LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE
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1 INSEGNAMENTO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE I LEZIONE II LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE PROF. ROMANO CICCONE
2 Indice 1 Rilevabilità dell'incompetenza giurisdizionale Le modificazione della competenza per ragioni di connessione, litispendenza e continenza di cause Il regolamento di competenza di 10
3 1 Rilevabilità dell'incompetenza giurisdizionale A corollario dell'intero dettato normativo posto alla base della competenza per valore, della competenza per materia e della competenza territoriale, vi é l'art. 38 del codice di procedura civile che, nella sua nuova formulazione, contiene disposizioni rilevanti in tema di proponibilità e rilevabilità dell'eccezione di incompetenza giurisdizionale. Il primo comma del prefato articolo recita testualmente: L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti nell'art. 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. Ovvero, il giudice di primo grado e la parte convenuta hanno la facoltà e non l'obbligo di rilevare, nei casi previsti dal suindicato art. 28 (incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile) entro e non oltre la prima udienza di trattazione. Qualora il giudice o le parti non eccepiscono tempestivamente tale incompetenza, il giudizio rimane incardinato innanzi al giudice indicato nell'atto introduttivo di lite. Il secondo comma dell'art. 38 c.p.c. disciplina, invece, la rilevabilità dell'incompetenza per territorio derogabile: L'incompetenza per territorio, fuori dai casi previsti dall'art. 28, é eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa é riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo. Ebbene, in base a questa disposizione ed al nuovo dettato normativo formulato nell'art. 167 c.p.c., (con il quale si é imposto al convenuto, a pena di decadenza, di proporre nella comparsa di costituzione e risposta le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio), l'eventuale costituzione del convenuto oltre i termini stabiliti dalla legge (20 giorni prima rispetto alla data indicata nell'atto di citazione, ex art. 166 c.p.c.) importa la decadenza prevista dal secondo comma dell'art. 38 c.p.c. in merito alla rilevabilità dell'incompetenza territoriale derogabile. A differenza di quanto previsto dal primo comma dell'art. 38 c.p.c., nel secondo si impone al convenuto che intende eccepire l'incompetenza territoriale anche l'indicazione del giudice che si reputa territorialmente competente. In tal caso, qualora le altre parti costituite aderiscano alla dichiarazione del convenuto nel ritenere competente il giudice che questi ha indicato, la competenza del giudice così come rilevata dal convenuto rimane ferma qualora il giudizio sia riassunto dinanzi al nuovo giudice entro tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo. 3 di 10
4 In merito all'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, particolare importanza riveste la pronuncia della Corte Costituzionale dell'8/02/2006 n. 41. Ed invero, prima di questa pronuncia, costante ed autorevole giurisprudenza riteneva indispensabile in caso di litisconsorzio necessario passivo che l'eccezione di incompetenza territoriale venisse sollevata da tutte le parti convenute in giudizio; sicchè l'eccezione avanzata soltanto da una delle parti convenute non poteva sortire alcun effetto. Con la pronuncia poc'anzi evidenziata, tuttavia, la Consulta ha finalmente dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 38 e 102 c.p.c. nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti giuridici l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta soltanto da uno dei convenuti. Per concludere, il terzo comma dell'art. 38 c.p.c. statuisce che Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni, ovvero senza istruttoria, a meno che l'eccezione del convenuto o il rilievo del giudice rendano necessaria l'assunzione di sommarie informazioni. Tale disposizione, tuttavia, nei casi ove la competenza territoriale derogabile non è di semplice ed immediata definizione, suscita alcune legittime perplessità laddove si consideri che il giudice inizialmente adito può decidere la propria competenza in modo definitivo con la pronuncia di una rituale sentenza che, di fatto, sarebbe emessa senza alcuna attività istruttoria o con l'assunzione di sommarie informazioni. 4 di 10
5 Le modificazione della competenza per ragioni di connessione, litispendenza e continenza di cause Soffermiamoci adesso, sulle modificazioni della competenza scaturenti dalle ipotesi di litispendenza, continenza e connessione, esaminando le singole fattispecie disciplinate dal nostro legislatore. Cominciamo la disamina partendo dagli effetti della litispendenza sulla competenza; in base all'art. 39 comma 1 c.p.c. se una stessa causa é proposta davanti a giudici diversi, é competente il giudice adito per primo, tenendo conto della data di notifica dell'atto di citazione. Il giudice adito successivamente dichiarerà, anche d'ufficio, con sentenza la litispendenza disponendo con ordinanza che la causa sia cancellata dl ruolo. L'art. 39 comma 2 c.p.c. prevede la fattispecie della continenza di cause statuendo, all'uopo, che se il giudice preventivamente adito é competente anche per la causa promossa successivamente, il giudice di quest'ultima dichiarerà con sentenza la continenza, fissando un termine perentorio entro il quale le parti dovranno riassumere la causa dinanzi al primo giudice. Laddove il giudice preventivamente adito non sia competente per la seconda causa, questi dichiarerà con sentenza la continenza e fisserà con ordinanza il termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice adito successivamente. Un'analisi particolare va effettuata per i casi di connessione; la modificazione della competenza scaturente dalla connessione di più cause può definirsi originaria, nel caso in cui la causa connessa sia proposta contemporaneamente alla causa principale, o successiva, allorquando la causa connessa venga proposta successivamente a quella principale. All'uopo, è opportuno esaminare le differenti ipotesi legate alla connessione: a) art. 31 c.p.c. cause accessorie - la domanda accessoria può essere proposta innanzi al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché venga decisa nello stesso processo; il valore complessivo del giudizio, conseguentemente, sarà determinato dalla somma del valore delle singole cause; b) art. 32 c.p.c. cause di garanzia - la domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la cause principale affinché sia decisa nello stesso processo. Qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice adito, questi rimette entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione; c) art. 33 c.p.c. cumulo soggettivo - i giudizi contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte innanzi a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il 5 di 10
6 titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo. Sia ben chiaro, che lo spostamento di cui sopra riguarda esclusivamente la competenza per valore e quella per territorio derogabile, non quella per materia né quella per territorio inderogabile; d) art. 34 c.p.c. accertamenti incidentali - il dettato ivi contenuto disciplina i casi in cui, una volta instaurata una causa, il convenuto solleva un'eccezione pregiudiziale di merito che, per statuizione di legge o su richiesta delle parti, deve essere decisa con efficacia di giudicato. Qualora la questione pregiudiziale sollevata appartiene per materia o per valore alla competenza di un giudice superiore, il giudice adito rimetterà tutta la causa al giudice superiore concedendo alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa; e) art. 35 c.p.c. eccezione di compensazione - qui il legislatore disciplina i casi in cui viene sollevata un'eccezione di compensazione in riferimento ad un credito contestato che eccede la la competenza per valore del giudicante adito. Ebbene, in tale caso se la domanda principale é fondata su un titolo non controverso o di semplice accertamento il giudice adito può emanare una pronuncia con riserva, e rimettendo la decisione sull'eccezione al giudice superiore. Di converso, se il titolo é controverso o non di pronto accertamento, tutto il giudizio sarà di competenza del giudice superiore; f) art. 36 c.p.c. cause riconvenzionali in base a tale articolo il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali, purché non eccedano la competenza per valore o per materia, nel qual caso si applicheranno le disposizione enunciate negli artt. 34 e 35 c.p.c. La nostra analisi non può prescindere da una disamina attenta e particolareggiata dell'art. 40 c.p.c. norma che, a seguito della legge 353/1990 ha subito importati modifiche. Il primo comma della suindicata norma dispone che nel caso in cui vengono promosse davanti a giudici diversi più cause che possono essere decise in un unico giudizio, il giudice fissa con sentenza un termine perentorio entro il quale le parti dovranno riassumere la causa accessoria dinanzi al giudice della causa principale, o negli altri casi innanzi a quello preventivamente adito. Le parti, così come esplicitamente dettato dal secondo comma della norma in esame, non possono eccepire né rilevare la connessione dopo la prima udienza di comparizione e la rimessione non potrà essere ordinata quando lo stato della causa principale o quella preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse. 6 di 10
7 Il terzo comma sancisce, poi, che nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c., poc'anzi esplicitati, le cause cumulativamente proposte o successivamente riunite dovranno essere trattate e decise con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli artt. 409 c.p.c. (controversie individuali di lavoro) e 442 c.p.c. (controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie). In queste ultime ipotesi, invero, la prevalenza viene riconosciuta al rito speciale del lavoro e previdenziale. Qualora le cause connesse siano assoggettate a diversi riti speciali le stesse, così come testualmente sancito dal quarto comma, devono essere trattate e decise con il rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, con il rito previsto per la causa di maggior valore. Il quinto comma dispone che se una causa é stata trattata con rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede ai sensi degli artt. 426, 427 e 439 c.p.c., ovvero le norme che prevedono il passaggio dall'uno all'altro rito. La decisione sul rito applicabile, laddove non venga espressamente impugnata, preclude il riesame successivo per effetto del formarsi del giudicato interno. In base al sesto comma della norma in oggetto, se una causa di competenza del giudice di pace é connessa per i motivi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c. con altra causa di competenza del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al tribunale affinchè vengano decise nello stesso processo. Se le cause connesse ai sensi del suindicato comma sesto sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pronunciare anche d'ufficio la connessione a favore del tribunale. 7 di 10
8 2 Il regolamento di competenza Il regolamento di competenza si ha quando sorge un conflitto o un contrasto tra due o più giudici in ordine alla competenza; conflitti che possono essere positivi, se i giudici si ritengono tutti competenti, o negativi, qualora nessuno di loro si reputi competente. Il nostro legislatore distingue due casi differenti di regolamento di competenza, quello su istanza di parte e quello d'ufficio. Il regolamento di competenza su istanza di parte, presuppone la sussistenza di una sentenza con la quale un giudice si sia pronunciato sulla propria competenza, riconoscendola o negandola; tale regolamento può essere di due differenti tipologie: necessario o facoltativo. Il regolamento necessario, ex art. 42 c.p.c., si ha nel caso in cui la sentenza emessa abbia deciso soltanto sulla competenza e non sul merito della causa; la necessità di tale strumento é data, invero, proprio dal fatto di rappresentare l'unico ed il solo strumento con cui una parte può impugnare la decisione resa sulla competenza. E' necessario osservare, in merito, che anche la pronuncia che si limita a rilevare ipotesi di litispendenza o continenza può essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza, essendo una pronuncia che pur non statuendo sic et simpliciter l'incompetenza di un determinato giudice determina, comunque, l'individuazione della competenza di un giudice; l'eventuale appello proposto da una delle parti sarebbe, di fatto, del tutto inammissibile. Anche i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. possono impugnarsi soltanto con il prefato regolamento. Il regolamento facoltativo, ex art. 43 c.p.c., si ha quando la sentenza che ha pronunciato sulla competenza ha deciso anche sul merito. Tale sentenza può essere impugnata sia con l'istanza di regolamento di competenza che con i mezzi di impugnazione ordinari. La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la possibilità di proporre l'istanza di regolamento; le due forme di impugnazione, però, sono alternative e non cumulative. 8 di 10
9 Qualora l'istanza di regolamento venga proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dal giorno della comunicazione della sentenza che regola la competenza. Viceversa, se l'istanza vine richiesta dopo la proposizione dell'impugnazione ordinaria si applicano le disposizioni dell'art. 48 c.p.c., in base al quale i processi relativamente ai quali é stato chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui é presentata l'istanza al cancelliere o dalla pronuncia dell'ordinanza che richiede il regolamento. Il giudice può autorizzare, comunque, il compimento degli atti che ritiene urgenti. In base all'art. 44 c.p.c., La sentenza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non é impugnata con l'istanza di regolamento, rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa é riassunta nei termini di cui all'art. 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti dall0art. 28. Le disposizioni dettate per il regolamento di competenza non si applicano ai giudizi innanzi ai giudici di pace (art. 46 c.p.c.); tuttavia, recente giurisprudenza, ritiene che tale inapplicabilità afferisca soltanto al regolamento di competenza su istanza di parte e non anche a quello d'ufficio. Soffermiamoci brevemente proprio sul regolamento di competenza d'ufficio, individuato dal nostro legislatore come conflitto di competenza, ex art. 45 c.p.c. La fattispecie di cui innanzi si verifica quando due giudici sostengono ciascuno la competenza dell'altro o di altro diverso giudice; in questo caso, il giudice innanzi al quale la causa é stata riassunta nei termini di cui all'art. 50 c.p.c. e che di fatto si ritiene incompetente, può chiedere d'ufficio il regolamento di competenza. Tale regolamento viene disposto con ordinanza del giudice a mezzo della quale viene disposta d'ufficio la rimessione del fascicolo alla Corte di Cassazione. Il rimedio evidenziato può aversi, tuttavia, soltanto per i casi di incompetenza per materia e funzionale; negli altri casi il giudice indicato come competente non può a sua volta dichiarare la propria incompetenza. Esaminiamo, adesso, il procedimento con il quale si esplica il regolamento di competenza. 9 di 10
10 L'istanza di regolamento di competenza viene promossa innanzi alla Corte di Cassazione con ricorso sottoscritto dal difensore o dalla parte stessa, qualora si sia costituita personalmente. Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla competenza o dalla notifica dell'impugnazione ordinaria (termine perentorio). Nei cinque giorni successivi alla notifica alle parti, colui che propone il ricorso dovrà richiedere alla cancelleria degli uffici ove pendono i processi, di trasmettere i relativi fascicoli alla cancelleria della Corte di Cassazione. Entro venti giorni dalla notifica di cui sopra, il ricorrente dovrà depositare in cancelleria il proprio ricorso con allegati i necessari documenti. Il regolamento d'ufficio, così come in precedenza evidenziato, viene richiesto con ordinanza del giudice a mezzo della quale viene disposta la remissione del fascicolo alla cancelleria della Corte di Cassazione; naturalmente, le parti a cui viene notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono entro venti giorni dalla predetta notifica o comunicazione, depositare presso la cancelleria della corte di cassazione memorie difensive e documentazione. La proposizione del regolamento, così come disciplinato dall'art. 48 c.p.c., comporta la sospensione dei processi relativamente ai quali è stato richiesto; sospensione che opera dal giorno in cui é stata presentata istanza o dalla pronuncia dell'ordinanza che richiede il regolamento; all'uopo, il giudice potrà autorizzare il compimento di atti che ritiene urgenti. Il regolamento é pronunciato con sentenza in camera di consiglio; decisione che, oltre a disciplinare sulla competenza, conterrà i provvedimenti indispensabili per la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice indicato come competente, rimettendo, eventualmente, le parti in termini per la predisposizione delle loro difese. La riassunzione della causa dinanzi al giudice competente, dovrà avvenire nei termini indicati nell'ordinanza o, comunque, entro sei mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento. Se la riassunzione avviene nel termine indicato in sentenza in processo continua davanti al nuovo giudice (non è un nuovo processo, ma è la continuazione di quello precedente). Se la riassunzione non avviene nel termini indicato il processo si estingue. 10 di 10
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