Il contratto definitivo doveva essere stipulato il 30/04/2003 e, rimaste inevase le diffide per la sua stipula inviate nel frattempo dai promittenti

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, dott. Claudio Casarano Ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 447 R.G. anno 2009 Affari Civili Contenziosi promossa da: B. S.r.l., in persona del legale rappresentante sig. A.M. - rappresentata e difesa dagli avv.ti B.P. e S.A.; Contro G.L.- rappresentata e difesa dall'avv. A.D'A.; Oggetto:"Transazione". MOTIVI DELLA DECISIONE il fondamento della domanda Con atto di citazione regolarmente notificato la B. S.r.l., in persona del suo amministratore A.M., nel convenire in giudizio il sig. G.L., affermava che il convenuto ed il proprio legale rappresentante, sig. A.M., stipulavano in data 16/02/2003 un preliminare di permuta con i sig.ri C.S. e V.S. Questi si impegnavano a trasferire un suolo edificatorio sito in Massafra, mentre i promittenti acquirenti, i sig.ri G.L. ed il sig. A.M. in proprio, si impegnavano a trasferire ai promittenti venditori la proprietà di alcuni degli alloggi che sarebbero stati realizzati pari al 18% della volumetria complessiva da realizzare) ed a versare un conguaglio in danaro di Euro ,00. CASSAZIONE.net L'istante precisava che nell'evocato negozio misto oltre alla causa della permuta era anche presente quella dell'appalto, posto che gli alloggi garantiti ai promittenti venditori(committenti) sarebbero stati realizzati dall'impresa M.- L.(appaltatrice). Il contratto non veniva adempiuto, sosteneva l'attrice, in quanto il L., contravvenendo ai patti, si rifiutava di vederlo eseguito in favore dell'impresa plurisoggettiva costituita dai due promittenti acquirenti, ritenendo invece, senza fondamento, che si dovessero operare due distinti trasferimenti, l'uno in favore del Molael'altroinsuofavore.

2 Il contratto definitivo doveva essere stipulato il 30/04/2003 e, rimaste inevase le diffide per la sua stipula inviate nel frattempo dai promittenti venditori, seguiva diffida ad adempiere notificata ai promittenti acquirenti in data 18/06/2004, con comminatoria di risoluzione di diritto del preliminare, per il caso in cui non fosse seguita la stipula del definitivo. Risoltosi il contratto preliminare, dal momento che la diffida ad adempiere restava lettera morta, seguiva in data 15/11/2004 la stipula dello stesso contratto definitivo trascritto il 29/11/2004- ma in favore della B. S.r.l., al prezzo di Euro ,00. Il L., aggiungeva l'istante, proponeva quindi azione diretta ad ottenere la nullità del predetto contratto definitivo, in quanto volutamente posto in essere in suo danno; chiedeva quindi che fosse data esecuzione ex art c.c. al suddetto preliminare, al quale aveva partecipato unitamente al M., previo accertamento di una simulazione soggettiva, per esser stato il vero acquirente del definitivo il solo M. e non la società di comodo, la B. S.r.l., costituita al solo scopo di realizzare l'opera edilizia in parola. In ogni caso il L. caso chiedeva il risarcimento del danno. L'atto di citazione, precisava l'istante, veniva trascritto ex art c.c. in data 18/05/2005. Intanto L. S.r.l. faceva regolarmente iniziare i lavori per la realizzazione di un fabbricato con trenta alloggi, ed allo scopo aveva richiesto un finanziamento di ,00 Euro alla B.I. Questa venuta a conoscenza, nel giugno del 2006, della trascrizione della domanda giudiziale proposta dal L., si rifiutava di concedere il prestito richiesto dalla B. S.r.l., non ritenendo più sicura la garanzia ipotecaria sugli immobili da realizzarsi sul suolo. Si creava un'impasse, non essendoci altri istituti di credito disponibili a concedere un prestito. Per evitare un pregiudizievole fallimento dell'importante opera programmata, che aveva comportato già notevoli costi, la B. S.r.l. era costretta a stipulare in data 12/08/2006 una transazione avente ad oggetto la lite promossa dal L. La transazione s'incentrava sulla promessa di vendita di due appartamenti e altrettanti box in favore del L. da un lato e sulla rinunzia all'azione intrapresa da parte del L., con conseguente assenso alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziaria. Con atto del 07/09/2006 veniva cancellata la trascrizione (il mutuo seguiva nel dicembre del si veda infatti il documento n. 47 allegato dall'attrice). L'attrice sosteneva che la transazione aveva avuto ad oggetto una pretesa temeraria, di cui la controparte era consapevole; chiedeva quindi ex art c.c. il suo annullamento.

3 Tanto nel presupposto che mai si sarebbe potuta configurare la evocata nullità del contratto definitivo, con il quale l'attrice aveva acquistato dagli S. il suolo prima promessoinvenditaall.edalm. Di conseguenza mai si sarebbe potuto verificare il travolgimento del negozio definitivo ex art n. 6 c.c., pur se trascritto prima della domanda giudiziale proposta dal convenuto. Ma era pure vero, aggiungeva l'istante, che la pendenza del giudizio introdotto da questa domanda, per quanto palesemente infondata, e considerati i tempi lunghi della giustizia, avrebbe impedito di ottenere il prestito necessario per portare a termine l'opera intrapresa. Alla fine quindi il M. poneva in essere la transazione al solo scopo di evitare siffatto pregiudizio, pur sapendo della temerarietà dell'azione intrapresa da controparte. L'attrice in linea subordinata chiedeva che la transazione fosse annullata ex art c.c. per violenza, posto che l'iniziativa giudiziaria intrapresa dalla controparte, con la pendenza della conseguente trascrizione pregiudizievole fino alla definizione del giudizio, aveva finito con il coartare il consenso alla stipula della transazione. In via ancora più subordinata l'attore impugnava la transazione per contrarietà a norma imperativa, in quanto l'aver la controparte costretto il M., anche quale legale rappresentante della B. S.r.l., che pure aveva partecipato alla stipulazione della transazione, integrava il reato di estorsione ex art. 629 c.p. L'istante chiedeva infine il risarcimento dei danni morali subiti e la restituzione delle somme versate per effetto della invalida transazione. la difesa del convenuto. Il L. contestava il fondamento della domanda, lamentando di essere stato l'unico danneggiato, posto che non veniva adempiuto il contratto definitivo di permuta, vincolante per le parti, non certo per sua colpa. Allo scopo produceva carteggio, intervenuto soprattutto nell'imminenza della scadenza del termine di cui alla diffida ad adempiere, dalla quale si desumeva la sua disponibilità alla stipula dell'atto definitivo di permuta, concretatasi pure nel presenziare presso lo studio del notaio incaricato del rogito in occasione di alcuni degli appuntanti fissati. Sosteneva poi che se davvero vi fosse stata la supposta coartazione del consenso delle controparti alla stipula della transazione, non si spiegava perché mai esse non avessero esperito l'azione qui proposta subito dopo la stipula della transazione avvenuta il 12/08/2006. Invece attendevano due anni e mezzo, posto che la notifica della citazione introduttiva di questo giudizio data 20/01/2009; in prossimità peraltro- aggiungeva il convenuto- della scadenza del termine per la stipula del definitivo di vendita in proprio favore dei due immobili oggetto della promessa contenuta nella transazione e fissata per il 03/02/2009. CASSAZIONE.net Non solo, aggiungeva il convenuto, ma con preliminari trascritti nella stessa data del 03/02/2009 la B. S.r.l. prometteva a terzi compiacenti i predetti immobili già

4 promessi in vendita con la transazione al L., rendendoli quindi opponibili allo stesso. Si completava l'opera a suo danno, lamentava il convenuto, giungendo la controparte finanche a trasferire i predetti immobili ai suddetti terzi in via definitiva con atto del 31/03/2009. Concludeva quindi per il rigetto della domanda e la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. l'istruttoria. Senza necessità di istruttoria orale, all'udienza del 19/09/2012 la causa veniva riservataperladecisioneconlaconcessionedeiterminiexart.190c.p.c.perlo scambio di comparse conclusionali e repliche. L'annullamento ex art c.c. presuppone che tutta la pretesa oggetto di transazione sia temeraria. Se si dovesse aver riguardo alle sole domande principali proposte dal L. con citazione trascritta in data 18/05/2005, tese ad ottenere la dichiarazione di nullità o di inefficacia della compravendita intercorsa in data 15/11/2004 tra i sig.ri S. e la B. S.r.l., non avrebbe di certo torto la difesa istante quando ne sostiene la temerarietà. Deve infatti considerarsi che i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale in parola, mai avrebbero potuto fondare una pronunzia di nullità o annullabilità della predetta compravendita; l'unica utile per ottenere il travolgimento della sua efficacia, nonostante fosse stata trascritta prima della trascrizione della domanda impugnatacome temeraria exart.1971c.c., e tanto aisensidell'art.2652,n.6, come bene ricordava la difesa attrice. Le causa di nullità ed annullabilità contemplate in questo articolo sono infatti il frutto di una previsione tassativa ed il suo dettato non si sarebbe potuto estendere ad un caso, quale quello prospettato nella domanda giudiziale proposta dal L., che ènotoindottrinacomecontrattoindannodiunterzo. Fattispecie foriera si di tutela obbligatoria ma non reale, come ben ricordava la difesa istante. Illecitolacuiessenzarisiedeinunaformadiabusodellaregolapriorintempore potior in iure. Non può invece affermasi la temerarietà della domanda di risarcimento dei danni proposta dal L. con lo stesso atto di citazione, e formulata in modo da essere svincolata dall'accoglimento della domanda principale di invalidità- inefficacia del contratto(come attestato dall'uso dell'eloquente espressione"in ogni caso..."). È indubbio infatti che il preliminare impegnava alla vendita del suolo nei confronti dell.oltrechedelm.,echeinluogodellastipuladeldefinitivoinfavoredeidue, odiunasocietàdicuidovevanecessariamentefareparteancheill.,sifinivain

5 tempi ristretti per pervenire alla stipula del definitivo nei confronti della B. S.r.l., di cui era amministratore unico, ed evidentemente dominus, lo stesso M. Ed i danni che al L. sarebbero stati riconosciuti dovevano essere rappresentati dal mancato guadagno soprattutto. Danno da supporre di una certa entità, se si considera che erano programmati 30 alloggi, di cui due soltanto, a detta della stessa attrice, avevano un valore commerciale di Euro ,00. Non è quindi dirimente il richiamo alla caparra confirmatoria prevista nel preliminare, con la conseguente sua limitazione ad Euro ,00, se si considera che essa riguardava l'ipotesi del recesso dal preliminare di una delle parti contrapposte di quel contratto obbligatorio; ed in ogni caso avendo l'acquirente L. mostrato di voler agire, con la citazione introduttiva della pretesa oggetto dell'impugnata transazione, per l'esecuzione del preliminare ed in ogni caso per il risarcimento del danno, deve ritenersi che ai sensi dell'art. 1385, III C., c.c. si sarebbero applicate le norme generali in tema di risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale. La prospettata violenza morale e la violazione di norma imperativa. Esclusa la temerarietà della pretesa azionata dal L. ed oggetto della impugnata transazione, perde di valenza la prospettazione della violenza morale come causa di annullamento della transazione, dal momento che siffatta costruzione giuridica presupponeva necessariamente la temerarietà della pretesa e quindi il suo uso strumentale. A fortiori perdeva di valenza l'azione di nullità della transazione, per violazione di norma imperativa, rappresentata dalla denunziata contestazione a carico del L. del reatodiestorsioneexart.629c.p. Cade infine anche l'azione risarcitoria. Per altro verso non ricorrono i presupposti della riconvenzionale ex art. 96 c.p.c., sesiconsiderache,purseinparte,ifatticostitutividelladomandatrovavanoun certo riscontro, avuto riguardo alla temerarietà della pretesa ex art c.c. sotto il profilo della invalidità- inefficacia dell'atto di compravendita intercorso tra la B. S.r.l.egliS. Le spese del giudizio sopportate dal L. seguono la soccombenza prevalente dell'attrice; e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'effettiva attività svolta. P.Q.M. Definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla B. S.r.l. nei confronti del sig. G.L., con citazione regolarmente notificata, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: Rigetta le domande e condanna l'attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese del giudizio sopportate, che si liquidano, in favore del suo difensore

6 distrattario, in complessivi Euro 7.500,00 per diritti ed onorari, oltre Iva Cap e 12,50% forfetario. CosìdecisoinTarantoil9gennaio2013. Depositata in Cancelleria il 9 gennaio CASSAZIONE.net

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