Salute Mia. Condizioni di polizza. Indice. Nota Informativa pag. 1. Definizioni pag. 3. Condizioni di assicurazione pag. 5. Condizioni generali pag.

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1 Salute Mia Condizioni di polizza Indice Nota Informativa pag. 1 Definizioni pag. 3 Condizioni di assicurazione pag. 5 Condizioni generali pag. 7 Limiti contrattuali pag. 8 Cosa fare in caso di sinistro pag. 9 Norme giuridiche pag. 10 Informativa Privacy pag. 11 PARTE A edizione marzo 2009

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3 NOTA INFORMATIVA Modello n per Divisione Aurora Edizione Febbraio 2009 Premessa La nota informativa, redatta in conformità alle disposizioni contenute nell art. 185 del D.Lgs. N. 209/05, Codice delle assicurazioni private, e a quelle impartite dall ISVAP, è consegnata al cliente prima della sottoscrizione del contratto di cui non costituisce parte integrante. Per maggiore chiarezza i contenuti che prevedono rischi, limitazioni, oneri, obblighi e decadenze a carico del Contraente o dell Assicurato sono stampati su fondo colorato, in questo modo evidenziato, e sono da leggere con particolare attenzione. Informazioni relative alla Società Le assicurazioni di cui alla presente Nota saranno assunte da UGF Assicurazioni S.p.A., con sede legale e Direzione in Via Stalingrado Bologna - ITALIA, autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/8/2007, società unipersonale soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.. 1. Informazioni relative al contratto Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali, per le quali si rinvia al testo delle Condizioni di Assicurazione facenti parte della polizza. 1.1 Legislazione applicabile Il contratto sarà concluso con UGF Assicurazioni S.p.A., e ad esso sarà applicata la legge italiana. Per le assicurazioni non obbligatorie è facoltà delle Parti scegliere una legislazione diversa salvo i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative vigenti in Italia. Anche per tali assicurazioni UGF Assicurazioni S.p.A. propone comunque di scegliere la legislazione italiana. Per le assicurazioni obbligatorie prevalgono in ogni caso le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana. 1.2 Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: UGF Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Clienti Via della Unione Europea n. 3/B San Donato Milanese (MI) Tel.: (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; venerdì dalle 9.00 alle 12.00) Fax: reclami@ugfassicurazioni.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono I reclami indirizzati all ISVAP contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Compagnia In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui il Cliente e la Compagnia Assicuratrice concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso. 1.3 Durata del contratto Il contratto ha durata di due anni e non si rinnova tacitamente alla scadenza. 1

4 2. Periodi di carenza contrattuale Per le sole prestazioni Ricovero la garanzia decorre: a) per gli infortuni dalle ore 24 del giorno di pagamento della prima annualità di premio; b) per le malattie dalle ore 24 del 90 giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione. 3. Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile. La nota informativa viene consegnata al Cliente prima della sottoscrizione del contratto e non costituisce contenuto dello stesso, né sostituisce in alcun caso le Condizioni di Assicurazione che il Cliente è invitato a leggere attentamente prima della sottoscrizione, richiedendo alle Agenzie tutti i chiarimenti necessari. UGF Assicurazioni S.p.A. (Federico Corradini) 2

5 DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NELLA POLIZZA Assicurazione Il presente contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a mantenere indenne l Assicurata, entro i limiti convenuti, del danno a lei prodotto da un sinistro. Polizza Il documento che prova l assicurazione. Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione. Assicurata Il soggetto nel cui interesse viene stipulata l assicurazione. Compagnia L Impresa di assicurazione che stipula il presente contratto, cioè UGF Assicurazioni S.p.A. Società Unisalute S.p.A., con sede in Bologna, Via del Gomito, n. 1, la quale, su incarico della Compagnia, eroga i servizi e le prestazioni previsti in polizza, anche avvalendosi della propria Centrale Operativa. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l assicurazione. Infortunio L evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provochi lesioni corporali obiettivamente constatabili. Malattia Qualunque alterazione dello stato di salute che non sia malformazione o difetto fisico anche non dipendente da infortunio. Malformazione Deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite. Difetto fisico Deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose o traumatiche acquisite. Massimale L importo stabilito negli specifici articoli di polizza che rappresenta la spesa massima che la Società si impegna a sostenere nei confronti dell Assicurata per le relative garanzie e/o prestazioni previste. Istituto di cura Ospedale, clinica o istituto universitario, casa di cura, regolarmente autorizzato dalle competenti Autorità, in base ai requisiti di legge, all erogazione dell assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, con esclusione degli stabilimenti termali, delle case di convalescenza e di soggiorno, delle RSA e delle cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche. Struttura sanitaria convenzionata Istituto di cura, poliambulatorio, centro specialistico e relativi medici con cui la Società ha definito un accordo per il pagamento diretto delle prestazioni. Ricovero La degenza ininterrotta in Istituto di cura comportante pernottamento. Day hospital Le prestazioni sanitarie relative a terapie chirurgiche e mediche praticate in Istituto di cura in regime di degenza diurna e documentate da cartella clinica con scheda di dimissione ospedaliera per prestazioni di carattere diagnostico terapeutico o riabilitativo che non richiedono la necessità di un ricovero, ma, per loro natura e complessità, l esigenza di un regime di assistenza medica ed infermieristica continue. 3

6 Indennità giornaliera Importo giornaliero erogato dalla Compagnia all Assicurata in caso di ricovero. Sinistro Il verificarsi dell evento per il quale è prestata l assicurazione. Indennizzo La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. Franchigia La somma determinata in misura fissa che rimane a carico dell Assicurata. Qualora venga espressa in giorni, è il numero dei giorni per i quali non viene corrisposto all Assicurata l importo garantito. Scoperto La somma espressa in valore percentuale che rimane a carico dell Assicurata. Termine di aspettativa Il periodo successivo alla data di decorrenza/effetto del contratto durante il quale la/le garanzie non sono operative.. 4

7 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L assicurazione è operante in caso di malattia e in caso di infortunio avvenuti durante il periodo di operatività dell assicurazione per: indennità giornaliera in caso di ricovero in Istituto di cura; prestazioni di prevenzione; servizi di consulenza. Le modalità di attuazione delle opzioni sopraindicate, vengono specificate nei successivi punti di definizione delle singole garanzie. 2. INDENNITÀ PER RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO In caso di ricovero in istituto di cura, sia esso convenzionato con la Società o meno, la Compagnia liquiderà all Assicurata tramite la Società un indennità giornaliera di 30,00 per ogni giorno di ricovero, a partire dal 5 giorno di ricovero, per un periodo non superiore a 10 giorni per ogni ricovero e per un massimo di 60 giorni per anno assicurativo. Nel caso in cui il ricovero sia conseguente ad una malattia, la presente garanzia avrà effetto a partire dal 90 giorno successivo a quello di decorrenza della polizza. 3. PREVENZIONE 3.1 PREVENZIONE BASE La Compagnia provvederà al pagamento delle prestazioni di prevenzione effettuate in strutture sanitarie convenzionate con la Società e indicate dalla Centrale Operativa della stessa, previa prenotazione, o presso il Servizio Sanitario Nazionale con pagamento del relativo ticket. Prestazioni a) Visita senologica o mammografia b) Eco pelvica o transvaginale c) MOC Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la Società le spese per le prestazioni erogate all Assicurata saranno liquidate direttamente dalla Compagnia tramite la Società con applicazione di una franchigia pari a 30,00 per ogni prestazione, che dovrà essere versata dall Assicurata alla struttura sanitaria al momento dell effettuazione delle stesse. Nel caso in cui l Assicurata si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Compagnia rimborserà integralmente all Assicurata, tramite la Società, i ticket sanitari rimasti a suo carico. Delle tre prestazioni previste ai punti di cui sopra, due, a discrezione dell Assicurata, dovranno essere effettuate durante la prima annualità assicurativa anche in giornate differenti; la rimanente terza potrà essere effettuata durante la seconda annualità. 3.2 PREVENZIONE ASSISTITA Nel caso in cui l Assicurata si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Compagnia provvederà tramite la Società al rimborso integrale dei ticket relativi alle seguenti prestazioni di prevenzione: a) Visita angiologica con doppler arti inferiori b) Visita dermatologica con mappatura dei nei c) ECG e visita specialistica Nel caso in cui l Assicurata si avvalga di strutture sanitarie convenzionate con la Società, indicate dalla Centrale Operativa, la stessa potrà usufruire dell applicazione delle tariffe concordate tra la Società e la struttura sanitaria convenzionata. Ricordiamo che nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e personale convenzionato la prenotazione e le spese relative alle prestazioni rimangono a carico dell Assicurata. 5

8 Delle tre prestazioni sopra elencate, una, a discrezione dell Assicurata, dovrà essere effettuata durante la prima annualità assicurativa; le rimanenti due potranno essere effettuate il secondo anno. Nel caso in cui l Assicurata intendesse sottoporsi a piccoli interventi di chirurgia estetica (asportazione nei, teleangectasia), correlati all effettuazione di una o più prestazioni di prevenzione, la Compagnia: fornirà, tramite la Centrale Operativa della Società, servizi di consulenza medica e indirizzamento presso strutture sanitarie convenzionate; garantirà la possibilità di usufruire dell applicazione delle tariffe concordate da tali strutture con la Società. In questo caso la prenotazione e le spese relative alle prestazioni rimangono a carico dell Assicurata. 4. SERVIZI DI CONSULENZA In Italia Telefonando al numero verde della Centrale Operativa della Società, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30, vengono forniti i seguenti servizi di consulenza: a) Informazioni sanitarie telefoniche La Centrale Operativa della Società effettua a favore dell Assicurata un servizio di informazione sanitaria in merito a: strutture sanitarie pubbliche e private, ubicazione e specializzazioni; aspetti amministrativi dell attività sanitaria (informazioni burocratiche, esenzione ticket, assistenza diretta e indiretta in Italia e all estero, ecc.); centri medici specializzati per particolari patologie in Italia e all estero; farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni. b) Prenotazione di prestazioni sanitarie La Centrale Operativa della Società fornisce all Assicurata un servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie previste dall assicurazione nella forma di assistenza diretta nelle strutture sanitarie convenzionate con la Società. c) Pareri medici immediati Qualora, in conseguenza di infortunio o di malattia, l Assicurata necessiti di una consulenza telefonica urgente da parte di un medico, la Centrale Operativa fornirà tramite i propri medici le informazioni e i consigli richiesti. 5. PREMIO ANNUO Il premio annuo, comprensivo di oneri fiscali, è indicato nella sezione contenente gli elementi amministrativi e variabili del contratto (Parte B). 6

9 CONDIZIONI GENERALI A.1 EFFETTO DELL ASSICURAZIONE L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se il premio annuale è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno dell avvenuto pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia. Se il Contraente non paga il premio relativo al secondo anno, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento, ai sensi dell art codice civile. A.2 TERMINI DI ASPETTATIVA Per le sole prestazioni previste al punto 2 Ricovero la garanzia decorre: a) per gli infortuni dalle ore 24 del giorno di pagamento della prima annualità di premio; b) per le malattie dalle ore 24 del 90 giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione. A.3 DURATA DELL ASSICURAZIONE L assicurazione ha durata biennale. Alla scadenza contrattuale indicata in polizza l assicurazione si intenderà cessata senza tacito rinnovo e la copertura cesserà i suoi effetti. A.4 PERSONE ASSICURATE L assicurazione è prestata a favore del soggetto nel cui interesse viene stipulato il contratto. L Assicurata deve avere residenza in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino oppure essere in possesso di permesso di soggiorno in Italia. A.5 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. A.6 FORO COMPETENTE Per le controversie relative al presente contratto, il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell Assicurata. A.7 TERMINI DI PRESCRIZIONE Ai sensi dell art codice civile il termine di prescrizione dei diritti derivanti dall assicurazione è di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. A.8 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. A.9 ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente è esonerato dal dichiarare alla Compagnia l eventuale esistenza di altre polizze da lui stipulate per il medesimo rischio, fermo l obbligo dell Assicurata di darne avviso per iscritto in caso di sinistro, ai sensi dell art codice civile. A.10 ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale in tutto il mondo. 7

10 LIMITI CONTRATTUALI B.1 LIMITI DI ETÀ L assicurazione può essere stipulata da o a favore di donne di età non superiore a 73 anni. 8

11 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO C.1 DENUNCIA DEL SINISTRO L Assicurata, per usufruire delle garanzie previste dall assicurazione attraverso le strutture sanitarie convenzionate con la Società, dovrà preventivamente contattare la Centrale Operativa al numero verde gratuito e specificare la prestazione richiesta. Gli operatori ed i medici della Centrale Operativa sono a Sua disposizione per verificare la compatibilità della prestazione richiesta con l assicurazione. C.1.1 SINISTRI IN STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE CON LA SOCIETÀ Una volta che la Centrale Operativa della Società abbia comunicato la presa in carico del sinistro, l Assicurata dovrà presentare alla struttura sanitaria convenzionata, all atto dell effettuazione della prestazione, un documento comprovante la propria identità. La Società provvederà a liquidare per conto della Compagnia direttamente alla struttura sanitaria convenzionata le competenze per le prestazioni sanitarie autorizzate. A tal fine l Assicurata delega la Società a pagare le strutture/medici convenzionate/i a saldo delle spese mediche sostenute, coperte dalle garanzie di polizza. La struttura sanitaria non potrà comunque richiedere all Assicurata né promuovere nei Suoi confronti azioni di rivalsa, salvo il caso di crediti relativi a spese per prestazioni non contenute nelle garanzie di polizza, o non autorizzate. C.1.2 SINISTRI IN STRUTTURE SANITARIE NON CONVENZIONATE CON LA SOCIETÀ E/O NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Per poter fruire delle prestazioni assicurate con la presente polizza, l Assicurata deve inviare direttamente alla sede della Società in Via del Gomito n Bologna, la seguente documentazione: modulo di denuncia del sinistro debitamente compilato in ogni sua parte; copia della cartella clinica, completa della scheda di dimissione ospedaliera (SDO), conforme all originale in caso di ricovero; limitatamente alla garanzia prevista al punto 3 Prevenzione, la copia fotostatica della documentazione relativa alle spese sostenute (ticket) da cui risulti il relativo quietanzamento. L Assicurata deve consentire eventuali controlli medici disposti dalla Società e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria relativamente a notizie attinenti la patologia denunciata, liberando sin d ora dal segreto professionale i medici che l hanno visitata e curata. C.1.3 GESTIONE DOCUMENTAZIONE DI SPESA A) Prestazioni in strutture sanitarie convenzionate con la Società La documentazione di spesa per prestazioni sanitarie autorizzate dalla Società effettuate in strutture sanitarie convenzionate viene consegnata direttamente dalla struttura all Assicurata. B) Prestazioni in strutture sanitarie non convenzionate con la Società La documentazione di spesa ricevuta dalla Società in copia fotostatica viene conservata e allegata ai sinistri come previsto per legge mentre, qualora la Società dovesse avvalersi della facoltà di richiedere la produzione degli originali, gli stessi verranno restituiti all Assicurata con cadenza mensile. La Società, al fine di mantenere aggiornata l Assicurata in merito allo stato delle sue richieste di rimborso, provvede all invio del riepilogo annuale di tutta la documentazione di spesa presentata nel corso dell anno con l indicazione dell importo richiesto, dell importo liquidato e dell eventuale quota di spesa rimasta a carico dell Assicurata. 9

12 NORME GIURIDICHE Le presenti norme giuridiche possono costituire utile materiale di consultazione per l Assicurata, fermi restando gli accordi contrattuali tra le Parti. Avvertenza: c.c. = Codice Civile. ART Mancato pagamento del premio. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto (1453) se l assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita. ART Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l Assicurato omette dolosamente di dare l avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l indennità. Nel caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l ammontare del danno. L assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori. ART Prescrizione in materia assicurativa. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. La comunicazione all assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell indennità. 10

13 INFORMATIVA AL CLIENTE SULL USO DEI SUOI DATI E SUI SUOI DIRITTI Art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali Gentile Cliente, per fornirle i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Quali dati raccogliamo Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti (1) ci fornite; tra questi ci sono anche dati di natura sensibile (2) (idonei, in particolare, a rivelare il Suo stato di salute), indispensabili per fornirle i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge (3). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirle correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l invio di avvisi e comunicazioni di servizio. Perché le chiediamo i dati I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all attività assicurativa e ai servizi forniti (4) ; ove necessario potranno essere utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo (5) e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo. I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l adempimento degli obblighi connessi all attività assicurativa (6). Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono alcuni di natura sensibile (relativi al Suo stato di salute) potremo trattarli soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso. Come trattiamo i suoi dati I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa (7). Quali sono i suoi diritti La normativa sulla privacy (artt D.Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l aggiornamento, l integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione. Titolari del trattamento dei Suoi dati sono UGF Assicurazioni S.p.A. ( e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ( entrambe con sede in Via Stalingrado Bologna. Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l elenco dei Responsabili, potrà consultare il sito o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati, presso UGF Assicurazioni S.p.A., al recapito sopra indicato privacy@ugfassicurazioni.it. Note 1. Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici. 2. Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati anche i c.d. dati giudiziari relativi a sentenze o indagini penali. 3. Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio, in materia di accertamenti fiscali, ecc. 4. Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo Unipol, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l esercizio e la difesa di diritti dell assicuratore; l adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie. 5. Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., cui è affidata, quale capogruppo, la gestione di alcuni servizi condivisi per conto della altre società del Gruppo Unipol. 11

14 6. In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. catena assicurativa come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell elenco disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro). 7. Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti. Informativa B UGFA - AU - ed. 01/02/

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