CITTÀ DI CHIERI. (Città metropolitana di Torino)
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- Giuseppa Lisa Pippi
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1 ALLEGATO A CITTÀ DI CHIERI (Città metropolitana di Torino) AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI CIG ZDA178EDBE SCADENZA: 31/12/2019 PARTI CONTRAENTI: COMUNE DI CHIERI codice fiscale codice fiscale REPERTORIO N. ***************************** L anno, addì del mese di in Chieri, nel Palazzo Comunale PREMESSO CHE - con deliberazione di Giunta Comunale n.... del..., avente ad oggetto Indirizzi generali per la gestione dei servizi turistici periodo si è stabilito di ; - con determinazione del Dirigente n.. del. si è approvata la procedura di aggiudicazione e la bozza di contratto; - con determinazione del Dirigente n.. del. si è proceduto all affidamento del servizio in oggetto alla ditta/associazione ; - gli atti sopra citati, con i relativi allegati, conservati nella raccolta degli originali del Comune di Chieri, sono dati per letti e si richiamano espressamente come parti integranti del presente contratto; CIO PREMESSO TRA Il Comune di Chieri, rappresentato dal Dott., nato a il, che agisce nel presente atto nell esclusivo interesse del Comune di Chieri nella sua qualità di., domiciliato per la carica in Chieri in Via Palazzo di Città n.10 E Associazione/ impresa, rappresentata da., nato a il...., che agisce nel presente atto nell esclusivo interesse della stessa, nella sua qualità di Presidente/legale rappresentante, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1 FINALITÀ E OBIETTIVI Il Comune di Chieri (di seguito definito Comune ) e l associazione.., (di seguito appaltatore ), in riferimento a quanto esplicitato in premessa, che costituisce parte integrante della presente convenzione, convengono sulla finalità di favorire lo sviluppo del sistema turistico locale riferito al territorio cittadino ed all area più vasta in cui esso è compreso (il Chierese), sensibilizzando tutte le componenti presenti sul territorio dell importanza del turismo come elemento di sviluppo economico e occupazionale. Gli obiettivi strategici che caratterizzano la missione pubblica dell appaltatore ai sensi del presente contratto sono: a. l integrazione e la diffusione dell offerta turistica, anche attraverso un maggiore coordinamento tra i diversi soggetti erogatori; b. migliorare la fruibilità delle strutture, delle infrastrutture e dei servizi;
2 c. la gestione delle attività di marketing e comunicazione legate al mercato turistico; d. il monitoraggio e l incremento dei flussi di presenze di visitatori e turisti. Art. 2 OGGETTO, DURATA E IMPORTO Ferme restando le competenze dell Amministrazione Comunale nel definire le linee strategiche e di indirizzo generale riguardanti la promozione e lo sviluppo turistico, l immagine della città e del territorio, il presente contratto prevede e disciplina ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, dello Statuto del Comune di Chieri, i rapporti tra il Comune e Appaltatore in merito a: - lo svolgimento di servizi di informazione e promozione turistica locale e territoriale rivolto a turisti, visitatori e cittadini chieresi, ivi inclusa la produzione di materiali cartacei e/o multimediali; - la valorizzazione del patrimonio storico-artistico-architettonico della città e del territorio, nonché dell enogastronomia in chiave turistica; - la promozione e la gestione di attività/eventi (pacchetti di visita, laboratori didattici, ecc..), d intesa con l Amministrazione Comunale e in coordinamento con gli altri soggetti che sul territorio operano in tali settori; - il reperimento e l impiego di risorse finanziarie pubbliche e private per incrementare e potenziare i servizi turistici di cui sopra. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al Il corrispettivo annuo per lo svolgimento della funzione turistica ammonta ad ( /00) al lordo dell IVA, come risulta dall offerta presentata dall appaltatore in sede di gara. Art. 3 ASSEGNAZIONE BENI E RISORSE TURISTICHE Per sviluppare il progetto turistico il Comune assegna all appaltatore in comodato d uso gratuito i seguenti locali, gli arredi e il materiale di seguito indicato di proprietà del Comune di Chieri: a. locale sito in via Palazzo di Città 10, di circa m 2 35, da utilizzare come principale punto informativo e di accoglienza nel momento in cui sarà idoneo all uso (planimetria allegato A); b. locale sito in viale Fiume, di circa m 2 20 di superficie interna e circa m 2 50 di superficie nell area antistante, da utilizzare in eventuale coabitazione con altri soggetti fruitori come ulteriore punto informativo (planimetria allegato B); c. materiale vario di promozione turistica attualmente in disponibilità del Comune (brochure, depliant, ecc..) I beni mobili e immobili di cui al presente articolo saranno concessi tramite apposito verbale di consegna. Il Comune si riserva la possibilità di assegnare ulteriori beni e servizi. Si individua come referente del Comune, il funzionario responsabile del Servizio Promozione Territorio. Si individua come referente dell appaltatore il Sig.. Art. 4 GESTIONE DELL ATTIVITÀ E DEI BENI ASSEGNATI I beni assegnati in comodato d uso gratuito dovranno essere gestiti con le seguenti modalità: a. locale di via Palazzo di Città: sarà aperto al pubblico nel periodo aprile-ottobre (fatta eccezione per il mese di agosto), con il seguente orario minimo di apertura settimanale: sabato e domenica mattino 10,00-13,00 pomeriggio 15,30-18,30; b. locale di viale Fiume: utilizzato e presidiato con modalità all uopo concordate con l Amministrazione; c. in occasione dei principali eventi cittadini dovrà essere garantito un punto info nell ambito della manifestazione. All appaltatore è consentito, previa autorizzazione dell Amministrazione, di allestire nei locali assegnati, a propria cura e spese, appositi spazi per lo svolgimento di attività commerciale idonea alla destinazione d uso dei locali assegnati in comodato (vendita di gadget e riviste/volumi turistici, prodotti enogastronomici locali,
3 vendita servizi/pacchetti turistici, ecc ). ART. 5 RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE L appaltatore si impegna a mantenere invariati nel corso del servizio i collaboratori proposti in sede di gara. Qualora si rendano necessarie eventuali sostituzioni, fornirà preventivamente al Comune idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara in capo ai sostituti. La gestione e l organizzazione del personale spetta all appaltatore, il quale si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti in materia di lavoro, in relazione ai collaboratori impegnati nel servizio ed assume ogni responsabilità per danni e infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, in riferimento alle prestazioni previste. L appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Chieri e dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell art. 2 c. 3 della norma citata e si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. L appaltatore si impegna a rispettare nello svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione le disposizioni normative vigenti inerenti il trattamento dei dati personali, ed in particolare quelli contenuti nel D. Lgs. n. 196/2003, e ad utilizzare i dati e le informazioni esclusivamente ai fini e nell ambito delle attività previste nel presente contratto. Art. 6 OFFERTA TURISTICA INTEGRATA Al fine di potenziare l offerta turistica della città, il Comune e l Appaltatore potranno convenire le modalità di fruizione di siti museali di proprietà comunale quali il Centro Visite Don Bosco, la Mostra Archeologica Chieri e l Imbiancheria del Vajro; il medesimo potrà stipulare accordi con altri soggetti detentori di risorse del territorio (parrocchie, associazioni, imprese, privati cittadini) creando così un offerta complessiva a livello cittadino. Inoltre, l offerta turistica cittadina dovrà essere opportunamente integrata con le emergenze museali e storico-architettoniche dell area chierese che saranno messe a disposizione dalle singole amministrazioni locali in virtù di specifici accordi, in una logica di sviluppo del sistema turistico del Chierese. Art. 7 VERIFICHE DELLA GESTIONE - PAGAMENTI Le parti riconoscono la necessità di monitorare la presente convenzione per verificare i risultati gestionali conseguiti. A tal proposito, con periodicità bimestrale verrà presentata una relazione dell attività svolta, cui farà seguito la liquidazione del corrispettivo maturato nel periodo di riferimento. Le verifiche della gestione vengono condotte sulla base di specifici indicatori capaci di rappresentare qualità ed efficienza dell appaltatore, come quelli di seguito esposti: - l incremento dei flussi turistici; - il grado di coinvolgimento e di coordinamento delle risorse turistiche della città; - la corretta gestione e manutenzione del patrimonio comunale affidato; - l iniziativa nella ricerca e accesso a finanziamenti esterni; - la capacità di autofinanziamento delle attività. Nel caso di riscontrate inefficienze gestionali, il Comune attiverà le procedure previste dalla presente convenzione. Il corrispettivo annuo di cui all art. 2 sarà liquidato in sei rate, con fatturazione bimestrale posticipata e con le
4 seguenti modalità: - previa apposizione del visto di regolarità della prestazione a cura del Servizio competente ed effettuazione, a cura del Comune, dei controlli preventivi previsti dalle vigenti norme di contabilità pubblica; - nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte del Sistema di interscambio; - entro il 15 del mese di gennaio dell anno successivo (per i pagamenti relativi al mese di dicembre); - a mezzo mandato al Tesoriere Comunale, esclusivamente tramite bonifico su conto corrente dedicato, da comunicare al Servizio Contabilità del Comune; - ove la scadenza dei termini di pagamento coincida con i giorni di sabato, domenica o festivi, la stessa è rinviata al primo giorno lavorativo utile successivo. Fatturazione: - Il appaltatore, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136), riportando sulla fattura il codice CIG indicato dall Ente. Tutte le transazioni relative al presente contratto devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane SpA. L inadempimento di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell art del codice civile. - Obbligo di applicazione del sistema di emissione e trasmissione della fattura elettronica a favore delle amministrazioni pubbliche secondo normativa vigente (art. 1, commi da 209 a 214 della Legge n. 244; D. Min. Economia e Finanze , n. 55). Il codice univoco ufficio assegnato al Comune di Chieri è: UFVNC2. Ogni fattura elettronica emessa nei confronti del Comune deve riportare obbligatoriamente il codice univoco ufficio; in assenza la fattura sarà rifiutata dal Sistema di Interscambio. - In riferimento all art. 17-ter del DPR 633/1972 (modificato dalla Legge 190/2014) per le prestazioni a favore della Pubblica Amministrazione, ad esclusione delle prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte (incarichi professionali), il versamento dell IVA è a carico del destinatario e pertanto il Comune provvederà a liquidare le fatture con pagamenti così distinti: o a favore dell appaltatore per l importo imponibile ed altre eventuali somme dovute a titoli diversi dall Iva; o a favore dell erario per l importo dell IVA (se applicabile). ART. 8 - ONERI A CARICO DELL APPALTATORE Sono a carico dell appaltatore: - l erogazione dei servizi turistici e lo sviluppo di iniziative e progetti come da proposta tecnica presentata in sede di gara per l affidamento del servizio; - l attrezzatura amministrativa minima necessaria allo svolgimento del servizio consistente in: pc fisso/portatile e/o tablet e stampante da tavolo; - la realizzazione e la produzione di materiale turistico promozionale cartaceo e multimediale; - l impegno ad utilizzare i beni di proprietà del Comune con la cura del buon padre di famiglia, segnalando al Comune qualsiasi anomalia di funzionamento dei locali assegnati e delle parti comuni. All atto della sottoscrizione del presente contratto, l appaltatore deve attivare un apposita cauzione, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, di importo pari al 10% dell importo complessivo del contratto (al netto IVA) per tutta la durata del servizio. Tale cauzione:
5 - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice civile e la sua operatività entro trenta giorni dalla richiesta del Comune; - deve avere validità temporale pari alla durata del servizio; - costituisce garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e impegni assunti dall appaltatore e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, salva al risarcibilità del maggior danno; - sarà svincolata con apposita comunicazione liberatoria del Comune, anche mediante semplice restituzione del documento di garanzia, e comunque finché non siano definite eventuali controversie. ART. 9 ONERI A CARICO DEL COMUNE E MANUTENZIONI Il Comune: - affida in uso gratuito all appaltatore i locali individuati al precedente art. 3 per le finalità già indicate; - provvede ai servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria; - provvede alle spese per le utenze energetiche nonché alle spese per l adeguamento dei locali agli usi cui intende destinarli. Il Comune potrà procedere ad opere di restauro esterne ed interne o di abbellimento dei locali senza che l appaltatore possa fare opposizione né chiedere compensi od indennizzi di sorta, valendosi degli art del Cod. Civile. Non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze previsto dall art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non applicabile al contratto in oggetto. ART CONSEGNA E RICONSEGNA DEI LOCALI Gli immobili si intendono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che l appaltatore dichiara espressamente di conoscere e si impegna a restituirli nelle medesime condizioni, salva la normale usura. Il locale sito in via Palazzo di Città 10 viene consegnato nel momento in cui sarà idoneo all uso. Per esigenze di interesse pubblico, o comunque in caso di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, sopravvenuta inabitabilità, o diversa destinazione dei locali, la concessione del locale potrà essere revocata con un preavviso scritto, da inviarsi alla controparte tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata, con un mese di anticipo rispetto alla data per la quale si intendono liberare i locali. Alla scadenza o in caso di restituzione anticipata, l immobile dovrà essere riconsegnato al Comune in buono stato di uso e manutenzione. L appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dell immobile. L appaltatore può esercitare il diritto di recesso dall affidamento in oggetto previa comunicazione da inviarsi al Comune tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata, con un preavviso di 90 giorni. ART TRASFORMAZIONI E INNOVAZIONI DELL IMMOBILE L appaltatore non potrà apportare alcuna modifica e/o trasformazione dei locali concessi, senza il preventivo consenso scritto del Comune, che si riserva di accertarne l opportunità e la necessità. E fatto divieto all appaltatore di adibire l immobile ad uso diverso da quello pattuito, intendendosi come clausola risolutiva espressa ai sensi dell art del Codice Civile. E fatto inoltre divieto all appaltatore di sublocare in tutto o in parte o concedere in via gratuita l immobile in oggetto. ART RESPONSABILITÀ DELL APPALTATORE L appaltatore è costituito custode dei locali oggetto del presente contratto ed esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti od indiretti alle persone e/o alle cose che potessero derivare dall uso dell immobile. L appaltatore è responsabile, infine, a tutti gli effetti, nessuno escluso, della gestione
6 dell immobile o dei macchinari, per gli scopi suddetti. Il Comune potrà ispezionare in qualsiasi momento i locali concessi in uso, per constatarne lo stato di manutenzione e di conservazione. ART. 13 PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il mancato rispetto delle clausole previste nel presente contratto, fatte salve le responsabilità penali e civili, sarà contestato per iscritto all appaltatore, al quale sarà consentito, entro un termine massimo di 5 giorni dalla data di ricevimento, di fornire tutte le giustificazioni ritenute utili. In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni fossero ritenute insufficienti sarà applicata una sanzione di importo da 50,00 a 200,00 in funzione della gravità, con riduzione dal pagamento del corrispettivo relativo al periodo. Il Comune sottoporrà a verifiche nel corso della realizzazione le attività dell appaltatore ed in caso di gravi e/o reiterate violazioni agli obblighi contrattuali, interruzione ingiustificata del servizio, mancata realizzazione anche parziale delle finalità progettuali, ovvero di un uso dei locali non conforme alle finalità pattuite, oppure qualora non siano state preventivamente concordate con gli uffici comunali competenti eventuali modificazioni resesi necessarie per comprovate particolari esigenze, oppure nel caso di incuria nella custodia, conservazione e manutenzione dei locali, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature ivi contenuti, il Comune potrà disporre la risoluzione della convenzione, con la restituzione anticipata dei locali concessi. ART VARIAZIONI Eventuali modificazioni alla presente convenzione dovranno essere approvate per iscritto. ART CLAUSOLE NON PREVISTE Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti richiamano le disposizioni del Codice Civile e di legge vigenti in materia. ART SPESE DI CONTRATTO - REGISTRAZIONE Le spese inerenti la presente scrittura privata sono a carico dell appaltatore. Il presente contratto sarà registrato in caso d uso. Letto, confermato e sottoscritto. IL COMUNE L APPALTATORE
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