L OCCUPAZIONE MILITARE
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1 Università degli Studi di Ferrara Facoltà di Giurisprudenza Ferrara, 14 maggio 2012 CORSO DIRITTI UMANI E DIRITTO UMANITARIO NEI CONFLITTI ARMATI Anno Accademico Argomento: L OCCUPAZIONE MILITARE Col. Roberto SCIROCCO 1 SOMMARIO 1. CENNI STORICI INTRODUTTIVI; 2. OCCUPATIO BELLICA: FONTI E NATURA GIURIDICA; 3. IL TERRITORIO OCCUPATO: DEFINIZIONI E REQUISITI; - LA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO ANNESSO ALLA IV CONVENZIONE DELL AJA DEL 1907; - LA PROTEZIONE DEGLI ABITANTI AI SENSI DELLA IV CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1949 E DEL I PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 1977; - OCCUPAZIONE PROLUNGATA; - OCCUPAZIONE C.D. TERAPEUTICA E AMMINISTRA- ZIONI TRANSITORIE DELLE N.U.; - ANALISI DI ALCUNI CASI CONCRETI; 4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. 2 OCCUPAZIONE BELLICA In linea generale dicesi bellica ogni occupazione militare generata da un conflitto armato internazionale. - elemento materiale: azione di impossessamento; - elemento soggettivo: volontà di assumere il governo (temporaneo) del territorio nemico. 3 1
2 INVASIONE SITUAZIONE DI FATTO EVOLUZIONE OCCUPAZIONE (temporanea) ATTACCO RESPINTO O IMMEDIATO RITIRO CONCLUSIONE FINE OSTILITÀ RICONQUISTA TERRITORIO INSORTI 4 ARGOMENTI 1. CENNI STORICI 5 EVOLUZIONE - FINO AL XVIII SECOLO; - FINO AL SECONDO CONFLITTO MONDIALE; - POST CONFLITTI MONDIALI. 6 2
3 Dal «Codice Lieber» alla Convenzione dell Aja FrancisLieber ( ) Lieber s Instructions 24 aprile 1863 (U.S. Army General Order no. 100, promulgato da A. Lincoln ) Istruzioni per le Armate degli Stati Uniti d America durante la guerra terrestre 7 7 Dal «Codice Lieber» alla Convenzione dell Aja Dichiarazione di Parigi 1856 Codice Lieber 1863 Conv. Ginevra miglior. condiz. feriti 1864 Dichiarazione di S.Pietroburgo 1868 Dichiarazione di Bruxelles 1874 Manuale di Oxford 1880 Convenzioni dell Aja «Dichiarazione di Bruxelles » non è mai entrata in vigore; intendeva disciplinare la condotta delle operazioni militari e l amministrazione dei territori occupati; aveva anche l obiettivo di ridurre le sofferenze dei civili durante l occupazione; 9 3
4 «Manuale di Oxford » The law of war on land Manual published by the Institute of the International Law Reperibile sul sito: www1.umn.edu/humanrts/instree/1880a.htm 10 Dal «Codice Lieber» alla Convenzione dell Aja Dichiarazione di Parigi 1856 Codice Lieber 1863 Conv. Ginevra miglior. condiz. feriti 1864 Dichiarazione di S.Pietroburgo 1868 Dichiarazione di Bruxelles 1874 Manuale di Oxford 1880 Convenzioni dell Aja Dalla 1^ Guerra Mondiale alle Convenzioni di Ginevra International Law Association: Bellot rules of war in occupied territory, Varsavia C.I.C.R.: Conferenza internazionale, Tokio 1934 Convenzioni di Ginevra
5 Post Carta Nazioni Unite Dichiarazione Assemblea Generale delle N.U. del 24 ottobre 1970: Principi di diritto internazionale sulle relazioni amichevoli e cooperazione tra stati aderenti alla Carta (Prima parte, 10) Protocolli Add.li 1977 alle Convenzioni di Ginevra del ARGOMENTI 2. FONTI DELL OCCUPATIO BELLICA E NATURA GIURIDICA 14 OCCUPAZIONE BELLICA 2.A FONTI GIURIDICHE 15 5
6 OCCUPATIO BELLICA Fonti di diritto internazionale: cd. Diritto dell Occupazione - Regolamento annesso alla II Convenzione dell Aja del 1899, Sez. III; - Regolamento annesso alla IV Convenzione dell Aja del 1907, Cap. V - Sez. III (artt ); - IV Conv. Ginevra del 1949, Sez. I (artt ), Sez. III (artt ), art. 154; - I Protocollo Agg.vo 1977 alla C.G.49, art. 1, para 4, artt. 72 e segg.; 16 OCCUPATIO BELLICA Fonti di diritto internazionale, segue: - Convenzione Aja 1954 sulla Protezione dei beni culturali, art. 5; - II Protocollo dell Aja 1999 sulla Protezione dei beni culturali, art altre Convenzioni e Protocolli in materia di limitazione e/o divieto di uso, fabbricazione, immagazzinamento di certe armi convenzionali. 17 ALTRE FONTI RILEVANTI - Diritto internazionale dei diritti umani, - diritto interno del Paese occupato; - Ris. Cds ONU (prevalenza ex art. 103 Carta N.U.). 18 6
7 STATUTO DI ROMA 17 LUGLIO 1998 Corte Penale Internazionale (CPI) (ICC: International Criminal Court) (con sede a L Aja nei Paesi Bassi) in vigore dal Va tenuto presente che, a prescindere dall adesione degli Stati ai singoli Trattati/Convenzioni, costituiscono norme di diritto internazionale consuetudinario: Principio di autodeterminazione dei popoli; Principio di sovranità degli Stati sulle loro risorse naturali. 20 Ai quali vanno aggiunti, oltre alle norme di diritto consuetudinario applicabili, gli altri principi di diritto internazionale consuetudinario universalmente riconosciuti quale ius cogens(*): divieto di minaccia o di uso della forza; divieto di genocidio; divieto di tortura; lotta alla discriminazione razziale o contro i regimi di segregazione razziale (apartheid). (*) in tal senso, ad es., Sent. Kupreskic, , ICTY. 21 7
8 LA C.D. CLAUSOLA MARTENS DEL 1899 Fyodor Martens ( ) (...) le persone civili ed i combattenti restano sotto la protezione e l imperio dei princìpi del diritto delle genti, quali risultano dalle consuetudini stabilite, dai princìpi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza Diritto di bandiera Fonti nazionali di riferimento: Costituzione della Repubblica italiana - 27 dicembre 1947; R.D. 19 ottobre 1930, n Approvazione del codice penale; [R.D. 8 luglio 1938, n Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralità (L.Guerra Capo III)]; R.D. 20 febbraio 1941, n Cod. pen. Milit. di pace e di guerra (artt. 235, 260 e 296 cpmg); D.Lgs. 15 marzo 2010, n Codice dell Ordinamento Militare (artt. 87 e 89); D.P.R. 15 marzo 2010, n T.U. disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare OCCUPAZIONE BELLICA 2.B NATURA GIURIDICA 24 8
9 Principali teorie in dottrina: potere di fatto; esercizio vicario di sovranità; imperio autonomo dell occupante; coesistenza di ordinamenti. 25 NATURA GIURIDICA AZIONE BELLICA GIURIDICAMENTE RILEVANTE CHE ORIGINA UN RAPPORTO GIURIDICO IMPOSSESSAMENTO TERRITORIALE ANIMUS OCCUPANDI (*) Cfr. teoria del CAPOTORTI in L occupazione nel diritto di Guerra, Napoli NATURA GIURIDICA RAPPORTO GIURIDICO DIRITTO INTERNAZIONALE (*) (*) BALLADORE PALLIERI in Diritto bellico, Padova 1954, ma anche tra gli altri CURTI GIALDINO, op. cit. 27 9
10 ARGOMENTI 3. IL TERRITORIO OCCUPATO: DEFINIZIONI E REQUISITI 28 OCCUPATIO BELLICA Si ha occupazione bellica quando il territorio di uno Stato belligerante viene a trovarsi in tutto o in parte sotto l autorità di uno o più Stati nemici (*). (*) C. Curti Gialdino - Occupazione bellica Encicl. Dir. vol. XXXIX 29 ALTRE FATTISPECIE La c.d. occupatio bellica va tenuta distinta dall ipotesi di presenza di truppe straniere in territorio di altro Paese, quando: - sia stato stipulato un armistizio; - vi sia stata resa senza condizioni dell avversario. (Vds. Ris. Cds Onu n. 1483/2003 caso Iraq e rispetto norme Conv. Aja e Ginevra da parte delle Potenze occupanti) 30 10
11 INVASIONE altra distinzione... incursione di forze militari di uno Stato nel territorio di un altro Stato CONTROLLO EFFIMERO DEL TERRITORIO NEMICO 31 ELEMENTI ESSENZIALI OCCUPATIO BELLICA forza occupante di uno Stato nemico autorità sul territorio sostitutiva di quella precedente potere e controllo effettivo del territorio (Natura provvisoria, ma stabile) 32 OCCUPATIO BELLICA IL FATTO OCCUPAZIONE NON ATTRIBUISCE SOVRANITÀ TERRITORIALE 33 11
12 TERRITORI OCCUPATI (Sez. III - artt , IV Conv. Aja, 1907) Un territorio è considerato occupato quando si trova di fatto sottoposto all autorità di un esercito nemico. Tuttavia l occupazione si estende soltanto ai territori in cui tale autorità è stabilita e può essere esercitata (requisito dell effettività). 34 Diritto di bandiera (Art. 54, L. Guerra 1938) TERRITORI NEMICI OCCUPATI Si considerano occupati i territori nemici, sui quali l autorità militare dello Stato (italiano) è di fatto stabilita e in condizione di esercitarsi. 35 TERRITORI OCCUPATI (Sez. III - artt , IV Conv. Aja, 1907) L occupazione ha normalmente carattere provvisorio e non è ammessa l annessione pendente bello
13 TERRITORI OCCUPATI (Sez. III - artt , IV Conv. Aja, 1907) Questione controversa La creazione di una struttura militare di amministrazione di un territorio nemico, è da considerarsi un requisito essenziale per la sussistenza di una occupazione militare? 37 CONTROLLO EFFETTIVO DEL TERRITORIO OCCUPATO Art. 42 del Reg. Aja controllo effettivo o potenziale sui territori occupati? Effective military control 38 Giurisprudenza C.I.G. Sentenza 19/12/2005: Congo c.uganda, Activités armées sur le territoire du Congo La provincia del Congo di Ituri era da considerarsi territorio effettivamente occupato in quanto il Gen. Azimi, Comandante dell Esercito ugandese in Congo, vi aveva costituito la nuova provincia di Kibali-Uturi, nominato un governatore e impartito precise disposizioni per la sua amministrazione. [disponibile sul sito: ] Propende per il principio del «actual control test» 39 13
14 CONTROLLO EFFETTIVO Perché si configuri, quindi, un regime di occupazione bellica ai sensi dell art. 42 del Reg. Aja 1907, è necessario e sufficiente che l autorità occupante eserciti il proprio controllo effettivo sui territori occupati. 40 da notare In tema di guerra aerea, secondo la Corte Europea dei Diritti dell Uomo, il solo esercizio del controllo dello spazio aereo sovrastante un determinato territorio, non è sufficiente a determinare il c.d. controllo effettivo necessario per configurare lo status di occupatio bellica (CEDU, 2001 Banković ed altri, in Reports of Judgments and Decisions). 41 in sintesi Status di occupazione militare Requisiti essenziali Temporaneità (dell autorità esercitata) Effettività (del potere di controllo sul territorio) 42 14
15 POTENZA OCCUPANTE POTERI DOVERI SUL TERRITORIO OCCUPATO E SULLA POPOLAZIONE E SUI BENI 43 POTENZA OCCUPANTE POTERI SUL TERRITORIO OCCUPATO E SULLA POPOLAZIONE E SUI BENI 44 I poteri della Potenza occupante (art. 43, IV Conv. Aja, 1907) La potenza occupante è tenuta ad adottare i provvedimenti di ordine pubblico anche a tutela della popolazione del paese occupato. Strumenti giuridici: - Bandi; - Ordinanze; - Proclami
16 INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE DEI TERRITORI OCCUPATI La potenza occupante informa, ad es. mediante proclama, la popolazione civile del territorio interessato dell inizio ufficiale del regime di occupazione militare. N.B.: Trattasi di facoltà, che non ha valore costitutivo. Art. 65 IV CG: Disp. penali in vigore solo dopo pubblicazione nella lingua locale e mai retroattive. 46 TERRITORI OCCUPATI (Sez. III - art. 53, IV Conv. Aja, 1907) L esercito che occupa un territorio può appropriarsi del denaro contante, dei capitali e dei crediti esigibili appartenenti allo Stato e di qualsiasi proprietà mobiliare dello Stato che sia per sua natura necessario alle operazioni belliche. Tutti i mezzi di trasporto e di comunicazione, i depositi di munizioni possono essere sequestrati, anche se appartengono a privati, ma dovranno essere restituiti e le relative indennità regolate alla conclusione della pace. 47 Segue i poteri della Potenza occupante: - legiferare; - compiere atti amministrativi per il sostentamento delle forze occupanti; - controllo amministrativo anche mediante nomina di propri funzionari in affiancamento ai locali; - istituire propri Tribunali militari e disporre l internamento dei cittadini ritenuti pericolosi; - confiscare e requisire (in caso di necessità militare) beni pubblici e privati, nel rispetto delle regole stabilite; - riscuotere imposte nella misura che percepiva lo Stato occupato, anche mediante contribuzioni straordinarie
17 POTENZA OCCUPANTE DOVERI SUL TERRITORIO OCCUPATO E NEI CONFRONTI DELLA POPOLAZIONE E DEI BENI 49 TERRITORI OCCUPATI (Sez. III - artt , IV Conv. Aja, 1907) L occupante deve adottare tutte le misure possibili allo scopo di ristabilire e di assicurare l ordine e la vita pubblica, rispettando, salvo impedimento assoluto, le leggi in vigore nel paese occupato. 50 TERRITORI OCCUPATI (artt , IV Conv. Aja,1907) È vietato costringere la popolazione di un territorio occupato a: - fornire informazioni sulla difesa; - prestare giuramento alla potenza nemica. La popolazione è quindi tenuta al rispetto delle norme, ma non sussiste vincolo di fedeltà
18 TERRITORI OCCUPATI (art. 52, IV Conv. Aja, 1907) No a requisizioni in natura e servizi (da comuni o abitanti) salvo che per le necessità dell esercito di occupazione. ma, solo se proporzionati. Divieto di requisizione, salvo che per necessità militare connessa all occupazione. 52 Potenza occupante quale usufruttuario (art. 55, IV Conv. Aja, 1907) Lo stato occupante deve essere considerato quale amministratore ed usufruttuario degli edifici o immobili pubblici appartenenti allo Stato nemico o che si trovano nel territorio occupato. Usufructus est ius alterius rebus utendi, fruendi, salva rerum substantia 53 TERRITORI OCCUPATI (artt , IV Conv. Aja, 1907) salvaguardia dei diritti di famiglia, proprietà privata, convinzioni religiose e di culto; divieto di confisca di beni di proprietà privata
19 da notare L art. 23, lett. g) della Regolamento annesso alla IV Conv. Aja del 1907, vieta la distruzione o confisca di proprietà nemiche, salvo che queste siano imperiosamente imposte dalla necessità della guerra. (la deroga non è applicabile all occupatio bellica) 55 ARGOMENTI LA PROTEZIONE DEGLI ABITANTI AI SENSI DELLA IV CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1949 E DEL I PROTOCOLLO AGG.VO DEL TITOLO III (IV Conv. Ginevra 1949) Status e trattamento delle persone protette Sezione I (artt ): Disposizioni comuni per i territori delle parti in conflitto e per i territori occupati; Sezione III (artt ): Territori occupati; 57 19
20 Divieto di rappresaglia, saccheggio e pene collettive Divieto di applicare pene collettive, pecuniarie o di altra natura per punire fatti individuali di cui la popolazione non può essere considerata corresponsabile (art. 50, IV Conv. Aja, 1907). Art. 33 IV, Conv. Ginevra, 1949 più specifico Nessuna persona protetta può essere punita per una infrazione che non ha commesso personalmente. Le pene collettive, come pure qualsiasi misura di intimidazione o di terrorismo, sono vietate. È vietato il saccheggio. Sono vietate le misure di rappresaglia nei confronti delle persone protette e dei loro beni. 58 Divieto di rappresaglia, saccheggio e pene collettive Nessuno può essere punito per un infrazione che non ha commesso personalmente (art. 50, IV Conv. Aja, 1907) È proibito il saccheggio. Sono proibite le misure di rappresaglia nei confronti delle persone protette e dei loro beni (art. 33 IV, Conv.Ginevra, 1949). È vietata la cattura di ostaggi (art. 34 IV, Conv.Ginevra, 1949) Divieto di trasferimenti di massa o individuali o deportazioni di persone protette (art. 49, co. 1, IV CG49) - Divieto per il Paese occupante di trasferire o deportare propria popolazione all interno dei territori nemici occupati (art. 49, co. 6, IV CG49) Trattasi di atti considerati crimini di guerra ex art. 8, co. 2, lett. b), p. viii) dello Statuto C.P.I. (violazioni grave)
21 da notare in merito Ratione personae È considerato civile chi non appartiene alle categorie indicate nell art. 4 A della III CG49 e nell art. 43 IPA77. La popolazione civile comprende tutte le persone civili (art. 50 I PA77) In caso di dubbio le persone sono considerate civili 61 Limite temporale da notare L art. 6, comma 3, IVCG49, stabilisce che in territorio occupato viene a cessare l applicazione di questa Convenzione decorso un anno dalla fine delle operazioni militari. Però, art. 3, I PA77: applicazione fino a cessazione occupazione. 62 IV Convenzione di Ginevra, 1949 Particolare tutela: - Anziani - Malati - Donne in stato di gravidanza - Personale sanitario e religioso - Fanciulli - Stranieri, apolidi, rifugiati - Giornalisti - Operatori di protezione civile 63 21
22 IV Conv. Ginevra 1949, TITOLO IV Art Infrazioni gravi Omicidio intenzionale, tortura e trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, cagionare gravi sofferenze o attentare gravemente all integrità fisica o alla salute, deportazioni, costrizioni a prestare servizio per le FF.AA. nemiche, privazione del diritto di essere giudicati regolarmente e imparzialmente, presa di ostaggi, distruzioni o appropriazioni di beni non giustificati da necessità militare e compiute su vasta scala, ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari. 64 I Protocollo Aggiuntivo alle Conv. Ginevra 1949 (8 giugno 1977) Sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (articoli 72-79) Sul trattamento delle persone in potere di una parte in conflitto e loro protezione umanitaria e norme applicabili del diritto internazionale che regolano la tutela dei diritti fondamentali dell uomo durante un conflitto a carattere internazionale: - art. 73: rifugiati ed apolidi; - art. 74: riunione delle famiglie divise; - art. 75: garanzie fondamentali; - art. 76: protezione delle donne; - artt : protezione ed evacuazione dei fanciulli; - art. 79: protezione dei giornalisti. 65 Evoluzione del diritto in materia di occupazione bellica in sintesi Norme IV Conv. Aja 1907 Norme IV Conv. Ginevra 1949 Principalmente mirate a tutelare lo Stato del territorio occupato. Maggiormente volte a tutelare e proteggere gli abitanti civili dei territori occupati
23 La protezione dei beni culturali nei territori occupati 67 Regolamento dell Aja 18 ottobre 1907 Art. 56 I beni dei comuni, quelli degli Istituti consacrati ai culti, alla beneficenza, all istruzione, alle arti e alle scienze, anche se appartenenti allo Stato, saranno trattati alla stregua della proprietà privata. È vietata e deve essere repressa penalmente qualsiasi appropriazione, distruzione o deterioramento intenzionale di simili istituti, di monumenti storici, di opere d arte e di scienza. 68 Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato - L Aja, 14 maggio 1954 (Ratifica in Italia L. 7 febbraio 1958, n. 279, G.U. n. 87, 11 aprile 1958) Art. 5 - Occupazione Tutela, salvaguardia e conservazione dei propri beni culturali. La Potenza occupante adotta i provvedimenti conservativi necessari per la tutela del patrimonio culturale e monumentale del paese occupato. Protocollo II Aja del 26 marzo 1999, Protezione beni culturali in caso di conflitto armato Art. 9 Protezione dei beni culturali in territorio occupato Divieto di ogni illecita esportazione, rimozioni o trasferimenti di proprietà di beni culturali, di ogni scavo archeologico, di ogni alterazione, o cambio di uso di beni culturali intesi a celare o distruggere la testimonianza culturale, storica o scientifica del paese occupato (in Italia in vigore dal 2004)
24 ARGOMENTI - L OCCUPAZIONE C.D. PROLUNGATA 70 Occupazione c.d. prolungata - Compatibilità con le caratteristiche tipiche dell occupazione militare (transitorietà e brevità); - Art. 6 della IV CG49, in caso di occupazione di durata superiore ad un anno. 71 Limiti temporali Occupazione c.d. prolungata L art. 6, par. 3, IVCG49, stabilisce che in territorio occupato viene a cessare l applicazione di questa Convenzione decorso un anno dalla fine delle operazioni militari. Ma, l art. 3, I PA77: applicazione fino a cessazione dell occupazione
25 Occupazione c.d. prolungata NORME CHE CONTINUANO AD APPLICARSI La potenza occupante sarà comunque vincolata, per la durata dell occupazione effettiva, al rispetto delle seguenti disposizioni della IVCG49: artt. 1-12, 27, 29-34, 49, 51, 52, 53, 59, 61-77, ARGOMENTI - L OCCUPAZIONE C.D. TERAPEUTICA E AMMINISTRAZIONI TRANSITORIE DELLE NAZIONI UNITE 74 Situazioni di crisi internazionale/gravi violazioni dei diritti umani Risoluzione C.d.S. N.U. di aut. uso della forza (Cap VII) Intervento armato (coalizione di volenterosi) (M.O.O.T.W.) Occupazione o Amministrazione dei territori interessati Ripristino condizioni di sicurezza FINE OSTILITÀ Post-conflict peace building Tribunali internazionali ad hoc 75 25
26 Occupazione c.d. «terapeutica» o «trasformativa» Favorire autodeterminazione della popolazione Promuovere una forma di governo democratico 76 Compatibilità con le norme internazionali sull occupazione bellica Art. 43 Reg. Aja 1907, che impone di rispettare il diritto vigente nel territorio occupato 77 ARGOMENTI - AMMINISTRAZIONI TRANSITORIE DELLE NAZIONI UNITE (PEACE-BUILDING) 78 26
27 Protezione abitanti territorio occupato Amministrazioni territoriali transitorie delle NN.UU. UNMIK Kosovo UNTAET - Timor Est (10/06/ in atto) (25/10/ /5/2002) United Nations Interim Administration Mission in Kosovo United Nations Transitorial Administration in East Timor 79 UNMIK Kosovo (Ris. CdS/ONU n del 10/06/1999) 80 UNTAET - Timor Est (ris. CdS/ONU n del 15/09/1999) 81 27
28 ARGOMENTI - ANALISI DI CASI CONCRETI 82 analisi casi concreti Occupazione militare in Iraq del 2003: il caso del cittadino iracheno con doppia cittadinanza; Muro israeliano nei territori occupati, i casi: - Beit Sourik; - Alfei Menashe. 83 analisi casi concreti (1) OCCUPAZIONE MILITARE IN IRAQ DEL 2003: IL CASO DEL CITTADINO IRACHENO CON DOPPIA CITTADINANZA (IRACHENA- BRITANNICA) 84 28
29 85 Villaggio Beit Sourik 86 Villaggio Alfei Menashe 87 29
30 United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict Rapporto Goldstone - Ginevra Il parere della Corte Internazionale di Giustizia sul muro israeliano nei territori occupati: LEGAL STATUS OF THE CONSTRUCTION OF A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY 9 Luglio 2004 I.C.J. Reports ARGOMENTI 4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 90 30
31 Bibliografia essenziale A. Corsi - L occupazione militare in tempo di guerra e le relazioni internazionali che ne derivano - Roma 1882; Capotorti L occupazione nel diritto di guerra Napoli, 1949; A. Migliazza - L occupazione bellica Milano, 1949; Balladore Pallieri Diritto Bellico - Padova, 1954; C. Curti Gialdino - Occupazione bellica Encicl. Dir. vol. XXXIX; A. Roberts - What is a military occupation? Brit.Yearbook IL; P. Verri - Dizionario di diritto inter.le dei conflitti armati - Milano, 1987; A. Marcheggiano - Elementi di diritto umanitario dei conflitti armati, Cemiss, Roma 1998 L. Pineschi - La tutela internazionale dei diritti umani - Milano 2004; A. Bianchi - Dismantling the Wall: the ICJ s Advisory, in Gyil 2004; N. Ronzitti - Diritto internazionale dei conflitti armati, Torino 2006, p.237 e ss.; G. Pinzauti - La Corte Suprema di Israele ritorna sulla questione del muro, in Riv. Dir. Int., 2006, Fasc. 1, pagg. 105 e segg.; F. Salerno - Il neo-dualismo della Corte Cost. nei rapporti tra diritto internazionale e diritto interno, Riv. Dir. Int., 2006, Fasc. 2, p. 340 e ss.; L. Pisciotta - Tutela dir. Umani nei conflitti armati non internazionali, in Riv. Dir. Int., 2006, Fasc. 3, pagg. 736 e segg.; 91 Bibliografia essenziale M. Arcari - Occupazione militare in Iraq: il caso, in Riv. Dir. Internazionale, 2006, Fasc. 4, pagg e segg.; S. Silingardi - Occupazione bellica e obblighi, in Riv. Dir. Internazionale, 2006, Fasc. 4, pagg ; E. Greppi - G. Venturini, Codice di Diritto int.le umanitario, Torino 2007; A. Annoni - Esecuzioni mirate e diritto alla vita, in Riv. Dir. Internazionale, 2008, Fasc. 4, pagg ; R. Cadin I presupposti dell azione del C.d.S. nell art. 39 della Carta delle Nazioni Unite, Milano 2008; A. Carcano - L occupazione dell Iraq nel diritto internazionale - Milano 2009; A. Annoni L applicazione del regime giuridico dell occupazione nei Territori palestinesi occupati , in DEP 13-14/2010 (Riv. Telematica di Studi sulla Memoria Femminile); 92 Bibliografia essenziale E. Benvenisti, The Law on the Unilateral Termination of Occupation, in E.Zimmermann-T.Giegerich (eds.), Berlin 2009; L. Salvadego - Il rapporto Goldstone: l accertamento dei fatti relativi al conflitto di Gaza, in DEP 13-14/2010 (Riv. Telematica di Studi sulla Memoria Femminile); F. Salerno Diritto internazionale - Padova, II ed. 2011, pagg. 263 e ss.; A. Annoni - L occupazione «ostile» nel diritto internazionale contemporaneo - Torino
32 Università degli Studi di Ferrara Facoltà di Giurisprudenza CORSO DIRITTI UMANI E DIRITTO UMANITARIO NEI CONFLITTI ARMATI Anno accademico
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