POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DEI RISCHI INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE

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1 Contraente/Ente POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DEI RISCHI INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE Partita I.V.A. CASA DI RIPOSO CESARE BERTOLI sede legale c.a. p. città Via Sorte, Bagnolo di Nogarole Rocca - VR Somme assicurate Partita Descrizione Somma assicurata Tasso 01 Fabbricati e relativi impianti Euro ,00 02 Macchinari attrezzature arredi merci Euro ,00 03 Indennità aggiuntiva su partite 1 e 2 (10%) Euro ,00 04 Spese di demolizione e sgombero (LIMITE PER EVENTO A P.R.A.) Euro ,00 05 Ricorso Terzi (LIMITE PER EVENTO A P.R.A.) Euro ,00 Premio alla firma dal al Euro di cui imposte Euro Premio rate successive dal Euro di cui imposte Euro Effetto polizza: 30/06/2015 Scadenza polizza: 30/06/2018 Scadenza prima rata: 30/06/2016 Rateazione: annuale Durata della polizza La polizza avrà durata dalle ore 24:00 del e scadenza alle ore del , con rateazione annuale del premio al di ciascun anno. Resta convenuto e pattuito che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Tuttavia, fatto salvo il caso di recesso per sinistri, a richiesta del Contraente, da effettuarsi con lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza prevista, la polizza potrà essere rinnovata per una durata non superiore a quella originaria ove ciò non confligga con la normativa in essere.. Inoltre, a semplice richiesta del Contraente, potrà essere concessa proroga fino a sei mesi. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale relativo ad ogni Sezione in rapporto al periodo effettivo di assicurazione

2 NOTE RELATIVE ALLE SOMME ASSICURATE a) la partita fabbricati si intende inclusiva dei relativi impianti termini, idrici, di sollevamento ecc. con la sola esclusione del valore del terreno; b) la partita macchinari, attrezzature, arredi, si intende inclusiva di apparecchiature elettroniche; c) nelle merci si intendono compresi articoli di cancelleria, generi alimentari (mense, bar e simili), medicinali, scorte (il tutto anche in refrigerazione) e quanto altro in dotazione all Ente per la conduzione delle attività di competenza. DEFINIZIONI GENERALI Assicurato Assicurazione Beni o enti assicurati Broker Contraente/Ente Franchigia Indennizzo/Risarcimento Massimale/Somma assicurata Polizza Premio Rischio Scoperto Società Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione II contratto di assicurazione il patrimonio immobiliare ed il relativo contenuto e quanto altro inerente, come riportato nella descrizione del rischio Assibroker International GmbH Srl (in seguito detta Assibroker o più semplicemente Broker), il soggetto giuridico che stipula l assicurazione per conto proprio e/o di chi spetta somma fissa non indennizzabile La somma dovuta dal in caso di sinistro. L importo convenuto che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione del. Il documento contrattuale che prova l assicurazione. la somma dovuta al a corrispettivo della presente polizza la possibilità che un evento dannoso si manifesti percentuale di danno non indennizzabile la o le compagnie di assicurazione sottoscrittrici della polizza, nonché le coassicuratrici DEFINIZIONI PARTICOLARI Fabbricato Patrimonio mobiliare Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne radiotelevisive, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette, affreschi, mosaici. Contenuto in genere, compresi quadri e oggetti d arte, anche all aperto nelle aree di pertinenza dei fabbricati in uso/proprietà del Contraente, comprese le merci con la sola esclusione di: quanto definito alla voce fabbricati veicoli iscritti al PRA Descrizione dell attività - 2 -

3 Attivtà Quella svolta in qualità Casa di Riposo per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all attività principale, ovunque e comunque svolte. Descrizione del Rischio Si assicurano fabbricati civili di varia elevazione fuori terra. di epoca varia e di varia destinazione d uso (a titolo esemplificativo ma non limitativo: sede e uffici amministrativi, chiesa, appartamenti ad uso civile abitazione e garages ecc.). inclusi fabbricati aperti da uno o più lati e tettoie o simili, utilizzati e non utilizzati, in qualsiasi condizione di manutenzione che rinuncia preventivamente a contestare o invocare adibiti a casa di riposo per anziani. Il complesso degli immobili è di normale costruzione e copertura, con strutture portanti, verticali e del tetto, pareti esterne e coperture in materiali incombustibili anche con finestre e lucernari non protetti o in materiale plastico traslucido. non si esclude tuttavia eventuale esistenza di immobili costruiti in tutto o in parte con materiali combustibili. Si assicurano inoltre tutti i beni mobili (incluso a titolo esemplificativo ma non limitativo: mobili d ufficio, attrezzature varie, cancelleria, opere d arte, quadri, libri, registri o archivi elettronici, apparecchiature elettroniche, ecc.) di proprietà del Contraente o in uso allo stesso, di qualsiasi genere o natura, ubicati nei fabbricati e/o sotto tettoie e/o all aperto purché in aree di pertinenza dell Ente. Ubicazione del rischio Varie ubicazioni nei territorio di competenza dell Ente (non è richiesta elencazione delle ubicazioni), così come rilevabile da contratti, registri o documenti della Contraente.. NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO Art 1.1 PROVA DEL CONTRATTO Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l indirizzo delia sede sociale e, se del caso, della succursale del che concede la copertura assicurativa. Art DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Art 1.3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza. In ogni caso, tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, a parziale deroga dell art.1901 del Codice Civile, si conviene tra le parti che ogni copertura inerente la polizza decorre: per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore del giorno di decorrenza del contratto, indicato nella polizza, a condizione che l ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 30 giorno dalla data di decorrenza della polizza: per quanto riguarda le rate successive, dalle ore del giorno di scadenza della rata a condizione che l ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 30 giorno dalla data di scadenza - 3 -

4 della rata; per quanto riguarda le appendici, dalle ore del giorno di decorrenza del titolo a condizione che l ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60 giorno dal ricevimento del documento emesso dagli Assicuratori da parte del Contraente stesso; per quanto riguarda le appendici e/o atti a premio zero, dalle ore del giorno di comunicazione del Contraente al broker o agli Assicuratori. Trascorsi i termini di cui sopra, salvo accordi fra le Parti, l assicurazione resta sospesa dal giorno della scadenza dei termini di pagamento e riprenderà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o dell emissione dell ordine di pagamento, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata, senza soluzione di continuità, anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di sospensione sempreché tali sinistri siano già conosciuti nello stesso periodo di sospensione. Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker incaricato (come da successivo art. 1.14) e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per il Contraente Assicurato, anche ai fini di quanto stabilito dall articolo 1901 del Codice Civile. Art. 1.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente deve dare comunicazione scritta al di ogni aggravamento di rischio a lui noto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dal possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell alt Codice Civile Art. 1.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO A parziale deroga dell art del C.C. si conviene, in caso di diminuzione del rischio, che la riduzione di premio conseguente ai casi previsti dal detto articolo sarà immediata e rimborserà la corrispondente quota di premio anticipata e non goduta escluse le imposte. Art BUONA FEDE La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Art. 1.7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60^ giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e il Contraente Assicurato possono recedere dall'assicurazione. Il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 90 giorni prima di detta scadenza. Diversamente avrà effetto dalla scadenza dell annualità successiva. Non è ammesso il recesso del dalla garanzia di singoli rischi o parti dell assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell Assicurato e conseguente riduzione del premio Art DURATA DEL CONTRATTO Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nel contratto, non è previsto il tacito rinnovo. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria. Tuttavia, fatto salvo il caso di recesso per sinistri, a richiesta del Contraente, da effettuarsi con lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza prevista, la polizza potrà essere rinnovata per una durata non superiore a quella originaria ove ciò non confligga con la normativa in essere. Inoltre, a richiesta del Contraente, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l aggiudicazione di un - 4 -

5 nuovo contratto, si obbliga a prorogare il contratto di 180 (centottanta) giorni dopo la scadenza finale, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi al mediante lettera raccomandata. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura. Art. 1.9 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art FORO COMPETENTE Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente. Art RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge Art COASSICURAZIONE E DELEGA A deroga dell alt Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della patte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dal Delegataria, all uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici; la firma apposta dal Delegataria rende fatto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime. Art ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Il Contraente è esonerato dall obbligo di denunciare al eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Art CLAUSOLA BROKER Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: che il Broker, nell ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare al, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker; che il pagamento dei premi dovuti al, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell art C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dal. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell art. 1.3 Pagamento del premio ; che l opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, secondo quanto disciplinato dagli accordi tra le stesse ed il Broker incaricato. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dal - 5 -

6 assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all alt. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l ISVAP con provvedimento n 5 del 16/10/2006. Art OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL ANDAMENTO DEL RISCHIO Con periodicità annuale, si impegna a fornire al Contraente, entro novanta giorni dal termine dell annualità assicurativa, i dati afferenti l andamento del rischio. La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa: a) sinistri denunciati; b) sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva; c) sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato) d) sinistri respinti (con indicazione della motivazione) e) sinistri senza seguito Art FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o indirizzati al Broker. Analoga procedura adotta nei confronti del Contraente. Art ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO Il premio viene anticipato in base all applicazione dei tassi, espressamente indicati nel modulo di offerta, da applicarsi sui parametri, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto; il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i medesimi tassi. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INCENDIO Le Condizioni che seguono prevalgono, in caso di discordanza, sulle norme che regolano l assicurazione in generale L eventuale discordanza tra le norme che regolano l assicurazione in generale, le norme che regolano l assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati. Art OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: incendio; - fulmine; - esplosione e scoppio (anche accidentale da ordigni esplosivi); - autocombustione - implosione - danni agli effetti personali di dipendenti La Società rimborsa, altresì, entro il limite del 10% dell ammontare del danno, le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni - 6 -

7 fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza. Art DELIMITAZIONE DELL ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI Sono esclusi i danni: a. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; b. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; c. causati con dolo dell Assicurato e/o del Contraente; d. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l Assicurazione; e. alla macchina od all impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; f. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; g. determinati da mareggiate; h. dovuti a umidità, stillicidio, trasudazione o infiltrazione Art COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI Senza espressa pattuizione non sono compresi in garanzia: a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore. Sono invece indennizzabili, entro il limite del 10 % del valore assicurato per la partita "Patrimonio Mobiliare b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici; d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliches, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c) e d), rimborsa il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L indennizzo verrà corrisposto dal soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite. Art ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Art ESTENSIONE TERRITORIALE La garanzia è operante nell ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e concerne stabilimenti, depositi, filiali, uffici ed altre dipendenze nelle quali il Contraente svolga la propria attività. CONDIZIONI PARTICOLARI Art 3.1 ACQUA CONDOTTA La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua - esclusa acqua piovana - a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi. La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione

8 La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun sinistro. Art. 3.2 SPESE RICERCA GUASTI La Società, in caso di sinistro risarcibile in base alla presente polizza causato dalla fuoriuscita di acqua condotta, si obbliga ad indennizzare le spese per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi accordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti di fabbricato. La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun sinistro con il massimo risarcimento di 5.000,00 (cinquemila/00) per annualità assicurativa. Art. 3.3 ACQUA PIOVANA Gli Assicuratori rispondono dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da acqua piovana. Sono esclusi dall assicurazione a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti; b) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o tettoie, aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti ed a quanto in essi contenuto; c) i danni causati da fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico, dagli argini di corsi naturali o artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivanti da acqua piovana; d) i danni indiretti, o di inattività di qualsiasi genere e specie o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; e) i danni a cose e/o enti posti all aperto e/o sotto tettoie; f) i danni a cose e/o enti posti a meno di 12 cm dal livello del pavimento dei locali. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell importo di 500,00 (cinquecento/00). Art ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI La Società prende atto che, per l alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. E pertanto tollerata l esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili. Art. 3.5 ANTICIPO INDENNIZZI L Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso e che I indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno ,00 (trentamila/00). L obbligazione del verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro semprechè siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell anticipo. Nel caso che l assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. L Assicurato si impegna e restituire immediatamente l anticipo ottenuto, maggiorato degli interessi legali e delle eventuali spese, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento effettuato. Art CADUTA OGGETTI VOLANTI La Società risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio. Art COLAGGIO DA IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE - 8 -

9 A parziale deroga dell art sub c), indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua o altro agente estinguente a seguito di rottura accidentale di impianti fìssi di estinzione, comprese le relative alimentazioni. Restano esclusi i danni: a) causati da gelo, ancorché dovuto a rottura; b) di umidità e stillicidio; c) causati da usura, corrosione e mancata manutenzione; d) verificatisi in occasione di lavori di installazione, manutenzione ordinaria o straordinaria, riparazione, collaudo, prove e modifiche sia dell impianto sia dei locali protetti. La Società indennizza, altresì, le spese sostenute per la ricerca, compresa la rottura ed il ripristino delle opere murarie, e la riparazione delle rotture di detti impianti. Art COLPA GRAVE DELL ASSICURATO Con riferimento all art 1900 del C.C. si precisa che sono compresi in garanzia i danni derivanti dagli eventi garantiti determinati da colpa grave del Contraente o dell Assicurato nonché colpa grave degli Amministratori e del Presidente. Art. 3.9 COMPENSAZIONE FRA PARTITE Relativamente alle partite Fabbricati Macchinari attrezzature Arredamento Merci, se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre partite per le quali, secondo l art del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione, colpite da sinistro o no. Art DANNI CONSEGUENZIALI La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze: mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione; colaggio o fuoriuscita dei fluidi; purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti dal presente Capitolato i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con il presente Capitolato. Art DEROGA ALLA PROPORZIONALE Con riferimento all art. 21 delle Condizioni Generali di Polizza ed a parziale deroga di quanto previsto dall art del Codice Civile, si conviene che nell applicazione della regola proporzionale prevista da detto articolo non si terrà conto dell eventuale maggiore esistenza, sempreché questa si mantenga entro il limite del 20% (venti per cento) della somma assicurata ad ogni singola partita. Se detto limite del 20% (venti per cento) risultasse superato, si applicherà allora il disposto del citato articolo 1907 del Codice Civile sull eccedenza del predetto 20% (venti per cento). Qualora in caso di sinistro risultasse che l effettiva esistenza delle partite colpite è superiore alle somme garantite, il Contraente si impegna a garantire tali aumenti per la residua durata del contratto. Art DIMINUZIONE DEI VALORI ASSICURATI A parziale deroga dell art del C.C. si conviene che, in caso di diminuzione dei valori assicurati, la riduzione di premio conseguente ai casi previsti da detto articolo sarà immediata e rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta escluse le imposte. Ciò anche in caso di alienazione delle cose assicurate, e di cessazione del rischio di cui all art del C.C. nei quali casi l Assicurato sarà sollevato da ogni pagamento di penale. Art DISPERSIONE DI LIQUIDI La Società risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi ed impianti, a seguito di guasto o rottura dei suddetti. La Società non risponde: - 9 -

10 a. dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori; b. dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; c. dei danni causati da altri enti dalla dispersione del liquido; d. delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Art EVENTI ATMOSFERICI La Società si obbliga a risarcire l Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle proprietà assicurate da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d aria. La Società risponde, inoltre, dei danni prodotti dall incendio conseguente agli eventi atmosferici anzidetti. Sono esclusi dall Assicurazione: a) i danni causati da: fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d acqua (naturali od artificiali ), di laghi, bacini, dighe: inondazioni provocate dal mare, anche se derivate da uragano, tempesta o da qualsiasi altra causa; gelo, neve, nevischio e ghiaccio che non sia grandine; cedimenti o franamenti del terreno; b) i danni che si verificassero alle parti interne degli immobili e/o loro contenuto causati da: acqua, grandine, sabbia o polvere dovute ad uragani o bufere o tempeste, a meno che acqua, grandine sabbia o polvere non siano penetrate negli immobili attraverso rotture, brecce o fenditure provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti, dalla violenza dei sopraindicati eventi atmosferici; acqua delle attrezzature sprinkler o di altre tubazioni, a meno che dette tubazioni, o attrezzature siano state danneggiate dall azione diretta della grandine; c) i danni a: alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; vetrate e lucernari in genere di spessore inferiore a mm 10 (dieci) i danni indiretti o da inattività di qualsiasi genere o specie. Ai fini della presente garanzia, resta convenuto che il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di 500,00 (cinquecento/00). Art ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi esterni verificatisi per cause dipendenti e non dalle attività dichiarate in polizza. Art EVENTI SOCIO POLITICI La Società risponde:. 1 dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni, atti vandalici o dolosi, sabotaggio, individuale od organizzato; 2 degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente/Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi sommosse occupazioni o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio. La Società non risponde dei danni: a) di inondazione o frana; b) di rapina, estorsione, saccheggio, od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido refrigerante; e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione del prodotto, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli di manovra; f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni

11 avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l occupazione medesima si protraesse per oltre quindici giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2., anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurati nei limiti previsti dalla polizza. Agli effetti, della presenta estensione di garanzia, il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di 500,00 (cinquecento/00). In nessun caso pagherà per uno o più sinistri che avvengono nel periodo di assicurazione pattuito per la presente estensione, importo superiore al 80% (ottanta per cento) delle somme assicurate. Art ESONERO DICHIARAZIONE SINISTRI PREGRESSI La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i fabbricati oggetto dell assicurazione nell ultimo decennio precedente la stipulazione del presente Capitolato di assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia come motivo ai non risarcibilità di un eventuale sinistro. Art FENOMENO ELETTRICO La Società risponde dei danni materiali e diretti da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici. (compresi calcolatori e/o elaboratori elettronici) apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. La Società non risponde dei danni: a) causati da usura o da carenza di manutenzione; b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova: c) dovuti a difetti noti all Assicurato all atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell importo di 250,00 (duecentocinquanta/00) Questa garanzia è prestata con l intesa che qualunque sia al momento del sinistro, il valore complessivo delle cose assicurate, risarcirà il danno liquidato a termini di polizza fino alla concorrenza di ,00 (venticinquemila/00), senza applicare la regola proporzionale di cui all art 1907 del Codice Civile Art FUMO Gli Assicuratori rispondono dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. Eventuali danni saranno liquidati con deduzione della franchigia fissa di 250,00 (centocinquanta/00). In nessun caso pagherà, per uno più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la presente estensione, importo superiore al 70% (settanta per cento) della somma assicurata, Art GELO E GHIACCIO La Società indennizza i danni materiali e diretti che il gelo e il ghiaccio possono arrecare agli impianti interni idrici e tecnici, a servizio del fabbricato. Sono esclusi i danni: conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione; in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del sinistro. La garanzia viene prestata fino ad un massimo indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, di ,00 (centomila/00) e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di 500,00 (cinquecento/00) per ogni sinistro. Art GRANDINE (GARANZIA INTEGRATIVA) Fermo quanto disposto nell estensione di garanzia relativa agli eventi atmosferici e ad integrazione della stessa, risponde dei danni causati dalla grandine a:

12 serramenti, vetrate e lucernari in genere; lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati. Agli effetti della presente garanzia integrativa il pagamento dell indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia di 500,00 (cinquecento/00). Art GUASTI CAGIONATI DAI LADRI La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche se diversi da incendio, esplosione, scoppio e caduta di aeromobili, verificatisi in occasione di furto e rapina. Art IMPLOSIONE La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in occasione di implosione, ovvero del repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi. Art INDENNITÀ AGGIUNTIVA Limitatamente alle partite 1 e 2 riportate nel frontespizio di polizza, in deroga alte Condizioni Generali di assicurazione, si conviene che, in caso di sinistro, I indennizzo sarà maggiorato a titolo di risarcimento per interruzione od intralcio dell attività, di una percentuale del 30% sulle partite indicate nel riepilogo dei capitali assicurati. Art INDENNIZZO PRIMA DELLA CHIUSA ISTRUTTORIA La liquidazione dei danni verrà effettuata dagli Assicuratori anche prima della chiusura dell istruttoria giudiziaria. L Assicurato si impegna a far pervenire agli Assicuratori detto documento, non appena disponibile, con la massima sollecitudine. Resta inteso e convenuto che, in caso di esito dell inchiesta che veda I Assicurato condannato per dolo, l Assicurato stesso si impegna alla restituzione immediata dell indennizzo ricevuto. Art INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTI La Società risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto. La Società non risponde dei danni: a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana. cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell inondazione, alluvione, allagamento, agli enti assicurati; c) ad enti mobili all aperto; d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 (dodici) cm. dal pavimento. Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia fissa di ,00 (quindicimila/00). In nessun caso pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 50% (cinquanta per cento) delle somme assicurate. Art MERCI IN REFRIGERAZIONE A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generati di Assicurazione, ferme le restanti esclusioni e fatto salvo quanto in seguito espressamente derogato, risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di: 1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; 2. fuoriuscita del fluido refrigerante conseguente a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio. caduta aerei; b) all accidentale verificarsi di guasti o rotture dell impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e

13 sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell acqua o di produzione o distribuzione dell energia elettrica direttamente pertinenti all impianto stesso. La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non dell Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell importo di 150,00 (centocinquanta/00). La Società risarcirà per ogni evento e per anno assicurativo, il danno liquidato a termini di polizza fino alla concorrenza di ,00.- (diecimila/00), senza applicare la regola proporzionale di cui all art del Codice Civile. Art ONDA SONICA La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati dall onda di pressione determinata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere. Art ONERI DI RICOSTRUZIONE AD ENTI E/O AUTORITÀ PUBBLICHE Si da atto che nella somma assicurata per la voce Fabbricati" sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione. Art ONERI PERITALI Premesso che in caso di sinistro I Assicurato ha il diritto di scegliere e nominare fin dall inizio un proprio Perito, rimborserà le spese e gli oneri di detto Perito conformemente alle disposizioni delle Condizioni Generali di Assicurazione. Questo rimborso non potrà essere superiore a ,00 (venticinquemila/00) per evento e per anno assicurativo, né superiore alla somma effettivamente pagata al perito stesso. Entro il suddetto limite annuo sarà rimborsabile anche la quota a carico dell Assicurato per il terzo Perito in caso di arbitrato. Gli oneri dei periti incaricati del saranno totalmente a carico della stessa. Art ONORARI ARCHITETTI E CONSULENTI Viene convenuto che rimborserà gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio assicurato su fabbricati, macchinari, impianti, nel rispettato delle tabelle dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo. La somma massima a carico del viene stabilita in ,00 (venticinquemila/00) per evento e per anno assicurativo. Art OPERAZIONI PERITALI Si conviene che in caso di sinistro le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare. per quanto possibile, l attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dette aree danneggiate. Art PARIFICAZIONE AI DANNI DA INCENDIO Con riferimento a quanto previsto dall art, 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni da incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell Autorità, anche quelli prodotti dall Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione. Art PERDITA PIGIONI La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati

14 fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua. Art PRIMO RISCHIO ASSOLUTO SU PARTITE 4-5 Le somme assicurate di cui alle partite 4 e 5, riportate in frontespizio di polizza, sono garantite nella forma a primo rischio assoluto pertanto la regola proporzionale di cui all art del Codice Civile non sarà applicabile per tali partite. Art RICORSO TERZI La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale. interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi della legge per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, sino alla concorrenza del 20% (venti per cento) del massimale stabilito. L assicurazione non comprende i danni: a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli o altri beni dei dipendenti dell Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell acqua, dell aria del suolo. Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, figli dell Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali rispetto all Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate a sensi dell art del CC. nel testo di cui alla legge 07 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. L Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso del. Quanto alle spese giudiziali si applica l art del Codice Civile. Art RICOSTRUZIONE ARCHIVI, DOCUMENTI E DISEGNI La Società risponde, con il limite di ,00 (quindicimila/00) per evento e per anno e senza l applicazione della regola proporzionale di cui ali art CC, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli archivi cartacei, microfilm, documenti, disegni, materiale meccanografico ecc. distrutti o danneggiati. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro. Art RIGURGITI ACQUE DI SCARICO La copertura è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all interno dei fabbricati. Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento: - i danni derivanti da gelo; - i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati; - i danni arrecati da umidità o stillicidio; - i danni verificatisi, anche se solo indirettamente, in connessione con inondazioni o mareggiate; - le spese per l individuazione e l accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni; Art RINUNCIA ALLA RIVALSA

15 La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall art del Codice Civile verso le persone delle quali l Assicurato deve rispondere a norma di legge purché l Assicurato, a sua volta, non eserciti l azione verso il responsabile. Art RIMPIAZZO COMBUSTIBILE La Società rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene') in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in dal presente Capitolato o guasto accidentale aegli impianti dì riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato. Art RISARCIMENTO PER PARTITE SEPARATE Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione (pagamento delle indennità) sarà applicato dietro richiesta dell Assicurato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se ai soli effetti delle Condizioni Generali di Assicurazione, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo, i periti incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto agli Assicurati a titolo di indennizzo per il sinistro. A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene fra le Parti che il pagamento delle indennità potrà essere eseguito, limitatamente per ciascuna delle partite colpite da sinistro, non appena risultino espletate per la medesima partita, le modalità ad essa relative, riportate nelle summenzionate Condizioni Generali di Assicurazione, senza la necessità di provvedere in via preliminare alla definizione della globalità delle partite sinistrate. Art ROTTURA LASTRE E CRISTALLI La Società risponde, con il limite di 5.000,00 (cinquemila/00) per evento e senza l applicazione della regola proporzionale di cui all art C.C., del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la sostituzione di lastre di vetro o cristallo o specchi (escluse le cornici) collocati ed installati su fabbricati di proprietà dell Ente, contro i danni materiali e diretti di rottura dovuti a causa accidentale od a fatto involontario dell Assicurato o di terzi o ad uno degli eventi assicurabili con la presente polizza. Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza. Art ROVINA DI ASCENSORI Danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni. Art SOVRACCARICO DI NEVE. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all interno dei fabbricati e loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale dei fabbricati direttamente provocato dal peso della neve. La Società non risarcisce i danni causati: da valanghe e slavine; da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia: ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (*) ed al loro contenuto; ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto; e ai capannoni presso statici ed al loro contenuto; a lucernari, vetrate, serramenti in genere, nonché all impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve sul tetto. Le spese di demolizione e sgombero dei residuali del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza. Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di

16 5.000,00 (cinquemila/00) in nessun caso pagherà, per uno più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la presente estensione, importo superiore al 50% (cinquanta per cento) della somma assicurata, Art SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO Ad integrazione di quanto previsto all art. 1.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare alla più vicina discarica idonea a smaltire i residuati del sinistro sino alla concorrenza dell ulteriore somma assicurata specificata alla partita 5. Art TERREMOTO La Società risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, in deroga al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione non risponde dei danni: a. causati da esplosione: emanazione di calore o radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; b. causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto; c. causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati; d. di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere: e. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati, Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti stabiliti in polizza. Agli effetti della presente estensione di garanzia: le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro ; il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia fissa di ,00 (quindicimila/00); in nessun caso pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, importo superiore al 50% (cinquanta per cento) delle somme assicurate. Art TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l uso o la minaccia dell uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. Sono esclusi i danni: contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari; derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua, comunicazioni Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di 1.000,00 (mille/00); In nessun caso pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, importo superiore al 25% (venticinque per cento) delle somme assicurate alle singole partite.. La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso rimborsa il rateo di premio annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l imposta

17 Art UNIVERSALITÀ Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, fatta eccezione per l area dello stesso. Pertanto, in caso di sinistro, quanto contenuto entro l area colpita deve ritenersi tutto assicurato e, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, la cosa o l oggetto verranno attribuiti alla partita macchinari attrezzature arredi merci. Art URTO DI VEICOLI STRADALI La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli in transito sulla pubblica via, non appartenenti all Assicurato nè al suo servizio. La garanzia si intende estesa all urto dei veicoli, non appartenenti all Assicurato in transito anche all interno delle aree occupata dal Contraente stesso.. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell importo di 250,00 (duecentocinquanta/00). Art VICINANZE PERICOLOSE Il Contraente è sollevato dell obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio. NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI Art OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve: 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell art Codice Civile; 2) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure al entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art Codice Civile. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art Codice Civile. Il Contraente deve altresì: 1) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l entita approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al; 2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna; 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dal o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Art ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO Il Contraente o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. Art VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO I - Fabbricati - Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come di seguito definito. II - Patrimonio Mobiliare (Contenuto) - Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo premesso che per valore a nuovo s intende convenzionalmente:

18 - per i Fabbricati il costo dell integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell area. - per il Patrimonio Mobiliare il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. Le Parti convengono di stipulare l assicurazione in base al suddetto valore a nuovo alle seguenti condizioni: a. In caso di sinistro, si determina per ciascuna partita separatamente: l ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione valore a nuovo** non esistesse; il supplemento che, aggiunto all indennità di cui al capoverso precedente, determina l indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo ; b. Il pagamento del supplemento d indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale. c. L assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto Fabbricati e Patrimonio Mobiliare di reparti in stato di attività. In caso di sinistro alle merci, attribuite come valore alla partita Patrimonio Mobiliare, l indennizzo verrà eseguito in base al costo di riapprovvigionamento al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali e finanziari, sdoganamento e simili. Art PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - NOMINA DEI PERITI O ESPERTI DEL SETTORE L ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti e/o esperti del settore nominati uno dal ed uno dal Contraente con apposito atto unico, I due Periti e/o esperti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito e/o esperto ha facoltà dì farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito e/o esperto o se i Periti e/o esperti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito e/o esperto, quelle del terzo Perito e/o esperto sono ripartite a metà. Art MANDATO DEI PERITI I Periti e/o esperto del settore devono: 1 ) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate; 3) verificare se l Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 4) verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all art. 4.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno); 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti e/o esperti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l indennizzabilità del danno La perizia collegiale è valida anche se un Perito e/o esperto si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti e/o esperto nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria

19 SÌ conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata. Art PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, deve provvedere al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa dei sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall art. 2.2 (Delimitazione dell assicurazione - Esclusioni). Art TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dal. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato. Art LIMITE MASSIMO DELL INDENNIZZO Per nessun titolo, potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell ambito di quanto disciplinato dall art 1914 Codice Civile La Società Il Contraente. DICHIARAZIONE Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell alt Codice Civile, il Contraente e dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione: Art Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; Art Recesso in caso di sinistro; Art Durata del contratto; Art Foro competente; Art Assicurazioni presso diversi assicuratori; Art Clausola Broker La Società Il Contraente

20 ALLEGATO n.1 MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riportati nel capitolato di polizza ed a quelli di seguito riepilogati Contraente: CASA DI RIPOSO CESARE BERTOLI Via Sorte, Nogarole Rocca (VR) Durata contrattuale: dalle ore 24:00 del giorno alle ore 24:00 del giorno Sezione assicurata: Sezione 1: Incendio e Garanzie accessorie; Somme assicurate Partita Descrizione Somma assicurata Tasso 01 Fabbricati e relativi impianti Euro ,00 02 Macchinari attrezzature arredi merci Euro ,00 03 Indennità aggiuntiva su partite 1 e 2 (10%) Euro ,00 04 Spese di demolizione e sgombero (LIMITE PER EVENTO A P.R.A.) Euro ,00 05 Ricorso Terzi (LIMITE PER EVENTO A P.R.A.) Euro ,00 Offerta economica Complessiva: Premio Lordo Annuo = EURO ACCETTAZIONE: Il sottoscritto... nella sua qualità di... con sede in...via... dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente Capitolato e quant'altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essa contenute. Data Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione

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