CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE 13 gennaio 2006, n

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1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE 13 gennaio 2006, n Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITALONE Claudio Presidente Dott. ONORATO Pierluigi Consigliere Dott. LOMBARDI Alfredo Maria Consigliere Dott. FIALE Aldo Consigliere Dott. SARNO Giulio Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI avverso l'ordinanza 07/10/2005 pronunziata dal Tribunale del riesame di Napoli nei confronti di: P.C., n. a (OMISSIS); Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FIALE Aldo; udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Fatto e Diritto Con ordinanza del il Tribunale di Napoli accoglieva l'istanza di riesame proposta nell'interesse di P.C. avverso il decreto del G.I.P. di quello stesso Tribunale, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo di "un vecchio e preesistente manufatto di circa mq. 65, composto da seminterrato e piano rialzato",

2 interessato da lavori edilizi, in relazione all'ipotizzato reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), (realizzazione di una ristrutturazione abusiva, perchè in assenza del permesso di costruire) e revocava il sequestro medesimo, ordinando la restituzione del manufatto all'avente diritto. Rilevava il Tribunale che, sulla base delle indagini fino ad allora esperite, le opere in corso di realizzazione sul manufatto non apparivano integrare un intervento di "ristrutturazione edilizia", bensì risultavano coincidenti con quelle descritte dall'indagato nella procedura di denuncia di inizio di attività da lui legittimamente esperita, consistendo in "opere di consolidamento statico, snellimento e ricostruzione dei solai, nel rispetto delle quote, e nuove tramezzature nel rispetto delle caratteristiche costruttive e tipologiche originarie e senza variazione della destinazione d'uso". Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale ha eccepito che, dalle risultanze del verbale di sequestro e dal rilievo fotografico in atti, emergerebbe che, nella specie, si sarebbe in presenza di una "nuova costruzione", non essendovi piena conformità tra la nuova struttura e lo status quo ante del manufatto originario, che si presentava in una condizione di totale abbandono, configurandosi come vero e proprio rudere. 1. In punto di diritto deve rilevarsi che: a) Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, comma 1 - lett. d), - come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n definisce interventi di ristrutturazione edilizia quelli "rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti". La ristrutturazione edilizia non è vincolata, pertanto, al rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio esistente e differisce sia dalla manutenzione straordinaria (che non può comportare aumento della superficie utile o del numero delle unità immobiliari, nè

3 modifica della sagoma o mutamento della destinazione d'uso) sia dal restauro e risanamento conservativo (che non può modificare in modo sostanziale l'assetto edilizio preesistente e consente soltanto variazioni d'uso "compatibili" con l'edificio conservato). La stessa attività di ristrutturazione, del resto, può attuarsi attraverso una serie di interventi che, singolarmente considerati, ben potrebbero ricondursi agli altri tipi dianzi enunciati. L'elemento caratterizzante, però, è la connessione finalistica delle opere eseguite, che non devono essere riguardate analiticamente ma valutate nel loro complesso al fine di individuare se esse siano o meno rivolte al recupero edilizio dello spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in parte nuovo. b) Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 10, comma 1 - lett. c), come modificato dal D.Lgs. n. 301 del 2002, assoggetta a permesso di costruire quegli interventi di ristrutturazione edilizia "che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superficie" ovvero si connettano a mutamenti di destinazione d'uso, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A). c) Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 22, comma 3 - lett. a), come modificato dal D.Lgs. n. 301 del 2002, prevede, però, che - a scelta dell'interessato - tali interventi possono essere realizzati anche in base a semplice denunzia di inizio attività. Dalle disposizioni legislative dianzi ricordate si deduce che sono sempre realizzabili previa mera denunzia di inizio dell'attività le ristrutturazioni edilizie di portata minore: quelle, cioè, che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica (diverse da quelle, descritte nell'art. 10, comma 1 - lett. c, che possono incidere sul carico urbanistico). Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha introdotto, in sostanza, uno sdoppiamento della categoria delle ristrutturazioni edilizie come disciplinata, in precedenza, dalla L. n. 457 del

4 1978, art. 31, comma 1 - lett. d), riconducendo ad essa anche interventi che ammettono integrazioni funzionali e strutturali dell'edificio esistente, pure con incrementi limitati di superficie e di volume. Deve ritenersi, però, che le modifiche del "volume", ora previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 10, possono consistere in diminuzioni o traslazioni dei volumi preesistenti ed in incrementi volumetrici modesti, poichè, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell'edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra "ristrutturazione edilizia" e "nuova costruzione". 1.1 In materia di ristrutturazione edilizia previa integrale demolizione, il legislatore ha introdotto una disciplina espressa soltanto con il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, comma 1 - lett. d), che, nella sua formulazione originaria, riconduceva nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia "anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volume, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica" (per la ricostruzione dell'interpretazione giurisprudenziale della disciplina previgente vedi Cass., Sez. 3^, , Pellegrino). Il D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 ha modificato tale disposizione, comprendendo tra gli interventi di ristrutturazione edilizia "anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica". E' stato eliminato, dunque, il riferimento alla "fedele" ricostruzione ed è stato specificato che la ricostruzione costituisce ristrutturazione se il risultato finale coincide nella volumetria e nella sagoma con il preesistente edificio demolito. L'identità della volumetria e della sagoma non costituisce, invece, un limite per gli interventi di ristrutturazione che non comportino la previa demolizione dell'edificio. 1.2 Può concludersi, allora - quanto agli interventi di ristrutturazione di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 10, comma 1, lett. c), come modificato dal D.Lgs. n. 301

5 del 2002 (non di portata minore) - che essi sono subordinati a permesso di costruire ma, in alternativa, possono essere realizzati medianti denuncia di inizio attività: - se "portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A), comportino mutamenti della destinazione d'uso"; - se, però, comportino la preventiva demolizione dell'edificio, U risultato finale deve coincidere nella volumetria e nella sagoma con l'edificio precedente. 1.3 In ogni caso, la ricostruzione su ruderi costituisce sempre "nuova costruzione", in quanto il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura. In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata (vedi Cass., Sez. 3^: , Pellegrino e , ric. Perfetti; nonchè C. Stato, Sez. 5^: , n. 3452; , n. 2142; , a 2021; , n. 398; , n La demolizione - per essere ricondotta anche alla nuova nozione legislativa di "ristrutturazione edilizia" - deve essere contestualizzata temporalmente nell'ambito di un intervento unitario, volto, nel suo complesso, alla conservazione di un edificio che risulti ancora esistente e strutturalmente identificatole al momento dell'inizio dei lavori (c.d. principio della contiguità temporale). 2. Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che, nelle fattispecie in esame, non risulta anzitutto che si verta in ipotesi di ricostruzione previa integrale demolizione del manufatto preesistente. Il Tribunale, come si è detto dianzi nella parte espositiva, ha rilevato che i lavori in corso di esecuzione consistevano in "opere di consolidamento statico, snellimento e ricostruzione dei solai, nel rispetto delle quote, e nuove tramezzature nel rispetto delle caratteristiche costruttive e tipologiche originarie e senza variazione

6 della destinazione d'uso". Il ricorso del P.M. - che si limita a confutare tale ricostruzione della vicenda - deve essere dichiarato pertanto inammissibile, perchè svolge censure in fatto del provvedimento impugnato, non proponibili in sede di legittimità, tenuto conto che il giudice del procedimento incidentale ha adeguatamente valutato l'entità dei lavori in corso (quale descritta nel processo verbale di sequestro e raffigurata dalla documentazione fotografica) ed ha concluso - con deduzioni coerenti ed immuni da vizi logico-giuridici - che, allo stato, non appare ravvisabile un'ipotesi di ricostruzione su ruderi, sottratta in quanto tale al regime della denuncia di inizio dell'attività. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi di prova acquisiti, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito del provvedimento impugnato. P.Q.M. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2006

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