STUDIO SALVATORE TRAMUTO

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1 STUDIO SALVATORE TRAMUTO commercialista consulente del lavoro revisore contabile tel. e fax CIRCOLARE N. 6 DEL 13 FEBBRAIO 2009 SOMMARIO: I TELEFONI CELLULARI NELLA DICHIARAZIONE IVA 2009 Come sono cambiate le modalità di detrazione dell Iva relativa ai telefoni cellulari e come deve essere compilata la relativa sezione della Dichiarazione annuale per il LE VARIAZIONI DI RIMANENZE RILEVAZIONI CONTABILI La rilevazione contabile delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, di semilavorati e di prodotti finiti e l esposizione nel bilancio di esercizio. DECRETO ANTICRISI: RIALLINEAMENTO DA OPERAZIONI STRAORDINARIE Il riallineamento dei valori fiscali con quelli contabili post operazioni straordinarie come previsto dal Decreto Anticrisi. LA TASSA ANNUALE PER LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI Entro il 16 Marzo dovrà essere versata la tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali; chi deve versarla e a quanto ammonta? COME SI REGISTRA UNA FATTURA D ACQUISTO INTRACOMUNITARIA In diverse realtà aziendali sono frequenti gli acquisti da fornitori residenti in paesi Ue; di qui la necessità di conoscere le modalità di rilevazione contabile di queste fatture d acquisto ed il trattamento Iva di tali operazioni. LE NUOVE SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI Un emendamento approvato in sede di conversione del Decreto Milleproroghe, ha ridisegnato le scadenze per la presentazione delle dichiarazioni fiscali. Le nuove scadenze riassunte in una tabella riepilogativa. RASSEGNA STAMPA SCADENZARIO

2 RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI DECRETO LEGGE DEL 29/11/2008 N Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29/11/ supplemento ordinario) DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 25 LUGLIO Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di azienda, fusioni e scissioni, in applicazione dell'articolo 1, commi 46 e 47, della Legge 24 dicembre 2007, n (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12/08/2008) DECRETO LEGGE DEL 30/12/2008 N Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31/12/2008) Data di aggiornamento: 13 Febbraio 2009 Pagina 2

3 I TELEFONI CELLULARI NELLA DICHIARAZIONE IVA 2009 La Finanziaria 2008, per adeguare la normativa nazionale a quella europea, ha modificato le regole per la detrazione dell iva assolta sull acquisto, l importazione e il noleggio di telefoni cellulari e per servizi di telefonia mobile. Viene così abbandonata la detrazione forfettaria al 50% in vigore durante il 2007, ritenuta illegittima dalla Commissione Europea che, tramite una lettera indirizzata al Ministro degli Affari Esteri, aveva messo in mora l Italia. Dal 1 gennaio 2008, l Iva assolta sull acquisto e sulle spese di utilizzo del telefono cellulare può essere detratta integralmente, se il telefono è utilizzato esclusivamente nell esercizio dell attività d impresa o di lavoro autonomo o nel limite del 50% in caso di uso non esclusivo. In caso di uso promiscuo del telefono cellulare, bisogna determinare la percentuale di inerenza, ai sensi dell art. 19, comma 4 del DPR n. 633/72 che afferma: Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione Gli uffici dell Agenzia delle Entrate, per il quinquennio , dovranno concentrare l attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al 50% del relativo ammontare l imposta afferente agli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione (art.1, comma 255, Finanziaria 2008). Supponiamo ora di adottare una detrazione del 50%: Prezzo Iva Acquisto telefono cellulare per 200 euro + IVA (Euro 40) Spese per servizi di gestione di 100 euro + IVA (Euro 20) Totale Importo con IVA detraibile: 150 euro, con Iva detratta pari a 30 euro Importo con IVA indetraibile: 150 euro con Iva indetraibile pari a 30 euro Procediamo ora alla compilazione del Modello IVA 2009: Data di aggiornamento: 13 Febbraio 2009 Pagina 3

4 Supponiamo ora di adottare una detrazione pari all 80%: Prezzo Iva Acquisto telefono cellulare per 200 euro + IVA (Euro 40) Spese per servizi di gestione di 100 euro + IVA (Euro 20) Totale Importo con IVA detraibile: 240 euro con Iva detratta pari a 48 euro Importo con IVA indetraibile: 60 euro con Iva indetraibile pari a 12 euro Compilando il modello IVA 2009 risulterà: Data di aggiornamento: 13 Febbraio 2009 Pagina 4

5 Nel nuovo modello Iva 2009, nel riquadro VA è stato aggiunto un nuovo rigo VA8 Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%. Nel nostro esempio per la compilazione procederemo nel seguente modo: Data di aggiornamento: 13 Febbraio 2009 Pagina 5

6 LE VARIAZIONI DI RIMANENZE RILEVAZIONI CONTABILI La differenza algebrica tra l ammontare delle rimanenze finali e l importo delle rimanenze iniziali, riguardanti i prodotti risultanti dal processo produttivo aziendale, oltre quelli in corso di produzione e/o lavorazione, deve essere indicata nella voce A)2 variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti dello schema di conto economico previsto dall articolo 2425 del Codice civile. Le rimanenze ricomprese in tale voce, devono riferirsi a beni che hanno effettivamente subito uno o più processi di lavorazione all interno del ciclo produttivo dell impresa. Ne consegue che non possono essere indicate nella voce A)2 del conto economico civilistico, le eventuali differenze di rimanenze riguardanti: - le merci; - le materie prime; - le materie sussidiarie; - materiali di consumo; - beni di consumo. Nel conto economico, nella macroclasse Valore della produzione, rientrano i prodotti in corso di lavorazione, i semilavorati e i prodotti finiti, mentre nel Costo di produzione devono essere ricomprese le materie prime, le materie sussidiarie, le materie di consumo e le merci. Nella voce A)2 del conto economico civilistico, dovranno essere indicate: - le variazioni positive, nel caso in cui le rimanenze finali presentino un importo superiore rispetto a quello delle rimanenze iniziali; la differenza, pertanto, verrà indicata con il segno positivo; - le variazioni negative, nel caso in cui le rimanenze finali siano di importo inferiore rispetto a quello delle rimanenze iniziali; quindi, la differenza algebrica presenterà segno negativo. Le modalità di rilevazione delle variazioni delle rimanenze nella voce A)2 del conto economico, permettono di rispettare il principio della competenza economica. Infatti, i prodotti che un azienda rileva al 31 Dicembre come rimanenze, saranno oggetto di futura cessione solamente in periodi successivi, e quindi si rende necessario eseguire la coerente rettifica degli inerenti costi che, anche se sopportati nel corso dell anno, non possono essere considerati di competenza. Tali costi dovranno essere sospesi a livello di conto economico, e quindi registrati nel conto economico dell esercizio oggetto di adempimento, attraverso una corrispondente integrazione dei ricavi. Le voci relative alle rimanenze vengono movimentate in due distinti momenti della vita aziendale: - in sede di chiusura dei conti, per quanto concerne le rimanenze finali; - in sede di apertura dei conti, per quanto riguarda le rimanenze iniziali. Data di aggiornamento: 13 Febbraio 2009 Pagina 6

7 Valutazione delle rimanenze Secondo quanto previsto dal primo comma, numero 9, dell articolo 2426 del Codice civile, le rimanenze vanno valutate al costo di acquisto o di produzione o, se di importo minore, al presumibile valore di realizzazione, mentre i prodotti in corso di realizzazione e i semilavorati di produzione vanno considerati in relazione al realizzo indiretto mediante i ricavi che conseguono dalla cessione dei prodotti nei quali i medesimi sono stati incorporati a seguito dei processi produttivi. Le rimanenze devono essere valutate al minore tra: - il costo storico (costo di acquisizione o costo di produzione); e - il valore di mercato. Data di aggiornamento: 13 Febbraio 2009 Pagina 7

8 DECRETO ANTICRISI: RIALLINEAMENTO DA OPERAZIONI STRAORDINARIE L articolo 15 del Decreto Legge numero 185 del 2008, meglio conosciuto come Decreto Anticrisi, si occupa, tra l altro, anche del riallineamento dei valori fiscali rispetto a quelli contabili derivanti dall esecuzione di operazioni straordinarie. Tale nuova disposizione legislativa è contenuta nei commi 10, 11 e 12 del sopra menzionato articolo, e recita nel seguente modo: 10. In deroga alle disposizioni del comma 2-ter introdotto nell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in essere l'operazione. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale e' versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività materiali nel limite della quota imputata a conto economico. 11. Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle indicate nell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n In questo caso tali maggiori valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente dell'irpef, dell'ires e dell'irap, separatamente dall'imponibile complessivo, versando in unica soluzione l'importo dovuto. Se i maggiori valori sono relativi ai crediti si applica l'imposta sostitutiva di cui al comma 10 nella misura del 20 per cento. L'opzione può essere esercitata anche con riguardo a singole fattispecie, come definite dal comma Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonché a quelle effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto, per tali operazioni sia stata già esercitata l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 47, della legge n. 244 del 2007, il contribuente procede a riliquidare l'imposta sostitutiva Data di aggiornamento: 13 Febbraio 2009 Pagina 8

9 dovuta versando la differenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre Il comma 10, dell articolo 15, del Decreto Anticrisi menziona l articolo 176, comma 2-ter, del Tuir; quest ultima disposizione legislativa permette alle imprese conferitarie, nelle ipotesi di conferimento d azienda oppure fusione o scissione con emersioni di disavanzi, di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori generati dall operazione straordinaria, previo pagamento di un imposta sostitutiva. La disposizione opera nell ambito delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 25 Luglio 2008, nella categoria delle immobilizzazioni viene ricompreso anche l avviamento. Il riallineamento riguarda i brevetti, marchi, concessioni, licenze ed altri diritti similari, e l avviamento. E proprio con riferimento a tali voci che interviene la novità del comma 10, dell articolo 15, del Decreto Anticrisi. Dato che il comma 10 si riferisce all articolo 176 del Tuir, si può concludere che la norma può essere applicata da tutte le imprese che sono interessate all articolo 176, vale a dire tutte le imprese che pongono in essere conferimenti a prescindere dalla circostanza che esse utilizzino o meno gli Ias. Il riallineamento dei maggiori valori immateriali presuppone il versamento di un imposta sostitutiva del 12 per cento; l aliquota sale al 14 per cento e al 16 per cento per importi superiori rispettivamente ad Euro 5 milioni e Euro 10 milioni. L imposta sostitutiva viene versata in tre rate annuali, pari a: - 30 per cento il primo anno; - 40 per cento il secondo anno; - 30 per cento il terzo anno. La convenienza del riallineamento varia in funzione del periodo di ammortamento: più lungo è il periodo di ammortamento, meno conveniente sarà il riallineamento. Questa conclusione è data dal fatto che maggiore è il periodo di ammortamento, più lento sarà il risparmio fiscale sulle maggiori quote d ammortamento. D altronde, si segnala la possibilità di effettuare l ammortamento di avviamento, marchi, ed altre immaterialità in nove esercizi, previo pagamento di un imposta sostitutiva fissa del 16 per cento, che dovrà essere versata in un unica soluzione. Il versamento dell imposta dovrà avvenire entro il termine del saldo delle imposte relative al Modello Unico 2009, vale a dire entro il 16 Giugno 2009; tale termine vale per i conferimenti effettuati nel Il maggior valore fiscale viene riconosciuto a decorrere dal periodo d imposta nel corso nel quale viene pagata l imposta sostitutiva. Si propone qui di seguito un esempio: - esecuzione conferimento nel 2008; - versamento imposta in giugno 2009; Data di aggiornamento: 13 Febbraio 2009 Pagina 9

10 - dal periodo d imposta 2009 l ammortamento dell immobilizzazione immateriale riallineata potrà essere oggetto di deduzione. Sempre il comma 10, dell articolo 15, del Decreto Anticrisi, prevede che la deducibilità della quota di ammortamento, nella misura di un nono, potrà operare a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in cui è versata l imposta sostitutiva. La deduzione ad un nono prescinde dall imputazione a conto economico; da ciò potrebbe conseguire la necessità di effettuare una diminuzione nel quadro RF. La plausibilità di tale conclusione deriva dal fatto che il quadro EC è stato oggetto di abrogazione, e quindi si renderà necessaria una variazione diminutiva nel quadro RF. A seguito del riallineamento, si verranno a creare delle differenze temporali tra valori civili e fiscali, con ciò comportando una non facile gestione delle imposte differite. Nel momento in cui viene operato il conferimento, occorre creare il fondo imposte differite. Nel momento in cui si decide di pagare l imposta sostitutiva, il fondo imposte differite andrà azzerato, e verrà rilevata, per la differenza, una sopravvenienza attiva. Successivamente, quando si andrà a dedurre una quota di ammortamento superiore a quella imputata a conto economico, occorre rilevare sulla differenza le imposte differite passive, che dovranno essere assorbite quando, a fronte della quota d ammortamento indicata in conto economico, non si avrà più la deducibilità fiscale. Secondo quanto previsto dal Decreto Anticrisi, la scadenza entro la quale può essere operato il riallineamento è quella del versamento delle imposte relative al periodo in cui il conferimento è stato eseguito. Esaminando il dettato normativo, sembra di arguire che un elemento a favore di tale possibilità di riallineamento, si trovi nell immediato riconoscimento (dal periodo in cui è stato eseguito il versamento dell imposta sostitutiva) del nuovo valore del bene nell ipotesi in cui lo si voglia cedere in un arco di tempo relativamente ristretto. Il comma 11, dell articolo 15, del Decreto Anticrisi, tratta del riallineamento riguardante attività non immobilizzate, per le quali si potrebbe avere, a seguito di operazioni di conferimento d azienda, fusione o scissione, un incremento del valore civilistico rispetto a quello fiscale. In tal ipotesi, l imposta sostitutiva da pagare è la misura ordinaria dell Ires o dell Irap, mediante determinazione separata del debito d imposta rispetto all imponibile ordinario del periodo d imposta. Una categoria che potrebbe essere coinvolta da tale possibilità può essere costituita dai crediti. Decorrenza Secondo il dettato normativo del comma 12, dell articolo 15, del Decreto Anticrisi, par di comprendere che la possibilità di operare il riallineamento non preveda una scadenza, e quindi che si presenti come un alternativa al riallineamento disciplinato dall articolo 176, comma 2-ter. Data di aggiornamento: 13 Febbraio 2009 Pagina 10

11 LA TASSA ANNUALE PER LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI La Legge numero 383 del 18 Ottobre 2001, ha modificato le modalità operative inerenti alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili. Le nuove disposizioni legislative hanno stabilito la soppressione dell obbligo della bollatura del libro giornale, di quello degli inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell Iva, fermo restando l obbligo della numerazione progressiva delle pagine. La Legge numero 383 del 2001, non riguarda i libri sociali obbligatori previsti dall articolo j2421 del Codice civile, in particolare: - libro dei soci; - libro delle obbligazioni; - libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; - libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; - libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale; - libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo; - libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti; - ogni altro libro o registro per i quali l obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. Data la soppressione della bollatura iniziale, la numerazione ora è a carico del soggetto che è obbligato alla tenuta delle scritture. Entro il 16 Marzo 2009, le società di capitali, anche se in fase di liquidazione, devono versare la tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali. La tassa annuale di vidimazione dei libri sociali riguarda: - le società per azioni; - le società in accomandita per azioni; - le società a responsabilità limitata; - le società consortili; - le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi. Tale onere concerne tutti i soggetti dotati di capitale o fondo di dotazione, che presentano come oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali, e quindi anche gli enti che svolgono attività commerciali. Per quanto riguarda l anno di inizio attività, il versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, deve essere eseguito utilizzando il bollettino di conto corrente postale numero 6007 ( per la Sicilia), intestato all Ufficio del registro di Roma Tasse concessioni governative, in data antecedente rispetto alla presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, sui cui vanno indicati gli estremi di versamento. La tassa è stata introdotta nel 2001; la tassa è andata a sostituire la bollatura iniziale del libro giornale, del libro degli inventari oltre che dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell imposta sul valore aggiunto. Data di aggiornamento: 13 Febbraio 2009 Pagina 11

12 E rimasta obbligatoria la numerazione progressiva delle pagine che costituiscono i registri sopra menzionati; altro obbligo riguarda l apposizione della marca da bollo. La bollatura prima della messa in suo dei registri non è più necessaria. La bollatura iniziale è stata sostituita da un versamento forfetario annuale, per un importo pari a: - Euro 309,87 per la generalità delle società; - Euro 516,46 per le società che, al 1 Gennaio 2008, presentavano un capitale (o fondo di dotazione) superiore ad Euro ,90. Tale importo viene stabilito dalla nota 3, dell articolo 23, della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica numero 641 del Soggetti esclusi dal pagamento della tassa di concessione governativa: - le società di persone; - le società cooperative e di mutua assicurazione; - gli enti non commerciali; - le società di capitali fallite. A carico di tali soggetti vige l obbligo del versamento dell imposta di bollo in misura doppia (Euro 29,24 al posto di Euro 14,62) da applicare sulle pagine dei registri. Le società di capitali applicano l imposta di bollo di Euro 14,62 ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine. Gli importi da versare a titolo di imposta di bollo, sono contenuti nell articolo 16 della tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica numero 642 del Il versamento della tassa di concessione governativa, deve avvenire mediante utilizzo del modello F24, indicando i seguenti dati: - sezione: Erario; - codice tributo: 7085; - anno di riferimento: 2009; L importo della tassa da versare, può essere compensato con altri crediti relativi a imposte e contributi. L omesso versamento della tassa, può essere sanato mediante ricorso all istituto del ravvedimento operoso. Data di aggiornamento: 13 Febbraio 2009 Pagina 12

13 COME SI REGISTRA UNA FATTURA D ACQUISTO INTRACOMUNITARIA L acquisto intracomunitario consiste nell acquisizione a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni spediti o trasportati nel territorio italiano da un altro Stato appartenente alla Comunità Europea, a cura del cedente o dell acquirente, entrambi soggetti passivi, ovvero di terzi per loro conto. Non rientrano nella categoria degli acquisti intracomunitari: - le operazioni a titolo gratuito; - le operazioni nelle quali il cedente o il cessionario siano privati consumatori; - beni che restano nello Stato Ue nel quale si acquista. Per gli acquisti intracomunitari eseguiti in Italia, il debitore d imposta è l acquirente soggetto passivo; l Iva è dovuta nel paese di destinazione dei beni. Gli acquisti intracomunitari si considerano eseguiti nel territorio italiano nelle ipotesi in cui vengono spediti o trasportati nel territorio italiano da un altro Stato Ue. L acquisto comunitario si considera effettuato con la consegna dei beni in Italia, all acquirente o a terzi per suo conto. Generalmente, la base imponibile dell acquisto intracomunitario, è calcolata secondo le regole ordinarie dell Iva. La base imponibile è formata, oltre che dal corrispettivo dovuto per l acquisto del bene, anche dalle spese accessorie. Nel caso in cui il bene sia soggetto ad accisa, anche quest ultima rientra nella determinazione della base imponibile se assolta od esigibile in dipendenza dell acquisto. Corrispettivi, spese ed oneri in valuta estera: tali valori devono essere computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell operazione, se indicato in fattura. Se manca tale informazione, si prende in considerazione il cambio alla data della fattura. L aliquota Iva da applicare sarà quella propria dei beni, in misura pari a quella in vigore per le operazioni nazionali. Gli acquisti intracomunitari di beni, le cui cessioni all interno del territorio italiano vengono classificate come non imponibili, esenti, non soggette o fuori campo Iva, seguono lo stesso regime di inapplicabilità dell imposta. L Iva relativa agli acquisti intracomunitari, in via generale, non influenza il debito d imposta, in quanto essa viene registrata a debito e a credito nel medesimo periodo e per lo stesso importo. Il soggetto che riceve una fattura di acquisto intracomunitaria, deve eseguire i seguenti adempimenti: 1) integrazione della fattura ricevuta: a) l acquirente deve attribuire alla fattura un numero progressivo valido per il registro delle fatture emesse e un numero progressivo valido per il registro degli acquisti (salvo il caso in cui utilizzi specifici registri sezionali; b) successivamente, l acquirente integra la fattura ricevuta con i seguenti elementi: Data di aggiornamento: 13 Febbraio 2009 Pagina 13

14 - se gli importi sono espressi in valuta estera, deve convertire il corrispettivo e gli elementi che concorrono alla formazione della base imponibile in Euro; - l imposta relativa, oppure l eventuale titolo di esenzione, di non imponibilità o di non soggezione ad imposta, con l indicazione della relativa norma di riferimento. 2) registrazione della fattura: a) le fatture di acquisto devono essere annotate: - nel registro delle fatture emesse, entro il mese di ricevimento della fattura, ovvero anche in data posteriore, ma non oltre 15 giorni dal ricevimento e relativamente allo stesso mese di ricevimento; - nel registro degli acquisti, entro le stesse scadenze e comunque non prima dell annotazione sul registro delle fatture emesse. La fattura intracomunitaria partecipa alla liquidazione Iva relativa al periodo solare comprendente il mese di ricevimento. In data 28 Gennaio 2009, la Società Beta S.r.l., riceve una fattura da parte di un fornitore comunitario, per un importo pari ad Euro ,00. La Società Beta S.r.l. esegue la seguente registrazione: Conto Dare Avere Merci c/acquisti ,00 Fornitore comunitario ,00 Nello stesso giorno, la Società Beta S.r.l. provvede a regolare la propria posizione debitoria nei confronti del fornitore comunitario: Conto Dare Avere Fornitore comunitario ,00 Banca c/c ,00 La fattura intracomunitaria deve essere annotata anche nel registro vendite: Conto Dare Avere Cliente comunitario ,00 Iva c/vendite 2.000,00 Cliente comunitario ,00 La fattura intracomunitaria, viene registrata anche nel registro acquisti: Data di aggiornamento: 13 Febbraio 2009 Pagina 14

15 Conto Dare Avere Fornitore comunitario ,00 Iva c/acquisti 2.000,00 Fornitore comunitario ,00 L Iva dovrà essere girocontata sull acquisto intracomunitario: Conto Dare Avere Fornitore comunitario 2.000,00 Cliente comunitario 2.000,00 Data di aggiornamento: 13 Febbraio 2009 Pagina 15

16 LE NUOVE SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI Le disposizioni relative ai termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali sono stati modificati, mediante l introduzione dell emendamento numero , in sede di conversione del Decreto Legge numero 207 del 2008, meglio conosciuto come Decreto Milleproroghe. L entrata in vigore delle modifiche è subordinata all approvazione da parte del Parlamento della legge di conversione. I termini relativi al versamento delle imposte non sono stati oggetto di modifica, e quindi, per i soggetti che presentano periodo d imposta coincidente con l anno solare, restano le scadenze fissate per il 16 Giugno, con possibile differimento al 16 Luglio (con la maggiorazione dello 0,40 per cento). UNICO 2009 Dichiarazioni delle persone fisiche, delle società di persone e soggetti equiparati: il modello Unico 2009 dovrà essere presentato entro il 30 Settembre di ogni anno, a seguito della modifica introdotta nell articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 322 del Dichiarazioni dei soggetti IRES: la nuova scadenza è stata spostata all ultimo giorno del 9 mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta. Tutte le dichiarazioni prevedono lo stesso termine di presentazione, a prescindere dalle modalità di presentazione in forma unificata o meno. MODELLO 730 Le modifiche introdotte negli articoli 16 e 17 del Decreto Ministeriale numero 164 del 1999, concernono solamente i termini di trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate del modello 730 a cura dei CAF, dei professionisti e dei sostituti d imposta. Per ora il termine è stato fissato al 30 Giugno. Non sono stati modificati i termini di presentazione del modello 730 da parte del contribuente al CAF, professionista o al sostituto d imposta. Esclusivamente per il 2009, la scadenza per la trasmissione telematica del modello 730 all Agenzia delle Entrate è stato prorogato al 15 Luglio. Sono state apportate delle modifiche alle disposizioni in tema di operazioni di conguaglio da parte del sostituto; il riferimento indicato nell articolo 19, del Decreto Ministeriale numero 164 del 1999, è stato variato mediante la previsione che le suddette operazioni derivanti dal risultato contabile del modello 730 trasmesso dal CAF o dal professionista, viene eseguito con riferimento alla retribuzione di competenza del mese di Luglio. DICHIARAZIONI DEI SOSTITUTI D IMPOSTA Data di aggiornamento: 13 Febbraio 2009 Pagina 16

17 La scadenza per la presentazione del Modello 770 Semplificato è stata prorogata dal 31 Marzo al 31 Luglio. Il termine per la presentazione del Modello 770 Ordinario non è stato modificato, e quindi resta fissato al 31 Luglio. Qui di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle principali scadenze sopra elencate: NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI PER IL 2009 Tipologia di dichiarazione Vecchia scadenza Nuova scadenza Modello 730/ Giugno Giugno/15 Luglio 2009 Trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate Modello 730/2009 Retribuzioni corrisposte nel Retribuzioni di competenza del In caso di effettuazione mese di Luglio mese di Luglio operazioni di conguaglio Modello 770/ Marzo Luglio 2009 Semplificato Modello 770/2009 Ordinario 31 Luglio Luglio 2009 UNICO 2009 PF/MINI 31 Luglio Settembre 2009 UNICO 2009 SP 31 Luglio Settembre 2009 UNICO 2009 SC 31 Luglio Settembre 2009 Esercizio coincidente con l anno solare UNICO 2009 SC Esercizio non coincidente con l anno solare Fine del 7 mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta Fine del 9 mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta Modello IRAP Luglio Settembre 2009 Modello IRAP Esercizio non coincidente con l anno solare Fine del 7 mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta Fine del 9 mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta Modello Iva 2009 In forma autonoma 31 Luglio Settembre 2009 Nelle ipotesi in cui UNICO 2009 PF e MINI venga presentato in forma cartacea ad un ufficio postale, il termine di presentazione resta fissato al 30 Giugno. Nel caso in cui debba essere utilizzato il modello IRAP 2008 vecchio modello lo stesso rientra nella dichiarazione unificata modello Unico Data di aggiornamento: 13 Febbraio 2009 Pagina 17

18 RASSEGNA STAMPA Alcune delle notizie di interesse pubblicate sui quotidiani economici di questi giorni: DECRETO ANTICRISI Notizia del:9 Febbraio 2009 Fonte: Il Sole 24 Ore Interessi e personale aprono la porta alla deduzione Irap L articolo 6 del Decreto Legge numero 185 del 2008, ha introdotto la possibilità, a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 Dicembre 2008, di dedurre l Irap, nella misura del 10 per cento, forfetariamente riferita all imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi ovvero delle spese per i dipendenti. L Agenzia delle Entrate, durante il convegno Telefisco 2009, ha precisato che la deduzione può essere operata, a patto che alla formazione del valore della produzione imponibile ai fini Irap abbiano partecipato spese sopportate per lavoro dipendente oppure per interessi passivi. DECRETO ANTICRISI Notizia del: 9 Febbraio 2009 Fonte: Il Sole 24 Ore Il termine per i rimborsi inizia a decorrere dal saldo Secondo quanto disposto dal terzo comma dell articolo 6, del Decreto Anticrisi, i contribuenti possono presentare istanza di rimborso Irap, a condizione che venga rispettato il termine previsto dall articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, vale a dire 48 mesi dalla data del versamento. L Agenzia delle Entrate, nel corso del convegno Telefisco 2009, ha precisato che il termine di 48 mesi, decorre dalla data del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento. CONTABILITA Notizia del: 10 Febbraio 2009 Fonte: Il Sole 24 Ore Avviamento all esame Oic Nel sito dell Organismo italiano di contabilità, sono disponibili la bozza di un documento relativo all impairment test e all avviamento, e la versione definitiva della Guida operativa sulla distribuzione di utili e riserve. CORTE DI CASSAZIONE Notizia del: 12 Febbraio 2009 Fonte: Il Sole 24 Ore Concordato con meno ostacoli La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 2706 depositata in data 4 Febbraio 2009, si è pronunciata in tema di concordato preventivo. La Corte ha precisato, tra l altro, che il termine per l omologazione del concordato preventivo è di tipo ordinatorio; il termine non può essere perentorio, in quanto la perentorietà deve essere stabilita in modo esplicito dalla legge. Data di aggiornamento: 13 Febbraio 2009 Pagina 18

19 SCADENZARIO Segnaliamo alcune delle prossime scadenze fiscali e previdenziali IRPEF Ritenute redditi lavoro dipendente Entro tale termine devono essere versate le ritenute riguardanti i redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese precedente. IRPEF Altre ritenute alla fonte Versamento delle ritenute operate nel mese di Gennaio 2009 riguardanti redditi di lavoro autonomo e derivanti da provvigioni relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell ingegno e associazione in partecipazione. IRPEF Addizionale regionale e comunale Versamento delle quote dell addizione regionale e comunale all Irpef, trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e di pensione. CONDOMINI Ritenute Entro tale data devono essere versate le ritenute del 4 per cento per prestazioni relative a contratti d appalto di opere o servizi. IVA Liquidazione mensile Liquidazione e versamento dell imposta a debito relativa al mese di Gennaio IVA Dichiarazioni d intento Entro tale termine devono essere trasmessi all Amministrazione Finanziaria, mediante modalità telematiche, i dati relativi alle dichiarazioni d intento ricevute nel mese di Gennaio Data di aggiornamento: 13 Febbraio 2009 Pagina 19

20 IVA Liquidazione trimestrale Liquidazione e versamento dell imposta a debito. INPS Contributi Ivs Entro tale data, i soggetti iscritti alla gestione Inps artigiani e commercianti, devono versare i contributi Ivs. INPS Gestione Separata I committenti e gli associanti versano il contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente. INPS Contributi mensili I datori di lavoro versano all Inps i contributi previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, con riguardo alle retribuzioni maturate nel mese precedente. ENPALS Contributi mensili Versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo. INPGI Contributi Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti, con riguardo alle retribuzioni maturate nel mese precedente. INAIL Autoliquidazione Entro tale data deve essere predisposto il modello per la determinazione e versamento del premio Inail. INTRATTENIMENTI Imposta Scade oggi il termine per versare l imposta sugli intrattenimenti del mese precedente. Data di aggiornamento: 13 Febbraio 2009 Pagina 20

21 T.F.R. Imposta sostitutiva Pagamento del saldo dell imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR. LAVORO Libro Unico Scade oggi il termine delle registrazioni riguardanti il mese precedente. ENASARCO VENERDÌ 20 FEBBRAIO 2009 Contributi Il mandante versa i contributi trimestrali. IVA COMUNITARIA Elenchi Intrastat mensili VENERDÌ 20 FEBBRAIO 2009 Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel mese precedente. ENPALS MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2009 Denuncia mensile Entro oggi deve essere presentata la denuncia dei contributi per i lavoratori dello spettacolo. SOSTITUTI D IMPOSTA CUD 2009 SABATO 28 FEBBRAIO 2009 Consegna CUD e certificazione dei compensi corrisposti e delle ritenute effettuate nel 2008 Data di aggiornamento: 13 Febbraio 2009 Pagina 21

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