Consulenti del lavoro di Pisa: al via la nuova causale contributo
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- Olivia Castaldo
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1 21 Ottobre 2016 Riscossione Consulenti del lavoro di Pisa: al via la nuova causale contributo Una nuova causale contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi dovuti al Consiglio Provinciale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pisa è stata presentata dall Agenzia delle Entrate. L Agenzia stessa ha reso noto come la causale si sia resa necessaria poiché con la convenzione del 17 febbraio 2011, stipulata tra l Agenzia delle entrate e il Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti all Ordine. L Agenzia delle Entrate ha istituito con la risoluzione n. 94/E la nuova causale contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi dovuti al Consiglio Provinciale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pisa. Occorre ricordare come con la convenzione del 17 febbraio 2011 e successivi rinnovi, stipulata tra l Agenzia delle entrate e il Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti all Ordine. La nuova causale contributo è stata istituita per consentire il versamento dei contributi associativi dovuti dagli iscritti ai Consigli Provinciali dell Ordine dei Consulenti del Lavoro che hanno aderito alla convenzione. La causale è la PI00 denominata Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di PISA. Come è noto in sede di compilazione del modello F24, le causali si trovano nella sezione Altri enti previdenziali e assicurativi (secondo riquadro), in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna importi a debito versati. A cura della Redazione Agenzia delle Entrate, risoluzione 20/10/2010 n. 94/E Imposte dirette Manovra 2017: ecco le proposte di detassazione e deduzione per gli immobili locati e non Ecco una serie di proposte per la Manovra 2017 fatte da Confedilizia, aventi ad oggetto, tra l altro, immobili locati e non, misure per gli affitti a canone calmierato, agevolazioni in ordine alle permute immobiliari, estensione dell esenzione Imu per gli immobili invenduti e un blocco dell aumento dei tributi locali. È evidente, sottolinea Confedilizia, che la proprietà immobiliare necessita di interventi incisivi. Anche se comportano oneri, anche se minimi qualora rapportati alle somme versate annualmente dal settore immobiliare, si rendono necessarie per far ripartire l economia. Confedilizia ha pubblicato una serie di proposte relative alla proprietà immobiliare per quanto concerne la prossima Manovra L ente ha prima di tutto sottolineato la necessità di procedere con interventi urgenti e incisivi inerenti il settore della proprietà immobiliare.
2 Questo al fine di far ripartire l economia. Gli oneri che possono comportare alcune di esse sono peraltro minimi rispetto alle somme versate ogni anno dal settore (circa 50 miliardi di euro). Di seguito un breve riepilogo delle proposte avanzate da Confedilizia. Immobili commerciali locati: detassazione La redditività dei locali commerciali locati è fortemente diminuita (oramai è inesistente) e aumentano sempre più i locali vuoti. La somma delle varie imposte arriva a erodere addirittura l 80% del canone di locazione. Urge pertanto procedere con alcune misure di detassazione, sia sotto il profilo della tassazione patrimoniale (ad esempio fissando un limite alle aliquote Imu e Tasi), sia sotto il profilo erariale (introduzione della cedolare secca). Sarebbe possibile, in via sperimentale, introdurre un regime fiscale più favorevole in caso di apertura di nuove attività economiche. Affitti a canone calmierato Sarebbe importante stabilizzare la misura relativa all applicazione dell aliquota del 10% della cedolare secca sugli affitti (ad oggi applicabile solamente per contratti di locazione agevolati e per studenti universitari nei Comuni ad alta densità abitativa, nonché quelli colpiti di recente da calamità). Preferibile applicare tale misura su tutto il territorio dello Stato italiano. Per quanto concerne la tassazione patrimoniale, sarebbe importante stabilire un aliquota massima per abitazioni locate tramite questi contratti. Deduzione per redditi da locazione A seguito della continua riduzione della deduzione Irpef per i redditi da locazione (per imposte e tasse, manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.), ora al 5%, sarebbe preferibile aumentare tale deduzione al 15%. Irpef su immobili non locati Confedilizia suggerisce di eliminare la disposizione di legge in base alla quale il reddito degli immobili ad uso abitativo, non locati, ubicati nel medesimo Comune in cui si trova l abitazione principale, concorrono alla formazione della base imponibile dell Irpef nella misura del 50% (anche se già assoggettati a Imu e Tasi). La tassazione dei canoni non riscossi Evidenziata la necessità di uniformare la disciplina inerente le locazioni non abitative con quella delle locazioni abitative in materia di imposizione sui canoni non percepiti. Permute immobiliari Per stimolare il mercato immobiliare, e in linea generale lo stesso comparto edilizio, è plausibile un intervento di agevolazione delle permute immobiliari, riducendo o addirittura azzerando la tassazione per tali operazioni (anche prevedendo la presenza di determinati presupposti). Immobili invenduti: estensione dell esenzione Imu Altra misura proposta da Confedilizia consiste nell estendere l esenzione del pagamento dell Imu anche agli immobili che le imprese di costruzione non riescono né a vendere né a locare. Tributi locali: blocco aumenti Preferibile confermare, anche per l anno prossimo, il divieto in capo alle Regioni e agli Enti locali di aumentare le aliquote dei tributi e delle addizionali di loro competenza. A cura della Redazione Confedilizia, comunicato stampa, 20/10/2016
3 Avvocati Crediti per il patrocinio a spese dello Stato: compensabili con i debiti verso l Erario La circolare 3 ottobre 2016 del Ministero della Giustizia, rende compensabili tributi e contributi previdenziali degli avvocati, con quanto dovuto dall'erario agli avvocati stessi, in qualsiasi data i crediti siano maturati. La compensazione dei crediti degli avvocati può anche essere parziale. di Francesco Brandi Gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari per il patrocinio a spese dello Stato, sorti in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione possono compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l IVA, nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi. Tale possibilità è stata prevista dalla legge di stabilità per il 2016 ed attuata dapprima con decreto del Mef del 15 luglio che ha dotato di 10 milioni di euro il fondo per le spese di giustizia destinato a remunerare le prestazioni degli avvocati e, da ultimo, con circolare del 3 ottobre (pubblicata il 14 ottobre sul sito del Ministero) con cui il ministero della Giustizia ha chiarito i meccanismi del pagamento. Tale facoltà di compensazione potrà essere esercitata: - (per il 2016) dal 17 ottobre al 30 novembre, - (dal 2017 e per gli anni successivi) dal 1 marzo al 30 aprile. Sono utilizzabili in compensazione i crediti liquidati dall Autorità giudiziaria con decreto di pagamento, non pagati - neppure parzialmente, per i quali non sia stata proposta opposizione e sia stata emessa fattura elettronica ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione. La piattaforma elettronica di certificazione seleziona le fatture elettroniche ovvero cartacee registrate per le quali è stata esercitata l'opzione. La selezione avviene fino a concorrenza delle risorse annualmente stanziate, attribuendo priorità alle fatture emesse in data più remota Per ciascuna fattura i creditori ricevono la comunicazione di ammissione alla procedura di compensazione attraverso la piattaforma elettronica di certificazione. La piattaforma elettronica di certificazione trasmette quindi all'agenzia delle Entrate, con modalità telematiche, l'elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fiscale del relativo creditore e l'importo utilizzabile in compensazione. Ministero della Giustizia, circolare 3 ottobre 2016 Dichiarazioni Modello 730 integrativo: la trasmissione telematica va fatta entro il 10 novembre In riferimento alla elaborazione dei modelli 730/2016 integrativi effettuati entro il 25 ottobre i CAF e i professionisti abilitati hanno tempo fino al 10 novembre per la trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni integrative. di Federico Gavioli Entro il prossimo 10 novembre, in relazione alla presentazione dei modelli 730/2016 integrativi, i CAF- dipendenti e i professionisti abilitati devono inviare la trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni integrative.
4 Il modello 730 integrativo Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino, o meno, una situazione a lui più favorevole. Le situazioni che si possono prospettare sono le seguenti: a) integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un imposta invariata: se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può: 1) presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1, nella relativa casella 730 integrativo, presente nel frontespizio. Il mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell integrazione che viene effettuata. Se l assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione; 2) presentare un modello UNICO Persone fisiche 2016, utilizzando l eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello UNICO Persone fisiche 2016 poteva essere presentato entro il 30 settembre 2016 (correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all anno successivo (dichiarazione integrativa a favore). b) integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d imposta: se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare, entro il 25 ottobre, un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2, nella relativa casella 730 integrativo presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro Dati del sostituto d imposta che effettuerà il conguaglio ; c) integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d imposta, sia ad altri dati della dichiarazione, da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un imposta invariata: se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto), sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730, per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3, nella relativa casella 730 integrativo presente nel frontespizio. Invio telematico della dichiarazione integrativa In riferimento alla elaborazione dei modelli 730/2016 integrativi presentati entro il 25 ottobre, i CAF- dipendenti ed i professionisti abilitati, devono entro il prossimo 10 novembre : 1) trasmettere telematicamente all Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative da essi elaborate, insieme al risultato contabile Mod integrativo; 2) consegnare al lavoratore dipendente o pensionato copia della dichiarazione Modello 730 integrativo e del prospetto di liquidazione del modello 730/3 integrativo; 3) comunicare al sostituto di imposta il risultato contabile. Contenzioso
5 Ricorso notificato per posta: la parola alle sezioni unite Stante i contrasti giurisprudenziali in ordine non solo alla portata ed alle modalità applicative (anche per quanto concerne il computo del termine) della sanzione di inammissibilità per la costituzione, nel processo tributario, in assenza del deposito tempestivo della copia della ricevuta della spedizione del ricorso per posta raccomandata e del suo eventuale regime di sanabilità, ma anche, e soprattutto, per l ipotesi di equipollenza rispetto a detto documento dell avviso di ricezione, la Suprema Corte con ordinanza n del 14 settembre 2016 ha ritenuto di sottoporre la questione alle Sezioni Unite. Elisa Manoni Nel caso di ricorso notificato tramite il servizio postale, ai fini della decorrenza del termine di costituzione in giudizio, bisogna assumere quale dies a quo quello in cui il ricorso è stato spedito o quello in cui lo stesso è stato ricevuto? Questo quesito è stato oggetto dell ordinanza n del 14 settembre 2016 della Suprema Corte la quale, stante il contrasto giurisprudenziale sul punto, ha rinviato la questione alle Sezioni Unite. La Cassazione ha rilevato come sul punto vi siano due orientamenti. Il primo (sent. n del 2013; sent. n del 2011) ritiene che il deposito presso la segreteria della commissione tributaria adita non solo della copia del ricorso in primo grado o in appello, ma anche della fotocopia della ricevuta attestante la data della spedizione per raccomandata del ricorso introduttivo o dell atto di impugnazione assolva ad una duplice funzione: a) da un lato, consente la verifica dell osservanza, nel giudizio di primo grado, del termine di decadenza dalla proposizione del ricorso introduttivo D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, ai fini dell eventuale consolidamento del rapporto tributario sulla base del provvedimento dell amministrazione finanziaria oggetto di doglianza ovvero, nel giudizio di appello, del termine di decadenza dall impugnazione, previsto dall art. 51 del D.Lgs. cit., ai fini del passaggio in giudicato della sentenza gravata; b) dall altro lato consente la verifica della tempestiva costituzione in giudizio del ricorrente/impugnante, in quanto, con specifico riguardo ai gradi di merito, la decorrenza del termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente sarebbe normativamente ancorata alla "spedizione", e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente, come si evincerebbe dal fatto che l art. 22, comma 1, cit. del D.Lgs. cit. prevede modalità di deposito che presupporrebbero solo la spedizione del ricorso, e non la sua ricezione, sottraendo, in tal modo, detto adempimento alla regola di cui all art. 16, comma 5 del D.Lgs. medesimo, a tenore del quale "i termini che hanno inizio dalla notificazione o comunicazione decorrono dalla data in cui l atto è ricevuto". Un secondo orientamento (sent. n del 2014; sent. n del 2011) valorizza, invece, proprio l appena citato art. 16, comma 5, per affermare, in sostanza, che lo stesso non conosce deroghe: del resto, l art. 20, comma 2 ( il ricorso s intende proposto al momento della spedizione ) riprodurrebbe l esordio dell art. 16, comma 5 cit. ( qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione ), ma sarebbe del resto che quest ultima norma prosegua stabilendo che i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l atto è ricevuto. Ne discenderebbe che, siccome il termine di trenta giorni fissato dall art. 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio del ricorrente ha inizio dalla "proposizione", vale a dire dalla notificazione del ricorso, esso non potrebbe che decorrere dalla data di recapito postale dell atto al destinatario. Aderire all una o all altra impostazione comporta che: a) a pena di inammissibilità del ricorso, debba essere depositata, all atto della costituzione in giudizio, la ricevuta di spedizione, non potendo la stessa essere surrogata dall avviso di ricevimento; b) sarebbe sufficiente, ai fini della costituzione in giudizio, il deposito dell avviso di ricevimento, in quanto sebbene sia vero che, ai fini della costituzione dell attore, l art. 22, non parli del deposito dell avviso di ricevimento, mentre menziona, tra gli atti da depositare, la ricevuta di spedizione postale del ricorso, ciò sta significare soltanto che il ricorrente si possa costituire in giudizio anche prima ed indipendentemente dal recapito dell atto al destinatario. Stante tale situazione di incertezza, la Suprema Corte ha ritenuto che il contrasto debba essere risolto dalle Sezioni Unite. Osservazioni. Il combinato disposto dell art. 53, comma 2, e dell art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, stabilisce che il ricorrente/ l appellante deve, a pena d inammissibilità, depositare nella segreteria della commissione tributaria adita, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, copia del ricorso... spedito per posta, con fotocopia
6 della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. Tanto premesso, il deposito presso la segreteria del Giudice tributario adito, non solo della copia del ricorso in primo grado o in appello, portato a conoscenza mediante notifica c.d. diretta ai sensi del comma 3 dell art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ma anche della fotocopia della ricevuta attestante la data della spedizione per raccomandata dell atto introduttivo o di impugnazione, assolve alla duplice funzione di consentire la verifica: a) dell osservanza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso introduttivo, impeditiva dell eventuale consolidamento del rapporto tributario come definito dal provvedimento dell Amministrazione finanziaria opposto, ovvero del termine di decadenza dalla impugnazione, previsto ai sensi degli artt. 51 e 62 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (con riferimento al giudizio di secondo grado e di legittimità) e, dunque, la verifica dell idoneità del ricorso in appello (od in cassazione) ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata; b) della tempestiva costituzione in giudizio del ricorrente/impugnante, in quanto, con specifico riguardo ai gradi di merito, la decorrenza del termine di trenta giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente, è normativamente ancorata alla spedizione, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente. Il che si evince dal fatto che l art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, prevede modalità di deposito che presuppongono solo la spedizione del ricorso, e non la sua ricezione, sottraendo, in tal modo, detto adempimento alla regola di cui all art. 16, comma 5, del D.Lgs. n. 546 del 1992, a tenore del quale i termini che hanno inizio dalla notificazione o comunicazione decorrono dalla data in cui l atto è ricevuto (cfr. Cass., sent. n del 15 aprile 2011; Id., sent. n del 31 marzo 2011). Ne discende, pertanto, come l adempimento di deposito della ricevuta di spedizione risponda ad esigenze che non sono nella disponibilità del ricorrente/appellante, essendo rivolti i termini previsti dalla legge per l esercizio dell azione giudiziaria a garanzia della certezza e stabilità delle situazioni giuridiche, nonchè a conformare i tempi del processo in funzione del principio costituzionale della ragionevole durata. Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 14/09/2016, n
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