Corso di aggiornamento per i coordinatori della sicurezza. nei cantieri temporanei e mobili. in fase di progettazione ed esecuzione
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1 Corso di aggiornamento per i coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione ed esecuzione Centro medico- culturale G. Marani Via S. Camillo De Lellis Verona, DATA
2 Stima dei costi della sicurezza Ing. Renato Pontillo
3 RIFERIMENTI LEGISLATIVI Il concetto di COSTO DELLA SICUREZZA durante l evoluzione della normativa ha subito diversi cambiamenti ed interpretazioni. Si è passati da un periodo in cui i costi erano a carico della sola impresa vedi art.18 c.8 L 55/90 :...8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fini di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore...
4 RIFERIMENTI LEGISLATIVI Alla svolta introdotta dal Dlgs. 494/1996, in cui si introduceva la stima dei costi della sicurezza all art In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:... lettera s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l attuazione dei singoli elementi del piano. Successivamente si introduce in concetto che: GLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SONO SOGGETTI A RIBASSO Legge 18 novembre 1998, n. 415 in particolare all art Il piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.) ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (49), ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1-bis, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d asta...
5 IN PARTICOLARE. nei lavori pubblici, la Legge 415/98, che ha modificato la Legge 109/94 per tutte le tipologie di lavori il D.lgs 528/99, che ha modificato il D.Lgs 494/96
6 RIFERIMENTI LEGISLATIVI Questi principi sono stati ribaditi e precisati più volte... in particolare con il D.P.R. n (Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell articolo 31, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n 109). Tale ambito di applicazione comprende sia i lavori privati, sia i lavori pubblici ed è volto a disciplinare i contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Al suo art. 7, comma 1 vengono elencati con estrema chiarezza quali siano gli oneri che vanno stimati nei costi della sicurezza nei casi in cui vige l obbligo di redigere il PSC ai sensi del D. Lgs. 494/96.
7 RIFERIMENTI LEGISLATIVI L art. 7 del D.P.R. 222/03 è riportato nel DLgs. 81/2008 e s.m.i. al suo allegato XV, punto 4 praticamente senza alcuna modifica. L'obiettivo di tale disposizione è quello di garantire che le misure, preventive ed organizzative previste nel piani di sicurezza, in quanto se ne è stimato il valore economico, scomputandolo dai costi generali, vengano interamente messe in atto, in modo da garantire che i lavori siano svolti con il livello di sicurezza richiesto. Tali disposizioni discendono direttamente dalle indicazioni della norma comunitaria, secondo la quale "il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un miglior livello di sicurezza e di salute sui cantieri temporanei o mobili, costituisce un imperativo al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e, pertanto, tale considerazione non può prescindere da valutazioni economiche.
8 D. Lgs. 81/2008 Titolo IV Cantieri temporanei o mobili D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 I costi per la sicurezza sono definiti esclusivamente per i lavori che prevedono la redazione del PSC (cantiere con coordinatore per la progettazione dell opera). (Codice dei contratti pubblici) Gli oneri (costi) per la sicurezza sono definiti per tutti gli appalti di lavori pubblici e quindi anche per quei lavori senza PSC e per i lavori che non rientrano del campo di applicazione del D.Lgs 81/2008.
9 RIFERIMENTI LEGISLATIVI I costi indicati all'articolo 100 del D. Lgs. 81/08 (Art Piano di sicurezza e di coordinamento). Gli oneri indicati all'articolo 131 (Piani di sicurezza) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche Il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora decreto legislativo n. 81 del 2008), ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta...
10 RIFERIMENTI LEGISLATIVI Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Art. 10 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». Art. 10 c. 1 lett. dd) : il Responsabile del Procedimento svolge i compiti previsti dall art. 26 c. 3 (redazione del DUVRI) qualora non sia prevista la redazione del PSC. «Si ricorda che l art. 26, al comma 7 del D.lgs. 81/2008, precisa che: Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto (81/2008)». Art. 10 c. 2 : il Responsabile del Procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori ed inoltre, salvo diversa indicazione
11 RIFERIMENTI LEGISLATIVI Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (lav. pubblici) Art. 10 c. 3 : richiede la nomina del RSP e del RSE vigilando sulla loro attività; - verifica (sentito il DL ed il CSE) che l esecutore corrisponda, senza ribasso, gli oneri della sicurezza ai subappaltatori; Art. 15 c. 11: [i progetti devono essere redatti pensando alla tutela dei lavoratori in fase di realizzazione ed a quella degli utenti e della popolazione in fase di utilizzo per quanto attiene alla sicurezza ed alla salute] Art. 16 (Quadri economici) Art. 16 c. 1: i quadri economici, in relazione al livello di progettazione devono riportare: - a.1: l importo dei lavori a misura, a corpo, in economia (comprende i costi della sicurezza di legge);
12 RIFERIMENTI LEGISLATIVI Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (lav. pubblici) - a.2: gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (sono i costi contrattuali vedi l art. 39 del regolamento e gli artt. 32 e 42); - somme a disposizione tra cui il costo per la nomina dei coordinatori; Art. 16 c. 2: l importo dei lavori, a misura o a corpo ed in economia, deve essere suddiviso in importo per i lavori ed in costo per l esecuzione dei piani di sicurezza (costi contrattuali);... Art. 39. Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera (art. 41, d.p.r. n. 554/1999).
13 RIFERIMENTI LEGISLATIVI (lav. pubblici) Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Art. 39 (art. 41, d.p.r. n. 554/1999) 1. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all articolo 16, comma 1, punto a.2).
14 RIFERIMENTI LEGISLATIVI (lav. pubblici) Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Art. 39 (art. 41, d.p.r. n. 554/1999) 2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo quanto riportato nell allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l individuazione, l analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all area e all organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.
15 RIFERIMENTI LEGISLATIVI Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (lav. pubblici) Art. 32. Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo (art. 34, d.p.r. n. 554/1999, art. 5, comma 1, d.m.ll.pp. n.145/2000) Art In relazione alle specifiche caratteristiche dell intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante. Art Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono: a) le spese di contratto ed accessorie e l imposta di registro; b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
16 RIFERIMENTI LEGISLATIVI Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Art (lav. pubblici) c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnicoamministrativa di sede dell esecutore; d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere; e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso; f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
17 RIFERIMENTI LEGISLATIVI Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Art (lav. pubblici) h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l istallazione e l esercizio delle attrezzature e dei mezzi d opera di cantiere; l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
18 RIFERIMENTI LEGISLATIVI Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Art (lav.pubblici) o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall articolo 86, comma 3-bis, del codice; p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto. Art Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all articolo 86, comma 3-bis, del codice. Il quadro definisce l incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l opera o il lavoro.
19 RIFERIMENTI LEGISLATIVI Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (lav.pubblici) Art. 42. Computo metrico estimativo e quadro economico (art. 44, D.P.R. n. 554/1999) 1. Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l aggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati all'articolo Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 41. Le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Le singole lavorazioni, risultanti dall aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all articolo 3, comma 1, lettera s).
20 RIFERIMENTI LEGISLATIVI Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (lav.pubblici) Art. 42. Computo metrico estimativo e quadro economico Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono. 3. Nel quadro economico, redatto secondo l'articolo 16, confluiscono: a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'articolo 15, comma 9, nonché l importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; b) l'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia; c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto; d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 16.
21 COSTI DELLA SICUREZZA Allegato XV del D.Lgs. 81/2008
22 Punto 4 Allegato XV del D.Lgs. 81/ STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA Stima dei costi della sicurezza...rivediamo il percorso in maniera schematica...
23 Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 RICORDIAMO ALCUNE DEFINIZIONI (...Allegato XV.1) - Apprestamenti; - Attrezzature; - Infrastrutture - Mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono
24 Allegato XV del D.Lgs. 81/ Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: a) degli apprestamenti previsti nel PSC;...Allegato XV C c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;...allegato XV. 1 Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
25 Allegato XV del D.Lgs. 81/ Gli apprestamenti comprendono : ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere....oltre a quanto riportato al punto uno, in quanto elenco non esaustivo, si segnala di valutare quali possibili ulteriori voci: - Ponte a sbalzo; - Puntellamenti; - Delimitazione aree; - Castello di tiro; - Castello di carico; - Lavabi e/o docce specifiche in presenza di rischi particolari.
26 Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 (...Allegato XV.1) 2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; grù; autogrù; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.
27 Allegato XV del D.Lgs. 81/ Allegato XV.1 3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali; attrezzature e rifiuti di cantiere. 4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: Segnaletica di sicurezza Avvisatori acustici Attrezzature per primo soccorso Illuminazione di emergenza Mezzi estinguenti Servizi di gestione delle emergenze.
28 Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (solo di quelli a servizio del cantiere); d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; Segnaletica di sicurezza. Avvisatori acustici. Attrezzature per primo soccorso (escluso pacchetto o cassetta di medicazione). Illuminazione di emergenza. Mezzi estinguenti (esclusi impianti antincendio). Servizi di gestione delle emergenze.
29 Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; Nell allegato XV b) sono definite come procedure le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione; le procedure standard, cioè generali, per l esecuzione in sicurezza di una fase lavorativa, non sono da considerarsi come costo della sicurezza. Le procedure, per essere considerate costo della sicurezza, debbono essere contestuali al cantiere, non riconducibili a modalità standard di esecuzione, ed essere previste dal P.S.C. per specifici motivi di sicurezza derivanti dal contesto o dalle interferenze, e non dal rischio intrinseco della lavorazione stessa.
30 Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 Se la procedura comporta la costruzione di elementi come, ad esempio, passerelle, andatoie, coperture, parapetti, impalcati, ecc., questi ultimi devono essere inseriti nel capitolo specifico degli apprestamenti. ESEMPI DI PROCEDURE CHE SI POSSONO RICONDURRE A COSTI DELLA SICUREZZA: Interventi propedeutici all esecuzione di attività lavorative Partecipazione alle riunioni di coordinamento Monitoraggio attività a particolare rischio Supervisione dei preposti per particolari lavorazioni Ausilio di addetti per particolari operazioni Formazione specifica di cantiere Verifiche di controllo finalizzate alla sicurezza per opere, attrezzature altro
31 Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; ((...Delimitazione provvisoria di zone operative -- Spostamento personale o attrezzatura -- Fermo temporaneo di personale o attrezzatura ))
32 Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. «Per misure di coordinamento devono intendersi tutte le procedure necessarie a poter utilizzare in sicurezza gli apprestamenti, le attrezzature e le infrastrutture d uso comune previste nel PSC, o che comunque richiedono mezzi di protezione collettiva. In questa voce non vanno compuntati i costi degli apprestamenti, delle attrezzature delle infrastrutture, dei mezzi e servizi di protezione collettiva, ma solo i costi necessari ad attuare specifiche procedure di coordinamento, come riunioni di cantiere o presenza di personale a sovraintendere l uso comune» Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006* e successive modifiche e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I, del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.
33 D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006*...* Art.1 1. Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere. 1-bis. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti cui si applica il decreto di attuazione della direttiva 2009/81/CE e dei contratti di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo di attuazione. (comma introdotto dall'art. 33, comma 1, d.lgs n. 208 del 2011) 2. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.
34 Punto 4 Allegato XV del D.Lgs. 81/ La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
35 Allegato XV del D.Lgs. 81/ I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, e I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.
36 Allegato XV del D.Lgs. 81/ Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.
37 La "stima dei costi", così come identificata dal legislatore, è quindi il risultato di una analisi puntuale delle voci contenute nel PSC, relative agli apprestamenti ed a tutti gli altri elementi indicati nell allegato XV necessarie per l organizzazione e la gestione del cantiere in condizioni di sicurezza, in tutte le fasi di lavoro e per tutta la durata del cantiere stesso.
38 E fondamentale, ai fini di una corretta stima dei costi della sicurezza, utilizzare un prezziario specializzato e, allo stesso modo, utilizzare per la stima del costo dell opera un prezziario che non contempli nei prezzi unitari alcun onere riferito alla sicurezza o che li definisca quantitativamente, se contemplati. Uno strumento molto importante sono gli specifici prezziari della sicurezza realizzati da alcune regioni italiane. Grazie a questi prezziari, in cui spesso sono esplicitati anche i valori percentuali di incidenza delle spese generali per la sicurezza all interno delle singole voci d opera, le imprese potranno formulare con chiarezza il valore delle spese a cui sono obbligate per la protezione dei lavoratori, mettendo poi in evidenza l assenza di ribassi.
39 Al contempo le amministrazioni pubbliche, in fase di valutazione delle offerte, sulla base dei predetti prezziari regionali sui costi della sicurezza, potranno giudicare in modo organico e coerente la congruità delle offerte delle imprese, così come anche l assenza di ribassi su quelle specifiche voci. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera si applicano le stesse disposizioni di cui sopra. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo della variante da non assoggettare a ribasso. Se a seguito della variante in corso d opera non è più necessaria l attuazione di misure precedentemente previste dal PSC esse vanno scomputate dagli oneri della sicurezza.
40 Le integrazioni o modifiche al PSC eventualmente proposte dall impresa vengono accettate dal CSE solo se migliorative del livello di sicurezza del cantiere ma non possono in nessun caso giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. Eventuali carenze del PSC che richiedano ulteriori misure di sicurezza che dovranno essere realizzate dall appaltatore comportano da parte del CSE la stima di ulteriori costi della sicurezza. Lo stesso per eventuali misure richieste da situazioni impreviste sorte durante i lavori. L Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha ritenuto che alla fattispecie si applichi la disciplina delle varianti di cui all art. 132, comma 3, seconda parte del Codice degli appalti pubblici (DL aprile 2006 e s.m.i.), ove viene stabilito che sono ammesse, nell esclusivo interesse dell amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell opera e alla sua funzionalità,
41 sempre ché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. In aggiunta, la norma richiede che l importo in aumento relativo a tali varianti non possa superare il 5% dell importo originario del contratto e debba trovare copertura nella somma stanziata in origine per l esecuzione dell opera in sede di approvazione del progetto esecutivo. Quindi, fermo restando il suddetto limite del 5%, l onere può essere coperto attingendo alle somme a disposizione per gli imprevisti, al risparmio conseguito col ribasso in sede di gara o ad altri risparmi accertati rispetto al quadro economico del progetto che non aumenta nel suo importo totale.
42 La procedura che deve essere seguita per ovviare ad una sottostima dei costi della sicurezza non è però quella propria delle varianti in corso d opera, ma quella più snella prevista dall art. 136 del DPR 554/99 in tema di determinazione e approvazione di nuovi prezzi. E pertanto necessario che i nuovi costi della sicurezza vengano determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l appaltatore, e siano approvati dal responsabile del procedimento ovvero, qualora comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
43 Determinazione 2/2003 L Autorità ha ulteriormente chiarito che: - l appaltatore avrebbe l onere di sollevare l eccezione relativa alla carenza del PSC nel momento in cui questi redige il POS, e comunque prima dell accettazione del PSC e, in questo momento, che sicuramente possono rilevarsi le carenze sostanziali del PSC predisposto dalla stazione appaltante. In sede di esecuzione dei lavori è possibile che l appaltatore, al fine di non vedere pregiudicate le proprie ragioni verso il committente, iscriva tempestiva e specifica riserva per maggiori oneri della sicurezza sul primo atto dell appalto idoneo a riceverle e nel registro della contabilità all atto della sua sottoscrizione, nonché confermi la stessa nel conto finale qualora, nel frattempo, non sia sopravvenuta l approvazione.
44 All. XV Dlgs 81/2008 Il Direttore dei Lavori liquida l importo relativo ai costi della sicurezza in base allo stato di avanzamento dei lavori, previa approvazione da parte del Coordinatore per L esecuzione dei lavori, quando previsto. NBB - In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le attività di cui al punto 4 dell allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. Il Committente ha l obbligo di assicurare l attuazione del suddetto obbligo a carico del datore di lavoro dell impresa affidataria.
45 PROCEDURA PER L INDIVIDUAZIONE IL CALCOLO E LA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA (Esempio lavorazione: scavi in trincea)
46 ESEMPI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
47 ESEMPI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
48 ESEMPI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
49 Esempio lavorazione: scavi in trincea TOTALE ASSENZA INDICAZIONI SU I COSTI DELLA SICUREZZA
50 Esempio lavorazione: scavi in trincea
51 INDICARE GRAFICAMENTE GLI INTERVENTI Esempio lavorazione: scavi in trincea
52 Esempio lavorazione: scavi in trincea INDICARE GRAFICAMENTE GLI INTERVENTI
53 Esempio lavorazione: scavi in trincea
54 Esempio lavorazione: scavi in trincea
55 Esempio lavorazione: scavi in trincea
56 Esempio lavorazione: scavi in trincea
57 Esempio lavorazione: scavi in trincea
58 Esempi... di cosa rientra nei costi della sicurezza
59 ESEMPI
60 ESEMPI
61 ESEMPI Devo anche indicare il costo della pulizia dei locali
62 ESEMPI
63 ESEMPI
64 ESEMPI
65 ESEMPI
66 ESEMPI Manca qualcosa
67 ESEMPI
68 ESEMPI
69 ESEMPI
70 ESEMPI
71 ESEMPI
72 ESEMPI
73 ESEMPI
74 ESEMPI
75 ESEMPI
76 ESEMPI
77 ESEMPI
78 ESEMPI
79 ESEMPI Protezione realizzata con impalcato sottostante, con ponteggio prefabbricato o (tubi e giunti), assi da ponte e funghi di protezione dei montanti. Seguire la pendenza del tetto riducendo al minimo possibile il dislivello tra tetto e impalcato.
80 ESEMPI TIPO U : rete di sicurezza attaccata a intelaiatura di sostegno per utilizzo verticale E = corrente in alluminio telescopico F = rete in nylon G = fermapiede in alluminio telescopico H = tavola di raccordo in alluminio I = punto di ancoraggio basso per il fissaggio del parapetto
81 ESEMPI
82 Riflessioni sul concetto di opere necessarie ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere Tale interpretazione letteralmente (distinguere ad es. tra ponteggi di servizio e ponteggi di sicurezza ) per quanto non irragionevole sul piano astratto, sarebbe però di non agevole applicazione, per la difficoltà di definire un discrimine netto tra quanto (un apprestamento o parte di esso) è destinato in prevalenza a garantire la sicurezza dei lavoratori e quanto afferisce invece ad altre funzioni. Il legislatore ha dunque privilegiato una scelta definitiva attraverso una inequivoca, seppur solo esemplificativa, elencazione delle tipologie di apprestamenti i cui costi vanno esclusi dal ribasso.
83 ESEMPI LAVORAZIONI INTERFERENTI Riflessioni sul concetto di opere necessarie ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere I costi della sicurezza necessari per eliminare i rischi da interferenza vanno tenuti distinti dall importo a base d asta e non sono soggetti a ribasso; gli altri costi della sicurezza sono a carico dell impresa, la quale deve dimostrare che sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato; secondo parte della dottrina, anche questa componente dei costi della sicurezza non sarebbe soggetta a ribasso ed è valutata in termini di adeguatezza e congruità.
84 ESEMPI LAVORAZIONI INTERFERENTI Il cantiere prevede, all interno dello stesso piano del fabbricato, ed in stanze contigue: - Levigazione e pittura delle travi ed intavolato a vista del soffitto; - realizzazione delle tracce degli impianti elettrici e termici. Le due lavorazioni sono tra di loro interferenti, sia per la sovrapposizione degli spazi operativi (travi sopra, tracce sotto), ma soprattutto per la presenza delle polveri derivanti dalla fase di levigazione, a cui andrà ad aggiungersi quella del taglio delle murature interessate da impianti, ed al rumore delle attrezzature elettriche utilizzate per la realizzazione delle tracce. Il P.S.C. prevede l utilizzo di speciali DPI per permettere la contemporaneità delle due lavorazioni, nonostante la presenza di polveri che non rientrano nei rischi ordinari dell impresa che realizza le tracce per gli impianti.
85 ESEMPI LAVORAZIONI INTERFERENTI L uso dei DPI per ridurre i rischi d interferenza deriva da precisa esigenze del committente di concludere i lavori in tempi brevi, e quindi della precisa richiesta al coordinatore di progettare adeguate soluzioni di sicurezza al fine di permettere l esecuzione in contemporanea delle due fasi esecutive, tendenzialmente tra di loro non compatibili. Il Coordinatore definisce all interno del P.S.C. una specifica prescrizione operativa in cui obbliga le imprese che dovranno eseguire le tracce degli impianti termici ed elettrici a dotare i rispettivi lavoratori di adeguati DPI (maschere con filtro), idonei a permettere l esecuzione di suddette lavorazioni anche in presenza della polvere derivante levigatura delle travi. E le imprese che eseguono le opere di pitturazione ad utilizzare degli opportuni DPI otoprotettori dal rumore generato dalle attrezzature usate per realizzare le tracce.
86 ESEMPI LAVORAZIONI INTERFERENTI Normalmente i DPI non rientrano nei costi della sicurezza; in questo caso il costo dei DPI viene calcolato come costo poiché la richiesta di esecuzione delle tracce in contemporanea con la sabbiatura obbliga il Coordinatore per la progettazione a richiedere nel P.S.C. l adozione di DPI non previsti nella normale dotazione di sicurezza delle imprese che eseguono queste lavorazioni, cioè a dire proprio come previsto dal comma: DPI per lavorazioni interferenti.
87 ESEMPI DI LAVORAZIONI INTERFENTI Si dovrà verificare che i DPI contro il rumore specifici per gli utensili manuali elettrici portatili che utilizzano i lavoratori di entrambe le lavorazioni in atto siano idonei alla sovrapposizione del rumore generato da entrambe le lavorazioni, ed eventualmente farli sostituire con DPI idonei che verranno conteggiati nei costi della sicurezza. Esempio conteggio semimaschera
88 ESEMPIO DI LAVORAZIONI INTERFERENTI Il cantiere prevede la costruzione di un parcheggio interrato. La lavorazione della coibentazione all ultimo dei piani inferiori, assieme all uso di flessibili per tracce degli impianti e la presenza di vernici e colle, comporta un aria tossico-nociva, non adatta alle lavorazioni, soprattutto perché a quel livello non vi è sufficiente ricambio di aria. Per permettere l esecuzione dei lavori in contemporanea, e garantire un idonea qualità dell aria, il coordinatore prevede nel P.S.C. l installazione di un impianto temporaneo per l evacuazione dei fumi e delle polveri provenienti dalle lavorazioni. Questo impianto temporaneo è un costo per la sicurezza del cantiere
89 ESEMPIO DI ONERI SPECIALI Il costo per realizzare la differenza di larghezza (70 cm per lato, o una piazzola ogni 20 m e 0,7 di spazio solo da un lato) delle rampe e/o le piazzole per il passaggio delle persone è conteggiato come costo della sicurezza
90 ESEMPIO DI ONERI SPECIALI Possono essere conteggiati tra gli oneri della sicurezza oneri speciali se previsti dal PSC costi dovuti alla: presenza in cantiere di un ambulanza e del medico, di una squadra di primo soccorso ecc. Il CSP dovrà procedere anche per questi oneri al computo metrico, e andranno ad aggiungersi agli oneri della sicurezza, inclusi nei prezzi e da determinarsi analiticamente.
91 ESEMPIO DI TABELLA CALCOLO COSTI SEGNALETICA
92 FONTI E BIBBLIOGRAFICHE CTP ROMA Aggiornamento 2012 Normativa e applicazione Evoluzione normativa dei costi della sicurezza dal D.Lgs. 494/96 al 207/2010 (Giuseppe D Agostino) La valutazione dei costi della sicurezza nel progetto preliminare,definitivo ed esecutivo (Daniela Gallo) I costi della sicurezza come conseguenza delle scelte progettuali del PSC (Antonio Di Muro) Il nuovo prezziario della sicurezza, metodologia, struttura ed esempi applicativi (Ferdinando Izzo) - MODULO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA (AIFOS). - Stima dei costi della sicurezza secondo il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 secondo le Linee Guida Itaca. - Corso di aggiornamento per coordinatori CEFAS 6 giugno 2012 Ing. Giancarlo Napoli e Dott. Sandro Celli. - Legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2010 (Regione Umbria).
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