La prescrizione dell azione sociale di responsabilità nelle procedure concorsuali

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "La prescrizione dell azione sociale di responsabilità nelle procedure concorsuali"

Transcript

1 La prescrizione dell azione sociale di responsabilità nelle procedure concorsuali SOMMARIO: 1. - La fattispecie concreta 2. Le azioni di responsabilità contro gli amministratori: caratteri essenziali 3. Segue: le azioni di responsabilità contro gli amministratori esercitate nelle procedure concorsuali 4. La prescrizione delle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali 5. Conclusioni. 1. Una società per azioni viene sottoposta alla procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria in base alla c.d. Legge Prodi-bis (D.lgs. 8 luglio 1999 n. 270). Il Commissario Straordinario della procedura, dopo aver esaminato la documentazione contabile della società, si risolve ad intraprendere un azione di responsabilità, ai sensi degli artt e 2394 c.c., nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione che si sono succeduti negli anni precedenti la dichiarazione di insolvenza, i quali avrebbero colposamente commesso fatti che avrebbero condotto al dissesto dell azienda. In relazione all instauranda azione giudiziale, ci si chiede pertanto quando inizi a decorrere il termine di prescrizione delle c.d. azioni sociali di responsabilità, che l art c.c. individua in un periodo di cinque anni, estendendo tale durata anche alle azioni dei creditori di cui all art c.c. 2. Conviene innanzitutto, prima di addentrarsi nell analisi di un tema caratterizzato da orientamenti non del tutto univoci, esaminare gli elementi distintivi delle azioni di cui rispettivamente agli artt e 2394 c.c. e le particolari conformazioni delle stesse nelle ipotesi in cui vengano esercitate nell ambito di una procedura concorsuale 1. L art c.c. disciplina l azione esercitabile dalla società per il venir meno degli amministratori ai propri doveri di cui al precedente art c.c. Pur essendo caratterizzata da una prescrizione quinquennale, è generalmente ritenuto che si tratti di una responsabilità contrattuale derivante dal rapporto di fiducia che si instaura tra l ente societario ed il proprio organo gestorio 2. È controverso se la prescrizione dell azione sociale di responsabilità decorra dal compimento della violazione da parte dell amministratore o dal successivo momento in cui si verifica il pregiudizio per la società 3. Tuttavia, poiché l art. 2393, comma 4, c.c. afferma che l azione può essere 1 Cfr. QUATRARO, PICONE, La responsabilità di amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori di società, Milano, 1998, I, p. 611 ss.; BONELLI, La responsabilità degli amministratori, in COLOMBO, PORTALE (a cura di), Trattato delle società per azioni, Torino 1999, 423 ss.; CONFORTI, La responsabilità civile degli amministratori di società, II, Milano, 2003, p. 595 ss.; AMBROSINI, Il termine per l esercizio delle azioni di responsabilità, in AMBROSINI (a cura di), La responsabilità di amministratori, sindaci e revisori contabili, Milano, 2007, p. 213 ss. 2 Cfr. QUATRARO, PICONE, ivi; BONELLI, op.cit., p. 423; CONFORTI, ivi. 3 In questo ultimo senso Cass. civ., sez. un., 6 ottobre 1981 n. 5241, in Dir. fall. 1982, p. 20; contra Trib. Torino, 12 gennaio 1999, in Fall., 1999, p. 572; Cass. civ., sez. I, 25 luglio 1979 n. 4415, in Giur. comm., 1980, p. 325; QUATRARO, PICONE, op.cit., p. 682; PAJARDI, Codice del fallimento, Milano, 2009, p ss. In dottrina cfr. 93

2 esercitata entro cinque anni dalla cessazione dalla carica dell amministratore, si interpreta tale disposizione ritenendo che la prescrizione rimane sospesa per tutta la durata dell incarico e la si fa, di conseguenza, decorrere dal momento della sua cessazione 4. L art c.c., invece, disciplina l azione spettante ai creditori della società nel caso in cui gli amministratori abbiano violato i propri obblighi relativi alla conservazione dell integrità del patrimonio sociale. Diversamente dall azione sociale ex art c.c., ci troviamo qui di fronte ad una responsabilità di natura extracontrattuale 5, con tutte le conseguenze che ne derivano soprattutto in tema di onere probatorio. Il comma 2 della norma in oggetto aggiunge come condizione necessaria all esercizio dell azione dei creditori che il patrimonio sociale, in conseguenza dell illecito degli amministratori, sia risultato insufficiente a soddisfare i crediti degli attori 6. Tale condizione ha consentito di individuare il termine iniziale di decorrenza della prescrizione quinquennale non tanto nel compimento dell illecito da parte dell amministratore, nemmeno nel successivo momento in cui si determina l insufficienza del patrimonio sociale bensì in quello ancora posteriore in cui l insufficienza patrimoniale sia oggettivamente conoscibile dalla collettività dei creditori. Nella prassi, la stragrande maggioranza delle azioni ex art c.c. viene esercitata in costanza di sottoposizione della società a procedura concorsuale, in ragione del fatto che proprio le indagini svolte dall autorità giudiziaria e la successiva dichiarazione di fallimento o insolvenza sono in grado di rendere conoscibile alla massa dei creditori la situazione di insufficienza patrimoniale della società. Tuttavia, al riguardo è necessario svolgere alcune considerazioni. L insufficienza patrimoniale di cui all art c.c. è un concetto distinto da quello di insolvenza come requisito per la dichiarazione di fallimento (o sottoposizione ad altre procedure concorsuali). L insolvenza, infatti, può essere identificata con tutte quelle situazioni di mancanza di liquidità tale da rendere impossibile la soddisfazione dei crediti sociali; tuttavia la mancanza di liquidità può essere solo temporanea e può non coincidere con un cronico deficit patrimoniale dell ente societario 7. CONFORTI, op.cit., p. 695; BONELLI, op.cit., p. 431; secondo TEDESCHI, La prescrizione delle azioni di responsabilità, in Soc., 1988, p. 1010, per momento in cui si produce il danno per il patrimonio si intende quello in cui il danno viene scoperto o avrebbe potuto essere scoperto usando la normale diligenza. 4 Per effetto di tale disposizione, la questione circa la decorrenza del termine prescrizionale risulta pressoché ininfluente, cfr. CONFORTI, op.cit., p Cfr. QUATRARO, PICONE, op.cit., p. 713 ss.; contra BONELLI, op.cit., p. 436 il quale rileva come tale responsabilità derivi dall inadempimento ad una preesistente obbligazione e non dal compimento di un atto dannoso, e conclude che anche nell azione dei creditori sociali è sufficiente provare l inadempimento degli amministratori ed il successivo danno per la società, senza necessità di dimostrare la colpa, conformemente alla giurisprudenza dominante. 6 Cfr. CONFORTI, op.cit., p. 730 ss. 7 Cfr. QUATRARO, PICONE, op.cit., p. 718 ss.; BONELLI, op.cit., p. 443; CONFORTI, op.cit., p In giurisprudenza cfr. Cass. civ., 14. febbraio 1966, n. 441, in Giust. civ., 1966, p. 450, ha statuito che L insufficienza del patrimonio sociale rappresenta una situazione più grave e definitiva dell insolvenza; quest ultima 94

3 Come già anticipato, l art c.c. richiede, come condizione necessaria per l azione, che il patrimonio sociale risulti insufficiente 8. Ciò significa che è necessaria una manifestazione esteriore di tale deficit. La dottrina 9 e la giurisprudenza 10 al riguardo hanno precisato che tale manifestazione esteriore non deve essere effettiva ma solo oggettiva e potenziale. Non è quindi necessario che tutti i creditori della società in dissesto siano a conoscenza diretta dello stato di salute del proprio debitore, ma solo che siano a loro disposizione gli strumenti per conoscere tale stato. Se è vero che, nella prassi, la dichiarazione di fallimento è il momento privilegiato per rendere conoscibile la situazione di insufficienza patrimoniale di una società, in via teorica l apertura di una procedura concorsuale e la manifestazione dell insufficienza patrimoniale possono anche non coincidere 11. In particolare, la giurisprudenza ha individuato alcune ipotesi concrete in cui l insufficienza patrimoniale può dichiararsi manifestata ben prima del deposito della sentenza di fallimento, ad esempio in caso di plurime azioni esecutive individuali di gran parte dei creditori rivelatesi infruttuose, oppure una proposta di concordato preventivo rivolta ai creditori, poi non approvata 12. Va comunque rilevato che, quando non vengono forniti elementi probatori sufficienti ad individuare l esatto momento di risultanza dell insufficienza patrimoniale, i giudici di merito sovente ricorrono alla fictio di far coincidere questo momento con quello della dichiarazione di fallimento 13. Naturalmente spetterà può infatti derivare anche da uno stato di il liquidità al momento della scadenza delle obbligazioni, pur essendo integro il patrimonio sociale. 8 Cfr. BONELLI, op.cit., p Cfr. QUATRARO, PICONE, op.cit., p Cfr. Cass. civ., sez. un., 6 ottobre 1981, n in Giur. comm., 1981, p. 768 ( deve trattarsi di situazione verificatasi oggettivamente in un momento temporale alla dichiarazione [di fallimento, ndr.] pur potendosi esteriorizzare, risultando percepibile dai terzi sia prima che dopo tale dichiarazione ) e tra le più recenti Cass. civ. sez. I, 8 aprile 2009, n. 8516, in Giust. Civ. Mass., 2009, p. 4; Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2004, n , in Giust. civ. Mass., 2004, p Cfr. QUATRARO, PICONE, op.cit., p. 724 ss.; CONFORTI, op.cit., pp. 736 ss. e 817 ss. 12 La recente Cass. civ., sez. I, 8 aprile 2009, n. 8516, cit., ha affermato che la conoscibilità esteriore dell incapienza patrimoniale va accertata alla stregua di fatti sintomatici di assoluta evidenza, come la chiusura della sede, bilanci fortemente passivi, l assenza di cespiti suscettibili di espropriazione forzata ; Cass. civ., sez. I, 12 marzo 2008, n in Giur. comm., 2009, p. 309, Trib. Napoli, 12 settembre 2002 in Giur. nap., 2003, p. 160, sostengono che anche il bilancio di esercizio possa essere un elemento oggettivo da cui rilevare l insufficienza patrimoniale; Cass. civ., sez. I, 18 gennaio 2005, n. 941, in Giust. civ., 2006, p. 445, nega che la liquidazione ordinaria sia indice di insufficienza patrimoniale, in quanto non è necessariamente determinata dalla eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali; Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2004, n , cit., precisa che l insufficienza patrimoniale può desumersi da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto anche senza verifica diretta della contabilità della società, non richiedendosi a tal fine che essa risulti da un bilancio approvato dall assemblea dei soci. Sulla proposta di concordato preventivo con cessione dei beni come elemento dotato di rilevanza probatoria dell insufficienza patrimoniale cfr. Trib. Torino, 28 maggio 1997, in Giur. it. 1997, p. 625; Trib. Milano, 19 settembre 2003, in Giur. it., 2004, p con nota di IOZZO, però nega che si possa ritenere oggettivamente percepibile l insufficienza patrimoniale da un bilancio d esercizio per la cui comprensione siano necessarie particolari nozioni tecniche o la conoscenza di altri elementi non direttamente desumibili dagli allegati. 13 Cfr. CONFORTI, op.cit., p. 823; AMBROSINI, op.cit., p

4 all amministratore convenuto nell azione promossa dai creditori eccepire che l insufficienza patrimoniale si è manifestata in un momento diverso, ai fini dell individuazione del termine iniziale della prescrizione quinquennale, fornendo altresì la prova di tale diverso momento Si è già premesso che il maggiore ambito di operatività delle azioni sociali di responsabilità è quello delle procedure concorsuali 15, spesso come conseguenza del fatto che solo con l ingresso di un soggetto estraneo alla gestione quale il curatore fallimentare o il commissario nominato dal giudice delegato, oppure con il venir meno del rapporto di fiducia che spesso lega i soci all organo gestorio, riescono ad emergere le condotte illecite degli amministratori. Peraltro, nella maggior parte dei casi l insufficienza patrimoniale ex art c.c. e le condizioni per l apertura delle procedure concorsuali coincidono. Le azioni di responsabilità ex artt e 2394 c.c. nel corso delle procedure di insolvenza si atteggiano in maniera particolare proprio a causa del momento patologico in cui vengono esercitate e per le finalità parzialmente diverse a cui attengono. L art. 146, comma 2, L.F. stabilisce che sono esercitate dal curatore fallimentare, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, le azioni di responsabilità contro gli amministratori. Il plurale usato nel testo normativo ha fatto correttamente concludere che si stia trattando non soltanto dell azione propriamente sociale di responsabilità ex art c.c. ma anche dell azione dei creditori sociali ex art c.c. 16. A conferma di ciò si noti che l art. 206 L.F., in tema di liquidazione coatta amministrativa, attribuisce al commissario liquidatore il potere di esercitare l azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell impresa in liquidazione, a norma degli artt e 2394 c.c.. Ciò perché il curatore del fallimento (ed il commissario liquidatore), nell occuparsi di recuperare al patrimonio della società insolvente i beni che ne sono fuoriusciti per colpa degli amministratori, agisce nel precipuo interesse dei creditori, al cui soddisfacimento la sua attività è preordinata. È logico quindi ritenere che egli possa esercitare anche l azione che in bonis sarebbe spettata ai creditori, i cui interessi per l appunto egli rappresenta 17. Peraltro la riforma del diritto societario operata attraverso il D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 ha introdotto nel c.c. l art bis 18 attraverso il quale è stata definitivamente fugata ogni incertezza interpretativa, affermando che entrambe le azioni di responsabilità previste dai precedenti artt e 2394, in caso di fallimento, liquidazione coatta 14 Cfr. Trib. Salerno, 14 luglio 2006, in Fall., 2006, p. 1456; Trib. Marsala, 2 maggio 2005, in Fall., 2006, p. 461; Cass. civ., sez. I, 18 gennaio2005, n. 941, cit.; Trib. Milano, 7 febbraio 2003, in Soc., 2003, p. 1385; in dottrina AMBROSINI, op.cit., p Cfr. BONELLI, op.cit., p. 435 ss. 16 QUATRARO, PICONE, op.cit., p QUATRARO, PICONE, op.cit., p. 732 ss.; CONFORTI, op.cit., p. 768 ss. 18 Cfr. ZAMPERETTI, Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali, in COTTINO, BONFANTE, CAGNASSO, MONTALENTI, (a cura di), Il nuovo diritto societario, Bologna, 2004, p. 826 ss. 96

5 amministrativa e amministrazione straordinaria spettano, rispettivamente, al curatore fallimentare, al commissario liquidatore ed al commissario straordinario. La riforma del 2003 ha, inoltre, contribuito a risolvere un dubbio a suo tempo oggetto di forte dibattito circa la natura dell azione ex art. 146 L.F. 19. Tuttavia, sia la dottrina 20 che la giurisprudenza 21 già avevano concordemente concluso che la legge fallimentare non introduceva un azione autonoma e distinta dalle azioni sociali esercitabili in bonis, le quali al contrario rimangono distinte anche se esercitate congiuntamente dal curatore fallimentare (o dal commissario liquidatore o straordinario). L unica particolarità delle azioni sociali di responsabilità esercitate nel corso di una procedura concorsuale sta nel fatto che la legittimazione attiva, prima spettante rispettivamente alla società ed ai creditori della stessa, si trasferisce cumulativamente in capo al curatore, il quale con una sola azione potrà far valere nei confronti degli amministratori sia gli addebiti di cui all art c.c. sia quelli caratteristici della responsabilità ex art c.c. Ne consegue che le due azioni, seppur esercitate in forma unitaria, mantengono i propri tratti caratteristici, in termini di natura ed oggetto della responsabilità. 4. Il nodo forse più problematico è proprio quello della diversa decorrenza della prescrizione quinquennale delle due azioni 22. Nella pratica, infatti, si potrebbero verificare distinte situazioni: (i) il curatore contesta agli amministratori solo addebiti ex art c.c., ovvero l inosservanza di obblighi inerenti alla corretta gestione della società: in questo caso si ritiene 23 che l azione in questione si prescriva in cinque anni dal momento di cessazione della carica dell amministratore convenuto; (ii) il curatore contesta agli amministratori solo addebiti ex art c.c., ovvero il compimento di fatti che hanno condotto ad un insufficienza patrimoniale della società tale che i debiti non potevano più essere regolati: l azione qui si prescrive in cinque anni dal momento in cui si è palesata detta insufficienza patrimoniale; (iii) il curatore contesta agli amministratori sia addebiti ex art sia illeciti ex art c.c.: quid juris sotto il profilo del termine iniziale della prescrizione di questa unica azione? L opinione prevalente della giurisprudenza 24 è nel senso di far sì che l unica azione cumulativa del curatore benefici dei caratteri di entrambe le azioni, e che quindi possa 19 Si discuteva, in particolare, se l art. 146 L.F. introducesse un azione di responsabilità contro gli amministratori distinta ed autonoma dalle azioni di cui agli artt e 2394 c.c., delle quali però mutuava la disciplina, oppure se la norma in esame si limitasse ad introdurre un trasferimento in capo al curatore fallimentare della legittimazione attiva alle azioni sociali di responsabilità generalmente disciplinate. 20 QUATRARO, PICONE, op.cit., p Da ultimo Cass. civ., sez. I, 28 novembre 1984, n. 6187, in Fall., 1985, p QUATRARO, PICONE, op.cit., p. 756 ss. 23 QUATRARO, PICONE, op.cit., p Per una rassegna delle pronunce più recenti, sia di merito che di legittimità, cfr. Trib. Milano, 7 febbraio 2003, cit., secondo cui l azione ex art. 146 L.F. compendia in sé le azioni ex art e 2394 c.c. ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio sociale, visto unitariamente come garanzia e dei soci e dei creditori sociali ; Trib. Napoli, 97

6 considerarsi come termine iniziale della prescrizione quello in genere più lungo dell azione ex art c.c. anche per gli addebiti di responsabilità che propriamente rientrerebbero nell azione di cui all art c.c. La motivazione di questa scelta è stata approfonditamente espressa dalla Suprema Corte nella sentenza del 25 luglio 1979 n traendo fondamento dal carattere unitario dell azione del curatore fallimentare ex art. 146 L.F. (ed ora anche ex art bis c.c.). La Cassazione premette che la ratio della legittimazione del curatore ad esercitare congiuntamente le due azioni in forma inscindibile sta nel cumulo di interessi che si sovrappongono proprio in capo al curatore: da un lato l interesse della società fallita ad acquisire all attivo tutto ciò di cui il patrimonio sociale è stato depauperato per fatto e colpa degli amministratori in violazione dei doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto, dall altro l interesse dei creditori sociali ad acquisire alla massa attiva del fallimento beni e somme che consentano il soddisfacimento dei loro crediti. La legittimazione unitaria è, quindi, l effetto della corrispondente opportunità che la reintegrazione del patrimonio della società avvenga contemporaneamente a garanzia dei soci e dei creditori. Prosegue poi la Corte ribadendo come la legittimazione unitaria non significhi il sorgere di una nuova e diversa azione del curatore (in conformità all orientamento consolidato), e quindi la sua prescrizione non si possa far decorrere in maniera autonoma dalla dichiarazione di fallimento. Dovrà, pertanto, farsi riferimento ai termini di prescrizione stabiliti dalla legge per le due azioni. La Cassazione conclude che il carattere unitario dell azione, come illustrato, fa sì che per il suo esercizio debbano essersi verificate tutte le condizioni di legge, e che quindi debba applicarsi la regola dell art. 2394, comma 2, c.c., secondo cui l azione può essere proposta quando il patrimonio risulta insufficiente al soddisfacimento dei crediti sociali (momento che cronologicamente, almeno nella maggior parte dei casi, è successivo alla cessazione della carica degli amministratori convenuti in giudizio). Come già anticipato, la giurisprudenza prevalente 26 si è attestata sull orientamento delineato dalla Cassazione nel 1979, ritenendo che l unica azione esercitabile dal curatore si prescriva in cinque anni dal momento in cui risulta l insufficienza patrimoniale della società, anche se vengono addebitati agli amministratori fatti convergenti nella responsabilità di cui all art c.c.; tuttavia non sono mancate voci contrarie 27, seppur limitate alle pronunce dei giudici di merito. 12 settembre 2002 cit.; Cass. civ., sez. I, 7 novembre 1997, n , in Fall., 1998, p. 697; Trib. Milano, 13 ottobre 1988, in Dir. fall., 1989, p In Fall., 1980, p. 313 e in Giur. it., 1980, p V. nota Cfr. Trib. Milano, 29 novembre 2003, in Giur. it., 2004, p. 1216, per la quale laddove il curatore abbia fatto valere entrambi i profili di responsabilità, il compimento del termine prescrizionale (in entrambi i casi di durata quinquennale) dovrà essere valutato in riferimento allo specifico dies a quo relativo a ciascuna delle due azioni ; Trib. Messina, 12 novembre 1999, in Fall., 2000, p afferma che Mentre l azione sociale di responsabilità ai sensi dell art c.c. e 146 l. fall. si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui l ente avrebbe potuto agire in giudizio, quella dei creditori sociali inizia a decorrere dal momento in cui si verifica l insufficienza del 98

7 La tesi contraria in questione afferma che l assunto della legittimazione unitaria del curatore all esercizio di due distinte azioni, seppur cumulate in maniera inscindibile, deve portare all applicazione integrale delle due distinte discipline delle azioni considerate; non solo, quindi, in termini di natura della responsabilità, di onere probatorio, di contenuto dell obbligazione risarcitoria, ma anche di diversità del regime della prescrizione. Rimarrebbe, quindi, invariata la decorrenza dell azione promossa ex art. 146 L.F. a seconda degli addebiti mossi agli amministratori anche in via cumulativa. Non va però taciuto che parte della dottrina si è schierata con tale tesi minoritaria in maniera critica rispetto all orientamento prevalente, sostenendo che, attraverso l individuazione di un unico termine iniziale di prescrizione per le due azioni cumulativamente esercitate, la giurisprudenza ha di fatto creato un autonoma azione di responsabilità per le procedure concorsuali, in maniera contraddittoria con l orientamento prevalente, che vede le due distinte azioni originarie cumulate solo ai fini della legittimazione attiva 28. Senza volersi addentrare in questa sede sulla correttezza di un orientamento o dell altro, non si può non rilevare come la giurisprudenza, sulla scorta della pronuncia della Cassazione del 1979 sopra richiamata, abbia delineato una posizione non facilmente superabile e ben consolidata 29. Per quanto riguarda, infine, la fattispecie dell amministrazione straordinaria, prima ancora che l art bis introducesse espressamente la legittimazione del commissario straordinario, l art. 36 della Legge Prodi-bis compiva un generale richiamo alla disciplina del commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa, al fine di regolare i poteri del commissario straordinario. Come già anticipato, l art. 206 L.F. attribuisce al commissario liquidatore la legittimazione ad esercitare l azione di responsabilità ex art e 2394 c.c. previa autorizzazione dell autorità vigilante. E così avviene anche nella procedura di amministrazione straordinaria. Infatti, a differenza ma in maniera analoga rispetto al fallimento, nell amministrazione straordinaria la decorrenza della prescrizione dell azione di responsabilità si potrà far coincidere con il deposito del decreto del tribunale ex art. 30 D.lgs. 270/1999 mediante il quale viene aperta la procedura, e non con la precedente sentenza che dichiara lo patrimonio sociale ; Trib. Milano, 2 settembre 1988, che afferma la unitarietà di tale strumento giuridico, partecipe sia della natura contrattuale dell azione ex art c.c., sia della natura aquiliana dell azione ex art c.c. ma continua a distinguere: il dies a quo dei relativi termini prescrizionali decorre dalla cessazione degli organi sociali dalle funzioni, nell azione ex art c.c.; e dal verificarsi dell insufficienza del patrimonio sociale a fronte delle pretese creditorie, nell azione ex art c.c.. 28 Cfr. JAEGER, La responsabilità degli amministratori e dei sindaci nelle procedure concorsuali: una valutazione critica, in Giur. comm., 1988, p. 548 ss., richiamato da ZAMPERETTI, ivi. 29 Non mancano invero massime giurisprudenziali che si limitano ad affermare tout court che l azione del curatore ex art. 146 LF. si prescrive in cinque anni dal momento in cui si è manifestata l insufficienza del patrimonio sociale: cfr. Trib. Bari, 13 giugno 2007, in Corr. mer., 2007, p. 1259; Trib. Salerno, 14 luglio 2006, in Fall. 2006, p

8 stato di insolvenza della società ai sensi dell art. 3 D.lgs. 270/1999, per le già esposte ragioni. 5. Per giungere al caso prospettato in apertura, alla luce di un orientamento giurisprudenziale fortemente consolidato e prevalente, il commissario straordinario di una società sottoposta alla procedura di cui alla Legge Prodi-bis potrà esercitare l azione di responsabilità ex art bis c.c. tenendo come momento di riferimento per la prescrizione di tale azione il deposito del decreto che dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria, quale evento che ha reso oggettivamente conoscibile alla collettività dei creditori un insufficienza tale dell attivo patrimoniale a soddisfare i loro crediti. L amministratore convenuto in giudizio dal commissario straordinario potrà però eccepire la prescrizione dell azione rivolta contro di lui, affermando che l insufficienza del patrimonio sociale si è manifestata ai creditori in epoca antecedente rispetto all apertura della procedura concorsuale. Tuttavia, egli sarà gravato dell onere di dedurre e provare i fatti a sostegno di tale asserzione, come è stato sopra evidenziato. 100

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

Cancellazione ed estinzione delle società: aspetti sostanziali e processuali

Cancellazione ed estinzione delle società: aspetti sostanziali e processuali avv. prof. Rolandino Guidotti : aspetti sostanziali e processuali Modena 10 ottobre 2013 10 ottobre 2013 1 Società in nome collettivo (non modificata riforma 2003) Art. 2311 c.c. (Bilancio finale di liquidazione

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI

LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI prof. avv. Paola ROSSI Professore associato Università del Sannio Ricercatore area fiscale IRDCEC Diretta 15

Dettagli

Scelte gestionali e diligenza degli amministratori

Scelte gestionali e diligenza degli amministratori 7/2009 Il Caso Scelte gestionali e diligenza degli amministratori IN BREVE Una recentissima sentenza della Cassazione conferma il sistema della responsabilità degli amministratori di società delineato

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

Appello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA UFFICIO REGISTRO IMPRESE LE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE

CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA UFFICIO REGISTRO IMPRESE LE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE www.pg.camcom.gov.it CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA UFFICIO REGISTRO IMPRESE LE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE MANUALE OPERATIVO PER GLI ADEMPIMENTI REGISTRO IMPRESE IN MATERIA DI FALLIMENTO,

Dettagli

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA 16 maggio 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il trasferimento d azienda e di ramo d azienda A) La nozione di trasferimento d azienda (art. 2112,

Dettagli

Risoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002

Risoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002 Risoluzione n. 89/E Roma,18 marzo 2002 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Termini per l emissione di una nota credito dopo la chiusura del fallimento. Interpello - articolo 11 legge 27

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE Avv. Sibilla Santoni Società sempre più complessa e problematica necessità degli assistenti sociali di conoscere i rischi giuridici a cui vanno incontro

Dettagli

RISOLUZIONE N. 212/E

RISOLUZIONE N. 212/E RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento

Dettagli

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014 Annunziata & Conso La recente sentenza del Tribunale di Roma del 20 maggio 2014, n. 11384, offre l occasione per fare il punto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

La successione. Obiettivi

La successione. Obiettivi La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.

Dettagli

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede \ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale

Dettagli

17.1.2013 L EQUO INDENNIZZO NEL CONTRATTO DI LEASING: UN APPROCCIO FINANZIARIO

17.1.2013 L EQUO INDENNIZZO NEL CONTRATTO DI LEASING: UN APPROCCIO FINANZIARIO 17.1.2013 L EQUO INDENNIZZO NEL CONTRATTO DI LEASING: UN APPROCCIO FINANZIARIO di Luciano Quattrocchio, Professore Sommario: 1. I riferimenti normativi - 2. La disciplina nel contesto fallimentare - 3.

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 129/E

RISOLUZIONE N. 129/E RISOLUZIONE N. 129/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 maggio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rimborsi IVA a soggetti non residenti Articolo

Dettagli

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

Come cambia l antiriciclaggio

Come cambia l antiriciclaggio Come cambia l antiriciclaggio Chi sono i titolari effettivi? Chi è l esecutore e cosa deve essere inserito nell AUI Iside Srl Milano 20 settembre 2013 Avv. Sabrina Galmarini - Partner Il titolare effettivo

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO TRA. domiciliato in Roma, via presso l Avv. A.d.B. che lo rappresenta contumace DISPOSITIVO FATTO E DIRITTO

TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO TRA. domiciliato in Roma, via presso l Avv. A.d.B. che lo rappresenta contumace DISPOSITIVO FATTO E DIRITTO Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, 4 febbraio 2013 TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO Il Giudice designato, Dott. E. FOSCOLO Nelle cause riunite 16964/12 e 16966/12 TRA M.V. e M.G.S. Domiciliati in Roma, presso

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Corte D Appello di Milano, Sez. Lavoro, sentenza n. 1410 pubblicata il 6 maggio 2014

Corte D Appello di Milano, Sez. Lavoro, sentenza n. 1410 pubblicata il 6 maggio 2014 PREVIDENZA SOCIALE Contributi previdenziali per soci amministratori di s.r.l.: l obbligo di doppia iscrizione non è automatico. a cura di Massimo Compagnino Il presupposto per l iscrizione nella gestione

Dettagli

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185 ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

Circolare Informativa n 21/2013

Circolare Informativa n 21/2013 Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006 CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

RISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009

RISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009 RISOLUZIONE N. 263/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Soggetto passivo d imposta nel concordato fallimentare

Dettagli

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Comunicazione in materia di informazione da fornire al pubblico in relazione alle indennità e benefici riconosciuti ad

Dettagli

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: 114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 225/E

RISOLUZIONE N. 225/E RISOLUZIONE N. 225/E Roma, 5 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 cessione di quote sociali - art. 11 Tariffa

Dettagli

Piccolo imprenditore

Piccolo imprenditore Piccolo imprenditore Art. 2083 c.c.: «Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un attività professionale organizzata prevalentemente

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015 RISOLUZIONE N. 26/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica applicabilità delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina alle pertinenze dei terreni

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 1/2008

RISOLUZIONE N. 1/2008 PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti

Dettagli

PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE DEL BANCO POPOLARE - SOCIETÀ COOPERATIVA SULL INTEGRAZIONE DEI TEMPI E DEI CORRISPETTIVI

PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE DEL BANCO POPOLARE - SOCIETÀ COOPERATIVA SULL INTEGRAZIONE DEI TEMPI E DEI CORRISPETTIVI PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE DEL BANCO POPOLARE - SOCIETÀ COOPERATIVA SULL INTEGRAZIONE DEI TEMPI E DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE Assemblea ordinaria e straordinaria

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI. La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari

CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI. La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI Iscritta nel registro Prefettizio del Governo al n. 166 codice fiscale: 91102990404 La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

La Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa

La Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa La Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa a cura dell Avv. Elio Garibaldi 1 RECENTI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI IN ARGOMENTO DI RESPONSABILITA SANITARIA Responsabilità contrattuale

Dettagli

Approvazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Approvazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Approvazione CDA del 25 giugno 2009 Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Regolamento U n i p o l G r u p p o F i n a n z i a r i o S. p. A. Sede

Dettagli

Prot. n 5632/p/ep Roma, 17 gennaio 2013

Prot. n 5632/p/ep Roma, 17 gennaio 2013 Prot. n 5632/p/ep Roma, 17 gennaio 2013 A tutte le Casse Edili e p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE Loro sedi Comunicazione n 508 Oggetto: rilascio Durc ad imprese in concordato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009

RISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009 RISOLUZIONE N. 126/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2009 Oggetto: Acquisto di aeromobili e di altri beni e servizi destinati ad attività di trasporto aereo a prevalente carattere

Dettagli

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE BRUNO INZITARI INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE 1. Nelle operazioni di finanziamento che prevedono un piano di ammortamento, la restituzione del debito si realizza attraverso il pagamento

Dettagli

PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA

PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA - APPROFONDIMENTI NORMATIVI Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349 era il regolamento che disciplinava i procedimenti di riconoscimento

Dettagli

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009 CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 07 22.04.2014 Liquidazione Srl e Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze La messa in è una vicenda societaria piuttosto frequente in questo

Dettagli

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche Centro Studi e Documentazione 00187 ROMA Via Piave 61 sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it tel. 06/42000358 06/42010899 fax. 06/42010628 Prot.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 41/E. Roma, 23 aprile 2015

RISOLUZIONE N. 41/E. Roma, 23 aprile 2015 RISOLUZIONE N. 41/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 23 aprile 2015 OGGETTO: Piani urbanistici particolareggiati - Art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 Applicabilità regime

Dettagli

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva?

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva? FAQ PARTITE IVA Cos è la Partita Iva? La Partita Iva è un particolare strumento fiscale riservato, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi, ovvero a quei lavoratori che, ai sensi dell art. 2222

Dettagli

LA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL MEDICO OPINIONI A CONFRONTO

LA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL MEDICO OPINIONI A CONFRONTO PISA, 13.04.2013 LA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL MEDICO OPINIONI A CONFRONTO IL PUNTO DI VISTA DEL BROKER ASSICURATIVO 1 Il contratto individuato dalla Corte di Cassazione quale fondamento della struttura

Dettagli

fra questi in particolare sono da ricordare

fra questi in particolare sono da ricordare La responsabilità penale è quella in cui incorre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che compia uno dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, fra questi

Dettagli

Medico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 www.studiolaplacagriva.it. www.studiolaplacagriva.it

Medico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 www.studiolaplacagriva.it. www.studiolaplacagriva.it Medico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 AMBITO ASSICURARSI COME. CIRCA IL PROBLEMA DELLA COLPA GRAVE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO: PROBLEMI DI COPERTURA ASSICURATIVA. Responsabilità del

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

1. Premessa Il tema della omissione contributiva e delle relative sanzioni nella previdenza complementare presenta una serie di aspetti problematici.

1. Premessa Il tema della omissione contributiva e delle relative sanzioni nella previdenza complementare presenta una serie di aspetti problematici. FONDAZIONE STUDI CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO **** Commissione dei principi interpretativi delle leggi in materia di lavoro **** PRINCIPIO N. 10 Omissione contributiva nella previdenza

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali

Dettagli

Roma, 11 agosto 2009

Roma, 11 agosto 2009 RISOLUZIONE N. 214/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello, articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Eredità devolute ai minori e agli interdetti

Dettagli

NOTA A CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 20 marzo 2015, n. 3. A cura di CARLO DI CATALDO

NOTA A CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 20 marzo 2015, n. 3. A cura di CARLO DI CATALDO NOTA A CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 20 marzo 2015, n. 3 A cura di CARLO DI CATALDO Sull esclusione dell impresa che non indica i costi per la sicurezza MASSIMA Nelle procedure di affidamento

Dettagli

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso

Dettagli

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie;

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie; Relazione dei Liquidatori sul valore di liquidazione delle azioni per l esercizio del diritto di recesso predisposta ai sensi e per gli effetti dell art. 2437 e dell art. 2437-ter del c.c. Signori Azionisti,

Dettagli

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. MUTUI FONDIARI: Risoluzione del contratto. C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. Premessa. L anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui

Dettagli

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati RISOLUZIONE N. 52/E Roma, 17 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

Dettagli

LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI.

LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE Eventuali osservazioni,

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2015 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo effettuate nel 2015. L introduzione del beneficio in

Dettagli

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino Indeducibilità dei costi Black List articolo 110, commi da 10 a 12-bis, del D.P.R. 917/1986 non deducibilità e l obbligo

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 maggio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Modalità di esercizio delle variazioni IVA in

Dettagli

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del

Dettagli

ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Sito internet: Milano. ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 162 PRESUNZIONE ASSOLUTA

Dettagli

CIRCOLARE N. 19/E. OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168.

CIRCOLARE N. 19/E. OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 19/E Roma, 09 maggio 2005 OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168.

Dettagli

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di Locri. Relazione del Tesoriere

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di Locri. Relazione del Tesoriere ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione del Tribunale di Locri Relazione del Tesoriere CONSUNTIVO ANNO 2009 ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

IX LEGISLATURA. Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons.

IX LEGISLATURA. Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons. IX LEGISLATURA Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons. Palma Costi INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA Il Sottoscritto Consigliere regionale

Dettagli

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE UNICO. sul BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE UNICO. sul BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE UNICO sul BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 ai sensi dell art. 2429, comma 2 c.c. e dell art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 SOCIETA IPPICA DI CAGLIARI S.R.L. Bilancio al 31 dicembre

Dettagli