COMINCIAMO BENE CORSO PREMATRIMONIALE LAICO

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1 COMINCIAMO BENE CORSO PREMATRIMONIALE LAICO Diritti e doveri dei coniugi e dei genitori Di Elisabetta Zecca Sommario Le norme costituzionali... 3 Costituzione della repubblica Italiana... 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali... 4 Il matrimonio... 5 Diritti e doveri dei coniugi... 8 I figli... 9 Diritti e doveri nei riguardi dei figli Divorzio Provvedimenti conseguenti alla separazione e al divorzio Provvedimenti patrimoniali riguardo ai coniugi Riconciliazione Comunione dei beni e diverse convenzioni matrimoniali Oggetto della comunione Amministrazione dei beni in comunione Scioglimento della comunione Separazione dei beni Convenzioni matrimoniali Fondo patrimoniale Accordi pre-matrimoniali Unioni di fatto Contratti di convivenza Cenni sulle norme penali Cenni sulla tutela e il sostegno della maternità e della paternità (nell ambito lavorativo) Percorsi di risoluzione delle controversie alternativi alla via giudiziaria e alla tradizionale negoziazione tra avvocati Mediazione familiare

2 Mediazione trasformativa Mediazione umanistica Pratica collaborativa

3 Le norme costituzionali Costituzione della repubblica Italiana Parte prima DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Titolo II RAPPORTI ETICO-SOCIALI Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. 3

4 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali ARTICOLO 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. ARTICOLO 12 Diritto al matrimonio A partire dall età minima per contrarre matrimonio, l uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l esercizio di tale diritto. ARTICOLO 5 del Protocollo 7 Parità tra i coniugi I coniugi godono dell uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell interesse dei figli. 4

5 Il matrimonio Brevi cenni in merito ad alcune norme sul matrimonio: - Pubblicazioni di matrimonio La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione, che consiste nell affissione in Municipio (nei Comuni di residenza degli sposi) di un atto che riporta le loro generalità ed il luogo dove intendono contrarre matrimonio -> lo scopo sarebbe quello di avvertire gli eventuali interessati che possano avere motivi di impedimento da segnalare all Ufficiale di Stato Civile e/o vogliano fare opposizione; è chiaro che le dimensioni attuali della maggior parte dei Comuni rendono di fatto la pubblicazione una mera formalità non più idonea allo scopo originario. - La promessa di matrimonio (che può consistere anche nella semplice effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio) non obbliga a contrarlo, né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento -> in caso di mancata celebrazione, si può domandare solo la restituzione dei doni fatti a causa della promessa, non ulteriori risarcimenti dei danni, in quanto il diritto di recedere fino all ultimo momento è una libertà fondamentale e inviolabile. - Il matrimonio può essere celebrato civilmente (in Municipio) davanti al Ministro di culto Cattolico (in base al Concordato con la Santa Sede) o davanti ai Ministri dei diversi c.d. culti ammessi, in conformità alle leggi che prevedono la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese della Tavola Valdese, l Unione italiana delle Chiese Avventiste del 7 giorno, le Assemblee di Dio in Italia, l Unione delle Comunità ebraiche in Italia, Unione Cristiana Evangelica Battista, Chiesa Evangelica Luterana - La legge sull Ordinamento dello Stato Civile prevede che le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile possano essere delegate, per la celebrazione del matrimonio, ad un Consigliere o Assessore comunale o a cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale -> è quindi possibile incaricare un amico degli sposi per la celebrazione del matrimonio. - Celebrazione Dinanzi a due testimoni, l Ufficiale di Stato Civile (o il Ministro di culto, o il Celebrante prescelto) dà lettura agli sposi degli articoli che riguardano i diritti e doveri reciproci dei coniugi, l obbligo di concordare la residenza e l indirizzo della vita familiare, e i doveri verso i figli, riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio. 5

6 Il matrimonio religioso viene trascritto nei registri dello Stato civile (nel luogo di celebrazione e di residenza dei coniugi). - Casi di nullità del matrimonio Il matrimonio può essere impugnato e dichiarato nullo a causa delle seguenti circostanze: - Mancanza dell età minima (18 anni, salvo ammissione per gravi motivi del sedicenne da parte del Tribunale per i Minorenni); - Mancanza di libertà di stato (chi sia già coniugato anche all estero - e contragga nuovo matrimonio, commette il reato di bigamia); - Violazione dei divieti di matrimonio tra parenti e affini (anche adottivi), salvo alcune possibilità di autorizzazione del Tribunale; - Violazione del divieto di contrarre matrimonio in caso di omicidio consumato o tentato verso il coniuge dell altra parte; - Interdizione di uno dei due coniugi; - Incapacità di intendere e di volere per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione; - Consenso estorto con violenza; - Consenso determinato da timore di eccezionale gravità e derivante da cause esterne allo sposo; - Consenso dato per effetto dell errore sull identità della persona o errore essenziale sulle qualità personali dell altro coniuge (errore sull esistenza di una malattia fisica o psichica o su una anomalia o deviazione sessuale tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale sentenza di condanna di determinata gravità dichiarazione di delinquenza - gravidanza causata da persona diversa dal soggetto caduto in errore). - Matrimonio del cittadino all estero ll cittadino è soggetto alle disposizioni sulla nullità del matrimonio, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite. - Matrimonio dello straniero nella Repubblica Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello Stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. - Simulazione Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. - Matrimonio putativo 6

7 Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità. Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli. Responsabilità del coniuge (o del terzo) al quale sia imputabile la nullità. - Cognome della moglie La moglie può aggiungere al proprio cognome quello del marito (e lo perde in caso di divorzio) > la donna stessa deve richiedere di indicare sul documento coniugata -> per avere invece l aggiunta formale del doppio cognome sui documenti di identità occorre un procedimento amministrativo. 7

8 Diritti e doveri dei coniugi Art. 143 codice civile diritti e doveri reciproci dei coniugi Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla: - fedeltà - assistenza morale e materiale - collaborazione nell'interesse della famiglia - coabitazione - contribuzione ai bisogni della famiglia Entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo. Art. 144 indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Ovviamente ciascun coniuge rimane libero di decidere autonomamente riguardo alla propria sfera personale (es.: professione, religione, studi, scelte politiche, cure mediche). Non sempre il confine è netto, ci sono scelte personali che possono avere ripercussioni sulla vita familiare. Art. 145 intervento del Giudice In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata. Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia. Art. 146 allontanamento dalla residenza familiare Se il coniuge si allontana senza una giusta causa (e senza aver già proposto domanda di separazione/divorzio) perde il diritto all assistenza morale e materiale. Il Giudice può ordinare il sequestro dei suoi beni nella misura atta a garantire l adempimento degli obblighi di contribuzione ai bisogni della famiglia. 8

9 I figli Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio. Regole particolari stabiliscono quando il concepimento si presume avvenuto durante il matrimonio e disciplinano l eventuale disconoscimento della paternità. La madre coniugata può dichiarare al momento del parto che il bambino non è figlio del marito. I genitori non uniti in matrimonio possono riconoscere il figlio insieme o separatamente. Se il riconoscimento non è fatto da entrambi al momento della nascita, il genitore che ha riconosciuto per primo il figlio deve dare l assenso al secondo riconoscimento > se il consenso non viene accordato, il Tribunale emette sentenza in luogo del consenso mancante, quando il riconoscimento risponde all interesse del figlio. Il riconoscimento può essere fatto anche prima della nascita (riconoscimento del nascituro), dai genitori (questo può essere consigliato in casi particolari, per esempio ove vi sia pericolo per la salute o quale accordo per prevenire conflitti). Adozione Solo le coppie unite in matrimonio possono fare domanda di adozione. Occorre inoltre che il matrimonio perduri da almeno tre anni senza alcuna separazione (neppure di fatto), oppure che sia stato preceduto da una stabile e continuativa convivenza di almeno tre anni. Il Tribunale per i Minorenni deve riconoscere l idoneità della coppia all educazione, istruzione e mantenimento del figlio. L adozione può riguardare minori dichiarati adottabili in Italia perché in stato di abbandono, oppure riguardare minori che si trovano all estero (adozione internazionale). Per l adozione nazionale sono molte di più le coppie che fanno richiesta rispetto ai bambini disponibili. Possono essere bambini abbandonati alla nascita, ma più spesso si tratta si bambini allontanati coattivamente dalle famiglie per maltrattamenti e/o trascuratezza; è stata cioè valutata dal Tribunale una incapacità dei genitori ad assicurare una crescita sana ed equilibrata (c.d. abbandono morale). Spesso, i genitori biologici hanno fatto opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità. L adozione crea un rapporto di filiazione esattamente coincidente con quello che nasce dalla filiazione biologica. L affidamento familiare non crea invece un rapporto di filiazione -> il minore che si trovi temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo (anche in caso di separazione tra i genitori, quando vi sia temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno di essi) può essere affidato ad una famiglia (preferibilmente con figli minori) o ad una persona singola per il tempo necessario a ricostruire la capacità della sua famiglia ad accoglierlo nuovamente. 9

10 Diritti e doveri nei riguardi dei figli Sia per i genitori sposati che per quelli non sposati La L. 219/2012 dispone la parificazione della condizione giuridica dei figli nati nel matrimonio e di quelli nati da genitori non sposati -> sparisce pertanto ogni riferimento ai figli legittimi e naturali. Il decreto legislativo 154/2013 (in vigore dal 7 febbraio 2014) dispone l attuazione concreta dell abolizione di ogni residua differenziazione, riformando molte disposizioni in materia di filiazione. Tra l altro, il concetto di potestà genitoriale viene sostituito con quello di responsabilità. Il figlio ha diritto di essere: - mantenuto - educato - istruito - assistito moralmente da entrambi i genitori nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. I coniugi e i genitori devono adempiere l'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo: quindi tenendo conto del reddito, del patrimonio personale e del contributo offerto attraverso l accudimento diretto dei figli ed il lavoro casalingo. Quando i genitori non abbiano mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari, affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. La responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Il figlio ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. 10

11 Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa. Il figlio è soggetto alla responsabilità dei genitori sino alla maggiore età (o alla emancipazione). In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il Giudice, sentiti i genitori (ed anche il figlio se maggiore degli anni dodici, o comunque se capace di discernimento), suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio o dell'unità familiare. Se il contrasto permane, il Giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio. Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. Il genitore che non esercita la responsabilità ha il potere di vigilare sull istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore. Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità, né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare. *** La parificazione tra la condizione dei figli nati nel matrimonio e di quelli nati fuori dal matrimonio è davvero completamente attuata? Permane una differenza che non riguarda direttamente i figli, ma che indubbiamente può avere conseguenze importanti nella loro vita: i genitori sposati sono legati da una reciproca solidarietà economica che non c è tra quelli non sposati (ovviamente, può comunque avvenire che la solidarietà sia attuata anche all interno della coppia di fatto e che non sia invece effettivamente realizzata nel matrimonio). Diverso è anche il procedimento giudiziario per la separazione dei genitori sposati e per l assunzione delle decisioni inerenti la prole nella cessazione della convivenza. 11

12 Nel matrimonio: cosa accade quando un coniuge non adempia ai doveri derivanti dal matrimonio? Per quanto riguarda il dovere di contribuire economicamente ai bisogni della famiglia, potrebbe essere richiesta al Giudice una condanna coercibile. Ma è chiaro che sarebbe impossibile imporre giudizialmente l adempimento dei doveri di fedeltà, assistenza e collaborazione. Anche la possibilità di richiedere l intervento del Giudice in caso di disaccordo su alcune decisioni risulta nella pratica ben poco attuata, e lascia comunque immutata l incoercibilità dei comportamenti personali. Di fatto, le violazioni dei doveri coniugali vengono giuridicamente considerate e fatte valere solo nel momento della crisi del rapporto, quando ormai si parla di separazione. Emergono allora molte questioni non discusse nel passato, o sfociate in decisioni unilaterali o comunque non realmente condivise. Questioni che possono riguardare aspetti personali o patrimoniali, o anche i figli, e che molto spesso hanno lasciato dubbi, timori, rancori, sensazioni di iniquità che nel tempo hanno logorato il rapporto. Forse, una maggiore consapevolezza dei diritti e dei doveri, delle conseguenze delle violazioni e di cosa accade in caso di separazione potrebbe aiutare le coppie a prevenire alcuni problemi, affrontando le divergenze man mano che emergono? In ogni caso, il contenuto dei diritti e doveri, sia quelli reciproci tra i coniugi che quelli relativi ai figli, si può comprendere in modo molto più dettagliato e concreto facendo riferimento alle norme e alle decisioni dei Giudici in materia di separazione e divorzio. Per le coppie di fatto: per quanto attiene ai figli, le disposizioni in caso di separazione dei genitori sono le stesse nel matrimonio e in caso di genitori non sposati. La procedura, come detto, è diversa. 12

13 Separazione legale dei coniugi -> - presupposto per la domanda di separazione è che la convivenza sia divenuta intollerabile per uno o per entrambi i coniugi; - la domanda può essere congiunta (separazione consensuale) o di una sola parte (ricorso per separazione giudiziale); - il Giudice autorizza quindi i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto e a determinate condizioni, concordate tra le parti (nella consensuale) o decise dal Giudice stesso (nella separazione giudiziale); - non esiste più la separazione per colpa, ma permane la possibilità di domandare al giudice la pronuncia di addebito della separazione all altro coniuge, quando si possa provare che la stessa è stata causata dalla violazione di doveri coniugali da parte sua -> occorre quindi un rapporto di causalità diretta tra la violazione del dovere e la rottura del rapporto (intollerabilità della convivenza) il Giudice esamina le prove sul comportamento di entrambi i coniugi ed effettua una valutazione comparativa allo scopo di appurare se il comportamento riprovevole sia effettivamente la causa della rottura, o possa invece essere relativamente giustificato da una frattura coniugale già in atto la separazione può anche essere addebitata ad entrambi i coniugi. Esempi tratti dalla casistica: Il dovere la cui violazione viene più frequentemente fatta valere nella pratica è quello di fedeltà. Tale dovere non consiste esclusivamente nell astensione da rapporti sessuali extra-coniugali, ma ha un contenuto più ampio di dovere di lealtà, pertanto può ritenersi violato anche da altri comportamenti che ledano il rapporto di fiducia ferendo la sensibilità e la dignità dell altra parte. Anche il tentativo di adulterio costituisce violazione del dovere di fedeltà. Particolarmente grave, l adulterio ostentato apertamente in modo lesivo della dignità del coniuge. I coniugi possono dispensarsi reciprocamente dall osservanza dell esclusiva sessuale, purché l accordo risulti in modo in non equivoco e perduri nel tempo (si può sempre cambiare idea) e purché non vi siano ripercussioni sull assetto familiare e sui figli. Allontanamento dalla casa familiare, o rifiuto di fissare o comunque di concordare la residenza: i coniugi non sono obbligati ad avere uno stesso domicilio, possono anche avere abitazioni e residenze separate, purché questa decisione sia condivisa o comunque accettata da entrambi. L assistenza morale diviene particolarmente importante in casi di malattia fisica o psichica, ma il dovere non si estende fino alla pretesa di dedizione assoluta nei confronti del coniuge affetto per esempio da un grave stato di infermità perdurante nel tempo e ormai irreversibile; al contrario, questo stato di infermità può invece costituire una motivazione della ormai intervenuta intollerabilità della convivenza. Il persistente volontario rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge viene invece considerato come violazione particolarmente grave, che non può essere in linea di massima giustificata come ritorsione legittima ad altri comportamenti del coniuge. Comportamenti in violazione del dovere di collaborazione e condivisione delle decisioni: comportamenti dispotici e non rispettosi della dignità dell altro coniuge, per esempio l ostacolare i 13

14 rapporti con la sua famiglia d origine, impedire di effettuare delle spese, particolare tirchieria, ostacoli alle relazioni amicali, ostacoli all attività lavorativa del partner, imposizioni delle decisioni sulle scelte educative e di istruzione dei figli, utilizzazione di metodi educativi afflittivi non condivisi, dispotismo anche eventualmente solo nei confronti dei figli contro il parere del coniuge, scelte importanti e non necessarie prese in aperto dissenso dall altro coniuge (es.: andare a lavorare all estero intraprendere attività pericolose). Violazione degli obblighi di assistenza materiale: il fatto che il coniuge non abbia un reddito non è una giustificazione, se potrebbe procurarselo; quindi, l abbandonare il lavoro e non attivarsi per trovare opportunità rientra tra le violazioni di questo obbligo; indipendentemente dal fatto che vengano integrati gli estremi del reato. Nei casi particolarmente gravi, ove siano stati lesi diritti della persona costituzionalmente protetti (salute, dignità), è possibile ipotizzare anche il risarcimento del danno, indipendentemente dalla pronuncia di addebito della separazione. Anche la violazione dei doveri nei confronti dei figli costituisce violazione dei doveri coniugali. Quali sono le conseguenze della pronuncia di addebito della separazione? Il coniuge al quale sia addebitata la separazione: - non può ottenere un assegno di mantenimento dall altro coniuge; solo eventualmente un assegno alimentare, nel caso in cui versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere a sé stesso; - non è erede dell altro coniuge. Come si vede, si entra pesantemente nella vita intima della famiglia, con tutte le immaginabili difficoltà di fornire prove e contro-prove su elementi così personali, e nell ambito di vicende quasi sempre molto complesse e dolorose. Inoltre, le conseguenze dell addebito della separazione devono essere temute solo dal coniuge debole economicamente, mentre quello più forte non ha conseguenze concrete rilevanti (!!) 14

15 Divorzio - il divorzio scioglie il matrimonio; - in caso di matrimonio religioso, cessano gli effetti civili; - i presupposti per il divorzio sono la commissioni di reati particolarmente gravi da parte di uno dei coniugi oppure il perdurare della separazione per tre anni senza che sia intervenuta riconciliazione; - anche dopo il divorzio, permangono alcuni doveri patrimoniali nei confronti del coniuge ed ovviamente dei figli; - vengono invece meno i diritti successori reciproci tra coniugi. Provvedimenti conseguenti alla separazione e al divorzio Riguardo ai figli (quindi sia nel matrimonio che per le separazioni fuori dal matrimonio) -> Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare questa finalità, il Giudice può adottare tutti gli opportuni provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. I genitori concordano, oppure il Giudice dispone come scelta prioritaria, l affidamento dei figli minorenni ad entrambi i genitori -> affidamento condiviso La responsabilità genitoriale è quindi di regola esercitata da entrambi i genitori anche dopo la cessazione della convivenza. Questo attiene al potere di prendere le decisioni che riguardano i figli. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, le parti possono convenire o il Giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Il Giudice può disporre l'affidamento ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore > occorre quindi, secondo la giurisprudenza, un comportamento del genitore praticamente al limite di quello che potrebbe portare alla decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale, salvi i casi di impossibilità di affidamento condiviso dovuti solo alla estrema lontananza fisica delle due residenze. Vanno fatti salvi, in ogni caso, per quanto possibile, i diritti del minore di mantenere una relazione con entrambi i genitori. 15

16 Se un genitore chiede l affidamento esclusivo a sé dei figli e la domanda risulta manifestamente infondata, il Giudice può considerare questo comportamento ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli. Anche nel caso di affidamento ad un solo genitore, salvo diversa determinazione del Giudice, le decisioni di maggiore interesse dovrebbero essere prese da entrambi i genitori. Rimane comunque il potere del genitore non affidatario di vigilare ed opporsi alle decisioni dell altro. Diversa questione è quella del collocamento dei figli presso la residenza dell uno o dell altro genitore -> le parti concordano o il Giudice determina i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore. Nella maggior parte dei casi si decide la collocazione prevalente presso uno dei due genitori (anche se non unanimemente, si ritiene che i bambini e i ragazzi abbiano necessità di avere una casa propria, dove è stabilita la residenza anche anagrafica, pur mantenendo una frequentazione anche assidua della casa dell altro genitore). Rare pronunce dividono il tempo dei figli in parti uguali tra genitori. A volte i genitori concordano l alternanza nella casa familiare, ma ovviamente per questo tipo di soluzioni occorre un rapporto molto armonico. In caso di disaccordo sull affidamento/collocamento dei figli la decisione è rimessa al Giudice, solitamente previa Consulenza Tecnica (con valutazione psico-diagnostica dei genitori e dei figli). La denigrazione della figura dell altro genitore è motivo di pregiudizio per il figlio -> in alcuni casi, è stato ritenuto che il genitore più adatto ad averne l affidamento/collocamento sia quello che meglio sa salvaguardare il rapporto con l altro genitore, mentre l alimentazione di un conflitto tra genitori, se non giustificato da fatti veramente molto gravi, è spesso considerato sintomo di inadeguatezza genitoriale. La nuova legge sulla parificazione dei figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio introduce anche la possibilità dei nonni (ascendenti) di agire in giudizio qualora gli sia impedito l esercizio del diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. E competente il Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza abituale del minore ed il bambino viene ascoltato, se abbia compiuto i 12 anni o anche prima se capace di discernimento. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli -> l abitazione familiare viene quindi assegnata al genitore presso il quale i figli (anche maggiorenni, se non ancora economicamente autosufficienti) sono prevalentemente collocati. 16

17 E importante chiarire bene che le decisioni sull eventuale addebitabilità della separazione, ed in ogni caso i motivi della separazione, anche tra genitori non sposati, o del divorzio, non incidono affatto sulle decisioni che riguardano i figli, le quali devono essere prese solo nell interesse degli stessi. Le parti concordano o il Giudice determina la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'eduzione dei figli. Ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie sostanze (reddito e patrimonio). Il Giudice stabilisce la corresponsione di un assegno periodico da un genitore all altro ove necessario al fine di realizzare il principio di proporzionalità. La misura dell assegno viene determinata considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal Giudice. Le decisioni sul mantenimento dei figli vengono prese tenendo conto anche dell assegnazione della casa familiare, che potrebbe essere eventualmente di proprietà dell altro genitore. Le parti devono depositare in giudizio le ultime dichiarazioni fiscali (e in alcuni Tribunali cominciano ad essere richieste anche altre informazioni sul tenore di vita condotto). Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, e siano contestate, il Giudice dispone un accertamento della Polizia Tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione. Fino a quando perdura il dovere di mantenimento dei figli? Anche oltre la maggiore età, finché essi non siano divenuti indipendenti economicamente. O fino a che il genitore non possa provare che l indipendenza economica non si è ancora attuata per colpa del figlio stesso. Quando il Giudice recepisce gli accordi intervenuti tra i genitori, valuta sempre che non siano contrari all'interesse dei figli. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti relativi ai figli per consentire che i genitori, avvalendosi di esperti, 17

18 tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli. Modifiche -> i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità su di essi, nel loro esclusivo interesse. Quanto alle decisioni relative alla misura e alla modalità del contributo economico, anch esse possono essere modificate se cambia la situazione economica di fatto o cambiano le esigenze dei figli. Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici. In presenza di figli minorenni, ciascun genitore è tenuto, anche dopo il divorzio, a comunicare all altro il proprio cambio di residenza o di domicilio. Provvedimenti patrimoniali riguardo ai coniugi Il Giudice, pronunziando la separazione, ed analogamente in caso di divorzio, stabilisce a vantaggio del coniuge (o dell ex coniuge) cui non sia addebitata la separazione il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri (o non possa procurarseli per ragioni oggettive -> L. Divorzio). L'entità dell assegno di separazione deve essere tale da permettere anche al coniuge più debole il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza. In realtà, questo di fatto molto spesso non è possibile perché la separazione impone maggiori spese e pertanto di regola impoverisce; tuttavia, la giurisprudenza si orienta nel senso che la perdita economica debba essere equamente distribuita tra le parti. L assegno divorzile, pur avendo in parte diversi presupposti teorici e concettuali, di fatto spesso prosegue prendendo come riferimento la situazione della separazione, specialmente se il matrimonio è durato molti anni. Ai fini della quantificazione, infatti, la durata del matrimonio è l elemento alla luce del quale devono essere considerati anche gli altri criteri delle condizioni reddituali ed economiche dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio familiare e di ciascuno dei coniugi. Il tenore di vita goduto durante il matrimonio resta di fatto un parametro di riferimento per valutare i presupposti per l assegno divorzile. Valgono le stesse considerazioni sopra svolte riguardo alla prova dei redditi. Anche per le condizioni economiche relative ai coniugi opera, come si è detto per i figli, la condizione c.d. rebus sic stantibus -> cioè è possibile chiedere la modifica in funzione delle diverse situazioni di fatto sopravvenute. 18

19 Riconciliazione Gli effetti della domanda di separazione o della sua pronuncia vengono meno mediante una dichiarazione espressa dei coniugi effettuata in Comune, oppure per un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione -> per esempio la ripresa della convivenza con l intenzione di ricostituire una comunione di vita, anche per un brevissimo tempo. In conclusione, si vede come molti dei doveri derivanti dal matrimonio e soprattutto dall aver generato dei figli, permangano in capo ai coniugi e ai genitori per molti anni dopo la separazione e il divorzio. Tutte le decisioni dei Giudici e anche gli accordi delle parti, come si è visto, sono modificabili al modificarsi delle situazioni di fatto. Il contenzioso giudiziario può durare moltissimi anni, tra separazione, eventuale modifica delle condizioni, divorzio ed eventuale modifica delle condizioni di divorzio Per evitare dispendiose e sfinenti liti in Tribunale, le coppie si ritrovano nel momento della separazione a dover cercare accordi sul futuro, a confrontarsi sulle scelte di vita e a condividere i problemi dei figli, paradossalmente talvolta più di quanto non abbiano fatto durante la convivenza. Nei casi peggiori, le persone non riescono a trovare delle strade di comunicazione e proseguono il conflitto a colpi di minacce, strategie, ritorsioni, chiusure e vendette che mettono a repentaglio la salute e la serenità dei figli. Nei casi migliori, si trovano accordi condivisi e si scopre la possibilità di proseguire nel futuro a confrontarsi rispettosamente ogni volta che si propongono nuove situazioni da affrontare. In queste circostanze, a volte le persone si rendono conto che la separazione è stata un occasione di evoluzione personale per entrambi, quando l unione di coppia era ormai definitivamente superata. Altre volte, però, resta l amarezza di non essere riusciti a condividere le scelte e i problemi prima della decisione di separarsi, quando forse era ancora possibile salvare l unione familiare. *** Per quanto in particolare riguarda le questioni patrimoniali, l esperienza mostra come esse non siano affatto questioni solo tecniche e squisitamente giuridiche. Al contrario, tutte le decisioni patrimoniali, anche quelle apparentemente solo organizzative, hanno una valenza ed un impatto profondamente simbolico ed emotivo: il tema è quello di quanto si sia disposti a mettere in comune e a condividere o quanto si voglia tenere separato in definitiva, quanto si voglia rischiare in quella che la legge definisce una comunione materiale e spirituale di vita, o quanto si voglia legittimamente tenere per sé. E forse il tema più delicato, sia che all interno della coppia se ne parli, sia che tutto resti implicito e nelle separazioni emerge chiaramente il profondo impatto emotivo di tutte le decisioni che sono state prese e dei comportamenti che sono stati attuati. Ovviamente non ci sono regole né interpretazioni che possano valere in senso generale. Il rapporto con il denaro è una questione estremamente personale e delicata, e quindi molto spesso è difficile percepire quali implicazioni simboliche vi siano per una parte e per l altra. 19

20 Gli accordi non sempre reggono la prova del tempo, gli eventi fanno cambiare idea non è detto che valga il principio patti chiari amicizia lunga. Anzi, spesso i patti originari (magari imposti o comunque richiesti dalla parte più forte) sono all origine di rancori che creano poi molti problemi. L unico consiglio possibile resta quello di mantenere sempre aperta la disponibilità a vedere le cose anche dal punto di vista dell altro. E a cercare accordi e aggiustamenti man mano che la vita lo richiede. Comunione dei beni e diverse convenzioni matrimoniali In mancanza di una diversa convenzione matrimoniale, il regime patrimoniale della famiglia è quello della comunione dei beni. Oggetto della comunione - gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; - le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio; - ALLO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE -> si considerano ricompresi nella stessa anche tutti i risparmi non investiti in acquisti di beni e che residuano: pertanto, anche i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati, e i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi che non siano stati consumati. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi. I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa. Beni personali a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione; 20

21 e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa. *** Pertanto: durante il regime di comunione il reddito di ciascun coniuge è nella sua libera disponibilità, fatto salvo il dovere di contribuire adeguatamente a tutti i bisogni della famiglia e dei figli. Al momento dello scioglimento, quello che residua dei proventi derivanti dall attività separata verrà diviso a metà. Se i proventi dell attività di un coniuge vengono invece investiti in acquisti (immobiliari o mobiliari, anche per esempio titoli, obbligazioni, azioni, fondi di investimento, mezzi di trasporto, opere d arte, oggetti di arredamento, eccetera), questi beni entrano direttamente in comunione. *** Cosa succede se un coniuge vende un bene personale e acquista un altro bene? Di regola, il bene acquistato entra in comunione - il coniuge può evitare l inclusione del bene nella comunione se lo dichiara espressamente nell atto di acquisto - per gli immobili o i mobili iscritti in pubblici registri, l altro coniuge deve essere presente all atto e riconoscere la natura personale del bene. *** Può essere difficile provare l appartenenza di un bene mobile alla comunione o ad un singolo -> In mancanza di prova contraria, si presume che i beni mobili siano comuni. *** Amministrazione dei beni in comunione L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi. Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al Giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che fa parte della comunione. Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili registrati. *** 21

22 Azioni dei creditori I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Per questo motivo, di solito il regime di comunione non viene scelto se uno dei coniugi è imprenditore o abbia una attività con un certo margine di rischio, per esempio quale libero professionista. I creditori della comunione possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti. *** Scioglimento della comunione La comunione si scioglie per mutamento convenzionale del regime patrimoniale (passaggio alla separazione dei beni mediante atto notarile), separazione legale dei coniugi (o eventuale divorzio senza separazione, nei casi particolari in cui è possibile), dichiarazione di nullità del matrimonio, dichiarazione di assenza o morte presunta di un coniuge, separazione giudiziale dei beni interdizione o cattiva amministrazione di un coniuge, fallimento di un coniuge. La divisione tra i coniugi viene effettuata in parti uguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno agli esborsi necessari per l acquisto dei beni caduti in comunione. Tuttavia, prima della divisione, si procede a rimborsi e restituzioni secondo i seguenti criteri: Ciascun coniuge dovrà rimborsare alla comunione le somme che ha prelevato dal patrimonio comune per fini diversi dall adempimento delle obbligazioni contratte nell interesse della famiglia, per il mantenimento della stessa, o per l educazione e l istruzione dei figli. Ciascun coniuge può chiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese del patrimonio comune. Attenzione, questo non vuol dire che allo scioglimento della comunione si debba o possa ricalcolare la partecipazione di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune!! La regola sopra esposta della divisione in parti uguali rimane sempre il fondamentale principio della comunione. I rimborsi e le restituzioni riguardano quindi i casi particolari sopra esposti e considerati in senso stretto: per esempio, se un coniuge ha utilizzato del denaro prelevato dal conto della comunione per ristrutturare un suo immobile personale, dovrà rimborsare l importo alla comunione prima 22

23 della divisione a metà; oppure, se un coniuge ha venduto un bene personale e ha versato il prezzo ricevuto sul conto della comunione, avrà diritto alla restituzione prima della divisione. Non possono però essere rimborsati o restituiti gli acquisti effettuati con denaro personale e quindi caduti in comunione! Si capisce che dopo una lunga gestione comune può diventare molto difficile distinguere tutte le entrate e le uscite come personali o comuni Se per esempio per molti anni entrambi i coniugi versano su un conto comune i rispettivi redditi nonché i frutti dei beni personali, e magari anche eventuali somme personali acquisite per esempio in eredità, effettuando anche tutti i rispettivi prelevamenti dallo stesso conto, e acquistando titoli di investimento sempre in comune, essi realizzano di fatto una vera comunione che potrebbe rendere molto difficile in futuro far valere rimborsi e restituzioni reciproche. Pertanto, se l intenzione delle parti è quella di mantenere una certezza futura sul carattere personale di alcune somme o titoli, il consiglio è quello di tenere un conto separato, magari anche dichiarando alla Banca il carattere personale del conto intestato solo ad un coniuge. Creando pertanto una netta e chiara separazione tra le due gestioni. Senza dimenticare che esiste sempre il fondamentale dovere di contribuzione, pertanto le spese effettuate con il denaro personale per il mantenimento della famiglia e dei figli non potranno mai essere rimborsate. Separazione dei beni La separazione dei beni è il regime più semplice e comune per chi non voglia aderire al regime legale di comunione. La scelta del regime di separazione può essere dichiarata nell atto di celebrazione del matrimonio (scelta che viene poi annotata a margine dell atto di matrimonio ai fini dell opponibilità ai terzi). Oppure, come le altre convenzioni matrimoniali, può essere stipulata successivamente in qualsiasi momento con atto pubblico notarile (ovviamente prima di passare dal regime di comunione a quello di separazione è consigliabile un accordo sulla divisione dei beni in comunione oppure sul passaggio ad una comunione ordinaria per i beni di proprietà comune). In regime di separazione, i coniugi sono proprietari dei beni di cui sono intestatari. Resta ovviamente l obbligo di contribuire alle spese in proporzione alle proprie sostanze (non quindi metà ciascuno, attenzione!!). 23

24 Ciascuno ha la possibilità di provare con ogni mezzo nei confronti dell altro la proprietà esclusiva di un bene. I beni di cui nessuno può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota (comunione ordinaria). Chi è il proprietario del denaro depositato sul conto corrente cointestato? Il credito solidale nei confronti della banca deve considerarsi in parti uguali se non risulta diversamente. Quindi, se per esempio il marito è l unico che versa lo stipendio sul conto cointestato, potrebbe facilmente affermare di essere proprietario esclusivo delle somme. La cointestazione di un conto corrente può però anche essere una manifestazione della volontà delle parti di mettere in comunione (comunione ordinaria) le somme ivi versate: in questo caso, saremmo in presenza di una donazione indiretta da parte del coniuge che alimenta il conto (o che lo alimenta maggiormente) oppure di una comune volontà di organizzare i reciproci rapporti patrimoniali mettendo in comunione queste somme, per esempio a fronte di una maggior contribuzione ai bisogni della famiglia mediante lavoro casalingo da parte del coniuge che non versa o versa meno. Oppure a fronte di altri tipi di contribuzione economica da parte sua (per esempio, utilizzazione quale casa coniugale di una abitazione di sua proprietà). Su queste questioni potrebbero in futuro sorgere conflitti difficili da risolvere dal punto di vista probatorio. Quando una sola delle due parti alimenta il conto, o lo alimenta in misura nettamente maggiore, Il consiglio potrebbe essere quello di mettere per iscritto l intenzione delle parti sulla condivisione effettiva della proprietà delle somme versate su un conto comune. Convenzioni matrimoniali Se le parti non vogliono regolare i propri rapporti in base al regime di comunione dei beni, possono stipulare diverse convenzioni matrimoniali per atto pubblico notarile. Oltre alla separazione, sono possibili altre convenzioni matrimoniali -> Per esempio, si possono prevedere modifiche al regime della comunione (comunione convenzionale). Si può estendere la comunione alla totalità dei beni (tranne quelli strettamente personali, quelli che servono per l attività professionale e quelli derivanti da risarcimento del danno). Si può quindi decidere che i proventi dell attività lavorativa entrino subito in comunione e non solo in quanto residuati al momento dello scioglimento o in quanto utilizzati per acquisti. Cioè, in pratica: tutto quello che arriva sui conti correnti entrerebbe subito in comunione. Oppure si possono escludere dalla comunione alcuni beni/acquisti specifici. 24

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