REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TRENTO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TRENTO"

Transcript

1 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TRENTO il dott. Giorgio Flaim, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data d a A.L. e altri rappresentati e difesi dall avv. R.B. ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell avv. A.B., in Trento, via. ricorrenti contro T.I. s.p.a. rappresentata e difesa dagli. avv. A.M., R.R. e F.R.B., ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell avv. F.V., in convenuto e S.S.C. s.r.l. rappresentata e difesa dagli. avv. A.M., R.R., F.V. e F.R.B., ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell avv. F.V., in convenuto n o n c h è nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data d a G.A. e altri ricorrenti 1

2 rappresentati e difesi dall avv. O.B. ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, in contro T.I. s.p.a. rappresentata e difesa dagli. avv. A.M., R.R. e F.R.B., ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell avv. F.V., in convenuto e S.S.C. s.r.l. rappresentata e difesa dagli. avv. A.M., R.R., F.V. e F.R.B., ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell avv. F.V., in convenuto FATTO I ricorrenti indicati in epigrafe, premesso che, a far data dall , nei rispettivi rapporti di lavoro subordinato alla società T.I. s.p.a. è subentrata la società S.S.C. s.r.l. (d ora in poi S.S.C. s.r.l.) - società unipersonale di T.I. s.p.a., per effetto dell apparente trasferimento del ramo di azienda: consistente nell articolazione funzionalmente autonoma rappresentata dalla funzione I.O. che presta servizi di sviluppo software, esecuzione delle applicazioni informatiche, esercizio delle infrastrutture (così nella premessa dell atto del sub doc. 1 fasc. ric.), descritto nella relazione di stima a cura del prof. G. allegata al verbale assembleare del , ed attuato attraverso la sottoscrizione di aumento ad ,00 del capitale della società SSC s.r.l. mediante conferimento in natura da parte di T.I. s.p.a. contestano l applicabilità alle fattispecie in esame della disciplina ex art cod.civ. ( Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda ), 2

3 secondo cui, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario senza la necessità del consenso del lavoratore; in proposito deducono che l apparente ramo di azienda trasferito (con specifico riferimento alla S.&T.F. di Trento, cui erano addetti) non costituiva (ed anche attualmente non costituisce) un articolazione funzionalmente autonoma in quanto i ricorrenti interagivano (ed anche attualmente interagiscono) continuamente con dipendenti di T.I. s.p.a., in particolare con gli addetti ai reparti delle cd. I., ai settori Acquisti per le dotazioni informatiche, al N.&M. per le esigenze di connettività ed al settore T.I. che gestisce la manutenzione degli immobili e degli impianti industriali. I ricorrenti chiedono, quindi, sia dichiarata l inefficacia nei loro confronti del conferimento del ramo di azienda da T.I. s.p.a. a SSC s.r.l. e, conseguentemente, la permanenza, senza soluzione di continuità, in capo a T.I. s.p.a., dei rispettivi rapporti di lavoro subordinato. Le società convenute T. I. s.p.a. e SSC s.r.l. si oppongono all accoglimento delle domande proposte dai ricorrenti, asserendo che il ramo di azienda I.O., oggetto del trasferimento tramite conferimento, costituiva presso la società cedente l articolazione diretta allo svolgimento in via autonoma delle attività di sviluppo (S&T.F.), collaudo (I.S.O.) e messa in esercizio (I.I.) delle soluzioni informatiche ideate dalle cd. I. (strutture queste non esternalizzate, ma rimaste in T. I. s.p.a.). Alla luce della documentazione prodotta dalle parti e dell istruttoria svolta è emerso che: la funzione I.O. è stata prevista da T.I. s.p.a. con disposizione organizzativa n. 384 del (quindi solo poco più di due mesi prima del suo conferimento in S.S.C., avvenuto con atto del ), nell ambito della funzione I.T. precedentemente istituita con disposizione organizzativa n. 343 del all interno della direzione T.&O.; in precedenza I.T. costituiva una struttura unica che integrava le attività operative di innovazione, progettazione, realizzazione, esercizio applicativo ed 3

4 esercizio infrastrutturale delle soluzioni informatiche (così nel documento Evoluzione dell IT del ); invece con la disposizione n. 384/2010 le funzioni di realizzazione (S.&T.F.), esercizio applicativo (I.S.O.) ed esercizio infrastrutturale (I.I.) delle soluzioni informatiche sono state distinte da quelle di innovazione e progettazione (le cd. I., suddivise per materia: S.C.D., C to A., E.S.D.) ed accorpate nella struttura I.O., poi oggetto del trasferimento mediante conferimento in S.S.C. s.r.l., comunque nella medesima disposizione n. 384/2010 è stata prevista altra funzione, I.G., assegnataria del compito di assicurare il presidio dell efficienza dei processi IT e della qualità dei prodotti realizzati, la predisposizione del Piano Informatico di Gruppo nonché la gestione degli asset concessi in uso alle funzioni di I.O ; neppure dopo la l istituzione di IT Operations sono venute meno le reciproche collaborazioni tra i lavoratori addetti alla progettazione presso le cd. I. e, quanto meno, quelli addetti alla realizzazione delle soluzioni informatiche presso la S&T.F. di Trento (situazione comune a tutti i ricorrenti); esemplare in proposito è la prassi di sottoporre alla review di questi ultimi le specifiche funzionali redatte dagli addetti alle I., circostanza che, oltre ad essere riferita da testi indicati da entrambe le parti, trova riscontro anche in documentazione di provenienza di parte convenuta; a ciò si aggiunge che ben dopo l istituzione di I.O. (anzi addirittura dopo il trasferimento del ramo) la factory di Trento ha iniziato ad essere destinataria di specifiche disposizioni da parte di T.I. s.r.l. in punto limiti di spesa (mediante le cd. schede di iniziativa) e parametri di qualità; successivamente al conferimento di I.O. S.S.C. s.r.l. ha continuato ad operare in misura nettamente prevalente in favore di T.I. s.p.a.: il rappresentante di S.S.C. s.r.l. ha riferito che T.I. costituisce per circa l 80% il fatturato ossia i ricavi di SSC ; secondo i ricorrenti T.I. s.p.a. è l unico committente di.s.s.c. s.r.l. (anche perché quest ultima è priva di una direzione commerciale); 4

5 come compiutamente accertato, fino al (quindi negli otto mesi successivi al trasferimento del ramo) non sono stati calcolati i ricavi conseguiti da S.S.C., mentre i costi assunti dalla stessa sono stati determinati al solo fine di ribaltarli su T.I. s.p.a.. DIRITTO il thema decidendum della lite La presente controversia concerne la domanda proposta da alcuni prestatori subordinati e diretta ad accertare che il conferimento della funzione I.O. da T.I. s.p.a. a S.S.C. s.r.l. non ha determinato, in mancanza del consenso di ognuno, la successione del cessionario al cedente nei rispettivi rapporti di lavoro. A tal fine occorre stabilire se il conferimento de quo integri un trasferimento di parte di azienda assoggettato alla disciplina ex art cod.civ.: in caso positivo troverebbe applicazione il disposto di cui al co.1 per cui in caso di trasferimento d azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario (con conseguente rigetto delle domande di parte ricorrente); nell ipotesi negativa, configurandosi mere cessioni di contratti (di lavoro), la produzione di tale effetto sarebbe subordinata al consenso del lavoratore (art cod.civ., secondo cui ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l altra parte vi consenta (con conseguente accoglimento delle domande, essendo pacifico che i ricorrenti non hanno prestato alcun consenso alla cessione dei loro contratti da T.I. s.p.a. a S.S.C. s.r.l.).. in ordine alla nozione di trasferimento di parte di azienda secondo il vigente art cod. civ. L art co.5 cod.civ. (come sostituito dall'art. 32 d.lgs , n. 276) dispone: Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo (che prevede, tra l altro, la continuazione in capo al cessionario dei rapporti di lavoro costituiti dal cedente, senza 5

6 la necessità del consenso dei lavoratori ceduti) si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Confrontando il testo vigente (applicabile ratione temporis alla controversia in esame) con quello precedente ( Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata ai sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità ), emerge che il legislatore italiano del 2003, ai fini dell applicabilità dell art.2112 cod.civ. (in particolare, per quanto qui rileva, ai fini della successione del cessionario nei rapporti di lavoro del cedente senza necessità del consenso dei prestatori ceduti), nel caso di trasferimento di parte dell azienda : A) esige che si tratti di un articolazione funzionalmente autonoma di attività economica organizzata; B) non richiede più (contrariamente a quanto previsto dalla disciplina previgente) né che detta articolazione fosse preesistente al trasferimento (potendo essere identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento), né che conservi la propria identità dopo il trasferimento. Alla luce di un interpretazione attenta al bilanciamento dei contrapposti interessi (quello degli imprenditori interessati all esternalizzazione di attività non essenziali e quello dei lavoratori a non vedersi trasferiti alle dipendenze di un datore 6

7 economicamente meno affidabile), gli effetti ex art cod.civ. si producono qualora l attività trasferita sia autonoma: 1) organizzativamente, ossia svolta con mezzi propri e distinti da quelli della parte non ceduta dell azienda e senza che sia necessaria un integrazione da parte del cessionario; 2) funzionalmente, ossia idonea a perseguire uno specifico risultato economico, parimenti distinto sia da quello della parte della non ceduta dell azienda, sia da quello eventualmente perseguito in precedenza dal cessionario. in ordine alla nozione di trasferimento di parte di azienda secondo la disciplina del diritto dell Unione europea La direttiva del Consiglio , n. 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, tra l altro dispone : L evoluzione economica implica, sul piano nazionale e comunitario, modifiche delle strutture delle imprese effettuate, tra l altro con trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti a nuovi imprenditori in seguito a cessioni contrattuali o a fusioni (secondo considerando) Occorre adottare le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamenti di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti (terzo considerando) La sicurezza e la trasparenza giuridiche hanno richiesto un chiarimento della nozione giuridica di trasferimento alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia (ottavo considerando); La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione (art. 1 n.1 lett. a); 7

8 è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria (art. 1 n.1 lett. b); I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario (art. 3 n. 1). Alla luce di queste disposizioni, secondo la Corte di Giustizia (ex multis sentenze , causa C-151/09, Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP), punto 26; , causa C-458/05, Jouin e a., punto 31; , cause riunite C-232/04 e C-233/04, Gueney-Goerres e a., punto 32), affinché la direttiva 2001/23 possa trovare applicazione, occorre, in primo luogo, che il trasferimento abbia ad oggetto un complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l esercizio di un attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo; deve, altresì, trattarsi di un entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti all esecuzione di un opera determinata; occorre quindi verificare se i mezzi di produzione trasferiti dal cedente costituissero presso di lui un complesso operativo già di per sé sufficiente a consentire la fornitura di prestazioni di servizi caratteristiche dell attività economica dell impresa senza bisogno di ricorrere ad altri significativi mezzi di produzione o parti di essa (sentenza Jouin e a., punto 34;); sempre ad avviso della Corte di Giustizia (sentenze Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP), punto 27; , causa C-466/07, Klarenburg, punto 40; Gueney-Goerres e a. cit.., punto 33, 34 e 35;), per poter determinare se sussistano le caratteristiche di un trasferimento di un entità economica organizzata in modo stabile, dev essere preso in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo d impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno di elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della 8

9 cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un eventuale sospensione di tali attività; tali elementi costituiscono, tuttavia, soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente; inoltre, dovendo il giudice nazionale tener conto, nell ambito della valutazione delle circostanze di fatto che caratterizzano l operazione de qua, del genere d impresa o di stabilimento di cui trattasi, l importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri caratterizzanti la sussistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23 varia necessariamente in funzione dell attività esercitata o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento in questione; sul presupposto che la direttiva 2001/23, come espressamente disposto nell ottavo considerando, è intesa ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'attività economica (ed infatti l art. 3 n.1 dispone che i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario ), indipendentemente dal cambiamento del proprietario e, quindi, a proteggere i lavoratori nella situazione in cui siffatto cambiamento avesse luogo (ex multis, di recente, sentenze Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP), punto 22; Klarenburg, cit., punto 40; Gueney-Goerres e a., cit., punto 31;), si è ritenuto che, ai fini dell applicazione delle tutele previste dalla direttiva 2001/23, l entità economica oggetto del trasferimento non deve comportare necessariamente elementi patrimoniali, materiali o immateriali, significativi; infatti, in taluni settori economici tali elementi sono spesso ridotti alla loro più semplice espressione e l attività si fonda essenzialmente sulla manodopera; un gruppo organizzato di dipendenti specificamente e stabilmente assegnati ad un compito comune può, in mancanza di altri fattori produttivi, corrispondere ad un entità 9

10 economica (sentenza Jouin e a., punto 32, che richiama sentenza , cause riunite C-127/96, C-229/96 e C-74/97, Hernández Vidal e a., punto 26). In secondo luogo, al fine di stabilire se sia configurabile un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23, occorre, inoltre, come pure espressamente disposto dall art. 1 n. 1 lett. b), che l entità economica organizzata conservi la propria identità dopo il trasferimento, il che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (sentenza Jouin e a., punto 23; Gueney-Goerres e a., cit., punto 31); sempre sul presupposto che la direttiva 2001/23 è intesa ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'attività economica, indipendentemente dal cambiamento del proprietario, si è ritenuto che la disposizione, afferente la conservazione, da parte dell entità economica trasferita, della propria identità anche dopo il trasferimento, debba essere interpretata restrittivamente in quanto idonea a limitare la portata della protezione concessa dalla direttiva medesima (sentenza Klarenburg, cit., punto 41;); conseguentemente si è ulteriormente statuito che la conservazione dell identità dell entità economica dopo il trasferimento va interpretato non già nel senso che richiede il mantenimento dell autonomia organizzativa imposta all entità oggetto di trasferimento dall imprenditore cedente, ma nel senso che presuppone sì il mantenimento del nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà tra gli elementi che compongono l entità trasferita, ma consente all imprenditore cessionario di utilizzare i fattori trasferiti in una nuova diversa struttura organizzativa al fine di continuare un attività economica o analoga (sentenza Klarenburg, cit., punti 47 e 48;). le questioni pregiudiziali in ordine all interpretazione dell art. 1 n.1 lett. a) e b), in riferimento all art. 3 n. 1, della direttiva del Consiglio , n. 2001/23/CE 1) Si pone la questione pregiudiziale se la disciplina dell Unione europea in tema di trasferimento di parte di azienda (in particolare l art. 1 n.1 lett. a) e b), in 10

11 riferimento all art. 3 n. 1, della direttiva del Consiglio , n. 2001/23/CE) osti ad una norma interna, quale quella dettata dall art co. 5 cod. civ., che consente la successione del cessionario nei rapporti di lavoro del cedente, senza necessità del consenso dei lavoratori ceduti, anche qualora la parte di azienda oggetto del trasferimento non costituisca un entità economica funzionalmente autonoma già preesistente al trasferimento, tanto da poter essere identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. La rilevanza della questione scaturisce dalle seguenti circostanze accertate in virtù dell istruttoria già svolta e ricordate nella parte dedicata al FATTO : la funzione I.O. è stata istituita con disposizione n. 384 del , intervenuta, quindi, solo poco più di due mesi prima del suo conferimento in S.S.C. (effettuato con atto del ); anche nel prosieguo e quanto meno fino al trasferimento in S.S.C. I.O. è rimasta assoggettata, al pari delle cd. I. (rimaste all interno dell organizzazione di T.I.), alle disposizioni della funzione I.G., assegnataria del compito di assicurare il presidio dell efficienza dei processi IT e della qualità dei prodotti realizzati, la predisposizione del Piano Informatico di Gruppo nonché la gestione degli asset concessi in uso alle funzioni di I.O. ; neppure dopo l istituzione di I.O. sono venute meno le reciproche collaborazioni tra i lavoratori addetti alla progettazione e gli addetti alla realizzazione delle soluzioni informatiche presso la factory di Trento; inoltre ben dopo l istituzione di I.O. (anzi addirittura dopo il trasferimento del ramo) la factory di Trento è stata destinataria di specifiche disposizioni da parte di T.I. s.r.l. in punto limiti di spesa (mediante le cd. schede di iniziativa) e parametri di qualità; ciò fa seriamente dubitare che (quanto meno) in epoca precedente il trasferimento vi fosse una reciproca autonomia funzionale tra strutture di progettazione (le cd. I. rimaste all interno dell organizzazione di T.I. s.p.a.) e strutture di realizzazione (S&T.F. incorporata nella funzione I.O. oggetto del trasferimento a S.S.C. s.r.l.) delle soluzioni informatiche. 11

12 Un orientamento dottrinale, come menzionato in Cass , n. 206, in CED Rv. n , ha puntualmente evidenziato che una nozione allargata di ramo di azienda potrebbe legittimare, attraverso il trasferimento, tutte le operazioni di esternalizzazione di servizi, anche se consistenti nella pura e semplice espulsione di quote di personale, evitando il costo sociale, ma anche economico, di un licenziamento collettivo. In altri termini, per effetto di una sorta di eterogenesi dei fini, ne deriverebbe un ribaltamento della prospettiva tradizionale di considerare le norme di tutela dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda, con il garantire all'impresa cedente il passaggio automatico, quale effetto ex lege, della cessione di azienda, dei lavoratori alle dipendenze del cessionario, lavoratori sui quali andrebbe a cadere il rischio, nel medio periodo, dell'affidabilità del nuovo datore di lavoro, e ciò soprattutto in presenza della cessione di una parte soltanto del complesso aziendale rilevato da soggetto legato al cedente da contratto di committenza, per così dire "governato" da quest'ultimo (nello stesso senso, più recentemente, Cass , n , in CED Rv , secondo cui sia la normativa dell Unione europea sia la legislazione italiana perseguono il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti individuali, con altro sul quale i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell'attitudine a proseguire con continuità l'attività produttiva ; conf. Cass , n. 5117, non ancora inserita in CED;). Cass. 206/2004 cit. ha ritenuto che, essendo la fattispecie comunitaria - così come configurata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia caratterizzata per l'identità dell'entità economica che si conserva, ovvero permane, prima e durante la vicenda traslativa, il trasferimento determina la continuazione del rapporto in capo al cessionario a condizione che abbia ad oggetto una preesistente entità economica che oggettivamente si presenti dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi ; 12

13 in caso contrario sarebbe la sola volontà dell'imprenditore ad unificare un complesso di beni (di per sé privo di una preesistente autonomia organizzativa ed economica volta ad uno scopo unitario), al solo fine di renderlo oggetto di un contratto di cessione di ramo di azienda, disponendo così unilateralmente in ordine alla disciplina sulla sorte dei rapporti di lavoro che invece l'art c.c. ricollega necessariamente alla presenza di elementi oggettivi ; invece, sempre secondo Cass. 206/2004 cit., resta escluso che un ramo di azienda possa essere disegnato e identificato solo al momento del trasferimento e in esclusiva funzione di esso, con un'operazione strumentale indirizzata all'espulsione, per questa via indiretta, di lavoratori eccedenti, consegnati ad un cessionario che, strettamente legato all'impresa cedente - ancorché vero imprenditore e non semplice interposto di manodopera - sarebbe posto in condizione di modificare liberamente le preesistenti condizioni di lavoro (contratti collettivi, condizioni di stabilità del posto di lavoro) ; in quel caso la Suprema Corte, nella vigenza dell art co.5 cod.civ. ante modifiche ex art. 32 d.lgs. 276/2003, ha ritenuto insussistenti le condizioni per operare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea in ordine all interpretazione della direttiva 2001/23, atteso che all epoca il diritto positivo interno richiedeva che oggetto del trasferimento (fosse) una preesistente entità economica che oggettivamente si (presentasse) dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi ; ha pure precisato che: Solo in tal senso si può restare fedeli alla fattispecie comunitaria - così come configurata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, prima, ed esplicitata poi dalla direttiva del la quale si caratterizza proprio per l'identità dell'entità economica che si conserva, ovvero permane, prima e durante la vicenda traslativa (si riferiscono a fattispecie disciplinate dall art co.5 ante novella ex art. 32 L. 276/2003 anche Cass , n. 8066, non ancora inserita in CED, Cass /2009 cit. e Cass /2009 cit., mentre Cass. 5117/2012, che verosimilmente concerne un ipotesi regolata dell art co.5 cod.civ. post novella ex art. 32 d.lgs. 276/2003, si limita a richiamare la statuizione di 13

14 Cass /2009 circa la necessità del requisito della preesistenza, senza però motivare la disapplicazione, implicitamente effettuata, della norma novellata). Di contro la presente controversia in esame è assoggettata all art co. 5 cod.civ. post novella ex art. 32 d.lgs. 276/2003, la quale, come si è già visto, ha espunto dalla nozione di trasferimento di parte di azienda l elemento della preesistenza, rispetto al trasferimento, dell articolazione funzionalmente autonoma di attività economica organizzata. Appare opportuno disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non ricorrendo nel caso in esame l ipotesi del cd. atto chiaro specie considerando che il progressivo ampliamento della nozione di parte di impresa suscettibile di trasferimento assoggettato alla disciplina di cui alla direttiva 2001/23 è stato operato dalla Corte di giustizia, anche in riferimento al requisito della autonomia organizzativa e funzionale, sul presupposto che la direttiva 2001/23 è intesa ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'attività economica, indipendentemente dal cambiamento del proprietario, mentre nel caso in esame, quanto meno secondo la prospettazione dei ricorrenti, la prosecuzione dei rapporti di lavoro in capo alla società cessionaria determina per i lavoratori un peggioramento della loro condizione in termini di affidabilità del nuovo datore, specie in considerazione della forza economica di gran lunga minore rispetto a quella della società cedente e dell intenso vincolo di committenza verso quest ultima. Non si ignora che autorevole dottrina sostiene una lettura comunitariamente orientata del novellato art co.5 cod.civ., secondo cui l elemento della stabilità, che, ad avviso della Corte di giustizia europea, deve caratterizzare l organizzazione dell entità economica costituente la parte di azienda trasferita, ricomprende anche quello della preesistenza, non potendo che essere il risultato di consolidamenti dell organizzazione nel tempo; tuttavia secondo altri orientamenti nella disciplina dell Unione europea il requisito della preesistenza non ha mai trovato ingresso, tanto che sostenere il contrario 14

15 significherebbe, invertendo il corretto procedimento ermeneutico, interpretare il diritto dell Unione europea alla luce del diritto interno; un chiaro esempio di tale contrasto è rappresentato dalla diversità tra le posizioni rispettivamente espresse dalle parti nelle note depositate all esito dell istruttoria, su invito formulato dal giudice in ossequio all indicazione data dalla Corte di giustizia europea nella nota (punto 19), secondo cui: Può anche risultare nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia che la questione pregiudiziale venga sottoposta a seguito del contraddittorio tra le parti. 2) Si pone, altresì, la questione se la disciplina dell Unione europea in tema di trasferimento di parte di azienda (in particolare l art. 1 n.1 lett. a) e b), in riferimento all art. 3 n. 1, della direttiva del Consiglio , n. 2001/23/CE) osti ad una norma interna, quale quella dettata dall art co. 5 cod. civ., che consente la successione del cessionario nei rapporti di lavoro del cedente, senza necessità del consenso dei lavoratori ceduti, anche qualora l impresa cedente eserciti dopo il trasferimento un intenso potere di supremazia nei confronti della cessionaria che si manifesti attraverso uno stretto vincolo di committenza ed una commistione del rischio di impresa. La rilevanza della questione scaturisce dalle seguenti circostanze accertate in virtù dell istruttoria già svolta e ricordate nella parte dedicata al FATTO : anche dopo il conferimento di I.O. in S.S.C. s.r.l. T.I. s.p.a. ha ricoperto il ruolo di committente, se non esclusivo, quanto meno nettamente prevalente, essendo così S.S.C. (che non disponeva di una direzione commerciale) non in grado di procurarsi autonomamente sul mercato clienti interessati ai prodotti realizzati grazie anche all entità economica corrispondente ad I.O.; inoltre fino al (quindi negli otto mesi successivi al trasferimento del ramo) non sono stati calcolati i ricavi conseguiti da S.S.C., mentre i costi assunti dalla stessa sono stati determinati al solo fine di ribaltarli su T.I. s.p.a., così da apparire difficoltosa l individuazione di distinti rischi di impresa. 15

16 E vero, come più sopra ricordato, che la Corte di giustizia ha già precisato che il giudice nazionale, al fine di stabilire se sussistano le caratteristiche di un trasferimento di un entità economica organizzata in modo stabile, deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l operazione, tenendo conto nel contempo del genere d impresa e di stabilimento di cui si tratta; tuttavia, tra quelle indicate espressamente indicate dalla Corte di giustizia, non vi sono circostanze attinenti al rapporto esistente tra cedente e cessionario in epoca successiva al trasferimento della parte di azienda, sebbene siano state considerate rilevanti dalla Suprema Corte (Cass. 206/2004 cit.), la quale, come si è già visto, in tema di trasferimento di parte di azienda ha ritenuto meritevole di attenzione l ipotesi in cui il cessionario sia strettamente legato all impresa cedente, ancorché vero imprenditore e non semplice interposto di manodopera ; in ogni caso permane il dubbio se gli elementi concernenti il rapporto esistente tra cedente e cessionario in epoca successiva al trasferimento della parte di azienda possano rientrare tra quelli relativi al genere d impresa o di stabilimento. P.Q.M. visto l art. 19, n. 3, lett. b) del Trattato sull Unione europea e dell art. 267 n.1, lett. b) e n.2 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, SOTTOPONE alla Corte di giustizia dell Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali in ordine all interpretazione dell l art. 1 n.1 lett. a) e b), in riferimento all art. 3 n. 1, della direttiva del Consiglio , n. 2001/23/CE: 1) se la disciplina dell Unione europea in tema di trasferimento di parte di azienda (in particolare l art. 1 n.1 lett. a) e b), in riferimento all art. 3 n. 1, della direttiva del Consiglio , n. 2001/23/CE) osti ad una norma interna, quale quella dettata dall art co. 5 cod. civ., che consente la successione del cessionario nei 16

17 rapporti di lavoro del cedente, senza necessità del consenso dei lavoratori ceduti, anche qualora la parte di azienda oggetto del trasferimento non costituisca un entità economica funzionalmente autonoma già preesistente al trasferimento, tanto da poter essere identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento ; 2) se la disciplina dell Unione europea in tema di trasferimento di parte di azienda (in particolare l art. 1 n.1 lett. a) e b), in riferimento all art. 3 n. 1, della direttiva del Consiglio , n. 2001/23/CE) osti ad una norma interna, quale quella dettata dall art co. 5 cod. civ., che consente la successione del cessionario nei rapporti di lavoro del cedente, senza necessità del consenso dei lavoratori ceduti, anche qualora l impresa cedente eserciti dopo il trasferimento un intenso potere di supremazia nei confronti della cessionaria che si manifesti attraverso uno stretto vincolo di committenza ed una commistione del rischio di impresa SOSPENDE il presente giudizio. Manda alla cancelleria di trasmettere, mediante plico raccomandato, la presente ordinanza, unitamente alla copia dei fascicoli d ufficio, al seguente indirizzo: Cancelleria della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo. Onera le parti del deposito, entro 8 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di nuove fotocopie dei rispettivi atti (ricorsi, memorie di costituzione, note autorizzate) che la cancelleria provvederà ad inserire nella copia dei fascicoli d ufficio da inviare alla Corte di giustizia dell Unione europea. Trento, 20 settembre 2012 Si comunichi alle parti costituite. IL GIUDICE ( Flaim) 17

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA 16 maggio 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il trasferimento d azienda e di ramo d azienda A) La nozione di trasferimento d azienda (art. 2112,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015 RISOLUZIONE N. 26/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica applicabilità delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina alle pertinenze dei terreni

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Roma, 01 dicembre 2008

Roma, 01 dicembre 2008 RISOLUZIONE N. 456/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 dicembre 2008 Prot.: 2005/ OGGETTO: Interpello -ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Acconti relativi a cessione all esportazione

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 88/E. Roma, 01 aprile 2009

RISOLUZIONE N. 88/E. Roma, 01 aprile 2009 RISOLUZIONE N. 88/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 aprile 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Credito d imposta per investimenti in aree

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

Appello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

La valutazione delle immobilizzazioni immateriali

La valutazione delle immobilizzazioni immateriali CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO 2 La valutazione delle immobilizzazioni immateriali Seconda lezione 1 DEFINIZIONE condizioni produttive controllate dall impresa, utili per l esercizio della sua gestione

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

CIRCOLARE n. 31 del 05 dicembre 2011. OGGETTO: Operazioni di cessione di ramo d azienda intervenute tra Enti di Formazione Professionale

CIRCOLARE n. 31 del 05 dicembre 2011. OGGETTO: Operazioni di cessione di ramo d azienda intervenute tra Enti di Formazione Professionale Repubblica Italiana Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale Il Dirigente Generale

Dettagli

LA SICUREZZA SUL LAVORO Sicurezza significa svolgimento dell attività lavorativa in condizioni tali che la vita, l incolumità fisica e la salute non siano esposte a pericolo. Oggetto di tutela non è esclusivamente

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con

Dettagli

La successione. Obiettivi

La successione. Obiettivi La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della

Dettagli

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie 3. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 6 marzo 2014 *

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 6 marzo 2014 * SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 6 marzo 2014 * «Rinvio pregiudiziale Politica sociale Trasferimento di imprese Mantenimento dei diritti dei lavoratori Direttiva 2001/23/CE Trasferimento dei rapporti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 122/E

RISOLUZIONE N. 122/E RISOLUZIONE N. 122/E Roma, 06 maggio 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. IVA. Art. 4 DPR n. 633 del 1972. Assoggettabilità

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR

Dettagli

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 273/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 luglio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell

Dettagli

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF...

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF... AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE CAPITOLATO SPECIALE Procedura aperta per l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell Agenzia Nazionale per la Sicurezza

Dettagli

MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della TerniEnergia S.p.A. sulla proposta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014-2016

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014-2016 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014-2016 Approvato con delibera del CdA num. 39 del 13 ottobre 2014 Il presente programma fa riferimento alle deliberazioni di Consiglio di

Dettagli

Come cambia l antiriciclaggio

Come cambia l antiriciclaggio Come cambia l antiriciclaggio Chi sono i titolari effettivi? Chi è l esecutore e cosa deve essere inserito nell AUI Iside Srl Milano 20 settembre 2013 Avv. Sabrina Galmarini - Partner Il titolare effettivo

Dettagli

Emission trading Profili Iva

Emission trading Profili Iva Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.

Dettagli

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata.

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata. Documento di riflessione della Corte di giustizia dell Unione europea su taluni aspetti dell adesione dell Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014 Annunziata & Conso La recente sentenza del Tribunale di Roma del 20 maggio 2014, n. 11384, offre l occasione per fare il punto

Dettagli

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014

Dettagli

RISOLUZIONE N. 225/E

RISOLUZIONE N. 225/E RISOLUZIONE N. 225/E Roma, 5 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 cessione di quote sociali - art. 11 Tariffa

Dettagli

Relazione illustrativa

Relazione illustrativa Relazione illustrativa Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all Acquisto ed alla Disposizione di Azioni proprie da sottoporre all Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 323/E

RISOLUZIONE N. 323/E RISOLUZIONE N. 323/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 ottobre 2002 Oggetto: Istanza d interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 212 del 2000. Articolo 7 del D.P.R. n. 633 del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 206/E

RISOLUZIONE N. 206/E RISOLUZIONE N. 206/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 Novembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello il requisito della novità articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 Con istanza

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

1. Motivazioni della richiesta

1. Motivazioni della richiesta Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede ordinaria per deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi

Dettagli

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi 1. Il rango della CEDU nell ordinamento interno. Il tema dei rapporti tra CEDU e ordinamento interno e dunque, del rango della

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA. IL CONSIGLIO COMUNALE

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA. IL CONSIGLIO COMUNALE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA. IL CONSIGLIO COMUNALE - - Vista l allegata relazione del Direttore del Settore Qualità Urbana,

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

Diritto Commerciale I. Lezione del 04/11/2015

Diritto Commerciale I. Lezione del 04/11/2015 Diritto Commerciale I Lezione del 04/11/2015 Artt. 2555-2562 c.c. -La definizione codicistica sottolinea il carattere di strumentalità dell azienda, intesa come complesso organizzato di beni, per l esercizio

Dettagli

Roma, 12 novembre 2008

Roma, 12 novembre 2008 RISOLUZIONE N. 432/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 novembre 2008 OGGETTO: Istanza di interpello ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 ALFA SRL - Interpretazione dell art. 17, sesto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

Signori Azionisti, siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: * * * * *

Signori Azionisti, siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: * * * * * Relazione del Consiglio di Amministrazione all assemblea ordinaria di TXT e-solutions s.p.a. del giorno 22 aprile 2010 (prima convocazione o del giorno 23 aprile 2010 (seconda convocazione) Signori Azionisti,

Dettagli

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003... Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre

Dettagli

RISOLUZIONE N. 117/E

RISOLUZIONE N. 117/E RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93

Dettagli

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012 RISOLUZIONE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 aprile 2012 OGGETTO: Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell ente pubblico mediante impianti fotovoltaici Scambio

Dettagli

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

Introduzione al concetto di azienda e alle operazioni di gestione

Introduzione al concetto di azienda e alle operazioni di gestione Introduzione al concetto di azienda e alle operazioni di gestione 1 L attività economica L attività umana diventa attività ECONOMICA quando comporta l uso di beni, risorse ovvero di mezzi scarsi, per la

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009

RISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009 RISOLUZIONE N. 126/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2009 Oggetto: Acquisto di aeromobili e di altri beni e servizi destinati ad attività di trasporto aereo a prevalente carattere

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 08 26.02.2014 Enti non profit: le scritture contabili Categoria: Associazioni Sottocategoria: Varie Gli enti non commerciali rappresentano un fenomeno

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5

C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 Circolare Numero 32/2013 Oggetto Sommario La disciplina del contratto di rete alla luce delle recenti modifiche legislative e della circolare

Dettagli

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti. Con l approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, giungerà a scadenza l autorizzazione

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

RISOLUZIONE N. 25/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 25/E QUESITO RISOLUZIONE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Centro di assistenza fiscale per gli artigiani e le piccole imprese Fornitura di beni significativi nell

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 5 NOVEMBRE 2015 519/2015/A AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA - RIF. 222/2014/A - CIG 5748085DC9 - INDETTA IN AMBITO NAZIONALE FINALIZZATA ALLA STIPULA DI

Dettagli

La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio

La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio 1 di 6 La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio Come possono essere classificate le operazioni di gestione? La gestione aziendale è l insieme coordinato di operazioni attraverso le quali l impresa

Dettagli

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013 Acquisto e disposizione di azioni proprie Relazione illustrativa degli Amministratori e proposte di deliberazione CAMFIN Società per Azioni Sede

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO 102 REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.350 Reg./369 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 19/10/2011 Art. 1 Servizio ispettivo 1. Ai sensi

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 55/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Trattamento Iva apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE Consorzio Alfa

RISOLUZIONE N. 55/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Trattamento Iva apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE Consorzio Alfa RISOLUZIONE N. 55/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 marzo 2007 OGGETTO: Istanza di interpello - Trattamento Iva apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE Consorzio Alfa La

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

Articolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità)

Articolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT REGOLAMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (approvato nel Consiglio di Dipartimento del 19 febbraio 2014) Articolo 1 (Definizione

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: REVERSE CHARGE IN EDILIZIA TRA VECCHIE E NUOVE FATTISPECIE PAG.

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: REVERSE CHARGE IN EDILIZIA TRA VECCHIE E NUOVE FATTISPECIE PAG. CIRCOLARE N. 22 DEL 15/12/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: REVERSE CHARGE IN EDILIZIA TRA VECCHIE E NUOVE FATTISPECIE PAG. 2 IN SINTESI: Come noto, a decorrere dall

Dettagli

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti.

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti. Direzione Area Contabile Servizio Affari Fiscali Viale Gallipoli 49-73100 Lecce Tel. 0832/293392 - Fax. 0832/293042 Lecce, lì 18 luglio 2003 Prot. 15971 Ai Direttori dei Centri di Spesa Ai Responsabili

Dettagli

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI)

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) COMUNE DI RAVENNA Il sistema di valutazione delle posizioni del personale dirigente GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) Ravenna, Settembre 2004 SCHEMA DI SINTESI PER LA

Dettagli

DELIBERAZIONE N. 31/PAR/2010

DELIBERAZIONE N. 31/PAR/2010 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2010 ha assunto la seguente DELIBERAZIONE N. 31/PAR/2010

Dettagli

Risoluzione n. 375/E

Risoluzione n. 375/E Risoluzione n. 375/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Indiretta ed Internazionale Roma, 28 novembre 2002 Oggetto: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 41/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2002

RISOLUZIONE N. 41/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2002 RISOLUZIONE N. 41/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2002 Oggetto: Interpello n../2001 - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Deducibilità degli ammortamenti relativi a

Dettagli