REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana. Sentenza 2926/2011

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1 Page 1 of 39 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana composta dai Magistrati: dott. Luciano Pagliaro dott. Guido Petrigni dott. Roberto Rizzi Presidente Consigliere rel. Primo Referendario ha pronunciato la seguente Sentenza 2926/2011 nel giudizio di responsabilità, iscritto al n del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di: ACIERNO Alberto, nato a Palermo il ed ivi residente in viale Margherita di Savoia n. 89, rappresentato e difeso dall avvocato Alberto Wolleb con studio in Palermo, Via Siracusa n. 34. Uditi, nella pubblica udienza dell 8 luglio 2011, il relatore dott. Guido Petrigni, il pubblico ministero, nella persona nella persona del vice procuratore generale, dr. Salvatore Chiazzese e l avv. Alberto Wolleb per il convenuto. Esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa. FATTO La Procura regionale ha svolto una mirata istruttoria, finalizzata ad accertare la sussistenza di danno erariale in ordine a spese ingiustificate ed assunzioni illegittime segnalate nella gestione della Fondazione Federico II con sede in Palermo (Decreto Pres. Reg. 45/21.L del 14 agosto 1997). Assume l organo che procede di aver delegato il Comando del Nucleo di Polizia Tributaria

2 Page 2 of 39 della Guardia di Finanza per l espletamento di indagini intese a verificare il corretto utilizzo di denaro pubblico negli esercizi finanziari 2006 e 2007 da parte della Fondazione, con particolare riferimento alle spese sostenute dal Direttore generale Alberto Acierno per la utilizzazione di carte di credito aziendale, alle assunzioni effettuate ed alla gestione del servizio di biglietteria. Gli esiti degli accertamenti sono stati compendiati in una relazione della Guardia di Finanza con la quale si offrivano, come rievocati nel libello introduttivo del giudizio, i seguenti elementi di informazione. a) Utilizzazione della carta di credito aziendale American Express n Dall esame degli estratti conto della suddetta carta (recante il nome, quale utilizzatore, di Acierno Alberto, direttore generale della Fondazione) in relazione alle operazioni effettuate dal 19 dicembre 2006 al 3 dicembre 2007, sono emerse spese non riconducibili ad attività istituzionali, in violazione del principio secondo cui l utilizzo di denaro pubblico va giustificato e rendicontato. Per tali spese, assume la Procura, non esiste agli atti della Fondazione alcuna documentazione in grado di giustificarne il fine istituzionale. Nella tabella A, che segue, sono indicate le indebite spese, costituenti danno erariale, nella misura di ,53. Tabella A Data Ogg.Spesa/Eventuale Esercizio Comm.le Importo abbonamenti tv satellitari SKY Pagamenti Canoni Scaduti Milano 748, SKY Italia srl Roma 64, SKY Italia srl Roma 114, SKY Italia srl Roma 102,00

3 Page 3 of SKY Italia srl Roma 173, SKY Italia srl Roma 109, SKY Italia srl Roma 152,00 ELETTRODOMESTICI, HI FI, TELEFONIA E INFORMATICA Il Telefonino TIM Cinisi Elettrodomestici vari 618, Take off Multitronics di Fiumicino Elettrodomestici vari 357, Take off Multitronics di Fiumicino Elettrodomestici vari 51, Li Vorsi di Palermo Elettrodomestici vari 1.291, Center Gross Euronics di Palermo Elettrodomestici 1.155,40 vari Center Gross Euronics di Palermo Elettrodomestici 590,80 vari Apple Sales Iinternational prodotti internet 798, Li Vorsi di Palermo Elettrodomestici vari 502,00 pedaggi autostradali Pedaggi Telepass Family Roma pedaggio stradale 58,52 [1] [1] soggiorno alle Maldive Olhuveli Beach R. & S.P.A. S. Malè Atoll Hotel 4.682,60 Maldive Alpha MVKB Maldives Malè prodotti artistici ed 96,37 artigianali Islanders Maldives Hulhule prodotti artistici ed 151,54 artigianali

4 Page 4 of Islanders Maldives Hulhule prodotti artistici ed 275,89 artigianali Olhuveli Beach R. & S.P.A. S. Malè Atoll Hotel 484,91 Maldive Telenor Satellite Servic 0000 Bethhesda Telecom.ni 4, Telenor Satellite Servic 0000 Bethhesda Telecom.ni 4, Alitalia Vendita Biglietteria 91, Alitalia Vendita Biglietteria 91, Alitalia Vendita Biglietteria 91, Alitalia Vendita Biglietteria 91, Alitalia Vendita Biglietteria 1.233, Alitalia Vendita Biglietteria 955, Alitalia Vendita Biglietteria 955, Alitalia Vendita Biglietteria 955, Alitalia Vendita Biglietteria 955, Expedia Travel prodotti internet biglietti aerei 1.302, Expedia Travel prodotti internet biglietti aerei 960,46 altri biglietti aerei Alitalia Vendita Biglietteria [2] [2] 1.269, Alitalia Vendita Biglietteria [3] [3] 528, Alitalia Vendita Biglietteria [4] [4] 568, Wind Jet Catania Servizio Aereo Internaz.Le 129, Wind Jet Catania Servizio Aereo Internaz.Le 306, Lastminute.Com Prodotti Internet 36, Ag Viaggi Lastminute Travelprice Milano 45,00

5 Page 5 of 39 duty free Dufry Store Linate Aeroporto 139,30 soggiorno a Barcellona Bis Galleria d arte Barcellona 228, Burberry Barcellona Spain Boutique 210, Cereria Codina, Barcellona Artigianato Tipico 156, Confeccion Trivan s,barcellona Boutique Uomo 314, El Corte Ingles, Barcellona Grandi Magazzini Generali 112, El Corte Ingles, Barcellona Grandi Magazzini Generali 149, El Corte Ingles, Barcellona Grandi Magazzini Generali 245, El Corte Ingles, Barcellona Grandi Magazzini Generali 346, El Corte Ingles, Barcellona Grandi Magazzini Generali 40, El Corte Ingles, Barcellona Grandi Magazzini Generali 483, El Corte Ingles, Barcellona Grandi Magazzini Generali 78, El Corte Ingles, Barcellona Grandi Magazzini Generali 420,35 soggiorno a Panarea Albatros Panarea Supermercato 392, Hotel Raya Panarea Hotel 515, Stazione Di Servizio Agip Letizia Panarea Comp 414,00 Petrol Tesoriero Panarea Ristorante Conduzione Familiare 198, Albatros Panarea Supermercato 305, Albergo La Piazza Srl Panarea Hotel 1.940,81 altri soggiorni e ristorazione in varie località Hotel Novotel di Milano 240,00

6 Page 6 of Bar Galleria Milano Night Club/Salotto 167, Plaza Hotel Milano soggiorno [5] [5] 355, Ristorante Antico Stabilimento Balneare di Mondello 770,00 Servizi Enel Sicilia Sat Servizi Internet 375, Sicilia Sat Servizi Internet 410, Sicilia Sat Servizi Internet 499, Sicilia Sat Servizi Internet 434,00 Mobili ed arredi vari Excelsior Home Interiors Palermo Arred. Accessory 376,00 Casa Antica Arte Ray Castelbuono Mobili 580,00 abbigliamento ed accessori vari Boggi Milano Fiumicino Abbigliamento 199, Boggi Milano Fiumicino Abbigliamento 827,00 apparecchi ed accessori fotografici Angelo Randazzo Palermo 546,00 TOTALE ,53 b) Utilizzazione della carta di credito EGO n , intestata ad Acierno Alberto, il cui saldo veniva addebitato mensilmente sul conto corrente acceso presso il CREDEM n ed intestato alla Fondazione Federico II. Dalla lettura degli estratti conto della suddetta carta, in relazione alle operazioni effettuate nel periodo compreso tra il 5 febbraio 2007 ed il 30 giugno 2007, si sono evidenziate spese prive di giustificazione non riconducibili ad attività istituzionali (trattasi, prevalentemente, di

7 Page 7 of 39 spese per attività di gioco presso c.d. Casino on line, e, quindi, al di fuori di ogni settore di attività della Fondazione). Nella tabella B, di seguito riportata, vengono indicate le indebite spese, costituenti danno erariale, nella misura di ,24. Tabella B Mese descrizione operazioni Importo in Febbraio 2007 multipurpose ,68 www. ask ibs.com 2.911,04 casinolux.com multipurpose ,22 totale mese 4.999,50 Marzo ibs.com 3.920,44 casinolux.com www. ask ibs.com 1.075,46 london,ukii totale mese 4.995,90 Aprile2007 www. ask ibs.com 2.743,60 casinolux.com www. ask ibs.com 1.916,16 london,ukii www. ask ibs.com 187,22 england,ukii Estanco boquera ,45 barcellona es

8 Page 8 of 39 totale mese 4.997,43 Maggio 2007 www. ask ibs.com casinolux.com 1.223,57 www. ask ibs.com london,ukii 1.578,01 www. ask ibs.com england,ukii 110,83 totale mese 2.912,41 TOTALE GENERALE , ,24 c) Assunzioni illecite, in quanto effettuate al di fuori delle competenze istituzionali del direttore generale della Fondazione, in assenza di qualsivoglia delega da parte del Consiglio di amministrazione o del Comitato direttivo della Fondazione. Nella tabella C, che segue, vengono indicate le illegittime assunzioni, con l indicazione della spesa sostenuta. Tabella C nominativo del dipendente compenso compenso totale assunto mensile lordo lordo corrisposto d) Uso di STASSI Giuseppe 1.047, ,27 ABBATE Maria Laura 1.010, ,85 BENIGNO Veronica 1.021, ,47 MONTALTI Maria Teodolinda 1.010, ,18 assegni prelievo contante conti e di dai della TRAPASSI Eugenia 1.010, ,85 RIINA Viviana 1.021, ,95 Fondazione, privi di giustificazione.

9 Page 9 of 39 LA SCALA Maria Elena 1.047, ,05 ROMANO Donatella 998, ,63 TOTALE ,25 Il vaglio della documentazione contabilità/cassa della Fondazione per il periodo gennaio/dicembre 2007, ha permesso di verificare la sussistenza di somme anticipate ad Acierno Alberto dalla biglietteria, prive di qualsiasi rendicontazione o giustificazione. Le somme sono state indicate nella tabella D, che segue, detratti gli importi spettanti al Direttore generale quale compenso per le funzioni, pari ad ,00 mensili; di conseguenza, dal totale di ,71 devono essere detratti ,00, pari alle retribuzioni per i mesi da gennaio a novembre 2007, con un residuale importo di ,71, costituente danno erariale. Tabella D Data Descriz.operaz. importo tot. mese 17/01/2007 Pagam.addeb.i ass-571 acierno 2.500,00 25/01/2007 Pagam.addeb.i ass-701 acierno ,00 totale gennaio ,00 07/02/2007 Pagam.addeb.i esigenza cassa ,00 direzione totale febbraio ,00 01/03/2007 Pagam.addeb.i pag.ft.acierno ,00 02/ /03/2007 Pagam.addeb.i ass-561 acierno ,00 totale marzo ,00 10/04/2007 Pagam.addeb.i esig. Cassa ,00

10 Page 10 of 39 13/04/2007 Pagam.addeb.i pag. ft ,00 24/04/2007 Pagam.addeb.i pag. ft. Acierno ,00 30/04/2007 giroconto acc.da biglietti ,00 totale aprile ,00 17/05/2007 Pagam.addeb.esig. cassa 8.000,00 29/05/2007 Pagam.addeb.i prelev.pag.ft ,00 totale maggio ,00 17/06/2007 Pagam.addeb.i esig. Cassa 5.000,00 22/06/2007 Pagam.addeb.i acc.su emol ,00 Giugno 29/06/2007 Pagam.addeb.i acc.su ft ,00 acierno totale giugno ,00 05/07/2007 pag.add.i ass.620 acc.su ft ,00 acierno 13/07/2007 Pagam.addeb.i acc.su ft ,00 aciernoo 25/07/2007 Pagam.addeb.i esig.cassa direttore 3.000,00 [6] [6] totale luglio ,00 03/08/2007 Pagam.addeb.i esig. Acc.su ,00 ft.14 29/08/2007 Pagam.addeb.i esig. Acc.su 3.000,00 ft.18 totale agosto ,00

11 Page 11 of 39 21/09/2007 Pagam.ass.65599x ustica 3.000,00 totale settembre 3.000,00 08/10/2007 Pagam.addeb.i accon. Su 4.000,00 ft.acierno 19/10/2007 Pagam.addeb.i acc. su 3.000,00 ft.acierno 26/10/2007 Pagam.addeb.i pag.ft acierno ,00 31/10/2007 Pagam.add.i esig.cassa dir.gen 5.000,00 ass-596 totale ottobre ,00 30/11/2007 Pagam.addeb.i prelev. In conto ,00 totale novembre ,00 01/12/2007 Pagam.addeb.i ass-599 acierno 3.000,00 01/12/2007 Pagam.addeb.i ass-966 acierno 2.000,00 01/12/2007 Pagam.addeb.i ass-600 acierno 9.875,71 totale dicembre ,71 TOTALE ,71 e) Sanzioni amministrative ed interessi per tardivo pagamento di contributi. Nel periodo in cui l odierno convenuto è stato in carica, la Fondazione non ha ottemperato, alle scadenze previste, al versamento dei contributi INPS relativi al 2007; la qualcosa ha causato l applicazione di sanzioni ed interessi per il tardivo versamento, cagionando un danno erariale di ,12, indicato nella tabella di seguito riportata. Tabella E sanzioni Interessi TOTALE 3.727, , ,12

12 Page 12 of 39 Secondo la ricostruzione fatta dalla Guardia di Finanza, sarebbe già riscontrabile un danno erariale di ,85 a carico di Acierno Alberto, danno da questi arrecato durante il periodo di svolgimento della carica istituzionale di Direttore generale della Fondazione Federico II, dal 28 luglio 2006 al 30 novembre Con invito a dedurre debitamente notificato in data 17 marzo 2009, veniva contestato al predetto il danno patrimoniale come sopra quantificato, nonché il danno all immagine della pubblica amministrazione, quantificato, in via equitativa, in ,00, per il clamor fori derivato dal risalto dato all'illecito nella stampa locale ed in interrogazioni parlamentari. A seguito delle deduzioni difensive prodotte dal dott. Acierno e degli elementi offerti in sede di audizione in merito agli addebiti oggetto di contestazione, ove è stato confermato integralmente il contenuto delle deduzioni difensive, sono stati richiesti alla Guardia di Finanza, con nota in data 12 maggio 2009, altri accertamenti il cui esito ha costituito oggetto di relazione in data 26 maggio In punto di diritto, la Procura ha ritenuto, certamente, sussistere la giurisdizione contabile nei confronti di amministratori e dipendenti della Fondazione Federico II, istituita con legge Reg. sic. 9 dicembre 1996 n. 44 in conformità all ormai costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui il criterio discretivo per l incardinamento della giurisdizione contabile è quello dell interesse pubblico perseguito e del profilo oggettivo legato all utilizzo delle risorse collettive (Cass /2004). Secondo l impostazione accusatoria, nella fattispecie in esame, è facilmente riscontrabile un danno erariale patrimoniale pari ad ,48, corrispondente alle spese effettuate da Acierno Alberto attraverso l utilizzazione di carte di credito aziendali (American Express n EGO n ) e di assegni o prelievi ingiustificati di contante dai conti della Associazione. L attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza, esperita attraverso l esame degli estratti conto delle suddette carte di credito aziendale nell arco temporale dicembre

13 Page 13 of /dicembre 2007, dimostrerebbe, secondo parte attrice, con assoluta evidenza la sussistenza di spese per loro natura non riconducibili ad attività istituzionali dell ente e, comunque, assolutamente prive di pezze giustificative che consentano di potere riferire gli esborsi all espletamento delle funzioni svolte da Acierno Alberto. Più in dettaglio, il danno erariale, in relazione all utilizzo di tali carte ammonta ad ,53 per l utilizzo della Carte American Express (sub a) ed ad ,24 per la carta EGO (sub b). Del pari, le somme prelevate in contante e anticipate ad Acierno dalla biglietteria dei siti museali di Palazzo dei Normanni, previa detrazione delle somme a lui spettanti quale compenso mensile, sono risultate prive di qualsiasi giustificazione o rendicontazione per l importo complessivo di , 71 e costituiscono, di conseguenza, danno erariale (sub d). La Procura ha colorato come dolosa la condotta dell odierno convenuto, attesa l intenzionale violazione degli obblighi di servizio, finalizzata a realizzare l evento di danno come conseguenza diretta ed immediata della condotta illecita contestata. L organo che procede ha altresì illustrato le ragioni per le quali le giustificazioni addotte in sede di controdeduzioni all invito a dedurre appaiono prive di pregio, ricordando che dall esame della documentazione contabile, nessun credito vantava l Acierno nei confronti della Fondazione per i servizi svolti in occasione della organizzazione delle manifestazioni per il 60 anniversario dell ARS; al di fuori del compenso dovutogli per le funzioni di direttore generale, nulla al predetto competeva. Nella fattispecie sussiste, secondo la Procura, anche un danno all immagine della Fondazione Federico II, istituzione di particolare rilievo culturale e sociale per il suo precipuo compito di valorizzare la tradizione politica e culturale della Sicilia, con iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza delle istituzioni siciliane (in particolare, l Assemblea regionale siciliana) e del patrimonio artistico e culturale dell Isola.

14 Page 14 of 39 L immagine di tale importante Fondazione è stata compromessa dai comportamenti illeciti contestati all Acierno, che hanno trovato ampia eco, sia in numerosi articoli di stampa (allegati agli atti del giudizio), sia in interrogazioni parlamentari. Per tale posta di danno è stata operata una valutazione equitativa,determinata in ,00, secondo criteri oggettivi, connessa alla gravità dell'illecito commesso ed alle modalità della sua perpetrazione; a criteri soggettivi, relativi alla collocazione che il responsabile ha avuto nell'organizzazione amministrativa della Fondazione ed alla sua capacità di rappresentarla; a criteri sociali, basati sulle capacità esponenziali della Fondazione e sulla rilevanza delle funzioni ad essa intestate, oltre che sulla ampiezza della diffusione e del risalto dato all'illecito. Per quanto riguarda, invece, la contestazione del danno erariale emersa in esito a presunte illecite assunzioni di personale (sub c), e quanto alla contestazione di danno in ordine alle sanzioni amministrative ed interessi per il tardivo pagamento di contributi (sub e), la Procura non ha ritenuto di contestare alcunchè non ravvisando la sussistenza della colpa grave. Conclusivamente il dott. Acierno Alberto è stato convenuto in giudizio per risarcire il danno complessivo di ,48 ( ,48: danno patrimoniale; ,00 danno all immagine), oltre rivalutazione monetaria dalla data degli illeciti contestati, interessi legali, sulla somma rivalutata, dal deposito della sentenza e sino al definitivo soddisfo, e spese del presente giudizio. Con memoria di costituzione depositata in data 5 giugno 2010, si è costituito in giudizio il convenuto Acierno Alberto, difeso dall avvocato Alberto Wolleb deducendo, preliminarmente, di aver operato in assenza di un Consiglio di Amministrazione, con la conseguenza che non furono neppure adottate quelle fondamentali delibere attinenti al bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione e con l ulteriore corollario che l Ente perse, per revoca, il contributo richiesto alla Regione per ,00; aggiungendo che, in occasione del 60 anniversario della Regione, quest ultima incaricava proprio la Fondazione

15 Page 15 of 39 e individuava nel dott. Acierno la figura di consegnatario, figura tipica e necessaria. Con la precitata memoria difensiva, il convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti nel riflesso che i caratteri distintivi dell Ente pubblico sono da rinvenirsi, più che nei fini di pubblico interesse da esso perseguiti, nello speciale regime giuridico che li contraddistingue e nell inserimento istituzionale, variamente atteggiato, delle persone giuridiche pubbliche nella organizzazione della p.a. come organismi ausiliari per il raggiungimento di finalità di interesse generale. Secondo tali principi, assume la difesa, la Fondazione è un ente di diritto privato e nessuna legge o provvedimento amministrativo fondato su legge ha attribuito la personalità giuridica di diritto pubblico. 2. Sugli aspetti finanziari, ha osservato che un attenta analisi del Bilancio della Fondazione evidenzia che la Fondazione negli anni 2006 e 2007 ha finanziato la sua attività prevalentemente, anzi quasi esclusivamente, con mezzi propri e ciò implica che non è presente uno degli indici rivelatori della pubblicità della Fondazione, ossia quello attinente alla natura (preminente) delle risorse utilizzate. 3. Sui controlli della Fondazione, ha precisato che la gestione della stessa non è soggetta a controllo diretto da parte dei pubblici poteri, in disparte la considerazione che mai, dalla sua costituzione, la Fondazione è stata oggetto di controlli o verifiche da parte dei pubblici poteri. 4. Sulla esistenza di un rapporto di servizio, ha ricordato che, attesa la natura del rapporto di lavoro, tra lo stesso e la Fondazione, non sussiste relazione. Le prestazioni venivano rese, infatti, nell ambito di attività squisitamente imprenditoriali e commerciali della Fondazione come risulta dalla natura delle attività svolte. 5. Richiesta di sospensione del giudizio per pregiudizialità In considerazione del fatto che pende giudizio penale per i medesimi fatti, induce a ritenere necessario o quantomeno utile sospendere il giudizio quantomeno in attesa della fine delle

16 Page 16 of 39 indagini da parte della Procura della Repubblica e conseguente deposito della documentazione costituente l impianto accusatorio, e sua piena conoscenza. Nel merito, viene contestata la valenza probatoria delle risultanze come offerte dalla Guardia di Finanza e, in ogni caso, si sostiene che il giudizio non può prescindere da una consulenza tecnica, che, in contradditorio, acquisisca la documentazione contabile relativa a tutte le voci di spesa contestate e la confronti con le risultanze dei libri della Fondazione, ed in primo luogo del Libro Giornale, e ricostruisca i rapporti con il dott. Acierno. Per quanto concerne, le spese di carattere personale sostenute con le carte di credito della Fondazione e l asserita mancata restituzione del denaro, la difesa ha messo l accento sulle compensazioni effettuate. Ha rilevato che il convenuto ha sì usato le carte di credito per uso personale, ma ciò non ha comportato alcuna sottrazione di denaro in quanto periodicamente lo stesso analizzava, unitamente alla dott.ssa Razete, gli estratti conto delle due carte, conteggiando le spese per fini privati con esse sostenute facendole decurtare dal compenso mensile dovutogli dalla Fondazione. Tale circostanza è, secondo la difesa, agevolmente evincibile dal Libro Giornale. Prova inconfutabile potrebbe trarsi dagli estratti conto delle carte di credito American Express che riportavano le annotazioni fatte a mano personalmente dall Acierno, per distinguere le spese personali da quelle pertinenti alla Fondazione, suggellate con la sigla della Razete. Tali estratti, però, non sarebbero più presenti in contabilità. La difesa ha poi messo in luce talune discrasie tra i duplicati degli estratti conto della American Express e le risultanze dei mastrini di sottoconto su cui sono stati fondati i conteggi. La prassi della compensazione può essere asseverata in giudizio attraverso le deposizioni testimoniali dei Sigg. D Ippolito Giuseppe e Cusumano Salvatore, i quali hanno reso già dichiarazioni testimoniali nell ambito del parallelo giudizio penale. Per quanto afferisce le

17 Page 17 of 39 spese contestate ma di spettanza della Fondazione, la difesa ha osservato come vengano inserite nell atto di citazione spese di natura istituzionale che nulla hanno a che vedere con la vita privata del dott. Acierno; peraltro lo svolgersi in quei giorni delle fiere del turismo, già costituisce un dato sufficiente ad escludere, in assenza di maggiori dettagli, che si sia trattato di spese non istituzionali, ritenendo più che legittima la partecipazione della Fondazione a tali manifestazioni. Sull accusa relativa ai pretesi prelievi ingiustificati di denaro dalle casse dell Ente, la difesa del dott. Acierno ha dedotto che l accusa mossa è generica, in quanto la contestazione muove dalla contabilità della Fondazione e dalle dichiarazioni della sua responsabile. Ha aggiunto la difesa che le fatture dell Acierno esistenti alla Fondazione non sono quelle redatte di suo pugno bensì delle copie maldestramente contraffatte. Ha, infine, messo in risalto che somme gli furono dovute dalla Fondazione per la gravosa attività svolta nella qualità di consegnatario. Peraltro, che la documentazione contabile sia carente si evince dal fatto che, solo con l approvazione del bilancio consuntivo dell anno 2007, ci si accorge del preteso ingente debito di Acierno, mentre lo stesso organo di controllo dell Ente, negli ultimi mesi del 2007 e nei primi del 2008, non rilevava alcuna anomalia. La difesa ha poi messo in risalto le contraddizioni in cui sarebbe caduta la dott.ssa Razete, che avrebbe riferito di aver fatto stornare la fattura del luglio 2007, relativa al compenso per l attività di consegnatario svolta dall Acierno con la nota di credito del 25 ottobre 2007 in quanto le fu detto dal Presidente che nessun compenso ulteriore era dovuto al Direttore generale (dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza nell ambito delle indagini delegate dalla Procura della Corte dei Conti), quando poi, sentita in altra occasione (dichiarazioni rese nell ambito del procedimento penale), ha dichiarato che attorno ai primi giorni del mese di dicembre il Presidente Miccichè è venuto presso questi uffici e, in tale circostanza, gli ho mostrato le fatture sopra indicate: Egli le ha trattenute dicendomi che non avrei dovuto

18 Page 18 of 39 assumerle agli atti della contabilità. Non si intuisce, secondo la difesa, come la Razete abbia potuto stornare ad Ottobre una fattura per un compenso che solo a dicembre le fu detto non essere dovuto, o togliere dalla contabilità somme che già risultavano registrate. Inoltre le dichiarazioni rese dalla dott.ssa Razete volte a negare la spettanza di qualsivoglia compenso in favore dell Acierno sono in netto contrasto con la fattura pro forma n. 5/sa del 17 luglio 2007, emessa dalla Fondazione nei confronti dell Ars in relazione ai servizi prestati con il proprio personale, dalla quale emerge il riconoscimento di un compenso extra al Direttore Generale per la presa in consegna delle opere d arte, pur senza riportarne l importo stabilito. Secondo la prospettazione defensionale, la lacunosità della documentazione probatoria emerge altresì da diverse circostanze, e precisamente: per i servizi resi in occasione delle celebrazioni in argomento la Fondazione ha ricevuto in bilancio un corrispettivo di circa ,00, sebbene abbia fatturato costi per circa ,00 e ne abbia sostenuti in misura imprecisata ma certamente superiore al corrispettivo percepito; la qualcosa è indice della imprecisione della contabilità dell Ente laddove non è dato neppure conoscere l esatto ammontare dei costi sostenuti (e delle relative causali) in occasione della organizzazione delle manifestazioni per il 60^ anniversario dell Ars. Sul danno all immagine, la difesa ha osservato che mancano del tutto i presupposti per riconoscere il risarcimento per il danno all immagine presuntivamente patito dalla Fondazione. Conclusivamente viene chiesto che sia dichiarato il difetto di giurisdizione; in subordine che sia sospeso il giudizio; nel merito che siano dichiarate infondate in fatto e in diritto le domande avanzate dal Procuratore; in via istruttoria che sia disposta consulenza tecnica d ufficio, affinchè acquisisca tutta la documentazione contabile della Fondazione; sia ammessa prova per testi dell Architetto Giuseppe D Ippolito e Salvatore Cusumano nonché

19 Page 19 of 39 del dott. Marco Giacalone secondi gli articolati di prova specificati nella memoria di costituzione; che la domanda attrice sia dichiarata inammissibile o infondata e, in via subordinata, venga determinata la sanzione pecuniaria nella misura minima. Con ordinanza n. 260/2010, in accoglimento parziale della domanda del convenuto tesa alla sospensione del giudizio nella prospettata necessità, ai fini di una compiuta difesa, di acquisizione di tutti gli elementi coperti dal segreto istruttorio nell ambito del parallelo giudizio penale, questo collegio disponeva la sospensione del giudizio. Con atto di riassunzione depositato in data 22 luglio 2010, l organo requirente, nel dar contezza del fatto che la Procura della Repubblica, con informativa datata 5 luglio 2010, ha comunicato di avere richiesto il rinvio a giudizio di Acierno Alberto per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio di responsabilità amministrativa, nonché per altro indebito ( per il quale pende altra indagine da parte della Procura contabile) ha formulato istanza per la riassunzione del giudizio, confermando la richiesta di condanna già formulata con l atto introduttivo del giudizio. Il convenuto, in data 2 marzo 2011, ha prodotto ulteriore memoria per contestare l impianto accusatorio, e precisamente. Ha reiterato l eccezione di difetto di giurisdizione, ribadendo che mai la Fondazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura, ha usufruito di sovvenzioni o finanziamenti (specificamente non ha ricevuto alcun contributo di ,00); l esame dei bilanci della Fondazione esclude che siano interessate risorse di provenienza pubblica; la stessa relazione dei Sindaci all esercizio del 2007 evidenziava che la causa principale della perdita era determinata dalla revoca del contributo di ,00, previsto per l anno 2007, di cui alla lettera H (legge finanziaria), causata dalla mancata approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; la Fondazione non ha mai subito alcun controllo da parte della Regione, dall Assemblea o dai pubblici poteri.

20 Page 20 of 39 Ha poi aggiunto la difesa che, successivamente ai fatti per cui è causa, e specificamente nel 2009, lo Statuto della Fondazione è stato modificato all art. 3 e all art. 8, inserendo la previsione, prima mancante, di operare quale Ente strumentale o concessionario di servizi in house del suo fondatore e della Regione Sicilana (Art. 3); ed ancora per le attività in house la Regione Siciliana esercita un controllo sulla gestione analogo a quello esercitato sui propri servizi, attraverso un Comitato costitutivo con decreto che ne regolamenta la composizione ed il funzionamento. In altre parole solo nel 2009, i consulenti della Fondazione si sono resi conto della natura privatistica della Fondazione stessa, tra l altro per l assoluta assenza di controlli pubblici, e così hanno previsto le nuove clausole statutarie. La difesa ha poi sviluppato un articolato ragionamento per mettere in luce l illegittimità dell affidamento diretto della Fondazione. A mente del Codice dei beni culturali (D.lgs. 42/2004) non è più possibile la gestione indiretta tramite affidamento diretto; da ciò ne deriva che l affidamento in house oggi non è più legittimo. Ne consegue che l intera fattispecie deve essere rivista alla luce di quanto illustrato, in quanto la illegittimità dell affidamento della Fondazione, fa cadere quei presupposti e proposti come impliciti dalla Procura, relativi alla natura pubblica della Fondazione. Secondo la difesa, pertanto, esclusa la natura pubblica, la questione potrebbe ridursi ad un rapporto di concessione, rispetto alla quale, il concessionario risponde nei limiti della natura pubblica dei proventi. La difesa, nel merito, ha poi mosso precise contestazioni all impianto accusatorio e precisamente: - ha osservato che la Guardia di Finanza ha permesso che le prove venissero inquinate dalla Ragioneria della Fondazione; - che le spese di carattere personale sostenute dal Dott. Acierno con le carte di credito non

21 Page 21 of 39 hanno comportato alcuna sottrazione di denaro dalle casse dell ente, in quanto puntualmente decurtate dallo stipendio mensile: ciò, oltre a risultare dalle dichiarazioni rese dai sigg. D Ippolito Giuseppe e Cusumano Salvatore, rese nell ambito del giudizio penale, risulta dal fatto che solo ed esclusivamente a seguito dell eliminazione avvenuta nel dicembre 2007, dopo le dimissioni del Direttore Generale, delle due fatture del luglio e del novembre 2007 presentate dall Acierno alla Fondazione per i servizi resi nell ambito del 60 anniversario della Nascita della Ars, la posizione dello stesso convenuto, nei confronti dell Ente, è divenuta debitoria. All odierna udienza dibattimentale le parti intervenute hanno dispiegato ampiamente le ragioni poste a fondamento delle posizioni compendiate negli atti scritti. D I R I T T O In via preliminare deve essere scrutinata l eccezione sollevata dalla difesa circa un presunto difetto di giurisdizione di quest organo giudicante adito. L eccezione, pur pregevole ed articolata, è da respingere. Com è noto il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del soggetto che ben può essere un privato o un ente pubblico non economico alla natura del danno e degli scopi perseguiti, in un ambito interpretativo che si può ormai considerare consolidato : infatti, rientra nella giurisdizione della Corte dei conti il giudizio di responsabilità amministrativa, per danno erariale, in relazione a fatti commessi da un amministratore di ente, ancorchè privato, destinatario di contributi vincolati, distratti irregolarmente dal fine pubblico cui erano destinati (l orientamento espresso dalla Suprema Corte con ordinanza n.19667/2003 è stato poi ampiamente confermato, con sentenze recenti (n.4511/2006). Secondo la giurisprudenza consolidata delle Sezioni unite per radicare la giurisdizione della Corte dei conti fissata dagli art. 103 Cost., 13 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e 1, 4 comma, l. 14

22 Page 22 of 39 gennaio 1994, n. 20, non deve più aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il danaro pubblico (che può essere anche un privato o un ente pubblico), bensì alla natura del danno e degli scopi perseguiti (Cassaz / 2004 ; Cass., sez. un., 23 settembre 2009, n ; sez. un., 3 marzo 2010, n. 5032). La qualcosa in considerazione della maggiore frequenza con cui viene affidata a soggetti privati la realizzazione di finalità un tempo ritenute di pertinenza esclusiva degli organi pubblici (Cass., sez. un., 15 gennaio 2010, n. 519). Da alcuni anni infatti il giudice contabile ha rivendicato la propria giurisdizione anche nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione danneggiata, ma legati alla stessa da un rapporto di servizio, configurabile ogniqualvolta una persona fisica, o anche giuridica, venga inserita a qualsiasi titolo (volontario, coattivo, onorario o impiegatizio) nell'apparato organizzativo pubblico e venga investita, in modo continuativo, di un'attività retta da regole proprie dell'azione amministrativa, di tal guisa dall essere compartecipe dell'attività amministrativa stessa. Ad integrare il predetto rapporto sembra dunque essere sufficiente - secondo orientamento ormai costante delle Sezioni unite l'esistenza di una relazione funzionale che implichi la partecipazione del soggetto alla gestione di risorse pubbliche e il suo conseguente assoggettamento ai vincoli e agli obblighi volti ad assicurare la corretta gestione di tali beni. Ciò premesso valgano le seguenti considerazioni. Con L.R. n. 44 del 9 dicembre 1996, recita l art. 1 Al fine della più ampia conoscenza e della diffusione dell attività degli organi istituzionali della Regione e dell Assemblea in particolare, dei valori e del patrimonio culturale della Sicilia, è promossa, ai sensi degli articoli del codice civile, l istituzione di una fondazione denominata Federico II. Certamente pubblici sono i fini. La legge evocata poi,all art.5 prevede che la Regione concorre alla formazione del patrimonio mediante l assegnazione di una somma iniziale di lire 2000 milioni per l anno

23 Page 23 of e di un contributo annuo per fini istituzionali e spese gestione di lire 500 milioni a decorrere dal Ora, sul punto relativo al contributo pubblico erogato di 2000 milioni di lire non v è stata alcuna contestazione. Ciò non è certo sufficiente per superare l obiezione difensiva secondo cui il contributo annuo previsto dalla legge in realtà non sarebbe stato poi erogato. In realtà i dubbi sono stati sollevati, esclusivamente sul contributo erogato (rectius, non) nel Altra circostanza che comprova la natura pubblica della fondazione o comunque dell utilizzo di denaro pubblico si coglie non tanto nell attestazione che si ricava dal sito Internet relativo (secondo cui la Fondazione Federico II è ente di diritto pubblico), bensì nel disposto di cui all art. 6 della citata legge istitutiva, ove è espressamente indicato che, in caso di cessazione dell attività, il patrimonio della fondazione, comunque acquisito, sarà devoluto alla Regione. La circostanza che lo statuto della Fondazione è stato modificato soltanto nel 2009 non ha nessuna rilevanza, come esattamente indicato dal PM in udienza, atteso che l impianto normativo è il medesimo del precedente. Le considerazioni che precedono consentono di considerare assorbite le altre deduzioni svolte sui controlli cui era sottoposta la Fondazione e sull asserita illegittimità dell affidamento diretto alla Fondazione. La richiesta di consulenza tecnica d ufficio è respinta atteso che gli elementi offerti dal PM consentono di ricostruire i rapporti tra l Acierno e la Fondazione e di delineare agevolmente il danno erariale da lui recato. Del pari va respinta la richiesta formulata in via istruttoria di procedere alla ammissione della prova per testi dell architetto Giuseppe D Ippolito, del dott. Salvatore Cusumano e del dott. Marco Giacalone.

24 Page 24 of 39 Orbene, la previsione di cui all'art. 15 r.d. 13 agosto 1933 n. 1038, secondo cui la Corte dei conti può "disporre l'assunzione di testimoni ed ammettere gli altri mezzi istruttori che crederà del caso...", trova applicazione ove si tratti di acquisire prove o mezzi di prova da formare in giudizio e in occasione di esso (prove costituende), mediante operazioni che vengono compiute dal giudice per la cognizione dei fatti rilevanti per la decisione. Si rileva, però, che le dedotte prove non appaiono rilevanti ai fini del decidere, tenuto conto del materiale probatorio contenuto nel fascicolo processuale. Ebbene, la richiesta di ammissione per testi mirerebbe ad attestare, da parte dell architetto D Ippolito, che: 1. l Acierno consegnava periodicamente gli estratti conto delle carte di credito utilizzate anche per spese di carattere personale e le affidava alla d.ssa Razete che le decurtava dagli emolumenti dovuti per contratto all Acierno; 2. le carte venivano utilizzate anche per pagare i biglietti aerei e i soggiorni di dipendenti e consulenti (Tuttobene David e Bruno Valentina); 3. che, all atto delle dimissioni, del direttore generale, la Razete riconosceva un credito. Da parte del dott. Cusumano, che fu accordato al dott. Acierno un compenso extra per l attività svolta dallo stesso in qualità di consegnatario delle opere d arte esposte in occasione delle celebrazioni del 60 anniversario dell Ars da versare in due soluzioni; che le fatture furono regolarmente inserite in contabilità e poi tolte. Da parte del dott. Marco Giacalone che i programmi della Fondazione non consentono di apportare modifiche dall esterno e che gli era stato impedito di svolgere verifiche sul computer della d.ssa Razete. Il Collegio ritiene in proposito che le prospettate richieste di escussione siano irrilevanti ai fini della decisioni richieste. Quanto all escussione del teste D Ippolito, segretario dell Acierno, si osserva che la d.ssa Razete, nelle sue dichiarazioni rese ex art. 351 cpp, verbale redatto

25 Page 25 of 39 in data 27 magio 2009, escussa quale persona informata sui fatti, non contesta l anomalo utilizzo delle carte di credito e le compensazioni dovute, bensì la mancata restituzione del denaro. Circa il credito presunto riconosciuto e le fatture esibite dall Acierno dapprima inserite in contabilità e poi stornate, come meglio sarà esposto, si riferiscono a fatture per prestazioni rese (attività di consegnatario) per la quale non era stata prevista alcuna altra pattuizione oltre quella già prevista con lo stipendio mensile. Poi, sulle missioni rese da dipendenti o consulenti, si tratta di elementi presi già in considerazione dall organo inquirente; ciò che è contestato è l utilizzo di carte di credito o prelievo di contante privo delle relative pezze giustificative. Il dott. Cusumano Salvatore (commercialista e consulente fiscale ed amministrativo sia del dott. Acierno che della Fondazione), del pari, dovrebbe confermare la previsione di un compenso extra, compenso che non risulta pattuito in alcun modo. La dichiarazione dell ultimo teste dovrebbe attestare che nessuna modifica dei programmi della Fondazione è possibile dall esterno; tale dichiarazione, ai fini che ne occupa, appare chiaramente non conducente; come non conducente appare l asserito rifiuto opposto dalla Razete ad operare verifiche sul computer a lei in uso. In conseguenza, va disattesa la richiesta di procedere all escussione dei testi sopra calendati. Esauriti gli aspetti preliminari di rito e di merito, il Collegio deve darsi carico ora di valutare la sussistenza degli elementi imprescindibili perchè possa predicarsi la responsabilità amministrativo-contabile, ai sensi del T.U. n del 1934, della L. n.2440 del 1923 e del T.U. n. 3 del 1957: un danno, economicamente valutabile, prodotto nella sfera patrimoniale erariale dell'ente pubblico, indefettibile e prioritario presupposto di ogni responsabilità amministrativa; la sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta imputabile ai soggetti medesimi in quanto connessa allo svolgimento delle rispettive funzioni

26 Page 26 of 39 e posta in essere in violazione di obblighi di servizio, un comportamento doloso o di colpa grave addebitabile a soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di impiego o di servizio. Ritiene questo Giudicante che sussistano nella vicenda, oggetto del giudizio, tutti i presupposti per l affermazione della responsabilità del convenuto, come ipotizzato nell atto di citazione. In primis, si osserva che il danno erariale arrecato è scaturito, come chiaramente indicato nell atto introduttivo, dall utilizzo indebito delle carte di credito aziendale nell arco temporale dicembre 2006/dicembre Risulta per tabulas che l odierno convenuto, direttore generale della Fondazione, in relazione alle operazioni effettuate dal 19 dicembre 2006 al 3 dicembre 2007, ha operato spese non riconducibili ad attività istituzionali, in spregio totale di qualunque principio secondo cui l utilizzo di denaro pubblico va giustificato e rendicontato. Basta dare una rapida scorsa alle voci di spesa indicate nei prospetti riepilogativi, per intuire come nulla afferiscano, a titolo esemplificativo, tra le tante, spese per abbonamenti SKY ovvero per attività di gioco presso il Casinò on line. Si tratta, all evidenza di spese prive di documentazione in grado di giustificarne il fine istituzionale. Certamente danno erariale sussiste, come indicato dal PM, nell utilizzo della carta di credito aziendale American Express n , così come nell utilizzo della carta di credito Ego n , entrambe intestate ( o in uso) all Acierno Alberto per un importo di ,77 ( , ,24). Del pari costituisce danno erariale l uso di assegni e il prelievo di contante dai conti della Fondazione, privi di giustificazione alcuna. Le somme indicate nella tabella D, indicata nel corpo dell atto introduttivo del giudizio, sono apparse prive della benché minima pezza giustificativa.

27 Page 27 of 39 La prospettazione difensiva, ampia e meritevole della massima considerazione, non appare, però, persuasiva per varie considerazioni. In primo luogo le considerazioni svolte sulla presunta invalidità delle procedure di acquisizione degli atti in questa sede non hanno alcuna rilevanza. Le accuse rivolte agli operatori della Guardia di Finanza per aver (secondo il convenuto) violato le disposizioni interne alle modalità operative del Reparto non meritano alcuna considerazione. Non si contestano in questa sede né presunte o posticcie falsificazioni di fatture né si valutano gli asseriti inquinamenti di prove. Più semplicemente si contesta all Acierno l utilizzo indebito della carte di credito e la fruizione di assegni o contante senza alcuna giustificazione. Occorre allora esaminare in concreto le spese ritenute illegittime, prive di pezza di appoggio, e le presunte discrasie segnalate. Orbene, come già segnalato, dall esame degli estratti conto della suddetta carta (recante il nominativo, quale utilizzatore, di Acierno Alberto, direttore generale della Fondazione) in relazione alle operazioni effettuate dal 19 dicembre 2006 al 3 dicembre 2007, sono emerse spese non riconducibili ad attività istituzionali, in violazione del principio secondo cui l utilizzo di denaro pubblico va giustificato e rendicontato. Per tali spese, assume la Procura ha assunto che non esiste agli atti della Fondazione alcuna documentazione in grado di giustificarne il fine istituzionale. Le indebite spese, costituenti danno erariale, nell utilizzo della carta di credito aziendale American Express n , sono state indicate nella misura di ,53. Si tratta, tra l altro, di spese per abbonamenti alla Tv satellitare, per l acquisto di elettrodomestici, soggiorni vari (Barcellona, Panarea, Milano), acquisti di mobili. Ebbene il convenuto, con riguardo all uso ritenuto indebito dalla Procura, delle carte di credito, ha assunto nel tempo una chiara linea difensiva.

28 Page 28 of 39 Inizialmente, fuori dal processo (stando alle dichiarazioni rese a mezzo stampa, come virgolettate) ha parlato ( rectius, avrebbe parlato) di clonazione delle carte. In seguito (unica linea difensiva che rileva e di cui occorre tener conto nel processo che ne occupa) ha rappresentato che talune spese erano private, ma gli importi relativi venivano poi defalcati dagli emolumenti (a lui dovuti); altre, viceversa, erano legittimamente fatte nell interesse esclusivo della Fondazione. Ora, dalla disamina della documentazione prodotta dalla Procura emerge chiaramente che le spese addebitate risultano prive di pezze di appoggio. Con riguardo alla prassi della compensazione e alle restituzioni del denaro, risulta, contrariamente a quanto indicato dall Acierno, che nessuna prassi né prima né dopo la sua direzione risulta mai essere stata seguita. Anzi, come chiaramente indicato dal PM in udienza, singolare appare la circostanza che colui che abbia la disponibilità diretta o indiretta della cassa possa stornare a proprio piacimento del denaro, compensando con future gratificazioni in denaro. Nessun tesoriere potrebbe ritenersi legittimato a prelevare somme di denaro seppur con la volontà di rimettere successivamente quanto prelevato (e nel caso che ne occupa senza restituzione alcuna). Peraltro, le dichiarazioni rese dal direttore generale, dr. Cusumano e dal direttore amministrativo d.ssa Razete portano ad escludere che la Fondazione possa aver garantito spese personali o retribuzioni extra da corrispondere ai dipendenti o ai direttori generali. In tal senso illuminante è quanto da loro espressamente riferito (cfr. verbale delle operazioni compiute dalla Guardia di finanza in data 14 maggio 2009), allorchè i medesimi offrivano le seguenti circostanze: I compensi al personale vengono corrisposti tramite bonifico bancario ad eccezione di pochi dipendenti, privi di conto corrente, ai quali gli emolumenti vengono pagati attraverso assegno bancario o circolare non trasferibile dei quali noi conserviamo la ricevuta riportante tutti gli estremi dei pagamenti. La fondazione non

29 Page 29 of 39 prevede o concorda o utilizza alcun tipo di compensazione tra somme di denaro spese per motivi personali o trattenute a qualsiasi titolo da parte dei dipendenti. Si precisa, a mero titolo di esempio, che nel caso in cui i dipendenti si recano fuori sede per conto della Fondazione, agli stessi viene fornito un anticipo di somme in contanti, soggette a rendicontazione al termine della missione ; il direttore amministrativo, su esplicita richiesta dei militari specifica, inoltre, che durante il periodo in cui l Acierno Alberto ha rivestito la carica di direttore generale è accaduto in alcune circostanze che lo stesso si sia fatto consegnare somme di denaro con diverse modalità come, ad esempio il prelievo di contanti presso il conto corrente bancario, l emissione di assegni bancari a lui intestati, tutti gravanti sul conto corrente della Fondazione, asserendo che ciò era dovuto a non meglio specificate esigenze di cassa del direttore generale. Lo stesso mi ha detto che avrebbe provveduto a rendicontare le modalità di utilizzo di detto denaro a fine anno, ma ciò non è accaduto. D altronde, milita in tale senso anche la visione del mastrino di contabilità, nel quale non risultano movimenti tali da fare ipotizzare una tale (anomala) prassi di compensazione. Dalla prima nota informativa della Guardia di Finanza (cfr. nota /09 del 16/2/2009), si evincono, tra gli altri, una serie di acquisti biglietti Alitalia e l acquisto di mobili. Su tali voci si sono appuntate precise doglianze da parte della difesa al fine di inficiare la bontà dell impalcatura accusatoria. Le censure non appaiono condivisibili. Con riguardo all acquisito di biglietti Alitalia, la documentazione prodotta indica chiaramente che le missioni condotte dall Acierno non sono certo a lui addebitate. Risultano, viceversa, addebitabili le spese sostenute senza pezze di appoggio. Così, oltre quanto prima indicato, anche le spese per l acquisto di biglietti viaggio per la di lui moglie ( biglietto pagato in data 22 gennaio 2007, emesso a nome di Randazzo Patrizia per la tratta Palermo Roma Madrid e ritorno per le date 31 gennaio febbraio 2007),

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