AMBITO GAS PESCARA. L anno duemila.., il giorno. del mese di., presso la sede della Pescara Gas S.p.A. Via Michele Ciafardini, 25, TRA

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1 IN CORSO DI APPROVAZIONE AMBITO GAS PESCARA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DELL ART. 46 BIS C. 2 DEL D.L. 1 OTTOBRE 2007, N. 159 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 29 NOVEMBRE 2007 N. 222 E DEL D. MSE 12 NOVEMBRE 2011, N. 226 L anno duemila.., il giorno. del mese di., presso la sede della Pescara Gas S.p.A. Via Michele Ciafardini, 25, TRA Il Comune di in persona del., domiciliata per la sua carica presso la residenza municipale via, il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n..del.. P.IVA i Comuni dell ambito ( di seguito Comuni) E Pescara Gas S.p.A in persona dell Amministratore Unico.. domiciliato per la sua carica presso sede della società, Via Michele Ciafardini, 25 (PE) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di G.C. del Comune di Pescara n. 752 del e della delibera del C.d.A. della società del ; (di seguito PESCARA GAS) di seguito parti PREMESSO CHE l art. 14 del D.lgs 23 maggio 2000 n. 4 stabilisce che l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico da affidarsi da parte degli Enti Locali esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni, anche in forma associata e che gli stessi svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione regolando i loro rapporti con il gestore del servizio con appositi contratti di servizio l art. 46 bis c. 2 del DL , n. 159, convertito con modificazioni in L n. 222 prevede da parte del MSE la determinazione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l affidamento del servizio di distribuzione del gas; 1

2 il MSE con DM del ( G.U. n. 74 del ) ha determinato in numero 177 gli ambiti nazionali di gara e per l Abruzzo in numero 7 di cui uno denominato Pescara ( G.U. n. 252 del ) ha determinato l appartenenza dei Comuni a ciascun ambito territoriale sono stati costituiti gli ambiti l art. 24 c. 4 del D.LGS n. 93 del ( G.U n. 148) dispone che dalla entrata in vigore dello stesso ( ) le gare sono effettuate per ambiti territoriali di cui al richiamato art. 46bis; il MSE con DM del ( G.U. n. 252 del ) ha determinato l appartenenza dei Comuni a ciascun ambito territoriale e nello specifico all ambito di Pescara appartengono tutti i Comuni della Provincia di Pescara, ad esclusione dei Comuni di Serramonacesca e Elice, e Comuni di Silvi (TE) e S. Giovanni Teatino (CH) i Comuni sopra menzionati fanno di conseguenza parte tutti dell ambito denominato Pescara l art. 2 c. 1 del D. MSE n.226 ( G.U. n. 22 del ) avente ad oggetto Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell offerta per l affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell articolo 46-bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n, 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 ( di seguito DM n. 226/11) stabilisce che gli Enti Locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di Provincia il ruolo di stazione appaltante per l affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti Locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'articolo 113, comma13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove presente ; Pescara Gas S.p.A a socio unico Comune di Pescara è stata costituita ai sensi della disciplina di legge di cui all art. 113 comma 13 del D.lgs n. 267/2000 con la finalità di riscatto e acquisto delle reti, degli impianti e di ogni altra dotazione patrimoniale inerente il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nei confronti dell allora gestore uscente; Nell oggetto sociale di PESCARA GAS è prevista altresì che la società potrà espletare le gare relative all affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e svolgere attività di monitoraggio, controllo e vigilanza in ordine alle modalità di svolgimento del servizio stesso; PESCARA GAS può ricevere il mandato dai Comuni dai Comuni ai sensi dell art. 2 c. 1 del DM n.226/11 sopra richiamato; 2

3 Il Comune di Pescara con delibera di G.C. n. 752 del ha deliberato: a) di demandare alla società partecipata Pescara Gas S.p.A. la funzione di coordinamento dei Comuni dell Ambito denominato Pescara per lo svolgimento di tutte le attività prodromiche alla stipula della convenzione associativa tra i Comuni stesi, nonché quelle attività preparatorie della gara d ambito; b) di individuare sin da ora nella società partecipata Pescara Gas S.p.A., interamente partecipata dal Comune di Pescara, il soggetto al quale delegare il ruolo di stazione appaltante della procedura ad evidenza pubblica per l affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ai sensi del art. 46bis c. 2 del D.L , n. 159, convertito con modificazioni inlegge 29 novembre 2007 n. 222 e del d.mse 12 novembre 2011, n. 226 ; L Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (AEEG) con delibera del 11 ottobre 2012 n. 407/2102/R/GAS ha deliberato i criteri per la definizione del corrispettivo UNA TANTUM per la copertura degli oneri di gara per l affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale che ai sensi del DM/226, art. 8 c. 1 debbano essere posti a carico dell aggiudicatario della gara; L articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d interesse comune; l articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie; l esercizio in forma associata, ancorché per il caso imposta dalla legge, di funzioni amministrative e tecniche inerenti l affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale rappresenta una valida soluzione organizzativo-gestionale, in quanto consente di mettere a fattor comune esperienze e competenze diversificate in vista del miglior esercizio dell azione amministrativa; la possibilità di assolvere «anche in forma associata» ai compiti inerenti all affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale è espressamente riconosciuta dall articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; con la citata deliberazione è stato espressamente approvato anche lo schema della presente convenzione (di seguito Convenzione ); i Comuni si propongono di disciplinare i reciproci rapporti e impegni secondo i termini e le condizioni previste dalla Convenzione, redatta ai sensi e per gli effetti dell art. 30, D.Lgs. n. 267/2000, e delegare PESCARA GAS per le finalità di cui alle norme sopra richiamate; 3

4 tutto ciò premesso e ritenuto con effetto vincolante fra le Parti si conviene e stipula quanto segue: Articolo 1 (Oggetto e finalità) 1. La Convenzione viene stipulata allo scopo di regolamentare pattiziamente lo svolgimento in modo coordinato e in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali all affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori degli Enti sottoscrittori, compresa la gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione nei termini e modi previsti dalle richiamate norme di legge e in particolare dal DM n. 226/11 nonché le attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo previste all art. 14 del D.lgs 164/ L esercizio coordinato e associato delle attività di cui al precedente comma rappresenta lo strumento organizzativo prescelto dai Comuni per addivenire ad un affidamento congiunto del servizio di distribuzione del gas naturale, perseguendo obbiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, in una prospettiva finalizzata a realizzare lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali e a migliorare sensibilmente gli standard di qualità e sicurezza nell erogazione del servizio, assicurando altresì una gestione professionale qualificata e ottimizzata di tutti gli adempimenti procedurali, anche a carattere tecnico ed economico, preordinati all individuazione dell impresa di distribuzione nell ambito di un unico esperimento concorsuale e nel rispetto della vigente normativa generale e settoriale. Articolo 2 (Individuazione della stazione appaltante) 1. Ai sensi dell art. 2 c.1 del DM n. 226/11 i Comuni demandano a Pescara Gas s.p.a il ruolo di stazione appaltante per l affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata. 2. Per lo scopo di cui al precedente punto i Comuni demandano, ai sensi del comma 4 del citato art. 2, la stazione appaltante PESCARA GAS per la preparazione e pubblicazione del bando e disciplinare di gara e per lo svolgimento e aggiudicazione della gara stessa. 3. I Comuni, ai sensi del comma 5 del citato art. 2, delegano la stazione appaltante a curare anche ogni rapporto con l aggiudicatario della gara, svolgendo in particolare la funzione di controparte per la gestione del contratto di servizio; la delega sarà disciplinata con successivo atto integrativo a conclusione della gara. 4. PESCARA GAS attuerà il mandato ricevuto nel rispetto dei criteri di gara e valutazione dell offerte fissati dal DM n.226/11 nonché del D.LGS n. 163/2006 e s.m.i. e del D.LGS n. 164/2000 e s.m.i. 4

5 Articolo 3 (Individuazione dei compiti dei Comuni) 1. I Comuni forniranno alla stazione appaltante la documentazione necessaria per la procedura di gara entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione con le modalità indicate dalla stazione appaltante stessa. 2. Ciascun Comune, ove ricorre, provvederà alla risoluzione dei propri rapporti contrattuali con il gestore attuale/uscente del servizio di distribuzione gas e in particolare determinerà in proprio il valore di rimborso da corrispondere al gestore uscente ai sensi dell art. 5 del DM n. 226/11 e la quota di proprietà pubblica degli impianti gas ai sensi dell art. 6 del DM n. 226/11 e di altre condizioni contrattuali stipulate con il loro gestore uscente. Provvederà inoltre al reperimento diretto presso il gestore uscente della documentazione e informazioni occorrenti per la gara. 3. Ai sensi dell art. 2 c. 5 del DM n.226/11 i Comuni singolarmente potranno anche delegare la stazione appaltante per le attività previste al comma precedente, con la precisazione che in tale evenienza i Comuni dovranno partecipare - anche con delega scritta ad altro Comune o ad altro Ente sovracomunale, (Comunità Montana, Consorzio/Unione di Comuni) nel caso di impianti interconnessi o di stesso gestore uscente - agli incontri con il loro gestore uscente del servizio presso la sede della Stazione Appaltante per la definizione del valore di rimborso degli impianti; inoltre, si impegnano a consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione contrattuale e tecnico amministrativa relativa ai rapporti in essere con il Gestore uscente. 4. Posto che la gara per l affidamento del servizio di distribuzione sarà indetta per tutti i Comuni, ciascun Comune comunicherà la data entro la quale avrà la disponibilità degli impianti dal Gestore uscente in esecuzione dei rapporti contrattuali vigenti con le stesso o di specifiche previsioni di legge al fine di prevederne negli atti di gara la data di consegna al futuro Gestore dell Ambito. 5. Ciascun Comune indicherà, all interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con PESCARA GAS per la comunicazione delle esigenze specifiche del Comune e la trasmissione di tutte le informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara. 6. I Comuni si impegnano a cooperare in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obbiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione. 7. Ciascun Comune riceverà informativa degli atti correlati all indizione della gara unitaria nonché della graduatoria finale e della conseguente aggiudicazione. 5

6 8. Il contratto di servizio, che conterrà le specificità gestionali degli impianti e servizio per ciascun Comune, sarà unico per tutti i Comuni e sarà sottoscritto da tutti i Comuni ad esito della aggiudicazione definitiva della gara da parte della stazione appaltante. Articolo 4 (Conferenza) 1. La gestione associata ha un proprio organo di indirizzo e controllo, individuato nella Conferenza di coordinamento (di seguito Conferenza ), composta da un rappresentante per ogni Ente Locale sottoscrittore. La presidenza della Conferenza spetta a Pescara Gas in rappresentanza del Comune di Pescara. 2. La Conferenza si riunisce periodicamente, su convocazione di PESCARA GAS d intesa con il Gruppo di Lavoro di cui al successivo art. 5 per esercitare le funzioni ad essa attribuite dal comma seguente. 3. La Conferenza svolge le seguenti funzioni: a. individua congiuntamente gli obiettivi e le linee guida da seguire nella ricognizione preliminare e nella predisposizione della documentazione di gara; b. approva il budget complessivo, (come infra definito) sulla base di proposta elaborata da PESCARA GAS, e gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per anticipare tutti i costi derivanti dalle attività realizzate in attuazione della Convenzione ; c. chiede alle Parti i versamenti necessari per sostenere a titolo di anticipo i costi previsti nel budget approvato; d. approva le bozze dei documenti di gara predisposti da PESCARA GAS d intesa con il Gruppo di Lavoro; e. approva il rendiconto della gestione; f. individua e pone in essere ogni ulteriore attività necessaria o soltanto opportuna per il miglior esito dell iniziativa disciplinata dalla Convenzione. 4. PESCARA GAS, oltre a convocare la Conferenza e a determinarne l ordine del giorno, predispone gli atti da sottoporre all approvazione della Conferenza stessa, nonché ogni ulteriore documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori. 5. I Comuni si impegnano a nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata a PESCARA GAS, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, i propri rappresentanti nella Conferenza. 6. In caso di impedimento o di assenza del rappresentante che verrà indicato dal Comune, quest ultimo, 6

7 o il Comune da esso rappresentato, potrà nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata a PESCARA GAS, un proprio delegato che parteciperà in sua sostituzione alla seduta della Conferenza. 7. Ciascun Comune, previa comunicazione scritta a PESCARA GAS, potrà sostituire in via definitiva le persone di propria designazione che compongono la Conferenza. 8. Alla Conferenza possono partecipare anche i Dirigenti dei Comuni senza diritto di voto. 9. La rappresentatività della Conferenza, ai fini della formazione delle decisioni, è paritaria tra i Comuni. 10. Le deliberazioni della Conferenza sono valide con la presenza di almeno la metà del totale dei Comuni. La Conferenza decide a maggioranza dei presenti. 11. I Comuni possono farsi rappresentare nella Conferenza da rappresentante di altro Comune o da un altro Ente sovracomunale (Comunità Montana, Unione di Comuni), con delega scritta. 12. La Conferenza, regolarmente costituita, rappresenta tutti gli Enti Locali e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed alla Convenzione, obbligano tutti gli Enti Locali ancorché non intervenuti o dissenzienti. 13. Nessun costo sarà a carico di Pescara Gas per la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni nella conferenza. Articolo 5 (Gruppo di Lavoro) 1. La Conferenza istituisce un Gruppo di Lavoro per l esecuzione delle attività operative e gestionali programmate dalla Conferenza stessa e per il raggiungimento degli obiettivi della Convenzione (di seguito Gruppo di Lavoro ), composto da 7(sette) rappresentanti; alle riunioni del Gruppo di Lavoro possono essere invitati anche altri soggetti, quali i consulenti esterni (tecnici, finanziari, legali) coinvolti nell esecuzione delle attività regolate dalla Convenzione. Possono partecipare anche i Dirigenti dei Comuni costituenti il Gruppo di Lavoro. 2. Il Gruppo di Lavoro è ospitato negli uffici di PESCARA GAS e si riunisce, di norma, ogni qualvolta debba esercitare le funzioni ad esso attribuite dal comma seguente, su convocazione della Stazione Appaltante. 3. Il Gruppo di Lavoro svolge le seguenti funzioni: a. informa periodicamente la Conferenza circa l andamento delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui alla Convenzione; b. elabora congiuntamente a PESCARA GAS la documentazione di gara, in conformità agli obiettivi 7

8 e alle linee guida individuate dalla Conferenza, e la sottopone all approvazione della medesima Conferenza; c. concorda con PESCARA GAS la gestione delle somme eventualmente messe a disposizione dai Comuni, su richiesta della Conferenza, per sostenere i costi derivanti dalle attività realizzate in attuazione del presente accordo; d. svolge ogni ulteriore attività preparatoria in vista dell indizione della gara, nonché per l organizzazione di quant altro necessario per il miglior esito dell iniziativa disciplinata dalla Convenzione. 4. Il Gruppo di Lavoro decide a maggioranza dei presenti; le decisioni sono valide con la presenza della metà dei componenti. 5. Nessun costo sarà a carico di Pescara Gas per la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni nella conferenza. Articolo 6 (Rapporti finanziari) 1. Richiamato che ai sensi dell art. 8 comma 1 del DM n. 226/11 gli oneri sostenuti dalla stazione appaltante per la procedura di gara saranno rimborsate dal gestore aggiudicatario, la Conferenza approva il budget preventivo necessario per lo svolgimento delle attività di gara nei limiti di cui all allegata tabella (allegato n.1) calcolata con i criteri fissati dalla deliberazione di AEEG n. 407/2102/R/GAS del 11 ottobre 2012 per le cosiddette funzioni centralizzate. Esso comprenderà le spese generali, le spese per la procedura di gara, le spese di eventuali consulenze tecniche, economiche e giuridiche, che saranno individuate dalla Stazione Appaltante e Gruppo di Lavoro. 2. Pertanto i Comuni si impegnano ad anticipare alla Stazione Appaltante, su richiesta della stessa, le spese fino all 80% del budget preventivo approvato dalla Conferenza per le funzioni demandate; il riparto delle spese fra i Comuni avverrà in proporzione al numero dei Punti di Riconsegna presenti nel territorio di ciascuno di essi al Per l onere sostenuto dal singolo Comune per le attività di cui all art. 3 punto 2) in capo allo stesso, è previsto ugualmente il rimborso a carico dell aggiudicatario della gara nei limiti fissati in totale e per ciascun Comune dalla deliberazione di AEEG n. 407/2102/R/GAS del 11 ottobre 2012 per le cosiddette funzioni locali. Pertanto i singoli comuni provvederanno in proprio all anticipazione dei costi per lo svolgimento delle attività di cui all art.3 punto 2), salvo recuperarli a conclusione gara; nel caso invece decidessero di avvalersi per dette attività della Stazione Appaltante i costi saranno 8

9 anticipati alla Stazione Appaltante stessa, su richiesta di quest ultima. Nella tabella allegata (allegato n. 1) è esposta la ripartizione dei rimborsi per ciascun comune ai sensi della deliberazione di AEEG n. 407/2102/R/GAS del 11 ottobre 2012 ( valori di QC per ciascun Comune se sostenuti direttamente o anticipati più quota QA per la parte eventuale anticipata alla stazione appaltanta). 4. La Conferenza potrà fissare eventuali quote aggiuntive per i soli Enti che richiedessero servizi ulteriori rispetto a quelli standard fissati nel programma approvato dalla stessa Conferenza. 5. I Comuni comunicheranno alla Stazione Appaltante le spese sostenute direttamente per la determinazione del rimborso al gestore uscente e/o altre spese collegate alle attività propedeutiche alla gara da indicare nel disciplinare di gara in quanto le stesse, ai sensi dell art. 8 comma 1 del DM n. 226/11, saranno poste a carico del gestore aggiudicatario, nei limiti fissati dalla deliberazione di AEEG n. 407/2102/R/GAS del 11 ottobre Entro 90 (novanta) giorni dall aggiudicazione definitiva della procedura di evidenza pubblica bandita ai sensi della presente convenzione la Conferenza approva il rendiconto della gestione delle attività svolte in esecuzione della Convenzione ed entro i successivi 90 gg. la Stazione Appaltante provvede a trasferire a ciascun Comune il rimborso delle spese anticipate. 7. Eventuali costi eccedenti i limiti fissati dalla deliberazione di AEEG n. 407/2102/R/GAS del 11 ottobre 2012 per le cosiddette funzioni centralizzate dovranno essere approvate dalla Conferenza. 8. I Comuni convenzionati, a gara deserta e esperita qualsiasi altra procedura di gara ammissibile, provvederanno a rimborsare il Capofila del residuo 20% del budget di cui al punto 1), nei limiti delle spese sostenute. Articolo 7 (Recesso) 1. Tenuto conto delle finalità della Convenzione ed al fine di garantire che l espletamento delle articolate attività prodromiche all indizione della gara non subisca interruzioni o ritardi tali da pregiudicare la tempestiva ottemperanza alle disposizioni di legge, è esclusa la facoltà delle Parti di recedere dal presente accordo. Articolo 8 (Obblighi di riservatezza e di esclusiva) 1. Ciascuna delle Parti si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all esecuzione della Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritti, di cui sia venuta a conoscenza in ragione del presente accordo e della sua attuazione. 9

10 2. L obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell esecuzione del presente accordo e di quelli stipulati in attuazione di esso. 3. Per l intera durata del presente accordo nessuna delle Parti potrà, senza il preventivo consenso delle altre, stipulare accordi di qualsiasi natura per collaborare con soggetti terzi alla realizzazione dell iniziativa disciplinata dalla Convenzione o di altra avente contenuto similare o ispirata a finalità affini. 4. Le Parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato agli obblighi previsti dal presente articolo. Articolo 9 (Entrata in vigore e durata) 1. Richiamato che trattasi di partecipazione obbligatoria ai sensi di legge alla gara, la convenzione si intende sottoscritta da parte di ciascun Comune con l invio alla stazione appaltante della delibera consiliare di approvazione ed entra in vigore dopo che almeno la metà più uno dei Comuni avranno inviata la stessa consiliare. 2. Le Parti convengono che il presente accordo avrà un durata fino alla scadenza del primo affidamento del servizio di distribuzione che sarà prevista nel contratto di servizio con l aggiudicatario della gara e sarà integrato all intervenuta stipulazione del contratto di servizio con l aggiudicatario della gara per regolare le attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo previste all art. 14 del D.lgs 164/00 e s.m.i e svolgere la funzione di controparte del contratto di servizio stipulato con il gestore. Articolo 10 (Controversie) 1. Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l applicazione della Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione nell interesse generale dei Comuni. Articolo 11 (Disposizioni finali) 1. La Convenzione potrà essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime delle Parti da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità. 2. Ogni e qualsiasi comunicazione relativa alla esecuzione delle attività convenzionate avverrà esclusivamente a mezzo fax ed su PEC agli indirizzi dei Comuni e a quello dei rappresentanti 10

11 nella Conferenza e Gruppo di Lavoro che dovranno essere comunicati da ciascun Comune a PESCARA GAS e agli altri Comuni alla sottoscrizione della presente convenzione. Letto, confermato e sottoscritto Per il Comune di Per il Comune di.. Per Pescara Gas S.p.A 11

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