IL CURATORE FALLIMENTARE: FASE LIQUIDATORIA E CHIUSURA DELLA PROCEDURA. Dott. Michele Bana Commercialista, revisore legale dei conti e pubblicista

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1 IL CURATORE FALLIMENTARE: FASE LIQUIDATORIA E CHIUSURA DELLA PROCEDURA Dott. Michele Bana Commercialista, revisore legale dei conti e pubblicista

2 FALLIMENTO FASI DELLA PROCEDURA Dichiarazione di fallimento e prenotazione a debito Costituzione del Comitato dei Creditori Inventario dei beni Relazione del Curatore Formazione ed esecutività dello stato passivo Programma di liquidazione Attività di realizzo dell attivo Rapporto riepilogativo Pagamenti a favore dei creditori Casi di chiusura e concordato fallimentare 2

3 REALIZZO DELL ATTIVO LIQUIDAZIONE Il programma previsto dall art. 104-ter L.F., che il Curatore redige, entro 60 giorni dal completamento delle operazioni di inventario, deve indicare alcune informazioni essenziali: l opportunità di autorizzare l affitto dell azienda del fallito o di rami della stessa; la possibilità di cessione in blocco dell azienda, oppure di lotti autonomi di beni, e relative modalità; le eventuali proposte di concordato ricevute; le azioni esperibili (revocatorie, di recupero crediti o responsabilità nei confronti degli organi sociali); Il programma di liquidazione, così come approvato dal Comitato dei creditori, è comunicato al Giudice Delegato, che autorizza gli atti conformi al programma di liquidazione. 3

4 LIQUIDAZIONE DELL ATTIVO AFFITTO DELL AZIENDA O DI RAMI (ART. 104-BIS L.F.) Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all art. 104-ter L.F., su proposta del Curatore, il Giudice Delegato previo parere favorevole del Comitato dei Creditori autorizza l affitto dell azienda del fallito a terzi, anche limitatamente a specifici rami, quando appaia utile al fine delle più proficua vendita dell azienda o di parti della stessa. 4

5 LIQUIDAZIONE DELL ATTIVO AFFITTO DELL AZIENDA O DI RAMI (ART. 104-BIS L.F.) La scelta dell affittuario deve essere effettuata sulla base di (art. 104-bis, co. 2, L.F.): procedure competitive (art. 107 del R.D. n. 267/1942), in virtù di una stima, assicurando con adeguate forme di pubblicità la massima informazione e partecipazione degli interessati; importo del canone di affitto offerto; garanzie proposte; attendibilità del piano di prosecuzione dell attività d impresa, e conservazione dei livelli occupazionali. 5

6 LIQUIDAZIONE DELL ATTIVO AFFITTO DELL AZIENDA O DI RAMI (ART. 104-BIS L.F.) Il contratto d affitto dell azienda del fallito deve essere redatto in forma scritta (art c.c.), e contenere le seguenti disposizioni (art. 104-bis, co. 3 e 4, L.F.): il diritto del Curatore di procedere all ispezione dell azienda; la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni, contrattuali e legali, dell affittuario; il diritto di recesso del Curatore, esercitabile dopo aver sentito il Comitato dei Creditori, corrispondendo all affittuario un giusto indennizzo prededucibile (art. 111,co. 1, n. 1), L.F.); una durata compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni. 6

7 LIQUIDAZIONE DELL ATTIVO AFFITTO DELL AZIENDA O DI RAMI (ART. 104-BIS L.F.) È altresì possibile, come sovente riscontrabile nella prassi, riconoscere all affittuario un diritto di prelazione nel caso di vendita dell azienda affittata, previa acquisizione: del parere favorevole del Comitato dei Creditori; dell autorizzazione del Giudice Delegato. Al ricorrere delle suddette condizioni, il Curatore concluso il procedimento di determinazione del prezzo di vendita del complesso aziendale affittato ne fornisce comunicazione, entro 10 giorni, all affittuario, al quale è concesso un termine di 5 giorni per esercitare il diritto di prelazione. 7

8 LIQUIDAZIONE DELL ATTIVO AFFITTO DELL AZIENDA O DI RAMI (ART. 104-BIS L.F.) Restituzione dell azienda affittata: il fallimento non risponde dei debiti maturati sino alla restituzione dell azienda affittata; non trova, pertanto, applicazione l art c.c. ( Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d azienda ), né l art c.c. ( Debiti relativi all azienda ceduta ); i rapporti giuridici pendenti, al momento della retrocessione dell azienda, sono disciplinati dagli articoli da 72 a 83-bis della Legge Fallimentare. 8

9 LIQUIDAZIONE DELL ATTIVO AFFITTO DELL AZIENDA O DI RAMI (ART. 104-BIS L.F.) Art c.c. In caso di trasferimento d azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario, e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente e il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento: il lavoratore, mediante le procedure di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. (conciliazione), può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. 9

10 LIQUIDAZIONE DELL ATTIVO AFFITTO DELL AZIENDA O DI RAMI (ART. 104-BIS L.F.) Art c.c. Nel caso in cui l alienante stipuli con l acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d azienda oggetto di cessione, tra l appaltante e l appaltatore opera il regime di responsabilità solidale retributivo-contributiva di cui all art. 29, co. 2, del D.Lgs. n. 276/

11 LIQUIDAZIONE DELL ATTIVO AFFITTO DELL AZIENDA O DI RAMI (ART. 104-BIS L.F.) Art c.c. Il cedente non è liberato dai debiti relativi all azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno acconsentito. Nel trasferimento di un azienda commerciale, risponde di tali debiti anche l acquirente dell azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. 11

12 LIQUIDAZIONE DELL ATTIVO AFFITTO DELL AZIENDA O DI RAMI (ART. 104-BIS L.F.) Disciplina fiscale Rileva, in primo luogo, la natura dell azienda prima del fallimento: se era l unica posseduta dall imprenditore individuale, poi fallito, il canone di affitto dell azienda costituisce un reddito diverso (art. 67 del D.P.R. 917/1986). La relativa dichiarazione dei redditi è presentata dal curatore, nei termini ordinari, in quanto non si è in presenza di un reddito d impresa. 12

13 LIQUIDAZIONE DELL ATTIVO AFFITTO DELL AZIENDA O DI RAMI (ART. 104-BIS L.F.) Disciplina fiscale Diversamente, se prima del fallimento l azienda apparteneva ad una società fallita, oppure non era l unica dell imprenditore individuale fallito, i canoni di affitto dell azienda concorrono alla formazione del reddito d impresa dell unico periodo d imposta della procedura, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura dello stesso, determinato a norma dell art. 183 del Tuir. 13

14 LIQUIDAZIONE DELL ATTIVO VENDITA DELL AZIENDA O DEI BENI (ART. 105 L.F.) La liquidazione dei singoli beni è disposta, nel rispetto delle successive disposizioni, quando risulta prevedibile che la vendita dell intero complesso aziendale, di suoi rami, beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori. La vendita del complesso aziendale, o di rami dello stesso, è effettuata con le modalità di cui all art. 107 L.F., in conformità a quanto disposto dall art del codice civile. 14

15 LIQUIDAZIONE DELL ATTIVO VENDITA DELL AZIENDA O DEI BENI (ART. 105 L.F.) Art c.c. Per le imprese soggette a registrazione, i contratti di trasferimento della proprietà o godimento dell azienda devono essere provati per iscritto, salva l osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l azienda, o per la particolare natura del contratto. Tali contratti, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l iscrizione nel Registro delle Imprese, entro 30 giorni, a cura del notaio rogante oppure autenticante. 15

16 LIQUIDAZIONE DELL ATTIVO VENDITA DELL AZIENDA O DEI BENI (ART. 105 L.F.) Art. 107 L.F. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal Curatore mediante procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate salvo il caso di beni di modesto valore da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. 16

17 LIQUIDAZIONE DELL ATTIVO VENDITA DELL AZIENDA O DEI BENI (ART. 105 L.F.) Art. 107 L.F. Il Curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal Giudice Delegato, secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili. Se, alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, sono pendenti procedure esecutive, il Curatore può subentrarvi, comportando l applicazione del c.p.c.: in caso contrario, su istanza del Curatore, il Giudice dell Esecuzione dichiara l improcedibilità (salvi i casi di deroga di cui all art. 51 L.F.). 17

18 LIQUIDAZIONE DELL ATTIVO VENDITA DELL AZIENDA O DEI BENI (ART. 105 L.F.) Art. 107 L.F. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, il Curatore prima del completamento delle operazioni di vendita ne dà comunicazione, mediante notificazione, ad ognuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio. Il Curatore può sospendere la vendita qualora pervenga un offerta irrevocabile d acquisto migliorativa, per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto. 18

19 LIQUIDAZIONE DELL ATTIVO VENDITA DELL AZIENDA O DEI BENI (ART. 105 L.F.) Art. 107 L.F. Degli esiti delle procedure, il Curatore informa il Giudice Delegato e il Comitato dei Creditori, depositando in Cancelleria la relativa documentazione. 19

20 LIQUIDAZIONE DELL ATTIVO VENDITA DELL AZIENDA O DEI BENI (ART. 105 L.F.) Nell ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento dell azienda, il Curatore, l acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono concordare il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti. Salvo diverso accordo, è esclusa la responsabilità dell acquirente per i debiti relativi all esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento. 20

21 LIQUIDAZIONE DELL ATTIVO VENDITA DELL AZIENDA O DEI BENI (ART. 105 L.F.) Il Curatore può, inoltre, procedere alla cessione delle attività e delle passività dell azienda o di suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell alienante prevista dall art del codice civile. Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell acquirente soltanto se non viene alterata la graduazione dei crediti. 21

22 LIQUIDAZIONE DELL ATTIVO AFFITTO DELL AZIENDA O DI RAMI (ART. 104-BIS L.F.) Art c.c. Il cedente non è liberato dai debiti relativi all azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno acconsentito. Nel trasferimento di un azienda commerciale, risponde di tali debiti anche l acquirente dell azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. 22

23 LIQUIDAZIONE DELL ATTIVO VENDITA DELL AZIENDA O DEI BENI (ART. 105 L.F.) La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto nei confronti dei terzi dal momento dell iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese. Il debitore ceduto è, tuttavia, liberato se paga in buona fede al cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario. 23

24 LIQUIDAZIONE DELL ATTIVO VENDITA DELL AZIENDA O DEI BENI (ART. 105 L.F.) Il Curatore può procedere alla liquidazione anche mediante conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell alienante di cui all art c.c. ed osservate le disposizioni inderogabili riguardanti la liquidazione nel fallimento. 24

25 LIQUIDAZIONE DELL ATTIVO CESSIONE DEI CREDITI (ART. 106 L.F.) Il Curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione: è, inoltre, possibile cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti. In alternativa alla suddetta metodologia di cessione, il Curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti. 25

26 LIQUIDAZIONE DELL ATTIVO CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L. (ART. 106 L.F.) Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata, si applica l art c.c., secondo cui: il pignoramento è stato eseguito mediante notifica alla società della sentenza dichiarativa di fallimento e successiva iscrizione al Registro delle Imprese; l ordinanza che dispone la vendita deve essere notificata alla società partecipata; in mancanza di proposte particolarmente convenienti per la procedura, la vendita ha luogo all incanto, ma è priva di effetto se, entro 10 giorni dall aggiudicazione, la società partecipata presenta un altro acquirente che offra il medesimo prezzo. 26

27 LIQUIDAZIONE DELL ATTIVO POTERI DEL GIUDICE DELEGATO (ART. 108 L.F.) Su istanza del fallito, del Comitato dei Creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso Comitato dei Creditori, il Giudice Delegato può sospendere le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, ovvero impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto tenuto conto delle condizioni di mercato. 27

28 LIQUIDAZIONE DELL ATTIVO POTERI DEL GIUDICE DELEGATO (ART. 108 L.F.) Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, dopo l esecuzione della vendita e l intera riscossione del prezzo, il Giudice Delegato ordina con Decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. 28

29 LIQUIDAZIONE DELL ATTIVO IMPOSTA DI REGISTRO PROPORZIONALE cessioni di aziende e complessi aziendali relativi a rami dell impresa fallita (artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 131/1986); contratti di vendita di beni mobili ed immobili posseduti, a titolo personale, dalle persone fisiche fallite, anche se stipulati in forma verbale. Le vendite fallimentari non sono soggette alla possibilità di rettifica, da parte dell Ufficio del Registro, del corrispettivo dichiarato (art. 44 del D.P.R. n. 131/1986). 29

30 RELAZIONE SEMESTRALE DEL CURATORE FALLIMENTARE RAPPORTO RIEPILOGATIVO (ART. 33, CO. 5, L.F.) Il Curatore, ogni 6 mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al co. 1 dell art. 33 del R.D. n. 267/1942, deve redigere un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della propria gestione. Una copia del rapporto riepilogativo deve essere trasmessa al Comitato dei Creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo, per la formulazione a titolo collegiale oppure individuale di eventuali osservazioni scritte. 30

31 RELAZIONE SEMESTRALE DEL CURATORE FALLIMENTARE RAPPORTO RIEPILOGATIVO (ART. 33, CO. 5, L.F.) Un altra copia del rapporto riepilogativo deve essere trasmessa, unitamente alle eventuali osservazioni del Comitato dei Creditori, all Ufficio del Registro delle Imprese, in via telematica, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il deposito delle osservazioni nella Cancelleria del Tribunale. Nello stesso termine, un altra copia del rapporto riepilogativo, assieme alle eventuali osservazioni, deve essere trasmessa mediante posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. 31

32 RELAZIONE SEMESTRALE DEL CURATORE FALLIMENTARE RAPPORTO RIEPILOGATIVO: STRUTTURA Attivo realizzato (cessioni di beni, riscossioni di crediti, compensazione eccedenze Iva, definizioni di transazioni, interessi attivi postali o bancari, ecc.). Attivo ancora da realizzare. Azioni esecutive pendenti. Passività concordatarie. Spese della liquidazione (compensi professionali, pubblicità, spese postali, ritenute fiscali, ecc.). Presumibile evoluzione della procedura. 32

33 RIPARTIZIONE DELL ATTIVO DISTRIBUZIONE DELLE SOMME (ART. 109 L.F.) Il Giudice Delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni contenute negli artt del R.D. n. 267/1942. Il Tribunale stabilisce con Decreto la somma da attribuire, se del caso, al Curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell art. 39 L.F.: tale importo è prelevato sul prezzo insieme alle spese di procedura ed amministrazione. 33

34 RIPARTIZIONE DELL ATTIVO ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME Le somme ricavate dalla liquidazione dell attivo sono erogate, nel seguente ordine (art. 111 L.F.): 1) per il pagamento dei creditori prededucibili; 2) per il pagamento dei creditori ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l ordine assegnato dalla legge; 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione all ammontare del credito ammesso allo stato passivo esecutivo, compresi i creditori privilegiati di cui al n. 2), qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte rimasta insoddisfatta dopo la realizzazione della stessa. 34

35 RIPARTIZIONE DELL ATTIVO CREDITI PREDEDUCIBILI L art. 111, co. 2, L.F. stabilisce che sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali previste dal R.D. n. 267/1942. Tali crediti, come anticipato, sono soddisfatti con preferenza, ai sensi dell art. 111, co. 1, n. 1), della Legge Fallimentare. 35

36 RIPARTIZIONE DELL ATTIVO ACCERTAMENTO DEI CREDITI PREDEDUCIBILI L art. 111-bis, co. 1, L.F. stabilisce che i crediti prededucibili devono essere accertati con le medesime modalità previste per i crediti concorsuali, con esclusione di quelli non contestati per collocazione ed ammontare anche se sorti durante l esercizio provvisorio e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione dei compensi dei soggetti nominati dal Curatore nell interesse del fallimento (art. 25 del R.D. 267/1942). 36

37 RIPARTIZIONE DELL ATTIVO SODDISFAZIONE DEI CREDITI PREDEDUCIBILI L art. 111-bis, co. 2, L.F. stabilisce che i crediti prededucibili devono essere soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, tenuto conto delle rispettive clausole di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti: la maturazione degli interessi cessa al momento del pagamento. 37

38 RIPARTIZIONE DELL ATTIVO SODDISFAZIONE DEI CREDITI PREDEDUCIBILI L art. 111-bis, co. 3, L.F. stabilisce che i crediti prededucibili sorti durante il fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione ed ammontare possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti crediti prededucibili. Il pagamento deve essere autorizzato dal Comitato dei Creditori ovvero dal Giudice Delegato. Se l attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo il criterio di proporzionalità. 38

39 RIPARTIZIONE DELL ATTIVO CONTI SPECIALI (ART. 111-TER L.F.) Il Curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca (compresi i loro frutti e la quota proporzionale degli interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme) e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene, o gruppo di beni, secondo un criterio proporzionale. 39

40 RIPARTIZIONE DELL ATTIVO CREDITI PRIVILEGIATI (ART. 111-QUATER L.F.) I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono, in un unica graduatoria, con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto prelazione per il capitale, le spese e gli interessi sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia. 40

41 RIPARTIZIONE DELL ATTIVO CREDITORI PRIVILEGIATI E PAGAMENTI PARZIALI L art. 54 L.F. stabilisce che i creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese: se non sono soddisfatti integralmente, concorrono per quanto è ancora loro dovuto con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell attivo. 41

42 RIPARTIZIONE DELL ATTIVO CREDITORI PRIVILEGIATI E PAGAMENTI PARZIALI Hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni eseguite prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia: al ricorrere di tale ipotesi, se ottengono un utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere soltanto la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari. 42

43 RIPARIZIONE DELL ATTIVO CREDITORI PRIVILEGIATI E PAGAMENTI PARZIALI L art. 54, co. 3, L.F. stabilisce, infine, che per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data di deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente. 43

44 RIPARTIZIONE DELL ATTIVO PROCEDIMENTO (ART. 110 L.F.) Il Curatore, ogni 4 mesi a partire dal Decreto di esecutività dello stato passivo o nel diverso termine stabilito dal Giudice Delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura (indicando anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all art. 51 L.F.). 44

45 RIPARTIZIONE DELL ATTIVO PROCEDIMENTO (ART. 110 L.F.) Il Giudice Delegato ordina, poi, il deposito del progetto di ripartizione in Cancelleria, disponendo che ne sia data comunicazione a tutti i creditori compresi quelli per i quali è in corso un procedimento di opposizione, impugnazione o revoca (art. 98 L.F.) mediante l invio di copia a mezzo di posta elettronica certificata. Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, i creditori possono proporre reclamo al Giudice Delegato, contro il progetto di riparto del Curatore, ai sensi dell art. 36 del R.D. n. 267/

46 RIPARTIZIONE DELL ATTIVO PROCEDIMENTO (ART. 110 L.F.) Decorso il termine assegnato ai creditori, in assenza di reclamo, su richiesta del Curatore, il Giudice Delegato dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Diversamente, se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione: il provvedimento che decide sul reclamo dispone anche in ordine alla destinazione delle somme accantonate. 46

47 RIPARTIZIONE DELL ATTIVO CREDITORI TARDIVI (ART. 112 L.F.) I creditori ammessi tardivamente allo stato passivo esecutivo (art. 101 L.F.) concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione, in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione oppure se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili. 47

48 RIPARTIZIONE DELL ATTIVO RIPARTIZIONI PARZIALI (ART. 113 L.F.) Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l 80% delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal Giudice Delegato le quote assegnate ai creditori: 1) ammessi con riserva; 2) opponenti, a favore dei quali sono state disposte misure cautelari; 3) opponenti, la cui domanda è stata accolta con sentenza non ancora passata in giudicato; 4) nei cui confronti sono stati proposti giudizi di impugnazione e revocazione. 48

49 RIPARTIZIONE DELL ATTIVO RIPARTIZIONI PARZIALI (ART. 113 L.F.) Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso del Curatore ed ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute: in questo caso, l ammontare della quota da ripartire deve essere ridotta se il limite dell 80% è eccessivo. Devono, inoltre, essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal Giudice Delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato. 49

50 RIPARTIZIONE DELL ATTIVO PAGAMENTO AI CREDITORI (ART. 115 L.F.) Il Curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal Giudice Delegato, purchè tali da assicurare la prova del pagamento stesso. Se prima della ripartizione i crediti sono stati ceduti, il Curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, a condizione che la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione attestante con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario l intervenuta cessione. In questo caso, analogamente a quello di surrogazione del creditore, il Curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. 50

51 ADEMPIMENTI FUNZIONALI ALLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO RENDICONTO DEL CURATORE (ART. 116 L.F.) Compiuta la liquidazione dell attivo e prima della ripartizione finale, nonché in ogni caso di cessazione dalle proprie funzioni, il Curatore deve presentare al Giudice Delegato l esposizione analitica delle operazioni contabili e dell attività di gestione della procedura. Il Giudice Delegato ordina il deposito in Cancelleria del rendiconto, e fissa l udienza, da tenersi dopo il decorso di almeno 15 giorni dalla comunicazione dello stesso a tutti i creditori. 51

52 ADEMPIMENTI FUNZIONALI ALLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO RENDICONTO DEL CURATORE (ART. 116 L.F.) Il Curatore deve dare immediata comunicazione dell avvenuto deposito e della fissazione dell udienza ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione e ai creditori in prededuzione insoddisfatti, mediante posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare osservazioni o contestazioni sino a 5 giorni prima dell udienza, tramite Pec. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, il rendiconto e la data dell udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 52

53 ADEMPIMENTI FUNZIONALI ALLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO RENDICONTO DEL CURATORE All udienza, sono affrontate le eventuali osservazioni e contestazioni: in caso di intesa sulle stesse, il Giudice Delegato approva il rendiconto della gestione. Diversamente, in mancanza di accordo, viene fissata l udienza davanti al collegio, che provvede in camera di consiglio (art. 116, ultimo co., L.F.). 53

54 ADEMPIMENTI FUNZIONALI ALLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO RENDICONTO DEL CURATORE: STRUTTURA Attivo realizzato ed eventuali rinunce. Stato passivo esecutivo Spese di procedura. Prospetto analitico delle entrate e delle uscite. Destinazione delle disponibilità residue della liquidazione (esecuzione ripartizione finale, pagamento del compenso del Curatore e di altre spese che dovessero eventualmente insorgere prima della chiusura della procedura). 54

55 ADEMPIMENTI FUNZIONALI ALLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO RENDICONTO DEL CURATORE: DETTAGLIO ENTRATE Canoni affitto azienda; Corrispettivo cessione azienda; Riscossione o alienazione crediti commerciali e finanziari; Compensazione e rimborso crediti Iva; Interessi attivi su c/c bancario della procedura. 55

56 ADEMPIMENTI FUNZIONALI ALLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO RENDICONTO DEL CURATORE: DETTAGLIO USCITE Canoni di locazione. Compensi professionali. Ritenute fiscali. Spese postali, costi per pubblicità e servizi bancari. Altri oneri diversi di gestione. Pagamenti ai creditori. 56

57 ADEMPIMENTI FUNZIONALI ALLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO COMPENSO (ART. 39 L.F.) Il compenso ed il rimborso delle spese del Curatore, anche se il fallimento si chiude con un concordato, sono liquidati dal Tribunale, con Decreto, su relazione del Giudice Delegato, in base al D.M. 25 gennaio 2012, n. 30. A tale fine, il Curatore deve depositare un apposita istanza, dopo l approvazione del rendiconto della gestione e prima della predisposizione del piano di ripartizione finale, trattandosi di un importo incidente sulla percentuale di soddisfazione dei creditori. 57

58 ADEMPIMENTI FUNZIONALI ALLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO COMPENSO (ART. 39 L. FALL.) Il Tribunale può anche riconoscere al Curatore degli acconti sul compenso finale, per giustificati motivi, come, ad esempio, il celere realizzo di buona parte dell attivo, a fronte di una tempistica di chiusura non immediata, a causa di azioni pendenti, sostanzialmente indipendenti dall efficienza del Curatore. Se nell incarico si sono succeduti più Curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità, ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. 58

59 ADEMPIMENTI FUNZIONALI ALLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO COMPENSO (ART. 39 L. FALL.) La liquidazione del compenso pone, inoltre, una valutazione in merito all opportunità di una fatturazione anticipata del compenso, al fine di far emergere il credito Iva e, quindi, poterlo utilizzare in compensazione con debiti tributari (comprese le ritenute sul compenso che sarà pagato successivamente). Il credito Iva rappresenta, infatti, attivo ancora da realizzare, che consente al Curatore di evitare l utilizzo di disponibilità liquide e, quindi, offrire una migliore soddisfazione finale ai creditori. 59

60 ADEMPIMENTI FUNZIONALI ALLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO RIPARTIZIONE FINALE (ART. 117 L. FALL.) Approvato il conto della gestione e liquidato il compenso del Curatore, il Giudice Delegato visto il progetto del Curatore ordina il riparto finale secondo le medesime disposizioni di quello parziale: in esecuzione di tale provvedimento, vengono distribuiti anche gli accantonamenti effettuati in precedenza. Il Giudice Delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che ai singoli creditori che vi acconsentono siano assegnati in luogo delle somme agli stessi spettanti crediti d imposta del fallito non ancora rimborsati. 60

61 ADEMPIMENTI FUNZIONALI ALLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO RIPARTIZIONE FINALE (ART. 117 L. FALL.) Per i creditori che non si presentano oppure sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell art. 34 del R.D. n. 267/1942: decorsi 5 anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi sono ripartiti tra i creditori insoddisfatti che ne hanno fatto richiesta oppure, in mancanza, sono versati a beneficio del bilancio dello Stato. 61

62 ADEMPIMENTI FUNZIONALI ALLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO RIPARTIZIONE FINALE (ART. 117 L. FALL.) Tuttavia, se la condizione non si è ancora avverata o il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal Giudice Delegato, affinchè verificatisi gli eventi indicati possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare tra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura. 62

63 CHIUSURA DEL FALLIMENTO ART. 118 L.F. Il fallimento si chiude nei seguenti casi: 1) non sono state proposte domande di ammissione allo stato passivo, almeno 30 giorni prima dell udienza di verifica dei crediti; 2) quando le ripartizioni, anche prima di quella finale, raggiungono l intero ammontare dei creditori ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione; 3) quando è compiuta la ripartizione finale dell attivo; 63

64 CHIUSURA DEL FALLIMENTO ART. 118 L.F. 4) quando si accerta con la relazione iniziale oppure con i rapporti riepilogativi semestrali (art. 33, co. 1 e 5, L.F.) che la prosecuzione della procedura non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura; 5) quando è omologata una proposta di concordato fallimentare. Nei casi di cui chiusura di cui ai numeri 3) e 4 ), qualora si tratti di fallimento di società, il Curatore deve chiederne la cancellazione dal Registro delle Imprese. 64

65 CHIUSURA DEL FALLIMENTO ART. 118 L.F. La chiusura del fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) assenza di insinuazione e pagamento integrale dei creditori ammessi determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci (art. 147 L.F.), salvo che nei confronti del socio sia stato dichiarato il fallimento come imprenditore individuale. 65

66 CHIUSURA DEL FALLIMENTO ART. 119 L.F. La chiusura del fallimento è dichiarata dal Tribunale, con Decreto motivato, su istanza del Curatore, o del debitore oppure d ufficio. Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell art. 118, co. 1, n. 4), L.F. incapacità della procedura di soddisfare, neppure in parte, i crediti prededucibili prima dell approvazione del programma di liquidazione, il Tribunale decide dopo aver sentito il Comitato dei Creditori e il fallito. 66

67 CONCORDATO FALLIMENTARE PROPOSTA (ART. 124 L.F.) La proposta può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo anche prima dell esecutività dello stato passivo purchè sia stata tenuta la contabilità e i dati risultanti da essa e le altre informazioni disponibili consentano al Curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all approvazione del Giudice Delegato. La proposta può essere presentata anche dal fallito ovvero da sue partecipate o società sottoposte a comune controllo a condizione che sia decorso almeno un anno dalla dichiarazione di fallimento, ma non più di due anni dalla data di esecutività dello stato passivo. 67

68 CONCORDATO FALLIMENTARE PROPOSTA (ART. 124 L.F.) La proposta può prevedere: a) la suddivisione dei creditori in classi omogenee per posizione giuridica ed interesse economico; b) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni della differenziazione; c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di beni, accollo o altre operazioni straordinarie, compresa l attribuzione ai creditori nonché a società da questi partecipate di azioni, quote od obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito. 68

69 CONCORDATO FALLIMENTARE PROPOSTA (ART. 124 L.F.) La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, ipoteca o pegno non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. n. 267/1942 designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. 69

70 CONCORDATO FALLIMENTARE PROPOSTA (ART. 124 L.F.) La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purchè autorizzate dal Giudice Delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli artt. 142 e ss L.F. in caso di esdebitazione. 70

71 CONCORDATO FALLIMENTARE ESAME DELLA PROPOSTA (ART. 125 L.F.) La proposta di concordato è presentata con ricorso al Giudice Delegato, il quale richiede il parere del Curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte. Espletato tale adempimento, il Giudice Delegato, acquisito il parere favorevole del Comitato dei Creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del Comitato dei Creditori e del Curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. 71

72 CONCORDATO FALLIMENTARE ESAME DELLA PROPOSTA (ART. 125 L.F.) Nel medesimo provvedimento il Giudice Delegato fissa un termine non inferiore a 20 giorni né superiore a 30, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del Tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il Giudice Delegato ordini la comunicazione, il Comitato dei Creditori sceglie quella da sottoporre all approvazione dei creditori; su richiesta del Curatore, il Giudice Delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. 72

73 CONCORDATO FALLIMENTARE ESAME DELLA PROPOSTA (ART. 125 L.F.) Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta con i pareri del Curatore e del Comitato dei Creditori al giudizio del Tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di formazione delle classi, tenendo conto della relazione resa dal perito estimatore. 73

74 CONCORDATO FALLIMENTARE DIRITTO DI VOTO (ART. 127 L.F.) Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal Curatore e approvato dal Giudice Delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo, compresi i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva. 74

75 CONCORDATO FALLIMENTARE DIRITTO DI VOTO (ART. 127 L.F.) I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorchè la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione: la rinuncia può essere anche parziale, purchè non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari: la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. 75

76 CONCORDATO FALLIMENTARE DIRITTO DI VOTO (ART. 127 L.F.) I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito. 76

77 CONCORDATO FALLIMENTARE DIRITTO DI VOTO (ART. 127 L.F.) Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento. La stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari. 77

78 CONCORDATO FALLIMENTARE APPROVAZIONE (ART. 128 L.F.) Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal Giudice Delegato si ritengono consenzienti. 78

79 CONCORDATO FALLIMENTARE APPROVAZIONE (ART. 128 L.F.) La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal Giudice Delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza. Quando il Giudice Delegato dispone il voto su più proposte di concordato, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi e, in caso di parità, la proposta presentata per prima. 79

80 CONCORDATO FALLIMENTARE OMOLOGAZIONE (ART. 129 L.F.) Decorso il termine stabilito per le votazioni, il Curatore presenta al Giudice Delegato una relazione sul loro esito. Se la proposta è stata approvata, il Giudice Delegato dispone che il Curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinchè richieda l'omologazione del concordato, e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 80

81 CONCORDATO FALLIMENTARE OMOLOGAZIONE (ART. 129 L.F.) Il Giudice Delegato fissa, inoltre, un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del Comitato dei Creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il Comitato dei Creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal Curatore nei 7 giorni successivi. Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il Tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con Decreto motivato. 81

82 CONCORDATO FALLIMENTARE OMOLOGAZIONE (ART. 129 L.F.) Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il Tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. 82

83 CONCORDATO FALLIMENTARE EFFETTI DELL OMOLOGAZIONE (ART. 130 L.F.) La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'art. 129 del R.D. n. 267/1942. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il Curatore rende conto della gestione ai sensi dell'art. 116 L.F. ed il Tribunale dichiara chiuso il fallimento. 83

84 CONCORDATO FALLIMENTARE EFFETTI (ART. 135 L.F.) Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso. 84

85 CONCORDATO FALLIMENTARE ESECUZIONE DEL CONCORDATO (ART. 136 L.F.) Dopo la omologazione del concordato il Giudice Delegato, il Curatore e il Comitato dei Creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel Decreto di omologazione. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal Giudice Delegato. Accertata la completa esecuzione del concordato, il Giudice Delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato. 85

86 CONCORDATO FALLIMENTARE RISOLUZIONE (ART. 137 L.F.) Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore. 86

87 CONCORDATO FALLIMENTARE ANNULLAMENTO (ART. 138 L.F.) Il concordato omologato può essere annullato dal Tribunale, su istanza del Curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. 87

88 FALLIMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E OMOLOGA CONCORDATO Concordato fallimentare con cessione dei beni (o garanzia): imposta di registro fissa di cui all art. 8, lett. g), del D.P.R. n. 131/1986 (C.M. n. 27/E/2012 e R.M. n. 27/E/2012); Concordato fallimentare con assuntore: imposta di registro proporzionale, trattandosi di un accollo di debiti a fronte della cessione delle attività della procedura, purchè non trovi applicazione il principio di alternatività con l Iva di cui all art. 40 del D.P.R. n. 131/1986; 88

89 FALLIMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E OMOLOGA CONCORDATO L aliquota del tributo proporzionale è individuata a norma dell art. 21, co. 2, del Tuir, che privilegia quella più onerosa con riferimento ai debiti accollati, soggetti al 3%, e gli specifici elementi dell attivo fallimentare; Le cessioni di credito in denaro, o verso l Erario, sono escluse dal campo di applicazione dell Iva (art. 2, co. 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972) e, quindi, soggette all imposta di registro proporzionale dello 0,50% (artt. 6 e 49 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986). 89

90 FALLIMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E OMOLOGA CONCORDATO La cessione della titolarità azioni legali, ad esempio quelle revocatorie, di pertinenza del fallimento non è soggetta all imposta di registro proporzionale, in quanto non comportano una cessione anticipata dei beni o diritti alle quali esse si riferiscono; La risoluzione del concordato fallimentare con garanzia fa sorgere, in capo al contribuente, il diritto alla restituzione dell imposta proporzionale in precedenza versata (Cass. n. 5474/2008). 90

91 FALLIMENTO ADEMPIMENTI FINALI DEL CURATORE Dichiarazione dei redditi del maxi-periodo d imposta del fallimento, entro l ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura della procedura (art. 5, co. 4, del D.P.R. n. 322/1998), individuato dal decreto del tribunale (C.M. n. 26/E/2002). Il reddito è determinato a norma dell art. 183, co. 2 e 3, del Tuir, anche se vi è stato esercizio provvisorio: è pari alla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto all inizio della procedura, determinato sul base dei valori fiscalmente riconosciuti. 91

92 FALLIMENTO ADEMPIMENTI FINALI DEL CURATORE La sussistenza del residuo attivo presuppone, pertanto, l avvenuto pagamento integrale delle spese di procedura, degli altri crediti prededucibili e di quelli concorrenti; I beni aziendali compresi nel residuo attivo devono essere considerati sulla base del valore fiscalmente riconosciuto alla data del fallimento (C.M. n. 42/E/2004); 92

93 FALLIMENTO ADEMPIMENTI FINALI DEL CURATORE Nella determinazione del residuo attivo devono essere considerate tutte le passività assunte in sede di determinazione del patrimonio netto iniziale, anche se non insinuate, o insinuate e poi rinunciate; I redditi prodotti dai beni extra-aziendali acquisiti all attivo del fallimento devono essere dichiarati dal soggetto fallito al termine del periodo d imposta di competenza, tenuto altresì a versare le eventuali imposte dovute, salva la possibilità di richiedere, nel caso di incapienza, un sussidio alla procedura, a norma dell art. 47 L.F. (R.M. n. 171/E/2002). 93

94 FALLIMENTO ADEMPIMENTI FINALI DEL CURATORE In assenza di residuo attivo, per lo stesso deve essere assunto un valore nullo; Il patrimonio netto iniziale è determinato mediante il confronto, secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attività e le passività risultanti dal bilancio redatto dal Curatore: è considerato nullo se l'ammontare dei debiti è almeno pari a quello delle attività. 94

95 FALLIMENTO ADEMPIMENTI FINALI DEL CURATORE Nel caso del fallimento di soggetti Irpef, la differenza così calcolata deve essere rettificata, mediante una variazione in diminuzione per il realizzo dei beni personali del fallito, ed una variazione in aumento relativa ai pagamenti dei debiti personali del fallito. 95

96 FALLIMENTO ADEMPIMENTI FINALI DEL CURATORE Ai fini dell applicazione dell Irpef, il reddito risultante dalla dichiarazione del Curatore è imputato previa consegna per raccomanda o in copia della dichiarazione del fallimento all imprenditore, ai familiari partecipanti all impresa e ai soci della fallita nel periodo d imposta di chiusura del fallimento, che provvedono ad includere tale reddito nella propria dichiarazione; 96

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