PS SERVICE&CO-SERVIZI VIGILANZA Provvedimento n

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PS SERVICE&CO-SERVIZI VIGILANZA Provvedimento n"

Transcript

1 PS SERVICE&CO-SERVIZI VIGILANZA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 novembre 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO l articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a euro; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera dell 8 agosto 2012; VISTI gli atti del procedimento; I. LA PARTE 1. Sig. Castagna Carlo, in qualità di titolare dell impresa individuale Service & Co. di Castagna Carlo (di seguito anche Service & Co. ), in qualità di professionista, ai sensi dell articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. L impresa individuale fornisce, tra l altro, servizi di portierato e reception 1. L impresa nel 2012 ha realizzato un volume d affari pari a circa euro ed una perdita connessa al reddito d impresa pari a circa euro 2. II. LA PRATICA COMMERCIALE 2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere da Service & Co. consistente nell aver diffuso informazioni ingannevoli ai sensi del Codice del Consumo in relazione ai servizi di sicurezza, custodia e vigilanza pubblicizzati a mezzo stampa e tramite internet sul sito III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L iter del procedimento 3. Con richiesta di intervento pervenuta il 29 maggio 2013 la Questura di Verona Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell Immigrazione ha segnalato la possibile ingannevolezza ai sensi del Codice del Consumo dei messaggi diffusi da Service & Co., nei quali il professionista lascerebbe intendere, contrariamente al vero, di essere abilitato alla fornitura di servizi di vigilanza privata e di custodia di beni mobili e immobili, e di guardia del corpo ( professional bodyguard ). 4. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, sulla base della citata richiesta di intervento e dei rilievi del sito internet svolti d ufficio in data 6 giugno , il 25 giugno 2013 è stato comunicato a Service & Co. l avvio del procedimento istruttorio n. PS8992 per possibile violazione degli articoli 20, 21, comma 1, e 23, lettera d), del Codice del Consumo. 5.Nella comunicazione di avvio del procedimento è stata ipotizzata, in particolare, l ingannevolezza dei messaggi pubblicitari diffusi dal professionista in quanto idonei ad indurre in errore il consumatore medio con particolare riguardo alle caratteristiche dei servizi offerti, oltre che alle qualifiche del professionista e alle autorizzazioni di cui lo stesso è munito per lo svolgimento di alcune delle attività reclamizzate. 6. Il 5 agosto 2013 il professionista ha prodotto una memoria difensiva nella quale ha fornito informazioni e documentazione non sufficienti a dare riscontro alla richiesta di informazioni dell Autorità, formulata in sede di avvio dell istruttoria. 7. Per tale ragione, con comunicazione del 6 settembre 2013 la Parte è stata sollecitata a dar seguito alla richiesta di chiarimenti e riscontri probatori formulata in sede di avvio dell istruttoria, cui il professionista ha dato seguito il 16 settembre Tenuto conto dell insufficienza degli elementi informativi trasmessi dal professionista, con comunicazione del 27 settembre 2013 è stata disposta a carico di Service & Co. l attribuzione dell onere della prova, ai sensi dell articolo 15 1 [Cfr. visure camerali tramite banca dati Cerved.] 2 [Cfr. informazioni fornite dalla Parte (docc. 18 e 19 del fascicolo istruttorio).] 3 [Doc. 2.]

2 del Regolamento, a cui il professionista ha dato seguito il 7 ottobre , ritrasmettendo copia della memoria integrativa e della documentazione pervenuta il 16 settembre In data 8 ottobre 2013 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 16, comma 1, del Regolamento. 10. Il 10 ottobre 2013 il professionista ha prodotto nuovamente copia della memoria pervenuta il 16 settembre Il 15 ottobre 2013 è stata richiesta la collaborazione della Guardia di Finanza per acquisire informazioni relative al reddito d impresa realizzato dall impresa nel periodo d imposta 2012, ovvero all ultima annualità disponibile, a cui la Guardia di Finanza ha dato riscontro il 17 ottobre , trasmettendo il reddito di impresa conseguito dal professionista nell anno d imposta Il 16 ottobre sono state richieste, inoltre, informazioni alla Questura di Verona, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili in merito alle condotte oggetto di istruttoria. Il riscontro è pervenuto il 22 ottobre Il 18 ottobre 2013 il professionista ha fornito copia del bilancio ) Le evidenze acquisite 14. Come evidenziato dalla Questura segnalante, all interno dei messaggi pubblicitari diffusi tramite stampa e internet il professionista lascia intendere di essere abilitato a fornire vari servizi tra cui servizi di vigilanza e custodia di beni mobili e immobili, pur essendo privo del titolo prefettizio richiesto dall articolo 134 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di seguito, T.U.L.P.S.) 7, per lo svolgimento delle suddette attività. Nei medesimi messaggi l impresa proporrebbe inoltre il servizio di guardia del corpo ( professional bodyguard ) e di scorta con auto, in realtà riservato alle forze di Polizia. a) Il messaggio diffuso a mezzo stampa 15. Il messaggio pubblicato il 26 febbraio 2013 sul quotidiano gratuito In Città, p. 5, distribuito nella citta di Verona e allegato alla denuncia della Questura 8 è rappresentato da un tabellare nel quale, accanto al logo raffigurante uno stemma con la scritta Service & Co., è riportata in bianco su sfondo nero, con notevole evidenza grafica, l indicazione SERVIZI DI VIGILANZA e I NOSTRI SERVIZI, seguita dall elenco dei servizi forniti dal professionisti, ossia: Portierato e custodia, Sorveglianza Antincendio, Front Office e Centralino, Professional Bodyguard, Servizio Driver, Steward/Hostess e Barman (sottolineatura aggiunta). Per il reperimento di maggiori informazioni sui servizi pubblicizzati il messaggio rinvia al sito internet del professionista b) I messaggi diffusi tramite internet 16. Sul citato sito del professionista, nella versione del 27 marzo 2013 allegato alla denuncia della Questura 9, alla pagina vengono elencati tra i principali servizi offerti da Service & Co.: servizi di portierato e custodia non armata, servizio di professional bodyguard, servizio di controllo flusso e deflusso, vigilanza antincendio, front office e centralini, gestione parcheggi, gestione di portinerie aziendali, servizio steward e hostess, servizio di barman free-style, servizio driver con vetture di prestigio e limousine (sottolineatura aggiunta). 17. Con particolare riferimento al Professional Bodyguard, alla pagina è riportato, inoltre, che SERVICE & CO. offre un servizio con personale altamente qualificato e discreto che è il body guard, il quale provvede alla sicurezza della persona in maniera riservata e competente. Il body guard di SERVICE & CO. accompagna, assiste e tutela il cliente proteggendone la privacy e l incolumità fisica in ogni momento della giornata. Tale servizio viene contemplato anche in scorta con auto [ ]. 18. Segue l affermazione: Tale servizio SERVICE & CO. lo svolge h24 in maniera capillare su tutto il territorio nazionale e lo garantisce anche per spostamenti all estero. 19. Nella medesima schermata si afferma che Gli operatori alle dipendenze della nostra azienda sono inquadrati secondo le normative di legge vigenti con regolare brevetto di ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO, sono coperti da polizza assicurativa a responsabilità civile e conto terzi [ ] (sottolineatura aggiunta). 20. Le affermazioni riportate nei messaggi oggetto della denuncia compaiono con modalità e tenore letterale sostanzialmente inalterato anche nella versione del sito internet del professionista rilevata d ufficio il 6 giugno Ciò sebbene il 29 aprile 2013 la Questura come risulta dalla documentazione allegata alla segnalazione - abbia formalmente diffidato il sig. Carlo Castagna, in qualità di titolare dell impresa individuale Service & Co., dall offrire attività di esclusiva pertinenza delle Forze dell Ordine (quale il servizio di professional bodyguard, ovvero di tutela 4 [Docc. 11 e 12.] 5 [Doc. 17.] 6 [Doc. 16.] 7 [La citata disposizione prevede che Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.] 8 [Doc. 1, all. 1.] 9 [Doc. 1, all. 3] 10 [Doc. 2. ]

3 della persona) e dal fornire servizi di vigilanza e custodia per i quali è prevista la specifica licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell articolo 134 del T.U.L.P.S., titolo di cui il sig. Castagna risulta privo In particolare, sul sito internet oggetto delle verifiche d ufficio del 6 giugno , sotto la nuova dicitura CUSTODIA E PORTIERATO, che ha sostituito l indicazione SERVIZI DI VIGILANZA, vengono reclamizzati, tra gli altri: servizi di portierato e custodia non armata, servizio di personale addetto ai servizi di controllo, servizi di vigilanza (effettuati in collaborazione di istituto accreditato) [ ] (sottolineatura aggiunta) Il servizio di personale addetto ai servizi di controllo presenta, in particolare, alla pagina rilevata il 6 giugno 2013, una descrizione coincidente con sul piano sostanziale con quella riportata, per il professional bodyguard, all interno della medesima pagina web, nel messaggio diffuso il 27 marzo 2013 oggetto della denuncia e di diffida da parte della Questura di Verona. 3) L onere della prova ai sensi dell articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo e dell articolo 15 del Regolamento 23. Tenuto conto che il riscontro fornito dal professionista alla richiesta di informazioni e documentazioni formulata il 25 giugno 2013 con l avvio del procedimento non risultava, nonostante il sollecito del 16 settembre 2013, sufficiente a valutare in maniera esaustiva la pratica commerciale in oggetto, il 27 settembre 2013 l Autorità, ai sensi dell articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo e dell articolo 15 del Regolamento, ha disposto l attribuzione dell onere della prova a carico del professionista In sede di incombente istruttorio alla società è stato richiesto, tra l altro, di dimostrare il possesso della licenza prefettizia ex articolo 134 del T.U.L.P.S., di comunicare la denominazione dell istituto accreditato in collaborazione col quale stando a quanto riportato nel messaggio rilevato il 6 giugno il professionista presterebbe i servizi di vigilanza e custodia reclamizzati, fornendo copia del relativo contratto di collaborazione, e di dimostrare il possesso da parte del menzionato istituto delle licenze ex articolo 134 del T.U.L.P.S In esito all attribuzione dell onere della prova, la Parte si è limitata a depositare il 7 ottobre copia della memoria e della documentazione già pervenuta il 16 settembre La Parte non ha fornito, né in sede di risposta alla richiesta di informazioni formulata in sede di avvio del procedimento né di riscontro all onere della prova, alcun documento da cui risulti il possesso in capo all impresa o al suo rappresentante legale (sig. Castagna) delle licenze prefettizie richieste dal T.U.L.P.S. per l esercizio delle attività di vigilanza ai mobili e agli immobili pubblicizzate, l operatività della ditta a livello nazionale, la sussistenza di un rapporto di collaborazione continuativa con un istituto accreditato, né il possesso da parte dei suoi dipendenti di un brevetto per l esercizio dell attività di difesa dell incolumità fisica della persona. 4) Le argomentazioni difensive del professionista 27. Nelle memorie difensive pervenute, rispettivamente, il 5 agosto 17 e il 16 settembre il professionista ha eccepito, in sintesi, che i servizi offerti da Service & Co. rientrerebbero esclusivamente tra i servizi di portierato e di custodia non armata e non sarebbero riconducibili né alle mansioni di esclusiva pertinenza delle forze dell ordine né ai servizi di vigilanza per i quali è richiesto il previo rilascio di licenza ai sensi dell articolo134 del T.U.L.P.S. 28. A seguito alla diffida della Questura di Verona del 29 aprile 2013, il professionista avrebbe comunque modificato il proprio sito internet, rimuovendo tra l altro qualsiasi riferimento ad attività di vigilanza suscettibili di essere ricondotte alle attività di vigilanza privata di cui agli artt. 133 e seguenti del T.U.L.P.S [Doc. 1, all. 4.] 12 [Doc. 2.] 13 [Con riguardo all ambito di operatività di Service & Co., alla pagina - anch essa rilevata il 6 giugno 2013, si afferma ancora che la società opera su tutto il territorio nazionale, che negli anni la stessa ha acquistato un ampia clientela pienamente soddisfatta dei servizi offerti e che vanta di un team organizzato e di elevata formazione e competenza.] 14 [Doc. 10. Con la comunicazione di attribuzione dell onere della prova il professionista è stato invitato a produrre documentazione ufficiale volta, in particolare: 1) a dimostrare il possesso da parte di Service & Co., o del suo rappresentante legale, delle autorizzazioni e/o delle licenze prescritte dal T.U.L.P.S. per l esercizio delle attività di vigilanza, sicurezza, investigative e custodia di cose e persone; 2) a dimostrare che, come si afferma sul sito internet del professionista, SERVICE & Co.opera su tutto il territorio nazionale ; 3) a fornire la denominazione dell istituto accreditato in collaborazione col quale il professionista presterebbe i servizi di vigilanza reclamizzati, fornendo copia del menzionato contratto di collaborazione con Service & Co. e documentazione che dimostri l effettivo possesso da parte del suddetto istituto delle licenze/autorizzazioni/accreditamenti richiesti ai sensi di legge per l esercizio delle attività di vigilanza pubblicizzate dal professionista; 4) a dimostrare che i dipendenti della società sono in possesso di un apposito brevetto di addetto ai servizi di controllo, producendone copia; 5) a dar conto della durata e dei mezzi di comunicazione attraverso cui sono stati diffusi i messaggi pubblicitari diretti a promuovere i servizi di vigilanza e di sicurezza offerti dalla società.] 15 [Docc. 11 e 12.] 16 [Doc. 9.] 17 [Doc. 6. ] 18 [Doc. 9.] 19 [Doc. 6. ]

4 29. I servizi pubblicizzati sarebbero prestati in forza di specifico attestato [di frequenza] inerente la formazione professionale per il Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, rilasciato al sig. Carlo Castagna, in data 10 ottobre 2012, dalla Direzione Regionale Formazione della Regione Veneto 20 e grazie all ausilio di collaboratori esterni occasionali dotati di specifica professionalità ed esperienza Il professionista ha altresì rappresentato di aver conseguito l attestato di frequenza citato e di aver presentato l istanza volta ad ottenere la licenza prefettizia di cui all articolo 134 del medesimo testo unico. 31. Il professionista ha infine chiarito che Service & Co. garantirebbe il proprio intervento su tutto il territorio nazionale grazie all ausilio delle società aderenti all Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria, di cui Service & Co. sarebbe socia. Con riguardo ai servizi di vigilanza e di sicurezza per i quali è prescritto il possesso del titolo abilitativo, l operatività a livello nazionale della società sarebbe invece assicurata, in attesa del rilascio della richiesta licenza, tramite l Istituto di Vigilanza Corpo Vigili dell Ordine S.r.l., accreditato e attivo a livello nazionale, col quale il sig. Carlo Castagna collaborerebbe in veste di produttore 22. IV. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 32. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo stampa e tramite internet, in data 18 ottobre 2013 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. 33. Con parere pervenuto in data 15 novembre , la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b), e 23, lettera d), del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: - la società non risulta aver adempiuto all onere probatorio così come attribuito dall Autorità, per evidente (almeno parziale) non rispondenza della documentazione trasmessa alle richieste istruttorie formulate; - che i messaggi pubblicitari diffusi dal professionista presentano l impresa come idonea a svolgere un ampia gamma di attività e servizi, per una parte rilevante dei quali la stessa non ha ottenuto l autorizzazione/licenza prefettizia e quindi che non può lecitamente svolgere; - che la concreta mancanza dell autorizzazione è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, inducendoli e/o condizionandoli ad assumere una decisione di natura commerciale, che non avrebbero altrimenti preso (se avessero conosciuto la mancanza della necessaria autorizzazione amministrativa) ed in particolare è ingannevole con riferimento ad alcune delle caratteristiche del servizio offerto; - che la pratica commerciale in esame deve ritenersi non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie, in considerazione dell importanza di uno dei settori ove opera il professionista (nella specie: vigilanza privata). V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 34. I messaggi pubblicitari oggetto del presente procedimento riguardano la promozione tramite stampa e a mezzo internet di varie attività di vigilanza, custodia e sicurezza a cose e persone offerti dal sig. Castagna Carlo, in qualità di titolare dell'impresa individuale Service & Co. di Castagna Carlo. 35. Con i messaggi in esame il professionista afferma di poter fornire SERVIZI DI VIGILANZA, Sorveglianza Antincendio, servizio di controllo flusso e deflusso, Professional Bodyguard, nella versione oggetto della richiesta di intervento, oppure servizio di personale addetto ai servizi di controllo, servizi di vigilanza (effettuati in collaborazione di istituto accreditato), servizio di controllo flusso e deflusso, vigilanza antincendio, nella versione rilevata d ufficio). 36. Tali affermazioni lasciano intendere, anche per la loro formulazione letterale, che il professionista è abilitato a fornire direttamente servizi riconducibili ai servizi di vigilanza e custodia regolati dal T.U.L.P.S., oltre che un qualificato servizio di protezione personale. 37. Tale convincimento risulta rafforzato, specie nei messaggi diffusi tramite il sito internet del professionista, dalle affermazioni con cui si pone in evidenza la comprovata esperienza e professionalità del team ( SERVICE & Co. dispone di un team di operatori altamente qualificati e formati, servizio con personale altamente qualificato e discreto ), l ampia e crescente clientela ( La nostra azienda negli anni di attività, ha acquisito clienti appartenenti ai più svariati settori: edilizio, aziende private, industrie, centri commerciali, negozi, campeggi, energie rinnovabili ), l estesa ed 20 [Doc. 6, all. 2.] 21 [Al riguardo la Parte ha allegato, a titolo di esempio, copia del modello di lettera di conferimento di incarico occasionale, il diploma di Detective Professionista conseguito in Romania da un collaboratore di Service & Co. (doc. 9, all. 3).] 22 [A dimostrazione dell esistenza del citato rapporto di collaborazione la Parte ha prodotto copia del badge rilasciato dal suddetto istituto al sig. Castagna (doc. 9, all. 4) e copia di una proposta e preventivo per servizi di vigilanza formulata dal Corpo Vigili dell Ordine s.r.l. su richiesta del sig. Castagna (doc. 9, all. 5). ] 23 [Doc. 22.]

5 efficace operatività dell impresa, attiva 24 ore su 24 compresi i festivi, a livello nazionale ( opera su tutto il territorio nazionale ) ed internazionale. 38. In proposito si rileva che lo svolgimento delle attività di vigilanza e custodia è subordinato, ai sensi dell articolo 134 del T.U.L.P.S. alla concessione di una licenza rilasciata dal Prefetto competente, in base, fra l altro, a valutazioni circa le capacità tecniche del richiedente. Il regime autorizzativo è, pertanto, garanzia per il consumatore del possesso da parte di chi svolge le suddette attività dei requisiti necessari all esercizio delle stesse. 39. Da quanto emerge dalle informazioni fornite dalla Questura e da quanto affermato dallo stesso professionista in sede di riscontro all onere probatorio 24, in realtà, nel periodo di diffusione dei messaggi né l impresa individuale in parola né il sig. Carlo Castagna, in qualità di titolare e rappresentante legale della stessa, risultavano in possesso del titolo autorizzativo prescritto per l esercizio di alcune delle attività pubblicizzate. 40. Al fine di superare il carattere potenzialmente decettivo dei claim in esame, non risulta pertanto sufficiente in assenza dei relativi titoli legittimanti - il conseguimento da parte del sig. Castagna dell attestato di frequenza ad un corso professionale inerente al controllo di luoghi ove si svolgono eventi e spettacoli di intrattenimento. 41. Inoltre, con riguardo al servizio di difesa e tutela della persona (reclamizzato, rispettivamente, con le due dizioni: professional bodyguard e servizio di personale addetto ai servizi di controllo ) si evidenzia che tale attività non risulta attualmente consentita ai privati da alcuna norma dell'ordinamento giuridico nazionale. 42. Sulla base di tali considerazioni, pertanto, i messaggi pubblicitari in esame risultano idonei a trarre in inganno i consumatori circa le qualifiche del professionista, in quanto inducono a ritenere che lo stesso sia in possesso delle necessarie autorizzazioni prefettizie per lo svolgimento dei servizi di vigilanza e custodia reclamizzati, e circa la natura dei servizi offerti, uno dei quali (la difesa della persona) di competenza esclusiva delle forze dell Ordine. 43. L accertato carattere decettivo dei messaggi non risulta invero venir meno in ragione delle modifiche, meramente formali, che il professionista avrebbe apportato sul proprio sito a seguito della diffida da parte della Questura. A ben vedere, infatti, salvo l aver sostituito la dicitura SERVIZI DI VIGILANZA con l indicazione SERVIZI DI CUSTODIA E PORTIERATO, in color blu su sfondo nero, e l espressione professional bodyguard con servizio di personale addetto ai servizi di controllo, il professionista ha diffuso messaggi che presentano, nel tempo, un contenuto sostanzialmente inalterato. 44. D altro canto, nella versione del sito internet oggetto delle verifiche d ufficio il 6 giugno vengono pubblicizzati con modalità decettive anche servizi di vigilanza (effettuati in collaborazione di istituto accreditato), assenti nella versione oggetto della denuncia. 45. Sul punto, in sede di incombente istruttorio, il professionista non ha fornito, infatti, alcun riscontro probatorio idoneo a dimostrare l effettiva esistenza di un rapporto di collaborazione con l Istituto di Vigilanza Corpo Vigili dell Ordine S.r.l., non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la copia di un badge che il suddetto istituto avrebbe rilasciato al sig. Castagna 26 e la copia di una semplice proposta e preventivo per servizi di vigilanza formulata dal Corpo Vigili dell Ordine S.r.l. su richiesta del sig. Castagna 27, che la Parte ha allegato alla memoria del 16 settembre Non essendo stato assolto l onere probatorio, anche la detta affermazione va pertanto considerata inesatta, ai sensi dell articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo. 47. Si osserva inoltre che la mancata indicazione all interno del messaggio in esame dell identità del suddetto istituto appare idonea ad indurre in errore i consumatori sull identità del soggetto incaricato a fornire ai clienti di Service & Co. l attività di vigilanza e custodia di beni mobili e immobili reclamizzata. 48. Parimenti decettiva risulta l affermazione riportata nei messaggi diffusi su internet che SERVICE & Co [ ] opera su tutto il territorio nazionale. Tale indicazione risulta infatti smentita da quanto evidenziato dallo stesso professionista nella memoria del 16 settembre, lì dove afferma che l intervento di Service & Co. su scala nazionale sarebbe assicurato grazie all asserita appartenenza del professionista all Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria e dalla collaborazione con le (non meglio specificate) società aderenti alla stessa, senza produrre alcun contratto o documento idoneo a dimostrare la veridicità di quanto affermato Indimostrata risulta infine l affermazione secondo cui i dipendenti della società sarebbero in possesso di un apposito brevetto di addetto ai servizi di controllo. Sul punto, infatti, il professionista in sede di onere probatorio, non ha fornito alcun chiarimento sul valore legale del citato asserito brevetto, limitandosi a produrre copia del diploma di Detective Professionista conseguito in Romania da un unico collaboratore di Service & Co. 29. Anche tale dato informativo, pertanto, deve considerarsi inesatto ai sensi dell articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo. 24 [Cfr. doc. 9.] 25 [Doc. 2.] 26 [Doc. 9, all. 4.] 27 [Doc. 9, all. 5.] 28 [Al riguardo il professionista si è limitato, infatti, a produrre copia della ricevuta di iscrizione dell impresa alla citata Associazione (doc. 14, all. 2).] 29 [Doc. 9, all. 3.]

6 50. In base alle considerazioni che precedono, si ritiene che i messaggi in esame risultano ingannevoli, nel loro insieme, in quanto lasciano intendere, contrariamente al vero, che Service & Co. sia legittimata a svolgere a livello nazionale, con personale qualificato, attività di vigilanza, custodia e sicurezza su cose e persone per le quali è richiesto un apposito titolo autorizzativo e a fornire servizi di difesa della persona, in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, e 23, lettera d), del Codice del Consumo, potendo per tale motivo pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, indotti a rivolgersi alla suddetta società sulla base di un errata percezione delle qualifiche del professionista e della natura dei servizi dallo stesso prestati. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 51. Ai sensi del combinato disposto dell articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12- quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 52. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. 53. Considerati tali criteri, si ritiene congruo determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al sig. Carlo Castagna, in qualità di titolare dell impresa individuale Service & Co., nella misura pari al minimo edittale. RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, e 23, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la falsa prospettazione delle effettive qualifiche del professionista e alla natura dei servizi dallo stesso prestati, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi pubblicizzati; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dal sig. Castagna Carlo, in qualità di titolare dell impresa individuale Service & Co. di Castagna Carlo, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, e 23, lettera d), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare al sig. Castagna Carlo, in qualità di titolare dell impresa individuale Service & Co. di Castagna Carlo, una sanzione amministrativa pecuniaria di (cinquemila euro); c) che il professionista comunichi all Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

7 Ai sensi del combinato disposto dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell articolo 23, comma 12- quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa p. IL PRESIDENTE Piero Barucci

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 maggio 2012; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

PS CONSORZIO LEONE-SERVIZI SICUREZZA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS CONSORZIO LEONE-SERVIZI SICUREZZA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9054 - CONSORZIO LEONE-SERVIZI SICUREZZA Provvedimento n. 24799 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 febbraio 2014; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 maggio 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

PI Provvedimento n

PI Provvedimento n 40 PI5597 - WWW.CNSF.IT-C.A.R.TUR Provvedimento n. 16805 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 maggio 2007; SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà; VISTO

Dettagli

PS FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n

PS FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n BOLLETTINO N. 33-34 DEL 2 SETTEMBRE 2013 99 PS8876 - FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 24473 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013; SENTITO il Relatore

Dettagli

PS AIRWAY HELICOPTERS-TRASPORTO AEREO Provvedimento n

PS AIRWAY HELICOPTERS-TRASPORTO AEREO Provvedimento n PS10582 - AIRWAY HELICOPTERS-TRASPORTO AEREO Provvedimento n. 26502 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 marzo 2017; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 45

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 45 Bollettino Settimanale Anno XXIII - n. 45 Pubblicato sul sito www.agcm.it 18 novembre 2013 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 A446 - (QG1) ALMA ENERGY TRADING SRL - 2013 Provvedimento n.

Dettagli

PS B.G.S. SERVICES-SERVIZI DI VIGILANZA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS B.G.S. SERVICES-SERVIZI DI VIGILANZA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9863 - B.G.S. SERVICES-SERVIZI DI VIGILANZA Provvedimento n. 25687 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 ottobre 2014; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella

Dettagli

PS5100 - ITI IMPERA-CORSI DI FORMAZIONE Provvedimento n. 24444

PS5100 - ITI IMPERA-CORSI DI FORMAZIONE Provvedimento n. 24444 PS5100 - ITI IMPERA-CORSI DI FORMAZIONE Provvedimento n. 24444 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 luglio 2013; SENTITO il Relatore Professor Barucci; VISTA la

Dettagli

Bollettino. Settimanale. Anno XXVI - n. 48

Bollettino. Settimanale. Anno XXVI - n. 48 Bollettino Settimanale Anno XXVI - n. 48 Pubblicato sul sito www.agcm.it 9 gennaio 2017 BOLLETTINO N. 48 DEL 9 GENNAIO 2017 31 PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA PB802 - RINNOVO MARCHI ITALIANI Provvedimento

Dettagli

PB804 - REGISTRO CENTRALE MARCHI E INVENZIONI Avviso di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento

PB804 - REGISTRO CENTRALE MARCHI E INVENZIONI Avviso di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento PB804 - REGISTRO CENTRALE MARCHI E INVENZIONI Avviso di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Informativa di adozione del provvedimento

Dettagli

PB778 - DIF & CO.-ORIGINAL POSTER FRANCHISING Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PB778 - DIF & CO.-ORIGINAL POSTER FRANCHISING Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PB778 - DIF & CO.-ORIGINAL POSTER FRANCHISING Provvedimento n. 25022 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 luglio 2014; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 19 FEBBRAIO 2019 53/2019/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI RECLAMI PRESENTATI ALLO SPORTELLO PER IL CONSUMATORE

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 3 marzo 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 3 marzo 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

PS8779 - FPA ITALIA-CORSO GRATUITO Provvedimento n. 25086 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS8779 - FPA ITALIA-CORSO GRATUITO Provvedimento n. 25086 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS8779 - FPA ITALIA-CORSO GRATUITO Provvedimento n. 25086 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 settembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19337 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Albino Dal Poz ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE

Dettagli

PS CREDIT ITALIA-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n

PS CREDIT ITALIA-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n PS6862 - CREDIT ITALIA-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 22857 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 ottobre 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 14 OTTOBRE 2016 566/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

PS C.R. SERVICE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS C.R. SERVICE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9101 - C.R. SERVICE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 24800 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 febbraio 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 MAGGIO 2017 A474B - SEA/CONVENZIONE ATA-RIDETERMINAZIONE SANZIONE Provvedimento n

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 MAGGIO 2017 A474B - SEA/CONVENZIONE ATA-RIDETERMINAZIONE SANZIONE Provvedimento n A474B - SEA/CONVENZIONE ATA-RIDETERMINAZIONE SANZIONE Provvedimento n. 26547 5 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 aprile 2017; SENTITO il Relatore Professor Michele

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 maggio 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 luglio 2018; SENTITO il Relatore Prof. Michele Ainis; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005,

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19715 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in relazione ai lavori di revisione svolti sui bilanci d esercizio

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA DITTA INDIVIDUALE POSTA PRIVATA NAZIONALE PETROSINO DI [OMISSIS] PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999

Dettagli

PS8780 - LAVTECH-VENDITE ON LINE Provvedimento n. 24471

PS8780 - LAVTECH-VENDITE ON LINE Provvedimento n. 24471 PS8780 - LAVTECH-VENDITE ON LINE Provvedimento n. 24471 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 30 OTTOBRE 2018 540/2018/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DATI DI QUALITÀ COMMERCIALE E DI PERFORMANCE DEL

Dettagli

PS AZZURRA-DIFFORMITÀ CARATTERISTICHE Provvedimento n

PS AZZURRA-DIFFORMITÀ CARATTERISTICHE Provvedimento n PS9559 - AZZURRA-DIFFORMITÀ CARATTERISTICHE Provvedimento n. 25196 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 24 aprile 2018; SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, Capo

Dettagli

PS EXPERT E CHIODI EUROPE-SCONTATISSIMI Provvedimento n

PS EXPERT E CHIODI EUROPE-SCONTATISSIMI Provvedimento n PS7361 - EXPERT E CHIODI EUROPE-SCONTATISSIMI Provvedimento n. 23216 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 18 gennaio 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2017 649/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 15 settembre 2011 - VIS 84/11 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95, nei confronti di Multiservizi Azzanese

Dettagli

PS STUDIO RIVOLATION 2009 Provvedimento n

PS STUDIO RIVOLATION 2009 Provvedimento n PS5854 - STUDIO RIVOLATION 2009 Provvedimento n. 22673 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2011; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTO il Titolo

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 7 NOVEMBRE 2014 545/2014/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

Bollettino. Settimanale. Anno XVI - n aprile 2006 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L INFORMAZIONE E L EDITORIA

Bollettino. Settimanale. Anno XVI - n aprile 2006 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L INFORMAZIONE E L EDITORIA Bollettino Settimanale Anno XVI - n. 12 10 aprile 2006 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L INFORMAZIONE E L EDITORIA 120 BOLLETTINO N. 12 DEL 10 APRILE 2006 PI5115 - BOLLETTINI POSTALI

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 22 GENNAIO 2019 11/2019/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI RECLAMI PRESENTATI ALLO SPORTELLO PER IL CONSUMATORE

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 7 OTTOBRE 2015 469/2015/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

PS ONDAZZURRA-DEPURATORI PER ACQUA POTABILE Provvedimento n

PS ONDAZZURRA-DEPURATORI PER ACQUA POTABILE Provvedimento n PS9142 - ONDAZZURRA-DEPURATORI PER ACQUA POTABILE Provvedimento n. 24855 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 27 Marzo 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 288/18/CONS ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ WIND TRE S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 98, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2003, N. 259 (CONTESTAZIONE N. 14/17/DTC) L AUTORITÀ

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 1 OTTOBRE 2015 462/2015/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 10 MARZO 2016 97/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 7 novembre 2018;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 7 novembre 2018; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 novembre 2018; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

PS TRAGHETTI.COM-CCS Provvedimento n

PS TRAGHETTI.COM-CCS Provvedimento n PS9075 - TRAGHETTI.COM-CCS Provvedimento n. 24629 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 novembre 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte

Dettagli

2. Federconsumatori di Pistoia, associazione senza scopi di lucro per l informazione e l autotutela dei consumatori ed utenti.

2. Federconsumatori di Pistoia, associazione senza scopi di lucro per l informazione e l autotutela dei consumatori ed utenti. PS6975 - CENTAINE GIOIELLIMETALLO PURO 24 CARATI Provvedimento n. 22714 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 25 agosto 2011; SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni

Dettagli

PS UTILIZZO ILLECITO MARCHIO BILIARDI MARI Provvedimento n

PS UTILIZZO ILLECITO MARCHIO BILIARDI MARI Provvedimento n PS8239 - UTILIZZO ILLECITO MARCHIO BILIARDI MARI Provvedimento n. 23976 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 ottobre 2012; SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 gennaio 2018; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte III, Titolo I del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 9 dicembre 2010 - VIS 191/10 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Italgas

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 29 novembre 2017;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 29 novembre 2017; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 novembre 2017; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

4. Malagoli S.r.l., con sede legale a Modena, in qualità di segnalante. La società opera nel commercio di prodotti in oro ed altri preziosi.

4. Malagoli S.r.l., con sede legale a Modena, in qualità di segnalante. La società opera nel commercio di prodotti in oro ed altri preziosi. PS9143 - MIRKO ORO-PREZZO ACQUISTO ORO Provvedimento n. 24948 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 30 MARZO 2017 195/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 9 dicembre 2010 - VIS 193/10 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Toscana

Dettagli

PS7732 - VODAFONE-DURATA CONTRATTO IPAD2 Provvedimento n. 23538

PS7732 - VODAFONE-DURATA CONTRATTO IPAD2 Provvedimento n. 23538 PS7732 - VODAFONE-DURATA CONTRATTO IPAD2 Provvedimento n. 23538 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 3 maggio 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 458/17/CONS ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA EXPRESS GROUP PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONNESSI AL RILASCIO DELLA LICENZA INDIVIDUALE L AUTORITÀ

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2018 620/2018/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE

Dettagli

PS AUTOESCAPE-ADDEBITI ARBITRARI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS AUTOESCAPE-ADDEBITI ARBITRARI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS8943 - AUTOESCAPE-ADDEBITI ARBITRARI Provvedimento n. 24645 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 28 novembre 2013; SENTITO il Relatore Presidente Giovanni Pitruzzella;

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2016 605/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 177/18/CONS ORDINANZA INGIUNZIONE A SMMART POST S.r.l. PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, COMMA 2, E 8, COMMA 3, LETT. F), DELLA DIRETTIVA GENERALE

Dettagli

PS TOD'S-SITI CONTRAFFATTI. Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS TOD'S-SITI CONTRAFFATTI. Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS8905 - TOD'S-SITI CONTRAFFATTI. Provvedimento n. 24700 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 dicembre 2013; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2018 621/2018/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19339 (*) Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Fabio Bianchin ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*) La Corte

Dettagli

PS FLY BUTTERFLY-SCUOLA DI VOLO ELICOTTERI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS FLY BUTTERFLY-SCUOLA DI VOLO ELICOTTERI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9264 - FLY BUTTERFLY-SCUOLA DI VOLO ELICOTTERI Provvedimento n. 25174 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PS ESATTORIA-AGENZIA RISCOSSIONI Provvedimento n

PS ESATTORIA-AGENZIA RISCOSSIONI Provvedimento n PS9042 - ESATTORIA-AGENZIA RISCOSSIONI Provvedimento n. 24763 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 gennaio 2014; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA

Dettagli

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 6 APRILE 2017 212/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA

Dettagli

PS6756B - SISTEMI DI LUCE-VENDITE ON LINE Provvedimento n

PS6756B - SISTEMI DI LUCE-VENDITE ON LINE Provvedimento n PS6756B - SISTEMI DI LUCE-VENDITE ON LINE Provvedimento n. 24026 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 ottobre 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 9 dicembre 2010- VIS 192/10 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Compagnia

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 6 APRILE 2017 213/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA

Dettagli

AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 21 settembre 2011 - VIS 88/11 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95, nei confronti di Sangro Gas S.r.l. L AUTORITÀ

Dettagli

PS POSTE SHOP-180 EURO DI BONUS Provvedimento n

PS POSTE SHOP-180 EURO DI BONUS Provvedimento n PS7688 - POSTE SHOP-180 EURO DI BONUS Provvedimento n. 23332 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 febbraio 2012; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA

Dettagli

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS DELIBERAZIONE 13 APRILE 2017 233/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L'AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA

Dettagli

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS DELIBERAZIONE 21 SETTEMBRE 2017 638/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 288/16/CONS ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA DITTA INDIVIDUALE [OMISSIS] PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 6 DEL D. LGS. N. 261/1999 E DELL ART. 8 DEL REGOLAMENTO

Dettagli

PS9223 - UFFICIO EMERGENZA DEBITI-RISTRUTTURAZIONE DEBITI Provvedimento n. 24989 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS9223 - UFFICIO EMERGENZA DEBITI-RISTRUTTURAZIONE DEBITI Provvedimento n. 24989 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9223 - UFFICIO EMERGENZA DEBITI-RISTRUTTURAZIONE DEBITI Provvedimento n. 24989 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 giugno 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

2. Due consumatori, ai sensi dell articolo 18, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo.

2. Due consumatori, ai sensi dell articolo 18, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo. Pagina 1 di 6 Provvedimento PS2346 - IN VIAGGI tipo Chiusura istruttoria numero 20619 data 22/12/2009 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 1/2010 Procedimento collegato (esito) - Ingannevole Testo Provvedimento

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ORANET S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE IN TECNICA DIGITALE GOLD TV ITALIA

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 25 MAGGIO 2017 353/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA

Dettagli

2. L Associazione di consumatori Federconsumatori, in qualità di segnalante, ai sensi dell articolo 18 del Codice del Consumo.

2. L Associazione di consumatori Federconsumatori, in qualità di segnalante, ai sensi dell articolo 18 del Codice del Consumo. PS9328 - GPM-RILEVATORI DI GAS Provvedimento n. 25048 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 luglio 2014; SENTITO il Relatore Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

PS D-LINK-CARATTERISTICHE DISPOSITIVO POWERLINE DHP-P309AV Provvedimento n

PS D-LINK-CARATTERISTICHE DISPOSITIVO POWERLINE DHP-P309AV Provvedimento n PS9601 - D-LINK-CARATTERISTICHE DISPOSITIVO POWERLINE DHP-P309AV Provvedimento n. 25370 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 marzo 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE AI SIG.RI [OMISSIS], GIÀ SOCI AMMINISTRATORI DELLA DISCIOLTA SOCIETÀ CN POSTE SNC, PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 15 GENNAIO 2019 2/2019/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI ANAGRAFICHE DELL AUTORITÀ E DI RECLAMI PRESENTATI ALLO

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2017 564/2017/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI ANAGRAFICA DEGLI OPERATORI E DI RECLAMI PRESENTATI

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 159/17/CONS ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA AC GROUP S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 5 DEL D. LGS. N. 261/1999 E DELL ART. 3 DEL REGOLAMENTO

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 11 APRILE 2013 157/2013/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 169/17/CSP ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALL OPERATORE POSTALE SCOMMETTIAMO CHE. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 DEL D. LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 (PROCEDIMENTO N.

Dettagli

2. CAR.NET S.p.A. (di seguito anche Car.Net ), attiva nel noleggio di autoveicoli e licenziataria del marchio BUDGET 1, in qualità di segnalante.

2. CAR.NET S.p.A. (di seguito anche Car.Net ), attiva nel noleggio di autoveicoli e licenziataria del marchio BUDGET 1, in qualità di segnalante. PS6292 - SICILY BY CAR-MARCHIO BUDGET Provvedimento n. 23305 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 febbraio 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 22 GENNAIO 2019 14/2019/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI ANAGRAFICHE DELL AUTORITÀ E DI RECLAMI PRESENTATI

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALL OPERATORE POSTALE SERVIZI POSTALI ITALIANI S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 DEL D. LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 (PROCEDIMENTO

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2017 472/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE L AUTORITÀ

Dettagli

PS OMNIA 24-GOOGLE MY BUSINESS Provvedimento n

PS OMNIA 24-GOOGLE MY BUSINESS Provvedimento n PS11064 - OMNIA 24-GOOGLE MY BUSINESS Provvedimento n. 27403 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 24 ottobre 2018; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; VISTA

Dettagli

PS8151 VENDITA FARMACI ON LINE Provvedimento n

PS8151 VENDITA FARMACI ON LINE Provvedimento n PS8151 VENDITA FARMACI ON LINE Provvedimento n. 23632 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 giugno 2012; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte

Dettagli

ETICHETTATURA E PUBBLICITA' INGANNEVOLE,

ETICHETTATURA E PUBBLICITA' INGANNEVOLE, Provvedimento n. 18015 dell'autorità Garante Concorrenza e Mercato: ETICHETTATURA E PUBBLICITA' INGANNEVOLE, omogeneizzati "prosciutto", utilizzo di cosce suine crude che dopo cottura vengono miscelate

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 18 GENNAIO 2018 12/2018/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 2 marzo 2011 VIS 34/11 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Metaedil

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÁ 6C S.r.l. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN TECNICA DIGITALE SATELLITARE SUPERFLUO ) PER LA VIOLAZIONE DEL PARAGRAFO 4.4 DEL

Dettagli