individuale Società di persone Soggetto Ires Enti non commerciali Tassazione ordinaria sul 5%. Ritenuta d acconto 12,50% (sul 5%) per enti non commerciali. Ritenuta d imposta 12,50% (salvo l utile sia stato imputato al socio residente in base al regime CFC), al netto delle ritenute estere. Tassazione sul 100% 1 con ritenuta d acconto 12,50% (salvo l utile sia stato imputato al socio residente in base al regime CFC), al netto delle ritenute estere. Tassazione sul 100% 1 (salvo che l utile sia stato imputato al socio residente in base al regime CFC). Tassazione ordinaria sul 100% 1 (salvo che l utile sia stato imputato al socio residente in base al regime CFC). Ritenuta d acconto 12,50% (sul 100%) per enti non commerciali. Nota 1 Non si può usufruire delle riduzione dell imponibile (al 40% o al 5%) salvo dimostrare, con interpello, che tramite la società estera non si è conseguito l effetto di delocalizzare i redditi. 9

10 TRATTAMENTO CONTABILE PRINCIPIO DI COMPETENZA I dividendi devono essere contabilmente iscritti nel bilancio dell esercizio in cui sorge il relativo diritto di credito. Alla data della delibera di distribuzione. PRINCIPIO DI CASSA I dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile secondo il principio di cassa. Nel periodo di imposta in cui sono percepiti. Scritture contabili P C II 2 E 22 P C IV 1 Nota E C 15 P B 2 P C II CREDITO V/PARTECIPATA a Imputazione del diritto al dividendo DIVIDENDI 1 IMPOSTE DIFFERITE a F.DO IMPOSTE DIFFERITE Imputazione imposte differite sul 5% dei dividendi spettanti. BANCA C/C ORDINARIO Incasso dividendo a CREDITO V/PARTECIPATA 100,00 1,65 100,00 Nella dichiarazione dei redditi 2004 dovrà essere effettuata una variazione in diminuzione per l ammontare del dividendo rilevato per competenza. Nella dichiarazione dei redditi del periodo successivo (2005) dovrà essere operata una corrispondente variazione in aumento in relazione all incasso del dividendo. Dichiarazione dei redditi (società di capitali) Modello Unico 2004 Variazioni in diminuzione RF 51 Altre variazioni in diminuzione 100,00 Modello Unico 2005 Variazioni RF 33 Altre variazioni in aumento 1 in aumento,00 2, ,00 * Nota * Si suppone che il quadro RF di Unico 2005 mantenga invariata, rispetto a Unico 2004, la numerazione dei righi. 10

11 Tavola n. 1 Confronto dei regimi fiscali per soci persone giuridiche Tassaz. in capo alla società Regime fino al Regime dall Reddito imponibile , ,00 Aliquota società 34% 33% Imposta pagata x 34% = 3.400, x 33% = 3.300,00 Utile distribuito = 6.600, = 6.700,00 Credito di imposta per il socio x 51,51% = 3.400,00 0,00 Tassazione in capo al socio Regime fino al Regime dall Dividendo 6.600, ,00 Reddito imponibile = , x 5% = 335,00 Imposta x 34% = 3.400, x 33% = 110,55 Credito di imposta 3.400,00 0,00 Imposta netta = 0,00 110,55 Imposizione complessiva = 3.400, ,55 = 3.410,55 Carico % definitivo 34% 34,10% Tavola n. 2 Confronto dei regimi fiscali per soci persone fisiche (partecipazioni qualificate) Tassaz. in capo alla società Regime fino al Regime dall Reddito imponibile , ,00 Aliquota società 34% 33% Imposta pagata x 34% = 3.400, x 33% = 3.300,00 Utile distribuito = 6.600, = 6.700,00 Credito di imposta per il socio x 51,51% = 3.400,00 0,00 Tassazione in capo al socio Regime fino al Regime dall Dividendo 6.600, ,00 Reddito imponibile lordo = , x 40% = 2.680,00 No tax area x = 2.976, x = 3.000,00 Reddito imponibile netto ( ,92) = 7.023,08 ( ) = 0,00 Imposta 7.023,08 x 23% = 1.615,31 0 x 23% = 0,00 Cred. d imposta (si presume pieno ) 3.400,00 0,00 Imposta netta 1.615, = ,69 0,00 Imposizione complessiva ,69 = 1.615, = 3.300,00 Nota 1 Importo variabile in funzione della fascia di reddito di appartenenza del socio. 11

12 Tavola riepilogativa Soci Partecipazioni Dividendi Quota non tassata Quota tassata Aliquota tassazione PERSONE FISICHE Privati Non qualificate 0 100% Qualificate 60% 40% Ritenuta 12,50% a titolo d imposta Aliquota IRE Dichiarazione redditi PERSONE GIURIDICHE Qualificate e Non qualificate Imprenditori 60% 40% Società commerciali Qualificate e Non qualificate 95% 5% Enti non commerciali Qualificate e Non qualificate 95% 5% Regime transitorio Enti non commerciali 60% 40% A regime Qualificate e Non qualificate Aliquota IRE Dichiarazione redditi Tassazione 33% Dichiarazione redditi Ritenuta 12,50% (acconto) Tassazione 33% Dichiarazione redditi Aliquota IRE Dichiarazione redditi 12

13 Tavola n. 1 Ritenute sulla remunerazione dei finanziamenti eccedenti dei soci Tipologia di remunerazione Remunerazione dei finanziamenti eccedenti 1 dei soci o parti correlate Corrisposta dopo la chiusura del periodo di imposta Corrisposta prima della chiusura del periodo di imposta (tassazione prevista per gli interessi). Caratteristiche dell associato Soggetto residente persona fisica Soggetto residente in regime di impresa Apporto qualificato Nessuna ritenuta Nessuna ritenuta Soggetto Ritenuta d imposta del 27% non residente Soggetto società figlia italiana, nel regime Esonero da ritenuta madre-figlia. Soggetto persona fisica non imprenditore residente Soggetto non residente Apporto non qualificato Ritenuta d imposta del 12,50% Ritenuta d acconto del 12,50% e tassazione come dividendi in sede di dichiarazione dei redditi, con scomputo della ritenuta già subita. Ritenuta d imposta del 12,50%, o del 27% se il soggetto è residente in uno dei Paesi della black list. Nota 1 Gli interessi sui finanziamenti eccedenti di 4 volte (5 volte per il 2004) il rapporto: finanziamenti concessi o garantiti da soci qualificati patrimonio netto contabile.. sono indeducibili;.. sono assimilabili agli utili (solo se direttamente erogati dal socio o sue parti correlate, ed esclusi invece quelli erogati indirettamente oppure solo garantiti dal socio o sue parti correlate) in capo al socio che ha erogato il finanziamento. Tavola n. 2 Ritenute sugli utili 1 da titoli e strumenti finanziari con remunerazione costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, di altre società del gruppo o dell affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti sono stati emessi. Caratteristiche del percettore Soggetto residente persona fisica Nessuna ritenuta Soggetto residente in regime di impresa Nessuna ritenuta Soggetto non residente Ritenuta d imposta del 27% Enti non commerciali Ritenuta d acconto del 12,50% sul 5% Partecipazione non qualificata Ritenuta d imposta del 12,50% Nota 1 La remunerazione è assimilata alla distribuzione di dividendi. 13

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