Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 Nota esplicativa

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1 Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 Nota esplicativa CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (art. 21) Modifiche alla disciplina vigente: 1. la norma conferma esplicitamente che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che legittimano l apposizione del termine possono essere riferibili anche all attività ordinaria del datore di lavoro (art. 1, comma 1, D.lgs. n. 368/2001); 2. la contrattazione collettiva, a ogni livello, potrà prevedere una disciplina derogatoria al limite temporale massimo cumulato di durata di rapporto con contratti a termine fissato in 36 mesi (art. 5, c. 4 bis, D.lgs. n. 368/2001); 3. la contrattazione collettiva, a ogni livello, potrà prevedere una differente disciplina del diritto di precedenza, spettante al lavoratore a termine, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dallo stesso datore di lavoro entro i successivi 12 mesi (art. 5, c. 4 quater, D.lgs. n. 368/2001). CONTRATTI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO (art. 22) La modifica più importante si riferisce alle persone che potranno utilizzarlo. Infatti non saranno più solo le persone a rischio di esclusione sociale, ma chiunque possa essere interessato a questa tipologia contrattuale (art. 70, c. 1, D.lgs. n. 276/2003). CONTRATTO DI APPRENDISTATO (art. 23) Il decreto legge rivede e semplifica una serie di obblighi amministrativi legati all avvio e gestione del contratto di apprendistato. Vengono abrogati i seguenti obblighi a carico del datore di lavoro: 1. l obbligo di comunicare all'amministrazione competente i dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale entro 30 giorni dalla data di assunzione dell'apprendista stesso (art. 1, DM 7 ottobre 1999); 2. l obbligo di informare la famiglia dell apprendista o chi esercita la patria potestà, a intervalli non superiori a 6 mesi (art. 21, DPR n. 1668/1956); 3. l obbligo di comunicare entro 10 giorni all'ufficio di collocamento competente per territorio i nominativi degli apprendisti cui sia stata attribuita la qualifica, nonché i nominativi di quelli che, avendo maturato il quinquennio o, comunque, compiuto l'intero periodo di apprendistato previsto dai contratti collettivi, non l'abbiano conseguita (art. 24, c. 3, DPR n. 1668/1956); 4. l obbligo di comunicare entro 10 giorni all'ufficio di collocamento competente i nominativi degli apprendisti, che hanno compiuto 18 anni di età ed effettuato un biennio di addestramento pratico, ai quali non sia stata attribuita la qualifica (art. 24, c. 4, DPR n. 1668/1956); 1

2 5. l obbligo di sottoporre a visita sanitaria l apprendista prima dell assunzione per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano l occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto (art. 4, Legge n. 25/1955). Apprendistato professionalizzante Durata minima E stata abrogata la durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante: la determinazione della durata minima del contratto è ora affidata ai contratti collettivi nazioni di lavoro (art. 49, c. 3, D.lgs. n. 276/2003). Resta ferma la durata massima di 6 anni. Formazione esclusivamente aziendale Le norme confermano la possibilità di espletare la formazione soltanto in azienda e consentono che la regolamentazione dei profili formativi venga realizzata esclusivamente dalla contrattazione collettiva escludendo ogni intervento delle Regioni, senza percezione di sostegni finanziari (è aggiunto il c. 5 all art. 49, D.lgs. n. 276/2003). In particolare, la contrattazione collettiva o gli enti bilaterali potranno definire la nozione di formazione aziendale e determinare, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo. L apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione viene esteso anche ai dottorati di ricerca. Viene, altresì, previsto che in assenza di regolamentazioni regionali, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione può essere rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative (art. 50, D.lgs. n. 276/2003). ORARIO DI LAVORO (art. 41) Le innovazioni concernono i seguenti aspetti: 1. viene introdotta una definizione di lavoratore notturno che, a conferma della interpretazione sempre sostenuta dal sistema confederale, stabilisce che è lavoratore notturno colui che svolge attività lavorativa per almeno tre ore durante il periodo notturno, per 80 giorni lavorativi all anno (art. 1, c. 2, lett. e), n. 2, D.lgs. n. 66/2003); 2. la definizione di lavoratore mobile, inteso come qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto di terzi su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario (art. 1, c. 2, lett. h), D.lgs. n. 66/2003); 3. l esclusione dal campo di applicazione del D.lgs. n. 66/2003 anche per gli addetti ai servizi di vigilanza privata (art. 2, c. 3, D.lgs. n. 66/2003); 2

3 4. la possibilità che il riposo giornaliero possa essere fruito in modo non consecutivo anche per chi osserva il regime di reperibilità (e non solo più per chi svolge attività frazionate durante il giorno) (art. 7, D.lgs. n. 66/2003); 5. la previsione in base alla quale il periodo di riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni (art. 9, c. 1, D.lgs. n. 66/2003). Il provvedimento stabilisce che tra le eccezioni alla disposizione sul riposo di almeno 24 ore consecutive, rientrano anche le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi non solo il turno ma anche squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio anche di un turno oltre che di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale (art. 9, c. 2, lett. a), D.lgs. n. 66/2003). In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe alla disciplina del riposo giornaliero, delle pause e del lavoro notturno possono essere previste anche dai contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 17, c. 1, D.lgs. n. 66/2003). Vengono inoltre introdotte precisazioni sul regime delle sanzioni applicabili alle varie fattispecie (art. 18 bis, D.lgs. n. 66/2003) e abrogati gli obblighi di comunicazione alla DPL del superamento delle 48 ore settimanali e dell esecuzione del lavoro notturno (art. 4, c. 5 e art. 12, c. 2, D.lgs. n. 66/2003). LIBRO UNICO DEL LAVORO (art. 39) A seguito dell emanazione di un apposito decreto ministeriale, il datore di lavoro privato dovrà istituire e tenere un libro unico del lavoro nel quale dovranno essere iscritti: 1. lavoratori subordinati; 2. collaboratori coordinati e continuativi; 3. associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore dovranno essere indicati nome e cognome, codice fiscale e, ove ricorrano, qualifica e livello, retribuzione base, anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. Nel libro unico del lavoro dovrà essere effettuata ogni annotazione riguardante dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute effettuate a qualsiasi titolo, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere indicate specificatamente. L introduzione del libro unico comporta le seguenti abrogazioni: 1. l'articolo 134 del RD 28 agosto 1924, n Approvazione del regolamento per la esecuzione del RD 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l assicurazione obbligatoria contro l invalidità e la vecchiaia ; 3

4 2. l'articolo 7 della L. 9 novembre 1955, n Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" ; 3. gli articoli 39 e 41 del DPR 30 maggio 1955, n. 797 Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari ; 4. gli articoli 20, 21, 25 e 26 del DPR 30 giugno 1965, n Testo Unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ; 5. l'articolo 42 della L. 30 aprile 1969, n. 153 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale ; 6. l'articolo 9 quater del DL 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella L. 28 novembre 1996, n. 608 Conversione in legge con modificazioni, del decretolegge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale ; 7. il comma 1178 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007) ; 8. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 ottobre Modalità applicative per la tenuta dei libri paga e matricola. INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (art. 40, comma 2) Viene eliminato l obbligo di consegnare al lavoratore una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Tale obbligo si intende assolto quando il datore di lavoro consegna al lavoratore, prima dell inizio dell attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro contenente tutte le informazioni richieste dal D.lgs. n. 152/1997 (art. 4 bis, c. 2, D.lgs. n. 181/2000). Le informazioni richieste sono: a) identità delle parti; b) luogo di lavoro (In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché sede o domicilio del datore di lavoro); c) data di inizio del rapporto di lavoro; d) durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato; e) durata del periodo di prova se previsto; f) inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore, oppure caratteristiche o descrizione sommaria del lavoro; g) importo iniziale della retribuzione e relativi elementi costitutivi, con indicazione del periodo di pagamento; h) durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o modalità di determinazione e di fruizione delle ferie; 4

5 i) orario di lavoro; j) termini del preavviso in caso di recesso. RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCESSO DEL LAVORO (art. 53) Le modifiche sono volte a semplificare e accelerare la definizione dei processi del lavoro imponendo l obbligo di immediata motivazione della pronuncia (artt. 421 e 429 c.p.c.). DIMISSIONI VOLONTARIE (art. 39, comma 10, lett. l)) Viene abrogata la L. 17 ottobre 2007, n. 188, recante Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie, che prevedeva che le dimissioni del lavoratore dovessero essere rese su moduli con codici alfanumerici distribuiti dalle Direzioni Provinciali del Lavoro, dagli uffici comunali, dai Centri per l impiego. COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO (art. 39, comma 10, lett. m) e comma 11) Ripristino articolo 14 del d.lgs. n. 276/2003 Affidamento di commesse a cooperative sociali Viene abrogato il comma 38 dell art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (Protocollo welfare) che aveva a sua volta abrogato l art. 14 del D.lgs. n. 276/2003 che dava la possibilità ai datori di lavoro privati di coprire l aliquota obbligatoria di assunzione dei lavoratori disabili mediante l affidamento di commesse a cooperative sociali. Prospetto informativo I datori di lavoro non dovranno più inviare entro il 31 gennaio il prospetto informativo sulla propria situazione occupazionale ai fini di assolvere agli obblighi del collocamento obbligatorio se, rispetto all ultimo prospetto inviato, non sono intervenuti cambiamenti tali da modificare l obbligo. Certificazione di ottemperanza Le imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici o che intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, non dovranno più produrre apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti di attestazione di regolarità con gli obblighi della L. n. 68/1999. Agli stessi fini permane la preventiva dichiarazione del legale rappresentante. 5

6 RIPRISTINO DELLA DISCIPLINA DEL LAVORO INTERMITTENTE (art. 39, comma 10, lett. m) e comma 11) Viene abrogato il comma 45 della L. 247/2007 (Protocollo Welfare) che a sua volta aveva abrogato gli articoli del D.lgs. n. 276/2003 da 33 a 40 che avevano istituito il lavoro intermittente. ABROGAZIONE DEGLI AUMENTI CONTRIBUTIVI PER I CONTRATTI DI LAVORO PART-TIME CON ORARIO INFERIORE ALLE 12 ORE (art. 39, comma 10, lett. m)) Nell ambito dei criteri di delega di riordino della materia dei servizi per l impiego, degli incentivi per l occupazione e dell apprendistato viene abrogato il criterio di delega contenuto nella lett. d) del comma 32 della legge 247/2007, relativo all aumento contributivo per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali. INDICI DI CONGRUITA (art. 39, comma 10, lett. n)) Vengono abrogate le previsioni della Legge Finanziaria per il 2007 (c e 1174 dell art. 1, L. n. 296/2006) che demandavano a decreti del Ministero del Lavoro l individuazione di indici di congruità per la promozione della regolarità contributiva. REGIME DI APPALTO TESSERA DI RICONOSCIMENTO (art. 39, comma 12) Viene abrogata la sanzione amministrativa pecuniaria (da a euro per la violazione) prevista dal T.U. salute e sicurezza (art. 55, c. 4, lett. h), D.lgs n. 81/2008) per i datori di lavoro e i dirigenti nel caso di lavoratori in regime di appalto e di subappalto non muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Si trattava di una duplicazione sanzionatoria, in quanto il medesimo inadempimento è già sanzionato (sanzione amministrativa da 100 a 500 per ciascun lavoratore) ai sensi della successiva lettera m). REGISTRI DELL ORARIO DI LAVORO DEGLI AUTOTRASPORTATORI (art. 40) È modificata la disciplina relativa ai registri dell orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto nel senso che segue (art. 8, c. 2 e 3, D.lgs. n. 234/2007): 1. non dovranno essere più conservati per 2 anni; 2. non dovranno più essere vidimati dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente. Gli obblighi di registrazione si intenderanno assolti mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro. 6

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