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1 Gli strumenti della PAC Roberto Pretolani Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi Università degli Studi di Milano

2 Il progressivo allargamento dell UE Paesi fondatori (1957): Germania, Francia, Italia, Belgio,Olanda,Lussemburgo Verso nord (1973): Regno Unito, Irlanda, Danimarca (Norvegia) Verso sud: (1981) Grecia (1986) Spagna, Portogallo Dopo la caduta del muro: (1990) Germania est (1995) Austria, Svezia, Finlandia Verso est (2004): Slovenia, Ungheria, Repubb.Ceca, Slovacchia, Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Cipro Area balcanica: (2007) Romania, Bulgaria, (2013) Croazia

3 Le finalità della PAC TRATTATO DI AMSTERDAM (DAL 1/05/1999) (ex Trattato di Roma) Articolo 2 (ex articolo 2) La Comunità Europea ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.

4 Le finalità della PAC Articolo 3 (ex articolo 3) 1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato: a) il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente; b) una politica commerciale comune; c) un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; d) misure relative all'entrata e alla circolazione delle persone, come previsto dal titolo IV; e) una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca;

5 Le finalità della PAC Articolo 32 (ex articolo 38) 1. Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. 2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 33 a 38 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli. 3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 33 a 38 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I del presente trattato. 4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune.

6 Le finalità della PAC Articolo 33 (ex articolo 39) 1. Le finalità della politica agricola comune sono: a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera, b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura, c) stabilizzare i mercati, d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

7 Le Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) Le organizzazioni comuni di mercato (OCM) sono disposizioni stabilite dalle decisioni comunitarie, che disciplinano la produzione e gli scambi dei prodotti agricoli di tutti gli Stati membri dell'unione europea. Le OCM si prefiggono innanzitutto di realizzare gli obiettivi della politica agricola comune, in particolare stabilizzare i mercati, garantire un tenore di vita equo agli agricoltori e aumentare la produttività dell'agricoltura. Esse interessano circa il 90% della produzione agricola finale comunitaria. Sono disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati i seguenti settori: cereali, carni suine, uova e pollame, ortofrutticoli, banane, vino, prodotti lattiero-caseari, carni bovine, riso, grassi (compresi olio d'oliva e semi oleosi), zucchero, floricoltura, foraggi essiccati, ortofrutticoli trasformati, tabacco, lino e canapa, luppolo, sementi, carni ovine e caprine.

8 Le Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) Si possono individuare quattro tipi di organizzazioni comuni di mercato: alcune prevedono premi alla produzione e meccanismi d'intervento, altre attuano un semplice regime d'intervento, altre ancora prevedono esclusivamente aiuti alla produzione o istituiscono per il prodotto in questione soltanto una protezione doganale. Tipi di organizzazioni comuni di mercato Pagamento unico per azienda* Aiuti supplementari Intervento e aiuti alla produzione Intervento Aiuti alla produzione Protezione doganale Prodotti interessati Tutte le OCM Frumento duro, colture proteiche, riso, frutta a guscio, colture energetiche, fecola di patate Latte e prodotti lattiero-caseari (dal 2005), carni bovine, riso, olio d'oliva, cereali, ovini, semi oleosi, uve secche Zucchero, latte e prodotti lattiero-caseari, vino, carni suine, ortofrutticoli freschi Lino e canapa, foraggi essiccati, prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, tabacco, luppolo, sementi, caprini, banane Pollame, uova, piante vive e prodotti della floricoltura, prodotti non assoggettati ad un'organizzazione comune di mercato specifica

9 Le motivazioni del sostegno dei redditi Il sostegno al reddito agricolo è uno dei 5 obiettivi assegnati alla PAC nel trattato di Roma del 1957 (art.39) e tale è rimasto oggi (art.33 trattato di Amsterdam): «assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura» Il sostegno appare necessario per diversi motivi: - Compensare le differenze di costi UE vs. extra-ue - Garantire la produzione di alimenti - Tutelare il territorio - Ridurre l abbandono dell attività agricola Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale

10 L obiettivo è stato raggiunto? Evoluzione del reddito medio agricolo in % del reddito medio di tutti i settori Fonte: UE, DG Agricoltura

11 Evoluzione dei redditi in Italia (valori correnti) Fonte: DEMM su dati Istat e Eurostat

12 Evoluzione dei redditi in Italia (valori 2000) Fonte: DEMM su dati Istat e Eurostat

13 Evoluzione del reddito agricolo in % del reddito medio di tutti i settori (Italia) Fonte: DEMM su dati Istat e Eurostat

14 Modalità di sostegno dei redditi Il sostegno dei redditi si può attuare attraverso: Prezzi garantiti per i prodotti agricoli Sovvenzioni dirette alle produzioni Sovvenzioni dirette all attività agricola (zone svantaggiate, Pagamento Unico Aziendale) Indennizzi per calamità naturali / avversità Incentivi a diversificazione dei redditi Sgravi fiscali e contributivi

15 Percentuale dei sussidi sul reddito dei fattori di produzione agricoli Fonte: UE, DG Agricoltura

16 Evoluzione e riforme della PAC Avvio della PAC Sostegno dei prezzi Limitazione sostegno Riforma Mac Sharry Agenda Riforma Fischler Health check Europa

17 Un cambiamento completo del sostegno Budget PAC in miliardi di euro (correnti) Fonte: UE, DG Agricoltura

18 Le motivazioni di Europa 2020 Nella comunicazione 672 del 18/10/2010 della Commissione si legge: «La PAC è chiamata ad affrontare una serie di sfide che costringono l'ue a fare scelte strategiche per il futuro a lungo termine del settore agricolo e delle zone rurali» Da qui «la necessità che la futura PAC continui ad essere una politica comune forte, imperniata su due pilastri» L UE, quindi, punta ancora sulla PAC e le dedica fino al 2020 risorse quasi invariate a prezzi correnti (ma -12,5% a prezzi 2012). Ciò non era scontato e non è indifferente nel contesto della crisi finanziaria ed economica che stiamo attraversando. Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale

19 Gli obiettivi strategici di Europa 2020 Il COM 672 identifica tre obiettivi strategici: a) Preservare il potenziale di produzione alimentare dell'ue secondo criteri di sostenibilità, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare a lungo termine per i cittadini europei e contribuire a soddisfare la domanda mondiale di prodotti alimentari, che secondo le stime della FAO dovrebbe crescere del 70% da qui al b) Sostenere le comunità agricole, che forniscono ai cittadini europei una grande varietà di derrate alimentari di pregio e qualità, con una gestione attiva del territorio e delle risorse naturali. c) Preservare la vitalità delle comunità rurali, per le quali l'agricoltura costituisce un'attività economica importante in grado di creare occupazione locale. Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale

20 Il contenuto delle proposte Il 12 ottobre 2011 la Commissione UE ha pubblicato le proposte di regolamento La relazione, contenuta nella parte comune di tutte le proposte, consente di analizzare nel dettaglio contesto ed obiettivi della riforma visti dalla commissione UE. «Le proposte di riforma si basano sulle le grandi opzioni strategiche suscettibili di dare una risposta alle sfide future per l'agricoltura e le zone rurali e conseguire gli obiettivi precipui della PAC, ossia: 1) una produzione alimentare sostenibile, 2) una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il clima e 3) uno sviluppo equilibrato del territorio. Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale

21 Il contenuto delle proposte «Il primo pilastro comprende i pagamenti diretti e le misure di mercato, che offrono un sostegno annuo di base al reddito degli agricoltori dell'ue e un sostegno in caso di particolari turbative del mercato, mentre il secondo pilastro comprende lo sviluppo rurale, nell'ambito del quale gli Stati membri possono elaborare e cofinanziare programmi pluriennali all'interno di un quadro comune. Attraverso le varie riforme realizzate, la PAC è riuscita a orientare maggiormente l'attività agricola al mercato sostenendo nel contempo il reddito dei produttori, a inglobare maggiormente gli aspetti ambientali e a rafforzare il sostegno allo sviluppo rurale in quanto politica integrata a favore dello sviluppo delle zone rurali in tutta l'unione. Tuttavia, dal medesimo processo di riforma sono scaturite, da un lato, l'esigenza di una migliore ripartizione del sostegno tra gli Stati membri e al loro interno e, dall'altro, la richiesta di misure più mirate per far fronte alle sfide ambientali e a un'accresciuta volatilità del mercato.»

22 Il contenuto delle proposte «In passato le riforme, che rispondevano principalmente a spinte endogene, dagli enormi accumuli di eccedenze alle emergenze in fatto di sicurezza alimentare, sono state adottate nell'interesse dell'ue sia sul fronte interno che internazionale. Oggi, invece, la maggior parte delle problematiche è dettata da fattori esterni all'agricoltura e richiede quindi una risposta politica più ampia. Secondo le previsioni, la pressione sui redditi agricoli proseguirà: gli agricoltori affrontano infatti rischi maggiori, la produttività rallenta e il margine si riduce a causa dell'aumento dei prezzi dei mezzi di produzione. Il sostegno al reddito deve quindi essere mantenuto e occorre rafforzare gli strumenti che permettono una migliore gestione dei rischi e una reazione più adeguata in situazioni di emergenza. Un'agricoltura forte è vitale per l'intero comparto agroindustriale dell'unione e per la sicurezza alimentare globale.

23 Il contenuto delle proposte «Nel contempo, è necessario che l'agricoltura e le zone rurali si adoperino con impegno ancora maggiore per conseguire le mete ambiziose a livello di clima, energia e strategia per la biodiversità, contemplate dall'agenda Europa La gestione del territorio è affidata principalmente agli agricoltori e ai silvicoltori: per questo sarà necessario concedere loro un sostegno per incitarli ad adottare e a conservare sistemi e pratiche di coltivazione particolarmente indicati per conseguire obiettivi ambientali e climatici, che costituiscono un tipo di servizio pubblico di cui i prezzi di mercato non tengono affatto conto» E il concetto della remunerazione dei beni pubblici ambientali prodotti dall attività agricola; concetto giusto ma di difficile attuazione. «Sarà anche fondamentale sfruttare al meglio il variegato potenziale delle zone rurali, così da contribuire ad una crescita inclusiva e a una maggiore coesione»

24 Il contenuto delle proposte «Questa riforma accelera il processo volto a inglobare nella PAC gli aspetti ambientali, introducendo una forte componente di inverdimento nel primo pilastro affinché tutti gli agricoltori dell'unione europea che ricevono il sostegno vadano oltre gli obblighi di condizionalità e svolgano quotidianamente un'azione benefica per il clima e per l'ambiente. D'ora in poi il 30% dei pagamenti diretti sarà collegato all'inverdimento, il che garantirà che tutte le aziende svolgano un'azione benefica per il clima e l'ambiente attraverso la ritenzione del carbonio nel suolo e il mantenimento degli habitat erbosi presenti nel pascolo permanente, la protezione delle acque e degli habitat attraverso l'istituzione di aree di interesse ecologico e il miglioramento della resilienza dei suoli e degli ecosistemi con la diversificazione delle colture. Ne risulterà rafforzata la capacità dei terreni e degli ecosistemi naturali di contribuire al conseguimento dei principali obiettivi unionali in fatto di biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici.

25 Il contenuto delle proposte «La condizionalità rimarrà alla base dei pagamenti diretti e sarà ancor più incentrata sulla protezione delle zone umide e dei terreni ricchi di carbonio, ma sarà anche resa più agile attraverso la riduzione degli oneri amministrativi. La Commissione ha intenzione di introdurre nell'ambito della condizionalità anche il rispetto delle direttive quadro sulle acque, in particolare stabilendo obblighi chiari per gli agricoltori. Anche nell'ambito dello sviluppo rurale la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima diventano obiettivi prioritari attraverso il ripristino, la salvaguardia e il potenziamento degli ecosistemi e la promozione di pratiche agricole che usano le risorse in modo efficiente nonché di un'agricoltura a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima. La politica di sviluppo rurale consentirà di contribuire in modo significativo alla completa attuazione delle direttive Natura 2000 e delle direttive quadro sulle acque e alla realizzazione della strategia dell'unione europea sulla biodiversità per il 2020»

26 Il contenuto delle proposte «La PAC del futuro non si limiterà quindi ad essere una politica che provvede per una parte piccola, per quanto essenziale, dell'economia dell'unione, ma sarà anche una politica di importanza strategica per la sicurezza alimentare, l'ambiente e l'equilibrio del territorio. Proprio in questo consiste il valore aggiunto unionale di una politica veramente comune, che fa un uso il più efficiente possibile delle limitate risorse di bilancio per mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'unione, affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come i cambiamenti climatici e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri, pur con la necessaria flessibilità di attuazione per tener conto delle esigenze locali. I pagamenti diretti saranno destinati a promuovere la sostenibilità della produzione, mediante l'allocazione del 30% della dotazione finanziaria a misure obbligatorie a favore del clima e dell'ambiente. È prevista una convergenza progressiva dei livelli dei pagamenti e una limitazione progressiva dei pagamenti concessi ai grandi beneficiari»

27 Aspetti principali della proposta «Si propone di mantenere l'attuale struttura della PAC a due pilastri con misure obbligatorie annuali di applicazione generale per il primo pilastro, integrate da misure facoltative più rispondenti alle specificità nazionali e regionali nell'ambito di una programmazione pluriennale del secondo pilastro. La nuova architettura dei pagamenti diretti mira tuttavia a sfruttare meglio le sinergie con il secondo pilastro, il quale a sua volta viene fatto rientrare in un quadro strategico comune ai fini di un maggiore coordinamento con gli altri fondi dell'ue a gestione concorrente. Su questa base, è mantenuta anche la struttura attuale imperniata su quattro strumenti giuridici di base (Pagamenti diretti, Sviluppo rurale, OCM unica, gestione e monitoraggio), ma con un'estensione della portata del regolamento finanziario in modo da raggruppare le disposizioni comuni nel cosiddetto nuovo regolamento orizzontale»

28 Il concetto del greening Dalla relazione che precede la proposta di regolamento: «È necessario che l'agricoltura e le zone rurali si adoperino con impegno ancora maggiore per conseguire le mete ambiziose a livello di clima, energia e strategia per la biodiversità, contemplate dall'agenda Europa La gestione del territorio è affidata principalmente agli agricoltori e ai silvicoltori: per questo sarà necessario concedere loro un sostegno per incitarli ad adottare e a conservare sistemi e pratiche di coltivazione particolarmente indicati per conseguire obiettivi ambientali e climatici, che costituiscono un tipo di servizio pubblico di cui i prezzi di mercato non tengono affatto conto» E il concetto della produzione di beni pubblici. Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale

29 Il concetto del greening «Questa riforma accelera il processo volto a inglobare nella PAC gli aspetti ambientali, introducendo una forte componente di inverdimento nel primo pilastro affinché tutti gli agricoltori dell'unione europea che ricevono il sostegno vadano oltre gli obblighi di condizionalità e svolgano quotidianamente un'azione benefica per il clima e per l'ambiente» «D'ora in poi il 30% dei pagamenti diretti sarà collegato all'inverdimento, il che garantirà che tutte le aziende svolgano un'azione benefica per il clima e l'ambiente» Inizialmente sembrava che il greening fosse obbligatorio per gli stati ma facoltativo per gli agricoltori, con premi per interventi ambientali semplici, generalizzati, non contrattuali e annuali Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale

30 Un esempio del processo decisionale Misura Commissione Emendamenti PE Accordo GREENING Obbligatorio Facoltativo Obbligatorio Manten.for.perm. Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Diversificazione Oltre 3 ha Oltre 10 ha Oltre 10 ha Superfici da diversificare Numero colture Esenzioni Aree ecologiche Utilizzi Tutte tranne forag.permanenti 3 per tutti; 1 a max. 70%; 3 a min. 5% Az.biologiche 100% riso o riposo 100% foraggere 7% di SAU tranne forag.permanenti Oltre 3 ha Nessuno oltre siepi filari, ecc. Solo seminativi 2 fino a 30 ha 3 oltre 30 ha 1 a max. 75% Az. Misura 214 Min. 75% tra riso e/o foraggere Misure equivalenti 3% di seminativi Oltre 10 ha 5% dal 2016 Colture azotofissatrici Solo seminativi 2 fino a 30 ha 3 oltre 30 ha 1 a max. 75% Az.biologiche Min.75% Riso + SA Min.75% For.+ SA Misure equivalenti 5% di seminativi 7% (forse) 2017 Oltre 15 ha Colture azotofissatrici

31 La dotazione finanziaria della PAC

32 La dotazione finanziaria per l Italia

33 La dotazione finanziaria per l Italia Figura 6 - Quota percentuale e dotazioni dell Italia nei pagamenti diretti della Pac (prezzi correnti e prezzi 2011) Fonte: Inea (2013) su dati Decisione 2006/410/CE, Decisione 2010/237/UE, Decisione 2009/519/CE, All. IV e All. VIII Reg. (CE) n. 73/2009 modificato da Reg. (CE) n. 287/2013 e Consiglio Europeo (2013)

34 L utilizzo della dotazione finanziaria

35 Decisioni complesse La scelta italiana è stata di riservare il 56% al premio base, l 1% al premio supplementare giovani, il 30% al greening e l 11% ai premi accoppiati BUDGET ITALIA (000 EURO) SCELTA TOTALE PREMIO BASE 56% RISERVA NAZIONALE 2% PREMIO GREENING 30% PREMIO GIOVANI 1% PREMI ACCOPPIATI 11% PREMI MEDI/ETTARO ITALIA TOTALE 353,66 349,02 344,37 340,05 335,74 56% PREMIO BASE 196,75 194,17 191,58 189,18 186,78 30% PREMIO GREENING 104,92 103,54 102,16 100,88 99,60 VALORE MEDIO TITOLO 301,67 297,71 293,74 290,06 286,38 DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

36 Agricoltore attivo I pagamenti diretti saranno riservati agli agricoltori attivi Lo scopo è limitare la platea dei beneficiari della Pac, riservando i pagamenti diretti a chi svolge professionalmente l attività agricola (sostegno al reddito e non alla rendita fondiaria) La Commissione aveva proposto inizialmente una definizione di agricoltore attivo complessa e non facilmente attuabile. L Italia ha ottenuto che la definizione di agricoltore attivo sia demandata agli Stati membri. L accordo si è chiuso con la definizione di una lista nera (black list) e con una forte delega agli Stati membri. DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

37 Agricoltore attivo (2) Sono esclusi dai pagamenti diretti gli agricoltori che appartengono ad una lista nera (black list): aeroporti, ferrovie, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti. Gli Stati membri possono ampliare la lista nera e possono escludere dai pagamenti diretti i soggetti: le cui attività agricole sono una parte irrilevante delle loro attività economiche globali; il cui scopo sociale non consiste nell esercizio di attività agricola. La definizione di agricoltore attivo non si applica agli agricoltori che hanno ricevuto pagamenti diretti inferiore ad un determinato importo nell anno precedente (comunque non superiore a euro), a discrezione degli Stati membri. DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

38 Soglia minima e regime semplificato Escludere la possibilità di ottenere pagamenti inferiori a una soglia fisica (0,5-1 ha) o monetaria (400 euro) riduce di molto la platea dei beneficiari (30% di aziende ha meno di 1 ettaro) ma ha anch essa effetti limitati in termini di superfici (2% della SAU) e pagamenti (meno del 2%) L applicazione del regime semplificato non cambia molto in termini di budget ma semplifica molto il lavoro degli organismi pagatori e riduce gli oneri di controllo (tra 1 e 5 ha ci sono il 42% delle aziende e il 12% della SAU). Il regime «normale» sarebbe applicabile a circa aziende ma a circa 11 milioni di ettari potenzialmente «eligibili», cioè abbinabili ai diritti. DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

39 Regionalizzazione e convergenza Il pagamento di base (ma anche greening e primi ettari) è soggetto alla regionalizzazione e alla convergenza. Regionalizzazione Il budget nazionale può essere suddiviso a livello «regionale». Gli SM definiscono le «regioni» secondo criteri oggettivi e non discriminatori: potrebbero essere regioni amministrative ma anche «macroaree» con caratteristiche agronomiche e socio-economiche e potenziale agricolo simile oppure nessuna suddivisione Convergenza interna avvicinare gli aiuti per ettaro a livello «regionale» o nazionale Processo per avvicinare progressivamente il valore dei pagamenti diretti tra agricoltori all interno di una stessa «regione» o stato. DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

40 Convergenza parziale al 2019 Gli agricoltori che ricevono meno del 90% della media regionale o nazionale otterranno un aumento graduale, pari ad un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90% del valore dell'unità nazionale o regionale nel Gli Stati membri possono aumentare la percentuale oltre il 90% ma non oltre il 100%. Gli Stati membri dovranno garantire che all anno di domanda 2019 nessun titolo avrà un valore unitario più basso del 60% del valore medio nazionale/regionale al Gli Stati membri potranno disporre che nessun titolo potrà diminuire di oltre il 30% rispetto al suo valore unitario iniziale. Se il raggiungimento del vincolo del 60% comporta una perdita superiore al 30% la soglia del 60% viene abbassata di conseguenza (vince il rispetto della soglia massima di perdita rispetto alla soglia di un aiuto minimo). DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

41 Calcolo del valore iniziale dei titoli Il valore unitario iniziale dei titoli può essere calcolato in due modi: a partire dai pagamenti percepiti dall agricoltore per il 2014; a partire dal valore dei titoli detenuti dall agricoltore al , compresi i titoli speciali; L Italia ha scelto la prima modalità: nei pagamenti ricevuti rientrano i pagamenti supplementari dell art. 68 (ad eccezione dei premi per le assicurazioni), purché i settori pertinenti non ricevano il nuovo sostegno accoppiato della Pac se in un settore il nuovo pagamento facoltativo è inferiore a quello del 2014, gli SM possono tenerne conto nel calcolo dei pagamenti ricevuti. DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

42 L impiego dei titoli L agricoltore cui è assegnato un titolo può richiedere annualmente il pagamento dell importo, ma il titolo deve essere abbinato ad un ettaro ammissibile. Per ettaro ammissibile si intende: Qualunque superficie agricola investita a: seminativi; colture permanenti legnose (frutteti, vigneti, oliveti, ecc.) prati e pascoli permanenti; riposo destinata a fini ambientali nell ambito dei regolamenti sullo SR Dichiarazione degli ettari ammissibili: annualmente attraverso la Domanda Unica. DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

43 Il greening Il regolamento parla di pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l ambiente. Gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base sono tenuti a rispettare su tutti gli ettari ammissibili i seguenti impegni ambientali, fissati per tutte l Ue: A. pratiche agricole benefiche 1. Diversificazione colturale 2. Mantenimento prati permanenti 3. Aree a valenza ambientale B. pratiche equivalenti Gli agricoltori biologici hanno diritto automaticamente al pagamento ecologico sulle superfici a produzione biologica. DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

44 La diversificazione Interessa solo le superfici a seminativo fino a 10 ettari a seminativo, nessun obbligo di diversificazione; da 10 a 30 ha di seminativo: obbligo di due colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75%; oltre i 30 ha di seminativo: obbligo di tre colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75% e le due principali al massimo il 95%. DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

45 Eccezioni all obbligo di diversificazione Sono escluse dall obbligo le aziende in cui: le superfici interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell anno (riso); i seminativi investiti per più del 75% a foraggio e/o a riposo, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; le superfici agricole investite complessivamente per più del 75% a: prato permanente, foraggere avvicendate, colture sommerse (riso), a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; i seminativi interamente coltivati nell anno precedente con una coltura diversa, se tali seminativi non sono stati dichiarati per più del 50% nella stessa domanda di aiuti nell anno precedente; DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

46 Eccezioni all obbligo di diversificazione (2) Le aziende con superfici a foraggio o riposo per oltre il 75% a seminativi non applicano i limiti massimi; in altre parole, un azienda con il 100% di superfici a foraggio o a riposo rispetta il greening; se non è il 100%, sui seminativi rimanenti, la coltura principale non occupa più del 75% di tali seminativi. Per coltura si intende: una coltura è diversa se appartiene ad un genere diverso nella classificazione botanica delle colture; es. grano duro e grano tenero non sono diversi (genere Triticum); es. grano (genere Triticum) e orzo (genere Hordeum) sono diversi. È diversa se appartiene alle specie brassicacee, solanacee e cucurbitacee; Terreni a riposo; Erbai e piante da foraggio. La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartengono allo stesso genere. DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

47 Le aree ecologiche Aree di interesse ecologico (AE) o Ecological Focus Area (EFA) Si applicano solo alle superfici a seminativo; non si applica alle colture arboree e ai prati e pascoli permanenti. Nella prima proposta le arboree erano incluse, poi il parlamento ha posto rimedio Le AE sono obbligatorie per le aziende con più di 15 ettari di seminativi, per almeno il 5% della superficie a seminativo. Anche in questo caso vi sono eccezioni (>75% foraggere, ecc.) La soglia del 5% potrebbe aumentare al 7% nel 2018, a seguito di una relazione della Commissione entro il 31 marzo 2017 e ad una proposta legislativa. DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

48 Quali sono le aree ecologiche? Gli Stati membri decidono quali delle seguenti aree sono considerate aree di interesse ecologico tra: terreni lasciati a riposo, terrazzamenti, elementi caratteristici del paesaggio, fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti; ettari agroforestali, realizzati con i PSR, fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste, superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, superfici oggetto di imboschimento con i PSR, superfici con colture intercalari o copertura vegetale (sovescio), con l applicazione di fattori di ponderazione, superfici con colture azotofissatrici. Gli Stati membri possono avvalersi di fattori di conversione e/o di ponderazione per alcune aree di interesse ecologico dell azienda; ad esempio le superfici con colture intercalari o copertura vegetale (sovescio), potrebbero avere un fattore di ponderazione di 0,25 o di 0,5. In altre parole, un ettaro di colture intercalare vale come 0,25 o di 0,5 ettari di aree di interesse ecologico. DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

49 Esclusioni dall obbligo aree ecologiche Sono escluse dall obbligo delle AE, le aziende in cui: i seminativi investiti per più del 75% a foraggio e/o a riposo o investiti a colture leguminose, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; le superfici agricole investite per più del 75% a prato permanente, foraggio, a colture sommerse per una parte significativa dell anno (riso), a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; Gli Stati membri possono decidere di applicare fino al 50% dei punti percentuali delle AE a livello regionale al fine di ottenere aree di interesse ecologico adiacenti. Gli Stati membri possono decidere di consentire agli agricoltori le cui aziende si trovano nelle immediate vicinanze di ottemperare all'obbligo delle AE in base alla realizzazione collettiva, purché le AE interessate siano adiacenti. DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

50 Misure equivalenti alle aree ecologiche Per evitare di penalizzare quanti già adottano sistemi di sostenibilità ambientale, l accordo prevede un sistema di "equivalenza d inverdimento in base al quale si considera che le prassi favorevoli all'ambiente già in vigore sostituiscano gli obblighi del greening. Le pratiche equivalenti del greening sono quelle che comprendono pratiche analoghe che generano un beneficio per il clima e l'ambiente di livello equivalente o superiore. Rientrano nelle pratiche equivalenti: i regimi agroambientali dei PSR che adottano misure equivalenti; sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali per evitare il "doppio finanziamento" di queste misure, i pagamenti nell ambito dei PSR devono tener conto dei requisiti d'inverdimento di base. DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

51 Il budget destinato al greening Il pagamento ecologico per ettaro si calcola dividendo il 30% del massimale nazionale o regionale per gli ettari ammissibili. Il calcolo del valore unitario del pagamento ecologico: massimale nazionale o regionale greening / numero di ettari; importo stimato nazionale: 100 euro/ha (nel 2019) In caso di regionalizzazione si potrebbero avere importi differenziati (tra 50 e 150 euro/ha). Nel caso di applicazione della convergenza totale o parziale, gli Stati membri possono decidere che il pagamento ecologico (greening) può essere fissato in proporzione al valore complessivo dei titoli. DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

52 Considerazioni sul greening L obbligo di destinare circa il 4% della SAU italiana ad AE ( ettari), sia pure mitigata dalla possibilità di coltivare leguminose e di considerare misure equivalenti, appare in netto contrasto con altre finalità della PAC. Come si concilia questa sottrazione di produzione e di reddito con la necessità di «preservare il potenziale di produzione alimentare dell'ue»? In un mondo dove ci sono oltre 800 milioni di affamati e i prezzi dei prodotti alimentari sono crescenti è giusto che l Europa produca il 4-5% in meno? Perché gli agricoltori devono pagare (minore reddito) per produrre beni pubblici a favore della collettività che già oggi non sono remunerati? Le misure previste avranno scarsi impatti sull ambiente e sulla biodiversità, ma sono un segnale per accontentare le organizzazioni ecologiste (che si sono comunque lamentate) e giustificare in parte la spesa pubblica. DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

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57 Sviluppo rurale DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

58 Sviluppo rurale DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

59 Le misure dello Sviluppo rurale DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

60 Le misure dello Sviluppo rurale DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

61 Le misure dello Sviluppo rurale DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

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