LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE"

Transcript

1 INSEGNAMENTO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE I LEZIONE II LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE PROF. ROMANO CICCONE

2 Indice 1 Rilevabilità dell'incompetenza giurisdizionale Le modificazione della competenza per ragioni di connessione, litispendenza e continenza di cause Il regolamento di competenza di 10

3 1 Rilevabilità dell'incompetenza giurisdizionale A corollario dell'intero dettato normativo posto alla base della competenza per valore, della competenza per materia e della competenza territoriale, vi é l'art. 38 del codice di procedura civile che, nella sua nuova formulazione, contiene disposizioni rilevanti in tema di proponibilità e rilevabilità dell'eccezione di incompetenza giurisdizionale. Il primo comma del prefato articolo recita testualmente: L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti nell'art. 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. Ovvero, il giudice di primo grado e la parte convenuta hanno la facoltà e non l'obbligo di rilevare, nei casi previsti dal suindicato art. 28 (incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile) entro e non oltre la prima udienza di trattazione. Qualora il giudice o le parti non eccepiscono tempestivamente tale incompetenza, il giudizio rimane incardinato innanzi al giudice indicato nell'atto introduttivo di lite. Il secondo comma dell'art. 38 c.p.c. disciplina, invece, la rilevabilità dell'incompetenza per territorio derogabile: L'incompetenza per territorio, fuori dai casi previsti dall'art. 28, é eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa é riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo. Ebbene, in base a questa disposizione ed al nuovo dettato normativo formulato nell'art. 167 c.p.c., (con il quale si é imposto al convenuto, a pena di decadenza, di proporre nella comparsa di costituzione e risposta le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio), l'eventuale costituzione del convenuto oltre i termini stabiliti dalla legge (20 giorni prima rispetto alla data indicata nell'atto di citazione, ex art. 166 c.p.c.) importa la decadenza prevista dal secondo comma dell'art. 38 c.p.c. in merito alla rilevabilità dell'incompetenza territoriale derogabile. A differenza di quanto previsto dal primo comma dell'art. 38 c.p.c., nel secondo si impone al convenuto che intende eccepire l'incompetenza territoriale anche l'indicazione del giudice che si reputa territorialmente competente. In tal caso, qualora le altre parti costituite aderiscano alla dichiarazione del convenuto nel ritenere competente il giudice che questi ha indicato, la competenza del giudice così come rilevata dal convenuto rimane ferma qualora il giudizio sia riassunto dinanzi al nuovo giudice entro tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo. 3 di 10

4 In merito all'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, particolare importanza riveste la pronuncia della Corte Costituzionale dell'8/02/2006 n. 41. Ed invero, prima di questa pronuncia, costante ed autorevole giurisprudenza riteneva indispensabile in caso di litisconsorzio necessario passivo che l'eccezione di incompetenza territoriale venisse sollevata da tutte le parti convenute in giudizio; sicchè l'eccezione avanzata soltanto da una delle parti convenute non poteva sortire alcun effetto. Con la pronuncia poc'anzi evidenziata, tuttavia, la Consulta ha finalmente dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 38 e 102 c.p.c. nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti giuridici l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta soltanto da uno dei convenuti. Per concludere, il terzo comma dell'art. 38 c.p.c. statuisce che Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni, ovvero senza istruttoria, a meno che l'eccezione del convenuto o il rilievo del giudice rendano necessaria l'assunzione di sommarie informazioni. Tale disposizione, tuttavia, nei casi ove la competenza territoriale derogabile non è di semplice ed immediata definizione, suscita alcune legittime perplessità laddove si consideri che il giudice inizialmente adito può decidere la propria competenza in modo definitivo con la pronuncia di una rituale sentenza che, di fatto, sarebbe emessa senza alcuna attività istruttoria o con l'assunzione di sommarie informazioni. 4 di 10

5 Le modificazione della competenza per ragioni di connessione, litispendenza e continenza di cause Soffermiamoci adesso, sulle modificazioni della competenza scaturenti dalle ipotesi di litispendenza, continenza e connessione, esaminando le singole fattispecie disciplinate dal nostro legislatore. Cominciamo la disamina partendo dagli effetti della litispendenza sulla competenza; in base all'art. 39 comma 1 c.p.c. se una stessa causa é proposta davanti a giudici diversi, é competente il giudice adito per primo, tenendo conto della data di notifica dell'atto di citazione. Il giudice adito successivamente dichiarerà, anche d'ufficio, con sentenza la litispendenza disponendo con ordinanza che la causa sia cancellata dl ruolo. L'art. 39 comma 2 c.p.c. prevede la fattispecie della continenza di cause statuendo, all'uopo, che se il giudice preventivamente adito é competente anche per la causa promossa successivamente, il giudice di quest'ultima dichiarerà con sentenza la continenza, fissando un termine perentorio entro il quale le parti dovranno riassumere la causa dinanzi al primo giudice. Laddove il giudice preventivamente adito non sia competente per la seconda causa, questi dichiarerà con sentenza la continenza e fisserà con ordinanza il termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice adito successivamente. Un'analisi particolare va effettuata per i casi di connessione; la modificazione della competenza scaturente dalla connessione di più cause può definirsi originaria, nel caso in cui la causa connessa sia proposta contemporaneamente alla causa principale, o successiva, allorquando la causa connessa venga proposta successivamente a quella principale. All'uopo, è opportuno esaminare le differenti ipotesi legate alla connessione: a) art. 31 c.p.c. cause accessorie - la domanda accessoria può essere proposta innanzi al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché venga decisa nello stesso processo; il valore complessivo del giudizio, conseguentemente, sarà determinato dalla somma del valore delle singole cause; b) art. 32 c.p.c. cause di garanzia - la domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la cause principale affinché sia decisa nello stesso processo. Qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice adito, questi rimette entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione; c) art. 33 c.p.c. cumulo soggettivo - i giudizi contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte innanzi a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il 5 di 10

6 titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo. Sia ben chiaro, che lo spostamento di cui sopra riguarda esclusivamente la competenza per valore e quella per territorio derogabile, non quella per materia né quella per territorio inderogabile; d) art. 34 c.p.c. accertamenti incidentali - il dettato ivi contenuto disciplina i casi in cui, una volta instaurata una causa, il convenuto solleva un'eccezione pregiudiziale di merito che, per statuizione di legge o su richiesta delle parti, deve essere decisa con efficacia di giudicato. Qualora la questione pregiudiziale sollevata appartiene per materia o per valore alla competenza di un giudice superiore, il giudice adito rimetterà tutta la causa al giudice superiore concedendo alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa; e) art. 35 c.p.c. eccezione di compensazione - qui il legislatore disciplina i casi in cui viene sollevata un'eccezione di compensazione in riferimento ad un credito contestato che eccede la la competenza per valore del giudicante adito. Ebbene, in tale caso se la domanda principale é fondata su un titolo non controverso o di semplice accertamento il giudice adito può emanare una pronuncia con riserva, e rimettendo la decisione sull'eccezione al giudice superiore. Di converso, se il titolo é controverso o non di pronto accertamento, tutto il giudizio sarà di competenza del giudice superiore; f) art. 36 c.p.c. cause riconvenzionali in base a tale articolo il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali, purché non eccedano la competenza per valore o per materia, nel qual caso si applicheranno le disposizione enunciate negli artt. 34 e 35 c.p.c. La nostra analisi non può prescindere da una disamina attenta e particolareggiata dell'art. 40 c.p.c. norma che, a seguito della legge 353/1990 ha subito importati modifiche. Il primo comma della suindicata norma dispone che nel caso in cui vengono promosse davanti a giudici diversi più cause che possono essere decise in un unico giudizio, il giudice fissa con sentenza un termine perentorio entro il quale le parti dovranno riassumere la causa accessoria dinanzi al giudice della causa principale, o negli altri casi innanzi a quello preventivamente adito. Le parti, così come esplicitamente dettato dal secondo comma della norma in esame, non possono eccepire né rilevare la connessione dopo la prima udienza di comparizione e la rimessione non potrà essere ordinata quando lo stato della causa principale o quella preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse. 6 di 10

7 Il terzo comma sancisce, poi, che nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c., poc'anzi esplicitati, le cause cumulativamente proposte o successivamente riunite dovranno essere trattate e decise con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli artt. 409 c.p.c. (controversie individuali di lavoro) e 442 c.p.c. (controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie). In queste ultime ipotesi, invero, la prevalenza viene riconosciuta al rito speciale del lavoro e previdenziale. Qualora le cause connesse siano assoggettate a diversi riti speciali le stesse, così come testualmente sancito dal quarto comma, devono essere trattate e decise con il rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, con il rito previsto per la causa di maggior valore. Il quinto comma dispone che se una causa é stata trattata con rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede ai sensi degli artt. 426, 427 e 439 c.p.c., ovvero le norme che prevedono il passaggio dall'uno all'altro rito. La decisione sul rito applicabile, laddove non venga espressamente impugnata, preclude il riesame successivo per effetto del formarsi del giudicato interno. In base al sesto comma della norma in oggetto, se una causa di competenza del giudice di pace é connessa per i motivi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c. con altra causa di competenza del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al tribunale affinchè vengano decise nello stesso processo. Se le cause connesse ai sensi del suindicato comma sesto sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pronunciare anche d'ufficio la connessione a favore del tribunale. 7 di 10

8 2 Il regolamento di competenza Il regolamento di competenza si ha quando sorge un conflitto o un contrasto tra due o più giudici in ordine alla competenza; conflitti che possono essere positivi, se i giudici si ritengono tutti competenti, o negativi, qualora nessuno di loro si reputi competente. Il nostro legislatore distingue due casi differenti di regolamento di competenza, quello su istanza di parte e quello d'ufficio. Il regolamento di competenza su istanza di parte, presuppone la sussistenza di una sentenza con la quale un giudice si sia pronunciato sulla propria competenza, riconoscendola o negandola; tale regolamento può essere di due differenti tipologie: necessario o facoltativo. Il regolamento necessario, ex art. 42 c.p.c., si ha nel caso in cui la sentenza emessa abbia deciso soltanto sulla competenza e non sul merito della causa; la necessità di tale strumento é data, invero, proprio dal fatto di rappresentare l'unico ed il solo strumento con cui una parte può impugnare la decisione resa sulla competenza. E' necessario osservare, in merito, che anche la pronuncia che si limita a rilevare ipotesi di litispendenza o continenza può essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza, essendo una pronuncia che pur non statuendo sic et simpliciter l'incompetenza di un determinato giudice determina, comunque, l'individuazione della competenza di un giudice; l'eventuale appello proposto da una delle parti sarebbe, di fatto, del tutto inammissibile. Anche i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. possono impugnarsi soltanto con il prefato regolamento. Il regolamento facoltativo, ex art. 43 c.p.c., si ha quando la sentenza che ha pronunciato sulla competenza ha deciso anche sul merito. Tale sentenza può essere impugnata sia con l'istanza di regolamento di competenza che con i mezzi di impugnazione ordinari. La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la possibilità di proporre l'istanza di regolamento; le due forme di impugnazione, però, sono alternative e non cumulative. 8 di 10

9 Qualora l'istanza di regolamento venga proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dal giorno della comunicazione della sentenza che regola la competenza. Viceversa, se l'istanza vine richiesta dopo la proposizione dell'impugnazione ordinaria si applicano le disposizioni dell'art. 48 c.p.c., in base al quale i processi relativamente ai quali é stato chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui é presentata l'istanza al cancelliere o dalla pronuncia dell'ordinanza che richiede il regolamento. Il giudice può autorizzare, comunque, il compimento degli atti che ritiene urgenti. In base all'art. 44 c.p.c., La sentenza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non é impugnata con l'istanza di regolamento, rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa é riassunta nei termini di cui all'art. 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti dall0art. 28. Le disposizioni dettate per il regolamento di competenza non si applicano ai giudizi innanzi ai giudici di pace (art. 46 c.p.c.); tuttavia, recente giurisprudenza, ritiene che tale inapplicabilità afferisca soltanto al regolamento di competenza su istanza di parte e non anche a quello d'ufficio. Soffermiamoci brevemente proprio sul regolamento di competenza d'ufficio, individuato dal nostro legislatore come conflitto di competenza, ex art. 45 c.p.c. La fattispecie di cui innanzi si verifica quando due giudici sostengono ciascuno la competenza dell'altro o di altro diverso giudice; in questo caso, il giudice innanzi al quale la causa é stata riassunta nei termini di cui all'art. 50 c.p.c. e che di fatto si ritiene incompetente, può chiedere d'ufficio il regolamento di competenza. Tale regolamento viene disposto con ordinanza del giudice a mezzo della quale viene disposta d'ufficio la rimessione del fascicolo alla Corte di Cassazione. Il rimedio evidenziato può aversi, tuttavia, soltanto per i casi di incompetenza per materia e funzionale; negli altri casi il giudice indicato come competente non può a sua volta dichiarare la propria incompetenza. Esaminiamo, adesso, il procedimento con il quale si esplica il regolamento di competenza. 9 di 10

10 L'istanza di regolamento di competenza viene promossa innanzi alla Corte di Cassazione con ricorso sottoscritto dal difensore o dalla parte stessa, qualora si sia costituita personalmente. Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla competenza o dalla notifica dell'impugnazione ordinaria (termine perentorio). Nei cinque giorni successivi alla notifica alle parti, colui che propone il ricorso dovrà richiedere alla cancelleria degli uffici ove pendono i processi, di trasmettere i relativi fascicoli alla cancelleria della Corte di Cassazione. Entro venti giorni dalla notifica di cui sopra, il ricorrente dovrà depositare in cancelleria il proprio ricorso con allegati i necessari documenti. Il regolamento d'ufficio, così come in precedenza evidenziato, viene richiesto con ordinanza del giudice a mezzo della quale viene disposta la remissione del fascicolo alla cancelleria della Corte di Cassazione; naturalmente, le parti a cui viene notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono entro venti giorni dalla predetta notifica o comunicazione, depositare presso la cancelleria della corte di cassazione memorie difensive e documentazione. La proposizione del regolamento, così come disciplinato dall'art. 48 c.p.c., comporta la sospensione dei processi relativamente ai quali è stato richiesto; sospensione che opera dal giorno in cui é stata presentata istanza o dalla pronuncia dell'ordinanza che richiede il regolamento; all'uopo, il giudice potrà autorizzare il compimento di atti che ritiene urgenti. Il regolamento é pronunciato con sentenza in camera di consiglio; decisione che, oltre a disciplinare sulla competenza, conterrà i provvedimenti indispensabili per la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice indicato come competente, rimettendo, eventualmente, le parti in termini per la predisposizione delle loro difese. La riassunzione della causa dinanzi al giudice competente, dovrà avvenire nei termini indicati nell'ordinanza o, comunque, entro sei mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento. Se la riassunzione avviene nel termine indicato in sentenza in processo continua davanti al nuovo giudice (non è un nuovo processo, ma è la continuazione di quello precedente). Se la riassunzione non avviene nel termini indicato il processo si estingue. 10 di 10

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it «IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo

Dettagli

STUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro

STUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro L irregolarità della notifica dell atto di precetto e l opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. di Antonella Nigro L opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall'art. 617 del Codice di

Dettagli

Diritto Processuale Civile. L Appello

Diritto Processuale Civile. L Appello Diritto Processuale Civile L Appello L'appello nell'ordinamento civile è un mezzo di impugnazione ordinario, disciplinato dagli Artt. 339 e ss c.p.c,, e costituisce il più ampio mezzo di impugnazione,

Dettagli

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Testo vigente Testo in vigore dal 1 marzo 2006 Art. 706. Forma della domanda. La domanda di separazione

Dettagli

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6). IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento

Dettagli

DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)

DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza, 22-02-2007, n. 4109

Dettagli

Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero

Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero A cura di CDL Roberto Cristofaro Lo speciale rito Fornero è istituito dalla riforma del lavoro per l utilizzo nelle controversie relative

Dettagli

La successione. Obiettivi

La successione. Obiettivi La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della

Dettagli

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con

Dettagli

IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO

IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) introduce importanti novità in tema di licenziamenti e del processo del lavoro, delineando all art. 1 commi

Dettagli

TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e

TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall Avv. ********* e dall Avv. ************** ed elettivamente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/2007. DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali CIRCOLARI DELL ENTE MODIFICATE: nessuna

CIRCOLARE N. 8/2007. DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali CIRCOLARI DELL ENTE MODIFICATE: nessuna CIRCOLARE N. 8/2007 PROT. n. 49031 ENTE EMITTENTE: Direzione Agenzia del Territorio. OGGETTO: Contenzioso tributario - Riassunzione del giudizio a seguito di sentenze della Corte di Cassazione - Effetti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

Appello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza

Dettagli

INDICE CAPITOLO I CAPITOLO II LA GIURISDIZIONE CONTENZIOSA. Sezione I LE FORME DI TUTELA

INDICE CAPITOLO I CAPITOLO II LA GIURISDIZIONE CONTENZIOSA. Sezione I LE FORME DI TUTELA INDICE CAPITOLO I IL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE 1. Il diritto processuale civile e la giurisdizione... 1 2. La giurisdizione contenziosa... 3 3. Segue: il diritto d azione

Dettagli

OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Chiarimenti e istruzioni operative

OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Chiarimenti e istruzioni operative CIRCOLARE N. 1/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2014 OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

Dettagli

CONNESSIONE * * * CONNESSIONE SOGGETTIVA. riguarda i soggetti connessione tenue identità di soggetti e diversi di petitum e causa petendi

CONNESSIONE * * * CONNESSIONE SOGGETTIVA. riguarda i soggetti connessione tenue identità di soggetti e diversi di petitum e causa petendi CONNESSIONE cosa è? obiettivo Relazione tra rapporti giuridici oggetto di domande diverse Elemento in comune persone petitum causa petendi Non vi è identità, neppure parziale assicurare il simultaneus

Dettagli

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale OGGETTO: La sospensione feriale dei termini processuali Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che, come ogni anno, anche questa estate la giustizia

Dettagli

Le opposizioni ex artt. 615, 617 e 618 c.p.c.

Le opposizioni ex artt. 615, 617 e 618 c.p.c. Le opposizioni ex artt. 615, 617 e 618 c.p.c. La riforma del processo esecutivo ha modificato sensibilmente la fase eventuale delle opposizioni siano esse all esecuzione, agli atti esecutivi o di terzi

Dettagli

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti Articolo 16 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

1. Che cos è il diritto di accesso agli atti? 2. Qual è il contenuto del diritto di accesso? 3. Chi può esercitare il diritto di accesso?

1. Che cos è il diritto di accesso agli atti? 2. Qual è il contenuto del diritto di accesso? 3. Chi può esercitare il diritto di accesso? 1. Che cos è il diritto di accesso agli atti? L accesso alla documentazione amministrativa costituisce uno degli strumenti di attuazione del principio di trasparenza nell attività della pubblica amministrazione,

Dettagli

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO PROF. ANGELO SCALA Indice 1 LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO ---------------------------------------------- 3 Per il proficuo studio

Dettagli

OGGETTO: Sospensione feriale: si riparte il 17 settembre

OGGETTO: Sospensione feriale: si riparte il 17 settembre Informativa per la clientela di studio N. 131 del 05.09.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Sospensione feriale: si riparte il 17 settembre Gentile Cliente, con la stesura del presente documento

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,

Dettagli

Le nuove regole in materia di giurisdizione e competenza

Le nuove regole in materia di giurisdizione e competenza Le nuove regole in materia di giurisdizione e competenza Ampliamento della competenza del Giudice di Pace L art. 45, co. 1, della legge n. 69/09, oltre ad aumentare considerevolmente la competenza per

Dettagli

ITER CONTENZIOSO PRIMO GRADO

ITER CONTENZIOSO PRIMO GRADO ITER CONTENZIOSO PRIMO GRADO AVVISO DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, RUOLI, IPOTECHE,FERMI 1) NOTIFICA AVVISO ACCERTAMENTO 2) SI HANNO 60 GIORNI PER IMPUGNARE L'AVVISO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICARLO ALL UFFICIO

Dettagli

Formula 1. Atti processuali RICORSO AVVERSO L AVVISO DI INTIMAZIONE E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL ATTO IMPUGNATO

Formula 1. Atti processuali RICORSO AVVERSO L AVVISO DI INTIMAZIONE E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL ATTO IMPUGNATO Formula 1 27 FORMULA 1 RICORSO AVVERSO L AVVISO DI INTIMAZIONE E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL ATTO IMPUGNATO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI... Ricorso avverso l avviso di intimazione

Dettagli

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: ILLUMINATA ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO. LINEE GUIDA PER TUTTI I GIUDICI ONORARI Domenico Lenoci

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: ILLUMINATA ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO. LINEE GUIDA PER TUTTI I GIUDICI ONORARI Domenico Lenoci MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: ILLUMINATA ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO. LINEE GUIDA PER TUTTI I GIUDICI ONORARI Domenico Lenoci Diritto e processo.com Si susseguono pronunce giurisprudenziali su

Dettagli

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 16, terzo comma, D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472 Art. 17, secondo comma, D.L.vo 18 dicembre 1997,

Dettagli

SENTENZA N. 355 ANNO 2005

SENTENZA N. 355 ANNO 2005 SENTENZA N. 355 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA

Dettagli

LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55. Divorzio. breve

LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55. Divorzio. breve LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55 Divorzio breve ENTRATA IN VIGORE: 26 MAGGIO 2015 Legge 55 del 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

LINEE GUIDA DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI

LINEE GUIDA DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI LINEE GUIDA DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI (Consiglio di Disciplina Nazionale) Approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera del 18 giugno 2015 1 Art.1 Quadro normativo di riferimento 1. Art. 8 del D.P.R.

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI PROPOSTI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Approvato con delibera n. 83 del 22 febbraio

Dettagli

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014 Con l entrata in vigore della riforma del processo esecutivo ex D.L. 132/2014, limitatamente agli aspetti pratici e in attesa di

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da

Dettagli

[L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.]

[L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.] NOTA Gli articoli 22-22 bis - 23 della L. 689/81 sono stati pressoché integralmente abrogati dall art. 34 del D. Lgs. 150/2011 e sostituiti con gli articoli 6 e 7 dello stesso D. L.vo 150/2011 Articolo

Dettagli

Corte Costituzionale Sentenza del 9 aprile 1969, n. 68

Corte Costituzionale Sentenza del 9 aprile 1969, n. 68 Corte Costituzionale Sentenza del 9 aprile 1969, n. 68 Ritenuto in fatto. - Con citazione del 21 settembre 1967 proposta col rito speciale delle controversie individuali di lavoro, M. C. conveniva in giudizio

Dettagli

Una corsa contro il tempo per decidere in tre gradi (più uno) i ricorsi contro il licenziamento

Una corsa contro il tempo per decidere in tre gradi (più uno) i ricorsi contro il licenziamento Una corsa contro il tempo per decidere in tre gradi (più uno) i ricorsi contro il licenziamento di Pierluigi Rausei * La Sezione III del Capo III del DDL, contenente gli artt. da 16 a 21 del DDL, è interamente

Dettagli

====================== TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI In nome del popolo italiano

====================== TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI In nome del popolo italiano /RUGLQDQ]DVHQWHQ]DODSULPDGHO7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQLGL1DSROLFKHDIIURQWDLOSUREOHPDGHOOD FRPSHQ]D GHO JLXGLFH PLQRULOH LQ WHPD GL DIILGR FRQGLYLVR q VWDWD UHGDWWD GDO 3UHVLGHQWH 9LFDULR GU 6HUHQD %DWWLPHOOLHG

Dettagli

TABELLA B DIRITTI DI AVVOCATO

TABELLA B DIRITTI DI AVVOCATO TABELLA B DIRITTI DI AVVOCATO I PROCESSO DI COGNIZIONE E PROCEDIMENTI SPECIALI E CAMERALI DAVANTI AI GIUDICI ORDINARI, AI GIUDICI AMMINISTRATIVI, TRIBUTARI E SPECIALI, AGLI ARBITRI D AUTORITÀ, COMMISSIONI

Dettagli

PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA

PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA - APPROFONDIMENTI NORMATIVI Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349 era il regolamento che disciplinava i procedimenti di riconoscimento

Dettagli

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO (aggiornato alla L. 205/2000)

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO (aggiornato alla L. 205/2000) IL PROCESSO AMMINISTRATIVO (aggiornato alla L. 205/2000) LA GIURISDIZIONE CFR. CORTE COSTITUZIONALE, 6 LUGLIO 2004, N. 204 (reperibile su www.cortecostituzionale.it ): illegittimità costituzionale dell

Dettagli

L OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

L OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO L OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO L opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l ingiunzione è stata emessa legittimamente

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio Titolo I La Pratica Forense Articolo 1 Il praticante Avvocato regolarmente iscritto nell apposito

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa

Dettagli

3.1. Chiamata in giudizio e costituzione in giudizio.

3.1. Chiamata in giudizio e costituzione in giudizio. Conseguenze dell istanza Conseguenze dell istanza 3. Conseguenze dell istanza. 3.1. Chiamata in giudizio e costituzione in giudizio. Le conseguenze della presentazione dell istanza di mediazione possono

Dettagli

Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese

Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese Assolombarda - CdS slides 3 1 Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese VITO DATTOLICO Coordinatore Giudici di Pace di Milano Milano, 7

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

Comune di Palagianello Provincia di Taranto

Comune di Palagianello Provincia di Taranto Comune di Palagianello Provincia di Taranto REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) RELATIVAMENTE ALLE AREE EDIFICABILI ai sensi dell articolo 13 della legge

Dettagli

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE La Repubblica d Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale

Dettagli

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI Contributo unificato, diritti di copia, indennità ex art. 30 t.u. spese di giustizia e imposta di registro nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali,

Dettagli

PRONTUARIO. DELLE PRINCIPALI NOVITA IN MATERIA DI PROCEDIMENTI E TERMINI PROCESSUALI (ad uso delle segreterie)

PRONTUARIO. DELLE PRINCIPALI NOVITA IN MATERIA DI PROCEDIMENTI E TERMINI PROCESSUALI (ad uso delle segreterie) Codice del processo amministrativo - Commissione per l esame dei profili organizzativi ed informatici - PRONTUARIO DELLE PRINCIPALI NOVITA IN MATERIA DI PROCEDIMENTI E TERMINI PROCESSUALI (ad uso delle

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,

Dettagli

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011 Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011 Presidente: dott. Paolo Vittoria; Relatore Consigliere: dott.ssa Roberta Vivaldi IL TERMINE BREVE PER IMPUGNARE DECORRE SOLO

Dettagli

Roma, 11 agosto 2009

Roma, 11 agosto 2009 RISOLUZIONE N. 214/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello, articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Eredità devolute ai minori e agli interdetti

Dettagli

Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere

Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere Nell ambito di un giudizio svoltosi in Belgio, Tizio ottiene l annullamento di un titolo di credito emesso in favore di Caio, suo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

Diritto dell Unione Europea. Indice

Diritto dell Unione Europea. Indice INSEGNAMENTO DI DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA LEZIONE IX LA TUTELA GIURISDIZIONALE NELL ORDINAMENTO COMUNITARIO PROF. GIUSEPPE RUBERTO Indice 1 Il sistema di tutela giurisdizionale comunitario. ---------------------------------------------------

Dettagli

L illegittimità costituzionale dell art. 445 bis c.p.c. in materia di invalidità civile, handicap e disabilità

L illegittimità costituzionale dell art. 445 bis c.p.c. in materia di invalidità civile, handicap e disabilità L illegittimità costituzionale dell art. 445 bis c.p.c. in materia di invalidità civile, handicap e disabilità Nelle controversie in materia di invalidità, cecità, sordità civili, nonché di handicap, disabilità,

Dettagli

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR RISOLUZIONE N.129/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR Con la consulenza

Dettagli

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ATTO DI CITAZIONE PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t e i n _ ( _ ), Via - CAP: ), con sede

Dettagli

La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.

La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice. Codice di procedura civile (Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1940, n. 253) Approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n.1443 Articolo 1 - Giurisdizione dei giudici ordinari LIBRO PRIMO. Disposizioni generali

Dettagli

RISOLUZIONE N. 1/2008

RISOLUZIONE N. 1/2008 PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti

Dettagli

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE Roma, 8 aprile 2010 Cap. Sergio Tirrò Roma, 8 aprile 2010 Cap. Sergio Tirrò La verbalizzazione Legge di depenalizzazione 24/11/1981 nr. 689 Modifiche al sistema

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

RISOLUZIONE N. 212/E

RISOLUZIONE N. 212/E RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento

Dettagli

Pluralità di parti nel processo: il litisconsorzio

Pluralità di parti nel processo: il litisconsorzio Pluralità di parti nel processo: il litisconsorzio Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo del processo con pluralità di parti, in particolare, del litisconsorzio. Definizione

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI Approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera n. 310 del 25 settembre 2014 Modificato con Delibera del 27 febbraio

Dettagli

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata.

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata. Documento di riflessione della Corte di giustizia dell Unione europea su taluni aspetti dell adesione dell Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà

Dettagli

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione

Dettagli

Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Direzione Centrale Previdenza. Roma, 02-10-2012. Messaggio n. 15914

Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Direzione Centrale Previdenza. Roma, 02-10-2012. Messaggio n. 15914 Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Direzione Centrale Previdenza Roma, 02-10-2012 Messaggio n. 15914 OGGETTO: versamento degli oneri relativi ai piani di ammortamento scaturiti da provvedimenti

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE COMUNE DI ADELFIA Provincia di Bari REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI (approvato con delibera Consiglio Comunale n 21 del 30/05/2014) SOMMARIO Art. 1 Introduzione

Dettagli

Regolamento per l iscrizione nel Registro dei CERTIFICATORI ENERGETICI Art. 2 del DD 21 settembre 2009 n. 127

Regolamento per l iscrizione nel Registro dei CERTIFICATORI ENERGETICI Art. 2 del DD 21 settembre 2009 n. 127 Regolamento per l iscrizione nel Registro dei CERTIFICATORI ENERGETICI Art. 2 del DD 21 settembre 2009 n. 127 Art. 1 Il Certificatore Energetico (CE) è il tecnico, esperto in materia di energetica edilizia,

Dettagli

L accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle cause di invalidità (ex art. 445-bis C.p.c.)

L accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle cause di invalidità (ex art. 445-bis C.p.c.) L accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle cause di invalidità (ex art. 445-bis C.p.c.) - Dall 01.01.2012 è in vigore nel nostro ordinamento giuridico l Accertamento Tecnico Preventivo obbligatorio

Dettagli

COME PRESENTARE IN MODO UTILE UN RICORSO O.S.A. OVVERO DI OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE (esempio multe codice della strada).

COME PRESENTARE IN MODO UTILE UN RICORSO O.S.A. OVVERO DI OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE (esempio multe codice della strada). Aggiornamento 12.07.2014 COME PRESENTARE IN MODO UTILE UN RICORSO O.S.A. OVVERO DI OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE (esempio multe codice della strada). Praticamente esistono due modi per proporre

Dettagli

www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823

www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823 «La riforma forense parla chiaro: il voto numerico non basta più ad assolvere l obbligo di motivazione in sede di correzione degli elaborati all esame di abilitazione per gli avvocati» (Tar Lazio, sez.

Dettagli

APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.

APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. CASS. CIV., SEZ. III, 11 GIUGNO 2012, N. 9432. Ai fini della ammissibilità dell'appello per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI Ambito di applicazione Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002,

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

Legge 11 maggio 1990, n. 108 (Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1990, n. 108)

Legge 11 maggio 1990, n. 108 (Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1990, n. 108) Legge 11 maggio 1990, n. 108 (Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1990, n. 108) Disciplina dei licenziamenti individuali Articolo 1 - Sostituzione dei primi due commi dell'art. 18 L. 300/1970 Articolo 2 - Applicazioni

Dettagli

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013 RISOLUZIONE N. 83/E Roma, 22 novembre 2013 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Registrazione contratti di locazione a seguito dell introduzione dell obbligo di allegazione dell Attestato di prestazione

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

SUL TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DA PARTE DEI PRATICANTI AVVOCATI

SUL TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DA PARTE DEI PRATICANTI AVVOCATI SUL TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DA PARTE DEI PRATICANTI AVVOCATI L'art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) ha introdotto la possibilità per i laureati in Giurisprudenza

Dettagli

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in

Dettagli

Regolamento disciplinante la richiesta, l esame, l opinamento e il rilascio dei pareri di congruità

Regolamento disciplinante la richiesta, l esame, l opinamento e il rilascio dei pareri di congruità Regolamento disciplinante la richiesta, l esame, l opinamento e il rilascio dei pareri di congruità dei compensi indicati nelle parcelle presentate per la loro approvazione all Ordine degli Avvocati di

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli