Il regime giuridico degli IPR nel 7PQ: Visione generale e confronto con il 6PQ

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1 Ultimo aggiornamento gennaio Introduzione Il Settimo Programma Quadro della CE (7PQ) per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico ( ) (FP7) mantiene alcune caratteristiche del 6PQ ed al tempo stesso introduce alcune modifiche di importanza fondamentale per le questioni attinenti ai diritti di proprietà intellettuale (IPR). Il presente documento è stato elaborato sulla base del Regolamento n. 1906/2006, che stabilisce le Regole per la Partecipazione al 7PQ (Capo III, articoli 39-51, da ora in avanti Regole per la partecipazione ). 2. Profilo delle caratteristiche e delle novità principali del nuovo regime giuridico. Diversa terminologia Titolarità Protezione Valorizzazione e Diffusione Diritti di accesso Disposizioni speciali per le azioni specifiche "Conoscenze preesistenti" e "Conoscenze acquisite" Introduzione del regime residuale di cotitolarità Ampliamento della nozione di dipendente (riferimenti a dipendenti e a personale di altro tipo ) Maggiore autonomia di un partecipante nel trasferimento della titolarità Maggiore libertà negoziale fra i partecipanti Eliminazione delle disposizioni speciali sulla pubblicazione Aumentata visibilità del sostegno della CE Semplificazione delle norme di diffusione Semplificazione del regime ed aumento della tutela degli interessi dei partecipanti Introduzione delle disposizioni sulle licenze esclusive Progetti in collaborazione: titolarità delle conoscenze lasciata all'autonomia negoziale dei partecipanti 3. Diversa terminologia Il contratto con la CE viene adesso definito come "convenzione di sovvenzione", e vi sono misure che sono state raggruppate sotto un diverso nome (quali, le azioni a beneficio dei "gruppi specifici", invece delle azioni di ricerca cooperativa/collettiva). Tuttavia, la modifica più importante ed evidente consiste nel recupero della "vecchia" terminologia del 4PQ. Il termine "conoscenze preesistenti" (pre-existing know-how) del 5PQ e del 6PQ viene sostituito con "conoscenze preesistenti" ("background") ed il termine "conoscenze" (knowledge) viene sostituito con conoscenze acquisite (foreground). 1

2 3.1 Conoscenze preesistenti e conoscenze acquisite Per quanto attiene alle conoscenze acquisite, non viene sostanzialmente cambiato il significato delle stesse attribuito dal 6PQ (forse la definizione odierna è più chiara 1 ). Mentre è stato modificato il significato di conoscenze preesistenti. Il termine "conoscenze preesistenti" viene definito come "le informazioni detenute dai partecipanti prima dell'adesione alla convenzione di sovvenzione, nonché i diritti patrimoniali d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, necessari per l'attuazione dell'azione indiretta o per l utilizzo dei suoi risultati". Nel 7PQ, quindi, solo le informazioni ed i diritti di proprietà intellettuale (concessi/richiesti) anteriori al progetto sono considerati conoscenze preesistenti (e non più, quindi, anche le informazioni sviluppate parallelamente al progetto, denominate "side-ground"). Ciò dovrebbe contribuire a contenere le preoccupazioni dei partecipanti per quel che riguarda gli obblighi dei diritti di accesso. 4. Titolarità Per quanto attiene alla titolarità dei risultati ottenuti, tre novità principali vanno evidenziate 2 : 4.1 Un regime giuridico residuale di cotitolarità Al fine di rendere più semplice ai partecipanti la gestione della cotitolarità, è stato introdotto un regime residuale di titolarità nel caso in cui i contraenti non ne abbiano concordato uno in particolare. Secondo tale regime residuale, ciascuno dei comproprietari è autorizzato a concedere licenze non esclusive a terzi, senza il diritto di concedere sub-licenze, a condizione di informare preventivamente gli altri comproprietari e di garantire un'equa e ragionevole compensazione agli altri comproprietari. Questa disposizione tiene conto dell esigenza di auto-sostenibilità delle norme, ed offre certezza legale ai partecipanti nel caso in cui desiderino farne uso. I partecipanti, comunque, sono legittimati a concordare un diverso regime di titolarità se lo dovessero ritenere più idoneo ai propri interessi. 4.2 Dipendenti e "personale di altro tipo". Insieme ai dipendenti, viene anche fatto riferimento al "personale di altro tipo". Ciò chiarisce meglio l'obbligo dei partecipanti di garantire che eventuali diritti rivendicabili da "qualsiasi tipo" di personale (dipendenti, studenti, collaboratori".ecc) sui risultati del progetto, in forza del diritto nazionale o di eventuali accordi intercorsi, non devono pregiudicare gli obblighi assunti con la sottoscrizione della convezione di sovvenzione. 4.3 Il trasferimento della titolarità. Aumentata autonomia dei partecipanti La regolamentazione del trasferimento della titolarità dei risultati è stata notevolmente modificata a beneficio dell'autonomia dei partecipanti. In linea di principio, esiste soltanto un obbligo di notifica ai partecipanti (non alla Commissione), i quali possono inoltre rinunciare al proprio diritto di notifica preventiva nel caso di trasferimento della titolarità a favore di una terza parte specificatamente identificata. Se ritenuto appropriato, la convenzione di sovvenzione in alcuni casi può comunque prevedere l'obbligatorietà della notifica alla Commissione. Il diritto della Commissione ad opporsi al trasferimento/concessione dei diritti di accesso è stato inserito sotto il titolo " Tutela della competitività europea e dei principi etici ". Come suggerisce 2

3 il titolo, le cause che legittimano la presentazione dell'opposizione sono le stesse previste per il 6PQ. Tuttavia, la regola adesso si applica soltanto nel caso di un piano per il trasferimento delle conoscenze acquisite (o per concessione di una licenza esclusiva) ad un terzo soggetto non stabilito in un paese associato al 7PQ. 5. Tutela dei risultati Sebbene le norme fondamentali non abbiano subito cambiamenti, possono ravvisarsi alcuni miglioramenti: 5.1 Maggiore spazio per la negoziazione dei contraenti Le norme del 7PQ dimostrano chiaramente che i partecipanti possono trasferire i risultati ad altri partecipanti nel caso in cui i primi non siano interessati alla tutela degli stessi (nel 6PQ i partecipanti hanno l'obbligo di informare (di offrirli al) la Commissione). La nuova disposizione chiarisce che la cessione del diritto/obbligazione di protezione implica il trasferimento della titolarità. Nel caso in cui non si identifichi alcun partecipante interessato, allora la Commissione può farsi carico di questo incombenza. In ogni caso, non si può realizzare alcuna attività di diffusione prima che venga informata la Commissione in merito alla mancanza di interesse da parte degli altri partecipanti. 5.2 Eliminazione delle disposizioni specifiche sulla pubblicazione Scompare la complessa regolamentazione prevista dal 6PQ sul regime di pubblicazione/ opposizione. Ora tutto è reso più semplice ed è regolato dalla disposizione sulla diffusione. 5.3 Maggiore visibilità del sostegno della CE Nel 7PQ dovrà essere dato più risalto al fatto che i risultati sono stati ottenuti grazie al sostegno finanziario della CE. Qualsiasi pubblicazione o altra attività di diffusione, come pure eventuali domande di brevetto presentate e brevetti concessi sui risultati, dovranno contenere un avviso che specifichi che le conoscenze acquisite sono state ottenute con il sostegno finanziario della Comunità Europea. 6. Valorizzazione e diffusione Mentre la disciplina sulla valorizzazione non è cambiata, le norme sulla diffusione sono state rese più chiare. 6.1 Semplificazione delle regole di diffusione La pubblicazione è stata coerentemente inclusa fra le attività di diffusione. I partecipanti sono obbligati a notificare agli altri partecipanti qualsiasi attività di diffusione. I partecipanti hanno il diritto di opporsi nel caso in cui ritengano che possa essere arrecato danno ai propri interessi legittimi relativamente alle proprie conoscenze acquisite o preesistenti. Viene inoltre concessa molta libertá per regolamentare, all'interno degli accordi consorziali, le procedure di disseminazione Diritti di accesso Il 7PQ semplifica il sistema dei diritti di accesso mantenendo al tempo stesso la filosofia di fondo che ispirava il 6PQ, ed incrementa la tutela degli interessi dei partecipanti. 3

4 7.1 Semplificazione del regime dei diritti di accesso ed incremento della protezione degli interessi dei partecipanti La questione dell'esclusione delle conoscenze preesistenti viene risolta in maniera semplice, cioè lasciando ai partecipanti la possibilità di "stabilire le conoscenze preesistenti necessarie" per lo sviluppo del progetto, ed " escludendo, se del caso, alcuni elementi specifici. Sono ammesse liste in positivo e pratiche similari, a differenza di quanto previsto per il 6PQ. I diritti di accesso per l'esecuzione del progetto non cambiano. I diritti di accesso a scopo di valorizzazione devono essere concessi o a condizioni eque e non discriminatorie, o gratuitamente (a scelta dei partecipanti). Il periodo di tempo durante il quale i diritti di accesso a scopo di sfruttamento possono essere richiesti è stato ridotto da due ad un anno, a meno che i partecipanti non stabiliscano diversamente (e cioè, o un periodo più lungo o uno più breve). Vengono riconosciuti i diritti di accesso agli esecutori di RST, e vengono concessi a seguito di un accordo fra tutti i titolari interessati. Tuttavia, tale possibilità è contemplata solo nel caso di svolgimento di ulteriore attività di ricerca (manca ancora un riconoscimento dei possibili diritti di accesso a scopo di sfruttamento, sebbene ciò sia lasciato ad un possibile accordo fra le parti su condizioni da negoziare liberamente). 7.2 Introduzione di una disposizione sulle licenze esclusive Al fine di chiarire la questione sulla licenza esclusiva, quest ultima è stata espressamente riconosciuta (sia per le conoscenze preesistenti che per quelle acquisite), sebbene sia subordinata alla rinuncia, da parte di tutti i partecipanti, dei loro diritti di accesso sulla specifica risorsa in questione e alla conferma di ciò per iscritto. 8. Disposizioni speciali per le azioni specifiche Occorre sottolineare che vi sono alcune specifiche disposizioni relative alla PI applicabili solo a determinate azioni: 8.1 La ricerca a beneficio di gruppi specifici (come le azioni specifiche per le PMI) Due sono i principali elementi di novità: una sulla titolarità dei risultati ed uno sui diritti di accesso. Il gruppo specifico che beneficia di queste azioni detiene la comproprietà di tutta la conoscenza generata, come accade anche nel 6PQ, ma nel 7PQ il gruppo può decidere altrimenti. Se titolare della conoscenza acquisita non è uno dei membri del gruppo che beneficia dell azione specifica, esso deve comunque garantire che il gruppo disponga dei diritti necessari per utilizzare e disseminare la conoscenza acquisita in oggetto. Se i destinatari di tali azioni sono rappresentati da una persona giuridica, allora la possibilità di concedere sublicenze viene espressamente accettata. In questi casi la persona giuridica è legittimata a sub-licenziare qualsiasi diritto di accesso di cui dispone a quei membri che risiedono in uno Stato membro o in uno Stato associato. 8.2 Le azioni di ricerca "di frontiera" In questo nuovo tipo di azioni le attività di diffusione hanno, di solito, la precedenza. I diritti di accesso alle conoscenze acquisite ed a quelle preesistenti, ai fini dell'esecuzione o del perseguimento di ulteriori attività di ricerca, dovranno essere sempre concessi gratuitamente (non è possibile negoziare). Altri diritti di accesso per scopo di sfruttamento dovranno essere concessi gratuitamente, a meno che non sia diversamente stabilito nella convenzione di sovvenzione. 4

5 1. Le conoscenze acquisite vengono definite come " risultati, ivi comprese le informazioni, generati dall'azione indiretta interessata, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono i diritti patrimoniali d'autore (copyright), i diritti su disegni e modelli, i brevetti, le privative per ritrovati vegetali o forme analoghe di protezione" (articolo 2 (4) delle Regole per la Partecipazione). 2. Per alcune azioni specifiche è prevista una nuova disciplina sulla titolarità, che viene trattata al paragrafo Vale la pena menzionare che non viene fatto alcun riferimento al rischio di compromettere la protezione dei risultati della Comunità come motivo per opporsi alla diffusione. Nel 6PQ ciò costituì un punto di dibattito, dal momento che in una azione indiretta è raro che la Commissione diventi titolare dei risultati (ciò potrebbe succedere solo attraverso cessione, che è un evento piuttosto inusuale). The IPR-Helpdesk project is coordinated by the University of Alicante, which is supported by the Intellectual Property Law Institute of Jagiellonian University in Cracow and European Research and Project Office GmbH in Saarbrücken. Project Management Office IPR-Helpdesk Edificio Germán Bernácer Universidad de Alicante P.O. Box Alicante España ipr-helpdesk@ua.es Tel.: Fax: Representative Office IPR-Helpdesk 98, Rue du Trône B-1050 Brussels ipr-helpdesk@ua.es Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0)

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