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1 controlli metrologici 1

2 1. Metrologia legale. Definizione e obiettivi istituzionali Definizione. La metrologia legale è oggi intesa come l insieme delle disposizioni giuridiche e tecniche che si prefiggono la garanzia della correttezza nelle determinazioni quantitative interessanti la fede pubblica, la salute pubblica e la sicurezza pubblica. Questi obiettivi sono perseguiti mediante la disciplina delle unità di misura legali, dei metodi di misura, degli strumenti metrici utilizzati in tali determinazioni e delle modalità del loro impiego. 2

3 1.2. Oggetto della metrologia legale. Nel quadro dei suoi fini istituzionali la metrologia legale si occupa essenzialmente: -della predisposizione delle prescrizioni metrologiche ai fini della successiva traduzione in disposizioni, a seconda dei casi, a livello legislativo, regolamentare o amministrativo; 3

4 -della elaborazione delle disposizioni che fissano gli impieghi in cui devono essere utilizzati strumenti conformi alle norme ad essi applicabili; -della determinazione delle procedure tecniche ed amministrative finalizzate al rispetto delle disposizioni in materia di metrologia legale; -della sorveglianza sull applicazione delle anzidette disposizioni; -della definizione delle unità di misura legali; del controllo dei preimballaggi. 4

5 2. Istituzioni che operano direttamente o indirettamente nel campo della metrologia legale 2.1. Organi della Convenzione internazionale del metro del 1875 Gli Organi creati con la Convenzione internazionale del metro del 1875, firmata anche dall Italia, rappresentano la massima Autorità internazionale a livello metrologico. 5

6 Essi sono: a) la Conferenza generale di pesi e misure (CGPM), formata dai delegati di tutti gli Stati membri, che attualmente viene convocata ogni quattro anni. Costituisce in certo qual modo l'organo legislativo e adotta le sue decisioni sotto forma di Risoluzioni. 6

7 Sono appunto queste Risoluzioni, che possono avere impatto sulla metrologia legale, come è avvenuto per quella sul sistema SI di unità di misura, che ha dato luogo alla direttiva comunitaria 80/181/CEE, attuata in Italia con il D.P.R. 802 DEL

8 b) il Comitato internazionale di pesi e misure, che possiamo definire l'organo esecutivo e che provvede a preparare i progetti di risoluzioni da adottare in sede di Conferenza generale. Ha, tra l'altro, il compito di dirigere e sorvegliare i lavori dell'ufficio internazionale di pesi e misure, di sorvegliare la conservazione dei prototipi internazionali, di istituire la cooperazione dei laboratori metrologici nazionali; 8

9 c) l'ufficio internazionale di pesi e misure, tra i cui compiti fondamentali citiamo la conservazione dei prototipi internazionali, la comparazione dei campioni nazionali, l'esecuzione e il coordinamento delle determinazioni relative alle costanti fisiche fondamentali. 9

10 2. 2. L Organizzazione internazionale di metrologia legale (OIML) L Organizzazione internazionale di metrologia legale (OIML) è' stata istituita dalla Convenzione internazionale di metrologia legale -Parigi ed ha come scopi principali : - la determinazione dei principi generali di metrologia legale, - lo studio, per fini di armonizzazione, dei problemi di carattere legislativo e regolamentare dil metrologia legale la cui soluzione è di interesse generale, - la determinazione dei requisiti tecnici e metrologici degli strumenti sottoposti al controllo metrologico obbligatorio. 10

11 L'OIML emana norme non cogenti. In particolare, adotta le sue decisioni sotto forma di Raccomandazioni internazionali, cui gli Stati membri sono impegnati moralmente ad uniformarsi e che in genere riguardano singole categorie di strumenti di misura (contatori di gas, strumenti per pesare a funzionamento non automatico, ecc.), di cui stabiliscono caratteristiche tecniche, funzionali e metrologiche. 11

12 L'OIML comprende: a) la Conferenza internazionale di metrologia legale, che ha tra i suoi compiti lo studio delle questioni concernenti i fini istituzionali dell'oiml e l adozione delle decisioni correlate. Compete alla Conferenza sanzionare le raccomandazioni internazionali che regolamentano le varie categorie di strumenti metrici; 12

13 b) il Comitato internazionale di metrologia legale, cui spetta di assumere tutte le iniziative idonee a perseguire i compiti propri dell'oiml. Rappresenta l'organo esecutivo della Conferenza; c) l'ufficio internazionale di metrologia legale, cui spetta il compito di assicurare il funzionamento della Conferenza e del Comitato. Opera sotto la direzione e il controllo del Comitato. 13

14 2.3. L Unione europea Altra struttura con competenze dirette nella metrologia legale, operante a livello europeo, è l Unione Europea (UE). In applicazione dell'articolo 100 del Trattato di Roma e ai fini dell'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi intracomunitari, adotta regolamenti e direttive anche in materia di metrologia legale, ai quali gli Stati membri devono adeguare le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative. 14

15 I regolamenti hanno immediata efficacia nell'ambito dell UE, e quindi per la loro entrata in vigore non necessitano di specifici provvedimenti nazionali, fatti salvi quelli necessari ad esempio per fissare le sanzioni relative a violazioni delle loro disposizioni. Nel settore della metrologia legale è in vigore un solo regolamento, quello che disciplina i cronotachigrafi, apparecchi che, mediante le registrazioni della velocità, dei tempi di guida e delle distanze percorse, consentono il controllo degli autisti nella guida degli autoveicoli di portata superiore a quella prevista. 15

16 Le direttive sono dei provvedimenti comunitari che, invece, abbisognano di provvedimenti nazionali per la loro attuazione. Di particolare interesse è la citata direttiva del Consiglio 80/181/CEE sulle unità di misura legali in tutta l Unione europea. 16

17 E stata la prima direttiva comunitaria di armonizzazione totale. Le relative disposizioni, che rispecchiano le Risoluzioni della CGPM in materia di unità di misura SI, sono state recepite in Italia col D.P.R. n. 802/1982, e sue successive modifiche. Questi provvedimenti sanciscono che le sole unità di misura legali sono praticamente quelle del sistema SI. Pertanto, nelle attività economiche, nei settori della sanità e della sicurezza pubblica e nelle operazioni di carattere amministrativo l'impiego di unità, denominazioni, definizioni e simboli diversi da quelli legali, costituisce violazione alle disposizioni predette e determina l'applicazione di apposite sanzioni. 17

18 Ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto non possono essere impiegati nei settori anzidetti il quintale e la megacaloria, che purtroppo talvolta troviamo ancora in certi cartelli stradali e nelle bollette del gas di alcune Aziende distributrici. Costituisce un integrazione del D.P.R. n. 802/1982 la legge , n.273, che istituisce il Servizio nazionale di taratura, e il suo regolamento esecutivo, concernente la determinazione dei campioni nazionali di talune unità di misura SI (D.M , n.591). 18

19 2.4. Welmec- European Cooperation in Legal Metrology Fine principale di questo organismo è stabilire un approccio armonizzato ed efficace alla metrologia legale europea. Trattasi di un organismo di cooperazione, creato nel 1989, tra le autorità nazionali di metrologia legale degli Stati dell Europa dell Ovest. Successivamente si è allargato accettando come membri effettivi o corrispondenti gli Stati dell Europa centrale divenuti membri dell Ue o impegnati in un processo di accesso. Welmec pubblica delle Guide su vari temi della metrologia legale, finalizzate ad un applicazione uniforme delle direttive europee in materia di metrologia legale. 19

20 2.5. CEN (Comité européen de normalisation) e CENELEC (Comité européen de normalisation en électronique et en électrotechnique) Sono due Enti di normalizzazione che sulla base di convenzioni con la Commissione europea pubblicano le cosiddette norme europee armonizzate. La conformità a queste norme è considerata presunzione di conformità ai requisiti essenziali previste dalle corrispondenti direttive. 20

21 Le norme armonizzate CEN, CENELEC e CEN-CENELEC sono pubblicate sulla G.U. europea, mentre le loro traduzioni, adottate come norme nazionali dagli Enti di unificazione degli Stati membri, sono pubblicate nelle GG.UU. dei medesimi Stati. 21

22 2.6. Organismi nazionali competenti in materia di metrologia legale. Il Parlamento nell ambito del suo potere legislativo emana le disposizioni in materia di metrologia legale di livello legislativo, mentre il Ministero dello sviluppo economico predispone o emana quelle di livello regolamentare ed amministrativo, avvalendosi della Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica (DGVNT). 22

23 Dalla DGVNT dipende l ufficio IV - Strumenti di misura e metalli preziosi che ha specifici compiti nel settore della metrologia legale, quali le approvazioni di modello di nuovi strumenti metrici, il rilascio delle autorizzazioni alle officine di montaggio e riparazione di cronotachigrafi, la predisposizioni di norme regolamentari ed amministrative. Non ha competenze per l approvazione di strumenti disciplinati dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE, detta MID (measuring instruments directive) La DGVNT per le sue attività è affiancata dal Comitato centrale metrico, organo di consulenza il cui parere nelle questioni ad esso sottoposte è obbligatorio, ma non vincolante. 23

24 A livello provinciale operano le Camere di commercio,che hanno autonoma competenza, inter alia, nelle seguenti attività metrologiche: esecuzione degli accertamenti valutativi della conformità, con riferimento alle disposizioni applicabili, degli strumenti di misura da utilizzare o utilizzati per ben definiti impieghi, sorveglianza in materia metrologica, 24

25 abilitazione di laboratori metrologici all esecuzione della verificazione periodica, se appositamente designati quali Organismi notificati, approvazione metrologica CE dei sistemi di gestione della qualità dei fabbricanti di strumenti di misura, ai fini dell autocertificazione CE degli stessi strumenti. 25

26 Circa le competenze in materia di metrologia legale delle Camere è da rilevare che la bozza di un decreto legge circolante ufficiosamente, di imminente approvazione dal Consiglio dei ministri prevede il passaggio totale delle predette competenze ai comuni. Di certo, lunioncamere e l ANCI si alleeranno per contrastare questo trasferimento, l una per non vanificare gli impegni finanziari profusi per il funzionamento degli uffici metrici camerali, l altra per non svolgere attività per le quali i comuni non hanno alcuna vocazione.. 26

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