Segnalazioni Novità Giurisprudenziali
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- Romano Petrucci
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1 Segnalazioni Novità Giurisprudenziali LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE PRODUCE L EFFETTO DELL ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ E LA SUCCESSIONE DEI SOCI NELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (CASS., S.U., 12 MARZO 2013, N. 6070) 1. La sentenza in sintesi Le Sezioni Unite, con la sentenza 12 marzo 2013, n. 6070, ritornano sulla questione degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, esaminando, in particolare, la sorte dei rapporti processuali pendenti nel momento in cui una società venga cancellata. Nell occasione, tuttavia, le S.U. ripercorrendo le principali precedenti pronunce, giungono a qualificare la situazione di contitolarità delle sopravvenienze attive in capo ai soci della società estinta in termini di effetto di un fenomeno in senso lato successorio. La ricostruzione prende le mosse dalle pronunce del 22 febbraio 2010, nn. 4060, 4061 e 4062, con le quali si era riconosciuta valenza innovativa all art c.c. rispetto all art. 2456, c.c. 1 / 7
2 ante riforma, e si era affermato che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese sia da considerarsi senz'altro produttiva dell'effetto estintivo: effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della riforma del diritto societario, o a partire da quella data se si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente. Inoltre, facendo leva sull argomento sistematico rappresentato dal disposto del novellato art. 10, comma 1, l. fall., che consente la dichiarazione di fallimento per gli imprenditori individuali e collettivi "entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se la insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo", con chiaro identico rilievo dell'iscrizione della cancellazione per ogni tipo di società commerciale, sia di persone che di capitali, la medesima efficacia estintiva deve riconoscersi anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro, quantunque tali società non siano direttamente interessate dall art e sia rimasto per loro in vigore l'invariato disposto dell'art (integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324). La situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tal riguardo, solo in quanto l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria, prova contraria che può consistere solo in un fatto dinamico, e cioè che la società abbia continuato in realtà ad operare - e dunque ad esistere - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro (in tal senso Cass. S.U. 9 aprile 2010, n. 8426, riferita al caso di un trasferimento della società all estero fittizio), unica ipotesi nella quale sembra consentita la c.d. cancellazione della pregressa cancellazione Ciò premesso, le S.U. esaminano separatamente la sorte dei rapporti non definiti che residuino dalla cancellazione della società, distinguendo quelli passivi da quelli attivi. Per i primi, il legislatore della riforma ha provveduto ad una sia pur parziale disciplina, stabilendo che i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, potendosi peraltro agire per risarcimento dei danni nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento del debito sociale è dipeso da colpa di costui. Ed analoga disposizione è dettata per le s.n.c. dall art. 2312, con la differenza che qui non opera la limitazione di responsabilità di cui godono i soci di società di capitali, limitazione che è invece ripresa dall art per l'accomandante di s.a.s., che risponde solo entro i limiti della sua quota di liquidazione. In ogni caso la cancellazione, e la conseguente estinzione della società non comporta in alcun modo l estinzione anche dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, i quali si trasferiscono in capo ai soci attraverso un meccanismo di tipo successorio che è rinvenibile nella previsione della loro chiamata in responsabilità operata dall art Il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettività giuridica dell'ente collettivo che fa naturalmente emergere il sostrato personale rende plausibile la ricostruzione del 2 / 7
3 fenomeno in termini successori, secondo le S.U., che danno anche rilevanza alla circostanza che il debito del quale possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo, che trae la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, sia per causa che per natura giuridica. Un ulteriore indizio in questo senso viene rinvenuto nel comma 2 dell art. 2495, che prevede che la domanda proposta dai creditori insoddisfatti nei confronti dei soci può essere notificata, entro un anno dalla cancellazione della società dal registro, presso l'ultima sede della medesima società, analogamente a quanto dispone l art. 303 c.p.c. che consente di notificare, entro l anno dalla morte della parte, l'atto di riassunzione agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto Per quanto riguarda, invece, la sorte dei residui attivi non liquidati e delle sopravvenienze attive della liquidazione di una società cancellata dal registro, le S.U. distinguono anche qui: - il caso della scelta volontaria della società di cancellarsi dal registro senza tener conto di una pendenza non ancora definita ma della quale il liquidatore aveva contezza, che può intendersi come una tacita manifestazione di volontà di rinuncia, quando si tratti di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, ovvero di diritti di credito, oltre che magari controversi, che non siano neppure liquidi; - dal caso in cui la scelta di cancellare la società non abbia tenuto conto di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, avrebbero dovuto senz'altro figurare nel bilancio finale di liquidazione, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti). Per questa seconda ipotesi, ferma restando l estinzione della società, e non potendosi procedere alla cancellazione della cancellazione, le Sezioni Unite percorrono anche qui la soluzione della successione dei soci, analogamente a quel che si è detto per i residui e le sopravvenienze passive: Se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e 3 / 7
4 dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione. La sentenza prosegue, poi, con l esame dei riflessi di tale conclusione sul piano processuale. 2. I possibili riflessi applicativi La pronuncia in esame rappresenta senza dubbio un notevole passo in avanti nella ricostruzione degli effetti della cancellazione della società, e della conseguente estinzione dell ente, sui rapporti pendenti, riconducendo la situazione di contitolarità dei soci che si viene ad instaurare in termini di fenomeno successorio (per una sintesi delle posizioni giurisprudenziali sugli effetti della cancellazione, v. la Segnalazione Novità Giurisprudenziale a commento di Cassazione Civile, SS.UU., 22 febbraio 2010, n. 4062, in CNN Notizie del 9 marzo 2010, Le Sezioni Unite sull'efficacia estintiva della cancellazione delle società di capitali e di persone dal registro delle imprese, est. Ruotolo). In passato si era rilevato come, a siffatta qualificazione una sorta di successione mortis causa dei soci alla società estinta «dovrebbe poi corrispondere, quantomeno laddove nell attivo residuino beni immobili, un conseguente regime di pubblicità. Si ipotizzi che gli ex soci intervengano tutti all atto di trasferimento ad un terzo del bene residuo; per assicurare la continuità delle trascrizione sembrerebbe tuttavia necessario saldare la trascrizione di tale atto di disposizione con una precedente trascrizione contro la società estinta ed a favore dei soci (che è ciò che si sarebbe verificato qualora il bene non fosse stato dimenticato nella liquidazione). Tale trascrizione troverebbe il suo titolo nella estinzione della società, attraverso un atto con cui gli stessi ex soci, premessa l estinzione della società, dichiarino di esser gli attuali titolari del bene in forza di successione. 4 / 7
5 La fattispecie descritta presenta alcuni aspetti analoghi a quelli contemplati dall art c.c.. Ma si tratta di una ricostruzione che, - da un lato, si scontra con il principio di tassatività (invero degli effetti, e non degli atti, il che forse non esclude a priori la percorribilità di tale via) della trascrizione, che non ammette appunto, l estensione per analogia a fattispecie non contemplate; - e, dall altro lato e soprattutto, appare difficilmente compatibile con la stessa struttura della norma richiamata (non essendo pienamente assimilabile il bene residuato ad un bene ereditario, né potendosi propriamente parlare di accettazione dell'eredità). Non appare quindi, quello delineato, un percorso dagli esiti certi e non ci si nasconde che ove si ritenesse insoddisfacente la tesi della assimilazione alla trascrizione degli acquisti mortis causa l esito potrebbe in definitiva esser quello della mancanza della continuità nelle formalità pubblicitarie. Invero, il termine successione viene sovente utilizzato anche con riguardo a vicende concernenti enti (si pensi al caso di confluenza di un ente in un altro), ma in senso figurato, per rappresentare appunto il subentro di un soggetto nei rapporti attivi e passivi di altro soggetto che si estingue. Altro è il fenomeno della successione mortis causa che il legislatore disciplina, sul piano della pubblicità immobiliare, nelle citate disposizioni» (Ruotolo, Società cancellata dal registro delle imprese e sopravvenienze attive, Studio n /I, in Studi e materiali, 2006, 1499 ss.). 5 / 7
6 La novità della posizione assunta dalle Sezioni Unite e della conseguente qualificazione della vicenda di termini di successione dei soci alla società, sembrerebbe possibile adottare anche una diversa soluzione sulla base dell interpretazione qui solo tratteggiata. Si era, infatti, ipotizzato, proprio in ragione della difficoltà di qualificare la vicenda in termini propriamente successori, all integrazione - mediante un atto di carattere sostanzialmente ricognitivo dell omessa indicazione del cespite - dell assegnazione effettuata a seguito dell approvazione del bilancio finale di liquidazione, sulla base del rilievo per cui la liquidazione consiste, nella sua fase finale, nella generica assegnazione dell attivo residuo ai soci, come tale idonea a ricomprendere l intero attivo ancorché non espressamente enunciato. Tale atto, secondo la ricostruzione profilata, sarebbe stato soggetto a trascrizione, ai sensi dell art n. 1), c.c., in quanto implicante l effetto del trasferimento della proprietà con gli effetti propri previsti dall art c.c., e non solo quelli della continuità ex art c.c. (Ruotolo, Società cancellata dal registro delle imprese e sopravvenienze attive, cit.). La sentenza delle Sezioni Unite parrebbe invece consentire una diversa e assai meno tortuosa soluzione. Infatti, il venir meno del soggetto cui era imputato il bene implicherebbe l eliminazione della sovrastruttura (società) che impedisce altrimenti di qualificare l assetto proprietario su quel bene in termini di comunione o contitolarità ordinaria da parte dei soci; e l effetto della instaurazione della comunione sarebbe automatico e conseguente a tale estinzione. Il fenomeno, allora, potrebbe sì essere ricostruito come successione, ma con un assoluta peculiarità: chi succede, il socio, succede in quanto socio e non in forza di un comportamento (accettazione espressa o tacita), come avviene per le successioni mortis causa. E l automatismo dell instaurarsi del regime di contitolarità impedirebbe, invero, anche di ricostruire la vicenda in termini di successione a titolo particolare: anche nel legato l acquisto prescinde da un comportamento, è automatico, ma è fatta salva la possibilità di rinunciarvi. Qui, invece, non sarebbe possibile rinunciare alla contitolarità, perché questa discenderebbe dal fatto dell esser (stato) socio. 6 / 7
7 Un fenomeno sì successorio, ma che sembrerebbe evocare quello degli heredes necessarii del diritto romano, che acquistavano l'eredità senza che vi fosse bisogno di alcuna manifestazione di volontà intesa a tale risultato, o della saisine nel diritto germanico ( der Todte erbt den Lebendigen ; o le mort saisit le vif ) per cui il morto impossessa il vivo, in virtù di un automatica investitura del chiamato nel possesso e nella titolarità dei beni ereditari. Si è contitolari in quanto si è stati soci, e per l individuazione di coloro che sono contitolari è necessario far riferimento a coloro che erano soci al momento della approvazione del bilancio finale di liquidazione. Tutto ciò potrebbe avere notevoli riflessi anche sul piano della pubblicità immobiliare. L automatismo nell instaurarsi del regime di contitolarità e l esistenza di un sistema di pubblicità delle vicende relative alle partecipazioni sociali sembrerebbe, infatti, consentire il superamento del problema della continuità della trascrizione: trattandosi di un effetto, per così dire, legale, susseguente all estinzione della società, esso non sarebbe oggetto di trascrizione, essendo possibile riferirsi, per ciò che attiene alla titolarità, alle risultanze storiche del registro delle imprese. Antonio Ruotolo 7 / 7
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