Differenze tra il trattamento di mobilità in deroga annualità 2012 e annualità 2013

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1 Vademecum per la gestione del trattamento di mobilità in deroga Annualità 2013 Istruzioni per la compilazione della domanda di mobilità in deroga e informazioni generali sul trattamento. Differenze tra il trattamento di mobilità in deroga annualità 2012 e annualità 2013 L intervento di mobilità in deroga annualità 2013 ripercorre sostanzialmente in forma identica le disposizioni per l applicazione del trattamento di mobilità in deroga dello scorso anno, annualità Vi sono però significative differenze riguardo le categorie dei beneficiari e sulla durata del trattamento, sulle quale si raccomanda di prestare particolare attenzione. Presentazione della domanda La domanda deve (termine perentorio) essere presentata entro 68 giorni dal verificarsi dell evento che dà titolo a richiedere il trattamento di mobilità in deroga. L evento può essere la cessazione del rapporto di lavoro o l esaurimento del periodo di trattamento di indennità di disoccupazione ordinaria, di Aspi o miniaspi o di mobilità ordinaria. Per presentare la domanda di mobilità in deroga occorre aver una DID attiva o aperta rilasciata al CPI e pertanto aver acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs 181/2000. I lavoratori che hanno percepito il trattamento della disoccupazione ordinaria, dell Aspi o della miniaspi o di indennità di mobilità ordinaria, e intendono chiedere l intervento della mobilità in deroga, non possono presentare la relativa domanda prima di aver esaurito il trattamento. È rilevante la data di scadenza del trattamento e non il giorno in cui effettivamente hanno ricevuto l ultimo versamento dall INPS. In presenza di fatti impeditivi documentati che non hanno consentito al lavoratore di presentarsi al CPI nel termine di 68 giorni è prevista la remissione in termini. La remissione riparte dai giorni già trascorsi dall evento al realizzarsi del fatto impeditivo. Non sono conteggiati al fine della scadenza dei termini i soli giorni in cui il soggetto è stato impossibilitato a recarsi al CPI. È considerato fatto impeditivo, oltre alle cause di forza maggiore, il periodo trascorso tra la presentazione della domanda all INPS di Aspi o miniaspi e la risposta dell istituto di rigetto della domanda stessa. I lavoratori che nel termine dei 68 giorni hanno presentato domanda di mobilità in deroga all INPS e non al CPI, possono ugualmente presentare domanda di mobilità in deroga al CPI anche fuori termine purché sia stata rilasciata nel termine una DID e la stessa sia ancora attiva. Per i lavoratori a cui l evento che dà titolo a presentare la domanda di mobilità in deroga si sia realizzato tra il 1 gennaio 2013 e il 8 marzo 2013, i 68 giorni iniziano a decorrere dal 8 marzo. Sono fatte salve le domande presentate prima di questo termine se presentate al CPI e contenenti gli elementi necessari per la loro valutazione secondo i criteri della annualità 2013 del trattamento dio mobilità in deroga. NB. Come già anticipato, anche per il 2013 il lavoratore, oltre al CPI, deve presentare la domanda di mobilità in deroga anche all INPS. Da un punto di vista logico la domanda andrebbe presentata prima al CPI, che raccoglie gli elementi per l autorizzazione della prestazione, mentre all INPS le domande sono inviate solo ai fini dell erogazione del trattamento, tuttavia per evitare disagi all utenza non è rilevante se il soggetto la presenta prima al CPI o all INPS, l importante è che la domanda sia presentata entro 68 giorno dall evento sia al CPI che all INPS. La domanda all INPS può essere presentata utilizzando uno di questi 3 canali:

2 telematicamente all indirizzo (il lavoratore deve essere munito di PIN dispositivo); telefono (n ); per il tramite dei patronati. Per la presentazione della domanda di mobilità in deroga direttamente dal cittadino tramite web, come riporta la circolare n. 102 del , sinteticamente si devono seguire le seguenti indicazioni. Il servizio è disponibile attraverso il seguente percorso da sito internet Servizi on line servizi per il cittadino autenticazione con PIN invio di domande di prestazioni a sostegno del reddito disoccupazione, mobilità e trattamento speciale edilizia mobilità in deroga È presente una sezione informazioni, una sezione invio della domanda da compilare da parte del lavoratore e una sezione compilazione della domanda da completare per procedere per l invio della domanda. Per la presentazione della domanda tramite telefono al contact center dell INPS al numero non è necessario essere muniti di PIN. I dati del lavoratore verranno acquisiti dal Contact center il quale invierà la domanda all utente che, dopo averla firmata e eventualmente integrata, deve provvedere a farla pervenire, allegando copia del documento di identità, a mezzo fax al n o per posta alla struttura competente. Il contact center fornisce al cittadino anche tutte le istruzioni utili per la compilazione telematica della domanda Destinatari del trattamento di mobilità in deroga Possono essere destinatari del trattamento di mobilità in deroga: lavoratori domiciliati nella Regione Veneto: Si prescinde dall effettiva residenza e dal luogo (in Italia) dove il lavoratore ha prestato la propria attività lavorativa. Lavoratori che possono far valere un anzianità aziendale di 12 mesi (365 giorni) di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità (i 6 mesi di lavoro effettivamente prestato verranno verificati dall INPS). lavoratori cessati da un rapporto di lavoro di tipo subordinato a seguito di licenziamento, scadenza di contratto o dimissioni per giusta causa nel I lavoratori cessati da contratto di lavoro intermittente possono presentare la domanda di mobilità in deroga, che sarà autorizzata dalla Regione se sussiste il requisito dell anzianità aziendale di 12 mesi (365 gg) e poi la domanda sarà verificata dall INPS se risulta che detto lavoro sia stato prestato per almeno 6 mesi. Le persone che sono state occupate presso aziende non italiane, ma della Comunità europea devono far richiesta di erogazione dell indennità legata allo stato di disoccupazione al Paese europeo dove hanno prestato attività lavorativa. Potrebbe verificarsi il caso di lavoratori che hanno usufruito di un trattamento comunitario equiparabile alla disoccupazione ordinaria o alla mobilità ordinaria, in questo caso il lavoratore deve consegnare idonea documentazione a testimonianza del possesso del requisito relativamente all ammortizzatore percepito, all anzianità aziendale, alla tipologia di contratto di lavoro avuto. Lavoratori che hanno esaurito il trattamento di disoccupazione ordinaria, di Aspi o di miniaspi, di mobilità di 12 mesi nel 2013; Soggetti esclusi dal trattamento di mobilità in deroga I lavoratori domestici, come per gli anni passati; I lavoratori che hanno prestato attività lavorativa presso un Paese non appartenente alla Comunità Europea; I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni assunti a tempo indeterminato;

3 I lavoratori del settore del credito e delle assicurazioni che hanno un sistema di integrazione delle prestazioni a sostegno del reddito basato sui fondi di solidarietà (per es.: assegno emergenziale per i bancari); NB: Fino allo scorso anno sussistevano particolari forme di sostegno al reddito riservate per i lavoratori dei settori avicolo, tabacchi, zuccherifici, consorzi agrari. Tali misure sono state esaurite e pertanto i lavoratori di questi settori possono regolarmente presentare domanda di mobilità in deroga. Categorie di beneficiari o di trattamento L accordo del 28 dicembre 2012 Linee guida per l applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga anno 2013 distingue 5 diverse categorie di beneficiari del trattamento di mobilità in deroga Categoria A Lavoratori subordinati, ivi compresi i somministrati, gli apprendisti e i contratti a tempo determinato, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nel corso del 2013 ed esclusi dal trattamento dell art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e dal trattamento di Aspi o miniaspi. La presente categoria è destinata ai lavoratori subordinati che con 12 mesi di anzianità aziendale, di cui 6 effettivamente prestato, non possono far valere i requisiti per accedere al trattamento di Aspi o di miniaspi. In considerazione che, oltre al requisito dello stato di disoccupazione e della involontarietà della disoccupazione, per l Aspi è richiesta la presenza contemporanea di questi 2 requisiti: 1. trascorsi almeno 2 anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione 2. un anno di contribuzione contro la disoccupazione nell ultimo biennio dall inizio della disoccupazione Per la miniaspi invece sono richieste 13 settimane di contribuzione con la relativa assicurazione negli ultimi 12 mesi dall inizio della disoccupazione. Per quanto detto i lavoratori che potranno accedere alla mobilità in deroga categoria A, sono quelli che con l anzianità aziendale predetta di 12 mesi (365 gg) non hanno maturato almeno 13 settimane di contribuzione o assicurazione contro la disoccupazione. I lavoratori che hanno avuto un contratto di apprendistato o sono stati soci lavoratori di cooperative e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dato che solo dal 1 gennaio 2013 per tali tipologie è dovuta la contribuzione contro la disoccupazione, per cessazioni del rapporto di lavoro di tali lavoratori anteriori al 2 aprile 2013 (13 settimane dal 1 gennaio 2013) sarà possibile riconoscere la categoria A di mobilità in deroga. Successivamente al 2 aprile i lavoratori con tali tipologie contrattuali devono fare domanda di miniaspi. Al fine del riconoscimento dell anzianità aziendale di 12 mesi si ricorda che rimane possibile sommare uno o più precedenti rapporti di lavoro di collaborazione a progetto con rapporti con contratto subordinato per il riconoscimento della categoria A, purché i contratti subordinati abbiano avuto una durata inferiore a 13 settimane, nel qual caso deve essere presentata domanda di miniaspi. Per i lavoratori con precedente contratto di somministrazione si rimanda a quanto riferito nel apposito successivo capitolo. Categoria B Lavoratori subordinati, ivi compresi gli apprendisti e i contratti a tempo determinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e abbiano esaurito il trattamento di miniaspi nel corso del 2013 Il trattamento di miniaspi ha sostituito la precedente prestazione della disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti ed è in vigore dal Si distinguono: 1. i lavoratori che nel 2013, secondo la precedente disciplina, avrebbero potuto presentare domanda di disoccupazione a requisiti ridotti per i periodi di disoccupazione del Per tale prestazione sono richiesti 2 anni di anzianità assicurativa e almeno 78 giornate di lavoro nel

4 2012. La domanda deve esser presentata telematicamente tra il 1 gennaio 2013 e il 2 aprile La prestazione è erogata in un unica soluzione; 2. i lavoratori che possono far valere 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa nei 12 mesi precedenti il periodo di disoccupazione, per la quale siano stati versati o dovuti i contributi per l assicurazione obbligatoria. Non è più richiesta l anzianità assicurativa di 2 anni. La domanda deve essere presentata telematicamente nei medesimi termini dell Aspi (68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro). La prestazione è erogata mensilmente per una durata pari a metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. Negli anni scorsi la prestazione della disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti è stata ritenuta compatibile con il trattamento di mobilità in deroga. Il lavoratore che ha ricevuto la miniaspi relativa alle giornate di disoccupazione del 2012 non può presentate domanda di mobilità in deroga per la categoria B per aver ricevuto la disoccupazione a requisiti ridotti. La presente categoria, si ribadisce, è riservata esclusivamente ai lavoratori che hanno percepito l indennità di miniaspi con i nuovi requisiti descritti al suddetto punto 2. I lavoratori che hanno percepito nel 2013 la miniaspi e che possono far valere un anzianità aziendale di 12 mesi di cui 6 mesi di lavoro effettivamente prestato, non dovrebbero essere molto numerosi. Qualche caso potrebbe riscontrarsi per lavoratori che non hanno potuto accedere all aspi per mancanza del requisito di almeno un versamento di assicurazione contro la disoccupazione nei 2 anni antecedenti o un anno di contribuzione contro la disoccupazione. Si tenga presente che la prestazione di miniaspi in caso di rioccupazione del lavoratore con contratto subordinato di durata fino a 5 giorni è sospesa d ufficio e riprende a decorrere al termine del rapporto. I nuovi rapporti di lavoro di durata superiore possono dare origine a un nuovo trattamento di miniaspi o di Aspi se si maturano i requisiti, pertanto è essenziale verificare la posizione del lavoratore nella banca dati percettori dell INPS per verificare la data effettiva di termine del trattamento. Per l accesso a questa categoria di lavoratori somministrati vedi l apposito capitolo. Categoria C Lavoratori subordinati ammessi al trattamento di disoccupazione ordinaria o aspi che abbiano esaurito i predetti trattamenti nel corso del Si deve trattare di lavoratori che possono far valere un anzianità aziendale di 12 mesi (365 gg) di cui 6 mesi di lavoro effettivamente prestato, e che hanno percepito la disoccupazione ordinaria o l Aspi per 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni o 12 mesi per i soggetti con età pari o superiore a 50 anni (si deve prendere a riferimento l età al termine del rapporto di lavoro che ha dato titolo al trattamento di Aspi o DS). Non è ammesso il trattamento di mobilità in deroga per chi ha chiesto la corresponsione anticipata dell indennità. Per la mobilità in deroga è prevista una diversa durata del trattamento a seconda se il lavoratore sia o meno ultracinquantenne: si prenda a riferimento la data di presentazione della domanda di mobilità in deroga. Se il lavoratore ha compiuto durante l Aspi o DS i 50 anni, lo stesso ha diritto alla categoria C con durata più lunga. La disciplina della prestazione di Aspi differisce anche dal trattamento di disoccupazione ordinaria anche riguardo le conseguenze in caso di nuova occupazione del lavoratore. In caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato inferiore a 6 mesi l indennità di Aspi è sospesa d ufficio e riprende a decorrere per il periodo residuo al termine del rapporto di lavoro. Il periodo lavorato nella nuova occupazione può essere fatto valere ai fini di un nuovo trattamento di aspi o miniaspi. È pertanto essenziale verificare il termine effettivo del trattamento nella banca dati percettori dell Inps. Nel caso il trattamento sia stato sospeso nella domanda di mobilità in deroga si deve comunicare il rapporto di lavoro che ha dato titolo alla domanda di Aspi. Categoria D Lavoratori subordinati ammessi per 12 mesi al trattamento dell art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e che hanno esaurito il predetto trattamento nel corso del 2013

5 L accesso a questa categoria di mobilità in deroga è riservato ai lavoratori che hanno effettivamente avuto il diritto e hanno percepito 12 mesi di indennità di mobilità ordinaria per età anagrafica o per anzianità aziendale. Categoria E Lavoratori subordinati ammessi al trattamento dell art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223, che hanno esaurito il predetto trattamento nel corso del 2013 e che maturino il diritto alla pensione nei 12 (dodici) mesi successivi A prescindere dalla durata di indennità di mobilità percepita, il lavoratore deve maturare il diritto alla pensione di vecchiaia o pensione di vecchiaia anticipata nei 12 mesi successivi secondo le prescrizioni previste nel DL n. 201 (decreto Monti) convertito con legge n L accordo del 28 dicembre 2012, pur individuando le suddette 5 categorie, prevede di estendere l intervento della mobilità in deroga anche per il seguente caso, che nel presente vademecum è indicato come un ulteriore categoria. Categoria F Lavoratori che a seguito dell intervento di mobilità in deroga (categoria A, B o C maturano i requisiti per il pensionamento entro i successivi 12 mesi possono chiedere l estensione della mobilità in deroga fino al raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata. Chiarimenti sui requisiti essenziali Cessazione di un rapporto di lavoro di tipo subordinato Per presentare domanda il lavoratore deve essere cessato da un rapporto di lavoro subordinato. Cessato significa che il lavoratore deve essere stato licenziato o scaduto da un rapporto a tempo determinato o dimessosi durante il periodo di maternità o nel primo anno di vita del figlio o dimessosi per giusta causa. Le dimissioni per giusta causa si configurano in tutti i casi per i quali l INPS riconosce la possibilità di accedere all ammortizzatore sociale dell Aspi (vedi circolare INPS n. 142 del che richiama la circolare INPS n. 163 del ). La disoccupazione deve pertanto essere involontaria: non è ammessa la mobilità in deroga a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale. Gli unici casi in cui il lavoratore può essere ammesso alla mobilità in deroga a seguito di risoluzione consensuale è quando la stessa è dovuta a trasferimento del dipendente in altra sede della stessa azienda distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici; nell ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione territoriale del lavoro secondo le modalità previste all art. 7 della legge n. 604 come sostituito dall art. 1 comma 40 della legge n. 92. Il rapporto di lavoro subordinato da indicare nella domanda deve essere l ultimo in ordine di tempo che ha avuto il lavoratore. Rapporti di lavoro della durata non superiore a 5 giorni sono da ritenere irrilevanti. Nel caso il lavoratore sia cessato da un rapporto di lavoro e si sia rioccupato senza aver prima presentato domanda di mobilità in deroga e il secondo rapporto di lavoro sia a sua volta cessato, il lavoratore potrà presentare domanda di mobilità in deroga in forza del primo rapporto di lavoro purché abbia rilasciato la DID prima di essere rioccupato nel secondo rapporto di lavoro e non siano trascorsi 68 giorni dalla cessazione del primo rapporto di lavoro.

6 Il lavoratore che chiede l intervento della mobilità in deroga per categorie diverse dalla categoria A, deve indicare il rapporto di lavoro che ha determinato l accesso all indennità di disoccupazione o alla mobilità ordinaria o Api o miniaspi, per cui non devono essere riportati eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato che hanno dato luogo alla sospensione del trattamento. Anzianità aziendale di almeno 12 mesi (365 gg) di cui 6 effettivamente prestati I periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità sono da considerare lavoro effettivo. Sono conteggiati ai fini del raggiungimento dei 12 mesi (365 gg) di anzianità aziendale le proroghe e le trasformazioni del contratto di lavoro. Nel caso si siano susseguiti più rapporti di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro, essi possono concorrere ai fini dell anzianità aziendale di 12 mesi nei casi la cessazione e la riassunzione sia avvenuta prima del 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge 92/2012) in cui: - il contratto cessato è di durata fino a 6 mesi e il tempo intercorso tra la cessazione e la successiva assunzione è inferiore a 10 giorni ; - il contratto cessato è di durata superiore a 6 mesi e il tempo intercorso tra la cessazione e la successiva assunzione è inferiore a 20 giorni. Dopo il 18 luglio 2012 per sommare i periodi di lavoro il cosiddetto stop and go deve essere stato inferiore a 60 giorni per i rapporti a termine fino a 6 mesi e inferiore a 90 giorni per i rapporti di lavoro superiori a 6 mesi. Ai fini della predetta anzianità aziendale possono valere anche precedenti rapporti di lavoro con contratto di collaborazione a progetto o coordinata e continuativa purché sia seguito un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro, senza interruzioni, nei limiti appena sopra descritti. Il rapporto di collaborazione deve possedere i requisiti di cui all art. 7 ter, comma 6, del DL 5/2009 convertito con legge 33/2009: rapporto di collaborazione in regime di monocommittenza con il datore di lavoro che poi ha assunto il lavoratore con contratto subordinato, reddito da lavoro superiore a euro con mensilità accreditate alla gestione separata dell INPS. Non possono far valere tale possibilità i collaboratori impiegati in attività riguardanti l esercizio di arti o professioni. Il CPI per questi casi verifica la presenza del contratto di collaborazione precedente al rapporto subordinato, il periodo di interruzione tra i 2 contratti non superiore ai limiti sopra descritti e la non sussistenza di contemporanei contratti di lavoro con quello di collaborazione. L anzianità dei 12 mesi con il medesimo datore di lavoro si riscontra anche in presenza dei seguenti casi: reintegrazione nel posto di lavoro; trasferimento di azienda; fusione tra due o più società; successione negli appalti prestando l attività per il medesimo appaltante, transitando da un azienda ad un altra senza soluzione di continuità; distacco sindacale. Nel caso di reintegrazione nel posto di lavoro il lavoratore deve documentare la fattispecie presentando copia della sentenza, negli altri casi il realizzarsi della fattispecie è comprovata nel sistema delle comunicazioni obbligatorie, oppure soprattutto in relazione alla successione negli appalti il lavoratore deve presentare idonea documentazione che attesti che lo stesso è transitato da un azienda nad un altra senza soluzione di continuità a seguito di subentro in appalto. La mobilità in deroga per i lavoratori cc.dd. somministrati I lavoratori che hanno avuto rapporti di lavoro somministrato, possono se in possesso dei requisiti accedere al trattamento di Aspi o miniaspi.

7 Nel caso il lavoratore non possa accedere alla prestazione di Aspi o miniaspi, potrà far richiesta di mobilità in deroga (categorie A) a condizione che abbia - un rapporto di lavoro in somministrazione nel 2013 superiore a 5 giorni; - almeno 6 mesi di rapporto di lavoro in somministrazione anche con diversi utilizzatori e/o con diverse agenzie negli ultimi 24 mesi dal termine della ultima missione; In questo caso al lavoratore è riconosciuto la mobilità in deroga pari alla categoria A. Nel caso invece il lavoratore con precedente ultimo rapporto di lavoro di somministrazione, che abbia esaurito la prestazione di aspi o miniaspi, può chiedere il trattamento di mobilità in deroga categorie B o C a condizione che abbia avuto nel 2013 un contratto di somministrazione superiore a 5 giorni e che nella sua vita lavorativa si riscontrino almeno 12 mesi (365 gg) di lavoro in somministrazione. Chiarimenti accesso categoria E categoria F Queste due categorie sono assegnate solamente se il lavoratore nei 12 mesi dal termine del trattamento di mobilità ordinaria, o in deroga, dal trattamento di Aspi o miniaspi o dalla cessazione del rapporto di lavoro, maturi il diritto alla pensione. Il lavoratore dovrà presentare domanda di mobilità in deroga corredata da un estratto conto contributivo dell INPS o documentazione elaborata da un patronato dal quale si evince chiaramente il giorno dal quale il lavoratore matura il diritto alla pensione. Tale documentazione non deve essere anteriore ad aprile 2012, in considerazione che la riforma del sistema pensionistico è intervenuta a fine 2011, che ha ricevuto alcune modifiche con la legge 24 febbraio 2012 n. 24 e i chiarimenti apportati con circolare INPS n. 35 del Dal è possibile accedere solamente alle prestazioni pensionistiche di vecchiaia o di vecchiaia anticipata. Come dovrebbe essere a tutti noto, non esiste più la pensione di anzianità. Per accedere alla pensione di vecchiaia è richiesto dal al , oltre al un anzianità contributiva di almeno 20 anni, il possesso del requisito anagrafico: Lavoratrici settore privato Lavoratrici autonome o iscritte alla Lavoratori del settore privato e pubblico e gestione separata lavoratrici settore pubblico 62 anni e 3 mesi 63 anni e 9 mesi 66 anni e 3 mesi Per accedere invece alla pensione anticipata nel periodo è necessario che il lavoratore sia in possesso dei seguenti requisiti uomini Donne 42 anni e 5 mesi (pari a 2205 settimane) 41 anni e 5 mesi (pari a 2153 settimane) Se il lavoratore accede alla pensione anticipata con età inferiore a 62 anni anche in virtù della contribuzione figurativa della mobilità in deroga, si applica sulla quota di trattamento pensionistico una riduzione dell 1% per ogni anno di anticipo. Tale percentuale è elevata al 2 % per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni del lavoratore. Per la domanda di mobilità in deroga con richiesta assegnazione delle categorie E e F in forza di un successivo accesso alla pensione di vecchiaia anticipata è necessario che il lavoratore dichiari la volontà di presentare domanda all INPS di tale tipo di prestazione pensionistica. Tale domanda di pensione può essere presentata solamente quando il lavoratore è in possesso dei requisiti richiesti per la pensione e quindi può avvenire anche a seguito dell accreditamento dei contributi figurativi della mobilità in deroga. Se alla suddetta volontà espressa di accedere alla pensione anticipata non segue l effettiva domanda l Inps si attiverà in merito. Si fa notare che il trattamento di pensione con le nuove disposizioni è previsto che inizi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

8 La mobilità in deroga può essere riconosciuta con assegnazione categorie E o F anche a lavoratori per i quali il diritto alla pensione matura entro 12 mesi, in applicazioni di disposizioni eccezionali, o in quanto appartenenti a categorie di soggetti per i quali si continua ad applicare la disciplina previgente alla legge n. 214 o per l esistenza di Fondi speciali, di particolari settori. In tal caso i lavoratori devono esibire idonea documentazione. La mobilità in deroga non potrà essere assegnata ai cosiddetti lavoratori salvaguardati che con successivi interventi normativi, sono già destinatari di un trattamento fino al raggiungimento della pensione (Decreti interministeriali del 1 giugno 2012 e 5 ottobre 2012 e legge di stabilità dicembre 2012 n. 204), a prescindere dalla data di decorrenza di inizio della prestazione pensionistica.. Si riporta schematicamente quanto definito nell ultima legge di stabilità che ha esteso la possibilità di salvaguardia dei lavoratori esodati: Ai soggetti che hanno cessato il rapporto entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano tutti i requisiti utili al pensionamento entro il periodo di fruizione dell indennità di mobilità ex art. 7 della legge n. 223/1991, o durante il godimento dell indennità di mobilità in deroga, e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2014; Ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato od accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, sebbene abbia svolto, dopo il 4 dicembre 2011, un attività non riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo l autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che non abbiano conseguito, dopo la predetta data, un reddito annuo complessivo per tale attività non superiore a euro, e che perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del periodo pensionistico, entro i tre anni successivi all entrata in vigore del D.L. n. 201/2012; Ai lavoratori che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno Sulla base di accordi individuali anche sottoscritti ex art. 410, 411 e 412 cpc, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, pur se, dopo la cessazione abbiano svolto un attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che non abbiano conseguito per tale attività un reddito annuo lordo superiore a euro e che perfezionino i requisiti utili al pensionamento entro i tre anni successivi al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011; Ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria a tale data, i quali, in quanto fruitori dell indennità, debbono attenderne la cessazione per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino il requisito pensionistico entro i trentasei mesi successivi al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011. L assegnazione della categoria E o F può avvenire in aggiunta alle categorie o A, B, C o D. Durata del trattamento di mobilità in deroga Per i lavoratori appartenenti alla - Categoria A: 8 mesi; - Categoria B: 6 mesi; - Categoria C: 4 mesi, elevata a 6 mesi per i lavoratori ultracinquantenni; - Categoria D: 4 mesi; - Categoria E: massimo 12 mesi fino alla maturazione dei requisiti per il pensionamento; - Categoria F: massimo 12 mesi fino alla maturazione dei requisiti per il pensionamento;

9 Procedure e controlli Fermo restando quanto già detto relativamente ai termini per la presentazione della domanda di mobilità in deroga che sono 68 giorni (termine perentorio) sia per la presentazione al CPI che all INPS, si chiarisce quanto segue: - Il lavoratore deve avere una DID attiva per presentare la domanda di mobilità in deroga che, ad ogni buon conto, si conferma nella domanda stessa. - Il CPI registra come data DID, per i soggetti che chiedono il trattamento categoria A, il giorno successivo alla cessazione dell ultimo rapporto di lavoro, in considerazione che nella domanda da presentare all INPS nel campo ho attestato il mio stato di disoccupazione presso il Centro per l Impiego del Comune di in data deve essere inserito il giorno successivo al licenziamento o la cessazione del rapporto di lavoro; - I lavoratori che chiedono il trattamento categoria B o C, dovrebbero aver già, per ricevere la disoccupazione o la mobilità ordinaria, una DID attiva che si conferma al CPI con la presentazione della domanda di mobilità in deroga. Nella domanda da presentare all INPS tali lavoratori devono indicare come data DID presentata al CPI il giorno successivo all esaurimento della disoccupazione ordinaria o della mobilità ordinaria; - I lavoratori che tra il verificarsi dell evento e la presentazione della domanda si sono rioccupati devono aver avuto prima della rioccupazione una DID attiva e questo vale sia per i lavoratori categoria A che per i lavoratori che provengono da trattamenti previdenziali legati allo stato di disoccupazione. Se tali lavoratori non hanno avuto cura di presentarsi al CPI prima della loro rioccupazione a tempo determinato la domanda di mobilità in deroga non può essere accolta. Il CPI informa il lavoratore in merito - L obbligo per il lavoratore di presentare la domanda di mobilità in deroga anche all INPS; - Le cause di decadenza che possono determinare la perdita del presente trattamento. Il CPI controlla: - La presenza di una DID attiva (lo stato di disoccupazione del lavoratore) - Il rispetto del termine di 68 giorni dall evento e eventuali motivi di forza maggiore che hanno determinato il superamento di detto termine; - L anzianità aziendale di 12 mesi con l ultimo datore di lavoro e l anzianità lavorativa di 6 mesi nel biennio per i lavoratori somministrati - La verifica nella banca dati percettori che il lavoratore non percepisca ammortizzatori sociali al momento della domanda; - L attestazione del requisito del pensionamento del lavoratore sostenuta da congrue motivazioni, relative l età del lavoratore o dall anzianità contributiva comprovata da idonea documentazione da parte dell INPS o di un patronato; Il CPI individua la categoria di appartenenza del lavoratore al trattamento di mobilità in deroga. In caso di richiesta di intervento L INPS effettua controlli sugli effettivi 6 mesi di lavoro svolti dai lavoratori con anzianità aziendale di 12 mesi e relativamente il possesso dei requisiti per il pensionamento dei lavoratori Sospensione interruzione del trattamento Non vi è una normativa speciale, si applica, per quanto non definito, la legge 223/1991 e la normativa sul collocamento e sulla decadenza dai trattamenti. Per quanto riguarda lo stato di disoccupazione l inserimento nell elenco dei beneficiari della mobilità in deroga comporta che, in caso di rioccupazione a tempo determinato, si applichi la stessa disciplina per l iscrizione nelle liste di mobilità, con conservazione dell iscrizione e dello status anche se è superato il

10 limite di reddito da lavoro, tutto ciò sarà valido anche dopo il quando troveranno efficacia le modifiche del D.lgs 181/2000 apportate con la legge 92/2012. Rapporti di lavoro a tempo determinato sospendono il trattamento con differimento massimo fino al doppio del periodo riconosciuto. A fronte di una concessione della mobilità in deroga per 8 mesi, l erogazione del trattamento può essere differito fino ad un massimo di 8 mesi, a seguito di rapporti di lavoro a tempo determinato, per un riconoscimento totale della indennità di mobilità in deroga. Misura del trattamento Il trattamento è pari all indennità straordinaria di integrazione salariale (80 % della retribuzione) fermi restando i massimali stabiliti per il 2013 dall INPS (circolare Inps n. 13 del ) Retribuzio euro Tetto Importo lordo Importo netto Inferiore o uguale a 2.075,21 basso 959,22 903,20 Superiore a 2.075,21 alto 1.152, ,57 Il trattamento di mobilità in deroga non è compatibile con altri ammortizzatori sociali o con attività lavorativa. Abbattimento Sulla base dell art. 19 comma 9 del DL 185/2008 e come confermato dall art. 2 comma 138 della legge 191/2010, l INPS opererà per i beneficiari del trattamento di mobilità in deroga 2013 un abbattimento del 10 % nel caso in cui il lavoratore abbia già ricevuto il trattamento della mobilità in deroga negli anni precedenti (a partire dal 2009), decorsi 12 mesi anche non continuativi di trattamento. L abbattimento sarà invece del 30 % in caso di terza fruizione da parte del lavoratore della mobilità in deroga e del 40 % in caso di quarta fruizione. Decorrenza del trattamento Il trattamento è riconosciuto dall ottavo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro nel caso il lavoratore sia stato ammesso alla categoria A. Negli altri casi la decorrenza del trattamento inizia dal giorno successivo dal termine del trattamento di DS, miniaspi, Aspi o mobilità. In ogni caso si prescinde dal giorno in cui la domanda di mobilità sia stata presentata (entro i 68 giorni) al CPI e all INPS. Incentivi all assunzione Diversamente dagli scorsi anni non è più previsto alcun incentivo per i datori di lavoro che assumono lavoratori in trattamento di mobilità in deroga. I lavoratori potranno ricollocarsi nel mercato del lavoro in forma agevolata solo se in possesso di requisiti per accedere ad altre forme di incentivo all occupazione. Regime transitorio Le domande di mobilità in deroga anno 2012 potranno essere accolte dai CPI fino al Si chiarisce che anche i licenziati il rientrano nel trattamento di mobilità in deroga 2012, non è rilevante l inizio della decorrenza del trattamento nel 2013.

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