I S T I T U T O C O M P R E N S I V O S T A T A L E Villafranca Padovana. Collegio dei docenti. Regolamento Valutazione Alunni

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1 I S T I T U T O C O M P R E N S I V O S T A T A L E Villafranca Padovana Collegio dei docenti Regolamento Valutazione Alunni Approvato e adottato nella seduta del Collegio del 17 gennaio 2013

2 Premessa La valutazione formativa In base all art. 1 comma 3 del D.P.R. 122 del 22 giugno Regolamento sulla valutazione, la valutazione dell alunno è formativa. a. La valutazione delle singole discipline tiene conto dell impegno, della progressione nell apprendimento, del curriculum dell alunno, del raggiungimento degli obiettivi educativi, della situazione personale dell alunno (problemi di salute, di relazione, disturbi dell apprendimento diagnosticati ecc.). b. All inizio di ogni percorso di apprendimento i docenti informano gli alunni circa i risultati attesi e i criteri con cui tali risultati saranno valutati. L esito delle prove di verifica è oggetto di una riflessione condivisa tra alunni e docenti. Gli alunni sono inoltre guidati in un processo di autovalutazione delle proprie esperienze di apprendimento. c. Gli eventuali insuccessi scolastici degli alunni consentono ai docenti di accompagnare l alunno in un percorso di crescita, attraverso l acquisizione della consapevolezza delle proprie difficoltà e delle strategie per superarle. d. La scuola predispone risorse per consentire il recupero delle conoscenze e delle abilità di base e il potenziamento di conoscenze e abilità, in modo da garantire che emergano in maniera ottimale le potenzialità dell alunno. e. La valutazione in sede di scrutinio finale del consiglio di classe delinea il profilo globale e condiviso dell alunno consentendo di considerare correttamente l incidenza delle eventuali non sufficienze nel percorso scolastico dell alunno stesso. La normativa stabilisce in più punti che la valutazione periodica e finale dell alunno è collegiale (Legge 169 del 30 ottobre 2008, art. 2, comma 3; art. 3, comma 3. D.P.R. 122 del 22 giugno 2009, art. 1, comma 5; art. 2, comma 1; art. 2, comma 8, lettera b; art. 3, comma 2). 2

3 Prima parte La valutazione degli apprendimenti e del comportamento nella Scuola Primaria 3

4 1A. Scala numerica e criteri di valutazione Ogni dipartimento ha elaborato dei criteri di valutazione che descrivono conoscenze, abilità e competenze relative a ciascun livello della scala numerica. Ogni docente, individualmente, nella misurazione delle singole prove di verifica, dovrà far uso di voti numerici. 1. Valutazione degli apprendimenti Nelle schede di valutazione si utilizzeranno i voti da 4 a 10. Corrispondenza del voto rispetto ai criteri di valutazione 10 Conoscenze ed abilità molto sicure e rielaborazione personale 9 Conoscenze ed abilità complete e molto sicure. 8 Raggiungimento sicuro delle conoscenze ed abilità fondamentali. 7 Conoscenze ed abilità positive, adeguate (conseguimento più che sufficiente di quasi tutti gli obiettivi). 6 Conoscenze ed abilità elementari di base. 5 Conoscenze ed abilità parziali. 4 Gravi lacune negli apprendimenti. 2. Valutazione del comportamento La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti aspetti: rispetto di persone, ambienti e strutture rispetto delle regole partecipazione collaborativa alla vita di classe e delle attività scolastiche frequenza regolare disponibilità ad apprendere costruzione di relazioni positive ed è espressa mediante un giudizio: pienamente adeguato adeguato parzialmente adeguato non adeguato D.P.R. 122/2009, art. 2 c. 8 La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto legge, e' espressa: a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione. 4

5 1B. La valutazione degli alunni casi particolari 1. Valutazione degli alunni con disabilità Tutti i docenti della classe, non solo l insegnante di sostegno, concorrono al successo scolastico dell alunno diversamente abile e, quindi, tutti i docenti sono corresponsabili del momento valutativo. Gli alunni certificati, si valuteranno sulla base degli obiettivi raggiunti, concordati all interno del PEI e delineati nella programmazione individualizzata. 2. Valutazione degli alunni con Disturbi Specifici dell Apprendimento D.P.R. 122/2009, art. 10 Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento delle attività didattiche e delle prove di esame, sono adottati, nell ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi dispensativi ritenuti più idonei. 3. Valutazione degli alunni stranieri Si rinvia al decreto 31 agosto '99 n. 394 che recita: " [ ] per [gli alunni stranieri] che si trovino al primo anno [in Italia] la valutazione periodica e annuale mira a verificare la preparazione, soprattutto della conoscenza della lingua italiana, e considera il livello di partenza dell'alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l'impegno e le sue potenzialità di apprendimento". Tale valutazione è da estendere anche ad altri alunni stranieri con scarsa scolarizzazione. In questi casi, i docenti di classe, dopo aver preso in esame i seguenti elementi: percorso scolastico pregresso gli obiettivi possibili i risultati ottenuti nell apprendimento dell italiano L2 i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati la motivazione la partecipazione l impegno la progressione nell apprendimento potranno esprimere una valutazione di questo tipo: Non valutabile oppure In riferimento alla programmazione personalizzata in quanto l alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana. 5

6 1C. La valutazione della religione cattolica e delle attività alternative 1. Valutazione della religione cattolica La valutazione dell insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dalle norme vigenti in materia ed è espressa senza attribuzione di voto numerico. I docenti incaricati dell insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni che si avvalgono dell insegnamento in oggetto. 2. Valutazione delle attività alternative alla religione cattolica D.P.R. 122/2009, art. 2 c. 5 Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. Gli alunni che non si avvalgono dell insegnamento della religione cattolica saranno dunque valutati dall insegnante di classe che riceverà preventivamente dal docente di alternativa all irc elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto. La valutazione concorrerà al voto numerico espresso nella scheda quadrimestrale. 6

7 1D. Ammissione alla classe successiva e certificazione delle competenze 1. Ammissione alla classe successiva Art. 1 comma 5 del D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del POF. Art. 2 comma 1 del D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe. Art. 3 comma 1 della L.169/2008 Dall anno scolastico 2008/09, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall alunno. Art. 3 comma 1-bis della L.169/2008 Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all unanimità, possono non ammettere l alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Sulla base delle opportune considerazioni pedagogiche e della prassi consolidata, le situazioni degli alunni che presumibilmente necessitano di una particolare e attenta analisi sono quelle che evidenziano un congruo numero di discipline con preparazione lacunosa (con voto 5) o molto lacunosa (con voto 4). In questi casi si passano a verificare le seguenti condizioni: a) a favore dell ammissione alla classe successiva: disturbi di apprendimento diagnosticati o comunque particolarmente rilevanti; provenienza, scolarizzazione in Italia, situazione linguistica e culturale; situazione socio-familiare o personale penalizzante ai fini dell apprendimento; situazione di ripetenza; progressi rispetto alla situazione di partenza; manifesta inutilità di una ripetenza. b) per la non ammissione alla classe successiva: In via preliminare ci si accerta di aver manifestato alla famiglia, durante tutto l anno scolastico, le preoccupazioni per le carenze nell apprendimento o nella maturazione dell alunno. E opportuno inoltre aver condiviso con la famiglia stessa la scelta della non ammissione alla classe successiva. Fatto questo, si considerano le motivazioni: 1) impegno e rendimento inferiori alle effettive capacità dell alunno; 2) livello di maturazione non adeguato all età; 3) insuccesso di strategie di apprendimento e motivazionali condivise con la famiglia (percorsi didattici personalizzati, corsi di recupero ecc.); 4) previsione di un possibile miglioramento del livello di maturazione e del rendimento attraverso la ripetenza. Art. 2 comma 7 del D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122. Nel caso in cui l ammissione alla classe successiva è comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una 7

8 specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 e a trasmettere quest ultimo alla famiglia dell alunno. Nella scheda di valutazione, saranno quindi indicate le lacune rilevate. 2. Certificazione delle competenze Art. 8, comma 1 del D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 Nel primo ciclo dell istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell art. 3, commi 1 e 2, del decreto legge. Art. 8, comma 6 del D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 Con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, ai sensi dell art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell istruzione. Competenze da certificare per area e ambito 1. COMPETENZE DI BASE AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA VALUTAZIONE DI LIVELLO Italiano Produzione orale (Comunicare usando strumenti espressivi ed argomentativi in maniera efficace in base al contesto) Italiano Produzione scritta (Produrre testi e immagini in relazione alle diverse situazioni comunicative) Lingue straniere (Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi in contesti vari) Linguaggio artistico (Utilizzare e interpretare i linguaggi non verbali di tipo artistico) Linguaggio musicale (Utilizzare e interpretare i linguaggi non verbali di tipo musicale) Sport e scienze motorie (Padroneggiare le principali tecniche motorie e sportive) AREA STORICO-GEOGRAFICA Interagire all interno di contesti, opinioni e culture diversi, interpretando in modo consapevole i fenomeni storici e geografici AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA Risolvere problemi legati alla realtà utilizzando i numeri, le procedure di calcolo e le conoscenze geometriche più appropriate Interagire all interno della realtà naturale e artificiale interpretandone i fenomeni attraverso il metodo scientifico-sperimentale Utilizzare le tecnologie in maniera consapevole e responsabile all interno di vari contesti 8

9 Descrittori dei livelli di competenza 2. LIVELLI DI COMPETENZA LIVELLO VOTO DESCRIZIONE DEI LIVELLI RAGGIUNTI NELLE COMPETENZE Iniziale 5/6 L alunno svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze e abilità parziali e di saper applicare regole e procedure di base solo se guidato. Elementare 6 L alunno svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare in autonomia regole e procedure di base Intermedio 7-8 L'alunno svolge compiti abituali e affronta situazioni problematiche note, mostrando di saper utilizzare le conoscenze assimilate e padroneggiare le abilità acquisite Avanzato 9-10 L'alunno svolge compiti complessi e affronta problemi in situazioni anche non note, mostrando di saper utilizzare le conoscenze assimilate e padroneggiare le abilità acquisite. In attesa del modello di certificazione ministeriale, il nostro Istituto adotta un modello che può essere rivisto di anno in anno con delibera del Collegio dei Docenti. 9

10 Seconda parte La valutazione degli apprendimenti e del comportamento nella Scuola Secondaria di I grado 10

11 2A. La valutazione nella scuola secondaria di I grado Scala numerica e criteri di valutazione Ogni dipartimento ha elaborato dei criteri di valutazione che descrivono conoscenze, abilità e competenze relative a ciascun livello della scala numerica. Ogni docente, individualmente, nella misurazione delle singole prove di verifica, dovrà far uso di voti numerici. Schede di valutazione quadrimestrali Dato che i voti da zero a tre risultano poco appropriati allo spirito formativo che la scuola secondaria di primo grado si pone, vengono utilizzati nella scheda di valutazione i voti da 4 a 10. Corrispondenza del voto rispetto ai criteri di valutazione 10 Conoscenze ed abilità molto sicure e rielaborazione personale 9 Conoscenze ed abilità complete e molto sicure. 8 Raggiungimento sicuro delle conoscenze ed abilità fondamentali. 7 Conoscenze ed abilità positive, adeguate (conseguimento abbastanza sicuro di quasi tutti gli obiettivi). 6 Conoscenze ed abilità elementari. 5 Conoscenze lacunose ed abilità parziali. 4 Gravi lacune negli apprendimenti. D.P.R. 122/09, art. 2 c.2 I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decretolegge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della repubblica 8 marzo 1999, n Comportamento La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti aspetti: rispetto di persone, ambienti e strutture rispetto delle regole disponibilità a collaborare alla vita di classe. disponibilità ad apprendere e a migliorare costruzione di relazioni positive senso di responsabilità nei confronti dei propri doveri scolastici 11

12 Il D.P.R. 122/09, art. 2 c.8 prescrive che La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, e' espressa: b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge; il voto numerico e' illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione. Si ricorda che il D.P.R. 122/09, art. 7 c.2 recita La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei confronti di cui al comma 1 dell articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti Specifica nota per il comportamento 10 Corretto e responsabile 9 Corretto 8 Non sempre corretto 7 Poco corretto 6 Scorretto 5 Gravemente scorretto 12

13 2B. La valutazione degli alunni casi particolari Valutazione degli alunni con disabilità Il D.P.R. 122/09, art. 9, c. 1 stabilisce che La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed e' espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli. Tutti i docenti della classe, non solo l insegnante di sostegno, concorrono al successo scolastico dell alunno diversamente abile e, quindi, tutti i docenti sono corresponsabili del momento valutativo. Gli alunni si valuteranno sulla base degli obiettivi raggiunti, concordati e delineati all interno della programmazione individualizzata. Valutazione degli alunni con Disturbi Specifici dell Apprendimento Nel D.P.R. 122/2009, art. 10, c.1 e 2 sono previste per gli alunni affetti da DSA certificato le seguenti indicazioni: 1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento delle attività didattiche e delle prove di esame, sono adottati, nell ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi dispensativi ritenuti più idonei. 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. Valutazione degli alunni stranieri Si rinvia al decreto 31 agosto '99 n. 394 che recita: " [ ] per [gli alunni stranieri] che si trovino al primo anno [in Italia] la valutazione periodica e annuale mira a verificare la preparazione, soprattutto della conoscenza della lingua italiana, e considera il livello di partenza dell'alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l'impegno e le sue potenzialità di apprendimento" Tale valutazione è da estendere anche ad altri alunni stranieri con scarsa scolarizzazione. In questi casi, il Consiglio di classe, dopo aver preso in esame i seguenti elementi: percorso scolastico pregresso gli obiettivi possibili i risultati ottenuti nell apprendimento dell italiano L2 i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati la motivazione la partecipazione l impegno la progressione nell apprendimento potrà esprimere, limitatamente al primo Quadrimestre, una valutazione di questo tipo: Non valutabile oppure In riferimento alla programmazione personalizzata in quanto l alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana. 13

14 2C. La valutazione della religione cattolica 1. Valutazione della religione cattolica La valutazione dell insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dalle norme vigenti in materia ed è espressa senza attribuzione di voto numerico. I docenti incaricati dell insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni che si avvalgono dell insegnamento in oggetto. (D.P.R. 122/2009, art. 2, c. 4) Nello Schema di regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e per ulteriori modalità applicative dell articolo 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, l articolo 7 tratta della Valutazione dell insegnamento della religione cattolica. I tre commi che lo compongono specificano sia la modalità con la quale dev essere espressa la valutazione sia il valore che assume, in sede di scrutinio finale, il voto espresso dal docente di religione cattolica se determinante per l esito finale che il Consiglio di classe deve assumere a maggioranza. Si riporta di seguito l intero articolo 7: 1. La valutazione dell insegnamento della religione cattolica, ai sensi dell articolo 309, comma 4, del Testo Unico in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, viene espressa mediante una speciale nota da allegare al documento di valutazione riguardante l interesse dell alunno e il profitto che ne ritrae, con conseguente esclusione del voto in decimi. 2. I docenti incaricati dell insegnamento della religione cattolica del I e del II ciclo partecipano alla valutazione periodica e finale solamente per gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Con esclusivo riferimento a tali alunni, essi concorrono alla determinazione del voto del comportamento, alla determinazione dei crediti scolastici e all ammissione alla classe successiva o all esame finale di ciclo. 3. Nello scrutinio finale, nel caso sia prevista una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale, secondo quanto previsto dall Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana sottoscritta il 14 dicembre 1985, così come modificata dal Decreto Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n Valutazione delle Attività Alternative alla religione cattolica I docenti che svolgono l insegnamento di attività alternative alla religione cattolica forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto (D.P.R. 122/2009, art. 2, c. 5)dagli alunni loro affidati che non si avvalgono dell insegnamento della religione cattolica 14

15 2D. Ammissione alla classe successiva e all esame di Stato PREMESSA Aspetti collegiali della valutazione Art. 1 comma 5 del D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del POF. Art. 2 comma 1 del D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola secondaria di primo grado, dal Cdc, presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. Il consiglio di classe avviserà le famiglie sull andamento degli alunni in difficoltà e, ove necessario, li inviterà ad un colloquio con il coordinatore di classe per condividere le strategie più opportune al recupero. 1. AMMISSIONE ALLA CLASSE II E ALLA CLASSE III Normativa Art. 3 commi 2 e 3 L.169/2008 Sono ammessi alla classe successiva ovvero all esame di Stato gli alunni che hanno ottenuto con decisione assunta a maggioranza dal Cdc un voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. Art. 2 comma 3 L.169/2008 La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a 6/10, la non ammissione al successivo anno di corso e all esame conclusivo del ciclo. Criteri di ammissione e non ammissione a) a favore dell ammissione alla classe successiva: disturbi di apprendimento diagnosticati o comunque particolarmente rilevanti; provenienza, scolarizzazione in Italia, situazione linguistica e culturale; situazione socio-familiare o personale penalizzante ai fini dell apprendimento; situazione di ripetenza (n. b. è bene non superare le due ripetenze complessive). progressi rispetto alla situazione di partenza. b) per la non ammissione alla classe successiva: 1) Sono state inviate almeno due comunicazioni scritte alla famiglia da parte del Cdc circa l andamento problematico dell alunno nel corso dell anno scolastico; 2) In previsione di un possibile miglioramento del livello di maturazione e del rendimento attraverso la ripetenza, si valuta la possibile non ammissione in presenza di: impegno e rendimento inferiori alle effettive capacità dell alunno livello di maturazione non adeguato all età insuccesso di strategie di apprendimento e motivazionali condivise con la famiglia (percorsi didattici personalizzati, corsi di recupero ecc.) mancato conseguimento dei traguardi di competenza previsti per la classe di frequenza. 15

16 Nella scheda di valutazione, saranno indicate le lacune rilevate Art. 2 comma 7 del D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 Nel caso in cui l ammissione alla classe successiva è comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 e a trasmettere quest ultimo alla famiglia dell alunno. Nella scheda di valutazione del secondo Quadrimestre si possono riportare i voti inferiori ai 5/10 solo in caso di non ammissione; se invece l alunno è ammesso, pur non avendo raggiunto in tutte le materie gli obiettivi minimi previsti, si riporta il voto 6/10 e nella nota a lato si scriverà con lacune (VOTO: 5), con gravi lacune (VOTO: 4). Anche nei verbali dei consigli di classe dovranno apparire i nomi degli alunni con le rispettive valutazioni portate a 6/10 dal consiglio di classe e le note relative. Ammissione e non ammissione Art. 4 bis dl 59/2004. Il cdc, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all esame medesimo. L ammissione all esame di Stato avviene secondo la procedura prevista per l ammissione alla classe seconda e terza. I consigli di classe valutano attentamente l ammissione all esame di Stato. I dipartimenti propongono prove d esame opportunamente graduate. Criteri di deroga per l ammissione agli scrutini e agli esami Art. 2 comma 10 del D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell anno scolastico e per la valutazione degli alunni [3/4 dell orario annuale personalizzato], le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. All interno del presente Regolamento, il collegio individua e delibera le seguenti deroghe per l ammissione agli scrutini e agli esami in seguito ad assenze dovute a gravi e comprovati motivi quali: gravi motivi di salute, motivi religiosi, partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., alunni stranieri giunti in corso d anno, alunni con percorsi personalizzati integrati. 16

17 2. FORMULAZIONE GIUDIZIO DI IDONEITA Art. 3 comma 2 del D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 L ammissione all esame di Stato [ ] è disposta [ ] nei confronti dell alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l attribuzione di un unico voto secondo l ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a 6/10. Il giudizio di idoneità [ ] è espresso in decimi considerando il percorso scolastico compiuto dall allievo nella scuola secondaria di primo grado. Criteri per formulare Il Giudizio di Idoneità In sede di scrutinio finale si determina il giudizio di idoneità, espresso in decimi, considerando il giudizio in uscita delle classi prima e seconda, la media dei voti disciplinari del secondo quadrimestre della classe terza, il rendimento scolastico del triennio, il comportamento e il percorso il percorso di maturazione e crescita personale nel triennio. Per formulare il giudizio di idoneità si considerano i seguenti criteri: voto idoneità criterio Esiti di apprendimento eccellenti Costanza dell impegno Comportamento: 9/10 Esiti di apprendimento molto buoni Impegno costante Comportamento: 9/10 Esiti di apprendimento buoni Progressi regolari Impegno costante Comportamento: 8/10 Esiti di apprendimento più che sufficienti Impegno abbastanza costante Comportamento: 7/10 Esiti di apprendimento sufficienti Impegno non sempre costante Comportamento: 6/10 Esiti di apprendimento lacunosi in alcune discipline Impegno non sempre costante Progressi rispetto alla situazione di partenza Comportamento: 6/10 17

18 Valutazione alunni con disabilita E disciplinata dall art. 9 del D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 Valutazione alunni con DSA Art. 10 del D.P.R. del 22 giugno 2009, n Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. Valutazione alunni stranieri Non stabilendo il D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 nuove procedure di valutazione per gli alunni stranieri, si fa riferimento alla normativa già in vigore. 3. FORMULAZIONE ESITO ESAME DI STATO Art. 3, comma 6 del D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 All esito dell esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4 [Invalsi] e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all unità superiore per frazione pari o superiore a 0.5. Il voto numerico d uscita, che esprime l esito dell esame di Stato, si calcola dunque facendo una media tra: il giudizio di idoneità; l esito della prova di Italiano; l esito della prova di Matematica; l esito della prova di Inglese; l esito della prova di Francese; la media tra le due prove Invalsi; l esito del colloquio orale. In tal modo le componenti della valutazione dell esito d esame hanno ciascuna un importanza pari a 1/7. Il 10 Affinché il 10 sia espressione di una preparazione culturale ottimale e di un reale processo di maturazione, tale valutazione, con eventualmente la lode se decisa all unanimità, viene attribuita in presenza di un percorso di crescita e maturazione personale dell alunno in evoluzione positiva nel corso del triennio e una media complessiva di almeno il 9.5. La lode La lode viene proposta nel caso in cui il candidato abbia ottenuto, nelle prove d esame e nel giudizio di idoneità, la media di almeno il

19 2E. Certificazione delle competenze Art. 8, comma 1 del D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 Nel primo ciclo dell istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell art. 3, commi 1 e 2, del decreto legge. Art. 8, comma 6 del D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 Con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, ai sensi dell art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell istruzione. 1. Competenze da certificare per area e ambito Le competenze vengono certificate per aree e per ambiti indicando il livello raggiunto e il relativo voto sulla base dei seguenti descrittori. 2. Descrittori dei livelli di competenza LIVELLO VOTO DESCRIZIONE DEI LIVELLI RAGGIUNTI NELLE COMPETENZE Avanzato 10 Sicuro 9 Completo 8 Intermedio 7 Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in modo autonomo e originale; compie scelte consapevoli mostrando sicura padronanza nell uso delle conoscenze e delle abilità. Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in modo autonomo e coerente; compie scelte consapevoli mostrando di saper utilizzare con pertinenza le conoscenze e le abilità acquisite Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, in autonomia, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Lo studente svolge compiti e risolve problemi in situazioni note con discreta autonomia, mostrando di possedere conoscenze ed abilità e di saper applicare regole e procedure. Elementare 6 Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, solo se guidato. In attesa del modello di certificazione ministeriale, il nostro Istituto adotta un modello che può essere rivisto di anno in anno con delibera del Collegio dei Docenti. 19

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