Massimo Caroli Angelo Lacerenza. PSC e POS per gli allestimenti temporanei

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1 Massimo Caroli Angelo Lacerenza PSC e POS per gli allestimenti temporanei

2 Indice Introduzione Elenco abbreviazioni Parte prima GLI ASPETTI TECNICO-NORMATIVI di Angelo Lacerenza 1. Quadro normativo 1.1. Il quadro normativo antecedente il Decreto Palchi La deroga per le attività in studi teatrali, cinematografici e televisivi L entrata in vigore del Decreto Interministeriale 22 luglio Architettura del Decreto Palchi 2.1. La struttura del Decreto Interministeriale 22 luglio La Circolare Ministeriale n. 35 del 24 dicembre Il Campo di applicazione del Decreto Interministeriale 22 luglio Il Cantiere di Allestimento e le Opere Temporanee 3.1. Il cantiere ed i luoghi degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali La definizione di cantiere La definizione di luogo Le informazioni minime sul sito di installazione delle OT Il cantiere ed i luoghi delle manifestazioni fieristiche La definizione di cantiere La definizione di luogo Le informazioni minime sul quartiere fieristico Le opere temporanee per gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali La definizione di opere temporanee Le opere temporanee per le manifestazioni fieristiche La definizione di opere temporanee

3 6 Indice 3.5. Le attività escluse per gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali Tipologia 1 Pedane di altezza inferiore a 2 m Tipologia 2 Sistemi sospesi di altezza inferiore a 6-8 m Tipologia 3 Sistemi prefabbricati di altezza inferiore a 7 m Le attività escluse per le manifestazioni fieristiche Tipologia 1 Strutture allestitive di altezza inferiore a 6,5 m Tipologia 2 Strutture biplanari con proiezione inferiore a 100 m Tipologia 3 Opere temporanee con altezze inferiori a 8 m Le particolari esigenze 4.1. L elencazione del Decreto Interministeriale 22 luglio La compresenza di più imprese esecutrici La presenza di maestranze straniere Il numero complessivo delle maestranze Gli altri soggetti coinvolti I tecnici collaudatori Gli attori dell'evento La ristrettezza dei tempi di realizzazione La ristrettezza degli spazi operativi I vincoli architettonici e di contesto Le condizioni meteorologiche e ambientali L assenza di opere provvisionali ed i lavori in quota Le delimitazioni temporanee delle aree operative Il Committente 5.1. Il Committente di spettacoli musicali, cinematografici e teatrali La definizione di Committente Responsabile dei lavori Il gestore dell'evento Il Committente di manifestazioni fieristiche La definizione di Committente Responsabile dei lavori Il Gestore dell'evento L'Organizzatore L'Allestitore Le informazioni minime preliminari L'obbligo di acquisizione delle informazioni minime per gli spettacoli L'obbligo di acquisizione delle informazioni minime per le fiere La verifica dell idoneità tecnico-professionale

4 Indice L'obbligo di verifica I documenti per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale La verifica dell'idoneità tecnica delle imprese straniere Gli altri obblighi del Committente La presa in considerazione del PSC e l'assenza del Fascicolo Le altre semplificazioni QUADRO SINOTTICO ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE/RE- SPONSABILE DEI LAVORI PER ATTIVITà DISCIPLINATE DAL DI 22 luglio Le Imprese Affidatarie ed Esecutrici 6.1. La definizione di Impresa Affidataria ed Esecutrice L'allestitore delle strutture espositive per le fiere Gli altri soggetti coinvolti dall'esecuzione QUADRO SINOTTICO ELENCO DEI PRINCIPALI SOGGETTI COIN- VOLTI IN EVENTI TEMPORANEI DELLO SPETTACOLO E DELLE FIERE I lavoratori autonomi Gli obblighi delle imprese affidatarie ed esecutrici Gli ulteriori adempimenti per gli eventi dello spettacolo Gli ulteriori adempimenti per le manifestazioni fieristiche Gli obblighi formativi Gli obblighi formativi per gli eventi dello spettacolo Gli obblighi formativi per le manifestazioni fieristiche QUADRO SINOTTICO ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE E DEI LAVO- RATORI AUTONOMI PER ATTIVITà DISCIPLINATE DAL DI 22 luglio Il Coordinatore della Sicurezza 7.1. Il Coordinatore in fase di progettazione La definizione di Coordinatore in fase di progettazione La nomina del Coordinatore in fase di progettazione Gli obblighi del Coordinatore in fase di progettazione Il Coordinatore in fase di esecuzione La definizione di Coordinatore in fase di esecuzione La nomina del Coordinatore in fase di esecuzione Gli obblighi del Coordinatore in fase di esecuzione

5 8 Indice QUADRO SINOTTICO ADEMPIMENTI DEL COORDINATORE DEL- LA SICUREZZA PER ATTIVITà DISCIPLINATE DAL DI 22 luglio Il Piano di Sicurezza e Coordinamento 8.1. I modelli semplificati di PSC ed il Decreto Palchi Il PSC per gli eventi dello spettacolo L'Allegato III del Decreto Palchi L'area di cantiere Il PSC per le manifestazioni fieristiche L'Allegato VI del Decreto Palchi L'area di cantiere Gli altri contenuti minimi del PSC I rischi connessi all'organizzazione di cantiere I rischi connessi alle lavorazioni I rischi interferenziali e le particolari esigenze La stima dei costi della sicurezza Il corredo di elaborati tecnico-grafici Il Piano Operativo di Sicurezza 9.1. I modelli semplificati di POS ed il Decreto Palchi L Allegato III del Decreto Palchi ed i contenuti minimi del POS Il POS per gli spettacoli musicali cinematografici e teatrali Il POS per le manifestazioni fieristiche Gli Obblighi documentali per le Opere Temporanee Il PiMUS ed i lavori in quota Gli obblighi di trasmissione dei Piani di Sicurezza Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali Il DUVRI per gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali I contenuti minimi del DUVRI La cooperazione ed il coordinamento per le attività escluse dal Decreto Palchi 200

6 Indice 9 Parte seconda ESEMPIO DI PSC SEMPLIFICATO PER L'ALLESTIMENTO DI UN PALCO PER SPETTACOLI ALL'APERTO di Massimo Caroli Premessa Piano di Sicurezza e di Coordinamento PSC per l'allestimento di un Palco per spettacoli e Manifestazioni varie all'aperto Modello semplificato

7 introduzione Con l entrata in vigore del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014, correntemente definito Decreto Palchi si è determinato un importante avanzamento nella normativa in materia di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, con lo specifico riferimento al settore degli allestimenti temporanei. Il Decreto Interministeriale disciplina infatti gli obblighi normativi da rispettare, sia a livello operativo sia per il profilo documentale, nel caso specifico della realizzazione di opere temporanee per gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, ed anche per gli allestimenti fieristici. Il presente volume, aggiornato con le indicazioni esplicative della Circolare Ministeriale del 24 dicembre 2014 è suddiviso in due parti: la prima, a carattere tecnico-normativo, esamina le indicazioni del testo di Legge, con una trattazione sistematica degli articoli e dei riferimenti agli obblighi, alle responsabilità ed alle buone pratiche per l esecuzione degli allestimenti; la seconda, a carattere operativo, presenta un modello svolto di Piano di Sicurezza per l allestimento di un palco per spettacoli all'aperto (ulteriori modelli di Piani di Sicurezza sono disponibili nel download), in formato editabile e quindi personalizzabile. Correda il testo un ricco apparato costituito da approfondimenti normativi, schemi, check-list, esempi. Angelo Lacerenza

8 Estratto dal CAPITOLO 1 QUADRO NORMATIVO

9 Capitolo 1 quadro normativo Il settore lavorativo degli allestimenti temporanei per gli spettacoli teatrali, televisivi, musicali e le manifestazioni fieristiche si caratterizza per una peculiarità intrinseca sotto il profilo delle dinamiche lavorative e delle interferenze spazio-temporali: una specificità che ha giustificato l emanazione del DI 22 luglio 2014 nell obiettivo di definire con chiarezza soprattutto i criteri di applicabilità del Titolo IV del DLgs 81/2008 e smi anche alle attività in esame. Nel presente capitolo si traccia una breve sintesi della più recente evoluzione normativa, dalla emanazione del DLgs 81/2008 e smi alla entrata in vigore del Decreto Palchi. I riferimenti normativi sono analizzati anche al fine di individuare i contenuti specifici dei Piani di Sicurezza (PSC e POS) nonché i possibili criteri per la redazione, che costituiscono l oggetto della trattazione della seconda parte dedicata ad un esempio svolto Il quadro normativo antecedente il Decreto Palchi Il Decreto Interministeriale 22 luglio 2014, correntemente definito Decreto Palchi, rappresenta la sintesi di un articolato quanto atteso percorso normativo: il testo del Decreto sopperisce, almeno in parte, ad una parziale lacuna esistente nell ambito della tutela della salute e sicurezza per lo specifico settore lavorativo dell allestimento e disallestimento di opere temporanee per gli eventi dello spettacolo e per le manifestazioni fieristiche. Proprio a causa delle rilevanti criticità connesse con le dinamiche realizzative, di cui si parlerà più avanti, fino all entrata in vigore del DI per le attività in esame emergeva infatti, da tempo, una evidente necessità di interventi normativi specifici che inquadrassero inequivocabilmente la disciplina di

10 18 Capitolo 1 tutela nell ambito cantieristico del Titolo IV ed in particolare del Capo I del DLgs 81/2008 e smi. Come più volte sottolineato anche nel corso di numerosi dibattiti e convegni, spesso fioriti solo all indomani del clamore suscitato da eventi, purtroppo, tragici, le attività di allestimento e di disallestimento delle opere temporanee connesse con le manifestazioni per lo spettacolo (in particolare l allestimento dei palchi) sembravano poter sfuggire ad una piena appartenenza alla definizione di cantiere, secondo quanto il TUSSL indica all art. 89, in combinato con l Allegato X. Una possibile giustificazione di tale condizione è individuabile, in parte, nei caratteri propri delle dinamiche produttive: le attività si svolgono quasi sempre in archi temporali molto ridotti, spesso anche con ricorso a maestranze volontarie o non adeguatamente qualificate, all interno di strutture con vincoli strutturali o ambientali, persino non specificatamente deputate allo svolgimento di eventi per lo spettacolo (come nel caso di stadi e palazzetti dello sport) o persino in aree pubbliche esterne come le piazze cittadine, soggette all incidenza di condizioni meteorologiche ed ambientali. Si tratta, nel complesso, di particolari esigenze che hanno alimentato la ricorrente propensione a circoscrivere l attività di allestimento e disallestimento delle OT in un ambito disciplinare per certi versi sospeso tra il Titolo I ed il Titolo IV del DLgs 81/2008 e smi. Non di rado, quindi, le attività di allestimento/disallestimento di OT per eventi per lo spettacolo e per le manifestazioni fieristiche, soprattutto se di minore complessità, si sono svolte, ingiustificatamente, in deroga alla vigente disciplina normativa di tutela della salute e sicurezza degli operatori, specie nei confronti degli addetti al montaggio-smontaggio. Dunque, prima dell emanazione del Decreto Palchi, nel caso di allestimento di un palco o comunque nel caso di ricorso a opere temporanee per eventi, la nomina di un Coordinatore della Sicurezza, ma anche la redazione dei Piani di Sicurezza, la verifica della adeguatezza delle maestranze e, più in generale, il rispetto degli adempimenti tipici di un cantiere edile poteva rischiare di essere demandato solo a regolamentazioni locali, in certo senso, di autodisciplina di Committenti-Organizzatori. Questa condizione, ormai superata con l entrata in vigore del DI, è stata in parte alimentata dalla previsione di una deroga relativa alla non applicabilità del DLgs 81/2008 e smi, limitatamente al Capo I del Titolo IV (ovvero la disciplina cantieristica derivante dal precedente DLgs 494/1996 e smi), per una specifica condizione lavorativa riferita alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese.

11 Quadro normativo 19 DLgs 81/2008 e smi TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Capo I Art. 89. Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: cantiere : qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell Allegato X. DLgs 81/2008 e smi ALLEGATO X - ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all art. 89, comma 1, lett. a) 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Per altro verso, tuttavia, proprio la lettura combinata del citato disposto dell art. 89 e dell Allegato X, specie del punto 2, suggeriva la piena rispondenza alla disciplina del Titolo IV per tutte le attività che prevedevano il ricorso a strutture temporanee prefabbricate, come nel caso del montaggio/smontaggio di palchi per i concerti e più in generale per eventi di spettacolo; tanto più nel caso di strutture complesse, in cui i profili di rischio individuabili nelle valutazioni, oltre a quelli specifici delle fasi operative, erano individuabili proprio nelle condizioni aggiuntive di interferenza tra più soggetti coinvolti, oltre che nella relazione con le specificità dei siti di installazione La deroga per le attività in studi teatrali, cinematografici e televisivi Sino all emanazione del Decreto Palchi, dunque, lo specifico ambito lavorativo connesso con gli allestimenti/disallestimenti di OT per spettacoli e fiere, pur ricadendo nella disciplina generale delle previsioni del DLgs 81/2008 e smi, per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, godeva di una sorta di condizione di incertezza sull applicazione degli adempimenti del Titolo IV, spesso interpretata come condizione di deroga di fatto, in virtù di quanto previsto proprio dal comma 2, lett. g) dell art. 88 del TUSSL.

12 20 Capitolo 1 DLgs 81/2008 e smi TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Capo I Art. 88. Campo di applicazione 1. Il presente Capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all art. 89, comma 1, lett. a). 2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano: g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l allestimento di un cantiere temporaneo o mobile; Il citato comma definisce infatti, inequivocabilmente, un campo di non applicabilità degli obblighi previsti dal Capo I del Titolo IV del DLgs 81/2008 e smi per tutte le attività svolte in studi teatrali, cinematografici o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purchè tali attività non implichino l allestimento di un cantiere temporaneo o mobile. È opportuno precisare che tale campo di non applicabilità riguarda una fattispecie non riferita in modo diretto agli allestimenti di opere temporanee (attualmente disciplinata dal Decreto Palchi); fattispecie che, proprio per questo, permane ancora oggi nella condizione normativa prevista da questo comma. Di conseguenza, anche all indomani dell entrata in vigore del DI, è possibile identificare attività che, non implicando l allestimento di un cantiere temporaneo o mobile e non essendo ricomprese nel campo di applicazione del Decreto Palchi, godono della non applicabilità di cui al comma 2, lett. g) del citato art. 88: si tratta prevalentemente di lavori svolti in ambiti predisposti per l effettuazione delle riprese (come gli studios, i set televisivi o i palchi teatrali), che non determinano, per le caratteristiche esecutive, obbligatorietà di rispetto delle disposizioni del Capo I del Titolo IV del DLgs 81/2008 e smi. È tuttavia opportuno sottolineare che, anche in tali casi, restano comunque valide le disposizioni del Titolo I dello stesso TUSSL, così come tutti gli altri adempimenti eventualmente previsti, specie quelli del Capo II del Titolo IV, nel caso di svolgimento di lavori in quota. D altra parte, l applicabilità del Capo II del Titolo IV anche alle attività non direttamente soggette all applicazione delle disposizioni del Capo I emerge proprio dalla lettura dell art. 105 del TUSSL, ed in particolare nel riferimento conclusivo ai lavori in quota.

13 Estratto dal CAPITOLO 3 IL CANTIERE DI ALLESTIMENTO E LE OPERE TEMPORANEE

14 Capitolo 3 Il cantiere di allestimento e le opere temporanee Nel presente capitolo si individuano e descrivono puntualmente le definizioni e le caratteristiche specifiche che qualificano i cantieri ed i luoghi per l installazione/disinstallazione di OT, sia per gli eventi dello spettacolo, sia per le manifestazioni fieristiche, come disciplinate dal Decreto Palchi. In tale analisi sono approfondite le definizioni delle stesse opere temporanee, tenendo conto, anche con esempi grafici, delle tipologie di attività escluse dal campo di applicazione del DI, per gli eventi dello spettacolo e per le manifestazioni fieristiche Il Cantiere ed i luoghi degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali La definizione di cantiere La prima specifica che il testo del DI propone rispetto all attuazione delle disposizioni del Capo I del DLgs 81/2008 e smi, riguarda la definizione del cantiere, quale luogo oggetto dello svolgimento delle attività di allestimento e disallestimento delle OT per gli spettacoli che il Decreto Palchi stesso elenca all art. 1. DI 22 luglio 2014 CAPO I Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali Art. 3. Applicazione del Capo I del Titolo IV del DLgs n. 81 del Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all art. 1, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del DLgs n. 81 del 2008 tengono conto che: a) per la definizione di cantiere di cui all art. 89, comma 1, lett. a) del DLgs n. 81 del 2008 si intende: il luogo nel quale si svolgono le attività di cui all art. 1, comma 2.

15 Il cantiere di allestimento e le opere temporanee 43 Anche per questi aspetti, pertanto, a prescindere da una esplicita indicazione nei due riferimenti normativi, è comunque opportuno acquisire la documentazione tecnica di tutti gli impianti, le macchine, le attrezzature, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche, ma anche alle verifiche periodiche, soprattutto nei casi in cui si riscontri una possibile utilizzazione, anche parziale durante la fase di allestimento/disallestimento delle OT oltra quella di svolgimento degli eventi. Tabella 3.1.e Confronto dell Allegato I del DM 22 luglio 2014 e del corrispondente punto 4 del Capo I della CM 35/2014 DI 22 luglio 2014 Allegato I Informazioni minime sul sito di installazione dell opera temporanea e) caratteristiche di sicurezza degli impianti elettrici e di messa a terra. CM n. 35 del 24 dicembre 2014 CAPO I Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali 4 Luogo o sito dello spettacolo caratteristiche di sicurezza degli impianti già presenti 3.2. Il Cantiere ed i luoghi delle manifestazioni fieristiche La definizione di cantiere Anche nel caso delle manifestazioni fieristiche il DI specifica la definizione di cantiere, con il rimando alla elencazione delle attività descritte all art. 6, ovvero come luogo nel quale si svolgono le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche. DI 22 luglio 2014 CAPO II Manifestazioni fieristiche Art. 8. Applicazione del Capo I del Titolo IV del DLgs n. 81 del Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all art. 6, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del DLgs n. 81 del 2008 tengono conto che: a) per la definizione di cantiere di cui all art. 89, comma 1, lett. a) del DLgs n. 81 del 2008 si intende: il luogo nel quale si svolgono le attività di cui all art. 6, comma 2; In analogia al caso degli allestimenti per lo spettacolo, anche per le OT relative alle fiere, la Circolare Ministeriale 35/2014 introduce alcune specifiche

16 44 Capitolo 3 aggiuntive, che si riferiscono ad una condizione distintiva e ricorrente per questo tipo di manifestazioni: la compresenza di più cantieri di allestimento nell ambito del medesimo evento fieristico, che determina evidentemente anche un profilo di criticità aggiuntivo rispetto ai rischi specifici connessi con le lavorazioni. La particolarità di tale condizione è rilevante anche per la possibile presenza di più Committenti, ciascuno individuabile per il singolo cantiere nell ambito dello stesso evento. CM n. 35 del 24 dicembre 2014 CAPO II Manifestazioni fieristiche 3 Terminologia del settore e definizioni 3.2 Cantiere È il luogo ove si svolgono le attività di montaggio e smontaggio della singola struttura allestitiva, tendostruttura o opera temporanea. All interno di un quartiere fieristico vi possono essere più cantieri contemporaneamente, ognuno afferente ad un distinto committente La definizione di luogo A completamento della definizione di cantiere, la Circolare 35/2014 ha introdotto anche per le manifestazioni fieristiche la definizione relativa al luogo o sito della manifestazione, assente nel precedente testo del DI. Questa definizione esamina due aspetti rilevanti. Il primo è relativo alle possibili localizzazioni degli eventi fieristici che, in estrema sintesi, possono avere svolgimento sia in strutture deputate a tale funzione (siano esse all aperto o al coperto, come nel caso di un complesso fieristico) sia in luoghi che, pur non avendo una specifica organizzazione funzionale, sono attrezzati temporaneamente (ad esempio una piazza cittadina). Come per gli eventi temporanei relativi agli spettacoli, gli scenari identificati nel testo della CM sono da considerare puramente indicativi e comunque non esaustivi di tutte le condizioni reali effettivamente riscontrabili nella esecuzione degli allestimenti. CM n. 35 del 24 dicembre 2014 CAPO II Manifestazioni fieristiche 4 Luogo o sito della manifestazione Nella prassi comune le situazioni in cui avrà luogo l installazione di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee sono: all interno di una struttura organizzata, al chiuso o all aperto; all interno di un area organizzata una tantum per il particolare evento.

17 48 Capitolo 3 delle relative OT. Ciò nonostante non è da escludere il caso di manifestazioni che possano svolgersi anche in siti non attrezzati specificatamente, ovvero organizzati una tantum per il particolare evento ; una condizione che, quindi, potrebbe rendere più complesso il reperimento delle informazioni descritte dall Allegato IV del DI. Soprattutto in questi casi, dunque, potrebbe essere opportuno fare riferimento, anche per le manifestazioni fieristiche descritte nel Capo II del Decreto Palchi, all elencazione delle informazioni contenute nell Allegato I, sebbene riferite agli eventi per lo spettacolo di cui al Capo I dello stesso Decreto Le opere Temporanee per gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali La definizione di opere temporanee Nonostante l oggetto della disciplina dell intero DI sia fondamentalmente individuabile nelle strutture temporanee allestite per gli eventi dello spettacolo ed in particolare i palchi, risulta singolare che nel testo del Decreto stesso manchi un articolo nel quale tali opere siano individuate quanto meno per la definizione. In altri termini è assente, per il Capo I del DI, un articolo, per così dire omologo dell art. 5, che definisce invece le OT rientranti nella disciplina delle manifestazioni fieristiche. A tale assenza sopperisce il testo della Circolare Ministeriale 35/2014 che presenta invece una consistente descrizione delle principali OT afferenti alla disciplina del Capo I del Decreto Palchi e dalla cui lettura è possibile ricavare alcune considerazioni di merito I caratteri delle opere temporanee utilizzabili negli allestimenti per lo spettacolo Il testo della prima parte del punto 3.1 della Circolare 35/2014, riportato di seguito, elenca i principali elementi distintivi delle OT utilizzabili per gli allestimenti e disallestimenti degli spettacoli: si tratta di caratteri facilmente riscontrabili negli allestimenti temporanei, quali la modularità, ma anche la trasportabilità e la ripiegabilità dei componenti che devono essere riutilizzabili, mediante criteri di reversibilità (quindi compatibili con la montabilità e smontabilità).

18 Il cantiere di allestimento e le opere temporanee 49 CM n. 35 del 24 dicembre 2014 CAPO I Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali 3 Terminologia del settore e definizioni 3.1 Opere Temporanee Le OT considerate in questo documento sono prevalentemente: temporanee; modulari; montabili-smontabili; trasportabili; reimpiegabili. Mentre nell allestimento dei primi eventi di notevole rilevanza (si pensi ai primi concerti internazionali degli anni Settanta e primi anni Ottanta) le OT erano principalmente prese a prestito dall ambito cantieristico, con il prevalente ricorso ai ponteggi in tubolare metallico (soprattutto a tubo e giunto) adattati alle esigenze sceniche; nel corso di questi ultimi decenni si è assistito ad una progressiva specializzazione delle OT utilizzate esclusivamente per lo spettacolo. L attuale disponibilità di tipologie di componenti metalliche, soprattutto multidirezionali ed a componenti reticolari, sia in alluminio sia in acciaio, è dunque la risorsa indispensabile nella progettazione e realizzazione delle strutture temporanee per gli eventi dello spettacolo contemporaneo. La leggerezza degli elementi componibili, rapportata alla capacità resistente di ogni singola unità è un ulteriore elemento distintivo, unitamente alla possibilità di eseguire le operazioni di assemblaggio secondo molteplici configurazioni che sfruttano la compatibilità dei sistemi brevettati. Le fasi di montaggio e smontaggio si eseguono con rapidità (in genere maggiore per le fasi di disinstallazione rispetto a quelle di installazione) ma non per questo senza criticità esecutive, sia per la necessità di precise sequenze sia per i rischi indotti dai carichi agenti, delle strutture stesse e dei carichi sospesi. Sebbene i caratteri funzionali di queste strutture sono specificati nella documentazione tecnica rilasciata dai fabbricanti, il montaggio e lo smontaggio di palchi e di strutture di sostengo per gli eventi, si devono adattare alle configurazioni ideate dal progettista: infatti, mentre per gli eventi di minore rilevanza è piuttosto ricorrente utilizzare strutture a catalogo, che rispettano fedelmente le specifiche del costruttore, dimensionali e funzionali, nel caso degli eventi di maggiore rilevanza, in cui è più marcato l intervento progettuale per gli specifici effetti scenici connessi con la prestazione artistica, le OT richiedono una indispensabile attività di ideazione, di specifica progettazione e verifica tecnica. Ciò è direttamente connesso con la gestione della sicurezza, sotto un duplice aspetto:

19 50 Capitolo 3 in primo luogo per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza, che deve contemplare nel dettaglio la descrizione delle specifiche lavorazioni previste e quindi l esame delle fasi esecutive per il montaggio e per lo smontaggio, da corredare opportunamente con la documentazione tecnica inerente le OT stesse; in secondo luogo (ma in complemento al primo), per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, che deve poter esaminare le interferenze che si potrebbero generare nel corso di tutte le lavorazioni previste I componenti principali e secondari Le definizioni contenute nella CM specificano l interesse del DI non al solo palco, inteso quale piano sul quale è accolta la prestazione artistica, ma ne estendono, con evidenza, la disciplina al complesso delle OT, allestite e disallestite nel corso di un evento, comprese, quindi, quelle secondarie e di supporto degli apparati audio, video e luci. Queste ultime, specie negli allestimenti di maggiore rilevanza, come nel caso dei concerti, possono assumere una notevole complessità. Ciò non solo per i carichi indotti ma anche per il numero e la differenziazione tipologica dei componenti e per l articolazione del relativo posizionamento, che risponde alle specifiche esigenze tecnico-funzionali e sceniche dell evento. CM n. 35 del 24 dicembre 2014 CAPO I Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali 3 Terminologia del settore e definizioni 3.1 Opere Temporanee Le OT risultano formate da un complesso di elementi prefabbricati collegati fra loro, ciascuno destinato ad una particolare funzione e tutti insieme coordinati in vista di una funzionalità specifica (accoglienza della prestazione artistica, della proiezione cinematografica, della rappresentazione teatrale, dell accoglienza del pubblico, supporto di attrezzature di sollevamento, di schermi video, di telecamere, di altoparlanti, luci, effetti speciali, ecc.). I principali elementi prefabbricati utilizzabili sono: elementi tralicciati (ad esempio: torri e americane); elementi di ponteggi; elementi per tribune; elementi di raccordo e di giunzione; elementi di movimentazione (paranchi elettrici a catena, ecc.); Il testo della CM 35/2014 elenca i principali elementi prefabbricati utilizzabili, che devono essere considerati nella progettazione strutturale complessiva delle OT principali, come d altra parte è evidenziabile nel merito della Circolare Ministeriale 1 aprile 2011, n

20 60 Capitolo 3 Nonostante nel citato testo della Circolare siano elencati alcuni esempi di tali strutture, nell ambito di eventi per lo spettacolo, le possibili configurazioni sono numerose sia per quanto riguarda la conformazione costruttiva sia per i caratteri funzionali, in quanto dipendenti dalle effettive esigenze sceniche: peraltro si tratta di OT disposte in modo puntiforme nell ambito dell area a disposizione per l evento, quindi potenzialmente disgiunte anche dall eventuale palco. Per quanto riguarda, infine, la conformità degli impianti installati, permane la validità delle normative tecniche nonché di tutti gli obblighi e gli adempimenti già previgenti Le opere Temporanee per le manifestazioni fieristiche La definizione di opere temporanee Come già anticipato nel capitolo 2, il testo del DI prevede nell art. 5 per le OT relative alle manifestazioni fieristiche, una elencazione di riferimento delle principali strutture coinvolte. Pur nella evidente necessità di sintetizzare ed esemplificare i riferimenti, è degno di nota che nelle definizioni siano specificate non solo le OT propriamente dette, ovvero le strutture allestitive o le tendostrutture, ma anche i luoghi nei quali tali eventi hanno svolgimento, siano essi stand, spazi complementari allestiti, inseriti o meno all interno di quartieri fieristici. Nell economia generale dell applicazione del Decreto Palchi, purtroppo tali definizioni, benché articolate nel dettaglio, non sembrano trovare un altrettanto puntuale applicazione ai fini della individuazione di obblighi o di adempimenti, fatte salve le esclusioni di cui all art. 6 del DI. DI 22 luglio 2014 CAPO II Manifestazioni fieristiche Art. 5. Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo si intendono per: e) Stand: singola area destinata alla partecipazione alla manifestazione fieristica dell Espositore; f) Spazio complementare allestito: area allestita destinata a sale convegni, mostre, uffici e altri servizi a supporto dell esposizione fieristica; g) Quartiere fieristico: struttura fissa, o altro spazio destinato ad ospitare la manifestazione fieristica, dotata di una propria organizzazione logistica e relativa agibilità, destinata allo svolgimento di manifestazioni fieristiche; h) Struttura allestitiva: insieme degli elementi utilizzati per l allestimento di uno stand o di uno spazio complementare allestito; i) Tendostruttura: struttura portante con telo di copertura, sia aperta che chiusa ai lati.

21 Il cantiere di allestimento e le opere temporanee 61 Fig Esempio di opera temporanea per manifestazione fieristica Progetto di uno stand

22 62 Capitolo I caratteri delle opere temporanee utilizzabili nelle manifestazioni fieristiche Molte considerazioni già proposte nei paragrafi precedenti circa i caratteri delle OT utilizzate per gli eventi dello spettacolo sono ugualmente pertinenti anche per le manifestazioni fieristiche. Proprio per questa motivazione, presumibilmente, anche nella CM 35/2014 non risulta la presenza di specifiche ulteriori rispetto al solo riferimento al citato art. 5 del DI, presente nel punto 3 del Capo II della Circolare stessa. Possono essere comunque precisate alcune considerazioni specifiche per lo scenario allestitivo delle manifestazioni fieristiche. In primo luogo le definizioni del citato articolo distinguono nettamente lo stand dallo spazio complementare allestito: per stand si intende l area effettivamente destinata alla partecipazione alla manifestazione fieristica; per spazio complementare allestito, si intende l area accessoria, ovvero di supporto, che infatti può essere destinata a sale convegni, mostre, uffici e altri servizi, come indicato dalla definizione stessa. Entrambe sono dunque ugualmente identificabili come aree oggetto di installazione/disinstallazione di OT, anche se di tipologia differente. In secondo luogo, le definizioni specificano il carattere del quartiere fieristico quale struttura fissa, o altro spazio ospitante la manifestazione fieristica, che può essere dotata di una propria organizzazione logistica e relativa agibilità, destinata allo svolgimento di manifestazioni fieristiche. Questo aspetto è rilevante in quanto prelude ad una sussistenza di conformità (anche in termini autorizzativi) della sede dell evento in cui si opereranno gli allestimenti ed i disallestimenti, che quindi è preliminare all attuazione di ogni adempimento connesso con la disciplina del Decreto Palchi. Nel merito delle OT, tra le definizioni, si propone un unica distinzione esistente tra la struttura allestitiva e la tendostruttura. La prima è classificabile come insieme di elementi utilizzati per l allestimento di uno stand o di uno spazio complementare. Per queste strutture, pur essendo ricorrente l utilizzo di componenti, generalmente modulari e prefabbricati, è difficilmente proponibile una classificazione tipologica esaustiva. Specie per gli stand, infatti, le configurazioni spaziali e le scelte dei materiali utilizzati dipendono dalle esigenze funzionali ed anche linguistiche dell Espositore. Per tale ragione, non di rado, la realizzazione di uno stand può comportare anche lavorazioni articolate, come il montaggio di componenti da dimensionare sul posto (quindi con ricorso a tagli e saldature), oppure attività di finitura in sito (ad esempio le verniciature): attività che quindi prescindono dal mero assemblaggio di elementi modulari prefabbricati e che quindi, spesso, esulano dal campo di esistenza del mero montaggio e che si

23 Il cantiere di allestimento e le opere temporanee 63 possono invece qualificare come forniture in opera o persino esecuzioni di attività pienamente appartenenti al campo cantieristico. Nel caso della tendostruttura, invece, è più ricorrente l utilizzazione di sistemi strutturali completamente precostituiti fuori opera (e per questo quasi sempre dotati di corredo documentale del fabbricante), il cui carattere essenziale è individuabile nella presenza di un telo di copertura. Fig Esempio di opera temporanea per manifestazione fieristica

24 64 Capitolo Le attività escluse per gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali Con l entrata in vigore del DI, come accennato, sono stati chiariti gli obblighi di tutela da attuare conformemente alla disciplina cantieristica del Titolo IV del TUSSL per l allestimento e disallestimento delle OT descritte nel campo di applicazione del Decreto stesso. Ciò nonostante è stato individuato nel testo anche un campo di esclusione che di fatto comporta una deroga per alcune opere di più semplice realizzazione, ma forse anche di più ricorrente utilizzo, soprattutto in eventi di modesta rilevanza. È tuttavia importante ricordare, come già anticipato nel capitolo 1, che la non applicabilità riguarda il DI ed il solo Capo I del Titolo IV ma non, anche, il Capo II dello stesso Titolo che, quindi, ove richiesto, permane nella totale vigenza anche per questi cantieri. Inoltre, permangono sempre nella piena operatività tutti gli altri obblighi, soprattutto per la cooperazione ed il coordinamento previsti dall art. 26 del TUSSL (si veda il paragrafo 10.2), ove pertinenti. La lettura combinata del comma 3 dell art. 1 del DI con la corrispondente sezione del punto 1 della Circolare evidenzia le singole fattispecie interessate e riconducibili a tre tipologie di OT. Tabella 3.3 Confronto del comma 3 dell art. 1 del DI con il corrispondente punto 1 della CM 35/2014 DI 22 luglio 2014 CAPO I Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali Art. 1 Campo di applicazione 3. Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del DLgs n. 81 del 2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso DLgs n. 81 del 2008, non operano per le attività: a) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente; b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture; CM n. 35 del 24 dicembre 2014 CAPO I Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali 1 Campo di applicazione Per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali si intendono gli eventi di intrattenimento in genere che si avvalgono di OT. Sono escluse dall applicazione del DI e dall applicazione del Capo I del Titolo IV del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato DLgs. n.81 del 2008: - il montaggio e lo smontaggio di pedane di altezza fino a 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture. Si tratta di

25 Il cantiere di allestimento e le opere temporanee 65 c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri; d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m. pedane per lo più modulari, assemblate in varie combinazioni e che realizzano superfici calpestabili che non implicano lavori in quota ai sensi del DLgs n. 81 del il montaggio e lo smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri. Gli aspetti dimensionali si riferiscono alla OT nella sua interezza ovvero comprensiva degli elementi di sostegno con appoggio al pavimento. Tali OT sono caratterizzate da semplicità costruttiva e da limitate dimensioni, le cui fasi di realizzazione si svolgono in maniera prevalente senza esporre i lavoratori all effettuazione di lavori in quota. Per analogia si intende escluso anche il montaggio e lo smontaggio effettuato al suolo o sul piano del palco di travi, sistemi di travi o graticci che vengono portati e mantenuti in quota mediante dispositivi di sollevamento appesi a punti di ancoraggio fissi in strutture permanenti, specificamente destinate (teatri, palazzetti dello sport, ecc.) ad ospitare gli spettacoli di cui sopra. - il montaggio e lo smontaggio di OT prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m misurati all estradosso. Si tratta di OT in cui tutti i componenti sono forniti dal fabbricante, ivi comprese le istruzioni di montaggio e smontaggio di detti componenti secondo configurazioni predefinite.

26 Estratto dal CAPITOLO 5 IL COMMITTENTE

27 Capitolo 5 il committente Con l emanazione del Decreto Palchi e della successiva Circolare Ministeriale 35/2014 sono stati precisati gli obblighi dei Committenti/ Responsabili dei Lavori delle attività connesse con il montaggio/smontaggio delle OT sia per gli eventi dello spettacolo, sia per le manifestazioni fieristiche. Nel presente capitolo si descrivono e analizzano gli obblighi e gli adempimenti che sono in capo alle differenti figure coinvolte nella commessa di attività ricadenti nella disciplina del DI, a partire dall esame delle importanti definizioni introdotte per l identificazione dei ruoli e delle relative responsabilità. Conclude il capitolo un quadro di riepilogo utilizzabile come linea guida per Committenti e Responsabili dei Lavori 5.1. Il Committente di spettacoli musicali, cinematografici e teatrali La definizione di Committente-Responsabile dei Lavori La definizione di Committente riportata nel testo del Decreto Palchi richiama e conferma quella prevista dal DLgs 81/2008 e smi all art. 89, nella specificazione dei due requisiti fondamentali che qualificano tale figura: la titolarità e l esercizio dei poteri decisionali e di spesa. Il Committente, nella disciplina del Capo I del DI, è il soggetto per conto del quale vengono realizzate le attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte salve alcune esclusioni previste dallo stesso Decreto (di cui si è fatto cenno al paragrafo 3.5).

28 92 Capitolo 5 DI 22 luglio 2014 Art. 3. Applicazione del Capo I del Titolo IV del DLgs, n. 81 del Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all art. 1, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del DLgs n. 81 del 2008 tengono conto che: b) per la definizione di Committente di cui all art. 89, comma 1, lett. b) del DLgs n. 81 del 2008 si intende: il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale vengono realizzate le attività di cui all art. 1, comma 2, indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione; Gli eventi dello spettacolo, e più in particolare l allestimento ed il disallestimento delle OT, sono caratterizzati da una peculiare condizione di complessità, riscontrabile soprattutto per le manifestazioni di più ampia rilevanza: ne consegue che la composizione dell organigramma del cantiere, a partire dalla figura del Committente può risultare particolarmente articolata e di difficile composizione. Molto spesso infatti il proprietario o il gestore del sito in cui si svolge la manifestazione non coincide con la figura dell organizzatore dell evento e quest ultimo può non coincidere con il produttore che, su incarico dell organizzatore, stipula direttamente, o per altri tramiti, i contratti con le Imprese esecutrici. Si determina in altri termini una frammentazione di affidamenti, di norma relativi alle specifiche competenze per quanto attiene ai vari aspetti tecnici ed artistici, con la conseguente compresenza di numerose figure che potrebbero essere considerate concorrenti nella definizione di Committente. Ciò comporta di conseguenza, rilevanti difficoltà operative, anche sotto il profilo del corretto espletamento degli obblighi normativi in capo a tale importante figura. Nel testo della Circolare Ministeriale 35/2014 si pone attenzione a questa particolarità con una precisazione fondata su un principio di effettività secondo cui il Committente è il soggetto che esercita concretamente i poteri decisionali e di spesa di cui è titolare. È dunque importante sottolineare che, limitatamente alla disciplina attinente al Decreto Palchi, l esercizio di tali poteri è da considerare in relazione alle sole attività di montaggio e smontaggio di OT, connesse allo svolgimento degli eventi per lo spettacolo; questa condizione, peraltro, deve essere considerata indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione.

29 Il committente 93 CM n. 35 del 24 dicembre 2014 CAPO I Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali 3 Terminologia del settore e definizioni 3.3 Committente È il soggetto che esercita concretamente i poteri decisionali e di spesa di cui è titolare, per conto del quale vengono realizzate le attività di montaggio e smontaggio di OT, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione. Qualunque sia il tipo di organizzazione adottata per l evento, il soggetto individuato quale committente è colui sul quale ricadono gli obblighi di cui agli articoli 90, 93, 99, 100 e 101 del DLgs n. 81 del Il Committente ha la facoltà di avvalersi del Responsabile dei Lavori come definito all art. 89 del DLgs n. 81 del 2008 ed è esonerato dalle responsabilità connesse all adempimento degli obblighi limitatamente all incarico conferito al Responsabile dei Lavori. Corre l obbligo segnalare che la designazione dei Coordinatori non esonera il Committente o il Responsabile dei Lavori dalle responsabilità connesse alla verifica degli obblighi richiamati all art. 93, comma 2, del DLgs n. 81 del L individuazione della figura del Committente è dunque funzionale all individuazione delle responsabilità anche per gli altri obblighi previsti dal DLgs 81/2008 e smi. Nel testo della CM 35/2014 si specifica infatti che, a prescindere dal tipo di organizzazione adottata per l evento, il soggetto individuato come Committente è colui sul quale ricadono alcuni obblighi definiti dal DLgs 81/2008 e smi, parte dei quali sono stati precisati, per le modalità di applicazione, proprio dal testo del Decreto Palchi. Tali obblighi sono, in sintesi: art. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori art. 93 Responsabilità dei Committenti e dei Responsabili dei Lavori art. 99 Notifica preliminare art. 100 Piano di Sicurezza e di Coordinamento art. 101 Obblighi di trasmissione Per l espletamento di tutti o parte di tali obblighi è comunque confermata la facoltatività di ricorso alla figura del Responsabile dei Lavori, sebbene, come noto, la nomina del RL comporta per il Committente delegante l esonero dalle sole responsabilità connesse all adempimento degli obblighi limitatamente all incarico conferito. In ogni caso persistono in capo al Committente le responsabilità riconducibili all esercizio del potere di nomina, ad esempio nel caso di designazione del Coordinatore della Sicurezza e riferibili sia al conferimento di incarico (culpa in eligendo) sia all azione di vigilanza (culpa in vigilando) da esplicare nel corso dello svolgimento

30 94 Capitolo 5 stesso del mandato. La ricca giurisprudenza fiorita in questi anni su tali aspetti ne costituisce ampia conferma Il gestore dell evento Un ulteriore importante precisazione introdotta dalla CM 35/2014 riguarda la figura del proprietario/gestore del luogo o sito, ovvero dell area nella quale è previsto lo svolgimento dell evento per lo spettacolo per cui si allestiscono le OT. Si tratta di una figura chiave nello specifico contesto lavorativo; eppure nel testo del Capo I del Decreto Palchi (dedicato appunto agli eventi per lo spettacolo), non risulta presente alcuna specifica definizione, almeno analoga a quella riportata, invece, all art. 5, nel Capo II (dedicato alle manifestazioni fieristiche). Proprio per questo, in sede di stesura delle Istruzioni operative tecnicoorganizzative del Decreto Palchi, è stato, evidentemente, ritenuto importante sottolineare, anche per gli eventi dello spettacolo e non solo per le manifestazioni fieristiche, che la dualità di rapporto esistente tra il Gestore ed il Committente (laddove non coincidenti) ha ricadute rilevanti sotto il profilo della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impegnati in queste attività: si pensi agli eventi in svolgimento in strutture esistenti, non specificatamente destinate allo spettacolo, il cui gestore è differente dal Committente delle attività disciplinate dal DI. In tali casi il proprietario/gestore del luogo o sito deve predisporre la documentazione tecnica relativa alle caratteristiche principali elencate nel testo stesso, da mettere a disposizione del Committente il quale ha, per suo conto, un ulteriore obbligo di acquisizione e diffusione (di cui al paragrafo 5.3.1). CM n. 35 del 24 dicembre 2014 CAPO I Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali 4 Luogo o Sito dello Spettacolo Le caratteristiche delle OT, degli impianti da montare e delle attrezzature da utilizzare devono essere valutate in funzione delle caratteristiche del sito in cui si svolgerà l evento. È pertanto necessario individuare le principali caratteristiche tecniche del sito, quali ad esempio: Il proprietario/gestore del luogo o sito dovrà predisporre la documentazione riportante le suddette caratteristiche del sito di cui all Allegato I del DI e metterla a disposizione del Committente.

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