P.za E. Gonzaga, Urbino PU Capitolato Tecnico Polizza D&O. Lotto 7

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1 P.za E. Gonzaga, Urbino PU Capitolato Tecnico Polizza D&O RC per Ammiiniistratorii,, Diiriigentii e Siindacii dii Sociietà Lotto 7 1

2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURATIONE ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia, l omissione da parte dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell Assicurato all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità). ART. 2 - MODIFICHE DELLA ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 3 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art C.C. ART. 4 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 5 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o all Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a parziale deroga dell Art.1913 Codice Civile, entro 30 giorni lavorativi da quando ha avuto richiesta scritta di risarcimento del danno da parte dei terzi danneggiati. Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare nei termini di cui sopra alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia responsabilità civile verso prestatori di lavoro di cui ai successivi Artt.19 e 20, solo ed esclusivamente: a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge; b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.P.R n Premesso che le richieste di risarcimento da parte dei terzi pervengono a volte incomplete per alcuni elementi fondamentali intesi per: a) generalità e recapito del richiedente e/o del bene danneggiato; b) data e luogo del sinistro; c) descrizione del fatto e, possibilmente, sue conseguenze. Resta inteso che, al fine di evitare la trasmissione alla Società di denunce incomplete, i termini di cui sopra relativamente alle richieste di risarcimento da parte di un terzo, decorrono dal momento in cui il Servizio competente ha ricevuto la richiesta di risarcimento completa degli elementi fondamentali. A parziale deroga di quanto sopra indicato, è data facoltà all Assicurato anche in considerazione della franchigia fissa prevista dal contratto assicurativo di verificare sia la fondatezza che la congruità della richiesta di risarcimento avanzate nei suoi confronti. Ciò verificato, l Assicurato darà avviso alla Società nei modi e nei termini previsti dall art del C.C. ART. 6 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando i legali e i tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Ciò fino all esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l istruttoria, l assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale 2

3 stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. ART. 7 ARBITRATO RITUALE Non previsto. Per le eventuali controversie si farà riferimento a quanto stabilito dalla normativa vigente prevista. ART. 8 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. ART. 9 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dalla presente polizza con preavviso di giorni 120 (centoventi); entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso la Società rimborsa la parte di premio (escluse le imposte) relativa al periodo di rischio mai corso. ART PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA A parziale deroga di quanto previsto dall Art del C.C., l'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Società, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla decorrenza stessa. Se il Contraente non paga la prima rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, Le rate successive potranno essere pagate dal Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 gg. dalla scadenza del periodo assicurativo; se il Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art c.c.. Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A.. ART ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. ART FORO COMPETENTE Foro competente è esclusivamente quello dove risiede il Contraente. ART COASSICURAZIONE E DELEGA Se l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma del relativo atto. La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici all integrale gestione del contratto, ivi compresa la liquidazione dei sinistri anche per le quote a carico delle Coassicuratrici, che verranno quindi anticipate dalla Delegataria. Il premio di polizza verrà rimesso dal Broker a ciascuna Coassicuratrice, in proporzione alla propria quota di coassicurazione; ogni Coassicuratrice pertanto rilascerà apposita quietanza per la parte del premio di competenza incassato. 3

4 L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di Polizza" da esse firmati ed allegati alla polizza oppure dall'estratto Unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici. ART EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA Il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del 31/12/2011 e scade alle ore 24,00 del 31/12/2014, con risoluzione automatica anticipata qualora la Società non sia più gestore del TPL, con esclusione del tacito rinnovo. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 31/12/2011 al 31/12/2012 e successivamente sarà da corrispondere al 31 Dicembre di ogni annualità. Il Contraente e la Società hanno la facoltà di recesso dalla polizza, al termine di ogni annualità assicurativa, con comunicazione effettuata a mezzo raccomandata A.R., con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni sulla scadenza dell annualità. La Società si impegna a prorogare l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente da inoltrarsi alla Società entro 30 gg. dalla scadenza, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all espletamento di nuova gara. Art INFORMATIVA SUI SINISTRI La Società si impegna a fornire, con cadenza almeno semestrale o a semplice richiesta dell Assicurato in qualsiasi momento, qualificati resoconti in formato excel sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi: - estremi del sinistro; - stato di avanzamento dell iter liquidativo; - gli importi liquidati o riservati per ogni sinistro - le modalità di accadimento del sinistro. ART CLAUSOLA BROKER Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del D.Lgs. 209/2005, la gestione della presente polizza all ATI costituita dalle Società di Brokeraggio assicurativo Centrale GPA Spa, Via degli Abeti, Pesaro (PU), GPA Spa, Via Melchiorre Gioia Milano, AON Spa Via Calatafimi, Ancona, Cambiaso e Risso Spa Corso Andrea Podestà, Genova. Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Centrale GPA S.p.a., e in particolare: il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore; è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l eventuale revoca dell incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia; la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente; ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime; le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa; la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali; le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell Ente Contraente verranno da questo trattenute all atto del perfezionamento; le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa; il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e 4

5 l indirizzo del perito incaricato e comunicherà l esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato); la Società incarica il Broker dell esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell importo del premio comunicato che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso; il Broker comunicherà inoltre tramite telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nell eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima; in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore; la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. Al Broker verranno retrocesse provvigioni che restano ad esclusivo carico dell Agenzia e/o dell Impresa aggiudicataria - dell 8% calcolate sui premi lordi. ART RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. ART VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art del C.C., il Contraente e l'impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza. ART INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. ART. 20 OBBLIGHI DELL APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI La Società, fornitrice dei servizi assicurativi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Pesaro Urbino della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi del comma 9bis della legge n.136/2010 e ss.mm. e ii. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto dei contratti 5

6 OBBLIGAZIONE TEMPORALE DEGLI ASSICURATORI ( CLAIMS MADE ) e CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE La presente polizza è stipulata su base Claims Made. Essa, subordinatamente ai limiti, alle condizioni ed esclusioni tutte che seguono, assicura esclusivamente: 1. le RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate per la prima volta contro gli AMMINISTRATORI e denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE per FATTI ILLECITI compresi in garanzia anche verificatisi prima dell inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE, salvo quanto diversamente indicato nel CERTIFICATO alla voce RETROATTIVITA ; La Polizza offre altresì una limitata copertura in relazione a: 2. le RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate per la prima volta contro la SOCIETA e denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE per FATTI ILLECITI compresi in garanzia anche verificatisi prima dell inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE, salvo quanto diversamente indicato nel CERTIFICATO alla voce RETROATTIVITA ; 3. le RICHIESTE DI RISARCIMENTO in materia di diritto del lavoro avanzate per la prima volta contro gli AMMINISTRATORI e/o la SOCIETA durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE per i soli FATTI ILLECITI elencati al punto 3 della successiva Sezione II,, anche verificatisi prima dell inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE, salvo quanto diversamente indicato nel CERTIFICATO alla voce RETROATTIVITA ; (Le parole in lettere maiuscole che precedono devono essere intese nel senso indicato nelle Definizioni di cui alla Sezione I della polizza). Il CERTIFICATO di assicurazione forma parte integrante ed essenziale del presente contratto di assicurazione. SEZIONE I - DEFINIZIONI I termini riportati nella presente polizza o nel CERTIFICATO allegato in lettere maiuscole hanno il significato a loro attribuito di seguito: Per: A. AMMINISTRATORI s intende ogni persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o che sarà in futuro, amministratore, consigliere, membro del consiglio di gestione, sindaco, membro del comitato per il controllo sulla gestione, membro del consiglio di sorveglianza, direttore generale, nonché dirigente della SOCIETA e qualsiasi dipendente che agisca in qualità di amministratore di fatto della stessa. AMMINISTRATORI sono da intendersi altresì: - i membri dell Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001; - il dipendente responsabile della trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; - il dipendente responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 sempre che il FATTO ILLECITO a loro riferibile riguardi l esercizio delle loro funzioni manageriali e di supervisione. Oltre a quanto sopra, ma unicamente per i FATTI ILLECITI commessi - o dichiarati come commessi - durante il periodo nel quale gli AMMINISTRATORI prestavano la loro opera in qualità di AMMINISTRATORI, la copertura opera anche in favore delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO formulate nei confronti: 1. degli eredi, legatari, esecutori testamentari, rappresentanti legali ed aventi causa dell AMMINISTRATORE deceduto, incapace o insolvente; 2. dei coniugi legali degli AMMINISTRATORI, ma unicamente per quanto riguarda eventuali RICHIESTE DI RISARCIMENTO contro tali coniugi in virtù: (I) del loro status di coniuge di un AMMINISTRATORE ovvero (II) della detenzione da parte del coniuge stesso della proprietà o di un interesse qualificato nella proprietà contro la quale il ricorrente avanza le sue pretese di risarcimento per FATTO ILLECITO 6

7 dell AMMINISTRATORE nell esecuzione delle proprie funzioni di AMMINISTRATORE. Ogni PERDITA subita da parte di tale coniuge per somme che questi sarà tenuto a pagare quale legalmente responsabile nell ambito di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO sarà considerata PERDITA indennizzabile ai sensi della presente polizza. B. ASSICURATORI si intendono i soggetti indicati nel CERTIFICATO alla voce Riparto di Coassicurazione C. ATTI TERRORISTICI si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti di forza e/o violenza: (I) per ragioni politiche e/o religiose; (II) contro autorità governative od altre autorità statali; (III) volti ad incutere paura nella popolazione. D. CERTIFICATO si intende il documento allegato alla presente POLIZZA che riporta i dati della CONTRAENTE, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, il LIMITE DI INDENNIZZO, il PREMIO ed eventuali dettagli dell Assicurazione. Il CERTIFICATO forma parte integrante del contratto. E. CIRCOSTANZA s intende una o più delle seguenti fattispecie: (I) qualsiasi manifestazione dell intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un AMMINISTRATORE o della SOCIETA ; (II) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un AMMINISTRATORE o l operato della SOCIETÀ da cui possa trarre origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di detti soggetti; (III) qualsiasi errore, omissione, fatto di cui un AMMINISTRATORE o la SOCIETA siano a conoscenza e da cui possa trarre origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un AMMINISTRATORE o della SOCIETA. F. CONTRAENTE s intende la SOCIETA, indicata nel CERTIFICATO, che sottoscrive la presente polizza. G. CONTROLLATA s intende ogni società di capitali in cui la SOCIETA ai sensi dell art del Codice Civile - direttamente o indirettamente: (I) dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria; o (II) dispone dei voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nell assemblea ordinaria; o (III) ha la facoltà di nominare o revocare la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione; o (IV) esercita un influenza dominante in virtù di particolari accordi contrattuali. Resta inteso che la copertura assicurativa delle CONTROLLATE cesserà automaticamente alla data di cessazione del rapporto di controllo o di scioglimento delle stesse e, conseguentemente, i FATTI ILLECITI commessi successivamente a tale data saranno esclusi dalla garanzia. H. COSTI, ONERI E SPESE s intendono gli onorari e le spese di legali e professionisti in genere, ragionevolmente da sostenersi o sostenuti - previa autorizzazione scritta degli ASSICURATORI - nella difesa di qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO per un FATTO ILLECITO compreso in garanzia, fermo restando quanto previsto dalla lettera B della Sezione V che segue. A meri fini di chiarezza si precisa che dalla definizione di COSTI, ONERI E SPESE restano escluse le somme eventualmente dovute dalla SOCIETA agli AMMINISTRATORI per l assistenza da essi prestata nell ambito della difesa di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO. I. DIPENDENTE s intende ogni persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o sarà in futuro alle dipendenze della SOCIETA, senza riguardo alla natura del relativo contratto. Dalla definizione di DIPENDENTE restano esclusi gli AMMINISTRATORI, i dirigenti, i consulenti, gli agenti della SOCIETA ed i loro rispettivi dipendenti. L. FATTO ILLECITO s intende ogni effettivo o presunto errore, dichiarazione inesatta, fatto, omissione, negligenza, inosservanza di doveri: 7

8 (I) con riferimento alla Sezione II, Punto 1 da parte degli AMMINISTRATORI, esclusivamente in detta qualità; (II) con riferimento alla Sezione II, Punto 2, da parte della SOCIETA. M. FRANCHIGIA s intende la parte di indennizzo che rimane a carico della SOCIETA, applicabile ai casi di cui alla Sezione II, Punto 2 ed alla sezione II Punto III, quando la RICHIESTA DI RISARCIMENTO e direttamente rivolta alla SOCIETA. La FRANCHIGIA e fissa e pari a 2.500,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO. N. LIMITE DI INDENNIZZO s intende la somma indicata nel CERTIFICATO, ovvero l ammontare che rappresenta l obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE compreso l eventuale PERIODO DI OSSERVAZIONE. Qualora nel presente contratto sia previsto un sottolimite di indennizzo, esso non dovrà intendersi in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO ma dovrà intendersi ricompreso in quest ultimo e rappresenterà, con riferimento al rischio specifico cui si riferisce, l obbligazione massima degli ASSICURATORI per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO, ed in aggregato annuo. O. PERDITA, s intende fermo restando quanto previsto dalla sezione IV Esclusioni - il pregiudizio economico subito da, le somme da riconoscere a terzi ivi inclusa la pubblica amministrazione - in conseguenza di un accertata e riconosciuta responsabilità degli AMMINISTRATORI o della SOCIETA, in sede giudiziale od a seguito di arbitrato od accordi transattivi, stipulati previa autorizzazione scritta degli ASSICURATORI. Resta inteso che la definizione di PERDITA non comprende retribuzioni e, comunque, somme contrattualmente dovute a qualsiasi titolo dalla SOCIETA ad AMMINISTRATORI e/o DIPENDENTI. P. PERIODO DI ASSICURAZIONE s intende il periodo indicato nel CERTIFICATO. Q. PERIODO DI OSSERVAZIONE s intende il periodo, successivo al PERIODO DI ASSICURAZIONE, concesso dagli ASSICURATORI alle condizioni di cui alla SEZIONE III, entro il quale la SOCIETA o gli AMMINISTRATORI potranno notificare per iscritto RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da e/o attribuibili ad un FATTO ILLECITO commesso durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e durante il periodo di RETROATTIVITA e delle quali la SOCIETA e/o gli AMMNISTRATORI abbiano avuto notizia per la prima volta durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE. R. PERIODO DI RETROATTIVITA si intende il periodo di tempo compreso tra la data indicata nel CERTIFICATO alla voce RETROATTIVITA e la data di decorrenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicata nel CERTIFICATO. Gli AMMINISTRATORI e/o la SOCIETA' potranno denunciare agli ASSICURATORI RICHIESTE DI RISARCIMENTO e/o CIRCOSTANZE, rispettivamente avanzate nei loro confronti e di cui siano venuti a conoscenza per la prima durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE per FATTI ILLECITI commessi o che si presume siano stati commessi individualmente o collettivamente entro detto periodo di tempo. I LIMITI di INDENNIZZO indicati nel CERTIFICATO non s intenderanno in alcun modo incrementati per effetto della presente definizione. La RETROATTIVITA applicata alla presente polizza e da intendersi illimitata. S. PROCEDIMENTI SPECIALI s intende qualsiasi indagine, esame od altra procedura avviata da enti, organi od autorità preposti al controllo e/o alla supervisione della SOCIETA e/o degli AMMINISTRATORI. T. RICHIESTA DI RISARCIMENTO s intende qualsiasi contestazione da chiunque avanzata, in sede giudiziale o stragiudiziale, comprese lettere di diffida e/o messa in mora, nei confronti di un AMMINISTRATORE o della SOCIETA. Con esclusivo riferimento alla copertura di cui alla Sezione II, Punto 1 per RICHIESTA DI RISARCIMENTO s intende altresì qualsiasi procedimento penale promosso contro un AMMINISTRATORE; Con riferimento alla copertura di cui alla Sezione II punto A, per RICHIESTA DI RISARCIMENTO si intende altresì qualsiasi PROCEDIMENTO SPECIALE. 8

9 Ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO o più RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da, basate su od attribuibili ad un singolo FATTO ILLECITO, saranno considerate un unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO ai fini della presente polizza. U. SOCIETA s intende la SOCIETA indicata nel CERTIFICATO oltre che tutte le CONTROLLATE. V. SOSTANZE INQUINANTI s intende qualsiasi sostanza irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa o termale, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fumi, vapori, fuliggini, acidi, prodotti chimici e rifiuti. Nel termine rifiuti sono da ritenersi ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, materiali riciclati e riconvertiti. Z. BROKER si intende l intermediario indicato nel CERTIFICATO, autorizzato ad esercitare tale attività in base alle Leggi ed ai regolamenti in vigore. SEZIONE II - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Previo pagamento del premio e subordinatamente ai limiti, alle condizioni ed esclusioni tutte della polizza, ivi compresa la clausola claims made che precede e le disposizioni di cui all allegato CERTIFICATO, gli ASSICURATORI si impegnano a: 1) COPERTURA DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI a) risarcire ogni PERDITA imputabile agli AMMINISTRATORI conseguente ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO per un FATTO ILLECITO compreso in garanzia avanzata contro gli AMMINISTRATORI (sempreché, per il medesimo FATTO ILLECITO, la SOCIETA non sia stata già risarcita ai sensi della lettera b) che segue), ivi inclusi COSTI, ONERI e SPESE; b) rimborsare quanto corrisposto dalla SOCIETA agli AMMINISTRATORI in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO per un FATTO ILLECITO compreso in garanzia avanzata contro gli AMMINISTRATORI e per la quale è consentito o richiesto dalla legge che la SOCIETA tenga indenni gli AMMINISTRATORI, ivi inclusi COSTI, ONERI e SPESE. 2) COPERTURA DELLA RESPONSABILITA CIVILE DELLA SOCIETA risarcire ogni PERDITA imputabile alla SOCIETA in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO per un FATTO ILLECITO della SOCIETA compreso in garanzia, ivi inclusi COSTI, ONERI e SPESE. 3) COPERTURA DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO risarcire ogni PERDITA imputabile agli AMMINISTRATORI e/o alla SOCIETA in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO esclusivamente riconducibile a casi di: - demansionamento, - indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro prevista dal 5 comma dell articolo 18 della legge 300/70. SEZIONE III - ESTENSIONI ALLA COPERTURA Fermi restando tutti i termini, le condizioni, le esclusioni e l obbligazione temporale degli ASSICURATORI ( claims made ) di cui alla presente polizza, saranno applicate le seguenti estensioni: A. Procedimenti speciali Gli ASSICURATORI si obbligano a rimborsare agli AMMINISTRATORI, a fronte dell esibizione di regolari fatture, COSTI, ONERI e SPESE secondo i criteri della Sezione V paragrafo C che segue, da essi ragionevolmente sostenuti previa autorizzazione scritta degli Assicuratori per la propria difesa nell ambito di PROCEDIMENTI SPECIALI. B. Periodo di Osservazione 1. Nel caso in cui, alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, non venga stipulata da parte della SOCIETA o degli AMMINISTRATORI un'altra polizza con gli ASSICURATORI per l annualità successiva, 9

10 sarà concesso automaticamente e senza sovrappremio un PERIODO DI OSSERVAZIONE di 30 giorni, semprechè la SOCIETA o gli AMMINISTRATORI non esercitino il diritto di cui al successivo punto Nel caso in cui, alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, la SOCIETA o gli AMMINISTRATORI non stipulino un'altra polizza con gli ASSICURATORI per l annualità successiva, essi potranno chiedere agli ASSICURATORI la concessione di un PERIODO DI OSSERVAZIONE di 12 mesi successivamente al PERIODO DI ASSICURAZIONE a fronte del pagamento di un premio, come determinato al punto 4 che segue. 3. Qualora alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, gli ASSICURATORI non prestino il proprio consenso alla stipulazione di una nuova polizza per l annualità successiva, la SOCIETA o gli AMMINISTRATORI potranno chiedere un PERIODO DI OSSERVAZIONE di 12, 24, 36, 48, 60 mesi, a fronte del pagamento di un premio, come determinato al punto 4 che segue. Resta inteso che un offerta da parte degli ASSICURATORI di termini, condizioni e limiti di indennizzo e/o premio diversi da quelli della polizza in scadenza, non sarà considerata di per sé un rifiuto alla stipulazione di una nuova polizza. 4. La concessione del PERIODO DI OSSERVAZIONE è comunque subordinata alla richiesta scritta inoltrata agli ASSICURATORI entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE ed alla corresponsione di un premio aggiuntivo determinato come segue: (I) 12 mesi: 25% del premio annuo della presente polizza (II) 24 mesi: 50% del premio annuo della presente polizza (III) 36 mesi: 75% del premio annuo della presente polizza (IV) 48 mesi: 100% del premio annuo della presente polizza (V) 60 mesi: 125% del premio annuo della presente polizza 5. Durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE concesso od acquistato ai sensi delle disposizioni che precedono la SOCIETA e gli AMMINISTRATORI dovranno comunque attenersi alle disposizioni in materia di notificazione delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO di cui alla Sezione VI. 6. L accettazione, da parte della SOCIETA e/o degli AMMINISTRATORI, di una proposta di copertura assicurativa formulata da altri assicuratori esonererà gli ASSICURATORI dagli eventuali obblighi assicurativi durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE. 7. La facoltà di richiedere il PERIODO DI OSSERVAZIONE di cui sopra non potrà essere esercitata in caso di ammissione della SOCIETA a procedure concorsuali ed in caso di Fusioni e/o Acquisizioni ed altre operazioni straordinarie di cui alla Sezione X. C. Costituzione-Acquisizione di Controllate La copertura di cui alla presente polizza è estesa automaticamente alle CONTROLLATE, costituite o acquisite dalla SOCIETA durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE. Resta tuttavia inteso che la presente estensione non si applicherà automaticamente nel caso in cui: (I) la CONTROLLATA costituita o acquisita abbia sede legale negli Stati Uniti d America o le azioni di questa siano ammesse alla quotazione in un mercato regolamentare statunitense; (II) la CONTROLLATA costituita od acquisita sia un istituto bancario; una società di intermediazione mobiliare; una società di gestione del risparmio; una compagnia di assicurazioni; una società di gestione di fondi di investimento; una società di gestione di fondi pensione e, più in generale, qualunque soggetto operante nel settore del credito e della finanza; (III) la CONTROLLATA costituita od acquisita abbia un patrimonio netto negativo o si trovi in stato di liquidazione; (IV) le azioni della CONTROLLATA siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. Nel caso in cui la CONTROLLATA costituita o acquisita rientri tra quelle sopra indicate il CONTRAENTE potrà chiedere comunque agli ASSICURATORI l estensione di garanzia, fornendo tutte le informazioni necessarie ed idonee a valutare la situazione di rischio determinatasi a seguito della costituzione/acquisizione di detta CONTROLLATA. Gli ASSICURATORI si riservano la facoltà di modificare termini, condizioni e premio del contratto in vigore qualora l estensione di copertura sia concessa. Resta inteso che l estensione si applicherà unicamente ai FATTI ILLECITI commessi successivamente alla costituzione od acquisizione della predetta CONTROLLATA. 10

11 D. Estensione Amministratori cessati per fine mandato (a) Nel caso in cui (i) la SOCIETA o gli AMMINISTRATORI non dovessero rinnovare o sostituire la presente polizza con un altra polizza a copertura della responsabilità civile degli AMMINISTRATORI, emessa dagli ASSICURATORI o da altri assicuratori e (ii) non sia stato acquistato un PERIODO DI OSSERVAZIONE, alla data del mancato rinnovo verrà concesso un periodo di 60 mesi dalla scadenza della polizza nel quale gli AMMINISTRATORI - che durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE siano cessati dalla carica per motivi di pensionamento, decesso o naturale scadenza del mandato - potranno denunciare per iscritto agli ASSICURATORI eventuali RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate contro di essi per la prima volta nel detto periodo di 60 mesi per FATTI ILLECITI commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e durante il periodo di retroattività. (b) Tale estensione di copertura sarà efficace a condizione che: - la SOCIETA e/o gli AMMINISTRATORI che intendano avvalersi della stessa ne diano comunicazione scritta agli ASSICURATORI entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE; - i FATTI ILLECITI siano stati commessi dagli AMMINISTRATORI quando gli stessi erano al servizio della SOCIETA ; - non siano intervenute fusioni, acquisizioni od altre operazioni di straordinaria amministrazione, come descritte al punto 7, sezione X della polizza. (c) Resta inoltre inteso che la predetta estensione è prestata con un sottolimite di indennizzo pari al 50% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO. E. Estensione spese di pubblicità Nel caso in cui gli AMMINISTRATORI, in nome proprio o per conto della SOCIETA, dovessero sostenere delle spese per la realizzazione di una campagna pubblicitaria al fine di prevenire o minimizzare le conseguenze di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO garantita dalla presente polizza, gli ASSICURATORI rimborseranno tali spese, previo consenso scritto degli stessi, con un sottolimite di indennizzo pari ad ,00. In nessun caso sono da intendersi garantiti dalla presente estensione eventuali emolumenti di qualsiasi natura corrisposti agli AMMINISTRATORI ed ai dipendenti della SOCIETA. F. Estensione spese di viaggio Nel caso in cui gli AMMINISTRATORI, in nome proprio o per conto della SOCIETA, dovessero sostenere delle spese di viaggio e delle spese vive per intervenire, in quanto espressamente richiesto, in un giudizio riconducibile ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO garantita dalla presente polizza, gli ASSICURATORI rimborseranno tali spese, previo consenso scritto degli stessi, con un sottolimite di indennizzo pari ad 5.000,00. In nessun caso sono da intendersi garantiti dalla presente estensione eventuali emolumenti di qualsiasi natura corrisposti agli AMMINISTRATORI ed ai dipendenti della SOCIETA. G. Territorio L Assicurazione vale, nei termini, limiti di responsabilità, condizioni, esclusioni e limitazioni della presente polizza, per le Richieste di Risarcimento originate da Atti Illeciti posti in essere e per le Richieste di risarcimento avanzate esclusivamente nei Territori indicati nel CERTIFICATO. SEZIONE IV - ESCLUSIONI Sono escluse dall ambito di applicazione della presente polizza le: A. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili a richieste di risarcimento o circostanze rientranti nell ambito di coperture assicurative rinnovate, sostituite o superate dalla presente polizza; B. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi CIRCOSTANZA esistente o evento avvenuto prima dell inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE che gli AMMINISTRATORI e/o la SOCIETA conoscevano e che avrebbe ragionevolmente potuto originare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO; 11

12 C. RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da azioni od omissioni dolose o fraudolente accertate nell ambito di un procedimento giudiziario (civile, penale e/o amministrativo) o ammesse dalla SOCIETA, dagli AMMINISTRATORI, o derivanti da infedeltà di DIPENDENTI; D. RICHIESTE DI RISARCIMENTO aventi ad oggetto la restituzione da parte di un AMMINISTRATORE di emolumenti o compensi di qualsiasi natura percepiti in assenza di approvazione da parte dei competenti organi sociali il cui pagamento di detti emolumenti/compensi sia stato giudicato illegittimo con sentenza definitiva o per ammissione dell AMMINISTRATORE; E. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente riconducibili a multe, ammende e/o sanzioni amministrative e di qualsiasi altra natura nonché l importo delle stesse; F. PERDITE direttamente o indirettamente causate da, o connesse a, o derivanti dai rischi nucleari, come meglio specificato alla SEZIONE IX, clausola NMA 1622; G. RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da od attribuibili ad infortuni, malattie, morte, danno o distruzione di cose compresa la perdita d uso, fatta eccezione per quanto previsto nella Sezione II punto (3) che precede; H. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili a: (1) fuoriuscita, dispersione, emissione o fuga di SOSTANZE INQUINANTI comunque avvenute; (2) disposizioni o richieste di verifica, monitoraggio, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento o neutralizzazione di SOSTANZE INQUINANTI. Resta inteso che, con esclusivo riferimento alle coperture previste rispettivamente alla Sezione II, Punto (1) la presente esclusione non si applica ai COSTI, ONERI E SPESE che, in ogni caso, non potranno essere risarciti in misura superiore ad ,00, somma da considerarsi quale SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO. I. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili all esecuzione od alla mancata esecuzione da parte della SOCIETA o degli AMMINISTRATORI di servizi professionali; L. PERDITE, direttamente o indirettamente causate da, o connesse a, o derivanti da atti di guerra o terrorismo, come meglio specificato alla SEZIONE VIII, clausola NMA 0464; M. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili ad attività di amministrazione di fondi pensione, programmi di partecipazione azionaria e previdenziali; N. RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate da o nell interesse di qualsiasi persona o entità non pubblica che, per qualsiasi ragione, abbia il controllo di oltre il 50% del capitale della SOCIETA. O. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a qualsiasi responsabilità professionale nello svolgimento dell attività medica/paramedica/sanitaria e/o di mancata assistenza medica nonché di qualsiasi attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria. P. a) RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti o conseguenti a qualsiasi contenzioso, richiesta, controversia derivanti da cause o procedimenti legali, decreti o giudizi contro gli AMMINISTRATORI o la SOCIETA occorsi prima del/oppure ancora in corso alla data in cui la SOCIETA contraente abbia stipulato per la prima volta e senza interruzioni una Polizza di Responsabilità civile amministratori e dei quali gli AMMINISTRATORI o la SOCIETA siano stati informati oppure siano venuti a conoscenza prima della data. b) RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti o conseguenti ad atti di ogni AMMINISTRATORE o della SOCIETA che ha dato origine a contenziosi, richieste, controversie già note che hanno in seguito generato cause o procedimenti legali, decreti o giudizi contro gli AMMINISTRATORI o la SOCIETA. 12

13 Q. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili a controversie in materia di diritto del lavoro, fatta eccezione per quanto previsto nella SEZIONE II, punto 3 che precede. R. RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti o conseguenti ai procedimenti amministrativi promossi dalla Corte dei Conti. Tale esclusione è da intendersi operante solo ed esclusivamente nei confronti di Società a partecipazione pubblica. Resta inoltre inteso che gli ASSICURATORI saranno esonerati dall obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente POLIZZA se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di indennizzo od esecuzione di tale prestazione esponga gli ASSICURATORI o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d America. Fermo restando tutto quanto previsto dalla presente sezione IV, la copertura assicurativa di cui alla Sezione II, Punto (2) COPERTURA DELLA RESPONSABILITA CIVILE DELLA SOCIETA non opera altresì per le: S. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili alla violazione di diritti di proprietà industriale/intellettuale; T. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili alla violazione di leggi e regolamenti in materia di concorrenza e di tutela del consumatore; U. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili alla violazione di obbligazioni di natura contrattuale della SOCIETA. ESCLUSIONI SEPARATE Ai fini delle Esclusioni di cui alle lettere C ed E, il fatto illecito commesso da un singolo AMMINISTRATORE non potrà essere imputato ad altri AMMINISTRATORI incolpevoli. SEZIONE V - DETERMINAZIONE DELLE SOMME RISARCIBILI DA PARTE DEGLI ASSICURATORI A. Gli ASSICURATORI corrisponderanno il cento per cento (100%) della PERDITA verificatasi in eccedenza della FRANCHIGIA (applicabile per ogni singola PERDITA), fino alla concorrenza del LIMITE DI INDENNIZZO. Tale somma rappresenterà, indipendentemente dal momento in cui gli ASSICURATORI effettueranno il pagamento, l importo massimo per il quale gli ASSICURATORI potranno essere chiamati a rispondere per tutte le PERDITE derivanti da tutte le RICHIESTE DI RISARCIMENTO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, compreso l eventuale PERIODO DI OSSERVAZIONE. B. I COSTI, ONERI E SPESE di resistenza nell ambito di giudizi civili di cui all art comma 3 del Codice Civile sono limitati al 25% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO e sono corrisposti in aggiunta allo stesso, ferme restando le disposizioni che seguono: i. nessun COSTO, ONERE E SPESA potrà essere sostenuto dall assicurato senza il preventivo consenso scritto degli ASSICURATORI; ii. COSTI, ONERI E SPESE approvati dagli ASSICURATORI saranno da questi ultimi rimborsati a fronte della esibizione di regolari fatture; iii. COSTI, ONERI E SPESE relativi a procedimenti penali aventi ad oggetto reati di natura dolosa non sono anticipabili da parte degli ASSICURATORI; iv. gli ASSICURATORI rimborseranno COSTI, ONERI E SPESE relativi a procedimenti penali aventi ad oggetto reati di natura dolosa solo qualora tali procedimenti si siano conclusi con un provvedimento di archiviazione o con una sentenza di assoluzione o proscioglimento passata in giudicato. C. Gli ASSICURATORI risarciranno le PERDITE nello stesso ordine in cui esse si sono verificate. Tuttavia, qualora si verifichino più PERDITE concernenti 13

14 sia la Sezione II, punto 1 (copertura della responsabilità civile degli AMMINISTRATORI) sia la Sezione II, punto 2 (copertura della responsabilità civile della SOCIETA ) sia la Sezione II, punto 3 (copertura delle controversie in materia di diritto del lavoro) gli ASSICURATORI risarciranno per prima la PERDITA imputabile agli AMMINISTRATORI. Fermo restando che alla copertura della responsabilità civile della SOCIETA di cui al punto 2 e 3 della Sezione II si applica un sottolimite di indennizzo pari al 20% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO e comunque nel limite della somma di Euro ,00. Resta inteso inoltre che gli ASSICURATORI, in nessun caso, saranno obbligati a risarcire PERDITE dopo l esaurimento del LIMITE DI INDENNIZZO. SEZIONE VI - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE ED ALLA GESTIONE DELLE CIRCOSTANZE E DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO A. Disposizioni in merito alla comunicazione di Circostanze e Richieste di Risarcimento La SOCIETA e gli AMMINISTRATORI dovranno fornire comunicazione scritta agli ASSICURATORI - ed a tale comunicazione sono condizionatamente subordinati gli obblighi degli ASSICURATORI ai sensi della presente polizza - entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui sono venuti a conoscenza di: (1) qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO; (2) qualsiasi manifestazione di volontà, da parte di chicchessia, di ritenere responsabile un AMMINISTRATORE o la SOCIETA ; (3) qualsiasi CIRCOSTANZA di cui gli AMMINISTRATORI o la SOCIETA vengano a conoscenza che possa dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Se tale comunicazione viene effettuata dalla SOCIETA e/o dagli AMMINISTRATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE relativamente ai precedenti punti (2) e (3), qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente sarà considerata dagli ASSICURATORI come effettuata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE. Pertanto, qualora una RICHIESTA DI RISARCIMENTO od una o più CIRCOSTANZE che possano dar luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO siano comunicate per iscritto agli ASSICURATORI da parte degli AMMINISTRATORI o della SOCIETA durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, esse saranno garantite, subordinatamente ai termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza, anche qualora le azioni od i procedimenti giudiziari ad esse relativi abbiano inizio successivamente al PERIODO DI ASSICURAZIONE. Qualora il PERIODO DI ASSICURAZIONE scada in un giorno festivo, la comunicazione scritta di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO ricevuta da parte degli ASSICURATORI nel giorno lavorativo immediatamente successivo alla data di scadenza sarà considerata come una comunicazione pervenuta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE. B. Documentazione necessaria ai fini della comunicazione di Circostanze e Richieste di Risarcimento Gli AMMINISTRATORI e la SOCIETA dovranno fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni ed i documenti necessari (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni lettera, atto, avviso di garanzia etc.) e la collaborazione e l assistenza che gli ASSICURATORI potranno ragionevolmente richiedere ai fini della difesa, liquidazione e gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO. C. Obblighi degli Amministratori e della Società in caso di Circostanza e Richieste di Risarcimento e transazione. Gli AMMINISTRATORI O LA SOCIETA, a pena di decadenza dal diritto all indennizzo, non devono ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordare l entità di eventuali risarcimenti oppure sostenere COSTI, ONERI e SPESE, senza il preventivo consenso scritto degli ASSICURATORI. Gli ASSICURATORI non potranno transigere alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell assicurato. Tuttavia qualora l assicurato rifiuti di accettare una transazione proposta o condivisa dagli ASSICURATORI e decida di coltivare azioni legali in relazione ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI per detta RICHIESTA DI RISARCIMENTO non potrà eccedere la somma a fronte del pagamento della quale essa 14

15 avrebbe potuto essere definita, inclusi COSTI, ONERI e SPESE. D. Gestione delle Circostanze e delle Richieste di Risarcimento Gli ASSICURATORI si riservano il diritto di approvare preventivamente la nomina dei legali e dei professionisti in genere da parte degli AMMINISTRATORI e della SOCIETA in ogni caso di notificazione di una CIRCOSTANZA o di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO compresa nell ambito di applicazione dalla presente polizza. SEZIONE VII CLAUSOLA DI RESPONSABILITA DISGIUNTA La responsabilità di un ASSICURATORE nell ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri ASSICURATORI che partecipano al presente contratto. Un ASSICURATORE è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un ASSICURATORE non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro ASSICURATORE. Un ASSICURATORE non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro ASSICURATORE che possa aver sottoscritto il presente contratto. La parte di responsabilità nell ambito del presente contratto sottoscritta da un ASSICURATORE (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd s, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto. Nel caso di un Sindacato dei Lloyd s, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un ASSICURATORE. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro ASSICURATORE che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd s, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd s e l entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd s, all indirizzo sopra menzionato. Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al presente contratto al singolare, dove le CIRCOSTANZE lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale. SEZIONE VIII CLAUSOLA ESCLUSIONE DEI RISCHI DI GUERRA E GUERRA CIVILE Indipendentemente da, e in deroga a quanto previsto dal presente contratto in senso contrario, si conviene che la presente Assicurazione non copre alcun tipo di PERDITE o danni causati direttamente o indirettamente da, o che si verifichino in conseguenza, o nel corso di: guerre, invasioni, azione di nemici stranieri, ostilità (con o senza dichiarazioni di guerra), guerre civili, sommosse, rivoluzioni, insurrezioni, usurpazioni del potere da parte di militari o di altri, confische, nazionalizzazioni, requisizioni, distruzioni o danni a beni da parte o per ordine di qualsiasi governo o di autorità pubbliche o locali. SEZIONE IX CLAUSOLA ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DEI DANNI CAGIONATI DA IMPIANTI NUCLEARI ESPLOSIVI La presente assicurazione non copre: (a) PERDITA o distruzione o danno di qualunque bene ovvero PERDITA o spesa di qualsiasi natura, derivante o cagionata da quanto sopra, ovvero qualsiasi PERDITA consequenziale, (b) ogni responsabilità civile di qualsiasi natura, il tutto direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, cagionato o derivante da: (i) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da qualunque combustibile nucleare o da qualunque scoria nucleare prodotta dalla combustione di 15

16 combustibile nucleare; (ii) caratteristiche radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose, di qualunque impianto nucleare esplosivo o di suoi componenti nucleari. SEZIONE X CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE 1. Dichiarazioni contenute nel questionario proposta La presente polizza ed il relativo premio sono stati rispettivamente stipulati e determinati sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni fornite nel Questionario Proposta, nonché di ogni altro eventuale documento ad esso allegato. Il Questionario Proposta ed i relativi allegati sono da considerare quale parte integrante ed essenziale della polizza. Ai fini della copertura di cui al Punto 1 della Sezione II, quanto dichiarato nel Questionario Proposta di assicurazione sarà considerato separatamente per ogni singolo AMMINISTRATORE. La SOCIETA e gli AMMINISTRATORI sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI. Le informazioni e le dichiarazioni inesatte od incomplete o le reticenze relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero prestato il loro consenso, o non lo avrebbero prestato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono disciplinate dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che prevedono la totale o parziale perdita del diritto all indennizzo. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente polizza. 2. Fusioni e acquisizioni ed altre operazioni straordinarie Resta inteso che la presente polizza non sarà applicabile alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da od attribuibili a FATTI ILLECITI commessi successivamente, rispettivamente, alla data di: (I) acquisizione da parte di qualsiasi soggetto o gruppo di soggetti in concerto fra loro di un numero di quote od azioni della SOCIETA, ovvero stipulazione di accordi contrattuali che attribuiscano il diritto di nominare la maggioranza degli AMMINISTRATORI della SOCIETA ; oppure (II) alla data di efficacia della fusione della SOCIETA con altro soggetto, indipendentemente dalla natura della fusione; (III) alla data di acquisizione della SOCIETA o dell azienda della SOCIETA da parte di altro soggetto. 3. Ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle azioni della SOCIETA durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE Qualora la SOCIETA deliberi l offerta al pubblico delle proprie azioni durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, essa dovrà fornire agli ASSICURATORI copia del relativo prospetto ed ogni altra informazione ed altro documento relativo ad essa. Gli ASSICURATORI avranno la facoltà di variare i termini e le condizioni della presente polizza e/o richiedere un premio aggiuntivo in relazione agli eventuali mutamenti del rischio. 4. Diritto di surrogazione 1. Per ogni pagamento effettuato ai sensi della presente polizza, gli ASSICURATORI si surrogheranno fino alla concorrenza dell ammontare delle somme pagate, nei diritti di rivalsa dell assicurato verso i terzi responsabili. In tal caso gli AMMINISTRATORI e/o la SOCIETA dovranno firmare tutti i necessari documenti e faranno tutto quanto è necessario per formalizzare e conservare tale diritto compresa la sottoscrizione di quegli atti che consentano agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo dell assicurato. 2. Ogni somma eventualmente ottenuta dagli ASSICURATORI a seguito dell esercizio del diritto di surrogazione di cui sopra sarà imputata in primo luogo ai pagamenti eseguiti in favore degli AMMINISTRATORI e successivamente ai pagamenti eseguiti in favore della SOCIETA. 5. Responsabilità incrociata Fermi restando i termini e le condizioni della presente polizza, essa sarà applicabile ad ogni AMMINISTRATORE ed alla SOCIETA come se fosse stata emessa una polizza separata per ciascuno dei soggetti assicurati. Indipendentemente dal numero degli AMMINISTRATORI coinvolti e dell eventuale coinvolgimento anche della SOCIETA, l ammontare complessivo delle somme risarcibili da parte degli ASSICURATORI non potrà comunque eccedere il LIMITE DI INDENNIZZO. 6. Elezione di domicilio ai fini della 16

17 notificazione degli atti giudiziari Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso: Ai fini degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il CONTRAENTE dichiara di avere attentamente letto e di accettare esplicitamente i seguenti articoli: Condizioni Generali di Assicurazione: Modifiche/aggravamento del rischio - Foro competente - Clausola broker Obbligazione Temporale degli Assicuratori ( Claims Made ) Sezione I Definizioni Sezione III Estensioni della copertura Sezione IV Esclusioni Sezione V Determinazione delle somme risarcibili da parte degli Assicuratori Sezione VI Disposizioni in merito alla comunicazione delle Circostanze e delle Richieste di Risarcimento Sezione VII Clausola di Responsabilità disgiunta Sezione VIII Clausola esclusione dei rischi di guerra e guerra civile Sezione IX Clausola esclusione dei rischi di contaminazione radioattiva e dei danni cagionati da impianti nucleari esplosivi Sezione X Condizioni Particolari di Assicurazione: Dichiarazioni contenute nel questionario proposta - Fusioni e acquisizioni ed altre operazioni straordinarie - Ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle azioni della Società durante il periodo di assicurazione - Diritto di surrogazione Il CONTRAENTE. Avvertenza Dichiarazione del Contraente Il contraente dichiara che, prima della sottoscrizione del presente contratto, ha ricevuto e preso visione del fascicolo informativo redatto ai sensi del regolamento ISVAP 35 del 2010, composto da: nota informativa, glossario, condizioni generali di assicurazione,proposta. Il CONTRAENTE. Allegato: Questionario D&O AMI SpA Il presente Capitolato Tecnico viene integralmente sottoscritto per accettazione e restituito quale parte integrante dell offerta. Esso è costituito da n 17 (diciassette) pagine identificate univocamente. Azienda per la Mobilità Integrata e Trasporti (AMI) S.p.A. Il Presidente Sen. Giorgio Londei 17

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