INCONTRO DI STUDIO LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI: LE ATTIVITA, L OBBLIGO DI RISERVATEZZA E LA RESPONSABILITA DELL INTERMEDIARIO
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- Fabia Teodora Marrone
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1 INCONTRO DI STUDIO LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI: LE ATTIVITA, L OBBLIGO DI RISERVATEZZA E LA RESPONSABILITA DELL INTERMEDIARIO PRATO 9 giugno 2004 L evoluzione del rapporto tra A.F. ed il contribuente ha dato un ruolo sempre più rilevante al professionista dell assistenza fiscale. Un aspetto particolare dei decreti di riforma degl ultimi anni del 1900 è proprio quello della valorizzazione della partecipazione del professionista nel rapporto tributario che va oltre la semplice rappresentanza. Molteplici sono gli aspetti dell assistenza fiscale, diversi sono il livello di specializzazione ed il grado d intensità dell intervento del professionista che vanno dalla trasmissione della dichiarazione alla compilazione assistita alla quale si accompagnano le valutazioni nel visto di conformità, asseverazione, certificazione tributaria. L incontro odierno è focalizzato sulla figura dell intermediario su quell attività che è molto spesso parte di un insieme di servizi resi al cliente, ma che la norma dota di propria autonomia. Autonomia della funzione che significa specialità dell attività, responsabilità del professionista in quanto intermediario, necessità della vigilanza da parte dell Agenzia a garantire il corretto andamento dell attività. La semplificazione degli obblighi tributari disposta con intervento normativo, la diffusione di strumenti e della cultura informatica sono le condizioni che hanno consentito il passaggio in tempi rapidi della presentazione della dichiarazione cartacea alla sua trasmissione telematica. Il Dpr 322/1998 ha operato questa rivoluzione ed ha introdotto la figura dell intermediario telematico. La comunicazione dei dati fiscali da contribuente ed Agenzia e viceversa in via telematica ha avuto influenza anche: INCONTRO DI STUDIO - Prato -9 giugno 2004.doc Pagina 1 di 6
2 sulla firma della dichiarazione che rimane apposta sul cartaceo ricevuto o predisposto dall intermediario sulla separazione delle fasi della trasmissione da quella di presentazione sull autonomia delle responsabilità dell intermediario e del contribuente sulla conservazione degli atti e documenti Il DPR 322/1998 ed i decreti ministeriali e direttoriali che tra il 1999 ed il 2001 hanno individuato i soggetti che possono esser incaricati della trasmissione telematica non qualificano giuridicamente la figura professionale dell intermediario che opera come ausiliario abilitato dall Agenzia, ma per conto del contribuente. Il rapporto con il cliente è inquadrabile nel contratto di mandato se si limita a trasmettere una dichiarazione precompilata. E un contratto d opera se la trasmissione avviene a conclusione di un attività di consulenza. Ma nel rapporto con l Agenzia come può esser qualificato? Può ritenersi un incaricato di pubblico servizio oppure un incaricato di un servizio di pubblica necessità? Il riferimento è agli art codice penale che distinguono tra chi svolge una funzione pubblica su concessione, che ne amplia le facoltà e chi svolge un servizio di pubblica necessità su autorizzazione che rimuove l ostacolo legale allo svolgimento dell attività. L abilitazione al servizio telematico non è una concessione di una funzione pubblica nè è abilitazione professionale che si raggiunge con il superamento dell esame di Stato, ma piuttosto l autorizzazione ad un servizio di pubblica necessità. L art.3 DPR 322/1998 contiene un primo elenco di soggetti considerati incaricati ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni e rinvia ai successivi provvedimenti che hanno individuato altri soggetti tra le professioni contabili e legali, ma anche tra una serie eterogenea di professionisti, d associazioni professionali e di servizi. La slide ne presenta alcuni: vanno ricordati tra gli intermediari anche Poste Italiane S.p.a e le Banche. INCONTRO DI STUDIO - Prato -9 giugno 2004.doc Pagina 2 di 6
3 Il ruolo chiave dell intermediario nella presentazione delle dichiarazioni fiscali e degli atti è stato valorizzato dall evoluzione normativa che ha progressivamente ampliato la platea dei soggetti obbligati a trasmettere la dichiarazione in via telematica ed ha accresciuto i servizi on line. Con la finanziaria per il 2004 è stato fissato un compenso per l attività di trasmissione delle dichiarazioni. Con questa misura si colma la differenza di trattamento con gli altri intermediari abilitati (C.A.F., Poste, Banche). Il professionista che oltre alla trasmissione telematica predispone il Mod. F24 cumulativo riceve a sua volta un compenso per il quale emette fattura direttamente all Agenzia delle Entrate. L intermediario è obbligato a trasmettere le dichiarazioni che ha compilato. Ha facoltà di non trasmettere quelle pre-compilate. Ogni volta che accetta l incarico di trasmettere deve rispettare gli obblighi imposti dalle norme. L intermediario è contrattualmente responsabile verso il cliente della trasmissione, ma è anche responsabile verso l Agenzia delle Entrate che attraverso l abilitazione gli riconosce il ruolo di proprio ausiliario nell assistenza al contribuente per favorirne lo spontaneo adempimento. La norma (DPR 435/2001) ha scisso dal 01/01/2002 la posizione del contribuente da quella del professionista. La prova della presentazione era data fino al 31/12/2001 dall impegno a trasmettere dell intermediario al pari di Banche e Poste. La nuova norma distingue per le sole dichiarazioni trasmesse dal professionista l impegno della presentazione. Il cliente è così invitato a verificare il comportamento del professionista, segnalando gli inadempimenti all Agenzia (così istruzioni dichiarazione I.V.A. 2003) INCONTRO DI STUDIO - Prato -9 giugno 2004.doc Pagina 3 di 6
4 La dichiarazione è presentata quando è completata la ricezione da parte dell Agenzia. Le dichiarazioni trasmesse nei termini, ma scartate, sono considerate tempestive se ritrasmesse nei cinque giorni successivi alla comunicazione di scarto. Considerato che la ricevuta è rilasciata nel tempo massimo di 5 giorni previsti dal regolamento del DPR 322/98, la distanza tra il primo invio e quello definitivo non dovrebbe superare i 10 giorni. E in questa fase che l auditor controlla la sussistenza attuale dei requisiti per ottenere l abilitazione, l inesistenza di provvedimenti di radiazione o di sospensione oltre 12 mesi irrogate dall ordine d appartenenza. Nelle operazioni di controllo si prenderanno quelle cautele che rechino il minor disagio possibile al professionista. E un suggerimento di prassi operativa dell Agenzia che s ispira ai principi di correttezza nei confronti del contribuente dettati dallo Statuto. Sono i controlli che focalizzano gli aspetti dell organizzazione e dell efficienza anche attraverso un colloquio-intervista con l auditato. Tra questi controlli è prevista la verifica dell esistenza presso la sede della postazione informatica utilizzata per la trasmissione e la sua corrispondenza con gli standard resi noti dall Agenzia (hardware software modem, linea telefonica dedicata ) INCONTRO DI STUDIO - Prato -9 giugno 2004.doc Pagina 4 di 6
5 Sono controlli sostanziali che mirano ad approfondire l indagine sul metodo di lavoro ed a riscontrare le cause d eventuali anomalie. L intervento presso lo studio è di riscontro degli elementi enucleati nella fase preparatoria. L intermediario è tenuto ad assicurare la riservatezza e sicurezza dei dati personali trattati Con la richiesta d abilitazione il professionista s impegna al rispetto della normativa sulla privacy. I controlli riguardano anche le modalità di custodia della chiave privata assegnata all intermediario abilitato e degli atti Sui problemi connessi con la nuova disciplina della privacy ci intratterrà l esperto. Il p.v. rispecchia i due aspetti del controllo - l audit di conformità alle norme con effetto di rilevazione, valutazione e prevenzione del rischio - l attività ispettiva tradizionale d accertamento e contestazione delle irregolarità già commesse per le quali verrà irrogata la sanzione. - E una sanzione amministrativa non tributaria - Non è ammesso ravvedimento, ma la circolare n.195/1999 consente in fase d irrogazione di tener conto del principio di continuità - L autonoma responsabilità del professionista rispetto a quella del cliente rende indifferente ai fini dell applicabilità della sanzione fatti che riguardano il rapporto tributario (ravvedimento del contribuente, condono ) - Il comportamento del professionista con riguardo a precedenti specifici ed alle azioni di riduzione del danno sono valutate ai soli fini della quantificazione tra minimo e massimo. - E la previsione dell art.34 D.L. 269/03 conv. in L. 326/2000 per le sole Banche e Posta - La legge 350/2003 l ha esteso anche agli altri intermediari Entratel INCONTRO DI STUDIO - Prato -9 giugno 2004.doc Pagina 5 di 6
6 - Per le Banche/Poste si fa riferimento ad errata e tardiva trasmissione, espressione che rinvia alle convenzioni che disciplinano il servizio e fissano sanzioni anche per la non conformità dei dati trasmessi - Non agevolata la definizione sanzione per omessa trasmissione - Per l intermediario il riferimento può essere alla sola trasmissione tardiva - L art.7 bis, infatti, punisce la tardiva ed omessa trasmissione - L Agenzia delle Entrate che ha abilitato l intermediario può procedere alla revoca nei casi previsti dalla legge - Il provvedimento di revoca è adottato dall Ufficio delle Entrate sulla base delle comunicazioni dell intermediario (ad es. a seguito della cessazione dell attività) o d altri elementi direttamente rilevati. La Direzione Regionale coordina l attività degli Uffici delle entrate e valuta se sussistano i gravi motivi per la revoca dell abilitazione sulla scorta degli elementi rilevati dall attività d auditing. La revoca è preceduta dalla contestazione alla quale il professionista può replicare con deduzione entro 30 giorni. Il provvedimento di revoca, notificato, esplica i suoi effetti dopo 30 giorni entro i quali l intermediario deve trasmettere le dichiarazioni per le quali si è impegnato. In mancanza risponde d omessa presentazione (Dlgs 471/1997) INCONTRO DI STUDIO - Prato -9 giugno 2004.doc Pagina 6 di 6
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