LA SICUREZZA ALIMENTARE NEGLI UNGULATI SELVATICI E NELLA SELVAGGINA CACCIATA
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- Bernardo Contini
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1 AUSL Teramo Servizio Veterinario di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati LA SICUREZZA ALIMENTARE NEGLI UNGULATI SELVATICI E NELLA SELVAGGINA CACCIATA Prima edizione Venerdì 4 Novembre 2016 Seconda edizione Venerdì 25 Novembre 2016
2 AUSL Avezzano Sulmona - L Aquila Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale Direttore Dott.ssa Francesca De Paulis Case study AUSL Avezzano Sulmona - L Aquila la commercializzazione delle carni di ungulati selvatici: problematiche nel controllo ufficiale Dott. Luciano Camerlengo
3 FAUNA SELVATICA UN MONDO DA SCOPRIRE
4 TUTTO HA INIZIO CON: L AZIENDA HA DECISO DI INSERIRE NELLA PROPRIA PRODUZIONE LA SELVAGGINA, CREANDO UN NUOVO BRAND ALL INTERNO DEL MERCATO. COSA BISOGNA FARE? HO NECESSITA DI UNA RISPOSTA IN TEMPI BREVI PRIMA DI AVVIARE L ATTIVITA DI BRAND MANAGEMENT
5 LA RISPOSTA NON E COMPLESSA: QUALI NORMATIVE REGOLANO IL SETTORE? IL PRIMO PENSIERO VA AL «PACCHETTO IGIENE» E SI INDIVIDUANO: 1) QUALI REGOLAMENTI? 2) QUALE SELVAGGINA?
6 L ATTENZIONE DELL AZIENDA E RIVOLTA VERSO LA SELVAGGINA DI GROSSA TAGLIA REGOLAMENTO 853/2004 CONSIDERANDO (22) Al fine di assicurare un adeguata ispezione della selvaggina selvatica oggetto di attività venatorie immessa nel mercato della Comunità, le carcasse di animali oggetto di detta attività e relativi visceri sono presentati presso un centro di lavorazione della selvaggina per un'ispezione post mortem ufficiale.. Tuttavia, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di stabilire nel loro territorio norme più rigorose per tenere conto di rischi specifici.
7 ALLEGATO I DEFINIZIONE PUNTO 1.5 «Selvaggina selvatica»: ungulati e lagomorfi selvatici, nonché altri mammiferi terrestri oggetto di attività venatorie ai fini del consumo umano considerati selvaggina selvatica ai sensi della legislazione vigente negli Stati membri interessati, compresi i mammiferi che vivono in territori chiusi in condizioni simili a quelle della selvaggina allo stato libero
8 ALLEGATO I DEFINIZIONE PUNTO 1.8 «Selvaggina selvatica grossa»: mammiferi terrestri selvatici che vivono in libertà i quali non appartengono alla categoria della selvaggina selvatica piccola;
9 ALLEGATO III SEZIONE III CARNI DI SELVAGGINA D'ALLEVAMENTO 1. Le disposizioni della sezione I si applicano alla produzione e alla commercializzazione delle carni di artiodattili selvatici d'allevamento (cervidi e suidi), a meno che l'autorità competente non le consideri inadeguate.
10 SEZIONE IV: CARNI DI SELVAGGINA SELVATICA CAPITOLO I: CORSI DI FORMAZIONE PER CACCIATORI IN MATERIA DI IGIENE E DI SANITÀ CAPITOLO II: TRATTAMENTO DELLA SELVAGGINA SELVATICA GROSSA CAPITOLO III: TRATTAMENTO DELLA SELVAGGINA SELVATICA PICCOLA 3. Le carni di selvaggina selvatica grossa possono essere immesse sul mercato soltanto se la carcassa è trasportata a un centro di lavorazione della selvaggina al più presto possibile
11 LA SELVAGGINA SELVATICA GROSSA CATTURATA?
12 QUALE NORMATIVA REGOLA QUESTA TIPOLOGIA? REGOLAMENTO (UE) N. 150/2011 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2011 recante modifica dell allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d allevamento e selvatica e le carni di selvaggina d allevamento e selvatica LA MODIFICA INTERESSA SOLO QUELLA CACCIATA O ABBATTUTA IN ALLEVAMENTO
13 QUALE NORMATIVA REGOLA QUESTA TIPOLOGIA? REGOLAMENTO (UE) N. 151/2011 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2011 recante modifica dell allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d allevamento LA MODIFICA INTERESSA SOLO QUELLA ABBATTUTA IN ALLEVAMENTO
14 QUALE NORMATIVA REGOLA QUESTA TIPOLOGIA? REGOLAMENTO (UE) N. 633/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2014 che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche concernenti il trattamento della selvaggina selvatica grossa e l'ispezione post mortem di selvaggina selvatica LA MODIFICA INTERESSA SOLO QUELLA CACCIATA. INTERESSANTE L INVIO IN ALTRO STATO MEMBRO VICINO ALLA ZONA DI CACCIA
15 QUALE NORMATIVA REGOLA QUESTA TIPOLOGIA? VERIFICHIAMO COSA HANNO FATTO ALTRE REALTA
16 RICERCA NORME DI ALTRE REGIONI REGIONE MARCHE Regione Marche con D.G.R.M. n del 13/7/2009 ha stabilito le modalità per lo spostamento dei cinghiali selvatici (cioè animali appartenenti a popolazioni che si trasferiscono liberamente sul territorio nazionale in totale autonomia di ricovero ed approvvigionamento e che non dipende in nessun modo da uomo per alimentazione o per attività di custodia e governo ) catturati vivi nel rispetto del benessere degli animali e mediante strutture apposite (dette chiusini) opportunamente identificati.
17 Cinghiali catturati possono essere trasferiti solo se: 1. preventivamente identificati; 2. non presentano sintomi clinici relativi a malattia trasmissibili ad uomo o ad altri animali (Eseguita visita clinica che esclude tali malattie); 3. risultano idonei al viaggio; 4. scortati durante il trasporto da Mod. 4 rilasciato da veterinario ASL, attestante condizioni di salute dell animale, sua provenienza ed idoneità al trasporto.
18 DOVE TRASFERIRLI Cinghiali catturati non possono essere destinati al ripopolamento o riproduzione, ma inviati a: centri di macellazione autorizzati per la selvaggina dove abbattuti nel rispetto delle norme di legge; allevamenti presenti nel territorio della Regione inseriti in Anagrafe allevamenti (SIVA) ed in possesso di autorizzazione della Provincia per allevamento di selvaggina a scopo alimentare. Invio cinghiali sotto vincolo sanitario ad allevamento di destinazione, dove sono tenuti isolati da altri animali. Detentori animali debbono tenere aggiornata Anagrafe del proprio allevamento. Ulteriore trasferimento di questi animali solo se destinati a macellazione.
19 LA REGIONE MARCHE Art. 7 della Legge 221/15, come modificato da Legge 154/16, stabilisce divieto di: 1. immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, salvo in: aziende agricole ai fini di allevamento; zone in cui esercitato allenamento/addestramento di cani su fauna selvatica naturale; aziende faunistico venatorie ed aziende agrituristiche venatorie adeguatamente recintate; 2. foraggiamento dei cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato ad attività di controllo. Divieto non si applica a: aziende agricole con allevamento di cinghiali; zone di addestramento; aziende faunistico venatorie ed aziende agrituristico venatorie adeguatamente recintate.
20 Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano Art. 6 Trasporto, destinazione degli animali catturati, commercializzazione delle carni 1. Gli animali catturati possono essere destinati esclusivamente a: Macellazione presso mattatoi autorizzati dall ASL competente; Cessione ad altri enti e/o associazioni per ripopolamenti in aree consentite, diverse, in ogni caso, dalle aree contigue del Parco. 2. L Ente Parco può individuare mattatoi idonei e disponibili alla macellazione con i quali stipulare apposita convenzione, dando priorità ai mattatoi posti all interno del territorio del Parco e nelle vicinanze dei siti di cattura. 3. Nella convenzione vengono regolati gli obblighi
21 REGIONE CAMPANIA REGOLAMENTO del 6 dicembre 2011, n. 10 Art. 8 Trasporto dei cinghiali catturati vivi 1. Ogni qualvolta il chiusino o la gabbia di cattura mobile vengono utilizzati, il Veterinario di riferimento comunica al Servizio Veterinario della ASL il numero di soggetti catturati e l eventuale controllo sanitario effettuato sugli stessi come da Allegato C al presente Regolamento. 2. I cinghiali catturati sono trasportati nel rispetto del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 (sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n.1255/97) di seguito denominato Regolamento (CE) 1/ L idoneità al trasporto è stabilita e certificata dal Veterinario di riferimento per quanto riguarda il rispetto del Regolamento (CE) 1/2005 con apposita documentazione come da Allegato E al presente Regolamento.
22 REGIONE CAMPANIA REGOLAMENTO del 6 dicembre 2011, n. 10 Art. 10 Destino dei cinghiali catturati vivi ed avviati al macello o agli allevamenti 1. I cinghiali catturati sono trasportati ai sensi dell articolo 8 ed inviati in stabilimenti di macellazione riconosciuti o in strutture di allevamento; gli esemplari visibilmente ibridati con suini possono essere destinati esclusivamente a stabilimenti di macellazione;
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24 CASSE DI TRASPORTO Nel caso i cinghiali catturati debbano essere trasportati altrove dovranno essere utilizzate casse individuali (con l eccezione degli striati) costruite in legno, avendo cura di trovare un buon compromesso tra resistenza e peso. In corrispondenza dei lati corti, le casse devono essere provviste di due porte a ghigliottina, a loro volta dotate di sistemi di bloccaggio esterni. Le casse devono inoltre essere provviste di maniglie per agevolarne il trasporto. Gli animali vengono fatti entrare nelle casse posizionando queste ultime (con una porta alzata) in corrispondenza delle porte dei chiusini o delle trappole.
25 INIZIAMO LA PROCEDURA PER L AMPLIAMENTO DEL RICONOSCIMENTO LO STABILIMENTO HA TRE LINEE DI MACELLAZIONE : BOVINI; SUINI; OVINI. VIENE DECISO DI PREDISPORRE UNA GABBIA MOBILE ALL INIZIO DELLA CATENA MACELLAZIONE BOVINI. ATTIVATA LA PROCEDURA ; CONCESSO L AMPLIAMENTO DELLE SPECIE LAVORATE; IDENTIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA MACELLAZIONE E LA SUCCESSIVA LAVORAZIONE.
26 CATTURA PRESSO IL PARCO SIRENTE-VELINO CATTURA TRASPORTO STORDIMENTO LAVORAZIONE
27 CATTURA
28 TRASPORTO CASSE INDIVIDUALI IN LEGNO
29 STORDIMENTO
30 LAVORAZIONE
31 FASI PRE-MACELLAZIONE 1. CODICE ALLEVAMENTO INDIVIDUAZIONE PUNTI DI SOSTA ISCRIZIONE IN BDN ELEMENTI PER IL TRASPORTO 1. IDENTIFICAZIONE; 2. MODELLO 4;
32 DIFFICOLTA LINEA BOVINI LINEA SUINI LINEA OVINI
33 BENESSERE ANIMALE Regolamento 1099/ Arrivo in casse singole con apertura a ghigliottina; 1. Arrivo in mezzi di trasporto animali
34 STORDIMENTO 1. CON PISTOLA A PROIETTILE CAPTIVO; 2. CON ELETTRONARCOSI.
35 METODI DI CONTENIMENTO
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42 VALUTAZIONE DELLE CARNI Ph A CONFRONTO 1. CINGHIALI ALLEVATI VALORI TRA ; 2. CINGHIALI CATTURATI VALORI TRA ; 3. SUINI ALLEVATI DOPO TRASPORTO VALORI TRA
43 STUDI SULLA SHELF-LIFE SHELF LIFE (1).pdf
44 NUMERI La Coturnice: 89 capi Parco Sirente Molina: 73 capi Parco Sirente Goriano: 49 capi Parco Sirente Castelvecchio: 14 capi Tenuta Castelporziano: 429 capi
45 IL BRAND
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47 GRAZIE PER L ATTENZIONE
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