ORDINANZA n DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003

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1 ORDINANZA n DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003 Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, l'art. 93, comma 1, lettera g), concernente le funzioni mantenute allo Stato in materia di criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche ed alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone, nonché l'art. 94, comma 2, lettera u), recante l'attribuzione di funzioni alle Regioni in materia di individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone; Considerata la necessità, nelle more dell'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 93 del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 112, di fornire alle Regioni criteri generali attinenti alla classificazione sismica, nonché di predisporre norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche; Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2002, n. 4485, con il quale, in vista del soddisfacimento delle predette necessità, e' stato costituito un gruppo di lavoro incaricato di predisporre tutti gli elementi indispensabili per la successiva adozione di un assetto normativo provvisorio per la classificazione, sismica del territorio nazionale e per la progettazione antisismica; Visti gli esiti delle attività svolte dal predetto gruppo di lavoro, e ritenuto che gli stessi corrispondano alle esigenze riscontrate e possano, conseguentemente, offrire gli elementi di base per una prima e transitoria disciplina della materia, anche ai fini dei consequenziali adempimenti di competenza regionale; Preso atto delle risultanze delle attività svolte dalla Commissione per lo studio della definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, istituita con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici n del30 luglio 2002, e ritenuto che da tali attività emerga una prospettiva di ricerca di particolare rilievo, da sviluppare e portare a completamento con il concorso di tutte le componenti istituzionali e scientifiche interessate in vista di una successiva disciplina organica della materia; Acquisita l'intesa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisito l'avviso del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, che si e' espresso in conformità; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art Nelle more dell'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 94 del medesimo decreto legislativo, sono approvati i "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone" di cui all'allegato 1, nonché le connesse "Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici", "Norme tecniche per progetto sismico dei ponti", "Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e

2 sostegno dei terreni" di cui, rispettivamente, agli allegati 2, 3 e 4 della presente ordinanza, di cui entrano a far parte integrante e sostanziale. Art Le regioni provvedono, ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1998, e sulla base dei criteri generali di cui all'allegato 1, all'individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche. In zona 4 e' lasciata facoltà alle singole regioni di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica. 2. Per le opere i cui lavori siano già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano stati già approvati alla data della presente ordinanza, possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigenti. Per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso continuano ad applicarsi le norme tecniche vigenti. In tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di cui al comma 3, la progettazione potrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica di cui al comma 1, con la possibilità, per non oltre 18 mesi, di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti. I documenti di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 potranno essere oggetto di revisione o aggiornamento, anche sulla base dei risultati della loro sperimentazione ed applicazione e con particolare riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico nei centri storici, con il concorso di tutte le componenti istituzionali e scientifiche interessate. 3. E' fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile,sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato In relazione a quanto previsto al comma 3, entro sei mesi dalla data della presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile e le regioni provvedono, rispettivamente per quanto di competenza statale e regionale, ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3 ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche, che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme. 5. Nel caso di opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984 e relative, rispettivamente, alla prima categoria per quelle situate in zona 1, alla seconda categoria per quelle in zona 2 ed alla terza categoria per quelle in zona 3, non e' prescritta l'esecuzione di una nuova verifica di adeguatezza alla norma. 6. La necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle opere di cui sopra sarà tenuta in considerazione dalle Amministrazioni pubbliche nella redazione dei piani triennali ed annuali di cui all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai fini della predisposizione del piano straordinario di messa in sicurezza antisismica di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n Art Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni e coinvolgendo gli ordini professionali interessati, promuove e realizza, avvalendosi anche delle strutture scientifiche di cui all'art. 4, programmi di formazione e di diffusione delle conoscenze volti ad assicurare un'efficace applicazione delle disposizioni della presente ordinanza. 2. Per le verifiche di cui all'art. 2, comma 3, potranno utilizzarsi le risorse provenienti dalle Disposizioni di cui di cui all'art. 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002, in quanto applicabili.

3 3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile provvederà ad individuare, sentite le regioni, ulteriori fonti di finanziamento da rendere disponibili per lo scopo. Art Al fine di assicurare la più agevole ed uniforme applicazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a promuovere la costituzione di un centro di formazione e ricerca nel campo dell'ingegneria sismica e di una rete dei laboratori universitari operanti nel medesimo settore. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 marzo 2003 Il Presidente: BERLUSCONI

4 Normativa sismica criteri pagina 1/2 CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE SISMICHE INDIVIDUAZIONE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI NELLE MEDESIME ZONE 1 OGGETTO Le presenti norme definiscono i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, ai sensi dell art.93, 1g) del D.L. 112/1998, ai fini della formazione e dell'aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone da parte delle Regioni, ai sensi dell art 94, 2a) del medesimo decreto. Le zone fanno esplicito riferimento a quelle indicate nelle Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l adeguamento sismico degli edifici, nelle Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti e nelle Norme tecniche per il progetto sismico di opere di fondazione e di sostegno dei terreni emanate contestualmente. 2 CRITERI a) Le Norme tecniche indicano 4 valori di accelerazioni orizzontali (a g /g) di ancoraggio dello spettro di risposta elastico e le norme progettuali e costruttive da applicare; pertanto, il numero delle zone è fissato in 4. b) Ciascuna zona sarà individuata secondo valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo (a g ), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, secondo lo schema seguente: zona accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10 % in 50 anni [a g /g] accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico (Norme Tecniche) [a g /g] 1 > 0,25 0,35 2 0,15-0,25 0,25 3 0, ,15 4 <0,05 0,05 c) Le valutazioni di a g dovranno essere effettuate utilizzando: i) metodologie recenti e accettate a livello internazionale; ii) dati di base aggiornati (con particolare riferimento ai dati sulle sorgenti sismogenetiche, ai cataloghi dei terremoti, alle leggi di attenuazione del moto del suolo, ecc.); iii) procedure di elaborazione trasparenti e riproducibili, che evidenzino le assunzioni effettuate e le relative ragioni. d) Le valutazioni di a g dovranno essere rappresentate in termini di curve di livello con passo 0,025 g calcolate su di un numero sufficiente di punti (griglia non inferiore a 0.05 ). Sulla base di tali valutazioni l assegnazione di un territorio ad una delle zone di cui al punto b) potrà avvenire con tolleranza 0,025 g. e) L'insieme dei codici di calcolo e dei dati utilizzati dovrà essere reso pubblico in modo che sia possibile la riproduzione dell'intero processo. Le elaborazioni dovranno essere sottoposte a verifica secondo le procedure di revisione in uso nel sistema scientifico internazionale. f) Qualora siano disponibili differenti mappe di a g, prodotte nel rispetto dei criteri enunciati ai punti precedenti, queste dovranno essere messe a confronto e sottoposte a giudizio di esperti non coinvolti nella loro formulazione. g) Le valutazioni di a g andranno aggiornate periodicamente, in relazione allo sviluppo delle metodologie di stima della pericolosità sismica e dei dati utilizzati dalle medesime. h) Devono essere evitate situazioni di forte disomogeneità nelle zone sismiche ai confini tra regioni diverse. A tal fine, l'individuazione delle medesime dovrà tenere conto di un elaborato di riferimento compilato in modo omogeneo a scala nazionale, secondo i criteri esposti più sopra. A partire da questo elaborato di riferimento, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche dovrà prevedere: 1. La discretizzazione del medesimo con riferimento ai confini dei comuni. Questa operazione richiederà, ad esempio, di inserire in una zona o in un'altra i comuni attraversati da curve di livello di a g, e di gestire la tolleranza di cui al punto d). E' opportuno a questo proposito che il passaggio fra zone sismiche territorialmente contigue avvenga sempre in maniera graduale, sia all'interno di ciascuna regione che al confine fra regioni diverse. 2. L'eventuale definizione di sottozone, nell'ambito dello stesso comune, differenziate anche in relazione alle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche di dettaglio.

5 Normativa sismica criteri bozza aggiornata al 15/01/03 pagina 2/2 3 PRIMA APPLICAZIONE i) In prima applicazione, sino alle deliberazioni delle Regioni, le zone sismiche sono individuate sulla base del documento Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale, elaborato dal Gruppo di Lavoro costituito sulla base della risoluzione della Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi nella seduta del 23 aprile 1997, con le seguenti precisazioni: 1. I comuni ivi indicati come non classificati devono essere intesi come appartenenti alla zona I comuni ivi indicati come appartenenti rispettivamente alla I, II e III categoria devono essere intesi come rispettivamente appartenenti alle zone 1, 2 e Laddove il documento citato preveda per un comune già classificato il passaggio da una categoria a rischio più elevato ad una a rischio meno elevato, verrà mantenuta la categoria, e conseguentemente la zona, con rischio più elevato. l) Sino all avvenuta predisposizione del documento di cui al punto h), le Regioni possono utilizzare come elaborato di riferimento la mappa di cui al punto precedente. La tolleranza di cui al punto d) è in tal caso da considerarsi corrispondente a variazioni non superiori ad un livello di zona. 4 AGGIORNAMENTI m) Entro un anno sarà predisposta una nuova mappa di riferimento a scala nazionale, che soddisfi integralmente i criteri esposti al punto 2, con le finalità di cui al punto h). n) Successivi aggiornamenti delle mappe di a g dovranno avere luogo ogniqualvolta lo sviluppo delle conoscenze lo suggerisca, comunque ad intervalli temporali non superiori a cinque anni.

6 Normativa sismica Edifici pagina 1/104 NORME TECNICHE PER IL PROGETTO, LA VALUTAZIONE E L ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI 1 OGGETTO DELLE NORME REQUISITI DI SICUREZZA E CRITERI DI VERIFICA SICUREZZA NEI CONFRONTI DELLA STABILITÀ (STATO LIMITE ULTIMO SLU) PROTEZIONE NEI CONFRONTI DEL DANNO (STATO LIMITE DI DANNO SLD) SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI GENERALI PRESCRIZIONI RELATIVE AI TERRENI DI FONDAZIONE LIVELLI DI PROTEZIONE ANTISISMICA AZIONE SISMICA CATEGORIE DI SUOLO DI FONDAZIONE CALCOLO DELL AZIONE SISMICA Zone sismiche Descrizione dell azione sismica Spettro di risposta elastico Spostamento e velocità del terreno Spettri di progetto per lo stato limite ultimo Spettro di progetto per lo stato limite di danno Impiego di accelerogrammi COMBINAZIONE DELL AZIONE SISMICA CON LE ALTRE AZIONI CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE SISTEMI COSTRUTTIVI DISTANZE ED ALTEZZE CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI EDIFICI Regolarità Elementi strutturali secondari MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA ANALISI Aspetti generali Analisi statica lineare Analisi dinamica modale Analisi statica non lineare Generalità Legame forza-spostamento generalizzato Sistema bi-lineare equivalente Risposta massima in spostamento del sistema equivalente Conversione della risposta equivalente in quella effettiva dell edificio Analisi dinamica non lineare COMBINAZIONE DELLE COMPONENTI DELL AZIONE SISMICA FATTORI DI IMPORTANZA VALUTAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI CONSIDERAZIONE DI ELEMENTI NON STRUTTURALI IMPIANTI VERIFICHE DI SICUREZZA Stato limite ultimo Generalità Resistenza Duttilità e capacità di spostamento Fondazioni Giunti sismici Diaframmi orizzontali Stato limite di danno EDIFICI CON STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO PRINCIPI GENERALI CARATTERISTICHE DEI MATERIALI Conglomerato Acciaio TIPOLOGIE STRUTTURALI E FATTORI DI STRUTTURA... 23

7 Normativa sismica Edifici bozza aggiornata al 25/03/03 pagina 2/ Tipologie strutturali Fattori di struttura DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI Travi Sollecitazioni di calcolo Verifiche di resistenza Pilastri Sollecitazioni di calcolo Verifiche di resistenza Nodi trave-pilastro Definizioni Verifiche di resistenza Diaframmi orizzontali Verifiche di resistenza Pareti Sollecitazioni di calcolo Verifiche di resistenza Travi di collegamento PARTICOLARI COSTRUTTIVI Generalità Travi Limiti geometrici Armature longitudinali Armature trasversali Pilastri Limiti geometrici Armature longitudinali Armature trasversali Nodi trave-pilastro Limiti geometrici Armature Pareti Definizione e limiti geometrici Armature Travi di collegamento REQUISITI ADDIZIONALI PER EDIFICI CON TAMPONAMENTI IN MURATURA Criteri generali Irregolarità provocate dai tamponamenti Effetti locali Limitazioni dei danni ai tamponamenti EDIFICI CON STRUTTURA PREFABBRICATA Oggetto della norma Tipologie strutturali e fattori di struttura Collegamenti Dimensionamento dei collegamenti Strutture intelaiate Strutture a pilastri isostatici EDIFICI IN ZONA EDIFICI IN ACCIAIO GENERALITA' Premessa Principi di progettazione MATERIALI TIPOLOGIE STRUTTURALI E FATTORE DI STRUTTURA Tipologie strutturali Criteri di dimensionamento Fattore di struttura ANALISI STRUTTURALE REGOLE DI PROGETTO E DI DETTAGLIO PER STRUTTURE DISSIPATIVE Generalità Regole di progetto Regole di dettaglio per tutte le tipologie strutturali...37

8 Normativa sismica Edifici bozza aggiornata al 25/03/03 pagina 3/ Parti compresse delle membrature Parti tese delle membrature Collegamenti in zone dissipative Fondazioni Diaframmi e controventi orizzontali Regole di dettaglio per le strutture intelaiate Classi di duttilità Requisiti comuni alle due classi di duttilità Telai a bassa duttilità Telai ad alta duttilità Regole di dettaglio per i controventi concentrici Classi di duttilità Requisiti comuni alle due classi di duttilità Controventi concentrici a bassa duttilità Controventi concentrici ad alta duttilità Regole di dettaglio per i controventi eccentrici Definizione di «link» Resistenza ultima dei «link» Classi di duttilità Requisiti comuni alle due classi di duttilità Controventi eccentrici a bassa duttilità Controventi eccentrici ad alta duttilità Dettagli costruttivi Strutture a mensola o a pendolo invertito Strutture intelaiate controventate EDIFICI IN ZONA EDIFICI IN STRUTTURA COMPOSTA ACCIAIO-CALCESTRUZZO GENERALITÀ Premessa Principi di progettazione MATERIALI Calcestruzzo Acciaio per armatura Acciaio strutturale TIPOLOGIE STRUTTURALI E FATTORE DI STRUTTURA Tipologie strutturali Criteri di dimensionamento Fattori di struttura ANALISI STRUTTURALE Generalità Rigidezza della sezione trasversale composta CRITERI DI PROGETTO E DETTAGLI PER STRUTTURE DISSIPATIVE Generalità Criteri di progetto per le strutture dissipative REGOLE PER LE MEMBRATURE Generalità Travi composte acciaio-calcestruzzo La larghezza efficace Colonne composte completamente rivestite di calcestruzzo Colonne composte parzialmente rivestite di calcestruzzo Colonne composte riempite di calcestruzzo REGOLE SPECIFICHE PER STRUTTURE INTELAIATE Analisi strutturale Regole di dettaglio per travi e colonne Collegamenti trave-colonna Regole specifiche per travi progettate senza considerare l azione composta REGOLE SPECIFICHE PER LE STRUTTURE CON CONTROVENTI CONCENTRICI REGOLE SPECIFICHE PER LE STRUTTURE CON CONTROVENTI ECCENTRICI Analisi strutturale I link nei telai composti Membrature che non contengono link EDIFICI IN ZONA

9 Normativa sismica Edifici bozza aggiornata al 25/03/03 pagina 4/104 8 EDIFICI CON STRUTTURA IN MURATURA REGOLE GENERALI Premessa Materiali Modalità costruttive e fattori di struttura Criteri di progetto e requisiti geometrici Metodi di analisi Generalità Analisi statica lineare Analisi dinamica modale Analisi statica non lineare Analisi dinamica non lineare Verifiche di sicurezza Principi di gerarchia delle resistenze Fondazioni Edifici semplici EDIFICI IN MURATURA ORDINARIA Criteri di progetto Verifiche di sicurezza Pressoflessione nel piano Taglio Pressoflessione fuori piano Particolari costruttivi EDIFICI IN MURATURA ARMATA Criteri di progetto Verifiche di sicurezza Pressoflessione nel piano Taglio Pressoflessione fuori piano Particolari costruttivi EDIFICI IN ZONA EDIFICI CON STRUTTURA IN LEGNO EDIFICI ISOLATI SCOPO DEFINIZIONI E SIMBOLI REQUISITI GENERALI E CRITERI PER IL LORO SODDISFACIMENTO CARATTERISTICHE E CRITERI DI ACCETTAZIONE DEI DISPOSITIVI Isolatori elastomerici Isolatori a scorrimento Dispositivi ausiliari a comportamento non lineare Dispositivi ausiliari a comportamento viscoso Dispositivi ausiliari a comportamento lineare o quasi lineare INDICAZIONI PROGETTUALI Indicazioni riguardanti i dispositivi Controllo di movimenti indesiderati Controllo degli spostamenti sismici differenziali del terreno Controllo degli spostamenti relativi al terreno e alle costruzioni circostanti AZIONE SISMICA Spettri di progetto Impiego di accelerogrammi MODELLAZIONE E ANALISI STRUTTURALE Proprietà del sistema di isolamento Modellazione METODI DI ANALISI ANALISI STATICA LINEARE Analisi dinamica lineare Analisi dinamica non lineare VERIFICHE Stato limite di danno (SLD) Stato limite ultimo (SLU)...76

10 Normativa sismica Edifici bozza aggiornata al 25/03/03 pagina 5/ ASPETTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, SOSTITUIBILITÀ COLLAUDO EDIFICI ESISTENTI GENERALITÀ VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA Requisiti di sicurezza Criteri di verifica Dati necessari per la valutazione Generalità Dati richiesti Livelli di conoscenza Coefficienti parziali di sicurezza Valutazione della sicurezza Livelli di protezione antisismica e fattori di importanza Azione sismica Modellazione della struttura Metodi di analisi Combinazione delle componenti dell azione sismica Verifiche di sicurezza Analisi lineare (statica o dinamica) Analisi non lineare (statica o dinamica) EDIFICI IN CEMENTO ARMATO Criteri per la scelta dell intervento Indicazioni generali Tipo di intervento Elementi non strutturali ed impianti Progetto dell intervento Modelli di capacità per la valutazione Travi e pilastri: flessione con e senza sforzo normale Travi e pilastri: taglio Nodi trave-pilastro Modelli di capacità per il rinforzo Incamiciatura in c.a Incamiciatura in acciaio Placcatura e fasciatura in materiali fibrorinforzati (FRP) EDIFICI IN ACCIAIO Criteri per la scelta dell intervento Indicazioni generali Tipo di intervento Elementi non strutturali ed impianti Progetto dell intervento Modelli di capacità per la valutazione Travi e pilastri: flessione con e senza sforzo normale Travi e pilastri: taglio Collegamenti EDIFICI IN MURATURA Requisiti di sicurezza e criteri di verifica Dati necessari e identificazione del livello di conoscenza Geometria Dettagli costruttivi Proprietà dei materiali Coefficienti parziali di sicurezza Valutazione della sicurezza Livelli di protezione antisismica e fattori di importanza Azione sismica Modellazione della struttura Metodi di analisi Combinazione delle componenti dell azione sismica Verifiche di sicurezza Criteri per la scelta dell intervento Indicazioni generali Tipo di intervento... 93

11 Normativa sismica Edifici bozza aggiornata al 25/03/03 pagina 6/ Elementi non strutturali ed impianti Progetto dell intervento Modelli di capacità per la valutazione Pareti murarie Solai Modelli di capacità per il rinforzo Edifici semplici...94 ALLEGATO 10.A VERIFICA ALLO SLU DEGLI ISOLATORI ELASTOMERICI...95 ALLEGATO 10.B MODALITÀ DI PROVA DEI DISPOSITIVI DI ISOLAMENTO B.1. ISOLATORI IN MATERIALE ELASTOMERICO ED ACCIAIO B.2. ISOLATORI A SCORRIMENTO B.3. DISPOSITIVI A COMPORTAMENTO NON LINEARE E LINEARE B.4. DISPOSITIVI A COMPORTAMENTO VISCOSO ALLEGATO 11.A VALUTAZIONE DELLE ROTAZIONI DI COLLASSO DI ELEMENTI DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO ALLEGATO 11.B PROCEDURE DI VERIFICA DEGLI ELEMENTI IN C.A. RINFORZATI CON FIBRE ALLEGATO 11.C VALUTAZIONE DELLE ROTAZIONI DI COLLASSO DI ELEMENTI DI STRUTTURE IN ACCIAIO Collegamenti a completo ripristino di resistenza e duttilità Collegamenti a completo ripristino di resistenza e parziale ripristino di duttilità Collegamenti a parziale ripristino di resistenza Valutazione delle rotazioni ultime

12 Normativa sismica Edifici bozza aggiornata al 25/03/03 pagina 7/104 NORME TECNICHE PER IL PROGETTO, LA VALUTAZIONE E L ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI 1 OGGETTO DELLE NORME Le presenti norme disciplinano la progettazione e la costruzione di nuovi edifici soggetti ad azioni sismiche, nonché la valutazione della sicurezza e gli interventi di adeguamento su edifici esistenti soggetti al medesimo tipo di azioni. Lo scopo delle norme è di assicurare che in caso di evento sismico sia protetta la vita umana, siano limitati i danni e rimangano funzionanti le strutture essenziali agli interventi di protezione civile. Le considerazioni di carattere generale, nonché le indicazioni relative all azione sismica, di cui al capitolo 3, possono essere utilizzate come riferimento, in quanto applicabili, per la progettazione di strutture diverse dagli edifici, qualora non sia disponibile una norma specifica. In aggiunta alle prescrizioni contenute nelle presenti Norme, le strutture devono soddisfare le prescrizioni contenute nella normativa vigente relativa alle combinazioni di carico non sismiche. 2 REQUISITI DI SICUREZZA E CRITERI DI VERIFICA 2.1 Sicurezza nei confronti della stabilità (stato limite ultimo SLU) Sotto l'effetto della azione sismica di progetto definita al successivo punto 3, le strutture degli edifici, ivi compresi gli eventuali dispositivi antisismici di isolamento e/o dissipazione, pur subendo danni di grave entità agli elementi strutturali e non strutturali, devono mantenere una residua resistenza e rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali e l intera capacità portante nei confronti dei carichi verticali. 2.2 Protezione nei confronti del danno (stato limite di danno SLD) Le costruzioni nel loro complesso, includendo gli elementi strutturali e quelli non strutturali, ivi comprese le apparecchiature rilevanti alla funzione dell edificio, non devono subire danni gravi ed interruzioni d'uso in conseguenza di eventi sismici che abbiano una probabilità di occorrenza più elevata di quella della azione sismica di progetto. Per particolari categorie di costruzioni, in relazione alla necessità di mantenerle pienamente funzionali anche dopo terremoti violenti, si possono adottare valori maggiorati delle azioni, facendo riferimento a probabilità di occorrenza simili o più vicine a quelle adottate per la sicurezza nei confronti del collasso. 2.3 Soddisfacimento dei requisiti generali Il requisito enunciato al punto 2.1 si considera soddisfatto se vengono seguite le disposizioni contenute nelle presenti norme, con riferimento particolare a: la scelta della azione sismica di progetto in relazione alla zonazione sismica ed alle categorie di suolo di fondazione di cui al punto 3.1; l'adozione di un modello meccanico della struttura in grado di descriverne con accuratezza la risposta sotto azione dinamica, secondo quanto indicato al punto 4.4; la scelta di un metodo di analisi adeguato alle caratteristiche della struttura, secondo quanto indicato al punto 4.5; l'esecuzione con esito positivo delle verifiche di resistenza e di compatibilità degli spostamenti l'adozione di tutte le regole di dettaglio volte ad assicurare caratteristiche di duttilità agli elementi strutturali ed alla costruzione nel suo insieme, secondo quanto indicato nei capitoli relativi a strutture realizzate con i diversi materiali. Il requisito enunciato al punto 2.2 si considera soddisfatto se vengono seguite le disposizioni contenute nelle presenti norme, con particolare riferimento ai punti e ed ai dettagli costruttivi contenuti nei capitoli relativi a strutture realizzate con i diversi materiali. 2.4 Prescrizioni relative ai terreni di fondazione Il sito di costruzione ed i terreni in esso presenti dovranno in generale essere esenti da rischi di instabilità di pendii e di cedimenti permanenti causati da fenomeni di liquefazione o eccessivo addensamento in caso di terremoto. L occorrenza di tali fenomeni dovrà essere indagata e valutata secondo quanto stabilito nelle Norme tecniche per il progetto sismico di opere di fondazione e di sostegno dei terreni e dalle disposizioni vigenti, in particolare dal D. M ed eventuali sue successive modifiche ed integrazioni..

13 Normativa sismica Edifici bozza aggiornata al 25/03/03 pagina 8/104 Scopo delle indagini sarà anche quello di classificare il terreno nelle categorie di cui al punto 3.1. Per costruzioni su pendii le indagini devono essere convenientemente estese al di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti alla valutazione delle condizioni di stabilità del complesso opera-pendio in presenza delle azioni sismiche. I risultati di tali accertamenti devono essere illustrati nella relazione sulle fondazioni di cui al quarto comma dell'art. 17 delle legge , n Livelli di protezione antisismica Le costruzioni devono essere dotate di un livello di protezione antisismica differenziato in funzione della loro importanza e del loro uso, e quindi delle conseguenze più o meno gravi di un loro danneggiamento per effetto di un evento sismico. A tale scopo si istituiscono diverse categorie di importanza, a ciascuna delle quali è associato un fattore γ I, detto fattore di importanza. Tale fattore amplifica l'intensità della azione sismica di progetto rispetto al valore che per essa si assume per costruzioni di importanza ordinaria (azione sismica di riferimento). Il fattore di importanza si applica in eguale misura all azione sismica da adottare per lo stato limite di collasso (punto 3.2.5) e per lo stato limite di danno (punto 3.2.6), variando conseguentemente le probabilità di occorrenza dei relativi eventi. 3. AZIONE SISMICA 3.1 Categorie di suolo di fondazione Ai fini della definizione della azione sismica di progetto si definiscono le seguenti categorie di profilo stratigrafico del suolo di fondazione (le profondità si riferiscono al piano di posa delle fondazioni): A - B - C - D - E - Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 m/s, comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di spessore massimo pari a 5 m. Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con spessori di diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero resistenza penetrometrica N SPT > 50, o coesione non drenata c u >250 kpa). Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (15 < N SPT < 50, 70 <c u <250 kpa). Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a mediamente consistenti, caratterizzati da valori di Vs30 < 180 m/s (N SPT < 15, c u <70 kpa). Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, con valori di Vs30 simili a quelli dei tipi C o D e spessore compreso tra 5 e 20 m, giacenti su di un substrato di materiale più rigido con Vs30 > 800 m/s. In aggiunta a queste categorie, per le quali nel punto 3.2 vengono definite le azioni sismiche da considerare nella progettazione, se ne definiscono altre due, per le quali sono richiesti studi speciali per la definizione dell azione sismica da considerare: S1 - Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno 10 m di argille/limi di bassa consistenza, con elevato indice di plasticità (PI > 40) e contenuto di acqua, caratterizzati da valori di Vs30 < 100 m/s (10 < c u < 20 kpa) S2 - Depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra categoria di terreno non classificabile nei tipi precedenti Nelle definizioni precedenti V s30 è la velocità media di propagazione entro 30 m di profondità delle onde di taglio e viene calcolata con la seguente espressione: V S30 = 30 hi V i= 1, N i (3.1)

14 Normativa sismica Edifici bozza aggiornata al 25/03/03 pagina 9/104 dove h i e V i indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio (per deformazioni di taglio γ < 10-6 ) dello strato i- esimo, per un totale di N strati presenti nei 30 m superiori. Il sito verrà classificato sulla base del valore di Vs30, se disponibile, altrimenti sulla base del valore di N SPT. 3.2 Calcolo dell azione sismica Zone sismiche Ai fini dell applicazione di queste norme, il territorio nazionale viene suddiviso in zone sismiche, ciascuna contrassegnata da un diverso valore del parametro a g = accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A (definito al punto 3.1). I valori di a g, espressi come frazione dell accelerazione di gravità g, da adottare in ciascuna delle zone sismiche del territorio nazionale sono: Zona Valore di a g 1 0,35g 2 0,25g g 4 0,05g Descrizione dell azione sismica Il modello di riferimento per la descrizione del moto sismico in un punto della superficie del suolo è costituito dallo spettro di risposta elastico di cui al punto Per applicazioni particolari, il moto del suolo può essere descritto mediante accelerogrammi, secondo quanto indicato al punto Il moto orizzontale è considerato composto da due componenti ortogonali indipendenti, caratterizzate dallo stesso spettro di risposta. In mancanza di documentata informazione specifica, la componente verticale del moto sismico si considera rappresentata da uno spettro di risposta elastico diverso da quello delle componenti orizzontali, come specificato in Spettro di risposta elastico Lo spettro di risposta elastico è costituito da una forma spettrale (spettro normalizzato), considerata indipendente dal livello di sismicità, moltiplicata per il valore della accelerazione massima (a g S) del terreno che caratterizza il sito. Lo spettro di risposta elastico della componente orizzontale è definito dalle espressioni seguenti: 0 S ( T ) = a S 1 + ( η 2,5 1) T < T B T T < B T C e g T T S ( T ) = a S η 2,5 T C T < T TC D Se ( T ) = ag S η 2, 5 T T D T TC TD S ( ) = 2,5 e T ag S η 2 T nelle quali: B e g (3.2) S fattore che tiene conto del profilo stratigrafico del suolo di fondazione (vedi punto 3.1); η fattore che tiene conto di un coefficiente di smorzamento viscoso equivalente ξ, espresso in punti percentuali, diverso da 5 (η=1 per ξ=5): Τ η = 10/(5+ ξ) 0,55 periodo di vibrazione dell oscillatore semplice; (3.3)

15 Normativa sismica Edifici bozza aggiornata al 25/03/03 pagina 10/104 TB, TC, TD periodi che separano i diversi rami dello spettro, dipendenti dal profilo stratigrafico del suolo di fondazione. I valori di TB, TC, TD per le componenti orizzontali del moto e per le categorie di suolo di fondazione definite al punto 3.1, sono riportati nella Tabella 3.1. Tabella Valori dei parametri nelle espressioni (3.2) dello spettro di risposta elastico delle componenti orizzontali Categoria suolo S TB TC TD A 1,0 0,15 0,40 2,0 B, C, E 1,25 0,15 0,50 2,0 D 1,35 0,20 0,80 2,0 Lo spettro di risposta elastico della componente verticale è definito dalle espressioni seguenti: 0 S ( T ) = 0,9a S 1+ ( η 3,0 1) T < T B T T < B T C S ve g T T ( T ) = 0,9a S η 3,0 TC T C T < T D Sve ( T ) = 0,9 ag S η 3, 0 T B ve g (3.4) TCTD T D T Sve ( T ) = 0,9 ag S η 3,0 2 T con i valori dei parametri che definiscono la forma spettrale riportati in tabella 3.2. Tabella Valori dei parametri dello spettro di risposta elastico della componente verticale Categoria suolo S TB TC TD A, B, C, D, E 1,0 0,05 0,15 1,0 Lo spettro di risposta elastico dello spostamento potrà ottenersi per trasformazione diretta dello spettro di risposta elastico delle accelerazioni, usando la seguente espressione: S De T ( T ) = Se( T ) 2π 2 Gli spettri sopra definiti potranno essere applicati per periodi di vibrazione che non eccedono 4,0 s. Per periodi superiori lo spettro dovrà essere definito da appositi studi. Nei casi in cui non si possa valutare adeguatamente l appartenenza del profilo stratigrafico del suolo di fondazione ad una delle categorie di cui al punto 3.1, ed escludendo comunque i profili di tipo S1 e S2, si adotterà in generale la categoria D o, in caso di incertezza di attribuzione tra due categorie, la condizione più cautelativa. (3.5) Spostamento e velocità del terreno I valori dello spostamento e della velocità orizzontali massimi del suolo (d g ) e (v g ) sono dati dalle seguenti espressioni: d g = 0,025 S T C T D a g v g = 0,16 S T C a g (3.6) Spettri di progetto per lo stato limite ultimo Ai fini del progetto, le capacità dissipative delle strutture possono essere messe in conto attraverso un fattore riduttivo delle forze elastiche, denominato fattore di struttura q. L'azione sismica di progetto S d (T) è in tal caso data dallo spettro di risposta

16 Normativa sismica Edifici bozza aggiornata al 25/03/03 pagina 11/104 elastico di cui al punto 3.2.5, con le ordinate ridotte utilizzando il fattore q. I valori numerici del fattore q vengono definiti in funzione dei materiali e delle tipologie strutturali, come indicato nella successiva parte C delle presenti norme. Lo spettro di progetto per le componenti orizzontali è definito dalle seguenti espressioni: T 2,5 0 T < T B S d( T ) = ag S 1+ 1 TB q T B T < T C 2,5 Sd( T ) ag S q 2,5 TC T C T < T D Sd( T ) = ag S q T 2,5 TCTD T D T Sd( T ) = ag S 2 q T = (3.7) in cui T A, T B, T C, T D sono definiti in tab Si assumerà comunque S d (T) 0,2a g. A meno di adeguate analisi giustificative, lo spettro di progetto della componente verticale dell azione sismica è dato dalle seguenti espressioni, assumendo q = 1,5 per qualunque tipologia strutturale e di materiale: T 3,0 0 T < T B S vd ( T ) = 0,9 ag S 1+ 1 TB q T B T < T C 3,0 Svd ( T ) 0,9 ag S q 3,0 TC T C T < T D Svd ( T ) = 0,9 ag S q T 3,0 TCTD T D T Svd ( T ) = 0,9 ag S 2 q T = (3.8) in cui T A, T B, T C, T D sono definiti in tab Tutti i simboli mantengono significato e valore numerico definiti nel caso dello spettro di risposta elastico Spettro di progetto per lo stato limite di danno Lo spettro di progetto da adottare per la limitazione dei danni di cui al punto 2.2 può essere ottenuto riducendo lo spettro elastico di cui al punto secondo un fattore pari a 2, Impiego di accelerogrammi Entrambi gli stati limite di collasso e di danno potranno essere verificati mediante l uso di accelerogrammi artificiali o simulati o naturali. Quando è necessario utilizzare un modello spaziale, l azione sismica deve essere rappresentata da gruppi di tre accelerogrammi diversi agenti contemporaneamente nelle tre direzioni principali della struttura. Gli accelerogrammi dovranno avere uno spettro di risposta coerente con lo spettro di risposta elastico di cui al punto La durata degli accelerogrammi dovrà essere stabilita sulla base della magnitudo e degli altri parametri fisici che determinano la scelta del valore di a g e S. In assenza di studi specifici la durata della parte pseudo stazionaria degli accelerogrammi sarà almeno pari a 10 s. Il numero di accelerogrammi o, per analisi spaziali, di gruppi di accelerogrammi deve essere almeno pari a 3. La coerenza con lo spettro elastico è da verificare in base alla media delle ordinate spettrali ottenute con i diversi accelerogrammi per un coefficiente di smorzamento viscoso equivalente ξ del 5%.

17 Normativa sismica Edifici bozza aggiornata al 25/03/03 pagina 12/104 L'ordinata spettrale media non dovrà presentare uno scarto in difetto superiore al 10%, rispetto alla corrispondente dello spettro elastico, in alcun punto dell'intervallo di periodi 0,15 s 2,0 s e 0,15 s 2 T, in cui T è il periodo fondamentale di vibrazione della struttura in campo elastico. L uso di accelerogrammi registrati o generati mediante simulazione fisica della sorgente e della propagazione, in numero comunque non inferiore a 3, è ammessa, a condizione che siano adeguatamente giustificate le ipotesi relative alle caratteristiche sismogenetiche della sorgente e alle condizioni del suolo del sito e che siano soddisfatte le condizioni di coerenza con lo spettro di riferimento sopra riportate. 3.3 Combinazione dell azione sismica con le altre azioni La verifica allo stato limite ultimo (SLU) o di danno (SLD) deve essere effettuata per la seguente combinazione degli effetti della azione sismica con le altre azioni. γ I E + GK + PK + (ψ i jiqki ) (3.9) dove: γ I E G K P K ψ ji = Q Ki azione sismica per lo stato limite in esame; carichi permanenti al loro valore caratteristico valore caratteristico dell azione di precompressione, a cadute di tensione avvenute; ψ 2i (SLU) coefficiente di combinazione che fornisce il valore quasi-permanente della azione variabile Qi; ψ 0i (SLD) coefficiente di combinazione che fornisce il valore raro dell azione variabile Qi; valore caratteristico della azione variabile Qi. Gli effetti dell'azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi gravitazionali: G K + i (ψeiqki ) dove: (3.10) ψ Q 0i Ki ψ Ει coefficiente di combinazione dell azione variabile Qi, che tiene conto della probabilità che tutti i carichi (SLD) o ψ Q 2i Ki (SLU) siano presenti sulla intera struttura in occasione del sisma, e si ottiene moltiplicando ψ0i o ψ 2i per ϕ. I valori dei coefficienti ψ 0i, ψ 2i e ϕ sono riportati nelle successive tabelle. Tabella Coefficienti Destinazione d'uso ψ 0i, ψ 2i per varie destinazioni d'uso Abitazioni, Uffici 0,70 0,30 Uffici aperti al pubblico, Scuole, Negozi, Autorimesse 0,70 0,60 Tetti e coperture con neve 0,70 0,35 Magazzini, Archivi 1,00 0,80 Vento 0,00 0,00 ψ 0i ψ 2 i

18 Normativa sismica Edifici bozza aggiornata al 25/03/03 pagina 13/104 Tabella Coefficienti ϕ per edifici Carichi ai piani ϕ Carichi indipendenti Ultimo piano 1,0 Altri piani 0,5 Archivi 1,0 Carichi correlati ad alcuni piani Ultimo piano 1,0 Piani con carichi correlati 0,8 Altri piani 0,5 4 CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE 4.1 Sistemi costruttivi Gli edifici presi in considerazione nelle presenti norme comprendono i sistemi costruttivi elencati nella tabella seguente, insieme ai principali sotto-sistemi strutturali ed ai capitoli in cui vengono trattati. Tabella 4.1 Sistemi costruttivi Capitolo Sistema costruttivo Sotto sistema strutturale 5 Edifici con struttura in cemento armato a telaio; a pareti; misto a telai e pareti; a nucleo; a ossatura pendolare in acciaio, con pareti o nuclei che costituiscono il sistema resistente principale per le azioni orizzontali; prefabbricato. 6 Edifici con struttura in acciaio a telaio, a telaio con controventi concentrici; a telaio con controventi eccentrici a mensola; intelaiato controventato. 7 Edifici con struttura mista in acciaio e calcestruzzo a telaio, a telaio con controventi concentrici; a telaio con controventi eccentrici a mensola; intelaiato controventato. 8 Edifici con struttura in muratura a pareti in muratura ordinaria; a pareti in muratura armata. 9 Edifici con struttura in legno 10 Edifici isolati 11 Edifici esistenti 4.2 Distanze ed altezze L altezza massima (H) degli edifici di nuova costruzione è specificata nella tabella seguente, in funzione del sistema costruttivo e della zona sismica. Tabella 4.2 Altezze massime consentite

19 Normativa sismica Edifici bozza aggiornata al 25/03/03 pagina 14/104 Zona sismica Sistema costruttivo Altezza massima consentita (in m) Edifici con struttura in calcestruzzo nessuna limitazione Edifici con struttura in acciaio nessuna limitazione Edifici con struttura mista in acciaio e nessuna nessuna limitazione calcestruzzo limitazione Edifici con struttura in muratura ordinaria ,5 Edifici con struttura in muratura armata Edifici con struttura in legno L altezza di nuovi edifici in zona 1 e 2, prospicienti su strade, non può comunque superare i seguenti limiti: per strade L < 11 m H = L per strade con L > 11 m H = (L 11) La larghezza L si intende calcolata tra il contorno dell edificio ed il ciglio opposto della strada compresa la carreggiata. Agli effetti delle limitazioni di cui al presente punto deve intendersi: per altezza dell edificio la massima differenza di livello tra il piano di copertura più elevato ed il terreno, ovvero il piano stradale o del marciapiede, nelle immediate vicinanze dell edificio. Sono esclusi dal computo dell altezza eventuali volumi tecnici; per contorno dell edificio la proiezione in pianta del fronte dell edificio stesso, escluse le sporgenze di cornici e balconi aperti; per strada l area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, nonché lo spazio inedificabile non cintato aperto alla circolazione pedonale; per ciglio la linea limite della sede stradale o dello spazio di cui al punto precedente; per sede stradale la superficie formata dalla carreggiata, dalle banchine e dai marciapiedi. Negli edifici ad angolo su strade di larghezza diversa è consentito, sul fronte della strada più stretta e per uno sviluppo, a partire dall angolo, pari alla larghezza della strada su cui prospetta, un altezza uguale a quella consentita dalla strada più larga. Nel caso in cui l edificio abbia un piano cantinato o seminterrato, la differenza di livello tra il piano più elevato di copertura e quello di estradosso delle fondazioni non può eccedere di più di 4 m i limiti precedentemente indicati. Nel caso di edifici costruiti su terreni in pendio, le altezze indicate possono essere incrementate di 1.5 m, a condizione che la media delle altezze di tutti i fronti rientri nei limiti indicati. Per le costruzioni in legno è ammessa la costruzione di uno zoccolo in calcestruzzo o in muratura, di altezza non superiore a 4 m, nel qual caso i limiti indicati si riferiscono alla sola parte in legno. I limiti indicati non si riferiscono a strutture interamente realizzate in legno lamellare (con fondazioni in calcestruzzo e collegamenti in acciaio), per le quali non è prevista alcuna limitazione in altezza. Due edifici possono essere costruiti a contatto solo nel caso in cui sia realizzata una completa solidarietà strutturale. La distanza tra due edifici contigui non può essere inferiore alla somma degli spostamenti massimi a collasso calcolati per ciascuno degli edifici, secondo le modalità indicate per ciascun tipo strutturale; in ogni caso la distanza tra due punti degli edifici posti alla medesima altezza non potrà essere inferiore ad 1/100 della quota dei punti considerati misurata dallo spiccato delle strutture in elevazione. 4.3 Caratteristiche generali degli edifici Regolarità Gli edifici devono avere quanto più possibile caratteristiche di semplicità, simmetria, iperstaticità e regolarità, quest ultima definita in base ai criteri di seguito indicati. In funzione della regolarità di un edificio saranno richieste scelte diverse in relazione al metodo di analisi e ad altri parametri di progetto. Si definisce regolare un edificio che rispetti sia i criteri di regolarità in pianta sia i criteri di regolarità in altezza. Un edificio è regolare in pianta se tutte le seguenti condizioni sono rispettate: a) la configurazione in pianta è compatta e approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze; b) il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui l edificio risulta inscritto è inferiore a 4; c) eventuali rientri o sporgenze non superano il 25 % della dimensione totale dell edificio nella direzione del rientro o della sporgenza; d) i solai possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi verticali.

20 Normativa sismica Edifici bozza aggiornata al 25/03/03 pagina 15/104 Un edificio è regolare in altezza se tutte le seguenti condizioni sono rispettate: e) tutti i sistemi resistenti verticali dell edificio (quali telai e pareti) si estendono per tutta l altezza dell edificio; f) massa e rigidezza rimangono costanti o si riducono gradualmente, senza bruschi cambiamenti, dalla base alla cima dell edificio (le variazioni da un piano all altro non superano il 20 %) g) il rapporto tra resistenza effettiva e resistenza richiesta dal calcolo non è significativamente diverso per piani diversi (rapporti compresi tra 0.85 e 1.15); h) eventuali restringimenti della sezione dell edificio avvengono in modo graduale, rispettando i seguenti limiti: ad ogni piano il rientro non supera il 30 % della dimensione corrispondente al primo piano, né il 10 % della dimensione corrispondente al piano immediatamente sottostante Elementi strutturali secondari Alcuni elementi strutturali dell edificio possono venire definiti secondari. Sia la rigidezza che la resistenza di tali elementi viene ignorata nell analisi della risposta. Tali elementi tuttavia devono essere in grado di assorbire le deformazioni della struttura soggetta all azione sismica di progetto mantenendo la capacità portante nei confronti dei carichi verticali. Regole di dettaglio idonee a soddisfare il requisito di cui sopra sono contenute nei capitoli relativi alle diverse tipologie strutturali. La scelta degli elementi da considerare secondari può essere cambiata a seguito di analisi preliminari, ma in nessun caso tale scelta può determinare il passaggio da struttura irregolare a struttura regolare. 4.4 Modellazione della struttura Il modello della struttura su cui verrà effettuata l analisi dovrà rappresentare in modo adeguato la distribuzione di massa e rigidezza effettiva considerando, laddove appropriato (come da indicazioni specifiche per ogni tipo strutturale), il contributo degli elementi non strutturali. In generale il modello della struttura sarà costituito da elementi resistenti piani a telaio o a parete connessi da diaframmi orizzontali. Se i diaframmi orizzontali, tenendo conto delle aperture in essi presenti, sono sufficientemente rigidi, i gradi di libertà dell edificio possono essere ridotti a tre per piano, concentrando masse e momenti di inerzia al centro di gravità di ciascun piano. Gli edifici regolari in pianta ai sensi del punto 4.3 possono essere analizzati considerando due modelli piani separati, uno per ciascuna direzione principale. In aggiunta all eccentricità effettiva, dovrà essere considerata un eccentricità accidentale, spostando il centro di massa di ogni piano, in ogni direzione considerata, di una distanza pari al 5% della dimensione massima del piano in direzione perpendicolare all azione sismica. Nel caso di edifici con struttura in cemento armato, composta acciaio calcestruzzo e in muratura, la rigidezza degli elementi può essere valutata considerando gli effetti della fessurazione, considerando la rigidezza secante a snervamento. In caso non siano effettuate analisi specifiche, la rigidezza flessionale e a taglio di elementi in cemento armato può essere assunta pari alla metà della rigidezza dei corrispondenti elementi non fessurati. 4.5 Analisi Aspetti generali Si distinguono i quattro metodi di analisi elencati nel seguito, che possono essere utilizzati secondo le limitazioni indicate per ciascuno di essi nei paragrafi successivi. a) statica lineare b) dinamica modale c) statica non lineare d) dinamica non lineare Analisi statica lineare L analisi statica lineare può essere effettuata per costruzioni regolari in pianta ai sensi del punto 4.3, anche considerando due modelli piani separati ai sensi del punto 4.4, a condizione che il primo periodo di vibrazione della struttura (T 1) non superi 2,5

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