Nonur, PER LA CONCESSToNE DI CONTRIBUTI FINANZIARI DELLA CONFERENZA EprscopaLe Iraltela A FAVoRE DEI BENI CULTURALI ECCLESIASTICI
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- Gianfranco Luciani
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1 l2 NOTZARO/53 MODALTA PER ACCEDERE A CONTRBUT DELLA CE kt Conferenza Episcopale ltaliana ha deciso di destinare finanziamenti sempre più consistenti per l'inventariazione, la conseruatione e il restaltro dei beni culturali (beni architettonici, storico-artistici, librari e documentari). La XL Assemblea Generale dei Vescovi italiani del 9 maggio 1996 ha destinato a questo scopo 100 miliardi per il 199ó (a valere sulle sontme derivanti dall'8 per mille lrpefpewenute a titolo di conguaglio e per 'anno 1993) e prevede di stanziame altrettanti per i prossirtti anni 1997, 1998 e 1999, da ripartire tra le 227 diocesi italiane. z "Nonne per la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale taliana a favore dei beni culturali ", pubblicate sul "Notiziario" della Conferenza Episcopale ltaliana n. 3 del 23 maggio 1996, precisano, tra 'altro, le iniziative ritenute prioritarie e quindi amntesse a contributi, l'entità degli stessi in rapporto alla spesa complessiva, le modalità per accedenti, gli organi competenti a valutare le proposte presentate dagli Ordinari diocesani. Si itiene utile riproporle ai nostri lettoi, insiente con il Regolantento esecutivo approvato il 23 settembre 199ó e pubblicato nel "Notiziario" n. 7 del 0 ottobre Nonur, PER LA CONCESSToNE D CONTRBUT FNANZAR DELLA CONFERENZA EprscopaLe raltela A FAVoRE DE BEN CULTURAL ECCLESASTC aft. De.s i t t a zione dei cont ri but i contributi finanziari per interventi a favore dei beni culturali eccìesiastici sono elogati dalla Conferenza Episcopale taliana alle diocesi. Possono essere erogati contributi anche agli istituti di vita consacrata e ad altri enti civilmente riconosciuti, che ne abbiano fatto richiesta mediante gli Ordinari diocesani. contributi sono destinati esclusivamente alla re alizzazione del le seguenti i nizia t ive: a) inventariazione informatizzata dei beni artistici e storici; ú) dotazione di impianti di sicurezza; c) conseruazione e consultazione di arcl-rivi e biblioteche di enti e promozione di musei diocesani o di interesse diocesano; d) acquisto di beni architettonici a scopo di salvaguardia; e) restauro e consolidamento statico di beni architettonici. Non sono ammissibili a contributo: interventi di adeguamento liturgico; interventi per la custodia e la valorizzazione; restauri di beni artistici e storici, archeologici, bibliografici e archivistici; restauri di beni architettonici il cui imporlo di spesa complessivo sia inferiore alla somma stabiìita periodicamente dal Consiglio Episcopale Permanente. ln via ordinaria non possono essere concessi ulteriori contributi per lo stesso progetto, in relazione alle iniziative indicate al comma terzo del presente articolo, lett. a), d), e). Contributi integrativi o straordinari possono essere concessi esclusivamente nei seguenti casi: a) qualora in corso d'opera si verifichino imprevisti o necessità di varianti al progetto approvato o al piano finanziario per la mancata erogazione di finanziamenti da parte di enti pubblici o privati, che li avevano formalmente disposti; b) in presenza di eventi calamitosi. contributi di cui al comma terzo, lett. e) del presente arlicolo, vengono concessi su progetti complessivi o su parti concluse e definite. arf.2 Naltra e lònrm dei corúribttti contributi si configurano come concorso nella spesa che le diocesi italiane o aìtri enti eccìesiastici civilmente riconosciuti debbono affrontare per la tutela e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza, a integrazione del sostegno finanziario offerto a tale scopo in primo luogo dalle comunità cristiane, da amministrazioni pubbliche e da privati. Per quanto riguarda le iniziative di inventaliazione informalizzata il contributo è erogato "una tanlum" ed è pari al 50olo del costo medio stimato per ente ecclesiastico, come stabilito dal Regolamento esecutìvo delle presenti Norme. Per quanto riguarda la dotazione di impianti di sicurezza, la conservazione e consultazione di archivi e biblioteche, ìa promozione di musei diocesani o di interesse diocesano, il contributo è annuale ed ha natura forfettaria. Per quanto riguarda l'acquisto di beni architettonici a scopo di salvaguardia, il contributo può essere erogato fino a un massimo del 30o/o della somma stabilita periodicamente dal Consiglio Episcopale Permanente. n relazione a progetti di restauro e di consolidamento statico di beni architettonici, il contributo può essere erogato fino a un massimo del 30o/o della somma stabilita periodicamente dal Consiglio Episcopale Permanente. art. 3 CondiTioni per accedere ai contibuti Le iniziative e i progetti vengono ammessi a contributo alle seguenti condizioni:! i
2 NOTZARO/s3 13 a) nei casi previsti all'ar1. 1, comma terzo, lett. a), b), c), e): che sia dimostrata la proprietà ecclesiastica del bene; b) nel caso dell'inventariazione: che essa sia redatta secondo i criteri e le disposizioni di cui al n. 22 del documento " beni culturali della Chiesa in ltalia. Orientamenti" e il programma predisposto dal Servizio nformatico della C.E.L; c) nel caso di iniziative volte alla conservazione e alla consultazione di archivi e di biblioteche e alla promozione di musei diocesani o di interesse diocesano: che dette istituzioni svolgano regolare servizio o dimostrino di poter utilizzare il contributo a tale scopo; d) nel caso di acquisto a scopo di salvaguardia: che sia dimostrata l'effettiva necessità dello stesso. Nel caso in cui l'acquisto sia già awenuto alla data di entrata in vigore delle presenti Norme e non sia, in ogni caso, anteriore al 1' gennaio 1990, il contributo può essere dato in relazione alla quota dell'impegno finanziario che fosse rimasto ancora a carico; e) nel caso di restauro e consolidamento statico di beni architettonici: che il progetto sia stato approvato dall'ordinario diocesano e dalla competente Soprintendenza non prima del l" gennaio 1990 e che, alla data di presentazione delìa domanda di contributo, i lavori non siano stati iniziati. arf.4 Modalità di erogatione dei contibuti Le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'art. l, comma terzo, sono stabilìte dal Regolamento esecutivo delle presenti Norme. art. 5 Corupetenla dell'ufficio Nazionale per i beni cuhurali La fase istruttoria delle istanze presentate dagli Ordinari diocesani e la fase esecutiva delle determinazioni assunte dalla "Commissione per la valutazione dei progetti di intertento a favore dei beni culturali ", di cui al successivo art. ó, sono affidate all'ufficio Nazionale per i beni culturali. at't. 6 Commissione per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni cuhurali L'esame delle istanze presentate dagli Ordinari diocesani e la valutazione complessiva delle opere per le quali si chiede il contributo sono demandate alla "Commissione per la 1. contributi finanziari per interventi a favore dei beni culturali sono erovalutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ", le cui competenze sono stabilite dal Regolamento esecutivo delle presenti Norme. art.7 ncaricati regionali per i beni culturali Ai fini deìla promozione della tutela dei beni culturali e dell'applicazione omogenea delle presenti Norme nelle diocesi italiane operano gli incaricati regionali per i beni culturali, nominati dalle Conferenze Episcopali regionali. Gli incaricati durano in carica cinque anni e hanno i seguenti compiti: a) promuovere nelle sedi diocesane, in accordo con la Conferenza Episcopale regionale e con i Vescovi delle singole diocesi, la tutela e il restauro dei beni culturali, in conformità con le Norme promulgate il 14 giugno 1974 e con gli Orientamenti della C.E.. pubbìicati il 9 dicembre 1992; &) offrire orientamenti alla Commissione per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali in ordine alla formulazione e alla gestione del programma annuale; c) garantire la corrispondenza delle opere realizzale con i contributi C.E.. ai progetti approvati; d) certificare lo stato delle opere ammesse a contributo in tutte le fasi di esecuzione. art. 8 Contpiti della Consuba Nazionale per i beni culturali La Consulta Nazionale per i beni culturali offre orientamenti alla Commissione per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali in vista della formulazione e della gestione del programma annuale. art.9 Regolamento esec utirt o Le modalità esecutive delle presenti Norme sono stabilite con apposito Regolamento approvato dalla Presidenza art. 10 Deroghe Contributi in deroga alle disposizioni contenute nelle presenti Norme possono essere concessi soltanto in casi eccezionali, sentita la Commissione di cui all'art. ó, dalla Presidenza REGOLAMENTO ESECUTVO DELLE NORME PER CONTRBUT FNANZAR DELLA CE A FAVORE DE BEN CULTURAL ECCLESASTC arî. Dest inazione dei con t ributi gati dalla C.E.. agìi Ordinari diocesani per gli enti soggetti alla loro giurisdizione. 2. n applicazione dell'art. 1, comma secon-
3 4 NOTZARO/s3 do delle Norme, agli istituti di vita consacrata, alle società di vita apostolica e ad altri enti civilmente riconosciuti, possono essere erogati contributi esclusivamente per le iniziative di cui all'art. 1, comma terzo, lettera c). 3. Non sono ammissibili a contributo le spese di inventariazione non informatizzafa, né quelle di inventariazione informatizzata dei beni archeologici, bibliografici, archivistici, architettonici. 4. Per quanto riguarda le opere di restauro e consolidamento statico di beni architettonici, sono ammessi a contributo anche interventi non ancora iniziati su parti concluse e definite di progetti generali di cui già sia avviata la r ealizzazione. art.2 Conrntissione per a valutazione dei progetti di interuento a favore dei beni culturali La Commissione prevista dall'art. 6 delle Norme per la concessione di contributi a favore dei beni culturali è composta da un Vescovo presidente, nominato dal Consiglio Episcopale Permanente, e da altri sei membri - tra i quali, di diritto, il direttore dell'ufficio nazionale per i beni culturali - nominati daìla Presidenza della C.E.l. per la durata di un quinquennio. art. 3 Spesa massima antmessa a contributo Per le iniziative di cui all'art. 1, comma terzo,letr. a), b) e c) delle Norme non sono posti limiti di spesa. La spesa massima ammessa a contributo per l'acquisto di beni architettonici a scopo di salvaguardia, di cui all'art. l, comma terzo, lett. d) delle Norme è inizialmente stabilita in lire 3 miliardi. La spesa massima ammessa a contributo per il restauro e il consolidamento statico di beni architettonici, di cui all'art. l, comma terzo, lett. e) delle Norme è inizialmente stabilita in lire miliardo; non sono ammesse a contributo opere il cui costo totale è inferiore a 200 milioni. at1.4 Amntontare dei contributi contributi per i beni culturali sono concessi negli importi seguenti: a) per l'inventariazione informatizzata: lire per ogni ente; per l'acquisto di apparecchiature informatiche: lire per ogni diocesi; b) per gli impianti di sicurezza: lire per ogni impianto, fino ad un massimo di tre impianti per ciascuna diocesi ogni anno; c) per la conservazione e la consultazione di archivi e biblioteche e la promozione di musei diocesani e di musei di interesse diocesano: lire per ogni iniziativa, fino ad un massimo di tre interventi per ciascuna diocesi ogni anno; d) per gli acquisti di beni architettonici a scopo di salvaguardia: un contributo non superiore al 30o/o della spesa ammissibile; e) per il restauro e il consolidamento statico di beni architettonici: un contributo non superiore al30a/o della spesa ammissibile. art. 5 Formulazione dei progetti in sede diocesana progetti per la conservazione dei beni culturali nascono in sede diocesana dalla convergenza e dal dialogo tra l'ente interessato, Ìa diocesi, i progettisti scelti di comune accordo. L'istruttoria preliminare è compiuta in sede diocesana (Ufficio per i beni culturali, Commissione diocesana per l'arte sacra e i beni culturali, Ufficio amministrativo), con l'eventuaìe consulenza del delegato regionale e fa riferimento agli Orientamenti C.E.. del 1992 e alle Norme C.E.. del L'incarico formale di progettazione, in termini e limiti precisi, deve essere dato per iscritto a persona di provata competenza, dopo una prudente verifica del comune accordo sugli elementi essenziali dell'intewento. Questo iter progettuale deve risultare chiaramente dalla relazione dell'ordinario diocesano, che viene inviata alla C.E.. come premessa indispensabile per l'esame della Commissione per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali. art.6 Domande di contrìbuto - Documentazione l. L'Ordinario diocesano che intenda awalersi del contributo C.E.L per le iniziative di cui all'art. l, comma terzo delle Norme dovrà presentare la richiesta esclusivamente mediante l'apposito modulo predisposto dall'ufficio nazionale per i beni culturali, compilato in tutte le sue parti. Domanda ed allegati sono inviati alla C.E.. in unica copia, che non sarà restituita; una seconda copia viene trasmessa al delegato regionale. 2. Per quanto riguarda f inventariazione informatizzata, deve essere allegata all'istanza la seguente documentazione: a) nel caso che 'inventario non sia ancora iniziato o sia stato iniziato ma non completato, una relazione dell'ordinario diocesano o dallo stesso vistata, da cui risulti: - la proprietà dei beni da inventariare; - il programma temporale e locale; - il nominativo del responsabile diocesano e del responsabile scientifico; - l'elenco degli operatori, compresi i fotografi. La relazione dell'ordinario sarà vistata dal delegato regionale. b) Nel caso che l'inventario sia già stato ultimato, una relazione deìl'ordinario diocesano o dallo stesso vistata, da cui risulti: - la proprietà dei beni inventariati e la data di fine lavori; - una copia del verbale di consegna alla competente Soprintendenza, vistata dal funzionario competente della Soprintendenza stessa; - una copia dell'inventario informatico per l'ufficio Nazionale per i beni culturali La relazione dell'ordinario sarà vistata dal delegato regionale.
4 NOTZARO/s3 15 Per quanto riguarda la richiesta del contributo destinato all'acquisto di apparecchiature informatiche, deve essere allegata all'istanza la seguente documentazione: - il preventivo di spesa che specifichi tipo, marca, modello e costo di ciascun componente; tale preventivo dowà essere approvato dal Servizio informatico che certificherà la rispondenza ai requisiti richiesti; - in alternativa, la diocesi può acquistare le apparecchiature tramite accordi quadro in essere o da stipulare tra il Servizio informatico della C.E.L e primari produttori; in tale caso il Servizio informatico invierà le apparecchiature medesime già configurate, installate, pronte per essere utilizzate e ne garantirà la rispondenza ai requisiti richiesti. 3. Per quanto riguarda la dotazione di impianti di sicurezza, deve essere allegata all'istanza una relazione dell'ordinario diocesano o dallo stesso vistata, da cui risulti l'elenco degli edifici interessati, l'indicazione della proprietà e la specifica motivazione dell'intervento..1. Per quanto riguarda la conservazione e consultazione di archivi, di biblioteche e la promozione di musei diocesani o di interesse diocesano, deve essere allegata all'istanza una relazione dell'ordinario diocesano o dallo stesso vistata, da cui risulti: - l'elenco degli enti interessati; - a dichiarazione di proprietà e il nominativo del responsabile di ciascuno di essi; - lo statuto o il regolamento di ciascuno di essi; - una relazione sulla destinazione specifica del contributo. 5. Per quanto riguarda l'acquisto di beni architettonici a scopo di salvaguardia, deve essere allegata all'istanza una relazione del- 'Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, dalla quale risulti: a ) la necessità dell'iniziativa; ó) la scheda catastale, tecnica, storica; c) la documentazione fotografica relativa all'edifi cio interessato all'acquisto;,/) i preliminari dell'atto di compravendita con il relativo importo e le condizioni dell'acquisto. \el caso in cui l'acquisto sia già awenuto entro i termini previsti dall'art. 3 delle Norme, oltre alla documentazione di cui alle lett. a), b) e c) del comma precedente deve essere allegata copia dell'atto di acquisto e la documentazione relativa ai pagamenti alvenuti, alle condizioni di pagamento e alla consistenza del debito alla data della domanda. ó. Per quanto riguarda iniziative di restauro e consolidamento statico di beni architettonici, deve essere allegata all'istanza una relazione dell'ordinario diocesano o dallo stesso vistata, dalla quale risulti: - la proprietà del bene; - la documentazione grafica e fotografica; le tavole di rilievo architettonico e materico; - una relazione storica; - i disegni di progetto, nel numero e secondo le scale consegnati alla competente Soprintendenza; - la relazione tecnico-illustrativa del progetto, a firma del progettista; - il computo metrico estimativo delle voci ammesse a contributo con il relativo quadro economico (VA e spese tecniche incluse); - il piano finanziario preventivo; - copia del nulla osta rilasciato dalla competente Soprintendenza o/e organo di controllo competente. 7. n relazione all'art. 1, comma sesto delle Norme, le domande di contúbuto integrativo o straordinario riguardanti il restauro e il consolidamento statico di beni architettonici, redatte su modulo C.E.., devono essere corredate dalla seguente documentazione: - una relazione tecnico-illustrativa, volta a dimostrare la causa del contributo integrativo o straordinario; - una documentazione fotografica e grafica, che metta in evidenza le modifiche dell'intervento; - il computo metrico estimativo diretto a documentare la maggior spesa occorrente. aft.7 Esame in sede C.E.. della domanda di contributi e della documentazione progettuale La Commissione per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali esamina i progetti presentati tenendo conto, in particolare, degli Orientamenti C.E.. del 1992, n. 32 e delle Norme C.E.. del 1974, nn , e propone l'entità del contributo. rapporti con le diocesi per eventuali integrazioni della documentazione progettuale, suggerimenti od osservazioni della Commissione vengono tenuti daìl'ufficio nazionale con l'ordinario diocesano. L'Ufficio nazionale sottopone periodicamente alla Presidenza della C.E.L l'elenco dei progetti ammessi dalla Commissione. art. 8 Decreto di assegnafione dei contributi 1. L'assegnazione dei contributi di cui all'art. 1, comma terzo delle Norme viene comunicata dalla Segreteria Generale della C.E.L agli Ordinari diocesani interessati. Ottenuta la risposta dell'ordinario con l'accettazione della proposta di cui al precedente comma, il Presidente dispone il contributo mediante decreto. 2. Per le pratiche riguardanti i progetti di cui all'art. 1, comma terzo, lett. e) delle Norme, gli Ordinari diocesani interessati sono tenuti a rispondere entro il termine di tre mesi, utilizzando i moduli predisposti dall'ufficio nazionale, dai quali dovrà risultare: a) l'accettazione della proposta C.E..; b) l'impegno di eseguire 'opera nei termini sotto descritti. Nel decreto di assegnazione, unitamente all'impegno finanziario, viene fissato il termine temporale di otto mesi dalla data del decreto stesso entro il quale dowà darsi inizio ai lavori e di tre anni dalla data di inizio lavori entro la quale l'opera dowà essere ultimata. La scadenza del termine senza inizio dei lavori determina l'annullamento dell'impegno l mancato invio alla C.E.. della documentazione finale dei lavori costituisce motivo per
5 t6 NOTZARO/s3 la interruzione dell'impegno assunto dalla C.E.. L'eventuale proroga dei tempi deve essere richiesta dall'ordinario diocesano almeno due mesi prima della scadenza; essa può essere concessa con decreto del Presidente decreti di cui al presente articolo sono inviati all'ordinario diocesano interessato; copia degli stessi decreti viene inviata al delegato regionale. art.9 Modalità di erogazione dei contributi contributi sono erogati, a domanda - da inoltrarsi alla C.E.. dopo il decreto di assegnazione - in unica soluzione, fatta eccezione per gli inventari informatizzati da iniziare o da completare e per il restauro e il consolidamento stalico di beni architettonici, per i quali i versamenti saranno effettuati in due rate uguali, pari al 50o/o del contúbuto assegnato, all'inizio effettivo e al collaudo dei lavori. contributi sono accreditati tramite bonifico bancario sul conto "culto e pastorale" della diocesi richiedente, anche se destinati a favore di enti non soggetti alla giurisdizione del vescovo competente per territorio. art. l0 Doc ut r rct tta zior rc pe r la riscossion e dei contributi Alle domande di liquidazione, di cui all'articolo precedente, deve essere allegata la rispettiva documentazione sotto elencata: a) per la riscossione dei contributi destinati all'inventario informatizzato: - all'inizio delle operazioni di inventariazione, una dichiarazione di inizio lavori vistata dal delegato regionale; - a conclusione delle operazioni di inventariazione, una dichiarazione di fine lavori vistata dal delegato regionale; una dichiarazione di awenuta consegna alla competente Soprintendenza di copia deìl'inventario informatico; una copia del medesimo per l'ufficio nazionale per i beni culturali delìa C.E..; - per la riscossione del contributo destinato alì'acquisto di apparecchiature informatiche, copia della fattura che dimostri l'avvenuto acquisto e pagamento in corrispondenza con il preventivo approvato dal Servizio informatico ; b) per la riscossione dei contributi destinati all'acquisto di beni architettonici a scopo di salvaguardia: - una copia dell'atto di acquisto, ove non sia già stata allegata; - la certificazione attestante la situazione dei pagamenti, vistata dal delegato regionale, nel caso di aòquisto già awenuto; c) per Ìa riscossione dei contributi destinati al restauro e al consolidamento statico di beni architettonici: - all'inizio effettivo dei ìavori, una copia della concessione comunaìe; una copia del contratto di appalto con l'impresa esecutrice dei lavori; una copia del certificato di inizio lavori, firmato dal direttore dei lavori e vistato dall'ordinario diocesano e dal delegato regionale; - alla conclusione dei lavori, la documentazione dello stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione, firmato dal direttore dei lavori e vistato dall'ordinario diocesano e daì delegato regionale; il verbale di visita del delegato regionale; Ìa documentazione fotografica; d) per le iniziative riguardanti gli impianti di sicurezza e la conservazione e la consultazione di archivi e biblioteche e la promozione di musei diocesani o di interesse diocesano, è sufficiente la documentazione allegata alla domanda di contributo. art. 1 1 Oneri di gestione Gli oneri di gestione della Commissione per Ìa valutazione dei progetti, comprese le spese sostenute dai delegati regionaìi, sono a carico della quota di interessi maturati sul fondo annualmente stanziato dalla C.E..
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