L apertura e il trasferimento di sede: il rilascio delle autorizzazioni, la loro durata, i casi di sospensione e revoca

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1 3 L apertura e il trasferimento di sede: il rilascio delle autorizzazioni, la loro durata, i casi di sospensione e revoca Le autorizzazioni: natura giuridica L apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti (ex legge 287/1991) ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell articolo 6, (vedi infra paragrafo 3.5) con l osservanza dei criteri e dei parametri di cui al comma 4 dell articolo 3 e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all articolo 2. Ulteriori accertamenti, ai fini del rilascio dell autorizzazione, sono: quelli connessi con la conformità del locale ai criteri stabiliti dal Ministro dell Interno, da porre in essere anche in via non preventiva; quelli connessi con l adeguata sorvegliabilità dei locali, oggetto di concessione edilizia per ampliamento dei locali. Trattasi di autorizzazioni di polizia? La risposta sembra possa essere affermativa: anche per le funzioni attribuite alla competenza comunale si può ancora parlare di autorizzazioni di polizia, poiché il settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, pur con le evidenti assimilazioni alle attività commerciali, è interessato dalla esigenza inderogabile di assicurare la tutela della pubblica sicurezza in relazione all attivazione di quanto consentito (cfr. Sandulli, M.A., in AA.VV., I pubblici esercizi, Milano, 1992, p. 3, in Maggiora, E., op. cit., p. 13). «In particolare, con riguardo alle autorizzazioni qui in esame, il legislatore, rendendosi conto della peculiarità delle stesse, ha adoperato uno specifico nomen iuris, al fine di distinguerle nettamente dalle altre di competenza comunale. Ha quindi intitolato le attribuzioni, di cui all articolo 19 del d.p.r. 616 del 1977, alla polizia amministrativa, in contrapposizione alla polizia locale urbana e rurale, tradizionalmente di pertinenza del Comune, con questo evidenziando la loro diversità» (cfr. sent. Corte Costituzionale 7 aprile 1995, n. 115 in Maggiora, E. op. cit., p. 14). 3.2 I parametri numerici: limiti Il rilascio dell autorizzazione si articola pure sulla base delle direttive proposte dal Ministero dell Industria, del commercio e dell artigianato dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative e deliberate ai sensi dell articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in forza delle quali le regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresen-

2 Parte Prima - Pubblici esercizi 34 tative a livello regionale, fissano criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico. Qual è il ruolo del comune? Il comune, in conformità ai criteri e ai parametri di cui al comma 4 dell articolo 3 della legge 287/1991, sentita la commissione competente ai sensi dell articolo 6 della legge 287/1991, stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni. I parametri numerici sono stati oggetto della disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, introdotta dalla legge 5 gennaio 1996, n 25, la quale, all articolo 2, recante l intestazione riportata, recita: «1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, l autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 della medesima legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall articolo 6 della legge stessa, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del sevizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico». I parametri numerici sono oggetto inoltre di circolare ministeriale molto opportuna, per la tempestività e per la chiarezza. Si tratta della nota del M.I.C.A. prot. n del 13 maggio 1999, nella quale, a proposito di comunicazione di trasferimento nella stessa zona di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sottoposta al vaglio della commissione comunale di cui all articolo 6 della legge n. 287/1991, si fa presente che l art. 3 della legge 287 del 1991 dispone che: «l apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell art. 6, con l osservanza dei criteri e parametri ( )». L art. 2 della legge 25 gennaio 1996, n. 25, come già visto, ha disposto che «fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, l autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell articolo 3 della medesima legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall articolo 6 della legge stessa, di un parametro numerico ( ).». Si osserva dal Ministero, in merito a quanto sopra, che la norma introdotta dall art. 2 della legge 25 del 1996, nel modificare la procedura di rilascio delle autorizzazioni prevista dalla legge 287/1991 per la somministrazione di alimenti e bevande, riserva

3 l espressione del parere della commissione, di cui all art. 6 della medesima legge, alla sola fissazione dei parametri numerici. Infatti, prevede che siano i sindaci, una volta che si sia proceduto alla fissazione dei parametri numerici, a provvedere sulle domande. Il M.I.C.A. scrivente non ritiene, pertanto, corretta la procedura di sottoporre al parere della commissione anche i provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni. Si aggiunge poi che l art. 3 della legge n. 287 del 1991 non prevede regimi differenziati tra i trasferimenti effettuati nella medesima zona e quelli effettuati in zone diverse, sottoponendo ad autorizzazione, in via generica, l apertura ed il trasferimento degli esercizi di somministrazione. Lo stesso Dicastero precisa che, al riguardo, (cfr. anche circ del , punto 9), ha ritenuto però necessaria la proposizione della domanda di autorizzazione solo per i trasferimenti in altra zona, mentre per i trasferimenti nella stessa zona ha ritenuto sufficiente la semplice comunicazione. Quanto sopra prosegue il Ministero in relazione al fatto che il rilascio o il diniego dell autorizzazione vengono pronunciati in relazione al parametro numerico costituito dal prestabilito rapporto fra esercizi ed utenti nelle singole zone. Il trasferimento nella stessa zona non viene ad intaccare in nessun modo tale rapporto: la qual cosa fa mancare le condizioni per sottoporre tali trasferimenti ad autorizzazione. Resta fermo, ovviamente, che l attività non può essere esercitata nel nuovo locale fino a che il sindaco non abbia verificato la conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministero dell interno di cui all art. 3, comma 1, delle legge n. 287 del Presupposto necessario per applicare la norma che assoggetta ad autorizzazione il trasferimento di sede dei pubblici esercizi (art. 3, comma 1, legge n. 287) è che il territorio comunale sia suddiviso, a tal fine, in zone. Infatti, trattandosi di autorizzazione che è rilasciata o negata in relazione al parametro numerico costituito dal prestabilito rapporto fra esercizi ed utenti, è chiaro che, se il territorio non viene suddiviso, esso si presenta come unica zona e, quindi, il rapporto fra esercizi ed utenti è unico per l intero territorio comunale: il che fa mancare le condizioni per sottoporre i trasferimenti ad autorizzazione. Dovendo comunque ritenersi ugualmente presente l esigenza di verificare la sussistenza della conformità dei nuovi locali ai criteri stabiliti con decreto del Ministero dell Interno, previsto dall art. 3, comma 1, della legge 287, il sindaco può stabilire, con propria ordinanza, l obbligo di comunicare il trasferimento. In attesa dell emanazione di detti criteri, i trasferimenti non sono da ritenersi possibili, salvo che per causa di forza maggiore (quali, ad esempio, sfratti o calamità naturali). Si osserva che l individuazione di zone, fatta dai piani previsti dalla legge , n. 524, non è più valida, essendo venuti meno i piani stessi, con l abrogazione di tale legge. L eventuale provvedimento comunale di suddivisione del territorio comunale in zone non è vincolato all emanazione delle direttive di cui all art. 3, comma 4, della legge n.287, ma rientra nella discrezionalità del comune, alla stregua delle norme vigenti. (cfr. M.I.C.A. circ.n. 2368/C del 13 dicembre 1991, paragrafo 9). 35

4 Parte Prima - Pubblici esercizi I parametri numerici: esclusioni I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 dell art. 3 della legge n. 287 del 1991 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande: a) al domicilio del consumatore (catering e banqueting); b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati; c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; d) negli esercizi di cui all art. 5, comma 1, lettera c) della legge 287 del 1991 (esercizi di ristorazione ed esercizi per la somministrazione di bevande di cui alle lettere a) e b) del citato comma 1 dellart. 5 della legge n. 287 del 1991), nei quali sia prevalente l attività congiunta di trattenimento e svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari); e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell interno; f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; g) in scuole; ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; h) nei mezzi di trasporto pubblico. Detti limiti numerici non riguardano gli esercizi temporanei, i quali non fanno parte delle previsioni programmatorie della rete distributiva di somministrazione di alimenti e bevande, tanto che di esse non è menzione alcuna nelle direttive ministeriali alle Regioni (atto di indirizzo alle Regioni per la determinazione del numero degli esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande). Il quadro delle esclusioni dai limiti numerici viene ulteriormente delineato con la nota del Ministero dell Industria, del commercio e dell artigianato 3 giugno 1997, n , all oggetto: «Legge , n. 287 Aggiornamento della normativa sull insediamento dei pubblici esercizi Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all interno di un magazzino gestito con il sistema del cash and carry». La nota si riferisce al seguente caso: un gruppo multinazionale della distribuzione commerciale ha avviato diversi esercizi commerciali, dove viene effettuata, con la formula del cash and carry, la vendita all ingrosso di prodotti alimentari e non alimentari; l accesso ai magazzini è rigorosamente consentito solo ai clienti e ai dipendenti della multinazionale, la quale opera una rigorosa selezione dei clienti che possono accedere ai punti vendita, concedendo la tessera di ingresso solo agli aventi titolo, secondo la definizione di cui all art. 1 della legge 426/1971 «commercianti, grossisti o dettaglianti, utilizzatori in grande» (cfr. art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. 114/1998 e art. 2, comma 1, lett. a), della l.r. siciliana n. 28 del 1999). Fra tutti

5 gli utilizzatori in grande rientrano tutti coloro che svolgono un attività produttiva: artigiani, professionisti ed ovviamente anche coloro che esercitano il commercio al dettaglio. Questi clienti sono essi stessi operatori commerciali che provengono da Province limitrofe ai magazzini della multinazionale ai quali la società commerciale vorrebbe offrire la possibilità di ottenere un minimo di ristoro durante gli acquisti (es. acqua minerale, bibite, caffè ecc.). Il quesito posto è il seguente: «Ciò premesso, (si) chiede di conoscere se l attivazione di un bar nell ambito di un magazzino operante con la formula del cash and carry all ingrosso sia subordinata ai limiti numerici previsti dalla normativa attualmente in vigore in materia di rilascio di autorizzazioni». La risposta del Ministero: «La legge , n. 287, la quale si applica, in via generale, alla attività di somministrazione di alimenti e bevande, sottopone alla autorizzazione prevista all art. 3, comma 1, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata al pubblico, ossia effettuata in locali nei quali l accesso al consumatore è libero e il servizio è prestato nei confronti di chiunque ne faccia richiesta. Sottopone, invece, all autorizzazione prevista dall art. 3, comma 6, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata nei confronti di cerchie determinate di persone ed elenca, nel medesimo comma, le fattispecie riconducibili a detto tipo di attività. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande disciplinate dal citato art. 3, comma 6, precisa espressamente che per il rilascio delle autorizzazioni non si applicano i limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, i quali, invece, vanno applicati per il rilascio dell autorizzazione nei confronti del pubblico, disciplinata dall art. 3, comma 1. Pertanto, nonostante la fattispecie descritta (...) non sia espressamente elencata nel citato articolo 3, comma 6, la scrivente ritiene che possa ritenersi ad esse (fattispecie del comma 6 dell art. 3) assimilabile. L autorizzazione per (detto) esercizio, quindi, non si ritiene soggetta al rispetto dei limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 del citato art. 3 della legge n. 287/ 1991 (attualmente fissati in via transitoria, ai sensi dell art. 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25)». La legge n. 287 del 1991, al comma 7, dell articolo 3, inoltre, ribadisce e riassume le regole generali: «le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d uso dei locali e degli edifici, fatta salva l irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate». 3.4 La determinazione del numero di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: atto di indirizzo alle regioni L art. 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287 prevede che vengano emanate (nel rispetto dell art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Sono 37

6 Parte Prima - Pubblici esercizi 38 sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri (...) d) gli atti di indirizzo e di coordinamento dell attività amministrativa delle regioni (...)»), su proposta del Ministro dell Industria, del commercio e dell artigianato, direttive alle regioni che consentano loro di fissare periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili dai comuni per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali direttive risultano contenute nel d.p.r. 13 dicembre 1995 (in G.U., del 22 febbraio 1996 n. 44), recante: Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione del numero di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Tale decreto in proposito dispone che le regioni, nell indicare ai comuni ai sensi dell art. 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, i criteri e i parametri da seguire per la determinazione periodica del numero delle autorizzazioni rilasciabili in corrispondenza di ciascuno dei quattro tipi di esercizi previsti dall art. 5, comma 1, di tale legge tipo a), b),c),d) o di ciascuno dei tipi che risultino stabiliti dopo l emanazione del decreto di cui al comma 3 dell art. 5 (Il M.I.C.A.... può modificare le tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione alla funzionalità e produttività del servizio da rendere ai consumatori), debbono osservare le seguenti direttive: il numero delle autorizzazioni per ciascuno dei vari tipi di esercizi deve essere tale da permettere ai consumatori di qualunque parte del territorio comunale, in ogni periodo dell anno, di usufruire del servizio commerciale della somministrazione di alimenti e bevande con facilità e continuità; il numero delle autorizzazioni deve essere tale da impedire che si creino ostacoli alla concorrenza o condizioni di privilegio per singoli esercizi o gruppi di esercizi; l apertura ed il trasferimento di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande destinati ad integrare altre strutture commerciali deve essere facilitata, nell interesse generale degli scambi ed in quello dei consumatori; i criteri ed i parametri regionali in materia debbono essere indicati con periodicità almeno triennale, distintamente per le autorizzazioni non stagionali e per quelle stagionali (intendendosi per stagionali quelle che autorizzano all esercizio dell attività per una «stagione» di durata stabilita dallo stesso provvedimento autorizzatorio); i criteri ed i parametri suindicati debbono essere elaborati tenendo conto della rete degli esercizi in atto anche per attività analoghe; è vietato in ogni caso porre limiti massimi alle autorizzazioni rilasciabili: il che contrasterebbe con i principi prima enunciati, volti ad assicurare ai consumatori, in ogni parte del territorio e in qualunque periodo dell anno, la possibilità di usufruire del servizio commerciale della somministrazione di alimenti e bevande; volti a prevenire ostacoli alla concorrenza; volti a prevenire l instaurarsi di posizioni di privilegio monopolistico od oligopolistico, per singoli esercizi o per gruppi di esercizi; volti a prevenire il proliferare di trasferimenti di aziende commerciali per atti «inter vivos» a prezzi di intollerabile speculazione;

7 i criteri e i parametri possono anche essere definiti con riguardo a zone del territorio regionale, individuate sulla base di esigenze di identiche prestazioni del servizio. Le regioni avrebbero dovuto emanare i criteri ed i parametri per la determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili dai comuni agli esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande entro il 22 giugno 1996, cioè entro centoventi giorni dal 22 febbraio 1996, data di pubblicazione delle direttive ministeriali nella G.U. n. 44/ Le Commissioni Istituzione L articolo 6 della legge n. 287 del 1991, prevede: a) nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti è istituita una commissione composta: 1. dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede; 2. da un funzionario delegato dal questore; 3. da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (già dal direttore dell u.p.i.c.a) 1 o da un funzionario dallo stesso delegato; 4. da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale; 5. da un rappresentante designato dall azienda di promozione turistica, ove esista; 6. da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative; 7. da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale; 8. da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale. La commissione di cui al comma 1 dell articolo 6 è nominata dal consiglio comunale. Il potere di nomina viene conferito al sindaco (dirigente del settore) per questioni di speditezza della prassi amministrativa, inserendo per i comuni la facoltà di determinare i criteri di scelta dei componenti la commissione, la presidenza e il suo funzionamento. L affidamento dell adempimento connesso con la nomina della commissione al funzionario competente risulterebbe in linea con posizioni analoghe di altre leggi: la legge sulla disciplina dell attività di barbiere, 1 Il riferimento è da intendersi alla competenza camerale, a seguito della soppressione degli Uffici provinciali dell industria, del commercio e dell artigianato dal 1 settembre 2000, giusta decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella G.U. del 7 agosto 2000, n. 183, recante: «Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative del Ministero dell Industria, del commercio e dell artigianato (UU.PP.I.C.A.) da trasferire alle Camere di Commercio per l esercizio delle funzioni ad esse attribuite ai sensi dell art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

8 Parte Prima - Pubblici esercizi 40 parrucchiere e mestieri affini (legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142); la legge regionale della Sicilia sul commercio su aree pubbliche (articolo 7 l.r. 1 marzo 1995, n. 18). b) per i comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti è istituita una commissione per ciascuna provincia composta: 1. dal presidente della giunta provinciale o da un suo delegato ovvero, per la regione Valle d Aosta, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che la preside; 2. dal sindaco del comune di volta in volta interessato o da un suo delegato; 3. da un funzionario delegato dal prefetto; 4. da un funzionario delegato dal questore; 5. da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio 1 ; 6. da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale; 7. da un rappresentante designato dalle aziende di promozione turistica della provincia; 8. da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale; 9. da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale. La commissione provinciale è nominata dal presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d Aosta, dal presidente della giunta regionale. Le commissioni comunali e provinciali durano in carica quattro anni. Le prescritte designazioni per il rinnovo delle commissioni sono richieste nei sei mesi antecedenti la scadenza. Qualora le designazioni non siano pervenute alla data di scadenza delle commissioni, il sindaco e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d Aosta, il presidente della giunta regionale, «procedono comunque alla nomina delle commissioni». La norma appare palesemente intesa a consentire il rinnovo della commissione prima della sua scadenza quadriennale, tanto che, in linea con i tempi attuali, «sembrerebbe che la legge attribuisca anche al Sindaco il potere di nomina, in via surrogatoria, in assenza delle designazioni» (Maggiora, E. op. cit., p. 199). A dirimere ogni ragionevole dubbio, dovrebbe intervenire provvedimento chiarificatore di riforma della normativa, che attribuisca anche al sindaco il potere di nomina, in coerenza con il settore del commercio in aree private, per il quale è stata disposta l abolizione delle commissioni, a mente del d.p.r. 27 luglio 1995, n Il funzionamento della commissione comunale dovrebbe essere disciplinato da apposita regolamentazione che preveda: il numero legale per la validità delle riunioni da stabilirsi in un numero di componenti non inferiore alla maggioranza assoluta dei membri (la metà più uno), secondo la prassi mutuata dal funzionamento degli organi collegiali in genere;

9 il numero legale per la validità delle deliberazioni, corrispondente alla maggioranza assoluta dei presenti; la valutazione della volontà degli astenuti, nel senso di poter tenere conto che il numero degli astenuti vale per la determinazione del quorum dei presenti per la validità della seduta e vale anche per la determinazione della maggioranza, ma come se l astensione fosse voto contrario, perché non può evidentemente annoverarsi tra i voti favorevoli; le modalità di votazione, segreta o palese, e i casi in cui si procede a votazione segreta anche a richiesta di una parte (un terzo, un quarto...) dei presenti; il termine di recapito dell ordine del giorno ai componenti e le possibilità di modifica dello stesso ordine del giorno; la nomina del segretario della commissione e i requisiti di qualifica funzionale e di competenza dello stesso funzionario. Il parere della commissione comunale, in assenza dell indicazione del termine entro il quale deve essere espresso il parere stesso, trova la dimensione temporale nel dettato dell articolo 2 della legge n. 241 del 1990, secondo il quale, non essendo stabilito il termine entro il quale deve concludersi il procedimento di adozione del parere sulle autorizzazioni per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il termine stesso deve essere determinato in trenta giorni dalla richiesta di parere da parte del sindaco, trascorsi i quali il comune può procedere autonomamente, prescindendo dal parere della commissione comunale. Il parere della commissione provinciale, ai fini del rilascio dell autorizzazione, si intende favorevole (art. 6, comma 6, della legge n. 287 del 1991) qualora siano trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere da parte del sindaco, senza che la commissione medesima si sia espressa in merito Commissioni e soppressione di organi collegiali L articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (G.U. del 30 dicembre 1997, n. 302) ha disposto che gli organi di direzione politica degli enti, con provvedimento da emanarsi entro sei mesi dall inizio di ogni esercizio finanziario, avrebbero dovuto individuare i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell amministrazione o dell ente interessato, ragion per cui gli organismi identificati non indispensabili sarebbero stati soppressi. Con successiva circolare n. 1 dell 11 gennaio 2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, venivano indicati modi e tempi di esecuzione delle norme di legge citate. Conseguentemente, diversi enti si sono attivati per la soppressione di alcuni organi collegiali, tra i quali le commissioni di cui all articolo 6 della legge n. 287 del 1991, perché la legge determina le modalità per fissare i limiti numerici delle autorizzazioni, nonché i requisiti oggettivi e soggettivi con i criteri di sorvegliabilità e quant altro possa rimanere affidato all organo monocratico competente al rilascio dell au- 41

10 42 torizzazione. Il che, in linea con i criteri di razionalizzazione, efficienza e contenimento della spesa, che stanno alla base della norma citata, cioè dell articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n Pareri e risoluzioni ministeriali Parte Prima - Pubblici esercizi In tema di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all articolo 5 della legge n. 287 del 1991, sono stati emanati pareri ministeriali e sentenze che «rettificano» alcuni orientamenti. La risoluzione del Ministero dell industria n del 13 maggio 1999 tratta due temi: i compiti delle commissioni comunali e provinciali e il trasferimento degli esercizi in altri locali. Sul primo tema si stabilisce che il parere delle commissioni non è richiesto nella procedura di rilascio delle singole autorizzazioni, ma solo nel procedimento dei parametri numerici, in sostanza nella decisione sulla programmazione del settore. Secondo il Ministero, l articolo 2 della legge n. 25/96 ha modificato la procedura del rilascio delle autorizzazioni prevista dall articolo 3 della legge n. 287 del 1991, per cui nel procedimento deve intervenire solo il sindaco. Va ricordato che ci sono comuni e province che hanno adottato questa linea operativa già da anni. Sul secondo tema, il Ministero, ribadendo un orientamento costantemente seguito nella disciplina di tutte le attività commerciali, afferma che il trasferimento di pubblici esercizi è soggetto a preventiva autorizzazione del comune solo quando avviene da una zona ad un altra. La motivazione è quella tradizionale: la programmazione è fissata per zone e quindi gli spostamenti all interno di ciascuna non intaccano il contingente degli esercizi assegnati alle singole zone. Si può dedurre che il territorio comunale, se non è diviso in zone, va considerato un unica zona e, conseguenzialmente, per il trasferimento occorre solo e sempre la comunicazione. Naturalmente, il trasferimento è subordinato al rispetto dei requisiti edilizi, igienicosanitari e delle norme di sicurezza stabilite dal Ministero dell Interno. «Nella circolare ministeriale si parla di comunicazione di trasferimento, ma forse era più corretto parlare di denuncia di inizio di attività a norma dell articolo 19 della legge 241/90» (Alessandro Selmin IL SOLE 24-ORE del ). 3.6 La validità dell autorizzazione Validità quinquennale, vidimazione annuale e validità delle autorizzazioni stagionali L autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio, è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce

11 esclusivamente ai locali in essa indicati (art. 3, comma 2, della legge n. 287 del 1991): ne consegue che il rinnovo dell autorizzazione è subordinato al mantenimento dei requisiti in forza dei quali è stato posto in essere il rilascio dell autorizzazione (cfr. circolare M.I.C.A.13 dicembre 1991, n. 2368/C, punto 10). I comuni possono comunque assoggettare a vidimazione annuale le autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati in aree a particolare interesse storico e artistico, ai fini dell osservanza del disposto di cui all articolo 4 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, secondo cui, al fine di tutelare le tradizioni locali ed aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono stabilire, limitatamente agli esercizi commerciali, agli esercizi pubblici ed alle imprese artigiane, le attività incompatibile con le predette esigenze. La scadenza delle autorizzazioni stagionali (vedi infra paragrafo 3.7) è indicata nel titolo autorizzatorio. La prassi costante della vidimazione annuale non è quella seguita in sede di rilascio: la ripresa dell attività, stagionalmente, viene disciplinata ad istanza di parte e al mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi di legge: di onorabilità, igienico-sanitari, coerenza con le norme edilizie ed urbanistiche, anche in fatto di agibilità e di destinazione d uso. La domanda di rinnovazione deve essere presentata prima della scadenza del provvedimento. La rinnovazione decorre sempre dal giorno successivo a quello di scadenza. Salvo che non sia, nei singoli casi, diversamente stabilito, la rinnovazione ha luogo mediante vidimazione sull atto originario. Sullo stesso atto può apporsi l approvazione del rappresentante, nei casi in cui la rappresentanza è consentita dalla legge (cfr. articolo 13 Regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s.) Dichiarazione di prosecuzione di attività Con circolare n. 13/E del 19 gennaio 1998, diramata dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, Servizio IV-Divisione VII, a seguito dell abolizione delle tasse sulle concessioni comunali di cui all articolo 8 del d.l. n. 702 del 10 novembre 1978, convertito con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, disposta dall art. 51, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sono stati forniti chiarimenti in ordine alle procedure sostitutive del «rinnovo automatico» della validità dei provvedimenti amministrativi che, fino al 31 dicembre 1997, era legato al semplice adempimento fiscale. Posta la necessità (non essendo più operante il rinnovo automatico attraverso l obbligo tributario) di dotare il comune di uno strumento che consenta di venire a conoscenza di quali soggetti intendono continuare a svolgere la propria attività, nella circolare di cui sopra, è stato precisato che i titolari delle licenze e delle autorizzazioni per le quali non è più previsto il pagamento delle tasse sulle concessioni comunali, presentano al comune, prima della scadenza, una dichiarazione di prose- 43

12 Parte Prima - Pubblici esercizi 44 cuzione di attività dalla quale risulti l intenzione di voler continuare a svolgere l attività esercitata anche per l anno successivo. In proposito, ad ulteriore chiarimento di quanto sopra esposto, si sottolinea che detta dichiarazione di prosecuzione di attività va presentata soltanto nei casi in cui, per espressa disposizione di legge (cfr. art. 13 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed art. 13 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635), era prescritta la vidimazione dell atto amministrativo entro i termini prefissati. Pertanto, i titolari delle licenze e delle autorizzazioni per le quali non è più previsto il pagamento delle tasse sulle concessioni comunali, devono presentare al comune, prima della scadenza, una dichiarazione di prosecuzione di attività dalla quale si ribadisce risulti l intenzione di voler proseguire l attività anche per l anno successivo. Analogamente deve operarsi per il rinnovo delle autorizzazioni per l apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che, a norma dell art. 3, comma 2, della legge 25 agosto 1991, n. 287, hanno validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio, con la differenza che, nell ipotesi in esame, a causa della diversa durata di validità del provvedimento amministrativo, la suddetta dichiarazione di prosecuzione di attività dovrà essere presentata entro la scadenza del termine di cinque anni dal rilascio o dai successivi rinnovi quinquennali. Riguardo alla procedura che il titolare della licenza o dell autorizzazione è tenuto a seguire per l adempimento degli obblighi posti a suo carico, occorre innanzitutto precisare che la dichiarazione di prosecuzione di attività deve essere redatta in carta semplice, in quanto tale documento non rientra tra gli atti compresi nella tariffa, parte prima, dell imposta di bollo, di cui al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, approvata con d.m. 20 agosto Al fine di garantire agli interessati la necessaria informazione, è opportuno che i comuni specifichino nei provvedimenti amministrativi che verranno rilasciati (...) che gli stessi, alla scadenza, si intendono automaticamente rinnovati con la semplice presentazione da parte del titolare della licenza o dell autorizzazione di una dichiarazione di prosecuzione di attività per il periodo successivo. Le sanzioni applicabili saranno quelle che specifiche norme pongono a carico di coloro che svolgono attività senza le prescritte autorizzazioni o in violazione delle disposizioni imposte da leggi o dalle autorità competenti. (cfr. Ministero delle Finanze, Direzione Centrale citata, circolari n. 13/E del 19 gennaio 1998 e n. 35/E del 30 gennaio 1998).

13 Tasse sulle concessioni comunali: abolizione del tributo 45 MINISTERO DELL INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL ARTIGIANATO Circolare 4 febbraio 1998, n Tasse sulle concessioni comunali. Art. 51 del d.lgs , n Abolizione del tributo. Circolare del Ministero delle finanze 35/E del Si allega alla presente copia della Circolare del Ministero delle finanze indicata in oggetto ed emanata allo scopo di precisare il contenuto della precedente circolare n. 13/E del riguardante l applicazione dell art. 8 del d.l , n. 702, convertito con modificazioni dalla legge , n. 3. Allo scopo di fornire ogni opportuna chiarificazione al riguardo si precisa che l obbligo di dichiarazione di prosecuzione dell attività di cui alla citata circolare del Ministero delle finanze non riguarda la vidimazione delle autorizzazioni di cui all art. 45 del d.m. 375/88. La dichiarazione, infatti come riferisce la circolare, va presentata soltanto nei casi in cui per espressa disposizione di legge (cfr. art. 13 del t.u.l.p.s. ed art. 13 del regolamento di p.s. approvato con regio decreto , n. 635) era prescritta la vidimazione di atti entro termini prefissati. Al riguardo si sottolinea, infatti, che l art. 45, comma 1, del d.m , n. 375, Norme di esecuzione della legge , n. 426, sulla disciplina del commercio, dispone che: Ai fini dell applicazione dell art. 12 della legge (426/ 71) i comuni possono assoggettare a vidimazione le autorizzazioni alla vendita da essa prevista. L art. 12 della legge 426/71 disciplina i criteri in base ai quali i piani comunali per il commercio sono redatti. Il richiamo,che il citato art. 45 ne fa, porta alla conclusione che la vidimazione delle autorizzazioni può essere prevista da parte dei comuni allo scopo prevalente di rilevare la consistenza della rete distributiva. Ciò trova conforto anche nelle disposizioni sanzionatorie che al riguardo (art. 60, comma 6) prevedono una sanzione che va da lire a lire Pertanto il provvedere o meno alla vidimazione non incide sul valore sostanziale dell atto autorizzatorio che svolge comunque la sua efficacia e non è soggetto a scadenza. Tra l altro l obbligo della vidimazione riguarda soltanto gli operatori dei comuni che hanno usufruito della relativa facoltà ai sensi del citato art. 45 del d.m. 375/88 e l eventuale omissione comporta una mera sanzione pecuniaria di natura amministrativa. Si invitano codesti uffici a trasmettere la presente a tutti i comuni delle rispettive circoscrizioni e a darne la massima diffusione. Si precisa che la presente circolare è reperibile sul sito Internet di questo Ministero. 3.7 Le autorizzazioni temporanee Inquadramento normativo L articolo 103 del Testo Unico delle leggi di p.s., (abrogato dall articolo 6, comma 1, lett. b), del d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311), disponeva che «in occasione di fiere, feste e mercati, o di altre riunioni straordinarie di persone, l autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio. La validità di tali licenze deve essere limitata ai soli giorni delle predette riunioni». Le autorizzazioni temporanee sono pure menzionate dal comma 2 dell articolo 5 della legge 287 del 1991, che istituisce il divieto della somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume negli esercizi operanti

14 Parte Prima - Pubblici esercizi 46 nell ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all aperto. Resta ferma la facoltà del sindaco di estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume, temporaneamente ed eccezionalmente, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell articolo 6 della legge 287 del Le autorizzazioni temporanee sono ricordate anche dal Decreto del Ministro dell Interno 17 dicembre 1992, n. 564, recante il Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, il cui articolo 1, comma 1, recita: «I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d accesso o d uscita». Le autorizzazioni temporanee risultano pure trattate dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante la Disciplina delle associazioni di promozione sociale, la quale, all articolo 31, comma 2, recita: «Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali». Alle stesse autorizzazioni temporanee fanno riferimento: l art. 92, comma 14, della legge , n. 388 (Finanziaria 2001) che recita: «a decorrere dal 1 gennaio 2001 le disposizioni di cui all art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, e agli articoli 37, 39, 40 e 41 del regolamento approvato con d.p.r. 26 marzo 1980, n. 327, non si applicano al personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico»; la legge della Regione Siciliana 1 marzo 1995, n. 18, recante: Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche: articoli: 1 (comma 4, lettere e ed f); 4 (comma 5); 11 (commi 2 e 3). La presenza di attività temporanea trova ulteriore conferma nella legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), articolo 52, comma 17, riguardante l esercizio di attività in sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico. A questo proposito, il Ministero delle Attività produttive interviene con la nota prot del 17 aprile 2002, della quale si riporta il contenuto. «La legge 28 dicembre 2001, n. 448, dispone, all art. 52, comma 17, che a decorrere dal 1 gennaio 2002, le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.

15 Con riferimento a detta disposizione e con riguardo ai quesiti pervenuti alla scrivente, si fa presente quanto segue. La legge 11 giugno 1971, n. 426 e le successive modificazioni sono state espressamente abrogate dall art. 26, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, ad esclusione del comma 9 dell art. 56 e dell allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio, relativamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287(...). Pertanto, salvo i riferimenti normativi espressamente citati dal predetto art. 26, comma 6, tutte le altre disposizioni della legge n. 426 non hanno più efficacia a partire dall entrata in vigore del decreto legislativo n. 114 e non è più giuridicamente ammissibile sostenere una loro ultrattività o riviviscenza. Si osserva, altresì, che il decreto legislativo n. 114 non rappresenta una modifica della legge n. 426 in quanto si sostanzia in una riforma ex novo della disciplina in materia di esercizio commerciale. Ciò significa che la disposizione di cui all art. 52, comma 17, della citata legge n. 448 non può che riferirsi a quelle norme della legge n. 426 ancora vigenti, ossia, nello specifico, alle disposizioni relative alla iscrizione al R.E.C. per gli esercenti l attività di somministrazione di alimenti e bevande. 1. In conseguenza di quanto sopra espresso, dalla data di entrata in vigore dell art. 52, comma 17, della citata legge n. 448, in occasione di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, non occorre per chi somministra alimenti e bevande l iscrizione al R.E.C. Al riguardo si rammenta che, per effetto dell art. 6, comma 1, lett. b). del d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311, è stato abrogato l art.103 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, il quale prevedeva la possibilità di rilasciare le licenze temporanee di pubblico esercizio. Conseguentemente, ad avviso della scrivente, le norme alle quali fare riferimento, in via generale, per l esercizio temporaneo di somministrazione di alimenti e bevande sono l art. 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il quale subordina il rilascio dell autorizzazione all iscrizione nel Registro degli esercenti il commercio per l attività di somministrazione del titolare dell impresa individuale o, in caso di società, del rappresentante legale ovvero di un suo delegato, nonché quelle di cui all art. 3 della medesima legge che disciplinano le autorizzazioni. Al riguardo si evidenzia che il Consiglio di Stato nell esprimere il parere n. 1273/ 93, pronunciato nell Adunanza Generale del 25 luglio 1996, sullo schema di regolamento di esecuzione della legge n. 287 in discorso ha ammesso la possibilità di rilascio delle autorizzazioni temporanee per l esercizio della somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone a soggetti in possesso di iscrizione al registro degli esercenti per detta attività. Nello specifico, il Consiglio di Stato rileva che la (..) legge 287 del 1991, disciplinando l attività di somministrazione di alimenti e bevande comunque svol- 47

16 Parte Prima - Pubblici esercizi 48 ta, non può non comprendere anche quella esercitata nelle menzionate occasioni aventi carattere di temporaneità, da sottoporre quindi alla medesima disciplina amministrativa. A tal riguardo deve poi sottolinearsi che le autorizzazioni temporanee in questione non essendo contingentabili, restano assoggettate alla medesima disciplina dettata per le attività di cui all art. 3, comma 6, della legge n. 287 del 1991 (...). Di conseguenza, dette attività, aventi carattere di temporaneità ed esercitabili esclusivamente per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, sono soggette alla denuncia di inizio di attività che ha sostituito l autorizzazione prevista dall art. 3, comma 6, della legge n. 287 per effetto dell art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n Resta fermo, comunque, che per effetto del disposto di cui all art. 52, comma 17, della citata legge n. 448, solo in occasione di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, detta attività temporanea può essere consentita a soggetti non iscritti al registro degli esercenti per l attività di somministrazione di alimenti e bevande. 2. La citata disposizione di cui all art. 52, comma 17, comporta conseguenze anche nel caso dei soggetti legittimati all esercizio dell attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare sulle aree pubbliche, nel caso in cui intendano operare nelle fiere, sagre o manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico citate nella norma. Ai predetti, infatti, si applica l art. 28, comma 7, del citato decreto n. 114, il quale dispone che L autorizzazione all esercizio dell attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l una e l altra attività. L abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. L abilitazione alla somministrazione richiamata nella disposizione è dimostrata dall iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per l attività di somministrazione di alimenti e bevande, grazie alla quale i soggetti in possesso di autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari, che, giova ribadirlo, si caratterizza per essere una autorizzazione che consente l attività di vendita, nel caso in cui riguardi i prodotti alimentari, consente a chi la possiede anche la somministrazione dei medesimi se il soggetto risulta iscritto al registro per detta attività e detta iscrizione risulti sul titolo. Con riguardo a detto ultimo aspetto occorre precisare ulteriormente quanto segue. La legge 25 agosto 1991, n. 287, che disciplina l attività di somministrazione di alimenti e bevande, all art. 1, comma 1, dispone che: per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all uopo attrezzati.

17 Da detta definizione consegue che l elemento di distinzione tra l attività di somministrazione e l attività di vendita è dato dalla presenza di attrezzature in grado di consentire che i prodotti oggetto della vendita, ossia gli alimenti e le bevande, possano essere consumati dagli acquirenti nei locali dell esercizio o in una superficie aperta al pubblico a tal fine attrezzati. Pertanto, ai sensi delle norme vigenti, si può parlare di somministrazione di alimenti e bevande in senso proprio, o nel caso in cui la vendita del prodotto avvenga in locali dotati della attrezzatura idonea a consentire la consumazione sul posto, o in presenza di una superficie esterna egualmente dotata di attrezzature idonee. Ciò significa che solo nel caso in cui si tratti di esercenti sulle aree pubbliche in possesso di concessione di specifica area da attrezzare per il consumo sul posto degli alimenti e delle bevande somministrate, e solo nel caso in cui si tratti delle specifiche tipologie di manifestazioni elencate nella citata norma di cui all art. 52, comma 17, ai medesimi non può essere richiesta l iscrizione nel registro per l attività di somministrazione. 3. Come già desumibile dai punti precedenti, resta fermo che quanto sancito dalla citata disposizione di cui all art. 52, comma 17, vale solo nel caso delle tipologie di fiere, sagre e manifestazioni espressamente previste dalla disposizione stessa, ossia quelle a carattere religioso, benefico o politico: ciò significa che nulla è mutato per quanto riguarda quelle non caratterizzate da detta connotazione che restano soggette alla disciplina del Titolo X del citato decreto n. 114 e alle disposizioni regionali emanate in attuazione del medesimo. 4. Analogamente, la norma in discorso non determina alcuna conseguenza, sia relativamente al quadro normativo, sia con riguardo al sistema autorizzatorio, nel caso dei mercati che rappresentano una ulteriore tipologia di espressione dell esercizio dell attività sulle aree pubbliche. 5. Con l occasione si precisa, per quanto attiene il commercio al dettaglio, che le autorizzazioni temporanee alla vendita, previste dall art. 40, comma 11, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (recante il regolamento di esecuzione della citata legge n. 426), e rilasciabili in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, non sono più contemplate dal citato decreto legislativo n. 114, il quale tuttavia esclude dalla sua sfera di applicazione colui che esercita l attività di vendita in maniera del tutto occasionale (cfr. art. 4, comma 1, lett. b, che fa rinvio all esercizio professionale dell attività, e all art. 4, comma 2, lett. l, il quale si riferisce alle fiere campionarie e alle mostre di prodotti). Alla luce di quanto sopra appare evidente che l attività di vendita al dettaglio, in occasione di fiere, sagre e altre manifestazioni, ove esercitata in maniera professionale, è soggetta alle disposizioni che disciplinano l esercizio sulle aree pubbliche e a quelle vigenti in materia fieristica». Occorre evidenziare, al riguardo, che, a decorrere dal , le disposizioni relative all iscrizione al R.E.C. non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico. 49

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