RISCHIO CADUTA DALL ALTO

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1 MICHELE SANGINISI RISCHIO CADUTA DALL ALTO DAI PONTEGGI METALLICI FISSI

2 @ SERVIZI GRATUITI ON LINE Questo libro dispone dei seguenti servizi gratuiti disponibili on line: filodiretto con gli autori le risposte degli autori a quesiti precedenti files di aggiornamento al testo e/o al programma allegato possibilità di inserire il proprio commento al libro. L'indirizzo per accedere ai servizi è:

3 INDICE Prefazione...pag QUADRO LEGISLATIVO SUI LAVORI TEMPORANEI IN QUOTA, DEFINIZIONI E CONCETTI FONDAMENTALI SULLA CADUTA E SUI METODI DI CONTRASTO 1.1. Generalità...» Rischi conseguenti alla caduta dall alto...» Normativa di riferimento...» D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e cadute dall alto...» Dispositivi di protezione individuale. Definizioni...» Corpo in caduta libera e problematiche connesse...» Caduta libera...» Conseguenze fisiche in seguito alla caduta dall alto...» Forza di impatto in seguito ad una caduta dall alto...» Ulteriori considerazioni sullo spazio di caduta frenata...» Considerazioni conclusive sulla caduta dall alto...» Le tipologie di cadute dall alto...» Tirante d aria necessario...» Verifiche di accettazione nel caso di caduta dai ponteggi...» Sistema di trattenuta...» Determinazione della lunghezza del cordino con funzione di trattenuta...» Sistema di arresto contro le cadute dai ponteggi...» Evoluzione del sistema di arresto per le cadute dall alto...» Ancoraggi e linee guida...» Ancoraggi...» Considerazioni sulle azioni applicate al nodo R e sulla stabilità globale del ponteggio...» Modi alternativi per alzare il punto di ancoraggio..» Linee guida...» Concetti di base sulle funi...» Frecce delle linee guida utilizzate nei ponteggi...» Schemi di montaggio delle linee guida flessibili...» La gestione dell emergenza...» 58

4 6 RISCHIO CADUTA DALL ALTO Rischi connessi alla caduta dall alto e alla conseguente sospensione...» Kit di salvataggio e autosoccorso...» Avvio della procedura di emergenza...» Procedura di utilizzo del kit di salvataggio e autosoccorso..» Infortunato raggiungibile da un piano del ponteggio» Infortunato non direttamente raggiungibile...» Considerazioni finali...» ESEMPI DI CONTROLLI DI CADUTE DALL ALTO DAI PONTEGGI 2.1. Premessa...» Esempio introduttivo...» Nota per le verifiche dei punti di ancoraggio...» Esempio con utilizzo di cordino retrattile su ancoraggio fisso...» Sistema di trattenuta per quote di lavoro inferiori a 592 cm» Esempio con utilizzo di cordino fisso su linea guida flessibile...» Sistema di trattenuta per quote di lavoro inferiori a 372 cm» Esempio pratico...» Ulteriori prescrizioni nell utilizzo del sistema anticaduta...» Considerazioni conclusive...» GUIDA ALL USO DEL PROGRAMMA 3.1. Premessa...» Requisiti minimi hardware e software...» Convenzioni...» Installazione...» Attivazione del programma...» Sistema di protezione...» Istruzioni per la attivazione via Internet...» Chiave software...» Come collegare la chiave per la prima volta...» Come scollegare la chiave...» Come collegare una chiave scollegata...» Esempi riepilogativi sull utilizzo della chiave software...» Assistenza tecnica...» Avviamento del programma...» Modalità per l inserimento dei dati...» Caratteristiche generali del programma Rischio caduta dall alto...» 99

5 Indice Struttura del programma Rischio caduta dall alto...» Risultati del programma Rischio caduta dall alto e loro adeguata interpretazione...» Gestione del programma con le icone della toolbar...» Gestione delle cartelle di lavoro...» Collegamento ai dati del software Pi.M.U.S....» Collegamento ai Criteri di progetto...» Gestione stampa della scheda tecnica...» Gestione aiuto e utilità varie...» Informazioni sul dispositivo di trattenuta...» Schede tecniche prodotte in fase di stampa...» Collegamento dinamico con il software di calcolo strutturale Ponteggi P.V.D. e con il software Pi.M.U.S...» Procedura pratica di collegamento...» Considerazioni sulle funzionalità del collegamento tra i software Ponteggi P.V.D., Pi.M.U.S. e Rischio caduta dall alto...» LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 4.1. Riferimenti normativi...» Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (stralcio)...» Decreto Ministeriale 28 maggio » Circolare Ministero del lavoro del 22 novembre 1985, n » Decreto Ministero del lavoro 22 maggio 1992 n » Circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 44 del 10 luglio 2000 Prot IRLA5Q...» Circolare Ministero del lavoro e previdenza sociale 8/1/2001, n. 3..» Circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 30 del 3 novembre » 202 BIBLIOGRAFIA...» 205

6 PREFAZIONE La caduta dall alto è un rischio notevolmente grave a cui sono soggetti i lavoratori del settore delle costruzioni civili ed industriali, che merita un adeguata valutazione del rischio e un adeguata prevenzione nelle fasi operative, principi questi ottenibili anche con una idonea formazione del personale: infatti le conseguenze di una caduta dall alto producono quasi sempre invalidità permanenti più o meno gravi, e spesso sono anche causa di morte del lavoratore: al riguardo le statistiche sono abbastanza chiare. Che la problematica delle cadute dall alto sia particolarmente sentita è dimostrato dal fatto che già sin dagli inizi degli anni 50 il legislatore ha affrontato la problematica con specifici riferimenti e normative, che spesso sono però risultati parzialmente applicati dagli operatori del settore delle costruzioni, anche in conseguenza ai carenti controlli da parte degli organi di vigilanza. Tali concetti sono stati sostanzialmente richiamati dalle normative più recenti con il D.Lgs. 235/03, riguardante in modo specifico i lavori in quota, la cui inosservanza produce sanzioni notevolmente pesanti. L entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, noto come Testo unico sulla sicurezza, con riferimento ai lavori in quota, ed in modo specifico ai ponteggi, ha ribadito nella sostanza i concetti già noti di cui al D.Lgs. 235/03 riguardanti il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.) dei ponteggi, ma al contempo ha reso obbligatori i contenuti minimi del predetto piano, riportando nell allegato XXII i medesimi concetti già previsti dalla circolare 30/06 che in quanto tale non aveva carattere di obbligatorietà. La citata normativa attribuisce al datore di lavoro che gestisce lavori in quota specifici obblighi, tra cui l utilizzo di attrezzature di lavoro idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure. In particolare il punto 7.4 dell allegato XXII fa riferimento ai Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori che operano sul ponteggio nelle fasi di montaggio e smontaggio costituiti da cordini fissi, cordini retrattili, linee guida,

7 10 RISCHIO CADUTA DALL ALTO imbracature e altre attrezzature che hanno lo scopo sostanziale di controllare il rischio di caduta dall alto quando si opera in assenza di protezioni collettive quali parapetti e sottoponti. L utilizzo di tali dispositivi, peraltro previsto in modo specifico dall articolo 115 del D.Lgs. 81/08, deve essere adeguatamente e idoneamente gestito e controllato dal datore di lavoro, in modo tale che il sistema di protezione utilizzato consenta una caduta libera non superiore a 1,50 m qualora il dispositivo anticaduta sia privo di dissipatore di energia, o di 4,00 m nel caso il dispositivo anticaduta sia provvisto di dissipatore di energia. Il concetto di caduta libera è strettamente connesso con un ulteriore parametro sostanziale al controllo delle cadute del personale dai ponteggi nelle fasi di allestimento e smontaggio qualora sia vincolato ad un sistema anticaduta, ovvero al tirante d aria e alla forza di impatto a cui è soggetto il lavoratore al termine di una caduta, parametri di non immediata valutazione in quanto funzione di svariate variabili. Al fine di dare al datore di lavoro e ai tecnici interessati alla problematica uno strumento di supporto valido per il controllo e la gestione del rischio della caduta dall alto, si è ritenuto necessario sviluppare uno specifico software che consenta la valutazione di caduta libera, tirante d aria e forza frenante media, per la scelta del dispositivo anticaduta più idoneo al caso specifico in ottemperanza al punto 1 dell articolo 111 del D.Lgs. 81/08. Per i casi più complessi da gestire e controllare, come i primi due o tre livelli del ponteggio, il software è in grado di individuare anche un idoneo sistema di trattenuta. La presente pubblicazione è da considerarsi un integrazione del testo Pi.M.U.S piano di montaggio, uso e smontaggio per ponteggi metallici fissi, riguardante la predisposizione del piano essendo dotato di specifico, nonché al testo Ponteggi metallici fissi manuale pratico per progettisti ed installatori (concernente le problematiche connesse ai ponteggi) e si affianca al volume Ponteggi progetto verifiche disegni riguardante il calcolo dei ponteggi metallici in quanto dotato di specifico software, tutti testi editi da Dario Flaccovio Editore. Come già fatto per le precedenti opere, il software allegato al presente volume è in grado di leggere i file di dati generati dal software Pi.M.U.S. per l immediata valutazione di caduta libera, tirante d aria e forza frenante media, consentendo la stampa delle schede tecniche dei casi ipotizzati da inserire nel piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio da utilizzare, per un idonea valutazione del rischio e delle conseguenti misure di prevenzione da adottare. Ritengo infine doveroso ringraziare alcuni amici per la loro disponibilità e competenza, in particolare la dottoressa Sara Pirrone, l ing. Maurizio Bella e il dott. Valerio D Onofrio per i preziosi suggerimenti.

8 CAPITOLO 1 QUADRO LEGISLATIVO SUI LAVORI TEMPORANEI IN QUOTA, DEFINIZIONI E CONCETTI FONDAMENTALI SULLA CADUTA E SUI METODI DI CONTRASTO 1.1. GENERALITÀ Il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 intitolato Attuazione all articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/4/2008, con lo scopo sostanziale di uniformare il complesso quadro legislativo che si era venuto a creare negli ultimi cinquant anni, con il D.P.R. 547/55, ed i D.Lgs. 164/56, 626/94, 494/94, 493/94, 235/03 e con ulteriori norme che risultano ora tutte abrogate. Esso quindi costituisce un testo unico comprendente il quadro normativo suddiviso in tredici titoli per complessivi 306 articoli, nonché 51 allegati che includono anche disposizioni pregresse emanate con semplici circolari esplicative. Tale decreto, noto come Testo unico per la sicurezza, non stravolge le norme previgenti, che invece, contrariamente a quanto si possa pensare, risultano sempre attuali, come il vecchio e tuttavia valido D.P.R. 164/56, ma riorganizza l intero quadro normativo, ribadendo e rafforzando i concetti già emanati dalle norme esistenti e inserendo nuovi concetti, anche in riferimento alla normativa europea. Per quanto riguarda l argomentazione del presente testo, ovvero i lavori in quota, essi sono specificatamente regolamentati dal titolo IV ed in modo specifico nel capo II intitolato Norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota, ove nell ambito dell articolo 107 viene definito il lavoro in quota come attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile concetto questo già sostanzialmente noto agli operatori del settore in quanto introdotto dall articolo 16 del D.P.R. 164/56 e rafforzato dall articolo 4 del D.Lgs. 235/03. Pertanto un lavoratore che operi ad una quota superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile e sicuro, come ad esempio sul piano di un ponteggio dal quale è possibile la caduta per assenza dei parapetti, è obbligato al rispetto del D.Lgs. 81/08 e tale obbligo deve venire imposto dal datore di lavoro, che ai sensi del-

9 12 RISCHIO CADUTA DALL ALTO l articolo 111 del citato decreto sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e a mantenere condizioni di lavoro sicure, privilegiando le misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali e dimensionando le attrezzature alla tipologia di lavoro ed alle sollecitazioni prevedibili, il tutto in funzione delle condizioni operative e della situazione logistica in cui opera il lavoratore. Di conseguenza, al fine di contrastare le cadute dall alto dei lavoratori che operano a quote superiori a 2 metri, considerato che tale rischio è causa di infortuni sul lavoro gravi o mortali, è cura del datore di lavoro individuare le misure di sicurezza necessarie a ridurre i rischi, con l adozione di dispositivi di protezione contro le cadute che devono essere idonei alle modalità lavorative, alla tipologia del sito e adeguatamente dimensionati. Nelle pagine che seguono si parlerà in modo più esteso dei concetti di lavori in quota, altezza di caduta, tirante d aria, forza frenante e delle problematiche connesse, con specifico riferimento ai lavori svolti sui ponteggi, anche se le trattazioni riportate possono essere estese e adattate anche ad altri casi specifici RISCHI CONSEGUENTI ALLA CADUTA DALL ALTO Nei lavori che si svolgono in quota, ovvero ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile, il rischio di caduta dall alto assume un importanza determinante in quanto le conseguenze connesse possono provocare lesioni permanenti e nei casi più gravi la morte, tanto che al riguardo sono state emanate disposizioni legislative che obbligano il datore di lavoro ad un idonea valutazione dei rischi e ad assumere tutte le misure di prevenzione idonee. Tra i doveri del datore di lavoro vi è quello di fornire ai lavoratori un idonea formazione e informazione sul rischio di caduta dall alto, anche con corsi specifici finalizzati alla sensibilizzazione dei lavoratori alle problematiche connesse alla caduta dall alto, nel rispetto integrale delle misure di prevenzione necessarie. Addirittura il nuovo D.Lgs. 81/08, nell ambito dell allegato XXI riguardante i contenuti dei corsi di formazioni per personale addetto ai lavori in quota, prevede uno specifico modulo di due ore avente come oggetto elementi di gestione di prima emergenza-salvataggio da mettere in atto nei casi di recupero di personale caduto dall alto durante le operazioni di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi, e ciò a conferma di un rischio molto grave, già noto in altre discipline (alpinismo, paracadutismo) ma a torto trascurato nel mondo del lavoro, per i rischi conseguenti non solo alla caduta fine a se stessa, ma anche in conseguenza agli effetti negativi della sindrome da sospensione. Nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi il rischio di caduta dall alto è quello prevalente, soprattutto a causa dei prolungati tempi di esposizione, per cui è necessario assumere le seguenti misure di prevenzione allo scopo di eliminare o ridurre ad un livello minimo il rischio di esposizione di caduta dall alto:

10 1. Quadro legislativo sui lavori temporanei in quota 13 l utilizzo di dispositivi di protezione collettivi (parapetti montabili dal basso da una posizione protetta e accesso al piano in allestimento già provvisto di protezioni); l utilizzo di dispositivi di protezione individuali (dispositivi anticaduta certificati quali linee vita, imbracature, cordini fissi o retrattili ecc.). Nel caso si verifichi una caduta di un operatore vincolato ad un sistema anticaduta certificato, le problematiche non si esauriscono con i danni fisici conseguenti al contraccolpo subito (che risultano direttamente riconducibili alla tipologia di caduta e della tipologia dei dispositivi indossati e di cui si riferirà in seguito), ma al termine della caduta l operatore, restando sospeso nel vuoto, è soggetto ad un ulteriore rischio dovuto alla già accennata sindrome da sospensione, che si somma ai danni subiti con il contraccolpo conseguente alla caduta: pertanto l operatore deve essere recuperato nel più breve tempo possibile in quanto, la sospensione può aggravare ulteriormente le condizioni fisiche dell operatore. I rischi associati alla sospensione sono: il rischio da sospensione cosciente: in tale caso l imbracatura che sostiene il corpo del lavoratore comporta la compressione dei vasi degli arti inferiori con conseguenze sulla circolazione del sangue, portando il soggetto a uno stato di incoscienza; il rischio da sospensione inerte: la sospensione in stato di incoscienza del lavoratore può provocare la compromissione delle funzioni vitali; studi effettuati su essa hanno evidenziato che il sopraggiungere della cosiddetta patologia da imbracatura conseguente alla perdita di coscienza, può portare ad un rapido peggioramento delle funzioni vitali nell arco di minuti. In ogni caso la persona sospesa deve essere recuperata nel più breve tempo possibile, minuti al massimo, mettendo in atto la specifica procedura di emergenza, prevista nei documenti di valutazione del rischio a cui si farà specifico riferimento più avanti nel testo NORMATIVA DI RIFERIMENTO In aggiunta al già citato D.Lgs. n. 81 del 08/04/2008, le altre norme riguardanti i sistemi di protezione contro le cadute sono: il D.M. del 28 maggio 1985 (Riconoscimento di efficacia di un sistema individuale anticaduta per gli addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi metallici), che tratta i singoli componenti dei sistemi anticaduta (imbracatura, organo di trattenuta o cordini, guide rigide, ganci ecc.) definendo le caratteristiche dei materiali, i requisiti costruttivi e meccanici dei componenti, nonché le prove di qualificazione alle quali questi devono essere assoggettati, insieme a indicazioni relative alla fabbricazione, alla commercializzazio-

11 14 RISCHIO CADUTA DALL ALTO ne, alla marchiatura e alla certificazione dei prodotti, in aggiunta alle specifiche norme UNI quanto ad accertamenti su materiali e singoli elementi (corde, nastri, accessori metallici ecc.); il D.M. n. 466 del 22/05/1992 (Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale anticaduta per gli addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici); la norma tecnica UNI-EN 360 del 1992 (Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall alto dispositivi anticaduta di tipo retrattile); le norme UNI-EN n. 341 (dispositivi di discesa), n (dispositivi anticaduta di tipo guidato su linea di ancoraggio rigida), n (dispositivi anticaduta di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile); n. 354 (cordino di prolunga), n. 355 (assorbitori di energia), n. 358 (cintura di posizionamento e di trattenuta e cordini di posizionamento), n. 361 (imbracature per il corpo), n. 362 (connettori), n. 363 (sistemi di arresto caduta), n. 365 (dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall alto), n. 795 (dispositivi di ancoraggio), n. 813 (imbracature con cosciali). Per quanto riguarda gli aspetti normativi il D.Lgs. 81/08, nell articolo 2, ha introdotto i concetti di norma tecnica, buone prassi e linee guida secondo i quali, nell ambito di un idonea valutazione dei rischi, il datore di lavoro o chi di competenza può assumere soluzioni tecniche, organizzative e procedure non solo rispondenti alle norme sulla sicurezza di carattere obbligatorio, ma anche ispirate a norme di buona prassi e linee guida coerenti con la normativa vigente emanate da ISPESL, INAIL ed organismi paritetici D.LGS. N. 81 DEL 9/4/2008 E CADUTE DALL ALTO In merito ai sistemi di protezione contro le cadute dall alto, l articolo 115 del D.Lgs. 81/08, riallacciandosi all articolo 10 del D.P.R. 164/56, stabilisce che qualora non siano attuate misure di protezione collettiva, [ ] i lavoratori devono utilizzare idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti: assorbitori di energia; connettori; dispositivi di ancoraggio; cordini; dispositivi retrattili; guide o linee vita flessibili; guide o linee vita rigide; imbracature. Lo stesso articolo al punto 2 impone che il sistema di protezione deve essere

12 1. Quadro legislativo sui lavori temporanei in quota 15 certificato all uso specifico, e deve permettere una caduta libera non superiore a 1,50 m, o in presenza di dissipatore di energia a 4 m ; inoltre al punto 3 stabilisce che il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. Esaminando nel dettaglio il testo dell art. 115, si evidenziano i seguenti aspetti: il datore di lavoro deve dare priorità alle misure di protezione collettiva, circostanza questa non solo riportata nel citato articolo, ma rilevabile anche nell art. 111 comma 1 lettera a) in quanto principio generale che governa gli obblighi del datore di lavoro; rispetto alla norma previgente (articolo 10 D.P.R. 164/56) sono ora consentiti diversi elementi atti a costituire il sistema di protezione, mentre la precedente norma prevedeva, oltre alla cintura di sicurezza con bretelle (oggi denominata imbracatura), la fune di trattenuta (oggi denominata cordino fisso senza dissipatore) e la fune appositamente tesa (oggi denominata linea guida flessibile); un altro elemento innovativo rispetto all articolo 10 del D.P.R. 164/56 è costituito dalla possibilità di utilizzo dell assorbitore di energia abbinato al cordino, che qualora presente può consentire una caduta libera fino a 4 m, nonché al cordino retrattile con o senza assorbitore di energia e alla linea guida o alla linea vita rigida. Le innovazioni previste e riportate al precedente punto in realtà sono tali solo rispetto al D.P.R. 164/56, in quanto già il D.M. n. 466 del 22/5/1992, articolo 2, prevedeva l utilizzo del cordino abbinato ad un organo di trattenuta provvisto di freno a dissipazione di energia (denominato oggi assorbitore di energia), nonché di una guida rigida da applicare ai montanti interni del ponteggio (denominata oggi guida o linea vita rigida), mentre per quanto riguarda i dispositivi retrattili (o cordini retrattili) usati oggi in prevalenza, essi risultano regolamentati sin dal 1992 dalla norma tecnica UNI-EN n Come facilmente rilevabile, è necessario ricorrere all impiego dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) in assenza dei dispositivi di protezione collettivi (D.P.C.). Non tutte le tipologie di ponteggi metallici sono dotate di sistemi di protezione collettivi da attuare nelle fasi di montaggio o smontaggio, ma allo stato attuale dell arte parecchie ditte produttrici di ponteggi metallici hanno iniziato a commercializzare particolari ponteggi che con appropriate lievi modifiche dello schema base, consentono di montare i parapetti del piano (n + 1) dal piano (n) già provvisto di parapetti e quindi protetto, circostanza questa che da un lato privilegia l adozione e l impiego dei dispositivi di protezione collettivi nel rispetto delle normative, e dall altro evita l impiego dei dispositivi di protezione individuale, con conseguente snellimento e riduzione dei tempi nelle operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio.

13 16 RISCHIO CADUTA DALL ALTO Figura 1.1 È evidente che tale ponteggio, denominato normalmente tipologia con parapetti montabili dal basso, ha degli oneri di acquisto superiori rispetto a un ponteggio tradizionale, ma il maggior costo viene ammortizzato già con i primi montaggi dell opera provvisionale. La figura 1.1 evidenzia uno di tali sistemi costruttivi, realizzato con telai ad H ed elementi parapetto in unico componente, la cui sequenza di montaggio mostra che l operatore procede sempre da una zona protetta, circostanza questa che sostanzialmente produce i seguenti sostanziali vantaggi: rispetto della norma nel favorire i sistemi di protezione collettiva rispetto a quelli di protezione individuale; tempi di montaggio sensibilmente inferiori rispetto ad un sistema tradizionale che richiede il montaggio e lo smontaggio di opere provvisorie come linee di ancoraggio, ancoraggi supplementari, l impiego di cordini, imbracature, sistemi anticaduta di tipo retrattile ecc.; costi di montaggio e di gestione sensibilmente. Il sistema sopra descritto assume comunemente la definizione di ponteggio prefabbricato con parapetti definitivi montabili dal basso, ma è bene rilevare che molti produttori di ponteggi prefabbricati del tipo a telai prefabbricati, che risultano tra i più diffusi, che non dispongono nel proprio schema di protezioni di tipo collettivo, hanno progettato schemi di parapetti provvisori montabili dal piano inferiore (n 1) che una volta installati senza ricorrere all uso di D.P.I. (linee guida, cordini imbracature ecc.) consentono di accedere e completare il livello (n) in piena sicurezza con gli elementi propri del ponteggio e successivamente di spostare i parapetti provvisori al piano superiore (n + 1). Procedendo secondo tale sequenza, acquistando un numero limitato di tali tipologie di parapetto, è possibile procedere al montaggio in sicurezza e senza uso di D.P.I. anche per buona parte di ponteggi a telai prefabbricati che richiederebbero normalmente l impiego di cordini, linee guida, imbracature ecc.

14 1. Quadro legislativo sui lavori temporanei in quota 17 Figura 1.2 Sistema costruttivo che impiega un parapetto provvisorio definito sponda sicura che, utilizzato secondo le indicazioni del produttore, limita sensibilmente l uso dei D.P.I. durante le fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi a telai prefabbricati Questo sistema è noto con la definizione di schema di montaggio con parapetti provvisori montabili dal basso, che nell ottica generale della norma privilegia i dispositivi di protezione collettiva e permette di riutilizzare tipologie di ponteggi più datati nel caso in cui il produttore proceda alla produzione e alla commercializzazione di tale elemento integrando anche l autorizzazione ministeriale DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. DEFINIZIONI Con riferimento agli elementi definiti dall articolo 115 del D.Lgs. 81/08, in merito ai sistemi di protezione, si procede ora alla definizione di: assorbitori di energia; connettori; dispositivi di ancoraggio; cordini; dispositivi retrattili; guide o linee vita flessibili; guide o linee vita rigide; imbracature; sistemi di arresto per le cadute dall alto; punto di attacco/distacco; dispositivi di discesa; effetto pendolo; distanza di arresto; spazio libero di caduta in sicurezza; tirante d aria.

15 18 RISCHIO CADUTA DALL ALTO ASSORBITORI DI ENERGIA Sono regolamentati dalla norma UNI-EN n. 355, e costituiscono la parte di un sistema di arresto contro le cadute in grado di assorbire parte dell energia che si sviluppa in caso di caduta di una massa dall alto; può essere costituito da un nastro ripiegato più volte su se stesso e cucito, ovvero da un elemento elastoplastico o altro sistema ad attrito. In caso di caduta dall alto di un lavoratore, interviene mediante la scucitura del nastro o l allungamento elastoplastico del dispositivo o l attrito, attenuando l impatto del lavoratore con l imbracatura. L estensione massima sotto carico del dispositivo non deve superare i 175 cm. CONNETTORI Sono regolamentati dalla norma UNI-EN n. 362 e sono costituiti da un elemento metallico con sistema di apertura provvisto di blocco di sicurezza automatico o manuale (per ovvi motivi di sicurezza, si devono aprire con almeno due movimenti manuali intenzionali consecutivi). In genere connettono due parti di un sistema di arresto, come ad esempio un imbracatura e un cordino di trattenuta; appartengono a tale categoria i moschettoni e la pinza di collegamento o ancoraggio. DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO Sono regolamentati dalla norma UNI-EN n. 795, e sono costituiti da un elemento (fune, binario, ecc.) o da una serie di elementi provvisti di uno o più ancoraggi a parti stabili. Il punto di ancoraggio si definisce strutturale (fisso) quando l elemento o gli elementi sono fissati in modo permanente a una struttura a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un D.P.I.; si definisce mobile quando l elemento mobile aggiuntivo è montato sulla linea o sulla rotaia di ancoraggio a cui si può applicare il D.P.I. La norma li suddivide in 5 classi, anche in funzione della resistenza, e precisamente: classe A: ancoraggi fissi non rimovibili da applicare a elementi strutturali; classe B: ancoraggi fissi provvisori portatili; classe C: ancoraggi scorrevoli come le linee guida flessibili con inclinazione non superiore a 15 ; classe D: ancoraggi scorrevoli come linee guida rigide; classe E: ancoraggi a corpo morto da utilizzare su superfici con inclinazione non superiore a 5. Nei ponteggi i dispositivi di ancoraggio possono essere realizzati in punti fissi della struttura adeguatamente ancorata e a parti stabili dell opera servita; in tal caso si abbina solitamente a un cordino o a un dispositivo retrattile. In alternativa si accoppia a linee guida di tipo flessibile o rigide orizzontali ancorate ai montanti interni del ponteggio adeguatamente ancorato, abbinate a cordini fissi con o senza assorbitori di energia.

16 1. Quadro legislativo sui lavori temporanei in quota 19 CORDINI Sono regolamentati dalla norma UNI-EN n. 354 e sono l elemento di collegamento tra l imbracatura per il corpo e un punto di ancoraggio mediante connettori (moschettoni). Sono costituiti da una corda di fibra sintetica, da una fune metallica, da una cinghia o da una catena, provvisti alle estremità di anelli o connettori. Possono avere lunghezza fissa o regolabile, comunque mai superiore ai 2 m. Le diverse tipologie sono: cordini di posizionamento sul lavoro: collegano la cintura posta alla vita del lavoratore (cintura di posizionamento) ad un punto di ancoraggio circondandolo, e mantengono in posizione prestabilita il lavoratore. Non ammortizzano le cadute, che pertanto devono essere contenute entro i 60 cm; cordini di trattenuta: collegano la cintura posta alla vita del lavoratore (cintura di trattenuta) ad un punto di ancoraggio con una regolazione del cordino tale da limitare i movimenti del lavoratore impedendo ad esso di raggiungere posizioni a rischio di caduta. La loro funzione principale è quella di trattenere il lavoratore nel piano di lavoro senza che esso possa avvicinarsi a bordi liberi. Anche questa tipologia non è adatta all arresto delle cadute, che devono essere contenute entro i 60 cm; cordini di arresto della caduta: mettono in collegamento l anello a D posto sul retro dell imbracatura per il corpo (all altezza delle spalle) a un punto di ancoraggio e nell ambito massimo dei 2 m di lunghezza complessivi possono essere provvisti di assorbitori di energia. Dovendo consentire la movimentazione del lavoratore, possono essere singoli o doppi, cioè provvisti di un doppio braccio (cordino a Y) per effettuare agganci e sganci da linee guida con interruzioni lungo il percorso in sicurezza. DISPOSITIVI RETRATTILI Sono regolamentati dalla norma UNI-EN n. 360, e sono dispositivi anticaduta costituiti da un cordino posto all interno di un arrotolatore a molla provvisto di ritorno automatico del cordino e di sistema autobloccante che può comprendere un assorbitore di energia. Il cordino può essere metallico o in fibra sintetica, mentre il dispositivo è strutturato in modo tale che il cordino segua il movimento del lavoratore (sia in allontanamento che in avvicinamento) restando sempre in tensione, fino ad una velocità massima dell operatore di circa 2 m/s; per velocità maggiori entra in funzione il sistema di blocco del cordino che arresta il movimento del lavoratore. L eventuale caduta viene attenuata dal sistema di assorbimento di energia interno. I parametri associati a questi dispositivi sono: lunghezza del cordino: varia da 4 a 30 m; distanza di arresto: distanza verticale in metri misurata sul punto mobile di supporto del carico del sottosistema di collegamento dalla posizione di inizio

17 20 RISCHIO CADUTA DALL ALTO della caduta libera alla posizione finale di equilibrio dopo l arresto, con esclusione degli spostamenti dell imbracatura e dell elemento di fissaggio; tirante d aria: è la misura dello spazio libero verticale sottostante al piano di lavoro. Di tale parametro si parlerà più diffusamente più avanti; forza frenante: forza massima misurata sull ancoraggio o sulla linea di ancoraggio durante il periodo della frenatura (valore normalmente compreso tra 500 e 600 kg, che si ripercuote anche sul corpo del lavoratore durante una eventuale caduta). GUIDE O LINEE VITA FLESSIBILI Regolamentate dalla norma UNI-EN n , sono costituite da elementi adeguatamente ancorati ai quali viene vincolato un dispositivo anticaduta. La linea vita flessibile può essere una corda di fibra sintetica o una fune metallica, ed è destinata ad essere fissata a due o più punti di ancoraggio posti normalmente ad una quota più alta rispetto al piano di lavoro, e su di essa scorre l attacco mobile (carrellino, moschettone o elemento analogo) a cui si agganciano i dispositivi anticaduta. Essendo un elemento flessibile, deve essere posta in tensione con appositi tenditori e può essere dotata anche di assorbitore di energia. GUIDE O LINEE VITA RIGIDE Sono regolamentate dalla norma UNI-EN n , sono costituite da elementi adeguatamente ancorati ai quali viene vincolato un dispositivo anticaduta. La linea vita rigida è costituita da una rotaia o da un binario di materiale metallico, eventualmente anche modulare, che viene fissata a due o più punti di ancoraggio posti normalmente ad una quota più alta rispetto al piano di lavoro e su di essa scorre l attacco mobile costituito da un carrellino o un elemento analogo a cui si agganciano i dispositivi anticaduta. IMBRACATURE Sono regolamentate dalla norma UNI-EN n. 361 e costituiscono un supporto per il corpo: sono costituite da più cinghie e fibbie che vengono collegate al corpo di una persona con l intento di arrestare la caduta e di sostenere il corpo in modo uniforme ed adeguato. Sono provviste di cintura alla vita, cinture cosciali, bretelle e appoggi sternali di tipo sub-pelvico. Le cinghie sono primarie quando sostengono il corpo (reggi glutei e cosciali) e secondarie se di collegamento. L imbracatura indossata deve aderire bene al corpo, deve avere tutte le fibbie chiuse e le bretelle non devono potersi spostare dalla loro posizione. Nella parte posteriore ove le bretelle convergono sulle spalle è posizionato l anello a D necessario per il collegamento del cordino di arresto dell eventuale caduta; anche nella cintura alla vita sono presenti due anelli a D in posizione laterale, da utilizzare con i cordini di posizionamento e/o di trattenuta.

18 1. Quadro legislativo sui lavori temporanei in quota 21 SISTEMI DI ARRESTO PER LE CADUTE DALL ALTO Dispositivi di protezione individuale che comprendono un insieme di singoli dispositivi o elementi (cordini retrattili o semplici, cordini con assorbitori di energia, connettori, cinture di sicurezza, imbracature, ecc.) che, opportunamente connessi tra loro, limitano i danni di un eventuale caduta dall alto del lavoratore. Possono essere collegati direttamente al ponteggio o a linee di ancoraggio flessibili o rigide. Verranno analizzati più diffusamente nel paragrafo successivo. PUNTO DI ATTACCO/DISTACCO Punto sulla linea guida di ancoraggio in cui può essere collegato o scollegato il dispositivo anticaduta di tipo guidato. DISPOSITIVI DI DISCESA Dispositivo utilizzato per il salvataggio di persone sospese in seguito ad una caduta dall alto, mediante il quale il lavoratore può scendere lungo un cavo verticale da una posizione in quota verso una più bassa a velocità limitata. La discesa è controllata da un apposito elemento detto discensore, gestito dall operatore. EFFETTO PENDOLO Effetto cui può essere soggetto il lavoratore a causa delle oscillazioni dopo una caduta dall alto. È un inconveniente che deve essere controllato per evitare impatti contro ostacoli; tale effetto si manifesta al termine dello spazio percorso in caduta libera (CL) e continua durante lo spazio percorso in caduta frenata (CF). Questi spazi saranno definiti più avanti. DISTANZA DI ARRESTO Rappresenta lo spazio verticale percorso da un corpo in caduta, dal momento di inizio della caduta libera fino alla posizione di equilibrio finale dopo l arresto, escludendo gli spostamenti dell imbracatura sul corpo e del relativo elemento di fissaggio. SPAZIO LIBERO DI CADUTA IN SICUREZZA È lo spazio libero necessario a consentire una caduta senza che il lavoratore urti il suolo o altri ostacoli. Dipende da molti fattori tra cui la posizione del lavoratore al momento della caduta, la geometria del ponteggio, le caratteristiche del dispositivo anticaduta, la flessione degli ancoraggi, i cedimenti di cordini ed imbracature, la distanza tra l anello a D dell imbracatura ed i piedi del lavoratore (convenzionalmente pari a 150 cm).

19 22 RISCHIO CADUTA DALL ALTO TIRANTE D ARIA Misura dello spazio libero verticale posto sotto il piano del lavoratore necessario per arrestare la caduta in condizioni di sicurezza e senza alcun impatto contro il suolo. Rappresenta lo spazio libero di caduta in sicurezza, maggiorato di una distanza di sicurezza pari a 100 cm. Tale parametro si può distinguere in tirante d aria necessario e tirante d aria disponibile (spazio libero da ostacoli sotto il piano del lavoratore). Ai fini di una verifica positiva di tale parametro, il tirante d aria disponibile deve risultare maggiore del tirante d aria necessario. Moschettone metallico con ghiera di blocco a vite per collegamento a punti di ancoraggio e per cordini. Cordino di posizionamento fisso con anelli terminali con rodancia per il collegamento tramite moschettoni. Pinza di ancoraggio in acciaio per tubi o barre. Diametro da cm 14. Cordino di collegamento con assorbitore di energia, fune regolabile e moschettoni per il collegamento tra ancoraggio e imbracatura. Cintura di posizionamento con supporto anatomico per la schiena. Dispositivo anticaduta retrattile con arrotolatore, cinghia e moschettone. Lunghezza massima cm 250. Sistema anticaduta di tipo retrattile a richiamo automatico con cavo in acciaio sezione d = 4 mm (lunghezza del cavo metri ). Dispositivo anticaduta scorrevole su fune verticale da 14 mm provvisto di dissipatore di energia e attacchi e moschettone per il collegamento. Imbracatura con attacco dorsale e cintura di posizionamento con anelli a D per il collegamento dei cordini di trattenuta. Dispositivo di tipo sub-pelvico provvisto di bretelle, fibbie regolabili, cosciali e cintura di posizionamento. Dispositivi anticaduta con assorbitore di energia, moschettoni con doppio dispositivo di collegamento (funi da 12 mm o cinghie), con lunghezza iniziale di 150 o 200 cm. Figura 1.3

20 1. Quadro legislativo sui lavori temporanei in quota CORPO IN CADUTA LIBERA E PROBLEMATICHE CONNESSE Prima di entrare nel merito specifico della caduta di un lavoratore da un ponteggio, è opportuno dare alcuni brevi cenni riguardanti il fenomeno della caduta libera dei corpi, dell energia sviluppata e dei metodi per contrastare gli effetti connessi Caduta libera Dalla fisica è noto che per tratti di breve caduta ove sia trascurabile la resistenza dell aria sia possibile supporre costante l accelerazione di gravità, un corpo con velocità iniziale nulla in fase di caduta libera da un altezza h, ha una velocità che aumenta con l altezza di caduta, ed in particolare la velocità finale sarà: vf = 2 g h essendo v f = velocità finale in m/s del corpo in caduta libera dall altezza h g = accelerazione di gravità pari a 9.81 m/s 2 h = altezza di caduta espressa in m. Il tempo t impiegato a percorrere il tratto h in caduta libera sarà invece t = 2 h g Lo stesso corpo prima della caduta possiede una energia potenziale che, in caso di caduta libera si trasforma in energia cinetica E ki esprimibile dalla relazione: Eki = 1 mv 2 2 espressa in Nm, essendo m = massa del corpo in caduta libera in kg v = velocità del corpo in caduta libera in m/s. Sostituendo la velocità finale in questa ultima espressione, si avrà che alla fine della caduta l energia sviluppata è pari a: 1 2 Eki = m( 2gh) = mgh= E 2 pi

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